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Il Regolamento attuativo sul
Prodotto di Montagna
elaborazione, finalità, contenuti,
studio europeo d’impatto sulle aree
montane
Edolo (BS) – UNIMONT, 5 Maggio 2014
Morbegno (SO) - Sala della Comunità Montana di
Valtellina, 22 Maggio 2014
Laura Ronchi
Direzione Generale Agricoltura Lombardia
Il Pacchetto Qualità
Regolamento (UE) 1151/2012
Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
agroalimentari
•Denominazioni di Origine Protette DOP, Indicazioni
Geografiche Protette IGP, Specialità Tradizionali
Garantite STG
•Indicazioni facoltative di qualità
Art.31 del Regolamento 1151/2012
E’ istituita l’indicazione «Prodotto di montagna»
come Indicazione facoltativa di qualità
a condizione che
• Sia le materie prime che gli alimenti per animali
provengono essenzialmente da zone di montagna
•Nel caso dei prodotti trasformati, anche la
trasformazione ha luogo in zone di montagna
Etichettatura dei prodotti agricoli e
agroalimentari delle aree montane
Gennaio 2013
Lo studio europeo d’impatto
dell’indicazione facoltativa
REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 1999
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG)
Articolo 18
Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione
delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del
costo del lavoro, perché ad altitudine superiore ai 500 mt, in pendenza
(media tra 15 e 25%) e soggette a difficili condizioni climatiche
In base a questi parametri il 18,5% della superficie totale dell’UE è da
considerarsi montana
L’attività agricola in montagna è più onerosa
ad esempio il reddito agricolo di una stalla da latte in montagna è inferiore
in quantità variabile dal 10 al 40% rispetto a quello di una stalla in pianura
Impianti
produttivi
piccoli e costi
di
produzione
Basse
temperature
e limitata
lunghezza
dei cicli
naturali
Pendenze e
minore
fertilità del
suolo
maggiori
Superficie
media
aziendale
inferiore
Macchinari più
complessi e
costosi,
maggior lavoro
manuale, tempi
di lavoro piu
lunghi
Come integrare in parte questa differenza di
reddito recuperando valore aggiunto
Trasformare in azienda
Vendere direttamente in fattoria o
nel mercato locale
Utilizzare la vendita “in rete”(???)
Fare gruppo
Utilizzare l’indicazione facoltativa di
qualità prodotto di montagna (???)
…….ma cosa pensa il consumatore?
donne
Il 65% dei consumatori europei
crede nei vantaggi insiti
nell’acquisto di prodotti
montani e vi attribuisce
caratteristiche di purezza,
autenticità, salubrità
buona cultura e
informati
abitanti di zone
montane - turisti
…..ma solo il 37% ha la totale fiducia che la
provenienza sia quella dichiarata
…
Con alti costi unitari ed elevate costi di
produzione all’azienda, i prodotti della
montagna sono potenziali oggetti di frode
Il Consumatore si deve orientare tra molti e diversi riferimenti alla montagna…
…
Cosa esiste già in UE a livello normativo?
In Italia i prodotti di montagna sono protetti indirettamente
attraverso le DOP e le IGP a cui la legge 97/1994 sui
provvedimenti per le aree montane, permette di affiancare
…
la definizione «Prodotto della montagna Italiana»
In Francia una normativa nazionale protegge il termine
«Montagne» con regole semplici, ad esempio
sull’alimentazione degli animali. Protegge però gli impianti di
montagna con regole severe sulla trasformazione in area
…
…e oltre la UE?
La Svizzera ha strutturato lo schema nazionale più
completo, meglio in grado di definire cosa sia il
prodotto di montagna e più tutelato
L’ordinanza svizzera sulle designazioni
“montagna” e “alpe”
Indicazione facoltativa di Qualità
“Prodotto di Montagna”
È un sistema di etichettatura
Non prevede il rispetto di un disciplinare di produzione
Non prevede il controllo da parte di un organismo di
controllo
È soggetto ad autocontrollo e a vigilanza da parte degli
organi ufficiali (es. ICQRF, ASL, CFS)
Per l’applicazione dell’art. 31 la Commissione ha
approvato un Atto Delegato
L’atto delegato è un Regolamento di attuazione, che fissa le
condizioni e i criteri per cui un prodotto può definirsi «di
Montagna»
Tiene in considerazione i vincoli naturali di cui risente la
produzione agricola delle zone montane (clima, maggiori costi di
produzione, ecc.)
Tutela il consumatore contro l’uso improprio del termine
L’agricoltura montana: zootecnia…..
16
……ma non solo
17
Le produzioni agricole della montagna
lombarda: la viticoltura
Circa 2500 aziende in zona montana (Vini Valtellinesi
DOC e DOCG, IGT Valcamonica, IGT Terre Lariane)
La superficie vitata montana è pari a 389 ha, di cui due
terzi su pendenza superiore al 30%
La viticoltura è presidio del territorio ed elemento del
paesaggio agrario
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Le produzioni agricole della montagna
lombarda: la frutticoltura
• Mele di Valtellina IGP: 1000 produttori riuniti in un Consorzio
per una produzione di 30 milioni di Kg/anno
• Piccoli frutti
• Castagne
Riveste un ruolo paesaggistico, forestale e ambientale
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Le produzioni agricole della montagna
lombarda: le coltivazioni erbacee
• Piante officinali (Piano di settore nazionale 2013-2016) :
119 aziende per 151 Ha investiti in Lombardia
• Cereali e specie orticole (ritorno di segale e grano saraceno)
• Il Registro delle varietà da Conservazione
• I prati permanenti e la produzione di fiorume (Progetti CFA)
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Regolamento Delegato della Commissione
Europea
Ad integrazione del Regolamento1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo le
condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di
qualità «Prodotto di Montagna»
Comprende 7 articoli
Art. 1
Prodotti di origine animale e transumanza
Possono beneficiare dell’indicazione «Prodotto di Montagna»:
• i prodotti originati da animali vivi (latte, uova, miele, ecc.)
se prodotti quando l’animale è allevato in montagna e se
trasformati in tali aree
• carne e derivati che provengono da animali che hanno
trascorso gli ultimi due terzi della loro vita in montagna e i
prodotti trasformati in tali aree.
Una deroga si applica agli animali
transumanti per cui almeno un quarto
della vita deve essere trascorso
al pascolo in area montana
Art. 2
Alimentazione
1) gli alimenti per animali devono provenire da zone montane
gli alimenti che non possono essere prodotti in montagna
NON devono eccedere:
- il 50% della dieta annuale
espressa sulla s.s. e, per i
ruminanti, il 40% della dieta
annuale espressa sulla s.s.
- il 75% della dieta annuale
espressa sulla s.s. per i suini
Art. 3
Prodotti dell’alveare
• Il termine “Prodotto di Montagna” può essere applicato ai
prodotti dell’alveare solo se le api hanno raccolto nettare e
polline in aree montane
• In deroga, lo zucchero per l’alimentazione delle api può
provenire da zone non montane
Art. 4
Prodotti di origine vegetale
• Per avvalersi dell’indicazione i
prodotti vegetali devono provenire da
coltivazioni montane e trasformati solo
in zone montane
Art. 5
Ingredienti
• Se utilizzati nei prodotti di cui agli
articoli 1 e 4, i seguenti ingredienti
possono provenire da zone al di fuori
delle zone di montagna, purché non
rappresentino più del 50% del peso totale
degli ingredienti:
a) prodotti non compresi nell’allegato I del trattato – ALL. 1
b) erbe, spezie e zucchero
Art.6
Trasformazione al di fuori di aree montane
• In deroga all’articolo 1 è stabilito che entro un perimetro di massimo 30
Km dall’area montana possono avvenire le seguenti operazioni:
1. produzione di latte e prodotti derivati, solo se in impianti esistenti al 1
gennaio 2013
2. macellazione, sezionamento e disossamento
3. spremitura delle olive
• E’ data facoltà agli Stati Membri di applicare regole più restrittive o di non
applicare questa deroga
Alcune criticità
Difficoltà di approvvigionamento di alimenti concentrati di produzione
montana per gli animali in allevamento. Per contro la percentuale
prevista di alimenti locali potrebbe risultare già superata in alcune realtà
Disparità tra Stati Membri nella definizione della zona cuscinetto
Potenzialmente debole nel contesto della protezione dei consumatori o
delle normate regole sulla concorrenza. Non è infatti considerata
esplicitamente come indicazione d’origine.
Grazie per l’attenzione!
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