Oculista, Ortottista e abusivo: i confini sono chiari? Palermo 5/10/2013 Le principali figure dell’insieme visione • Oculista • Ortottista • Optometrista • Ottico • abusivo oculista Medico specialista in oculistica Atto medico Il problema principale è la definizione di atto medico che se chiaro servirebbe da discrimen della professione di oculista, oltre che da bussola per le cause di responsabilità medica. (diagnostico, curativo ...?) L'Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) 2006 "L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione". Ortottista (DM 743/1994) E’ individuata la figura professionale dell’ortottista-assistente in oftalmologia, con il seguente profilo: l’ortottista-assistente in oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica 2. L’ortottista-assistente in oftalmologia è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni. 3. L’ortottista-assistente in oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. DM 29/3/2001 E’ inserito nelle professioni sanitarie riabilitative, come fisioterapista, logopedista ecc. (art. 3) Optometrista Non può essere confuso con ottico; “ Per la verità l'optometria consiste semplicemente nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati), e nella scelta, caso per caso, quali, tra le tanti variazioni possibili, siano - se esistenti - le lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto: è un'attività dedicata non agli strumenti ottici, ma direttamente alla misurazione di quella lente naturale costituita dal cristallino dell'occhio.” (Cass. n. 27853/2001) E’ professione vietata? Si tratta, soprattutto, di un'attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio - allo stato attuale della normativa - deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista (Cass. n. 27853/2001) Cosa può fare? “... debbono ritenersi lecite una mera attività di rilevazione e misurazione strumentale, ancorché effettuata con mezzi sofisticati, come pure una semplice attività di ginnastica oculare”. (ibidem) Cons. St. 5294/2004 L'optometrista è un titolo accademico che non abilità all’ esercizio della professione sanitaria. La misurazione della vista non può essere confusa con l’attività dell’ottico, più limitata. L’attività dell’ optometrista consiste nella misurazione della vista, nella scelta delle lenti per la correzione del singolo difetto, purché non sia attività medica e non ci siano manovre che possano provocare danni. Sono consentite attività di ginnastica oculare (sic), misurazione della vista, approntare e vendere lenti per miopia , presbiopia, astigmatismo, ipermetropia e afachia. L' optometrista non può fare diagnosi, curare, rilasciare ricette, compiere interventi sull' occhio e trattare vere e proprie malattie oculari e non semplici disfunzioni visive. Ottico RD 1334/1928, art 1 : è un’arte ausiliaria della professione sanitaria, Art. 12, idem Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia. È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente. Chi è l’ottico? Cass.27853/2001 L’ottico è un tecnico, riconosciuto come tale a seguito del conseguimento di un apposito diploma di scuola media superiore, e dotato di una preparazione specifica in fisica ottica e nelle sue applicazioni, costituite, in particolare, dai vari apparecchi ottici (strumenti formati da una lente, o da una combinazione di lenti, realizzate in vetro, o in altro materiale trasparente). L'ambito della sua competenza specifica, e perciò dell'attività riservatagli dal legislatore, è costituito soprattutto da quelli più semplici tra essi, come lenti di ingrandimento ed occhiali, in ogni caso da strumenti, più o meno sofisticati, e non dall'occhio umano, e nemmeno da quella lente naturale che è costituita dal cristallino dell'occhio Cosa può fare l’ottico? riparare o sostituire, lenti e occhiali anche senza prescrizione medica, oppure a ripetere la vendita al pubblico di lenti o occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche gli ottici possono realizzare o vendere, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali correttivi per difetti semplici quale la miopia e la presbiobia si ricava a contrario, invece, che è necessaria la ricetta medica perché gli ottici possano realizzare o vendere al pubblico lenti o occhiali per altre disfunzioni, E’ un abusivo? Non esercita abusivamente la professione di medico allorquando esegue la correzione del difetto visivo dell’occhio mediante prismi, non implicando ciò diagnosi clinico-medica. Quindi: la correzione prismatica non è esercizio abusivo della professione, né la prescrizione di lenti a contatto dopo una semplice misurazione della potenza visiva. (Cass. n.35101/2003) abusivo E’ più semplice difendere la professione di oculista, perché con confini più marcati. Assai più labile i confini dell’ortottista, anche perché la giurisprudenza lo ignora. In giurisprudenza ottico ed optometrista sono spesso equiparati ai fini pratici, anche perché non vi è contenzioso tra le due figure. La punizione dell’abusivismo In sede penale In sede civile (ci occuperemo di questa) Chi agisce Il legittimato all’azione civile risarcitoria è il professionista che assume di essere leso e anche l’ASMOOI ( cfr. precedente ANDI – Tribunale e Corte di Appello di Torino) Onere probatorio L’onere di provare l’abusivismo grava sull’attore, così come la prova del danno, che può però essere data anche per presunzioni. Collaborazione con ASMOOI ASMOOI riceve segnalazioni di abusivismo, che però spesso restano prive di riscontri probatori o di coinvolgimento del segnalante. In questa condizioni è impossibile procedere. NB: è disponibile un memorandum per sapere come comportarsi Esempi Bicocca: esami topografia corneale, Astigmatismo (?), Proposte di legge, Riordino generale del mondo della visione. Che fare? Stabilire chiari confini delle professioni della visione. Emendamento Esempio: emendamento DM 743/1994 Art. 1 bis: “L’ortottista assistente di oftalmologia, in quanto esperto dell’ottica oftalmica, dell’ottica fisiologica, della fisica ottica esegue, in aggiunta a quanto previsto al primo comma, l’esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista, individua, previene, corregge e compensa i difetti ottico – refrattivi della visione, sia mediante prescrizioni, sia mediante procedure di educazione visiva” Art. 4 codice deontologico ... Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale. Art.66 codice deontologico Rapporto con altre professioni sanitarie. Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenza professionali NB: non si menziona lo svolgimento di diverse attività nei medesimi locali. Art. 67 cod. deontologico Esercizio abusivo della professione e prestanomismo E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.