DIZIONARIO DEI TERMINI E DEI CONCETTI PIGNORAMENTO ATTO CON CUI L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, PER ORDINE DEL GIUDICE, INGIUNGE AL DEBITORE DI METTERE A DISPOSIZIONE DETERMINATI BENI MOBILI O IMMOBILI COME GARANZIA PER IL CREDITORE, PRIMO PASSO VERSO L'ESPROPRIAZIONE FORZATA Il codice di procedura civile definisce il pignoramento come l’atto col quale prende avvio l’espropriazione forzata: ciò significa che il bene non è più di vostra proprietà. Nella migliore delle ipotesi potreste essere nominati custodi e continuare a viverci, ma senza alcun potere decisionale e diritto ulteriore. Non sarà pertanto possibile affittare o vendere l’immobile, ma Vi sarà solamente dato di trovare una soluzione per sanare i Vostri debiti, affinché l’immobile non venga venduto all’asta. ASTA GIUDIZIARIA LE ASTE GIUDIZIARIE SONO UNO STRUMENTO PER ATTUARE LA VENDITA FORZATA DI UN BENE. LA LEGGE PREVEDE CHE, SE UN PRIVATO O UNA SOCIETÀ SONO GRAVATI DA DEBITI INSOLUTI, I LORO BENI POSSANO ESSERE OGGETTO DI VENDITA FORZATA. VIENE, COSÌ, PERMESSO AI CREDITORI DI ASSICURARSI IL SODDISFACIMENTO DEL LORO AVERE E ALL'ACQUIRENTE DI OTTENERE I DIRITTI SUL BENE CHE SPETTAVANO A COLUI CHE HA SUBITO L'ESPROPRIAZIONE, FATTI SALVI GLI EFFETTI DEL POSSESSO DI BUONA FEDE. Prima che venga stabilita la data dell’asta il giudice assegna ad un tecnico di fiducia, denominato C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio, l’incarico di valutar eil Vostro immobile al fine di stabilirne il valore di mercato ed assumere i valori di riferimento per l’asta stessa. Verrete contattati dal C.T.U. per stabilire una data per la visita di valutazione dell’immobile, sulla base della quale verrà prodotta la stima: in caso di mancata risposta o definizione dell’appuntamento, il C.T.U. potrà avvalersi dell’ordine pubblico per adempiere alla propria funzione. Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti. Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato. www.coedim.it VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA IL GIUDICE, IN ALTERNATIVA ALLE TIPOLOGIE DI ASTA SPECIFICATE SOPRA, PUO’ INDICARE UNA SOLUZIONE NELLA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA, OVVERO UNA VENDITA IN CUI GLI ACCORDI – SEMPRE PARAMETRATI SULLE STIME UFFICIALI PRODOTTE DAL C.T.U. – VENGONO PRESI DIRETTAMENTE TRA LA PARTE ACQUIRENTE, FUORI DAL CALENDARIO DELLE ASTE E DALLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DI ATTORI E VALORI. L'acquisto e la vendita a trattativa privata costituiscono la soluzione ideale per i clienti per cui riservatezza, flessibilità e immediatezza sono fattori di primaria importanza. Le vendite a trattativa privata sono maggiormente adatte per beni di valore elevato o che hanno influenza sullo status e la percezione sociale del soggetto costretto alla vendita, come gli immobili. ITER PROCEDURA DI VENDITA FORZATA DOPO CHE L’IMMOBILE È STATO PIGNORATO, IL TRIBUNALE HA 90 GIORNI DI TEMPO PER FISSARE L’ISTANZA DI VENDITA A QUESTO PUNTO SONO PASSATI AL MASSIMO 3 MESI ED IL TRIBUNALE CHIEDE 120 GIORNI (PROROGABILI PER ALTRI 120) AFFINCHÉ IL TRIBUNALE DI COMPETENZA RICEVA TUTTI I DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE METTIAMO CHE SIANO PASSATI CIRCA 9 MESI DAL MOMENTO DEL PIGNORAMENTO: DOPO ALTRI 30 GIORNI IL GIUDICE DEVE NOMINARE UN PERITO CHE STIMI L’IMMOBILE, PER DECIDERE LA BASE D’ASTA, E CHE GIURI DI FRONTE AL GIUDICE DOPO UN ANNO E DUE MESI CIRCA DAL PIGNORAMENTO AVVIENE QUELLA CHE VIENE CHIAMATA“CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO”, OVVERO LA POSSIBILITÀ PER IL DEBITORE DI SOSTITUIRE ALL’IM MOBILE PIGNORATO UNA SOMMA DI DENARO A COPRIRE DEBITI E SPESE INTORNO AL 18° MESE DAL PIGNORAMENTO, NEL CASO IN CUI NON CI SIA STATA UNA CONVERSIONE, VIENE PRONUNCIATA DA GIUDICE L’ORDINANZA DI VENDITA, CON LA QUALE VIENE MESSO ALL’ASTA L’IMMOBILE. VIENE STABILITA UNA DATA E COMUNICATI IL PREZZO DI BASE DELL’ASTA www.coedim.it CI SONO PERÒ ALTRI TEMPI BUROCRATICI ED IL GIORNO DELL’ASTA VERA E PROPRIA AVVERRÀ INDICATIVAMENTE DOPO 2 ANNI DAL PIGNORAMENTO: NEL FRATTEMPO VERRÀ NOMINATO UN CUSTODE GIUDIZIARIO E VERRÀ LIBERATO L’IMMOBILE. NEL CASO CHE LA PRIMA ASTA VADA DESERTA, SI CONTINUERANNO A FISSARE DATE, RIBASSANDO LA BASE D’ASTA, FINCHÉ QUALCUNO NON SI AGGIUDICHERÀ L’IMMOBILE. La base d’asta da cui si parte è più bassa del prezzo di mercato perché spesso passa molto tempo dalla valutazione del perito alla data dell’asta ed anche perché si tenta di rendere l’immobile appetibile in modo da ripagare i creditori velocemente. sono inserite nel mercato, partendo da questo assunto, varie agenzie immobiliari e di consulenza specializzate, che fanno esattamente questo: si offrono come compratori dell’immobile, e con il compromesso alla mano vanno a trattare con i creditori, fra cui la banca mutuante, affinchè sia accordato uno stralcio complessivo dei debiti che rientri nel prezzo di compravendita dell’immobile. Il cliente/debitore ha il vantaggio di uscire dalla procedura completamente esdebitato, rischiando viceversa di uscire dalla vendita all’asta ugualmente senza immobile, ma con un residuo di debiti da dover successivamente saldare (questo è vero specialmente se la vendita non si chiude al primo incanto, o per mutui accesi in tempi recenti). Solitamente queste agenzie richiedono modesta o addirittura assente spesa di istruttoria, pertanto ricorrere al loro intervento può essere assolutamente consigliabile. La medesima operazione, chiaramente, può essere tentata dallo stesso debitore in proprio, a patto che riesca a trovare rapidamente un compratore, riesca a chiudere positivamente lo stralcio con tutti i creditori coinvolti, ed abbia buona dimestichezza con la procedura di vendita all’asta ed in generale di vendita dell’immobile. www.coedim.it