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Oculista, Ortottista e abusivo: i
confini sono chiari?
Palermo 5/10/2013
Le principali figure
dell’insieme visione
• Oculista
• Ortottista
• Optometrista
• Ottico
• abusivo
oculista
Medico specialista in oculistica
Atto medico
Il problema principale è la definizione di atto
medico che se chiaro servirebbe da
discrimen della professione di oculista, oltre
che da bussola per le cause di responsabilità
medica.
(diagnostico, curativo ...?)
L'Unione Europea dei Medici
Specialisti (UEMS) 2006
"L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad
esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di
formazione, educative, organizzative, cliniche e di
tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute,
prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere
cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti,
individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme
etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità
del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o
sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".
Ortottista (DM 743/1994)
E’ individuata la figura professionale dell’ortottista-assistente in
oftalmologia, con il seguente profilo: l’ortottista-assistente in
oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i
disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di
semeiologia strumentale-oftalmologica
2. L’ortottista-assistente in oftalmologia è responsabile
dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali
svolti nell’ambito delle proprie mansioni.
3. L’ortottista-assistente in oftalmologia svolge la sua attività
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale.
DM 29/3/2001
E’ inserito nelle professioni sanitarie
riabilitative, come fisioterapista,
logopedista ecc. (art. 3)
Optometrista
Non può essere confuso con ottico;
“ Per la verità l'optometria consiste semplicemente nella
misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o
meno sofisticati), e nella scelta, caso per caso, quali, tra le
tanti variazioni possibili, siano - se esistenti - le lenti
necessarie per la correzione di quel singolo difetto: è
un'attività dedicata non agli strumenti ottici, ma
direttamente alla misurazione di quella lente naturale
costituita dal cristallino dell'occhio.”
(Cass. n. 27853/2001)
E’ professione vietata?
Si tratta, soprattutto, di un'attività che non è regolata dalla
legge, ed il cui esercizio - allo stato attuale della
normativa - deve, proprio per questo, ritenersi libero,
lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non
sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione
che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo,
riservato al medico oculista
(Cass. n. 27853/2001)
Cosa può fare?
“... debbono ritenersi lecite una mera attività
di rilevazione e misurazione strumentale,
ancorché effettuata con mezzi sofisticati,
come pure una semplice attività di
ginnastica oculare”.
(ibidem)
Cons. St. 5294/2004
L'optometrista è un titolo accademico che non abilità all’ esercizio della
professione sanitaria.
La misurazione della vista non può essere confusa con l’attività
dell’ottico, più limitata.
L’attività dell’ optometrista consiste nella misurazione della vista, nella
scelta delle lenti per la correzione del singolo difetto, purché non sia
attività medica e non ci siano manovre che possano provocare danni.
Sono consentite attività di ginnastica oculare (sic), misurazione della
vista, approntare e vendere lenti per miopia , presbiopia,
astigmatismo, ipermetropia e afachia.
L' optometrista non può fare diagnosi, curare, rilasciare ricette, compiere
interventi sull' occhio e trattare vere e proprie malattie oculari e non
semplici disfunzioni visive.
Ottico
RD 1334/1928, art 1 :
è un’arte ausiliaria della professione
sanitaria,
Art. 12, idem
Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al
pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno
che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di
miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e
l'afachia.
È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al
pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali,
quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le
parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico
di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che
siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.
Chi è l’ottico? Cass.27853/2001
L’ottico è un tecnico, riconosciuto come tale a seguito del
conseguimento di un apposito diploma di scuola media
superiore, e dotato di una preparazione specifica in fisica ottica
e nelle sue applicazioni, costituite, in particolare, dai vari
apparecchi ottici (strumenti formati da una lente, o da una
combinazione di lenti, realizzate in vetro, o in altro materiale
trasparente). L'ambito della sua competenza specifica, e perciò
dell'attività riservatagli dal legislatore, è costituito soprattutto
da quelli più semplici tra essi, come lenti di ingrandimento ed
occhiali, in ogni caso da strumenti, più o meno sofisticati, e
non dall'occhio umano, e nemmeno da quella lente naturale
che è costituita dal cristallino dell'occhio
Cosa può fare l’ottico?
riparare o sostituire, lenti e occhiali anche senza prescrizione
medica, oppure a ripetere la vendita al pubblico di lenti o
occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche
gli ottici possono realizzare o vendere, anche senza
prescrizione medica, lenti ed occhiali correttivi per difetti
semplici quale la miopia e la presbiobia
si ricava a contrario, invece, che è necessaria la ricetta
medica perché gli ottici possano realizzare o vendere al
pubblico lenti o occhiali per altre disfunzioni,
E’ un abusivo?
Non esercita abusivamente la professione di medico
allorquando esegue la correzione del difetto visivo
dell’occhio mediante prismi, non implicando ciò diagnosi
clinico-medica. Quindi: la correzione prismatica non è
esercizio abusivo della professione, né la prescrizione di
lenti a contatto dopo una semplice misurazione della
potenza visiva.
(Cass. n.35101/2003)
abusivo
E’ più semplice difendere la professione di
oculista, perché con confini più marcati.
Assai più labile i confini dell’ortottista, anche
perché la giurisprudenza lo ignora.
In giurisprudenza ottico ed optometrista sono
spesso equiparati ai fini pratici, anche
perché non vi è contenzioso tra le due
figure.
La punizione
dell’abusivismo
 In sede penale
 In sede civile (ci occuperemo di questa)
Chi agisce
Il legittimato all’azione civile risarcitoria è il
professionista che assume di essere leso e
anche l’ASMOOI ( cfr. precedente ANDI –
Tribunale e Corte di Appello di Torino)
Onere probatorio
L’onere di provare l’abusivismo grava
sull’attore, così come la prova del danno,
che può però essere data anche per
presunzioni.
Collaborazione con
ASMOOI
ASMOOI riceve segnalazioni di abusivismo,
che però spesso restano prive di riscontri
probatori o di coinvolgimento del
segnalante.
In questa condizioni è impossibile procedere.
NB: è disponibile un memorandum per sapere
come comportarsi
Esempi
Bicocca: esami topografia corneale,
Astigmatismo (?),
Proposte di legge,
Riordino generale del mondo della visione.
Che fare?
Stabilire chiari confini delle
professioni della visione.
Emendamento
Esempio: emendamento DM 743/1994
Art. 1 bis: “L’ortottista assistente di oftalmologia, in
quanto esperto dell’ottica oftalmica, dell’ottica
fisiologica, della fisica ottica esegue, in aggiunta a
quanto previsto al primo comma, l’esame
soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente
ottiche della vista, individua, previene, corregge e
compensa i difetti ottico – refrattivi della visione,
sia mediante prescrizioni, sia mediante procedure
di educazione visiva”
Art. 4 codice deontologico
... Il medico deve operare al fine di
salvaguardare l’autonomia professionale e
segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente
a imporgli comportamenti non conformi alla
deontologia professionale.
Art.66 codice deontologico
Rapporto con altre professioni sanitarie. Il
medico deve garantire la più ampia
collaborazione e favorire la comunicazione
tra tutti gli operatori coinvolti nel processo
assistenziale, nel rispetto delle peculiari
competenza professionali
NB: non si menziona lo svolgimento di
diverse attività nei medesimi locali.
Art. 67 cod. deontologico
Esercizio abusivo della professione e prestanomismo E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire,
anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente
la professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza
di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non
abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento
dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine
territorialmente competente.