Il Regolamento attuativo sul Prodotto di Montagna elaborazione, finalità, contenuti, studio europeo d’impatto sulle aree montane Edolo (BS) – UNIMONT, 5 Maggio 2014 Morbegno (SO) - Sala della Comunità Montana di Valtellina, 22 Maggio 2014 Laura Ronchi Direzione Generale Agricoltura Lombardia Il Pacchetto Qualità Regolamento (UE) 1151/2012 Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari •Denominazioni di Origine Protette DOP, Indicazioni Geografiche Protette IGP, Specialità Tradizionali Garantite STG •Indicazioni facoltative di qualità Art.31 del Regolamento 1151/2012 E’ istituita l’indicazione «Prodotto di montagna» come Indicazione facoltativa di qualità a condizione che • Sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna •Nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna Etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari delle aree montane Gennaio 2013 Lo studio europeo d’impatto dell’indicazione facoltativa REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) Articolo 18 Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, perché ad altitudine superiore ai 500 mt, in pendenza (media tra 15 e 25%) e soggette a difficili condizioni climatiche In base a questi parametri il 18,5% della superficie totale dell’UE è da considerarsi montana L’attività agricola in montagna è più onerosa ad esempio il reddito agricolo di una stalla da latte in montagna è inferiore in quantità variabile dal 10 al 40% rispetto a quello di una stalla in pianura Impianti produttivi piccoli e costi di produzione Basse temperature e limitata lunghezza dei cicli naturali Pendenze e minore fertilità del suolo maggiori Superficie media aziendale inferiore Macchinari più complessi e costosi, maggior lavoro manuale, tempi di lavoro piu lunghi Come integrare in parte questa differenza di reddito recuperando valore aggiunto Trasformare in azienda Vendere direttamente in fattoria o nel mercato locale Utilizzare la vendita “in rete”(???) Fare gruppo Utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna (???) …….ma cosa pensa il consumatore? donne Il 65% dei consumatori europei crede nei vantaggi insiti nell’acquisto di prodotti montani e vi attribuisce caratteristiche di purezza, autenticità, salubrità buona cultura e informati abitanti di zone montane - turisti …..ma solo il 37% ha la totale fiducia che la provenienza sia quella dichiarata … Con alti costi unitari ed elevate costi di produzione all’azienda, i prodotti della montagna sono potenziali oggetti di frode Il Consumatore si deve orientare tra molti e diversi riferimenti alla montagna… … Cosa esiste già in UE a livello normativo? In Italia i prodotti di montagna sono protetti indirettamente attraverso le DOP e le IGP a cui la legge 97/1994 sui provvedimenti per le aree montane, permette di affiancare … la definizione «Prodotto della montagna Italiana» In Francia una normativa nazionale protegge il termine «Montagne» con regole semplici, ad esempio sull’alimentazione degli animali. Protegge però gli impianti di montagna con regole severe sulla trasformazione in area … …e oltre la UE? La Svizzera ha strutturato lo schema nazionale più completo, meglio in grado di definire cosa sia il prodotto di montagna e più tutelato L’ordinanza svizzera sulle designazioni “montagna” e “alpe” Indicazione facoltativa di Qualità “Prodotto di Montagna” È un sistema di etichettatura Non prevede il rispetto di un disciplinare di produzione Non prevede il controllo da parte di un organismo di controllo È soggetto ad autocontrollo e a vigilanza da parte degli organi ufficiali (es. ICQRF, ASL, CFS) Per l’applicazione dell’art. 31 la Commissione ha approvato un Atto Delegato L’atto delegato è un Regolamento di attuazione, che fissa le condizioni e i criteri per cui un prodotto può definirsi «di Montagna» Tiene in considerazione i vincoli naturali di cui risente la produzione agricola delle zone montane (clima, maggiori costi di produzione, ecc.) Tutela il consumatore contro l’uso improprio del termine L’agricoltura montana: zootecnia….. 16 ……ma non solo 17 Le produzioni agricole della montagna lombarda: la viticoltura Circa 2500 aziende in zona montana (Vini Valtellinesi DOC e DOCG, IGT Valcamonica, IGT Terre Lariane) La superficie vitata montana è pari a 389 ha, di cui due terzi su pendenza superiore al 30% La viticoltura è presidio del territorio ed elemento del paesaggio agrario 18 Le produzioni agricole della montagna lombarda: la frutticoltura • Mele di Valtellina IGP: 1000 produttori riuniti in un Consorzio per una produzione di 30 milioni di Kg/anno • Piccoli frutti • Castagne Riveste un ruolo paesaggistico, forestale e ambientale 19 Le produzioni agricole della montagna lombarda: le coltivazioni erbacee • Piante officinali (Piano di settore nazionale 2013-2016) : 119 aziende per 151 Ha investiti in Lombardia • Cereali e specie orticole (ritorno di segale e grano saraceno) • Il Registro delle varietà da Conservazione • I prati permanenti e la produzione di fiorume (Progetti CFA) 20 Regolamento Delegato della Commissione Europea Ad integrazione del Regolamento1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «Prodotto di Montagna» Comprende 7 articoli Art. 1 Prodotti di origine animale e transumanza Possono beneficiare dell’indicazione «Prodotto di Montagna»: • i prodotti originati da animali vivi (latte, uova, miele, ecc.) se prodotti quando l’animale è allevato in montagna e se trasformati in tali aree • carne e derivati che provengono da animali che hanno trascorso gli ultimi due terzi della loro vita in montagna e i prodotti trasformati in tali aree. Una deroga si applica agli animali transumanti per cui almeno un quarto della vita deve essere trascorso al pascolo in area montana Art. 2 Alimentazione 1) gli alimenti per animali devono provenire da zone montane gli alimenti che non possono essere prodotti in montagna NON devono eccedere: - il 50% della dieta annuale espressa sulla s.s. e, per i ruminanti, il 40% della dieta annuale espressa sulla s.s. - il 75% della dieta annuale espressa sulla s.s. per i suini Art. 3 Prodotti dell’alveare • Il termine “Prodotto di Montagna” può essere applicato ai prodotti dell’alveare solo se le api hanno raccolto nettare e polline in aree montane • In deroga, lo zucchero per l’alimentazione delle api può provenire da zone non montane Art. 4 Prodotti di origine vegetale • Per avvalersi dell’indicazione i prodotti vegetali devono provenire da coltivazioni montane e trasformati solo in zone montane Art. 5 Ingredienti • Se utilizzati nei prodotti di cui agli articoli 1 e 4, i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti: a) prodotti non compresi nell’allegato I del trattato – ALL. 1 b) erbe, spezie e zucchero Art.6 Trasformazione al di fuori di aree montane • In deroga all’articolo 1 è stabilito che entro un perimetro di massimo 30 Km dall’area montana possono avvenire le seguenti operazioni: 1. produzione di latte e prodotti derivati, solo se in impianti esistenti al 1 gennaio 2013 2. macellazione, sezionamento e disossamento 3. spremitura delle olive • E’ data facoltà agli Stati Membri di applicare regole più restrittive o di non applicare questa deroga Alcune criticità Difficoltà di approvvigionamento di alimenti concentrati di produzione montana per gli animali in allevamento. Per contro la percentuale prevista di alimenti locali potrebbe risultare già superata in alcune realtà Disparità tra Stati Membri nella definizione della zona cuscinetto Potenzialmente debole nel contesto della protezione dei consumatori o delle normate regole sulla concorrenza. Non è infatti considerata esplicitamente come indicazione d’origine. Grazie per l’attenzione!