8 - Settore Tecnico

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VADEMECUM
IN MATERIA
DI DOPING
A cura della Sezione Medica
del Settore Tecnico della F.I.G.C.
Leonardo Vecchiet - Luca Gatteschi - Maria Grazia Rubenni
8 – QUADERNI
Premessa
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale
Professionisti, la Lega Professionisti Serie C, l’Associazione
Italiana Calciatori, l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, la Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, l’Associazione Italiana Preparatori Atletici del Calcio, riunitesi
più volte a Milano presso la sede L.N.P. per esaminare la situazione doping nel calcio e per definire una comune strategia contro tale pratica, contraria ai valori e all’etica dello
sport e pericolosissima per la salute degli atleti, hanno approvato, fra altre iniziative, il presente Vademecum in materia di doping.
Il testo è stato ampiamente tratto dal Quaderno n.7 del Settore Tecnico della F.I.G.C. su “Tutela della salute dei calciatori: avvertenze in materia di doping e sull’uso di farmaci e di integratori”, pubblicato nel settembre 1999. L’edizione di tale
Quaderno è stata curata dal Prof. L.Vecchiet e dai Dott.ri
L.Gatteschi e M.G.Rubenni, della Sezione Medica del S.T.
Gli stessi Autori hanno provveduto alla stesura del testo del
vademecum che, per quanto concerne le normative antidoping, è stato aggiornato a quanto emanato dalla FIGC per il
periodo 1 settembre 2001 – 31 dicembre 2002, in base alla lista emessa dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), in
collaborazione con il Comitato Internazionale Olimpico
(IOC) in data 1 giugno 2001.
È sembrato opportuno riportare integralmente, alla fine
del vademecum, la legge n. 376 del 14/12/2000 su “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” ed il codice di comportamento in materia di lotta al doping nell’ambito della tutela della salute
emanato dalla F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 49 del
12/09/2001.
Innocenzo Mazzini
Commissario Straordinario del Settore Tecnico
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
Introduzione
Definizione di doping
L’uomo ha sempre cercato di aumentare le proprie prestazioni psico-fisiche in modo artificiale: nei tempi antichi facendo uso di sostanze vegetali contenute in alcuni funghi o in piante particolari, attualmente ricorrendo ai mezzi proposti dalla moderna farmacologia
che ha messo a punto sostanze estremamente attive per curare malattie talora gravi ma che in qualche circostanza hanno un effetto positivo sulle prestazioni fisiche dei soggetti sani.
L’elevato grado di specializzazione e di allenamento richiesto oggi
in tutte le attività sportive ha portato molti a credere che l’uso di sostanze farmacologiche o di altre procedure doping sia indispensabile per potere avere speranze di successo nelle competizioni.
Deve essere ben noto a tutti che l’assunzione di farmaci per aumentare la prestazione è un atto grave contro la morale sportiva, in
quanto contravviene il principio che ciascuno deve gareggiare secondo le proprie capacità, acquisite attraverso i sacrifici imposti da
un corretto allenamento e da un adatto stile di vita, e che l’inosservanza di tali norme è punita con sanzioni molto severe sia sul piano
sportivo che della giustizia penale.
Deve essere però soprattutto noto che l’uso indiscriminato di farmaci può determinare grave danno alla salute in tempi più o meno
brevi.
È per rendere ben conosciuto tale pericolo che la F.I.G.C. propone
a tutti gli operatori del calcio questo vademecum, curato dalla Sezione Medica del Settore Tecnico, affinchè ciascuno possa prendere
atto di quali sono le sostanze vietate e di quali rischi per la salute esse costituiscono.
Un’esaustiva definizione di doping risulta ardua per la complessità del problema. Di seguito vengono riportate le definizioni che sono state proposte nel tempo dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Medica del CIO, dal Consiglio Federale della FIGC e dallo Stato italiano.
Nota:
il presente Vademecum rappresenta una guida alle norme antidoping aggiornata al 2001.
Per quanto concerne la normativa ufficiale si rimanda al Regolamento Federale Antidoping ed eventuali successivi ccomunicati emessi sulla specifica materia dalla F.I.G.C.
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Consiglio d’Europa 1973 “Il doping consiste nella somministrazione o assunzione, da parte di individui in buona salute,
di sostanze di ogni genere che sono estranee alla costistuzione
dell’organismo, di sostanze fisiologiche non naturali o che sono utilizzate in maniera abnorme, al fine di migliorare artificialmente e scorrettamente la prestazione in un evento sportivo. Inoltre devono essere considerati doping anche un certo
numero di interventi psicologici attuati per migliorare la prestazione”
Consiglio d’Europa 1985 “Il doping nello sport consiste
nell’impiego di sostanze o di categorie di sostanze che sono
state bandite dalle organizzazioni sportive interessate”
Commissione Medica del CIO 1986 “Il doping consiste
nell’impiegare sostanze comprese nel gruppo dei farmaci che
non si devono usare, ma anche attuare altri interventi illeciti
come l’emotrasfusione”
Regolamento per il controllo del doping approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 7 dicembre 1996 e rivisto nella
riunione del Comitato Esecutivo del 10 Dicembre 2000. “Il doping è ciascun tentativo, da parte dell’atleta stesso, o in seguito all’istigazione da parte di qualsiasi altra persona quale “manager, coach, trainer, doctor, physiotherapist o masseur” volto
ad incrementare le prestazione psico-fisica in modo non fisiologico o di trattare malattie o lesioni, quando non giustificato
sul piano medico, per il solo scopo di prendere parte alla competizione. Ciò include l’uso (assunzione orale o iniezione), la
somministrazione o la prescrizione di sostanze proibite prima
o durante la competizione. Queste norme sono applicabili al
di fuori della competizione per gli steroidi anabolizzanti e gli
ormoni peptidici così come per sostanze che producano effetti analoghi. Sono classificati come doping altri metodi proibiti
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(ad es. doping ematico) o manipolazioni dei campioni utilizzati per il controllo. Il doping contravviene all’etica dello sport
e rappresenta un pericolo acuto o cronico per la salute del giocatore, con possibili conseguenze fatali.”
PARTE GENERALE
Legge 14 Dicembre 2000 n. 376: “Disciplina della Tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”,
G.U. n.294 del 18 Dicembre 2000.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche
mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente
o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli
sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
Regolamento dell’Attività Antidoping della F.I.G.C. (delibera
107 del 27.7 2001): Definizione di doping nello sport
1) Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della
medicina. Per doping si intende:
la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di
metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o
l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi
aggiornamenti.
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Classi di sostanze e pratiche vietate
Qui di seguito viene pubblicato un elenco delle classi di sostanze e pratiche vietate, presentato sotto forma di schede strutturate in una prima parte che contiene le caratteristiche principali delle diverse categorie, ed alcuni esempi delle sostanze più
utilizzate nell’ambito delle stesse ed una seconda che elenca gli
effetti ricercati e gli effetti avversi a breve, medio e lungo termine sugli organi bersaglio. Tali effetti vengono indicati nella
figura.
La presenza di un eventuale simbolo a fianco della parte generale segnala che tali sostanze presentano un particolare rischio per la vita, oppure che deve essere posta attenzione in
quanto possono essere contenute anche in farmaci di comune
impiego.
Simboli utilizzati:
Indica che l’uso di tali sostanze comporta un rischio per la vita
Indica la necessità di prestare attenzione, in quanto tali sostanze possono essere presenti in prodotti di uso comune
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8 – QUADERNI
I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
SOSTANZE E PRATICHE VIETATE
I. Classi di sostanze vietate
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Agenti anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi
II. Pratiche vietate
A. Doping ematico
B. Somministrazione di trasportatori artificiali
dell’ossigeno o di sostituti del plasma
C. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e
fisiche
III. Classi di sostanze vietate in determinate condizioni
A. Alcool
B. Cannabinoidi
C. Anestetici locali
D. Glicocorticoidi
E. Beta-bloccanti
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Stimolanti
Gli stimolanti comprendono vari tipi di farmaci che incrementano la vigilanza, riducono la fatica, il senso di fame e
possono aumentare la competitività e l’aggressività. Il loro uso, peraltro, può produrre una diminuzione della capacità
di autocontrollo che può risultare, in alcuni sport, lesiva sia
per l’atleta stesso che per gli altri.
L’amfetamina e le sostanze affini sono stati i farmaci più utilizzati di questa classe e quelli e che hanno prodotto i maggiori danni tra i praticanti attività sportive, essendo responsabili di vari casi di morte di atleti. Altre sostanze stimolanti sono rappresentate
dall’efedrina e sostanze affini e dalla caffeina.
Questi composti, utilizzati in alte dosi, producono stimolazione psichica ed aumento della pressione arteriosa, con effetti secondari nocivi a carico del sistema nervoso centrale e di quello cardiocircolatorio.
Rientrano tra gli stimolanti anche i farmaci beta2-agonisti (salbutamolo, salmeterolo, ecc.) farmaci antiasmatici utilizzati in ambito sportivo
per il loro effetto di stimolo sulla ventilazione oltre che sull’attività
contrattile del cuore. Anche in questo caso il loro impiego in soggetti
non affetti da specifiche patologie risulta inutile e pericoloso. Per alcuni beta2-agonisti viene consentito l’uso, nel caso di affezioni respiratorie, con le modalità riportate nella Parte Speciale.
L’efedrina e derivati (pseudoefedrina, fenilpropanolamina), che
fanno parte della stessa classe, sono spesso presenti nei preparati contro le malattie da raffreddamento, e sono acquistabili nelle farmacie
senza bisogno di ricetta medica. Nonostante per alcune di queste sostanze si abbia positività solo per il superamento di una determinata
soglia (vd. Parte Speciale), si ricorda che la quantità eliminata nelle
urine è variabile non solo in funzione del dosaggio assunto ma anche
della capacità di escrezione individuale. Quindi nessun prodotto contro le malattie da raffreddamento e l’influenza deve essere utilizzato
senza prima aver consultato un medico o un farmacista.
La caffeina è contenuta in vari prodotti (caffè, the, bevande energizzanti e a base di cola, e prodotti di erboristeria quali ad esempio il guaranà), oltre che in vari analgesici ed alcuni farmaci per le malattie da
raffreddamento, per cui si può avere un effetto di sommazione con altre assunzioni ed il conseguente superamento della soglia consentita.
L’amfetamina ed i farmaci amfetaminosimili sono presenti, per la loro capacità di ridurre il senso di fame, in alcuni preparati usati per il
controllo del peso. Anche nell’assunzione di questi prodotti va prestata quindi particolare attenzione.
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Stimolanti
Amfetamina e suoi derivati
Efedrina e simili
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Caffeina
Riduzione fatica, euforia
EFFETTI
Eccitazione,
irrequietezza,
insonnia, aggressività
- spiccata azione stimolante sul sistema nervoso centrale
(aumento dell’attenzione della competitività, senso di benessere, euforia, riduzione del senso di fatica)
- aumento della frequenza cardiaca
- aumento della glicemia e degli acidi grassi liberi
- riduzione del senso di fame (effetto anoressizzante)
Tossicomania
Rischio
cardiovascolare
Aumento
frequenza
cardiaca
Vomito
EFFETTI AVVERSI
Sistema nervoso centrale
- tremori, eccitazione, aggressività
- perdita del senso critico
- cefalea
- insonnia
- vomito, anoressia
- iperpiressia (colpo di calore)
- convulsioni
- forte stato depressivo, psicosi
- dipendenza, tossicomania
Sistema cardiocircolatorio
- ipertensione
- tachicardia
- disturbi del ritmo
- vasocostrizione
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Colpo di calore
Stimolo metabolismo
energetico
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Stimolanti
Beta 2 agonisti
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI
- broncodilatazione
- aumento dell'efficacia contrattile del miocardio
Broncodilatazione
Agitazione
irritabilità
insonnia
EFFETTI AVVERSI
- tremori, agitazione, irritabilita', insonnia
- iperidrosi
- scialorrea
- ritenzione urinaria
- anoressia
- ipopotassiemia
- alterazioni della pressione arteriosa (sia ipotensione che
ipertensione)
- tachicardia e disturbi del ritmo
- dispnea
Azione
cardiostimolante
Disturbi ritmo
cardiaco
Iperidrosi
Ritenzione
urinaria
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Narcotici
Le sostanze che appartengono a questa classe, rappresentate dalla morfina e dai suoi analoghi chimici
e farmacologici, vengono usate specificamente come
analgesici per il trattamento del dolore di intensità
da media a elevata o, alcune di esse, come antitussivi.
Tali sostanze sono qualificate come narcotiche perché con l’incremento della dose inducono depressione di alcune funzioni del SNC ed alterazione della coscienza.
La loro assunzione cronica induce tolleranza, cioè perdita
progressiva dell’efficacia e dipendenza fisica, fino ad arrivare
ad una vera e propria sindrome da astinenza alla sospensione
del farmaco.
Vi sono stati sufficienti rilievi in passato che dimostravano un
abuso degli analgesici narcotici negli sportivi e per questo la
Commissione Medica del C.I.O. ne ha bandito l’impiego.
Tale divieto appare anche giustificato dalle restrizioni internazionali sul trasporto di questi farmaci ed in linea con i regolamenti e le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Va ricordato, inoltre, che un efficace trattamento dei dolori
che colpiscono frequentemente gli atleti e dipendono in generale da eventi traumatici può essere ottenuto usando farmaci diversi dai narcotici, come gli analgesici ad azione anti-infiammatoria per i quali non vi sono particolari restrizioni.
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La codeina, il destrometorfano, il destropropossifene, la diidrocodeina, il difenossilato, l’etilmorfina, la folcodina, ed il
propossifene, sostanze facenti parte di questa classe, possono
essere contenute nei preparati contro la tosse e la diarrea, molti dei quali reperibili in farmacia senza necessità di ricetta medica. L’uso di queste sostanze è consentito dalle norme vigenti (vd. Parte Speciale), tuttavia, vi è la possibilità che nella metabolizzazione nell’organismo si formino molecole, ritrovabili
poi nelle urine, comuni con le sostanze proibite. Pertanto nessun preparato di tale tipo va utilizzato senza precisa indicazione e controllo da parte del medico, anche alla luce del fatto
che vi sono in commercio validi antitosse non narcotici.
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Narcotici
Morfina e analoghi
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI AVVERSI
- interferenza a livello del sistema nervoso centrale con la percezione e la reazione al dolore con aumento della tollerabilità
allo stesso
EFFETTI AVVERSI
- broncospasmo
- depressione della funzione respiratoria
- nausea
- vomito
- stipsi
- riduzione del flusso urinario
- aumento della sudorazione
- scialorrea
- cambiamento dell’umore
- assuefazione
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Aumento tollerabilità
al dolore
Alterazioni umore
Nausea vomito
Depressione
funzione
respiratoria
Broncospasmo
Stipsi
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Agenti Anabolizzanti
Per sostanze anabolizzanti si intendono quelle sostanze che agiscono stimolando l’attività anabolica dell’organismo e cioè i processi costruttivi in genere ed il ricambio delle proteine in particolare. La loro azione anabolica si esplica aumentando la maturazione ossea e
lo sviluppo delle masse muscolari. Rientrano tra gli agenti anabolizzanti gli androgeni, ormoni sessuali maschili il cui prototipo è rappresentato dal testosterone,
gli steroidi anabolizzanti e alcuni beta2-agonisti.
Il testosterone è un ormone prodotto naturalmente dall’organismo che agisce favorendo lo sviluppo sia degli organi genitali che dei caratteri sessuali secondari maschili (azione androgena o virilizzante). Il suo utilizzo in ambito medico trova indicazione nel trattamento degli ipogonadismi primari (insufficiente produzione di testosterone da parte dei testicoli) o della grave ipoatrofia muscolare.
Gli steroidi anabolizzanti (nandrolone, stanozololo, ecc.) presentano, rispetto agli androgeni, maggiore effetto anabolico e
minore attività mascolinizzante, tuttavia sempre presente. In
ambito sportivo entrambi sono stati utilizzati nel tentativo sia
di incrementare la massa e la forza muscolare in concomitanza
con allenamenti specifici e con un aumento dell’apporto proteico alimentare, sia di migliorare la competitività aumentando
l’aggressività.
Gli androgeni e gli steroidi anabolizzanti presentano un vasto
corollario di gravi effetti collaterali, soprattutto se assunti per
periodi prolungati o a dosaggi elevati. Tali effetti interessano
principalmente la sfera genitale, l’apparato cardiovascolare,
l’apparato muscolare, il fegato. Essi possono inoltre avere effetto sulla personalità del soggetto fino a provocare depressione e/o psicosi.
Gli effetti sull’apparato genitale maschile sono rappresentati
essenzialmente dalla riduzione di volume dei testicoli (ipotrofia testicolare) e dall’aumento di volume della ghiandola prostatica (ipertrofia prostatica). L’ipotrofia testicolare si accompagna ad una riduzione della produzione degli spermatozoi fino ad arrivare, per somministrazione di dosi elevate, al blocco
totale con conseguente sterilità.
L’ipertrofia prostatica determina, per compressione sull’ure18
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tra, la necessità frequente di urinare, la riduzione della forza
del getto, fino alla ritenzione urinaria.
Nella donna la somministrazione di anabolizzanti causa virilizzazione e inibizione della funzione ovarica, con alterazione
del flusso mestruale fino all’amenorrea.
In entrambi i sessi l’uso degli anabolizzanti determina un aumento del rischio di accidenti cardiovascolari, per aumento
dei lipidi plasmatici, e danni a livello epatico, con possibilità di
insorgenza di tumori maligni.
La somministrazione di tali sostanze in età prepubere determina un arresto di crescita per precoce saldatura delle cartilagini epifisarie.
Tra gli anabolizzanti vengono considerati anche i beta2-agonisti (salbutamolo, clembuterolo, ecc.), farmaci che possiedono a basse dosi un effetto rilassante sulla muscolatura liscia e
vengono pertanto impiegati nell’asma bronchiale, mentre a
dosaggi più elevati sembrano avere un effetto di stimolo sulle
fibre muscolari, soprattutto di tipo II. Utilizzati ad alti dosaggi i beta2–agonisti sono da considerare pericolosi ed anche
potenzialmente letali per gli effetti che determinano sul sistema cardiovascolare, che sono rappresentati soprattutto da alterazioni della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco.
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Agenti Anabolizzanti
Androgeni - Steroidi anabolizzanti
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI
- sviluppo della massa dei muscoli scheletrici
- stimolo sulla sintesi dei globuli rossi
- stimolo sulla produzione della matrice ossea
EFFETTI AVVERSI NEL MASCHIO
Stimolo produzione
matrice ossea
Blocco crescita
ossa lunghe
Stimolo produzione
globuli rossi
Virilizzazione
in età pre-pubere
- precoce saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco crescita
ossa lunghe)
- inibizione della spermatogenesi
Danni epatici
(possibilità
tumori)
nell’adulto
- oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di
spermatozoi)
- atrofia testicolare
- ipertrofia prostatica
- alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori
- aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi)
EFFETTI AVVERSI NELLA FEMMINA
- soppressione della funzione ovarica (amenorrea)
- atrofia della ghiandola mammaria
- virilizzazione (approfondimento del timbro di voce, crescita
dei peli su volto, arti e torace, caduta dei capelli, cute untuosa
e comparsa di acne)
- alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori
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Sviluppo massa
muscolare
Danni
funzione
riproduttiva
Aumento trigliceridi
e colesterolo
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Agenti Anabolizzanti
Beta 2 agonisti
EFFETTI
EFFETTI
Agitazione
irritabilità
insonnia
- ipertrofia delle fibre di tipo II
- broncodilatazione
Broncodilatazione
EFFETTI AVVERSI
- agitazione, irritabilità
- insonnia
- iperidrosi
- scialorrea
- ritenzione urinaria
- tremori
- ipopotassiemia
- alterazioni della pressione arteriosa (sia ipotensione che
ipertensione)
- tachicardia e disturbi del ritmo
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Disturbi del ritmo
cardiaco
Iperidrosi
Ipertrofia fibre
muscolari tipo II
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EFFETTI AVVERSI
Ritenzione
urinaria
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Diuretici
Si definiscono diuretici i farmaci che determinano, con meccanismi diversi, un aumento della produzione renale di urina.
I diuretici (acetazolamide, furosemide, idroclorotiazide, ecc.)
hanno importanti indicazioni terapeutiche per l’eliminazione
di liquidi dai tessuti in alcune condizioni patologiche quali l’ipertensione e gli edemi. La loro sommini-strazione deve avvenire comunque sempre sotto uno stretto controllo medico per
le notevoli ripercussioni che possono avere sull’equilibrio idroelettrolitico.
Gli sportivi utilizzano i diuretici, in assenza di indicazione
medica, per due ragioni principali:
1) ridurre il peso rapidamente in quegli sport in cui viene utilizzato questo parametro ai fini della suddivisione in categorie;
2) aumentare la velocità di eliminazione delle sostanze dopanti assunte, o ridurre la loro concentrazione nelle urine
mediante la maggiore escrezione di liquidi, nel tentativo di
minimizzare le possibilità di rilevamento.
In entrambi i casi si tratta di chiare manipolazioni, inaccettabili sul piano etico, che rappresentano un comportamento sleale nei confronti degli avversari, permettendo di competere con categorie inferiori alla propria e di utilizzare pratiche dopanti.
Oltre all’aspetto “morale” occorre comunque sottolineare che
l’uso dei diuretici senza indicazione medica comporta notevoli
rischi per la salute per la possibilità di gravi effetti avversi. Questi sono rappresentati essenzialmente dalla eccessiva perdita di
liquidi, e quindi disidratazione, dalla formazione di calcoli renali, dalle alterazioni di numerosi elettroliti, (principalmente
sodio, potassio e magnesio) dalla ridotta tolleranza agli zuccheri e da reazioni da ipersensibilità. Anche senza arrivare a veri e
propri quadri patologici come questi ultimi, va comunque osservato che nell’atleta il solo incremento dell’escrezione di acqua e sali può risultare in un danno importante, poiché la perdita di liquidi artificialmente provocata con i diuretici risulta ulteriormente aggravata dalle inevitabili perdite determinate
dall’attività fisica attraverso la sudorazione.
Lo stato di disidratazione, anche se di modesta entità, è in
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grado di ripercuotersi negativamente sul corretto funzionamento di numerosi sistemi, tra i quali il cardio-circolatorio, il
muscolo-scheletrico e il nervoso e quindi fondamentalmente
sulle capacità di prestazione. Anche la dispersione del calore è
compromessa. Appare evidente che la disidratazione rappresenta una situazione temibile per lo sportivo e che il maluso
dei diuretici rappresenta non solo una frode, ma anche un importante rischio per l’atleta.
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Diuretici
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI
- aumento dell’escrezione di urina
Alterazioni equilibrio
idro-salino
Disidratazione
Collasso
EFFETTI AVVERSI
- alterazione dell’equilibrio idro-salino
- disidratazione, collasso
- crampi muscolari
- senso di fatica
- alterazione del metabolismo degli zuccheri e dei grassi
- aumento dell’acido urico
- formazione di calcoli renali, lesioni renali
- reazioni da ipersensibilità
Aumentata
escrezione
urina
Lesioni renali
Crampi muscolari
Sensazione di fatica
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Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
Nel 1989 la commissione medica del CIO ha introdotto una nuova serie di sostanze proibite: gli ormoni peptidici, e glicoproteici, cioè la gonadotropina
corionica (hCG), l’ormone adrenocorticotropo o
corticotropina (ACTH), l’ormone della crescita o somatotropo
(GH o STH). Nel 1990 è stata inserita nella lista l’eritropoiteina (EPO), nel 1999 la gonadotropina sintetica ed ipofisaria
(LH- FSH), il fattore di crescita insulino simile (IGF-1) e l’insulina. È altresì vietata la somministrazione dei rispettivi fattori di rilascio, mimetici ed analoghi (composti sintetici dotati
della stessa attività) di questi ormoni.
La gonadotropina corionica, prodotta a livello placentare, risultra necessaria per il normale sviluppo della gravidanza. Viene
utilizzata nella donna per il trattamento della sterilità e nel bambino nei casi di mancata discesa del testicolo (criptorchidismo).
La somministrazione nell’uomo adulto determina un incremento della produzione di testosterone, che è l’effetto ricercato
a scopo dopante. Il suo uso comporta pertanto gli stessi rilevanti effetti collaterali della somministrazione degli anabolizzanti.
La corticotropina ipofisaria ha come bersaglio le cellule della corteccia delle ghiandole surrenali, strutture poste sul polo
superiore di ognuno dei due reni. Lo stimolo della corticotropina determina una aumentata liberazione di ormoni glicorticoidi ed androgeni. Può essere utilizzata in ambito terapeutico
nei casi di insufficienza surrenalica secondaria. L’azione ricercata a scopo dopante è essenzialmente quella legata alla iperproduzione di corticosteroidi, gravata però da seri effetti collaterali, come ripostato nella scheda.
L’ormone della crescita, prodotto dall’ipofisi, è fondamentale per i normali processi di accrescimento nel bambino in via
di sviluppo, nel quale un deficit determina nanismo ed un eccesso gigantismo, e trova indicazione terapeutica nel trattamento del nanismo ipofisario. In ambito sportivo viene utilizzato prevalentemente per il suo effetto di stimolo sulla sintesi
proteica. Tale utilizzo determina gravi effetti collaterali tra cui
l’acromegalia, cioè l’eecessivo ingrossamento delle estremità
(mani e piedi) e delle ossa facciali, ed alterazioni del metabolismo degli zuccheri e dei grassi.
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L’eritropoietina è un ormone, prodotto dal rene, che esplica
la sua azione a livello del midollo osseo promuovendo la produzione dei globuli rossi. Viene utilizzata per la cura dell’anemia da insufficienza renale cronica o di altre forme di anemia
grave. Il suo utilizzo al di fuori di precise indicazioni cliniche
determina un eccesso di globuli rossi del sangue, che è l’effetto dopante ricercato in quanto aumenta il trasporto di ossigeno e quindi le doti di resistenza, ma provoca quale effetto avverso il rischio di trombosi.
Le gonadotropine ipofisarie e di sintesi sono necessarie per il
processo di ovulazione nella donna e di spermatogenesi e sintesi degli ormoni androgeni nel maschio. Viene impiegata, insieme alla gonadotropina corionica, nella terapia della sterilità
femminile. Nel maschio, la gonadotropina ipofisaria stimola
principalmente la sintesi di testosterone. Gli effetti cercati e gli
effetti avversi sono gli stessi legati all’uso del testosterone.
Il fattore di crescita insulino simile (così chiamato per l’analogia molecolare con l’insulina) viene prodotto in vari tessuti sotto l’azione dell’ormone della crescita e rappresenta il
principale mediatore della sua azione. Gli effetti cercati e
quelli avversi sono pertanto gli stessi dell’uso dell’ormone
della crescita.
L’insulina, ormone prodotto dal pancreas, è il principale regolatore della quota di glucosio del sangue (glicemia), promuovendo la captazione del glucosio stesso da parte delle cellule del fegato e del muscolo. La carenza di insulina determina l’insorgenza del diabete di tipo 1, nel cui trattamento viene
quindi utilizzata. Dal momento che l’insulina stimola anche il
trasporto di aminoacidi all’interno del muscolo, aumentando
le sintesi proteiche, la sua somministrazione dopo un carico di
lavoro porta, oltre che a una migliore utilizzazione dei carboidrati, e pertanto a un più rapido ripristino delle scorte energetiche, anche ad una più rapida sintesi proteica. Il suo uso al
di fuori di quella che è la sua specifica indicazione, e cioè il diabete, è tuttavia pericoloso per la possibilità di brusche variazioni della glicemia (ipoglicemia). Ne viene consentito l’uso,
perché indispensabile alla vita, esclusivamente nell’atleta affetto da diabete mellito insulinodipendente.
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
Gonadotropina corionica (hCG)
Gonadotropina ipofisaria e di sintesi (LH)
EFFETTI
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Euforia,
depressione
- nei soggetti di sesso maschile promuove la produzione di testosterone da parte dei testicoli
Blocco crescita
ossa lunghe
EFFETTI AVVERSI
Sono gli stessi della somministrazione di testosterone:
in età pre-pubere
- precoce saldatura delle cartilagini epifisarie (blocco crescita
ossa lunghe)
- inibizione della spermatogenesi
nell'adulto
- oligospermia/azospermia (riduzione del numero/assenza di
spermatozoi)
- atrofia testicolare
- ipertrofia prostatica
- alterazione della funzione epatica con possibilità di tumori
- aumento dei lipidi plasmatici (colesterolo, trigliceridi)
Si hanno inoltre alcuni effetti specifici:
- alternanza di stati di euforia e depressione
- ginecomastia
- puberta' precoce negli adolescenti
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
Stimolo
produzione di
testosterone
Danni epatici
(possibilità
tumori)
Danni funzione
riproduttiva
Aumento trigliceridi e
colesterolo
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8 – QUADERNI
Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
8 – QUADERNI
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Corticotropina (ACTH)
EFFETTI
- aumentata capacità di sopportare lo stress
- azione antidolorifica
Azione antidolorifica
Gastrite
Ulcera
EFFETTI AVVERSI
- ipertrofia del corticosurrene
- osteoporosi (fragilità ossea)
- miopatie
- danni gastro-intestinali fino all’ulcera peptica
- fragilità della cute
- vertigini
- cefalea
- ridotta tolleranza ai glucidi
- euforia, insonnia
- obesità
Vertigini, cefalea,
euforia, insonnia
Aumentata
liberazione
ormoni dello
stress
Ipertrofia
corticosurrene
Ridotta tolleranza
ai glucidi
(tendenza diabete)
Disturbi
muscolari
Fragilità ossea
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
Ormone della crescita (GH)
Fattore di crescita insulino simile (IGF-1)
EFFETTI
- stimolo sulla sintesi delle proteine muscolari
- stimolo sulla crescita ossea nel giovane
- aumento della lipolisi
- aumento della glicemia
- aumento delle capacità di riparazione delle ferite
8 – QUADERNI
EFFETTI
Stimolo crescita ossea
(nel giovane)
Aumentata immissione
in circolo delle sostanze
energetiche
Stimolo sintesi
proteine
muscolari
Cardiopatia
ipertensione
Diabete
Aumento
dimensioni
organi interni
EFFETTI AVVERSI
- acromegalia se assunto nel soggetto adulto
- ingrandimento degli organi interni
- debolezza muscolare ed articolare
- cardiomiopatia
- ipertensione
- intolleranza al glucosio
- diabete
EFFETTI AVVERSI
Aumentata capacità
riparazione ferite
Danni
muscolari
ed articolari
Aumento
dimensioni
estremità
(acromegalia)
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
35
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
Eritropoietina (EPO)
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI
- stimolo sulla produzione dei globuli rossi
EFFETTI AVVERSI
- poliglobulia
- aumento della viscosità del sangue
- insufficienza cardiaca da sovraccarico
- trombosi
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Stimolo produzione
globuli rossi
Poliglobulia
Trombosi
Insufficienza
cardiaca
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Ormoni, sostanze ad azione mimetica
e analoghi
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Insulina
EFFETTI
- facilitazione della captazione di glucosio da parte dei tessuti
(principalmente muscolo e fegato)
- stimolo della sintesi proteica
EFFETTI AVVERSI
- crisi ipoglicemiche
- inibizione della produzione endogena
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Ipoglicemia
Stimolo sintesi
proteica
Aumento
captazione
tissutale
di glucosio
Inibizione sintesi
endogena?
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
II. PRATICHE VIETATE
Doping ematico
Per doping ematico si intende la somministrazione
ad un atleta di sangue o di prodotti affini per uno scopo diverso dal trattamento medico legittimo rappresentato dalla grave anemizzazione. In ambito sportivo
l’obiettivo diventa quello di incrementare l’apporto di ossigeno
ai tessuti. La pratica è contraria all’etica e comporta, inoltre, nel
caso di utilizzo di sangue altrui (eterotrasfusione) rischi di manifestazioni allergiche (eruzione, febbre, ecc.) ed emolitiche acute con possibile danno renale, come pure una reazione trasfusionale ritardata consistente in febbre o ittero, trasmissione
di malattie infettive (epatite virale e AIDS), sovraccarico circolatorio e shock metabolico. Nel caso, più frequente, di utilizzo
di sangue proprio (autoemotrasfusione) la procedura è preceduta dal prelievo di sangue dall’atleta che si allena quindi per
un certo periodo in condizioni di anemizzazione. In tutti casi,
un aumento eccessivo del numero di globuli rossi fa aumentare i rischi di ipertensione, insufficienza cardiaca da sovraccarico, trombosi. Per tutte queste ragioni la pratica dell’emotrasfusione per fini agonistici è assolutamente proibita.
Manipolazioni farmacologiche,
chimiche e fisiche
Il CIO ha bandito l’uso di sostanze e metodi che possono alterare l’integrità e quindi validità dei campioni di urine. Rientrano fra questi la cateterizzazione, la sostituzione o alterazione delle urine, l’inibizione dell’escrezione renale attraverso
l’uso del probenecid e dei suoi derivati, e l’uso dell’epitestosterone o bromantan per modificare il rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E).
Somministrazione di trasportatori artificiali
dell’ossigeno o di sostituti del plasma
È stata identificata piuttosto recentemente una serie
di sostanze e sostituti del plasma che intervengono sui
meccanismi di trasporto e dissociazione dell’ossigeno. Tali prodotti, incrementando artificialmente la
disponibilità tissutale di ossigeno hanno effetti similari a quelli ricercati con l’autoemotrasfusione o l’eritropoietina.
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
IN DETERMINATE CONDIZIONI
Per alcune sostanze non vi è un divieto specifico o assoluto,
ma queste possono essere ricercate su richiesta di una Federazione Internazionale, come nel caso dell’alcool e dei cannabinoidi, o il loro uso essere consentito in particolari condizioni, come nel caso degli anestetici locali, i corticosteroidi ed i
beta-bloccanti.
Alcool
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Riduzione ansia e
tensione nervosa
Depressione
attività riflesse
Alterata
coordinazione
EFFETTI
- rimozione di ansia e tensione nervosa
- aumento della sicurezza di sé
EFFETTI AVVERSI
- depressione dell’attività del sistema nervoso
- alterazione della coordinazione
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Cannabinoidi
I cannabinoidi comprendono una serie di sostanze, circa 60,
ottenute dalla canapa indiana. Gli effetti psichici sembrano
principalmente dovuti ad uno di questi principi: il delta-9-idrotetraidrocannabinolo. Le due principali forme di canapa indiana utilizzate sono la marijuana e l’hashish. La prima si ottiene dalla pianta tagliata, essiccata e trinciata, mentre la seconda, molto più potente, rappresenta la resina estratta dalle
sommità fiorite della pianta.
L’utilizzo di tali sostanze è gravato da effetti collaterali a carico
del sistema nervoso centrale, cardiocircolatorio e respiratorio.
La brusca sospensione determina la comparsa di una sindrome da astinenza.
EFFETTI
EFFETTI
Euforia
Sensazione di
benessere
EFFETTI AVVERSI
Ridotta capacità
coordinazione
Alterata
percezione
tempo
Alterazioni personalità
- aumento del senso di benessere
- euforia
Alterazioni
equilibrio
EFFETTI AVVERSI
- ansia
- euforia
- sonnolenza
- apatia
- tachicardia
- ipotensione ortostatica
- dipendenza
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Anestetici locali
Gli anestetici locali sono presenti in numerosi composti iniettabili. Il loro uso è consentito solo se impiegati per via topica, iniezione locale o intra-articolare,
con le modalità riportate nella Parte Speciale.
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
EFFETTI
- blocco della generazione e conduzione dell’impulso nervoso e
quindi del dolore
EFFETTI AVVERSI
- possibilità di reazioni anafilattiche
- possibilità di collasso cardiovascolare, morte (per iniezione
accidentale intravascolare)
- irrequietezza, tremori, convulsioni (per dosi elevate)
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Blocco generazione
e conduzione
impulso dolore
Irrequietezza
Tremori
Convulsioni
Collasso
cardiovascolare
Reazioni
allergiche gravi
Anafilassi
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Glicocorticoidi
I glicocorticoidi naturali o di sintesi sono prevalentemente usati come farmaci antiinfiammatori che
hanno anche attività analgesica. Tali molecole si trovano anche nella composizione di molti prodotti da
banco (pomate, colliri, ecc.). Il loro uso è consentito solo per
inalazione, iniezione locale e intra-articolare e per uso locale
con le modalità riportate nella Parte Speciale.
EFFETTI
EFFETTI AVVERSI
Alterazioni
idroelettrolitiche
Euforia
EFFETTI
- potente azione anti-infiammatoria
- effetto euforizzante
- aumento della capacità di resistere a stimoli nocivi
Aumentata resistenza
stimoli nocivi
per uso protratto o dosi elevate
Iperglicemia
Osteoporosi
Azione
anti-infiammatoria
EFFETTI AVVERSI
Ipertensione
Aumentata
suscettibilità infezioni
Ulcera
Gastroduodenale
- alterazione del bilancio elettrolitico
- ipertensione
- iperglicemia
- iperlipidemia
- iperuricemia
- aumento della suscettibilità alle infezioni
- ulcera peptica
- osteoporosi
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Beta-bloccanti
I beta bloccanti vengono utilizzati nel trattamento
dell’iper-tensione, dell’angina pectoris, di alcune turbe del ritmo, e in qualche caso della cefalea. Poiché
agiscono riducendo l’attività cardiaca, la pressione arteriosa e il consumo di ossigeno, è ovvio che non vengono utilizzati dagli atleti come aiuto ergogenico. Vi è tuttavia un abuso di tali farmaci in quelle attività, come i tiri, nelle quali è importante ridurre fenomeni quali il tremore della mano o la frequenza cardiaca.
EFFETTI
riduzione ansia
Riduzione attività
cardiovascolare
EFFETTI
- riduzione della pressione arteriosa
- riduzione della frequenza cardiaca
- riduzione della contrattilità del cuore
- riduzione del consumo di ossigeno
- riduzione del tremore
- riduzione dell’ansia
EFFETTI AVVERSI
Sensazione
di testa vuota
Riduzione capacità
prestazione aerobica
Possibilità:
arresto cardiaco
broncospasmo
crisi ipoglicemica
Accentuazione
senso di fatica
EFFETTI AVVERSI
- ridotta capacità di prestazione
- sensazione di debolezza
- senso di fatica accentuata allo sforzo
- broncospasmo nei soggetti con asma
- bradicardia
- ipoglicemia nei soggetti diabetici
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8 – QUADERNI
PARTE SPECIALE
In questa seconda parte vengono riportati i testi integrali della normativa in tema di doping della F.I.G.C., della legge 14 dicembre 2000, n.376 in tema di disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping e del codice
di comportamento in materia di lotta al doping nell’ambito della
tutela della salute emanato dalla F.I.G.C. con comunicato ufficiale n. 49 del 12/09/2001.
L’elenco delle classi di sostanze e metodi proibiti è stato approvato dalla giunta esecutiva del C.O.N.I. con delibera 678 del
31 luglio 2001 e diramato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 34 del 21 agosto 2001. Tale elenco è adeguato a quello diramato dalla Commissione Medica del C.I.O. d’intesa con l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) in data 29 maggio 2001.
LISTA DI SOSTANZE E METODI PROIBITI
2001-2002
I. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
A. Stimolanti
Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi:
amineptina
amifenazolo
amfetamina
bromantan
caffeina*
...e sostanze affini
carfedon
cocaina
efedrina**
formoterolo***
fencamfamina
mesocarbo
pentetrazolo
pipradolo
salbutamolo***
terbutalina***
* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la
concentrazione nell’urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.
** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo
se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 5 microgrammi per
millilitro. Per l’efedrina e la metilefedrina un campione viene ritenuto
positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione
nell’urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
53
8 – QUADERNI
*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l’asma e l’asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra
o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto,
nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. la presenza di asma e/o asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia.
Nota:
Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso
topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme
ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via
nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina e fenilefrina sono consentiti.
b) androstenediolo
androstenedione
deidroepiandrosterone (DHEA)
...e sostanze affini
diidrotestosterone
testosterone*
Le informazioni risultanti dall’esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive.
Nota:
È consentito l’impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo.
La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di
un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le
prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o
patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la
presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici.
In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore
Tecnico della FIGC. Qualora il rapporto T/E risulti superiore
a 6 le autorità competenti hanno l’obbligo di condurre degli
accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo.
A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa
che comprenda un’analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in
cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l’atleta
interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di
questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In
assenza di collaborazione alla esecuzione di tali accertamenti,
il risultato verrà considerato positivo.
C. Agenti anabolizzanti
2. Beta-2 agonisti
B. Narcotici
Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:
buprenorfina
destromaramide
diamorfina
(eroina)
...e sostanze affini
metadone
morfina
pentazocina
petidina
Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:
1. Steroidi anabolizzanti androgeni
a) clostebol
fluossimesterone
metandienone
metenolone
nandrolone
...e sostanze affini
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8 – QUADERNI
19-norandrostenediolo
19-norandrostenedione
ossandrolone
stanozololo
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
bambuterolo
clenbuterolo
fenoterolo
...e sostanze affini
formoterolo*
reproterolo
salbutamolo*
salmeterolo
terbutalina*
*Uso consentito per via inalatoria, come descritto al punto (I.A). Per
quanto riguarda il salbutamolo, considerato nella categoria degli agenti anabolizzanti, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione
nell’urina risulta superiore a 1000 nanogrammi per millilitro.
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
55
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
D. Diuretici
gnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno e dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o
patologica.
Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:
acetazolamide
acido etacrinico
bumetanide
clortalidone
...e sostanze affini
furosemide
idroclorotiazide
mannitolo*
mersalil
spironolattone
triamterene
*Uso vietato per iniezione endovenosa.
E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e analoghi
Le sostanze vietate della classe (E) includono gli esempi seguenti
ed i relativi analoghi, nonché le sostanze ad azione mimetica:
1. Gonadotropina Corionica (hCG) esclusivamente per gli
uomini;
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi esclusivamente per
gli uomini;
3. Corticotropina (ACTH, tetracosactide);
4. Ormone della crescita (hGH)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)
e tutti i rispettivi “fattori di rilascio” e loro analoghi
6. Eritropoietina (EPO)
7. Insulina:
56
II. PRATICHE VIETATE
I seguenti metodi sono proibiti:
1. Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi e/o emoderivati all’atleta, procedura che
può essere preceduta da un prelievo di sangue sull’atleta
che continua l’allenamento in uno stato di insufficienza ematica.
2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o
di sostituti del plasma.
3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
III CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
IN DETERMINATE CONDIZIONI
A. Alcool
I controlli per il rilevamento dell’etanolo nei campioni di urina non saranno effettuati.
B. Cannabinoidi
uso consentito soltanto per il trattamento di atleti affetti da
forme, dichiarate, di diabete insulino-dipendente. È necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un endocrinologo o
da un medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente. Tale comunicazione deve essere inviata,
nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia.
Saranno condotte analisi per l’individuazione di cannabinoidi
(ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei Giochi Olimpici
saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La
concentrazione nelle urine di 11-nor-delta-9-tetraidrocan-nabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-THC), in misura maggiore
di 15 nanogrammi per millilitro, configura un caso di doping.
La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori dia-
L’uso di anestetici locali tramite iniezioni è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
C. Anestetici locali
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali o intra-articolari;
c) soltanto quando esista una giustificazione medica.
Prima dell’inizio delle operazioni di prelievo, il medico di
squadra deve consegnare, in triplice copia, all’Ispettore Medico la giustificazione medica dell’avvenuta somministrazione di
anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei
Verbali di prelievo, ai sensi dell’articolo 9 punto 12 lettere b)
c) e d) del Regolamento dell’Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall’Ufficio di Procura Antidoping del CONI.
L’uso dei beta bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica
del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche
che rendono necessario il loro uso.
D. Glicocorticoidi
L’uso sistemico di glicocorticoidi è vietato nei casi in cui questi ultimi vengano somministrati per via orale, rettale o attraverso iniezione endovenosa o intramuscolare.
In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali
ed intra-articolari di glicocorticoidi.
Prima dell’inizio delle operazioni di prelievo, il medico di
squadra deve consegnare, in triplice copia, all’Ispettore Medico la giustificazione medica dell’avvenuta somministrazione di
glicocorticoidi nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei
Verbali di prelievo, ai sensi dell’articolo 9 punto 12 lettere b)
c) e d) del Regolamento dell’Attività Antidoping. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall’Ufficio di Procura Antidoping del CONI.
E. Beta-bloccanti
Le sostanze vietate nella classe E includono i seguenti esempi:
acebutololo
alprenololo
atenololo
...e sostanze affini
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labetalolo
metoprololo,
nadololo
oxprenololo
propranololo
sotalolo
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
Concentrazioni urinarie al di sopra delle quali i la boratori
accreditati dal C.I.O. sono tenuti a comunicare i riscontri relativi a specifiche sostanze
Caffeina
Carbossi-THC
Catina
Efedrina
Epitestosterone
Metilefedrina
Morfina
19-norandrosterone
per gli uomini
19-norandrosterone
per le donne
Fenilpropanolamina
Pseudoefedrina
Salbutamolo
(come stimolante)
(come agente anabolizzante)
Rapporto T/E
> 12 microgrammi / millilitro
> 15 nanogrammi / millilitro
>
5 microgrammi / millilitro
> 10 microgrammi / millilitro
> 200 nanogrammi / millilitro
> 10 microgrammi / millilitro
>
1 microgrammo / millilitro
>
2 nanogrammi / millilitro
>
>
>
5 nanogrammi / millilitro
25 microgrammi / millilitro
25 microgrammi / millilitro
> 100 nanogrammi / millilitro
>1000 nanogrammi / millilitro
>
6
IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI
I controlli effettuati al di fuori delle competizioni hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze proibite appartenenti alle classi I.C (agenti anabolizzanti), I.D (diuretici),
I.E (ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi) ed alla classe II (metodi proibiti).
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE
Attenzione:
Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse
nell’elenco, sono da considerarsi comunque vietate in quanto
rientranti nella definizione “.. e sostanze affini”.
Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni vendute liberamente, nonché tutte le altre sostanze utilizzate non contengano alcuna sostanza compresa tra quelle vietate.
fencamfamina
fenetillina
fenfluramina
fendimeprazina
fentermina
fenilefrina
fenilpropanolamina
foledrina
formoterolo
mefenorex
mefentermina
mesocarbo
metamfetamina
metilenediossiamfetamina
metilefedrina
metilfenilato
metossifenamina
niketamide
fenfluramina
paraidrossiamfentamina
pemolina
pentetrazolo
pipradolo
prolintano
propilesedrina
pseudoefedrina
reproterolo
salbutamolo
salmeterolo
selegilina
stricnina
terbutalina
60
idrocodone
metadone
morfina
dione
noretandrolone
ossandrolone
ossimetolone
ossimesterone
reproterolo
salbutamolo
salmeterolo
stanozololo
terbutalina
testosterone
trenbolone
acetazolamide
acido etacrinico
bendroflumetiazide
bumetamide
canrenone
clortalidone
furosemide
idroclorotiazide
indapamide
mersalile
mannitolo
(per iniezione
endovenosa)
spironolattone
triamterene
Agenti mascheranti
bromantan
diuretici (vedi sopra)
epitestosterone
probenecid
Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi
Eritropoietina
(EPO)
ACTH
hCG*
hGH
insulina
LH*
clomifene*
ciclofenil*
tamossifene*
inibitori
dell’aromatasi*
* sostanze vietate esclusivamente negli uomini.
Beta-bloccanti
Narcotici
buprenorfina
destromoramide
diamorfina (eroina)
fluossimesterone
formebolone
formoterolo
gestrinone
mesterolone
metandienone
metenolone
metandriolo
metiltestosterone
mibolerone
nandrolone
19-norandrostenediolo
19-naroandrostene-
Diuretici
Stimolanti
amfepramone
amfetamina
amifenazolo
amineptina
bambuterolo
bromantan
bupropione
caffeina
carfedon
catina
cocaina
cropropamide
crotetamide
efedrina
eptaminolo
etamivan
etilamfetamina
etilefrina
Agenti anabolizzanti
androstenediolo
androstenedione
bambuterolo
boldenone
clenbuterolo
clostebol
danazolo
deidroclormetiltestosterone
deidroepiandrosterone (DHEA)
diidrotestosterone
drostanolone
fenoterolo
pentazocina
petidina
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
acebutololo
alprenololo
atenololo
betassololo
bisoprololo
bunololo
carteololo
celiprololo
esmololo
labetalolo
levobunololo
metipranololo
metoprololo
nadololo
oxprenololo
pindololo
propranololo
sotalolo
timololo
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
61
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
LEGGE 14 dicembre 2000, n.376
Integratori*
Lo svolgimento di un’intensa attività fisica comporta un
notevole dispendio di acqua, sostanze energetiche, vitamine, minerali, ed altri principi quali aminoacidi essenziali,
proteine e grassi.
Questo ha portato negli ultimi anni ad una grande diffusione dell’uso di integratori talora di singoli principi, ma in
generale di più sostanze variamente combinate tra loro,
progettati con lo scopo di permettere un reintegro delle
perdite indipendentemente dall’introito alimentare.
L’assunzione indiscriminata e generalizzata di tali integratori
è tuttavia assolutamente ingiustificata, in quanto l’attenzione
primaria deve essere rivolta a garantire un’alimentazione adeguata, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, che nella
maggioranza dei casi risulta in grado di soddisfare le necessità.
L’uso degli integratori rappresenta, quindi, una reale necessità solo in presenza di situazioni eccezionali, quali elevati carichi di lavoro, condizioni ambientali particolari (ad
es. temperatura ed umidità elevate), difficoltà ad ottenere
un’alimentazione adeguata.
Va precisato che l’uso di tali sostanze è lecito: occorre però
considerare la possibilità di effetti dannosi per l’uso di dosaggi eccessivi e protratti nel tempo.
L’uso degli integratori deve essere quindi effettuato sotto
stretto controllo del medico, cui spetta il compito di valutare le specifiche necessità, le dosi ed i tempi di somministrazione, in base alle caratteristiche dell’atleta, dei carichi a
cui è sottoposto e alle condizioni climatiche in cui opera.
Prodotti omeopatici, fitoterapici e galenici*
I prodotti omeopatici, fitoterapici e galenici possono contenere alcune delle sostanze vietate. Estrema cautela va posta quindi nella loro assunzione, ed in particolare laddove
non siano riportate precise indicazioni sui contenuti e sul
dosaggio delle sostanze presenti. L’utilizzazione di questi
prodotti, come peraltro di qualsiasi altro farmaco, va sottoposta preventivamente al vaglio del medico sociale.
Le stesse precauzioni vanno usate per i prodotti galenici.
* Nota degli AA.
62
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e
della lotta contro il doping.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Tutela sanitaria delle attività sportive
Divieto di doping
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e
collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi
della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della
regolarita’ delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere
in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o
di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione
o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare
i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e
specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi
previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha
l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa
documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
63
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in pericolo la
sua integrità psicofisica.
Art. 2.
Classi delle sostanze dopanti
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29
novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche
approvate con decreto del Ministro della sanita’, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
c)
d)
e)
f)
vità sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
individua le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo
particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva
pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata “Commissione”, che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla
revisione delle stesse, secondo le modalita’ di cui all’articolo 2,
comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri
organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le atti64
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con
funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome;
d un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m)un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
65
8 – QUADERNI
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni
non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di
cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b),
è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata
con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
66
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
8 – QUADERNI
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle
individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da
laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al
comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le
attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
Competenze delle regioni
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le
attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4,
comma 3.
Art. 6.
Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni
sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari
nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi
ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la
somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione
a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche
nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano
considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
Art. 8.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull’attività svolta dalla Commissione.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la
propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
Art. 9.
Disposizioni penali
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione
dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma
sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni
chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque
l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che
non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
Art. 7.
Farmaci contenenti sostanze dopanti
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti
alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle
classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o
alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione,
sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo “Precauzioni per coloro
che praticano attività sportiva”.
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della
richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
68
8 – QUADERNI
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del
CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla
condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della
professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue
l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione
riconosciuti dal CONI.
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre
strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con
la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello
Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unita’ previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Veronesi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
CODICE DI COMPORTAMENTO
IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING
NELL’AMBITO DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Art. 3
Obblighi di informazione e consenso
Art. 1
Soggetti impegnati
Le norme contenute nel presente Codice di Comportamento, fermo restando il pieno rispetto delle norme costituzionali e delle leggi italiane
dello Stato, si applicano a calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari1, responsabili medici sociali e medici sociali2.
Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori
sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono obbligati ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse.
Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori
sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono tenuti al rispetto del presente codice di autodisciplina.
Art. 2
Soggetto responsabile
Il responsabile medico sociale e i medici sociali sono personalmente responsabili per le sostanze e i trattamenti sanitari che prescrivono al calciatore. Prescrizioni e somministrazioni devono essere documentate e
conservate ai sensi dell’art. 4.
Le società sono responsabili delle eventuali violazioni delle norme del
presente Codice imputabili ai medici sociali.
Gli altri soggetti di cui all’art. 1 devono riconoscere la competenza esclusiva del medico sociale nelle materie sanitarie, e in particolare nella
prescrizione e somministrazione di trattamenti farmacologici, e attenersi alle sue decisioni.
Con tale definizione s’intendono specificare le figure professionali sanitarie dei fisioterapisti e di altri operatori sanitari, la cui professionalità deve essere garantita dal possesso di titoli specifici riconosciuti
1
Con tale definizione s’intendono specificare le figure professionali del medico responsabile come inteso all’art. 2.
2
72
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
Il responsabile medico sociale ha l’obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, ivi inclusi
quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di
qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale ha altresì l’obbligo di raccogliere il consenso esplicito dei singoli calciatori ai trattamenti sanitari prescritti.
Art. 4
Raccolta di dati
Il responsabile medico sociale, in conformità alla prescrizione del Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995 deve indicare nel Diario
Clinico per ogni calciatore i prodotti somministrati, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi
natura e le terapie prescritte.
Tale documentazione individuale deve essere conservata dal responsabile medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla Legge 675
del 1996.
Tale documentazione individuale deve essere costantemente aggiornata
per l’intera durata del rapporto tra il calciatore e la società.
Al momento della cessazione del rapporto tra calciatore e società copia
della Cartella sanitaria contenente il Diario Clinico deve essere consegnata, su richiesta, all’interessato.
Art. 5
Obbligo di sottoporsi alle analisi.
Oltre ai controlli previsti dalle vigenti leggi, il calciatore si sottopone alle analisi eventualmente prescritte dal responsabile medico sociale per
fini preventivi nella lotta al doping.
Il rifiuto immotivato del calciatore di sottoporsi ad analisi e controlli che
il responsabile medico sociale illustri come opportuni a tali fini, può
comportare la segnalazione da parte del responsabile medico sociale
stesso alla Società, che avrà pertanto titolo per richiedere l’applicazione
delle sanzioni previste dall’art.7.
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
73
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
Art. 6
Responsabilità del calciatore
smessa immediatamente al medico della società di appartenenza con il
quale il medico federale deve intrattenere uno stretto rapporto di collaborazione.
Analogo impegno assumono le Leghe per le convocazioni nelle proprie
rappresentative.
In occasione di convocazioni in nazionali straniere, il calciatore, prima
di riaccedere alla propria società, deve farsi rilasciare dai medici responsabili una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le
somministrazioni di prodotti farmacologici cui è stato sottoposto nell’intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve sempre essere
consegnata dal calciatore al medico della società di appartenenza.
Il calciatore non può assumere farmaci o sostanze attive, neppure con uso esterno, senza il controllo di un medico. Il calciatore è tenuto a comunicare al responsabile medico sociale l’intenzione di avvalersi di altro
specialista o di altre figure sanitarie a scopi diagnostici e/o terapeutici.
Il calciatore in questo caso deve produrre un’idonea liberatoria al responsabile medico sociale per i trattamenti che esegue autonomamente.
Se lo specialista prescrive cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicarlo al responsabile medico sociale consegnando la
prescrizione dello specialista e segnalare tutti i prodotti che assume, ivi
inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale valuta se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping e in caso positivo deve segnalare il
fatto al calciatore. Il responsabile medico sociale deve altresì fare presente al calciatore che tali aspetti hanno rilevanza anche nei confronti della
società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa del calciatore.
Art. 7
Sanzioni
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei calciatori, e delle società a sensi dell’art. 2, comporta l’applicazione delle norme relative alla disciplina antidoping nell’ambito della tutela della salute di cui all’accordo collettivo di lavoro tra Calciatori professionisti e Società sportive e pertanto può essere sottomessa dalla parte lesa al Collegio Arbitrale previsto dall’Accordo medesimo.
Si applica analoga procedura per tutti gli altri Accordi di lavoro, ove esistenti, tra le parti di cui al presente Codice.
Art. 8
Coordinamento federale
In occasione di ogni convocazione in nazionale, la FIGC si impegna a dare disposizioni a che i medici responsabili redigano per ogni calciatore
una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanıtarı e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto
nell’intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve essere tra74
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Lega Nazionale Professionisti - Lega Professionisti Serie C
Stagione Sportiva 2001 - 2002
Sezione I - Dati di identificazione Società, staff medico-sanitario, atleta
1.1
1.2
Federazione sportiva
Società sportiva
2.1
2.2
2.3
2.4
Medico sociale
Altro medico “responsabile”
Altro medico “responsabile”
Altro medico “responsabile”
2.5
Altro medico “responsabile”
2.6
Altro medico “responsabile”
3.1
Preparatore atletico
3.2
3.3
3.4
3.5
Fisioterapista
Fisioterapista
Fisioterapista/massofisioterapista
Fisioterapista/massofisioterapista
3.6
Fisioterapista/massofisioterapista
3.7
Fisioterapista/massofisioterapista
Il sottoscritto medico federale/sociale attesta che i dati sopra riportati corrispondono alla struttura medico-sanitaria della Federazione/Società sportiva. Variazioni dello staff medico o dei collaboratori verranno annotati nella sezione 4, con indicata la data di variazione. In fede
...............................(firma del medico federale/sociale)
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
data .../.../........
75
8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
D. Prodotti finalizzati all’integrazione di amino-acidi e derivati
4. Variazioni
4.0
Qualifica
Cognome/Nome
(Medico,
Fisiot., ecc.)
Data variazione Firma Medico
(c = cessazione; federale/sociale
i = incarico)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
E. Altri prodotti con valenza nutrizionale
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
5. Dati relativi all’atleta
5.1
Cognome/Nome
5.2
Nato a/il
–––
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
F. Combinazioni dei suddetti prodotti A-E
a...
il...
Patologie croniche a conoscenza dell’atleta e per le quali ha in atto anche saltuariamente cicli di cura
Patologia
Farmaci normalmente assunti (nome commerciale - quantità)
Il sottoscritto atleta attesta che i dati sopra riportati corrispondono a verità
e si impegna a comunicare oggni variazione o sopravvenienza.
data .../.../........
firma dell’atleta......................................................
Sezione II - Integratori utilizzabili da parte dello staff-medico (Circolare
Min. Sanità 7 giuggno 1999 n. 8 - GU 11.06.1999 p. 51-52)
* data/firma (barrare con --------- se la dichiarazione si riferisce all’inizio della stagione agonistica
- mettere data e firma del medico federale/sociale se interviene una variazione durante la stagione)
A. Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
G. Il sottoscritto Medico federale/medico sociale dr. ............................. attesta
che all’atleta saranno somministrati integratori solamente tra quelli sopra indicati. Il sottoscritto atleta dichiara di essere stato edotto del proprio diritto di
rifiutarsi di assumere prodotti commerciali diversi da quelli sopra indicati.
H. Il sottoscritto Medico federale/medico sociale dr. ............................. attesta
che é stata richiesta alla Società produttrice una dichiarazione di conformità
dei prodotti alla composizione dichiarata e l’assenza di qualsivoglia sostanza
indicata dal Comitato Olimpico Internazionale come “sostanza vietata” comunque in grado di dare direttamente o indirettamente positività ai controlli anti-doping.
In alternativa o aggiunta:
I. Il sottoscritto Medico sociale dichiara che per i prodotti sotto-elencati
non è stata richiesta o non è stata ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma H:
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
B. Prodotti con sali minerali
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
Caselle riempite (barrare con –– quelle riempite, con X quelle non riempite)
C. Prodotti finalizzati all’integrazione di proteine
Codice Nome commerciale, Ditta
Composizione dichiarata
Data/firma
A B C D E F GH I
Il medico responsabile per conferma di quanto di sua attinenza ................. (firma)
L’atleta, per presa visione e conferma per quanto di sua attinenza .............. (firma)
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F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
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8 – QUADERNI
8 – QUADERNI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGHE PROFESSIONISTICHE
INDICE
SOCIETÀ ....................................................
Scheda sanitaria settimanale di somministrazione di prodotti diversi da quelli indicati nelle sezioni A-I della scheda approvata dalla F.I.G.C. e sottoscritta dal Medico societario/responsabile e dell’Atleta in data .............................
Barrare con X per indicare la settimana, facendo riferimento al Lunedì
(riempire la scheda in duplice copia, delle quali una va consegnata all’Atleta al termine della settimana).
2001 2002 mese
Settimana del mese
01
02
01
03
04
02
05
06
07
08
03
Atleta (Cognome/Nome)
Medico Federale/Sociale
Medico Responsabile
Settimana
Dal (giorno/mese)
09
04
10
11 12
05
Al (giorno/mese)
Prodotto (nome commerciale, ditta) Quantità
Osservazioni (patologia, diagnosi, ecc.)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
3
Introduzione.
4
Definizione di doping.
5
PARTE GENERALE
Classi di sostanze e pratiche vietate.
I Classi di sostanze vietate.
Stimolanti.
Narcotici.
Agenti anabolizzanti.
Diuretici.
Ormoni, sostanze ad azione mimetica ed analoghi.
II Pratiche vietate.
Doping ematico.
Somministrazione di trasportatori artificiali
dell’ossigeno o di sostituti del plasma.
Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche.
III Classi di sostanze vietate in determinate condizioni.
Alcool.
Cannabinoidi.
Anestetici locali.
Glicocorticoidi.
Beta-bloccanti.
7
9
9
14
18
24
28
40
40
40
41
42
42
44
46
48
50
PARTE SPECIALE
Lista di sostanze e metodi proibiti 2001-2002.
(Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 34 del 21.8.2001)
53
Integratori.
Prodotti fitoterapici, omeopatici e galenici.
62
62
La presente scheda deve essere conservata dalla Società/Servizio Medico sportivo/sociale o analoga struttura. La Società registrerà le schede con numeri di protocollo progressivi settimana per settimana in un unico registro per tutti gli atleti tesserati.
La Società garantisce la tutela dei dati personali dell’Atleta.
LEGGE 14 dicembre 2000, n.376:
“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping”.
63
L’Atleta è tenuto alla conservazione delle schede per almeno 1 anno solare dalla consegna da parte del Medico responsabile.
Codice di Comportamento in Materia di Lotta
al Doping Nell’Ambito della Tutela della Salute.
Firma del Medico responsabile ........................................................................................
Ricevuta dall’Atleta il giorno ........ del mese di ................................ dell’anno .............
L’Atleta (per presa visione e ricevuta di copia della Scheda) ........................................
Registrata al protocollo registro n.
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Premessa.
del
20
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
al n.
F.I.G.C. NOTIZIARIO SETTORE TECNICO
71
79
I.P.
Finito di stampare il 09/10/2001
Stampa: STILGRAFICA s.r.l.
Via Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 ROMA
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