Quali sono i vincoli alla pubblicità dei Sanitari Pubblicità commerciale Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente commerciale, promozionale e comparativa. Pubblicità informativa sanitaria È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la diffusione di messaggi informativi sui titoli, le specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti. Informazione scientifica L’informazione scientifica e l’educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme e di mezzi, purché i messaggi contengano informazioni scientificamente rigorose, che non divulghino notizie inattendibili su eventuali ricerche scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o attese illusorie nella pubblica opinione. Competenze dell’Ordine È affidato all’Ordine professionale competente sul territorio il compito preventivo di verifica (attraverso un’apposita commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole attinenti la pubblicità sanitaria. Forme di pubblicità La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata attraverso diversi canali: - targhe murarie; - inserzioni su elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria; - inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici) destinati al grande pubblico; - volantini; - ogni altra forma o strumento purché avvenga nel rispetto del decoro professionale. Contenuti La pubblicità informativa sanitaria, deve obbligatoriamente contenere: - nome e cognome del sanitario; - il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra; - il domicilio professionale. Contenuti non ammessi nell’informativa pubblicitaria Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo ad aspettative illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati o comportamenti clinicamente inopportuni. Sono vietate anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale e commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della categoria professionale. Statistiche e promozioni farmaceutiche È vietato informare gli utenti su indagini statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate. Non è ammesso nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi sanitari. Tariffe e costi È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi delle prestazioni erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto essenziale del messaggio. Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del professionista. LA PUBBLICITÀ SU INTERNET Informativa sanitaria sulla Rete È consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso i siti internet, nel rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice deontologico. Comunicazione all’Ordine e successivi controlli Il professionista che intende effettuare pubblicità su internet deve darne comunicazione all’Ordine (con un’autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva variazione apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da parte del professionista L’Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto comunicato dal professionista. Se, durante i controlli, vengono accertate delle irregolarità, l’Ordine può prendere provvedimenti sanzionatori o disciplinari. Caratteristiche del sito Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o dell’odontoiatra. L’ indirizzo e-mail deve contenere riferimenti diretti a identificare professionista. Per la corretta visualizzazione del sito, non deve essere richiesta l’installazione di software, né di cookies. Contenuti del sito Nel sito deve anche essere indicato l’Ordine Provinciale di appartenenza e il numero di iscrizione del professionista. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro della professione. Non sono consentite animazioni, esclusi i filmati di carattere scientifico. Spazi pubblicitari e collegamenti Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche. Sono esclusi dal divieto gli spazi pubblicitari “tecnici”, la cui presenza sul sito ha il solo scopo di fornire all’utente strumenti utili per visualizzare i dati (ad esempio, un software da scaricare per leggere determinati tipi di documenti come i file pdf) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici L’utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati alle seguenti condizioni: a) ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica odontoiatrica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come semplici suggerimenti b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti i dati sanitari di un paziente a soggetti terzi; c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari d) Se l’odontoiatra predispone un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi a tutti gli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario veda i dati relativi agli altri; e) l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi per qualche consulto su un tema specifico è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato.