ANIMALI IN CONDOMINIO In moltissimi appartamenti è presente un cane o un gatto e buona parte delle cause di litigiosità è proprio da ricondursi alla loro presenza; pur tuttavia sono molto rare le sentenze dei giudici che impongono l’allontanamento dell’animale. Vediamo quindi di esporre il problema dal punto di vista giuridico e quali siano le responsabilità dei loro proprietari. Innanzitutto si deve sottolineare come l’assemblea non possa nella maniera più assoluta imporre l’allontanamento di un animale anche con voto unanime (art. 1138 c.c.) e c’è da sottolineare come, solamente un regolamento di condominio di tipo contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario o costruttore dello stabile, possa legittimamente imporre il divieto di tenere animali in casa. Anche così, comunque, il regolamento contrattuale non può contenere il divieto assoluto di possedere qualsiasi animale che non crei alcun disturbo alla comunità; infatti una tale limitazione risulterebbe nulla. Comunque, nel caso si voglia intervenire, si dovrà preventivamente verificare l’effettivo pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete e dell’igiene. Quindi si può parlare di reato solamente quando i rumori disturbino un numero indeterminato di persone. Ad ogni modo, anche nel caso non vi fosse alcuna norma in merito, di fronte a disturbi o danni provocati, è sempre possibile disporre un allontanamento coatto, in quanto i miagolii ed i latrati notturni sono considerati, ai sensi dell’art. 844 c.c., delle immissioni sonore, che superando le normali soglie di tollerabilità, possono portare ad un allontanamento dell’animale, anche se resta sempre da dimostrare l’effettivo disturbo arrecato. E’ infatti da evidenziare la sentenza della Corte di Cassazione nr. 1394 del 06-03-2000 con la quale si stabilisce che se il cane abbaia non è disturbo della quiete, e se il cane non disturba una pluralità di persone, ma solamente il vicino, il fatto non sussiste. Per quanto riguarda i danni causati dall’animale, il proprietario ne risponde sia civilmente che penalmente; infatti la legge 20.07.2004 nr. 189 di modifica del codice penale e del codice civile ha introdotto alcuni articoli significativi tra cui l’art. 672 c.p. titolato Omessa custodia e malgoverno di animali che recita chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25,82 ad euro 258,23. Alla stessa pena soggiace chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone; e l’art.2052 c.c. titolato Danno cagionato da animali, che recita: il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Marco Lombardozzi Studio 3A s.n.c. 08-01-2007