COMUNE DI MONTEVEGLIO REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.4.2008 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l’alienazione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare del Comune ai sensi dell’art. 12, comma 2, legge n. 127/1997 e in deroga alle norme della legge n. 783/1908 e del Regolamento approvato con R.D. n. 454/1909. ART. 2 COMPETENZA 1.L’alienazione di beni immobili è di competenza del Consiglio Comunale. Se l’alienazione è prevista in atti fondamentali del consiglio comunale o costituisce mera esecuzione di indirizzi impartiti dal consiglio è di competenza della Giunta Comunale. 2. Costituisce provvedimento di ordinaria amministrazione la cessione di immobili di valore inferiore a 5000 euro; la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale. ART. 3 DETERMINAZIONE DEL PREZZO 1. Il valore dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta di norma da un tecnico comunale, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. Nei casi di stime particolarmente complesse il responsabile del settore competente può avvalersi della consulenza dell’Agenzia del Territorio, con la quale è stata stipulata apposita convenzione, oppure conferire incarico di collaborazione a esperto esterno. 2. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) Ubicazione, notizie storiche e di carattere generale dell’immobile b) Consistenza del bene; c) Dati catastali; d) Destinazione Urbanistica; e) La potenziale destinazione d’uso del bene; f) I criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile; g) Il grado di attrattiva del bene su mercato interessato all’acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale e locale. Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare 3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo a base d’asta con riferimento al quale dovranno essere presentate le offerte o il prezzo di vendita in caso di trattativa privata. 4. E’ facoltà dell’amministrazione sulla scorta delle valutazioni espresse dai tecnici incaricati delle stime nell’ambito del rapporto costi/benefici, determinare eventuali lotti, suddividendo e/o Pagina 1 di 3 accorpando i beni oggetto di alienazione, fermo restando i diritti di prelazione previsti dalla legge. A ciascun lotto viene attribuito, secondo le operazioni di stima, il valore dei mercato che costituirà il prezzo a base d’asta. ART. 4 BENI VINCOLATI O DIRITTO DI PRELAZIONE 1. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo. 2. Quando la vendita è soggetta a diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata nei bandi o avvisi e l’aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia. ART. 5 PROCEDURE DI VENDITA 1.Alla vendita dei beni immobili si procede di regola mediante asta pubblica. Si può procedere a trattativa privata quando si verificano le condizioni previste nel successivo articolo 7. 2.Il trasferimento di beni immobili che non assolvono a funzioni di interesse pubblico può essere previsto nei bandi di gara per l’appalto di lavori pubblici in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro che costituiscono il corrispettivo del contratto, ai sensi dell’art.53 comma 6 e seguenti del d.lgs. n.163/2006. 3. La scelta della procedura di gara, l’indizione dell’asta e la relativa aggiudicazione sono di competenza del Responsabile che gestisce il patrimonio comunale. 4. L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento, e comunque fino alla stipulazione del rogito, la facoltà insindacabile di non procedere alla vendita, per intervenuti motivi di pubblica utilità, senza che nulla sia dovuto agli eventuali aggiudicatari, salvo la restituzione, senza interessi, del deposito cauzionale. ART. 6 ASTA PUBBLICA 1. L’asta pubblica viene indetta dal responsabile del settore, che approva il relativo bando. 2.Il bando integrale viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune; il responsabile può prevedere forme di pubblicità ulteriori. Il bando riporta la descrizione del bene, la sua identificazione catastale, il prezzo a base d’asta e indica le modalità per la presentazione delle offerte e i termini per il pagamento e la stipulazione dell’atto di compravendita. 3. Un avviso di gara per estratto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; anche in questo caso il responsabile può prevedere forme di pubblicità ulteriori. 4. La gara è effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta indicato nel relativo avviso. 5 .La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale o con consegna a mano presso il protocollo generale entro il temine fissato dall’avviso d’asta. 6. L’offerta deve essere redatta in forma scritta e incondizionata su carta semplice, recare l’indicazione del prezzo offerto in cifre e in lettere ed essere corredata dall’attestazione della costituzione del deposito cauzionale mediante assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa. L’importo della cauzione è stabilito nel 10 per cento del prezzo a base di gara. La cauzione sarà sollecitamente svincolata per i concorrenti risultanti non aggiudicatari, mentre la cauzione prestata dall’aggiudicatario costituirà acconto del prezzo in caso di stipulazione del contratto di compravendita ovvero sarà incamerata qualora, per causa imputabile all’aggiudicatario, il contratto non venga stipulato nei termini previsti dal bando. 7. La gara è presieduta dal Responsabile del Patrimonio con l’assistenza di due testimoni di sua scelta. 8. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito dal bando di gara. 9. Delle operazioni di gara è redatto processo verbale firmato dal Responsabile e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultante incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni. Pagina 2 di 3 10. L’aggiudicazione provvisoria è fatta dal Responsabile in sede di gara all’offerta più alta. In caso di parità tra due o più offerte valide, il responsabile valuta se procedere mediante sorteggio oppure contattando gli offerenti per un rilancio in aumento sulle offerte stesse da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete in busta sigillata, fermo restando che, in assenza di rilanci pervenuti entro il termine all’uopo fissato, si provvederà con sorteggio. 11. Nel caso di asta deserta, il responsabile può decidere di ripeterla con facoltà di ridurre il prezzo base fino ad un massimo del 10 per cento. 12. Qualora l’asta andasse nuovamente deserta si procederà con la trattativa privata di cui al successivo articolo 7. 13. Ai titolari del diritto di prelazione sono notificati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il bando d’asta nonché la migliore offerta formulata in seguito all’esperimento dell’asta pubblica, unitamente all’invito ad esercitare per iscritto il diritto di prelazione, al prezzo indicato, entro e non oltre il termine di legge, pena la perdita del diritto di prelazione relativamente ai beni offerti in vendita. ART. 7 TRATTATIVA PRIVATA 1. Si può procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata: a) quando l’alienazione sia disposta a favore di enti pubblici; b) quando l’alienazione avvenga a favore di società a prevalente capitale pubblico per la realizzazione di impianti o servizi di pubblico interesse; c) quando sia stata effettuata l’asta pubblica e la stessa sia andata deserta; d) qualora il valore di stima del bene da alienare non superi Euro 5.000; e) qualora per le caratteristiche del bene l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati 2. Il Responsabile provvede comunque a pubblicare un avviso di vendita all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, contenente gli elementi essenziali previsti all’art.6 comma 2. 3. Si può procedere a trattativa privata diretta quando l’alienazione avvenga a titolo di permuta con altri beni necessari per fini istituzionali. ART. 8 SPESE TECNICHE E DI STIPULAZIONE Le spese tecniche, compresi gli eventuali frazionamenti ed aggiornamenti catastali, e le spese per la stipula degli atti di compravendita e conseguenti sono a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo espresso. Pagina 3 di 3