REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 13 del 06/09/2012 Art. 1 – Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento determina le procedure per la vendita di beni immobili di proprietà comunale classificati nel patrimonio disponibile e comunque suscettibili di essere alienati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112, al fine di assicurare le finalità, il rispetto dei criteri di trasparenza e di pubblicità indicati dalla stessa legge. Art. 2 – Esclusione 1. Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da qualsivoglia legge speciale (ad esempio: le aree PEEP e PIP, l’edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche) Art. 3 – Programmazione delle alienazioni 1. Con delibera la Giunta comunale individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi ed uffici del Comune,i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di Vallerano, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione e con lo stesso unitariamente ed espressamente approvato con delibera del Consiglio comunale. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste dal presente regolamento, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. Art. 4 – Individuazione del valore base di vendita 1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato, con apposita perizia estimativa resa dal Servizio competente o da un esperto all’uopo incaricato, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2. La perizia estimativa deve espressamente specificare: a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile; b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all’acquisizione configurato in relazione al territorio – nazionale, regionale, locale, particolare – al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica. 3. Al prezzo di stima così determinato sono aggiunte: c) le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, ecc.) d) le spese di pubblicità dell’alienazione 4. Il totale costituisce il prezzo base di vendita al netto dell’IVA, se dovuta. Art. 5 – Beni vincolati 1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo. Art. 6 – Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione 1. Quando si procede alla vendita di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione, il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima in caso di vendita a trattativa privata, o al prezzo di aggiudicazione nel caso di vendita mediante asta pubblica. 2. L’offerta di cui al precedente comma dovrà essere formalizzata tramite notifica ai titolari del diritto di prelazione e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio previsto dalla normativa vigente in materia. Art. 7 – Procedure di vendita 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) asta pubblica; b) trattativa privata; c) trattativa privata diretta. 2. Nell’apposito bando, approvato dalla Giunta Comunale, devono essere specificati: • Descrizione del bene; • Destinazione urbanistica del bene; • Prezzo base d’asta determinato nei modi di cui all’art. 4; • Sistema di individuazione del contraente; • Modalità di presentazione delle offerte; • Modalità di pagamento; • Garanzie da fornire da parte dell’acquirente. 3. La Giunta Comunale esprime atto di indirizzo sullo schema di contratto. Art. 8 – Le forme della Pubblicità 1. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell’effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. In via esemplificativa, l’Albo Pretorio e l’Albo dei Comuni limitrofi, il Bollettino Ufficiale della Regione, il sito internet del comune, e in altri sistemi informativi a carattere locale, regionale e nazionale. Art. 9 – Asta pubblica 1. E’ adottato il sistema dell’asta pubblica quando il potenziale interesse all’acquisto del bene offerto, per la sua natura, la sua potenziale utilizzazione e/o valore venale, sia riconducibile ad un numero vasto di soggetti interessati ed il cui valore venale sia superiore ad € 100.000. 2. Per le fattispecie di cui al presente articolo le forme di pubblicità previste dall’art. 8 debbono quantomeno garantire, comunque e sempre, la pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, all’Albo Pretorio ed al sito internet del Comune. 3. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere comunque inferiore ai 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso d’asta. 4. La cauzione provvisoria dovrà essere pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. 5. Il contratto è stipulato nel termine di 90 giorni dall’intervenuta aggiudicazione previo versamento dell’intero corrispettivo dovuto. Art. 10 – Trattativa Privata 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi: a) b) quando la commerciabilità del bene è, per la sua ubicazione e/o valore, circoscritta ad un ristretto ambito di interessati o ad un unico soggetto; quando l’asta pubblica è andata deserta; c) quando l’immobile da alienare è destinato ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale, ad usi particolari e specifici, tali che siano direttamente individuabili gli eventuali concorrenti; d) quando ricorrano le circostanze di cui all’articolo 36 e seguenti del Titolo II, Capo I, del Regio Decreto 23.05.1924, n. 827. 2. La deliberazione che dispone il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivata da parte del Dirigente del Servizio proponente l’alienazione, sia in relazione alle disposizioni del presente articolo, sia sotto il profilo della convenienza. 3. Per le fattispecie di cui al presente articolo le forme di pubblicità previste dall’art. 8 debbono quantomeno garantire, comunque e sempre, la pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune. Art. 11 – Trattativa privata diretta 1. E’ ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell’art. 41, 6° comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti. 2. La trattativa privata diretta è inoltre ammessa anche nei casi in cui sia stata effettuata l’asta pubblica o la trattativa provata e la stessa siano state dichiarate deserte, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20%. 3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti è accettato per iscritto dall’acquirente nel corso della trattativa. Art. 12 – Permuta 1. L’amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni appartenenti a privati purchè ne derivi un vantaggio funzionale per l’ente. 2. Nel provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell’Amministrazione l’uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la permuta. 3. Nell’eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio economico a carico dell’ente, l’amministrazione, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell’operazione rispetto ad altre soluzioni alternative. Di tale evenienza ne viene data preventiva informazione alla controparte. Le ragioni economiche di scambio sono oggetto di apposita perizia di stima. Art. 13 - Destinazione proventi delle alienazioni. I proventi delle alienazioni dei beni immobili disponibili sono destinati ai sensi dell'art.3 della Legge 403/90 e successive modificazioni alla manutenzione del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche o nuovi investimenti nonchè al risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione. I proventi della alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono destinati ai fini previsti dalla legge 569/93 per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale ed in particolare al recupero di edifici degradati. Art. 14 – Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti. Art. 15 – Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a norma dello Statuto ed entra in vigore il primo giorno successivo alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione. .