Approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTÀ DI GRUMO APPULA IL SEGRETARIO GENERALE Fio: Serafino Caterina Città Metropolitana di Bari Fto: Dott.ssa Antonella FIORE ANNO 2015 N. 91 d'ordine COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio ATTESTA OGGETTO: Regolamento per ['alienazione e l'acquisto di immobili - Approvazione. Ai sensi del T.U. delle leggi su ll'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 • che la presente deliberazione : D -l9 HDV. 2015 è affissa all'Albo Pretorio dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al D D Presente Assente è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/00) ; diventa esecutiva decorsi IO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del E ' inviata alla Prefettura con nota n. - -- - - - del ---------­ ai sensi dell'art.l35 , D.Lgs.267/00. Presente Assente D'ATRI MICHELE Si S ERAFINO CATERINA Si PALLADINO GENNARO Si D'ARMIENTO OONATO Si TOSCANO MICHELE Si Si PALUMBO FILOMENA (DETTA MILENA) D.Lgs.267/00); D L'anno Duemiladodici addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 16.30 col proseguo, nella Sala delle adunanze Consiliari a seguito di awisi notificati a nonna di legge, si è riunito in sessione ordinaria/straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.ra Caterina Serafino, e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE All'appello nominale risultano: Si SCORCASARA Si ANTONELLI GIUSEPPE SAVINO DOMENICO Si PERAGINE VITO Si CAMPANELLI ANTONIO Si FALCICCHIO ANTONIA Si FANELLI VINCENZA Si PANZARINO GIUSEPPE Si SICILIANO ANGELA Si NITTI FRANCO Si SPADAFINA VINCENZA ANNA Si F.to : IL SEGRETARIO GENERALE PRESENTI N.il ASSENTI N. ~ Copia confanne per uso amministrativo. IL PRESIDENTE Grumo Appula, .......... ... .............. .. Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la numone e li invita a deliberare suII' oggetto sopra indicato. IL SEGRETARIO GENERALE Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati fonnulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 l. Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo: favorevole: Il Responsabile del Servizio Amministrativo Fto: Doti. Michele Siciliano Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 61 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto:" Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale". Il Sindaco relaziona: Visto l'ar1.12, comma 2, della legge N.127/97 ( c.d. L"Bassanini bis) il quale reca precise e fondamentali disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili di proprietà pubblica stabilendo quanto segue: "I Comuni e le Province possono procedere alle alienazione del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. A tale fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. Considerato che: 1. la finalità della norma, in ossequio al principio di autonomia regolamentare degli Enti Locali, è quella di consentire ai medesimi di derogare alla disciplina statale, ma pur sempre in un'ottica pubblicistica attraverso il richiamo ai principi dell'ordinamento giuridico e contabile ed ai criteri di trasparenza e pubblicità; 2. di conseguenza , per la scelta dell'acquirente, occorre instaurare una procedura trasparente, pur potendo disciplinare, con apposito regolamento, formule più agili di dismissione anche in attuazione del principio di divieto di aggravamento del procedimento di cui alla legge n.241/90; Precisato che i soli beni alienabili sono quelli ascrivibili alla categoria del patrimonio disponibile; infatti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 822 e 823 del Codice Civile, i beni demaniali ed i beni indisponibili, fino a quando sono in concreto destinati ad una funzione pubblica, non possono essere ceduti; Vista la proposta di Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare nel testo predisposto dall'Ufficio Amministrativo. comunale; Sottolineato che: scopo del regolamento è quello di individuare i beni costituenti il patrimonio immobiliare da destinare alla vendita (cespiti non più utilizzati per fini istituzionali, non redditizi o che richiedono interventi manutentivi eccessivamente onerosi), gli adempimenti procedurali relativi alle decisioni programmatorie e istruttorie da adottare per la vendita e le procedure negoziali; Seguono gli interventi come da resoconto registrato ed allegato (omissis ... ) Durante gli interventi i[ Segretario Generale legge al Consiglio Comunale le modifiche apportate al Regolamento dagli Uffici: l'art.ii comma 1 leti.a) verrebbe così modificato: Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre: che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi, vincoli e ipoteche (ad eccezione di quelli derivanti dal PRO. vigente). 4. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà risultare già incamerato dal Comune al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, poiché con la firma dello stesso viene data quietanza del pagamento ricevuto, salvo deroga in caso di vendita ad Enti o socìetit pubbliche. ART 16 - NORME FINALI- ENTRATA IN VIGORE- DISCIPLINA TRANSITORIA L li presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. 2. Con l'entrala in vigore del presente regolamento le disposizioni stalali vigenti in materia di alienazione del patrimonio immobiliare troveranno applicazione solo per le parti non in contrasto con le nOrme del presente regolamento. 3. Le procedure amministrative, di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in cOrso di esecuzione, saranno disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento una volta che quest'ultimo entrerà in vigore, per le fasi del procedimento non ancora espletate. a. di procedere all'esperimento di una nuova di asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 25% dell'importo a base d'asta. b. di procedere a trattativa privata diretta c previa gara informale senza decurtazione sul prezzo c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad un massimo del 25 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile. l'art.ii comma 3Iatt.a) verrebbe così modificato Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 35% dell'importo originario b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara infonnale senza decurtazione sul prezzo c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo originario fino ad un massimo del 35 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile. l'art.i2 comma 4 verrebbe così modificato: L'avviso di gara ufficiosa dovrà essere pubblicato o comunicato, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare un termine inferiore, comunque non minore di 10 giorni Il Presidente pone a votazione le modifiche suindicate IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti 11 favorevoli e 1 contrario (Antonelli Giuseppe) Delibera Di modificare i sottoelencati articoli l'art.i1 comma 1 iett.a) Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre: a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 25% dell'importo a base d'asta b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurtazione sul prezzo c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad un massimo del 25 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare ['immobile. l'art.11 comma 3 letta) Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre a. di procedere all'esperimento di una nuova gara dì asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 35% dell'importo originario b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurtazione sul prezzo c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo originario fino ad un massimo del 35 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile. ]'art.12 comma 4: L'awiso di gara ufficiosa dovrà essere pubblicato o comunicato, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara, salvo che non riCOrrano specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare un termine inferiore, comunque non minore di 10 giorni Il Presidente pone a votazione l'intero Regolamento cosi come modificato IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche ed integrazloni; Visto il T.U,E,L n.267/2000 ed in particolare l'art. 7 che riconosce l'autonomia regolamentare agli Enti Locali; Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, TU.E.L, emanato con DLgs, 18 agosto 2000 n. 267" Con voti 11 favorevoli, 1 contrario (Antonelli Giuseppe) delibera Di approvare, in applicazione alle norme in premessa richiamate, il Regolamento per l'alìenazione degli immobili di proprietà comunale così come in premessa modificato nel corso della seduta e composto di n.ro 16 articoli, allegato alla presente quale parte Integrante e sostanziale immobili all'interno di strumenti urbanistici attuativi approvati in base alla nonnatìva vigente a favore dei soggetti attuatori stessi O aventi titolo previa valutazione tecnico economica approvata dal Consiglio Comunale h, Terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente ìnterclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'ìnterclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello delle proprietà limitrofe; ì. Qualora la situazione oggettiva dell'immobile evidenzi, per le motivazioni addotte in sede di deliberazione consiliare secondo criteri di trasparcnz.8. ed economicità, l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto; j. Quando sussista un diritto di prelazione ai sensi di legge a favore de! conduttore; in caso di non esercizio del diritto di prelazione il contraente sarà individuato con le fonne di gara di cui al presente regolamento; g, 5 La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa privata. 6. Salvo quanto previsto dall'art. 11, non può alienarsi un bene a trattativa privata diretta ad un prezzo inferiore a quello di stima. 1. Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto al momento della stipulazione dell'atto di compravendita. ART. 14 - PERMUTA 1. . L'Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a soggetti privati o pubblici, purché ne derivi un vantaggio funzionale per l'ente, come accertato dalla deliberazione consiliare di approvazione, 2, La pennuta comportando dismissione e contestuale acquisizione dì beni immobili, deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, Nel provvedimento che autorizza la pennuta viene determinalo da parte dell'Amministrazione l'uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la pennuta. 3, La pennuta si perfeziona slilia base di una trattativa diretta con la controparte condotta dal responsabile del procedimento individuato, basata su una stima dei beni oggetto del rapporto, 4, In caso in cui esista lIna differenza di valore tra i due beni oggetto di Pennuta questa dovrà essere ccnguagliata in danaro, 5, La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, ART 15 Stipula del contratto l, La vendita viene perfezionata con contratto, con le fonne e modalità previste dal codice civile. Su proposta del Presidente, Considerata l'urgenza di provvedere in merito IL CONSIGLlO COMUNALE Con voti 11 favorevoli, 1 contrario (Antonelli Giuseppe) delibera dì dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D,Lgs 18.8.2000 n,267. 2. Il contratto viene rogato da Notaio scelto dall'acquirente, che si assume anche l'onere delle spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, 3, Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita all'atto della stipulazione contrattuale il rappresentante dell'amministrazione comunale ha facoltà di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art, 2817 del Codice Civile, con l'esonero da parte del Servizio Pubblicità immobiliare da iscrizioni d'ufficio e da responsabilità a riguardo, E' altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla eventuale e più esatta descrizione ed individuazione cata,iale degli immobili, comprese eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale e quel!e previste dalle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Inoltre, se del caso, garantisce 6 Salvo quanto previsto dall'art. Il, non può alienarsi un bene a privata ad un prezzo inferiore a quello di stima. 7 Per la cauzione e la commissione della gara valgono i principi fissati negli articoli precedenti. 8. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile, sono pertanto immediatamente vincolanti per l'offerente per un periodo di 90 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre lo saranno per il Comune conseguentemente all' aggiudicazione definitiva. 9 Delle operazioni di gara ufficiosa viene redatto processo verbale nel quale si dà atto delle offerte pervenute e deil'esclusione delle offerte risultante incomplete e irregolari, comunicandone le motivazioni. 9 Il verbale non tiene luogo del contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la stipulazione del relativo contratto, a seguito della detenni nazione del responsabile del procedimento. Quando non siano pervenute offerte nei tennini, oppure le offerte non siano accettabili, o confonTIi a quanto disposto nell'avviso di gara, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara ufficiosa. lO Il responsabile del procedimento, con propria prende atto del verbale dì gara ufficiosa, aggiudica definitivamente il bene ed indica il tennine, decorrente dalla comunicazione di cui appresso, assegnato all'aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto. Con la stessa determinazione si procede all'approvazione dello schema di contratto ed all'accertamento d'entrata. Dell' avvenuta aggiudicazione sarà data notizia all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla esecutività della relativa determinazione Il Nel caso in cui l'aggiudicatario non assolva i predetti obblighi nei tennini indicati e comunque alI'obbligo di stipulare il contratto, sarà dichiarato inadempiente e verrà incamerala la cauzione provvisoria. 12 Una volta che l'inadempimento sia dichiarato potrà essere richiesto al secondo miglior offerente, se abbia ancora interesse all'acquisto, in caso positivo il responsabile del procedimento, con proproa determinazione. procederà alla nuova aggiudicazione. 13 La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art 15 del presente Regolamento. ART 13 - TRATTATiVA PRIVATA DIRETTA l. Per trattativa privata diretta si intende la facoltà dell'amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto. 2. La trattativa privata diretta è ammessa, salvo che l'Amministrazione non decida di far ricorso alle altre procedure previste dal presente regolamento qualora la condizione giuridica elo quella di farto del belle da alienare rendano non o llon conveniente per il Comune il ricorso ad uno dei sistemi di vendita precedentemente de"critti. 3. La trattativa privata dirella è ammessa anche con più nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta o infruttuosa. In tali ipotesi, si procederà !Il a quanto disposto dall'art. 1l del regolamento. 4. In particolare è da ritenersi ammessa nei seguenti casi a titolo esemplificativo: a. se l'alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, di altri enti pubblici e di altri enti o soggetti per particolari finalità dì interesse collettivo; b. relitti stradali c. terreno di proprietà dell'Amministrazione con soprastante fabbricato m diritto di superficie; d. manufatto dì proprietà dell'Amministrazione insistente su proprietà privata; e. penTIuta, ; f. transazioni giudiziarie ed extragiudiziarie Terminati i lavori di Consiglio Comunale la seduta viene sciolta. Ore 20:45 ART. Il ASTA DESERTA E RIDUZIONE DEL PREZZO A BASE DJ GARA l. Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre: 8. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 25% dell'importo a base d'asta. b. di procedere a trattativa privata diret1a o previa gara informale senza decurtazione sul prcz20 c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara infornlale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad un massimo del 25 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile. 2. Nel caso in cui la Giunta decida di alienare il bene COn il sistema dell'asta pubblica, il Responsabile del procedimento lascerà invariate tutte le condizioni di gara disposte per il primo esperimento ad esclusione del prezzo a base d'asta. 3. Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre di a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al 35% dell' importo originario. b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurta.zione sul prezzo c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel corso della trattativa la diminuzione del prezzo originario fino ad un massimo del35 %; d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile. 4. Nel caso in cui la Giunta decida di alienare il bene con il sistema dell'asta pubblica, il Responsabile del procedimento procederà con le modalità di cui al precedente comma 2 5. Gli esperimenti di cui ai commi precedenti compomnti riduzione degli importi a base d'asta superiori al 10% dovranno essere preventivamenle valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio Tecnico Comunale. ART. 12 - TRATTATIVA PRIVATA (PREVIO ESPl!.lUl'lfEl,TO DJ GARA INFORMALE) l. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quanto l'appetibilità del bene è, per la sua ubicazione, consistenza elo limitato valore, ristretta ad una cerchia di interessati fra gli abitanti della ZOna di ubicazione dell'immobile stesso. 2 Si procede, inoltre a trattativa privata quando esperite una o più gare per asta pubblica queste siano andate deserte o siano rimaste infruttuose, in base a quanto previsto nel precedente articolo. 3 La trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente deJJ'evento. A tal fine si provvede a dare alla gara idonea pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso di gara: a. all'Albo on line del Comune. b. Su Sito Internet c. Comunicazione a confinanti elo a coloro che harUlo già manifestato interesse all'acquisto 4. L'avviso di gara ufficiosa dovrà eSsere pubblicato e o comunicato, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare un termine inferiore comunque non minore di lO giorni 5. L'aggiudicazione verrà effettata a favore di colui che ha offerto il prezzo più alto, 2, Le pubblicazioni devono essere effettuate almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'asta 3, Sarà compito dell'Amministrazione effettuare ulteriori fonne di pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei di volta in volta individuati nella detenni nazione di vendita, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. 4, I canali utilizzabili sono in via esemplificativa: giornali a diffusione nazionale, o di bollettini immobiliari o riviste locale, albo pretorio di Comuni limitrofi, specializzate, annunci in televisione o in radio, pubblicazioni sul BURP, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana ed eventualmente su quella dell'unione europea, 5. Gli esiti della gara vanno pubblicati all'Albo del Comune, sul sito Internet per un periodo di 15 giorni e su altri eventuali canali istituzionali C I T T À DI GRU M O A P P U L A Città Metropolitana di Bari ART, JO-ASTA: MODALITÀ' DJ GARA, ESPLETAMENTO EAGGIUDICAZIONE La gara può essere effeltuala: (Pasta e il, con il metodo delle offerte segrete, a rialzo, su prezzo palese posto a indicato nel relativo avviso b, ad estinzione vergine 2, Per panecipare alla gara dovrà essere prodotta, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara che potrà essere costituita nei modi di seguito indicati: a) versamento dell'importo presso il tesoriere comunale; b) assegno circolare intestato al Comune di Grumo Appula, c) polizza fideiussoria O assicurativa 3, La commissione di gara è presieduta dal responsabile del Servizio competente e, in caso di assenI.a o impedimento, da altro responsabile e composta dal Segretario Comunale e da un dipendente dell'Ente. 4. L'apertura delle offerte, la loro valutazione, le specifiche modalità di espletamento della gara avvengono nel modo stabilito nel bando. 4. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, 5, La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. 6, La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora questi ritìutasse di dare seguito al contratto di compravendita o non provvedesse alle incombenze dì sua competenza (ad es. incarichi per eventuali frazionamenti, incarico al Notaio, ecc,) o non vi provvedesse nei termini stabiliti; diversamente, verrà svincolata al momento della stipulazione del COme versamento in acconto, contratto o potrà 8. Possono essere presentate offerte per conto di terzi, per persona da nominare solo ave previsto nel bando secondo le modalità e le procedure ivi indicate, 9. Il bando potrà prevedere che si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, IO,L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato il prezzo più alto 11, Il Comune potrà altresì valutare, di fronte a due o più offerte valide di pari importo, di procedere: a) mediante sorteggio; b) contattando gli offerenti di pari importo per un rilancio in aumento sulle da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete in busta sigillata, fenno restando che, in assenza dì rilanci pervenuti entro il all'uopo fissato, si provvedere ugualmente COn sorteggio, 12, Il contratto è s'tipulato nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. Tale periodo è sospeso per il tempo necessario previsto dalla legge per l'eventuale eserciZIO del diritto di prelazione, I3 La stipulazionc del contratto avverrà ai sensi dell'art 15 del presente regolamento ° REGOLAMENTO PER L'ALIENAZION DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (Approvato CO" deliberazione di Consiglio Comunale n o 9J del 03/11/2015) REGOLAMENTO PER L'ALlENAZlONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ' COMUNALE (art12 - comma 2 -legge 1271l997) ARI: 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO L Con il presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effctti dell'art 12 della legge 15,5.1997 n, 127 e sS.mm,ii. ed adottato nell'esercizio della potestà. riconosciuta dalle vigenti leggi, il Comune di Grumo Appula intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare in deroga alle nornle di cui alla L. 24 dicembre 1908 n, 783 e successive modificazionì, nonché al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e successive modìficazìonL 2, li regolamento intende assicurare criteri dì trasparenza e adeguate forme di pubblicità. per l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Grumo Appula utilizzando criteri cbc abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione garantendo le scelte maggiormente convenienti per ['Amministrazione, 3) Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico. ART 2 - BENI IMMOBILI DI1NTERESSE STORICO ED ARTISTICO l) Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n, 42 del 22,0 l ,2004 e successive modificazionL ARI: 3 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE l) Quando il bene è gravato a diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata nell'avviso di gara e l'aggiudicazione dovrà essere notificata agli interessati nei modi previsti dalle disposizioni in materia, ART 4 PROGRAMMA DI ALIENAZIONE L'alienazione e le permute dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune, comprese le alienazioni di diritti reali, S0l10 sempre preceduti dall'atto autorizzatorio del Consiglio Comunale di norma costituito dal piano delle alienazioni e valorizz2.Zioni immobiliare, deliberata in sede di approvazione del bilancio previsionale Qualora nel cOrSo dell'anno l'Amministrazione intenda procedere ad alienare un bene facente parte del proprio patrimonio immobiliare e tale ipotesi non sia stata prevista negli atti fondamentali di programmazione, l'autorizzazione alla vendita dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, La deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere, sulla base di una perizia tecnica, l'individuazione dei beni da alienare ed il loro valore, Il procedimento di alienazione è direttamente avviato e condotto dal Responsabile del servizlo competente, con le modalità. previste nel presente regolamento, acquisiti, se del caso, gli indirizzi da della Giunta Comunale. Ari, 5 - lNDlVJDUAZlONE DEL P REZZO BASE DI ALIENAZIONE 1 J beni oggetto di alienazione debbono essere preventivamente identificati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in modo che siano compiutamente individuati agli effetti della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, 2, Il valore dell'immobile oggetto di alienazione è determinato con perma estimativa del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Qualora la complessità dell'operazione sia tale da richiedere una valutazione più approfondita, la Giunta Comunale con propria deliberazione potrà autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad avvalersi di Tecnico abilitato esterno o deli'Agenzia dci Territorio alla quale richiedere la stima dell'immobile da alienare, 3 JI valore detelminato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base di gara, al netto dell'IVA se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte, 4 Salva diversa indicazione, fanno carico all'aggiudicatario: ogni onere sostenuto o da sostenere per ia vendita del bene, compresi l'eventuale frazionamento ed aggiornamento catastale; le spese per la perizia, qualora essa venga affidata a professionista esterno; di pubblicità della gara; le le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, le ART 6 - PROCEDURE DI VENDITA l) Alla vendita dei beni immobili, tenuto conto del grado di appetibilità elo dci valore del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti, si procede mediante: al Asta pubblica; b) trattativa privata, c) trattativa privata diretta ARI: 7 ASTA PUBBLICA 1) All'alienazione mediante procedura di asta pubblica si provvede quando l'interesse all'acquisto del bene offerto viene ritenuto, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione elo il valore venale, riconducibile ad un mercato vaSlO, a livello regionale, nazionale o internazionale, 2. La gara prevede le seguenti fasi: a predisposizione dell'avviso d'asta; a, pubblicazione e pubblicità. deU'avviso d'asta; b, espletamento della gara e aggiudicazione, ARI: 8· PREDISPOS1ZIONE DELL'A VVISO D'A,,')TA Nell'avviso d'asta devono essere indicati: l, il beni i benì da vendere e la loro descrizione; 2, il prezzo estimativo posto a base d'asta; nel caso di alienazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa: criteri di valutazione delle offerte nel caso di estinzione di candela l'incremento minimo delle offerte in aumento 3, gli eventuali vincoli, servitù, diritti dì prelazione, 4, le eventuali condizioni di vendita; 5, le modalità. di gara 6, la data ed il luogo ove sarà espletata la gara; 7, l'ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e ritirare la documentazione sugli immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta, ° AR1: PUBBLICAZIONE E PUBBLlClTA' DELL'AVViSO D'ASTA l, Alla gara è data pubblicità, in relazione all'importo di stima del bene da alienare mediante pubblicazione dell'avviso d'asta: a) all'albo protorio del Comune di Appula b) sul internet del Comune di Grumo Appula elo di altri Enti