Comune di Capodrise
Provincia di Caserta
R EGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L ' ALIENAZIONE
DI PROPRIETA ’ COMUNALE
Approvato con delibera consiliare n. 10 del 23/02/2012
DI
IMMOBILI
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1 - Finalità del regolamento
1. Il presente regolamento riguarda le procedure di vendita dei beni immobili
patrimoniali disponibili dell'ente.
2. Si considerano tali:
a) i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi degli artt 828, secondo comma, e
824
del
codice
civile,
che
siano
stati
oggetto
di
un
provvedimento
di
sdemanializzazione. Qualora
detto provvedimento
non
sia
stato
ancora deliberato
dall'ente, in
sede
di programmazione della vendita
viene accertato il venir meno della demanialità del bene; i beni
di interesse storico, archeologico ed artistico sono alienati previo parere degli uffici competenti
del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
b) i beni appartenenti al patrimonio indisponibile i quali con un atto di
dismissione
abbiano avuto riconosciuta la cessazione della loro destinazione ad un pubblico servizio;
c) i beni appartenenti al patrimonio disponibile;
d) i beni immobili vacanti di cui all'art. 827 codice civile;
e) i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle lettere precedenti
3. Le norme del presente regolamento non trovano applicazione per la vendita di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 2 - Destinazione delle entrate
1. Le entrate derivanti dalla vendita dei beni hanno destinazione vincolata a termini di legge. E’
fatta salva la facoltà dell’ente di utilizzare tali proventi per garantire il ripristino del pareggio di
bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Capo II
La programmazione delle attività
Articolo 3 - Programma di vendita (mettere legge)
1. La formale decisione di ogni vendita immobiliare è assunta con deliberazione di Consiglio
Comunale. La deliberazione è costituita da un elenco contenente l'indicazione dei beni immobili
di
proprietà
comunale
oggetto
di
alienazione,
con
la
relativa
ubicazione,
identificazione catastale e valore di stima predisposto dagli uffici competenti, nonché dalla
determinazione per ciascun bene della procedura di scelta del contraente.
L'approvazione dell'elenco comporta automaticamente la cessazione della eventuale
destinazione ad uso pubblico e l'alienabilità dei beni in essa inseriti senza che siano necessarie
ulteriori deliberazioni.
Successivamente alla deliberazione di dimissione immobiliare, il procedimento di
vendita proseguirà mediante l'assunzione di determinazioni del Servizio competente alla
gestione del patrimonio disponibile.
2. Il programma di vendita può essere integrato o modificato:
 a) in relazione alle mutate classificazioni dei beni immobiliari;
 b) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue
finalità istituzionali;
 c) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
Articolo 4 - Prezzo di vendita
1. Nel programma di vendita approvato dal Consiglio viene stabilito, per ogni
immobile, il prezzo da porre a base della alienazione. Tale prezzo viene determinato
sulla base di una perizia di stima effettuata, di norma, dal Servizio LL.PP. – Urbanistica.
2. I beni sono stimati in base a prezzi di mercato o al valore di stima più idoneo alla tipologia
del bene, nel contesto della ricerca della maggiore redditività per l'Ente.
E' ammesso l'affidamento di incarico della perizia di stima a tecnici esterni, qualora l'Ente lo
ritenga opportuno.
La perizia di stima deve indicare i criteri utilizzati nel determinare il valore degli
immobili, nonché ogni elemento utile alla verifica della congruità della stima stessa.
Articolo 5 - Elementi per l'identificazione
1. Oggetto della vendita è il bene patrimoniale di cui è stata accertata la disponibilità.
2. L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato
delle relative pertinenze (art. 817 codice civile), di eventuali diritti e servitù sullo
stesso gravanti.
3. A tal fine sono necessari i seguenti dati:
a) partita catastale;
b) foglio;
c) particella e subparticella;
d) categoria catastale;
e) classe;
f) consistenza;
g) superficie;
h) destinazione urbanistica;
i) confini;
j) estremi atto d'acquisto ed estremi della registrazione;
k) trascrizione (numero di registrazione) e data;

4. I dati sub j) e k) non vengono presi in considerazione per i beni appartenenti
a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'ente indipendentemente da un
fatto giuridico acquisitivo.
Capo III
Producedure di vendita
Articolo 6 - Alienazione di immobili: modalità di individuazione del contraente
1. Alla alienazione dei beni immobili di proprietà del Comune si provvede, in via
generale, mediante asta pubblica secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.
2. I beni immobili di proprietà del Comune possono essere alienati mediante altri sistemi di
scelta del contraente solo nei casi previsti dal presente regolamento ovvero dalla normativa
vigente.
Articolo 7 - Determinazione a contrarre
1. Con apposito provvedimento, il responsabile del procedimento:
a) individua il bene oggetto della vendita tra quelli previsti nel
cui all'articolo 3;
b) approva
il bando di gara con gli elementi di cui al successivo art. 8

c) definisce
le forme di pubblicità per acquisire le proposte d'acquisto.

2. Icaso di trattativa privata il responsabile provvederà, con proprio
n
a
formalizzare
gli
elementi
essenziali
della
trattativa
(modalità
presentazione dell'offerta, esplicazione di eventuali trattative successive,
evidenziato i criteri sulla base dei quali viene adottato il presente metodo.
programma di
provvedimento,
e
termini
di
ecc.) dopo aver
Articolo 8 - Avviso d'asta
1. L'avviso d'asta deve indicare:
 a) l'immobile da alienare con i relativi dati catastali;
 b) il prezzo a base d'asta;
 c) le modalità ed i termini di pagamento del prezzo risultante dall'asta;
 d) le modalità per la presentazione delle offerte, il termine entro cui devono pervenire
ed il metodo di aggiudicazione;
 e) i vincoli gravanti sul bene ed i contratti allo stesso correlati;
 f) la cauzione che i concorrenti devono versare per partecipare all'asta, da determinare
in misura comunque non inferiore al 10% dell'importo a base di gara;
 g) la commissione che presiede all'incanto, il luogo, giorno ed ora in cui si
terrà l'incanto stesso;
 h) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui gli interessati
possono
prendere visione dei documenti relativi all'immobile oggetto della vendita.
2. Il bando di gara dovrà prevedere, altresì, che, qualora due o più privati ciascuno pro-quota
intendano acquistare congiuntamente l'immobile, sarà necessario presentare in sede di offerta
la procura che autorizza un unico soggetto a trattare con l'amministrazione.
3. Il bando di gara dovrà espressamente prevedere che faranno carico all'aggiudicatario, oltre
al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, le seguenti spese:
 le spese d'asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.) e di pubblicità della gara
(avvisi, pubblicazioni, ecc.) sostenute dall'ente;
 le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi inclusi i
diritti di rogito.
Articolo 9 - Pubblicità dei bandi di gara
1. I bandi di gara per l'alienazione degli immobili comunali devono essere pubblicati all'Albo on
line del Comune per un termine non inferiore a 26 (ventisei) giorni, e, per il
medesimo periodo, devono essere visionabili anche sul sito Internet dell’ente;
devono altresì essere pubblicati, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione
locale.
2. Ove ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento, potranno essere adottate altre
forme di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo, manifesti da affiggere nel
territorio
comunale, pubblicazione su quotidiani di interesse nazionale, sul Bollettino Ufficiale
della
Regione Campania, ovvero invio del bando a associazioni di proprietari di
immobili, associazioni o sindacati di inquilini, associazioni di costruttori, agenzie o associazioni di
agenzie
di intermediazione immobiliare, ordini professionali.
Articolo 10 - Espletamento dell'asta – Aggiudicazione
1. L'asta si terrà nel luogo, giorno ed ora specificati nell'avviso e chiunque vi abbia interesse
sarà ammesso ad assistere all'apertura dei plichi ed alle successive operazioni.
2. L'asta sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta purchè non inferiore al
prezzo di stima del bene. L'offerta ha natura di proposta irrevocabile di acquisto. Essa
non
vincola l'ente se non dopo la determinazione di cui al successivo quarto comma,
mentre
rimane vincolante per l'offerente per un periodo di novanta giorni successivi a
quello di svolgimento dell'asta.
3. La gara di norma si svolge con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo
a base d'asta. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel tempo e nel
luogo stabilito dal bando di gara, previa verifica della regolarità e completezza delle stesse e
della
sussistenza delle condizioni richieste dal bando pena di esclusione. Delle operazioni di
gara
viene redatto un processo verbale, sottoscritto da una commissione presieduta dal
Responsabile del Servizio LL.PP.- Urbanistica e composta da
due
esperti Individuati dal medesimo Responsabile e scelti tra i dipendenti dell’ente di cui uno con
funzioni di segretario. L'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente.
4. Con il medesimo verbale sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha
presentato l'offerta più conveniente, procedendo nel modo indicato dall'art. 77 del
RD
23.5.1924 n. 827 qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo. Ove tutti coloro che
hanno formulato offerte uguali non fossero presenti o se i presenti non volessero migliorare
l'offerta, si estrae a sorte il vincitore.
L'offerta deve essere incondizionata e mantenuta valida per tutto il tempo indicato nel bando di
gara.
Dell'esito della gara viene data informazione mediante affissione all'Albo on line e sul
sito internet dell'ente.
5. Il verbale di aggiudicazione provvisoria e la successiva determinazione del responsabile del
servizio di approvazione degli atti della procedura non hanno valore di contratto, né tengono
luogo dello stesso. La determinazione sopra citata deve essere emanata, di norma,
entro
trenta giorni da quello nel quale è stato esperito l'incanto.
6. In caso di inadempimento dell'aggiudicatario rispetto alle prescrizioni dell'avviso ovvero a
quelle successive all'aggiudicazione, l'ente si riserva la facoltà di revocare
quest'ultima e
procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato l'offerta
immediatamente inferiore; così l'ente potrà procedere anche in caso di inadempimento di tale
ultimo concorrente o degli altri eventuali offerenti, riservandosi di scorrere in tal
senso la graduatoria
determinatasi in
sede di
gara.
Nelle
citate
ipotesi
di inadempimento, l'amministrazione tratterrà la cauzione
provvisoria versata dal concorrente, fermo restando comunque il risarcimento dei danni
causati all'ente dal concorrente stesso.
Articolo 11 - Ripetizione della procedura di vendita
1. Qualora la procedura di vendita del bene a seguito di esperimento di asta pubblica abbia
dato esito negativo, dovrà ripetersi la procedura tramite incanto, stabilendo un
ribasso di almeno 1/5 sul prezzo inizialmente fissato.
2. Ove anche il secondo incanto dia esito negativo, l'ente potrà procedere alla vendita del bene
a trattativa privata mediante gara ufficiosa, previa idonea pubblicizzazione, tramite affissione
all'Albo on line del Comune e pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Articolo 12 - Trattativa privata mediante gara ufficiosa
1. Si procede a mezzo di trattativa privata:
- quando il valore del bene o dei beni posti in vendita è inferiore a € 100.000 (centomila).
- in caso di diserzione degli incanti, mantenendo lo stesso prezzo a base
di gara
La procedura di trattativa privata avviene attraverso una gara ufficiosa, preceduta da bando
e/o da invito a presentare offerta.
2. Nel caso di bando vale quanto disciplinato dall'art. 8 per il bando relativo ad asta pubblica,
con riduzione dei tempi di pubblicazione e ricezione delle offerte a 15 giorni.
L'invito viene rivolto a tutti i potenziali interessati e a tutti i soggetti che
abbiano già manifestato per iscritto un interesse all'acquisto del bene. In caso di reliquati
stradali per
potenziali interessati si intendono tutti i proprietari confinanti e viciniori.
3. L'elenco dei soggetti invitati alla trattativa privata come pure il contenuto dell'invito vengono
a priori approvati mediante determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. – Urbanistica.
Nell’invito a presentare offerta sono indicate tutte le condizione per la vendita, che possono
essere analoghe a quelle previste all'art. 8 relativamente agli incanti.
4.Le offerte sono segrete e lo spoglio delle stesse avviene in seduta riservata da parte di una
commissione costituita come all'art. 10 che redige e sottoscrive un processo verbale,
che
verrà approvato con successiva determinazione del Responsabile.
5. La migliore offerta in aumento rispetto al prezzo di stima risulterà
vincitrice.
Il Responsabile competente può
di migliorare ancora l'offerta.
condurre
ulteriore
trattativa
con
il
vincitore
al
fine
Art.13 Trattativa diretta con unico contraente
1.Si procede mediante una trattativa privata diretta con singolo potenziale contraente
nei seguenti casi:
- quando sia andata deserta anche la trattativa privata di cui al precedente art. 13;
- per alienazioni in favore di enti e organismi pubblici senza formalità e per
qualunque importo;
- per importi inferiori ad € 40.000 in caso riscontata insussistenza di pluralità di interessati e
previa informazione mediante affissione all'Albo on line e sul sito internet dell’ente;
- in caso di permuta del bene con altro bene di un soggetto privato o pubblico, per oggettivo
interesse del Comune e previa verifica di congruità del valore del bene in oggetto
di
acquisizione da parte dell'ente, fatto salvo conguaglio.
2. di quanto sopra si deve dare congrua motivazione nella determinazione a
contrarre propedeutica alla procedura di vendita.
Art.14 Cauzione esclusioni e vincoli
La partecipazione alle procedure di alienazione previste di cui al presente
regolamento è condizionata alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore
del bene posto
a base di gara da prestarsi mediante assegno circolare non tasferibile intestato al Comune di
capodrise (CE) o fideiussione bancaria o assicurativa da pagarsi a prima richiesta o versamento
di denaro contante presso la Tesoreria Comunale.
Non sono ammessi a contrattare con l’ente:
- coloro nei cui confronti è stata emessa condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c. per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- coloro che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllato o
concordato preventivo o nei confronti dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione
di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- coloro che sono stati protestati per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di
assegni a vuoto negli ultimi 5 anni dalla data del bando e dell'invito.
- coloro che si trovino in uno stato di interdizione giudiziale o legale;
- coloro che non sono in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana;
- coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni ad
una Pubblica Amministrazione;
- coloro che si trovano in una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n.
575;
Le offerte sono immediatamente vincolanti per chi le formula, mentre il
comune risulterà vincolato solo con la determinazione a contrattare previa verifica
dell'insussistenza delle cause ostative di cui al presente articolo.
Art. 15
Stipulazione del contratto
1. Con
comunicazione di accettazione
dell'offerta, il Comune
di Capodrise
invita
l'acquirente per la stipulazione del contratto di compravendita, assegnando un termine di
decadenza. Le spese sono a carico dell'acquirente;
2. La firma del contratto compete al Responsabile del Servizio competente.
3. Il prezzo deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nel bando o
nell'invito, nell'ambito dei seguenti criteri:
- almeno tre giorni prima della stipula del contratto di compravendita e in tal
caso il
responsabile è autorizzato a rilasciare quietanza;
- con una dilazione temporale massima di due anni dalla stipula del contratto a favore di enti e
organismi pubblici con versamento minino al rogito del 30% del prezzo;
4. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo comprensivo di interessi legali dovrà essere
garantito a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o da altra garanzia.
In tal caso viene stipulato contratto con patto di riservato dominio ai sensi dell'art.
1523 e ss.c.c. sino a pagamento dell'ultima rata del prezzo.
5. La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari viene svincolata
entro
60
giorni
dall'approvazione
del
verbale
di
gara.
La
cauzione
provvisoria
del concorrente aggiudicatario viene trattenuta e funge da caparra
confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. in caso di rifiuto a dar seguito alla
compravendita.
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 16 - Abrogazione di norme
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme dei regolamenti
comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Articolo 17 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso da parte del
Consiglio Comunale.