COMUNE DI POIRINO
Provincia di Torino
PIANO GENERALE IMPIANTI
PUBBLICITARI
(P.G.I.P.)
di cui al D. Lgs. n. 507/93, D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2006 ed integrato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 61 in data 28.11.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data
28/03/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29/06/2007 e con Deliberazione del
Consiglio
Comunale
n.
64
in
data
23
novembre
2007.
1
Indice degli articoli:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di intervento
2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste
3. Valore storico ambientale del tessuto urbano
4. Classificazione degli impianti pubblicitari
5. Criteri generali di inserimento
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6. Insegne frontali (A)
7. Insegne a bandiera (B)
8. Insegne nei portici (C)
9. Strutture pubblicitarie al suolo (D)
10. Impianti per affissioni (E)
11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica
12. Impianti generici di cartellonistica pubblicitaria ( F)
13. Impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano (G)
14. Messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili (H) –
paline e cavalletti pubblicitari (I)
15. Preinsegne e segnali di indicazione ( L )
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
16. Norme tecniche per il collocamento degli impianti pubblicitari
17. Limitazioni e divieti
18. Distanze di rispetto
19. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
20. Cessazione della pubblicità
21. Manutenzione dei mezzi pubblicitari
22. Sanzioni
23. Norme transitorie
24. Procedure Amministrative interne
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ALLEGATI:
??
??
??
??
??
??
Abaco impianti affissionali comunali - (Allegato fotografico)
Impianti pubblicitari su portabiciclette
Pensiline fermata Bus
Portali e paline per tabelle pubblicitarie
Portali e paline per segnaletica di servizio
Transenne parapedoni
- OMISSIS
- OMISSIS
- OMISSIS
- OMISSIS
- OMISSIS
- OMISSIS
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di intervento
1) La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di
impianto pubblicitario visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di
pubblicità preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle
seguenti disposizioni tecnico-ambientali elaborate al fine del riordino dell’impiantistica
pubblicitaria nel territorio comunale.
2) L’autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari, salvo specifiche
disposizioni, è sempre rilasciata in forma precaria e pertanto è revocabile in qualunque
momento l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni
ritenute ostative, qualora derivino dal permanere dell’impianto, situazioni di pregiudizio
a diritti od interessi generali.
3) Gli impianti pubblicitari possono essere:
?? di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali,
professionali, industriali e di servizio;
?? a carattere generale, per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che
temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale,
professionale, industriale e di servizio.
4) Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle
caratterizzate da ingombro fisico, elencate e classificate all’art. 4, la pubblicità fissa su
impianti di arredo urbano installati sul suolo pubblico e le pubbliche affissioni così come
risultano elencate e classificate nell’allegato al presente regolamento dedicato al
riordino degli impianti affissionali per pubbliche affissioni.
5) *** abrogato***
6) Le insegne pubblicitarie e di esercizio installate all’interno di aree non visibili dallo
spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.
Art. 2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste
1) Il richiedente che intenda installare un’insegna o altro mezzo pubblicitario permanente
o temporaneo, dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tributi del Comune,
che procederà al rilascio della stessa nei termini di legge, previo nulla osta espresso
dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza e dal Responsabile della Ripartizione
Tecnica, fatto salvo quanto in materia disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, dal
Regolamento Edilizio, e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall’articolo 23 del
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Codice della Strada e dell’articolo 53 del relativo Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione, nonché nel rispetto del presente P.G.I.P. e del vigente Regolamento
Comunale per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie;
2) La domanda, da presentare in bollo, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) elaborato grafico in duplice copia, contenente:
?? le caratteristiche dimensionali e formali dell’insegna con le relative indicazioni di
quota;
?? estratto di P.R.G.C. su mappa catastale, con l’indicazione degli eventuali
impianti semaforici e relativa distanza;
?? prospetto e sezione dell’installazione proposta che dovrà riportare l’esatta
dicitura e carattere grafico proposto con i necessari riferimenti sull’edificio
interessato dall’intervento, specificando pertanto le aperture ed i materiali di
facciata;
b) documentazione fotografica a colori; per la pubblicità da collocare sugli edifici,
almeno una fotografia dovrà contenere l’esatta visione di tutta la facciata
dell’edificio o di adeguata porzione di essa, comprese le insegne o le pubblicità già
esistenti;
c) per le insegne luminose o illuminate, documentazione prevista dall’art. 6 della
Legge 46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo
Regolamento di attuazione emanato con il D.P.R. 447 del 06.12.1991, oppure
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario, relativa
all’esenzione di produrre tale documentazione;
d) autodichiarazione in originale redatta ai sensi della Legge 4/1/1967 n. 15 (Art. 23
C.d.S. – Art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la quale si attesti che il
manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in
opera, tenendo conto della natura del terreno e dalla spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità. La stessa autodichiarazione potrà essere eventualmente
trascritta sulla domanda stessa ed il dichiarate dovrà obbligatoriamente allegare
fotocopia di un documento di riconoscimento;
e) autorizzazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile, che dovrà
apporre la firma sull’elaborato grafico;
f)
eventuale concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
g) bozzetto grafico oppure documentazione fotografica a colori per la pubblicità
da collocare sugli elementi di arredo urbano affidati in concessione;
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h) se l’installazione avviene all’interno del territorio comunale su strada di proprietà di
altro Ente, la domanda stessa dovrà essere contestualmente inoltrata all’Ente
proprietario che dovrà rilasciare preventivamente all'installazione:
?? il relativo nulla osta (art. 26 del Codice della Strada, e art. 53 del Regolamento
di attuazione) se l’iniziativa pubblicitaria o l’impianto si trova all’interno del
Centro Abitato comunale, così come definito con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. Solo in questo caso, la richiesta
all’Ente proprietario della strada sarà inoltrata dal Comune per conto del
committente;
?? la relativa autorizzazione, se l’iniziativa pubblicitaria o l’impianto si trova
all’esterno del Centro Abitato comunale, così come definito con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. In
quest’ultimo caso, copia di detta domanda dovrà essere inoltrata al Comune per
conoscenza. Il Comune, a fronte dell’autorizzazione provinciale e riscontrata in
loco la situazione di fatto dell’eventuale installazione, rilascerà la propria presa
d’atto;
?? In base all'iter amministrativo richiesto dalla Provincia di Torino - Area
Viabilità - Settore Esercizio Viabilità - gli impianti pubblicitari multipli
(plurimpianti) contenenti pre-insegne e/o comunque messaggi pubblicitari
definibili come pubblicità direzionale in base alla terminologia ormai
acquisita dalla vigente giurisprudenza, oppure ancora, tabelle singole
autorizzate ed affidate ad un concessionario ma non utilizzate, dovranno
contenere il messaggio di spazio libero
affidato alla società
concessionaria e solo successivamente, in base all'effettivo inserimento di
messaggio pubblicitario, dovrà essere trasmesso il cambio del messaggio
in esso contenuto. A tal fine, prima dell'installazione, dovrà essere
trasmesso il nuovo bozzetto pubblicitario all'Ente proprietario della strada
o competente per territorio, nonché al Comune di Poirino.
In caso di convenzione approvata tra il Comune di Poirino ed altro Ente proprietario
delle strade insistenti sul proprio territorio, con la quale il Comune sia autorizzato ad
agire su delega, la domanda dovrà essere inoltrata solamente al Comune di Poirino
che provvederà esso stesso a trasmettere per conoscenza l’autorizzazione all’Ente
proprietario.
3) Si riconoscono i seguenti casi particolari:
?? medici e medici veterinari: allegare alla domanda la preventiva autorizzazione
rilasciata dal proprio Ordine;
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?? case di cura private, ambulatori medici: allegare autorizzazione rilasciata
dall’Assessorato Regionale alla Sanità (Legge 175/92);
?? ottici: allegare copia del diploma di specializzazione, vidimato dall’A.S.L.;
?? case di cura e ambulatori veterinari: allegare autorizzazione rilasciata dalla Regione
Piemonte;
?? farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso: in conformità al Regolamento di
attuazione del Codice della Strada viene consentita, per tali esercizi, l’installazione
della croce luminosa (L.R. 14.5.91, n. 21, art. 19 – comma 3).
4) L’ufficio competente, acquisiti i pareri previsti e valutata la completezza della pratica e
la soluzione proposta, concede o nega l’autorizzazione.
5) Le installazioni temporanee sono comunque soggette ad apposita autorizzazione della
Ripartizione Contabilità e Finanze – Ufficio Tributi – e seguono l’iter autorizzatorio
previsto per le autorizzazioni aventi carattere permanente. La prevista documentazione
ed i pareri o nulla osta delle Ripartizioni Vigilanza e Tecnica verranno valutati in base
alla singola esigenza e caratteristica del messaggio pubblicitario, della struttura su cui
insiste e del loro relativo posizionamento.
Art. 3. Valore storico ambientale del tessuto urbano
1) Per tutelare le risorse formali del Comune, valorizzandone i caratteri specifici, è
necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storicoartistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.
2) Il Piano, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per l’installazione dei mezzi
pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in due
zone, così come rappresentate nelle tavole allegate al presente regolamento suddivise
precisamente in:
?? ZONA A (Centro storico pubblicità): il centro storico compreso nel concentrico
cittadino, ai fini della regolamentazione delle iniziative pubblicitarie, e secondo
quanto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data
06/06/2003 (Delimitazione Tavola A1 – Variante di adeguamento P.R.G.C.), è
quello delimitato dal perimetro delle seguenti vie:
-
Via Indipendenza incrocio con Via Carmagnola;
Via Arpino fino a Via XX Settembre;
Via XX Settembre fino a Via Trieste;
Via Trieste fino a Via P. Gaidano;
Via P. Gaidano fino a Via Indipendenza;
Via Indipendenza fino a incrocio con Via Cavour/Via Ternavasso;
Via Cavour fino a incrocio con Via Amaretti;
Via Amaretti fino a Via C. Maina;
Via C. Maina fino a Via G. Alfazio;
Via G. Alfazio fino a Piazza Italia;
Via F.lli Melano fino a Via Tavolazzo;
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-
Via Tavolazzo fino a Piazza Morioni;
Piazza Morioni fino a Via Risorgimento;
tratto di Via Risorgimento da Piazza Morioni fino a Via Indipendenza;
?? ZONA B (Zona residuale): sono comprese tutte le vie del concentrico ad eccezione
di quelle già evidenziate come centro storico e sono altresì comprese tutte le vie e
le località facenti parte della seguenti frazioni:
-
Frazione Favari ed Avatanei;
Frazione Marocchi;
Frazione Masio;
Frazione Stuerda;
Frazione Rubina;
Frazione Becchio;
Frazione Appendini;
Frazione Tetti Elia e Tetti Cellaro;
Frazione Palazzo Valgorrera;
Frazione Torre Valgorrera;
Frazione Tetti Brossa;
Frazione Cereaglio;
Frazione Ternavasso.
Frazione Cacceri
Frazione Cantarana
Frazione Riasso
Frazione La Longa
Frazione Appendini
Art. 4. Classificazione degli impianti pubblicitari
1) Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli
impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:
?? INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE (Legenda analitica A-B-C):
definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da
simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura,
installata nella sede dell’attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie
alla stessa, può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta; nei casi di
insegna con fari/faretti la stessa deve essere esclusivamente illuminata dall’alto
verso il basso in modo da garantire l’orientazione del fascio di luce verso il basso,
non oltre i sessanta gradi dalla verticale ai fini dell’applicazione di questo
regolamento;
?? PREINSEGNE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in caratteri
alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e
da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita
l’attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque
nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce diretta che indiretta (Art.
23 C.d.S. - Art. 47 D.P.R. 495/1992);
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?? SEGNALI DI INDICAZIONE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in
caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da
simboli, finalizzata a creare un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di
attività. Essi dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono
direttamente al luogo segnalato e salvo i casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di
distanza dal luogo. Ove non esista una zona di attività concentrate, l’uso di
segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se
l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare (Art.
39 C.d.S. - Art. 134 D.P.R. 495/1992);
?? CARTELLO (Legenda analitica E–F): definendo tale, un manufatto bidimensionale
supportato da un’idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce
finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente,
sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può
essere luminoso sia per luce diretta che indiretta o a messaggio variabile ai fini
dell’applicazione di questo regolamento;
?? IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (Legenda
analitica G): definendo tale qualunque manufatto avente quale scopo primario un
servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (paline fermate
autobus, pensiline, transenne parapedonali, porta-biciclette, cestini portarifiuti,
panchine, orologi, portali pubblicitari, etc…) recante uno spazio pubblicitario che
può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta;
?? STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO (Legenda analitica D): definendo tale
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti
che di attività e non rientrante nelle categorie precedenti, può essere luminoso sia
per luce diretta che indiretta;
?? MEZZI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI, TELI,
GONFALONI E STENDARDI MOBILI (Legenda analitica H) – PALINE,
CAVALLETTI PUBBLICITARI (Legenda analitica I): rientrano in questa categoria
gli impianti pubblicitari che hanno durata di esposizione inferiore all’anno solare.
Tale mezzo pubblicitario ha la caratteristica di essere temporaneo e deve essere
rimosso al termine del suo utilizzo.
A loro volta le tipologie di impianti pubblicitari sopra evidenziate sono specificatamente
individuabili nella seguente forma e natura individuata con legende analitiche per
categoria:
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A – INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell’edificio (Art. 6
P.G.I.P.):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Vetrofanie e vetrografie;
Tende/pantalere;
Iscrizioni dipinte, murales, trompe l’oeil;
Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti;
Plance, targhe, pannelli (luminosi e non);
Filamento neon;
Lettere singole (luminose e non);
Cassonetti;
Scritte adesive su struttura fissa;
B – INSEGNE A BANDIERA, perpendicolari al piano della facciata dell’edificio:
- Stendardi fissi, sculture;
- Plance, targhe, pannelli;
- Filamento neon;
- Lettere singole;
- Cassonetti;
C – INSEGNE NEI PORTICI:
- Trasversali al senso di marcia;
- Nelle arcate esterne;
D – STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO
1)
Strutture pubblicitarie di fruizione pedonale;
2) Strutture pubblicitarie di fruizione automobilistica;
E – IMPIANTI PER AFFISSIONI:
1)
2)
3)
4)
Permanenti su preesistenza edilizia;
Permanenti isolati;
Temporanei;
Addensamenti pubblicitari;
F – IMPIANTI GENERICI DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA:
1)
2)
3)
4)
A carattere temporaneo;
Su cantiere o recinzione provvisoria;
Permanenti su preesistenza edilizia;
Permanenti isolati
G – IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO:
- Pensiline di attesa bus;
- Paline di segnalazione fermata bus;
- Transenne parapedonali;
- Orologi;
- Impianti porta biciclette;
- Portali e paline comunali;
- Cestini porta-rifiuti;
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-
Fioriere;
Bacheche, cartine toponomastiche e stradali, impianti di natura informativa e
istituzionale;
H – MESSAGGI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI,
TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI
I – PALINE, CAVALLETTI PUBBLICITARI
L – PREINSEGNE E SEGNALI DI INDICAZIONE:
- Segnaletica industriale;
- Segnaletica artigianale;
- Segnaletica commerciale;
- Segnaletica turistica;
- Segnaletica alberghiera
2) Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che saranno richiamate
nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell’inserimento formale:
?? Pubblicità non luminosa
?? Pubblicità luminosa
La pubblicità luminosa a sua volta può risultare illuminata con le seguenti modalità:
?? diretto (sorgente luminosa esterna);
?? riflesso (sorgente luminosa interna schermata);
?? indiretto (effetto luminoso in negativo);
?? a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente)
3) Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo,
forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico
dell’impianto alle tipologie sopra indicate, trattate negli articoli che seguono.
Art. 5. Criteri generali di inserimento
1) Tutti gli impianti pubblicitari collocati alla pubblica percezione devono risultare, sia in
complesso che nelle singole parti, robusti con strutture di sostegno calcolate anche per
resistere alla spinta del vento, eseguiti con tecniche accurate e materiali non facilmente
deperibili, adatti all’esterno; essi devono risultare rifiniti anche sul retro, quando esposti
totalmente o in parte alla pubblica vista, ed essere oggetto di sistematici interventi di
manutenzione affinché, nel tempo, non si determini un peggioramento qualitativo
dell’immagine.
2) Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione
vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla
circolazione pedonale e veicolare.
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3) Gli impianti d’esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività
esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all’interno di
cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate; gli impianti a carattere
pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di
collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.
4) Il titolare dell’autorizzazione e la ditta pubblicizzata sono solidalmente responsabili sia
del mezzo pubblicitario che del messaggio diffuso, anche con riferimento alle
preesistenze edilizie o ai sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della
manutenzione nonché, in caso di cessazione dell’autorizzazione o di rimozione
volontaria o coatta, del ripristino dello stato precedente.
5) In caso di installazioni previste in aree inserite nei parchi, queste dovranno adeguarsi
agli specifici Piani d’area e loro regolamenti.
6) In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G.C. riconosca di particolare
vocazione commerciale, quali ad esempio il centro commerciale naturale od il centro
storico, sono possibili «progetti di via» o «progetti di area » anche in variante alla
presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi
pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti
dovranno essere concordati dagli Uffici competenti ed approvati dall’Amministrazione
Comunale.
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 6. Insegne frontali (A)
Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali, scegliendone attentamente
la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente; la
possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente
indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all’art. 4,
determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.
1) VETROFANIE, VETROGRAFIE - Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei
serramenti purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente
studiate e descritte nel progetto; devono essere evitate realizzazioni con lettere
adesive esterne, o che presentino soluzioni precarie o disordinate. Le vetrografie
(smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o
monocromatiche...) devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza
con la tipologia di serramento.
2) TENDE/PANTALERE - Le tende dei negozi, possono collocarsi nelle aperture delle
facciate con larghezze ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad una
altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 e
comunque contenuta entro la larghezza del marciapiede prospiciente, possono
essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio che, di massima, dovranno
essere collocate sui volant.
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Sulle tende a telo piano (pantalere o alla romana) può essere ammesso
l’inserimento di un segno pubblicitario (scritta o logo).
3) ISCRIZIONI DIPINTE, MURALES, TROMPE L’OEIL - Negli edifici situati nel
centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata
qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze
coerenti; la realizzazione di iscrizioni dipinte e/o di “murales” e/o “trompe l’oeil” con
la tecnica dell’affresco, può risultare adatta in casi particolari (frontespizi, muri di
fondo...), purché tutta la parte di prospetto visibile sia risolta in maniera coerente
secondo un progetto attento alla situazione ambientale. Negli edifici situati nelle
altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario
generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione
alla situazione edilizia e ambientale.
4) BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI - Negli edifici situati
nel centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di
elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di
preesistenze coerenti. Negli edifici situati nelle altre zone possono essere
ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con
contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia.
5) PLANCE, TARGHE, PANNELLI
a) Plance, Targhe, Pannelli non illuminati
In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas…, di spessore
massimo pari a cm. 5, risultano compatibili con gli edifici situati nel centro
storico purché collocati solo al piano terreno:
- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti;
- nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche targhe “paravista”
sui davanzali, o a “mantovana” di altezza max. pari a cm. 50, a condizione che
non siano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
- nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici,
fasce, etc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale,
salvo che alla presenza di cornici, la larghezza sarà determinata dal loro filo
esterno.
E’ inoltre possibile l’inserimento nei pieni murari, in assenza di decorazioni o
elementi architettonici quali cornici, fasce, etc…, tra le forature, mantenendo una
distanza di rispetto non inferiore a cm. 20 dalle forature stesse ed evitando di
creare una situazione di continuità con le eventuali installazioni poste sopra le
forature, in questo caso la superficie occupata non potrà superare il 50% della
superficie totale.
Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche
piccole targhe tradizionali (metallo, smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno,
etc...) di superficie inferiore a mq. 0,50 in posizione libera, purché di forma
coerente e proporzionata allo spazio disponibile.
Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica
qualificati, nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico
tipo.
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Oltre a quanto previsto precedentemente relativamente agli edifici situati nel centro
storico, negli edifici situati nel concentrico, ma al di fuori del centro storico e
nelle case sparse e frazioni, sono inoltre ammesse le seguenti soluzioni:
?? ai piani superiori, targhe paravista sui davanzali delle finestre di altezza max.
pari a cm. 50;
?? sulle coperture a tetto piano installazioni con altezza massima di m. 2,00, nel
caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato;
?? sui frontespizi ciechi sono ammissibili particolari soluzioni anche a carattere
pubblicitario generale purché, tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia
coinvolta in un’operazione del manufatto che preveda la manutenzione di tutto il
fronte interessato.
b) Plance, Targhe, Pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi
Le insegne di cui al precedente punto possono essere illuminate da fari o luci
esterni ad esse.
Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo
particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto
spento.
Sono possibili le seguenti soluzioni:
?? collocazione di lampade tipo “applique” sul paramento murario, al lato delle
forature, ad un’altezza compresa tra m. 2,80 e m. 3,50 e sporgenza max di cm.
25;
?? collocazione di lampade “a braccio” (faretti lanterne, globi, etc...) sul paramento
murario, sopra le forature, ad un’altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,50 con
sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 25; essi devono risultare in numero, di
massima, non superiore a quello delle aperture, trovare posizioni atte
all’inserimento ed avere il braccio perpendicolare alla parete; in presenza di
marciapiedi rialzati o in aree pedonali l’altezza minima può essere portata a m.
2,80;
?? collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe,
alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e
basamento.
c) Plance, Targhe, Pannelli con sovrapposizioni di filo neon o di lettere singole
Le insegne di esercizio e collocate al piano terreno, possono essere messe in
evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose,
ottenendo contemporaneamente l’occultamento di tutti gli elementi di
elettrificazione.
In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una
sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15.
Negli edifici situati nel centro storico tali soluzioni non sono ammesse, salvo che
nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo
della facciata.
6) FILAMENTO NEON - Gli impianti pubblicitari in filamento neon, fatto salvo quanto
previsto nel punto 5) lettera c), sono ammissibili solamente per insegne di esercizio
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al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle
dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Per attività di interesse pubblico possono essere previsti impianti sulle coperture dei
bassi fabbricati e sulle pensiline la cui sagoma limite abbia altezza massima di m. 1,50.
La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere
singole (vedi successivo punto 7).
7) LETTERE SINGOLE
a) Lettere singole non luminose
Negli edifici situati nel centro storico, al piano terreno, lettere singole, in bronzo,
rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, etc.. di spessore non superiore a cm. 6
risultano compatibili, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate
e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle
seguenti situazioni:
?? nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
?? nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in
maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici,
bugnati, etc…
Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani
superiori.
Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico sono inoltre ammesse
con altezza massima di m. 1,50 nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo
coordinato:
?? ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private;
?? sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in
un’operazione di riqualificazione.
Negli edifici situati nelle case sparse e frazioni, anche al di sopra delle coperture,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
?? collocazione simmetrica in caso di testata e accuratamente studiata in caso di
fronte longitudinale; distanza da altre proprietà non inferiore all’altezza del
mezzo pubblicitario;
?? altezza massima di m. 3,50;
?? struttura di supporto accuratamente studiata sia in ordine alle necessità statiche
che alla forma, che dovrà risultare il più possibile semplice e lineare.
Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni, tenendo validi i precedenti
criteri, sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.
In tutti i casi, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle
scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del
paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la
facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un’operazione di progettazione
che oltre a determinare le dimensioni e le tipologie dei manufatti, preveda garanzie
di manutenzione complessiva.
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b) Lettere singole illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata
Se realizzate con materiali di pregio e tecniche accurate sono coerenti anche con
gli edifici situati nel centro storico.
Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi....) devono essere
occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.
La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può
essere superiore a cm. 15.
c) Lettere singole a luce interna
La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale
plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici situati nel centro
storico ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal
filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15.
8) CASSONETTI - Negli edifici situati nel centro storico sono ammessi nelle aperture al
piano terreno senza sporgenza rispetto il piano della facciata per pubblicità riferita ad
attività in loco limitatamente alle insegne d’esercizio.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile, previa opportuna documentazione, può
essere ammessa una sporgenza massima di cm. 15.
Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico e nelle case sparse e
frazioni, tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti, sono ammissibili
anche con carattere pubblicitario generale.
Nel rispetto della composizione dell’edificio, con attenzione alle scansioni delle masse,
agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere
ammesse in casi particolari, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture,
purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi.
9) SCRITTE ADESIVE SU STRUTTURA FISSA - Le scritte adesive sono ammesse sulle
strutture fisse degli edifici purché situati al di fuori del centro storico e purché siano
studiate e realizzate in modo coerente secondo un progetto attento alla situazione
edilizia e ambientale del luogo.
Art. 7. Insegne a bandiera (B)
Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio e pubblicitarie a bandiera,
solamente quando per esse siano individuabili tipologie e caratteristiche formali e fisiche
integrabili alla situazione ambientale esistente.
Particolare attenzione progettuale deve essere rivolta alla struttura di supporto, che
deve unire all’efficienza di natura fisica, forma e disegno corretti, mai prevalenti rispetto
all’insegna stessa.
1) PARAMETRI FISICI - Le insegne a bandiera devono sempre scostarsi dagli spigoli
degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo.
Tutte le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono:
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?? essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di
misura maggiore o uguale all’altezza H, dove B max è di cm. 200;
?? essere collocate sugli edifici ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal
livello del marciapiede;
?? avere sporgenza massima contenuta all’interno della larghezza del
marciapiede.
Tutte le insegne a bandiera ad andamento verticale devono:
?? essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma, esterna con altezza H di
misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m.
12,00;
?? essere collocate sugli edifici solamente ad altezza superiore a m. 3,50 dal
livello del piano di calpestio del marciapiede e lo sviluppo verticale non deve
superare mai il filo inferiore della cornice di gronda;
?? avere sporgenza massima contenuta all’interno della larghezza del
marciapiede.
Le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri
di installazione risultanti dalla combinazione delle regole relative ai punti precedenti.
Nelle tipologie - stendardi fissi e sculture - e - plance, targhe e pannelli - possono
essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all’insegna e non
casualmente aggiunti.
In corrispondenza di accessi carrai eventuali insegne a bandiera devono essere
collocate ad altezza superiore a m. 4,50.
2) INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO - Deve avvenire con l’osservanza delle
norme fisiche di cui al precedente punto 1), e con attenzione alle specifiche
caratteristiche architettoniche e formali presenti negli edifici situati nel centro storico.
Nel caso in cui le insegne a bandiera siano contenute in una sagoma massima,
supporti compresi, di cm. 50x70 o 70x50, possono essere adottate solamente le
seguenti tipologie:
?? Stendardi fissi, sculture;
?? Plance, targhe e pannelli non luminosi;
?? Filamento neon.
In presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali, tali insegne possono essere
collocate ad un’altezza di m. 2,80.
Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali,
trasporti, polizia, ecc.), pur se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti
preposti, devono essere ricondotte a tipologie e dimensioni sopra indicate, fatta
eccezione per le insegne relative a farmacie che possono essere contenute in una
sagoma massima mq. 2.
Nei portici di tipologia storica possono essere ammesse, solamente piccole insegne a
stendardo o a targa, a scultura o similari, di pregevole qualità grafica e tecnica,
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contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100x120 o 120x100 da
collocare sulla parete di fondo, ad una altezza tra m. 2,80 e m. 4,00.
Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell’edificio
interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica
utilità (ospedali, polizia, farmacie, ecc.).
Art. 8. Insegne nei portici (C)
Le insegne frontali possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei
portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti art. 6 e 7; in particolare non è
ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l’altezza
dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.
Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle
arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma dell’arcata stessa e
sorrette da una struttura semplice ed ordinata.
1) TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA, nei portici degli edifici
situati in tutto il concentrico, per attività di interesse pubblico e/o per pubblici
esercizi, sono ammesse nella sola tipologia filamento neon. Negli edifici
situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse, anche per attività
private, insegne di esercizio filamento neon ed a lettere singole ed assimilate
ad una distanza reciproca non inferiore a m. 2 dalle lampade
dell’illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto.
2) NELLE ARCATE ESTERNE negli edifici situati in tutto il concentrico sono
ammesse, sul piano di fondo virtuale dell’arcata, insegne in filamento neon
semplice per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, purché
nell’arcata stessa non esistano lampade dell’illuminazione pubblica.
E’ altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia
passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica
tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata.
Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse insegne
di esercizio anche per attività private, in filamento neon ed assimilate.
Art. 9. Strutture pubblicitarie al suolo (D)
Le strutture pubblicitarie al suolo sono riconducibili a strutture pubblicitarie fuori
standard (Totem, Vele etc.) o messaggi pubblicitari isolati su palo, accuratamente
progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle
visuali; devono risultare rifiniti in modo accurato su tutti i fronti.
Nel centro storico ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999,
possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione.
Non sussistono limitazioni legate alla zonizzazione del territorio se non per le
caratteristiche fisiche del mezzo e per il messaggio contenuto.
Le strutture pubblicitarie al suolo si suddividono nelle seguenti tipologie:
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1) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE PEDONALE: rientrano in
questa categoria i mezzi pubblicitari, che per la loro esposizione, vengono
semplicemente appoggiati al suolo sulla loro superficie, senza opere murarie
di fissaggio, aventi struttura bidimensionale o tridimensionale, essi possono
essere sia temporanei che permanenti e dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
?? le strutture di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il
passaggio di almeno m. 1,50 intorno all’intero perimetro della proiezione sul
pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono
essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare
situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il
proprietario richiedente avente titolo;
?? dette strutture potranno essere utilizzate temporaneamente per segnalare
manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera permanente
solamente se di segnalazione d’esercizio in eventuali aree pedonali, centri
commerciali naturali o finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali;
?? le loro dimensioni massime ed il loro posizionamento vanno
preventivamente valutati dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza
in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo
Regolamento di Attuazione, nonché con il Responsabile della
Ripartizione Tecnica in conformità a quanto previsto dal vigente Piano
Regolatore Comunale per quanto attiene alla struttura portante, e
collocarsi in modo armonico e decoroso rispetto al contesto
urbanistico di riferimento.
2) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA:
Sono impianti pubblicitari fuori standard, aventi caratteristiche
dimensionali e strutturali non definibili a priori, destinati alla fruizione
automobilistica, quali i cosiddetti “pastorali”, consistenti in insegne a
bandiera su pali o strutture di ogni tipo e forma debitamente accorate al
suolo, i totem, entrambi realizzabili con pannelli o plance, filamenti neon,
lettere singole, cassoni ecc., le bandiere su palo, etc…che devono
sottostare ai seguenti vincoli e caratteristiche:
?? possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella
zonizzazione esterna al centro storico (Zona A);
?? la sagoma limite del totem deve in ogni caso risultare interna di almeno
cm.50 al filo del marciapiede o della carreggiata;
?? solo ed esclusivamente per strutture posizionate all’interno del centro
abitato, si devono osservare le seguenti dimensioni massime:
- per i cosiddetti pastorali: altezza massima mt. 9;
- per i totem: dimensioni massime pari a metri 8,00 X 3,00.
Il posizionamento di tutti gli impianti di fruizione automobilistica va
preventivamente sottoposto al parere del Responsabile della Ripartizione
Vigilanza per la conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e
relativo Regolamento di Attuazione, nonché al parere del Responsabile
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della Ripartizione Tecnica per la conformità a quanto previsto dal vigente
Piano Regolatore Comunale.
Art. 10. Impianti per affissioni (E)
Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei bidimensionali
sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni,
affidati con le procedure di legge. Il loro posizionamento può, a discrezione
dell’Amministrazione, essere effettuato in deroga alle prescrizioni contenute nel seguente
piano, ciò in considerazione del servizio di pubblica utilità svolto da tali manufatti. La
durata minima di esposizione dei singoli manifesti è di 15 giorni.
I formati utilizzabili sono esclusivamente:
• 70x100, 100x140,
• 140x200, 200x280, 300x200
• 400x300 e 600x300,
(piccoli);
(medi);
(grandi).
Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici e plance) sono da ricondursi in una linea
unificata come pure per gli impianti murali di grande formato; sono ammesse le cornici
metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se
ritenute utili dall’Amministrazione, saranno verificati dal Settore Arredo e Immagine
Urbana. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e
decoroso.
Ogni impianto deve chiaramente e stabilmente riportare le indicazioni atte ad individuare il
soggetto titolare dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, con i relativi dati di riferimento.
Gli impianti possono avere le seguenti caratteristiche e natura:
-
PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
IMPIANTI TEMPORANEI
ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
1) PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
Per inserire impianti di affissioni su qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario
che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non
richiamare l’attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate.
Nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari
progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie
massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di
muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm.
50.
Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi,
è di cm. 15;
20
Per gli impianti accostati alla muratura di pertinenza dell’edificio, quali a titolo
esemplificativo le bacheche o strutture ad esse riconducibili per analogia, la
massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali impianti, se aperti, è
richiesta la delimitazione della superficie utile all'affissione con una cornice. Gli
impianti dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed
uniformi sul territorio.
2) PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati;
sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati
parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con
l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La collocazione di ogni impianto, deve determinare la
proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata.
Nella Zona A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti
«colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello, con misura massima
140x200 (stendardo verticale) o rovesciata. Ogni inserimento, singolo o in serie, deve
essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale
da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali
alberati deve essere garantita la salvaguardia dell’apparato radicale – distanza minima
della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e la scansione ricorrente; nei
parchi e giardini eventuali singoli impianti possono trovare posto esclusivamente in viali
e camminamenti. Nell’eventuale realizzazione di grandi spazi a parcheggio, il progetto
integrato delle varie funzioni può prevedere anche singoli impianti di maggiori
dimensioni.
Nella Zona B sono inseribili anche quelli di formato 200x280 e 300x200 .
Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri se verificati dall’Ufficio
Tecnico Comunale, per ogni postazione sul terreno pubblico o privato, deve essere
sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non
ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m.
2,50 e m. 3,00, e l’altezza massima di manufatto, supporti compresi, non essere
superiore a m. 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all’asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono
ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi
con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale per
tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all’asse: in tale caso e possibile
inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).
Non è ammesso:
• realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
• collocare impianti isolati sovrapposti.
3) IMPIANTI TEMPORANEI
Gli impianti temporanei per affissioni su struttura fissa non sono ammessi. Per
particolari esigenze pubblicitarie e/o informative possono essere collocati totem
temporanei nel rispetto dei vincoli normativi esistenti e nel rispetto del C.d.S.
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4) ADDENSAMENTI PUBBLICITARI
Si definiscono addensamenti pubblicitari, le situazioni che nel territorio consentono
localizzazioni intensive, maggiori di quanto indicato nei punti precedenti, di impianti per
affissioni.
Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono
essere localizzati:
• in tutto il territorio cittadino, a schermatura di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o
situazioni di disordine);
• nella Zona B del territorio cittadino in aree a parcheggio di centri commerciali,
espositivi, sportivi o per il tempo libero.
Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere
pensate soluzioni originali ravvicinate, in modi o posizioni indipendenti dai parametri di
distanza reciproca indicati ai punti precedenti.
Art. 11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica
1) Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del
Comune di Poirino - Il Comune ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente
piano, nonché all’ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti
dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti. Rimangono consentite,
in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti
affissionali, solo per sopraggiunte esigenze di pubblico servizio.
Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune e
dalla scritta “COMUNE DI POIRINO” e le altre diciture di cui agli articoli che definiscono
le tipologie degli impianti e le prescrizioni tecniche.
Gli impianti di proprietà pubblica che potenzialmente possono contenere messaggi
pubblicitari, sono anch’essi sottoposti al regime autorizzatorio di cui al presente
regolamento e risultano essere i seguenti:
?? Impianti destinati all’affissione di manifesti di natura commerciale. Ai
sensi del D.Lgs. 507/93, le affissioni, sugli impianti di proprietà comunale, dei
manifesti destinanti alla pubblicità di natura commerciale, devono essere
effettuate, a cura del Comune, con i criteri e le tariffe stabilite dal D.Lgs.
507/93 e successive modifiche o integrazioni. Risultano previsti dal presente
Piano Generale degli Impianti circa mq. 140,00 destinati a tale tipo di
affissione suddivisi in 28 impianti dimensione cm.200 x cm.140 di cui 8
bifacciali, 21 impianti dimensione cm.100 x cm.140 di cui 10 bifacciali e 3
impianti dimensione cm.140 x cm.100.
?? Impianti destinati all’affissione di manifesti di natura istituzionale.
L’affissione di manifesti di natura istituzionale deve attenersi a quanto
stabilito dal D.Lgs. 507/93 e dal presente Piano.
Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti: gli uffici
comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all’indizione di gare, il
Sindaco e gli Assessori tramite i Responsabili di Ripartizione.
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Il Comune di Poirino ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale
sia le attività istituzionali propriamente dette, sia le attività che abbiano la
diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione
che non esistano “sponsor” e che sia evidente l’assenza di scopo di lucro. Le
affissioni di cui al presente articolo devono avere luogo sugli impianti a ciò
appositamente destinati, salvo eventuali deroghe per particolari motivi di
ordine pubblico. Risultano previsti dal presente Piano Generale degli Impianti
mq. 15,40 destinati a tale tipo di affissione suddivisi in 11 impianti
dimensione cm.100 x cm.140 di cui 2 bifacciali.
?? Impianti destinati ai partiti o gruppi politici e/o consiliari, alle affissioni
sociali o comunque, prive di rilevanza economica L’affissione di manifesti
che contengano messaggi di natura sociale e politica, in ogni caso privi di
rilevanza economica, dei partiti, dei gruppi politici e/o consiliari, deve essere
effettuata negli appositi spazi con equa distribuzione all’interno del territorio
comunale con il pagamento del diritto ridotto del 50%. In mancanza di spazi
verrà rispettato l’ordine di arrivo. Risultano a disposizione nel presente Piano
Generale degli Impianti per tale iniziativa gli stessi impianti affissionali
comunali commerciali.
?? Impianti destinati alle affissioni necrologiche. L’affissione di necrologi o
ringraziamenti funebri deve attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93 e
dal presente Piano. Tale affissione può avvenire negli spazi a ciò destinati e
solo presso la casa del defunto e dei parenti e presso la sede dell’ufficio o
del posto di lavoro del defunto.
I manifesti devono avere le dimensioni non superiori a cm. 50x35.
Per questo tipo di manifesti è ammessa l’affissione diretta da parte
delle ditte di onoranze funebri solo nei giorni festivi o nel pomeriggio
del sabato (quando il servizio pubbliche affissioni non è attivo). Qualora
le ditte di onoranze funebri, previa richiesta al Comune di Poirino, siano in
possesso di apposito atto autorizzativo firmato dal Responsabile della
Ripartizione Contabilità e Finanze, esse possono provvedere direttamente
all’affissione in qualsiasi momento. Risultano previsti dal presente Piano
Generale degli Impianti mq. 102,80 destinati a tale tipo di affissione suddivisi
in 20 impianti dimensione cm.200 x cm.140 di cui 3 bifacciali e 6 impianti
dimensione cm.100 x cm.140.
?? Spazi per affissione diretta da parte di soggetti privati. In esecuzione del
D.Lgs. 507/93, il Comune di Poirino potrà affidare in concessione a soggetti
privati una superficie minima di mq. 12 fino ad un massimo di mq. 300,
relativamente ad impianti, di proprietà comunale, per l’affissione diretta di
natura commerciale, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica.
Nella gara ad evidenza pubblica da esperire si dovrà tener conto dei seguenti
criteri:
?? Gli impianti saranno suddivisi in lotti omogenei dal punto di vista della
collocazione degli stessi;
?? Il concessionario potrà risultare assegnatario di tutti i lotti previsti dal
presente Piano Generale .
23
?? La durata della concessione non potrà superare i 9 anni e non sarà
rinnovabile automaticamente;
?? E’ fatto divieto di sub-concessione.
Il concessionario dovrà corrispondere, oltre ai tributi dovuti (canone pubblicità e canone
occupazione spazi ed aree pubbliche o altri eventuali canoni), un canone di concessione,
rapportato alla durata dell’utilizzo e della superficie dell’impianto pubblicitario, canone che
sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
Gli eventuali concessionari dei lotti dovranno provvedere all’ installazione degli impianti
sugli spazi assegnati. Allo scadere della concessione gli impianti realizzati saranno
devoluti gratuitamente al Comune.
La concessione sarà disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno
essere precisati il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della
concessione e del relativo canone dovuto al Comune, le prescrizioni per la realizzazione
degli impianti nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.
Art.12 – Impianti generici di cartellonistica pubblicitaria ( F )
I cartelli, tabelloni pubblicitari di interesse generale nonché le paline e qualsiasi altro
mezzo pubblicitario piano che assolva alla funzione di impianto pubblicitario
costituiscono l’insieme degli impianti di «cartellonistica» che, con carattere di permanenza
o temporaneità, sono collocati nel territorio cittadino.
Gli impianti di «cartellonistica» più diffusi sono indicati di seguito; in ogni caso non sono
ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento
ecc.
Essi si distinguono, al pari degli impianti affissionali, nelle seguenti categorie:
-
1)
IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO
IMPIANTI SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA
PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA
PERMANENTI ISOLATI
IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO: valgono le seguenti prescrizioni:
Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari di cui ai punti H e I dell’art. 4 del presente P.G.I.P.,
è ammessa unicamente la posa degli stessi per un periodo di 90 giorni di esposizione
(anche non continuativi) nell’arco di un anno solare, eventualmente rinnovabili al massimo
per ulteriori 90 giorni nel corso dello stesso anno solare, in attesa di definire e realizzare
modalità di esposizione del messaggio confacenti a quanto previsto dal P.G.I.P.
Quanto previsto dal precedente comma e solo in riferimento ai mezzi pubblicitari di cui al
punto H e quindi messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni (grossa striscia di
carta, tela o altro materiale pieghevole, recante scritte o disegni, esposta in strade, piazze,
o altri luoghi frequentati dal pubblico a fini pubblicitari) teli, stendardi, gonfaloni è valido
indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posizionati su struttura fissa .
24
Parimenti se gli stessi non risultano collocati in modo armonico rispetto al contesto
urbano e/o paesaggistico del luogo oppure non risultino posizionati nel rispetto del decoro
urbano e quindi in palese contrasto con i principi che stanno alla base del Piano Generale
degli Impianti Pubblicitari.
Per la pubblicizzazione di manifestazioni culturali o manifestazioni pubbliche o
private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni
temporanei realizzati con materiale adeguato o altre adeguate strutture pubblicitarie
per un periodo massimo antecedente la manifestazione pari a trenta giorni e sino al
termine della stessa, nel rispetto della situazione ambientale
L'utilizzo e l'installazione di paline e cavalletti è regolamentata dall'Art. 14. del
vigente P.G.I.P.
2)
IMPIANTI SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA - Su steccati, cantieri o
recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in
modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno, le altezze e le quantità
sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla
situazione ambientale.
Tali casi possono risultare particolarmente adatti per inserimenti a carattere
temporaneo, anche con soluzioni originali che uniscano lo scopo pubblicitario ad
altre informazioni quali, ad esempio, il procedere dei lavori o le tecnologie
adottate, tali da prefigurare la soluzione finale.
L’autorizzazione all’installazione di tali impianti potrà avere durata di 90
giorni rinnovabili di ulteriori 90 nel corso dell’anno solare su esplicita
istanza da parte dell’utente.
3)
PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA Per inserire impianti pubblicitari su
qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario che tutte le superfici visibili
siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l’attenzione su
costruzioni, o porzioni di esse, degradate.
Nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari
progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie
massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di
muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a
cm. 50.
Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed
ancoraggi, è di cm. 15;
Per gli impianti accostati alla muratura di pertinenza dell’edificio, quali a
titolo esemplificativo le bacheche o strutture ad esse riconducibili per
analogia, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali
impianti, se aperti,
è richiesta la delimitazione della superficie utile
all'affissione con una cornice. Gli impianti dovranno avere caratteristiche
tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio.
4)
PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)
Gli impianti pubblicitari isolati possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati;
sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati
parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con
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l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La collocazione di ogni impianto, deve
determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata.
Nella Zona A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti
«colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello, con misura massima
140x200 (stendardo verticale) o rovesciata. Ogni inserimento, singolo o in serie,
deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche
distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e
ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell’apparato
radicale – distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e
la scansione ricorrente; nei parchi e giardini eventuali singoli impianti possono
trovare posto esclusivamente in viali e camminamenti. Nell’eventuale realizzazione
di grandi spazi a parcheggio, il progetto integrato delle varie funzioni può prevedere
anche singoli impianti di maggiori dimensioni.
Nella Zona B sono inseribili anche quelli di formato 200x280 e 300x200 .
Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri grandi impianti, dovrà
essere osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non
ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada.
Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso
tra m. 2,50 e m. 3,00, e l’altezza massima di manufatto, supporti compresi, non
essere superiore a m. 6,50.
Se la collocazione risulta parallela all’asse viario in ogni postazione pubblicitaria
sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare
regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00.
La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale
per tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all’asse: in tale caso e possibile
inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).
Non è ammesso:
• realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali;
• collocare impianti isolati sovrapposti.
Art.13 – Impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano (G)
Le tabelle pubblicitarie definite anche pubblicità direzionale inserite su monopalo o
sui portali previsti dal vigente P.G.I.P. ( Art. 15 Preinsegne ), i messaggi pubblicitari
contenuti sulle paline e pensiline fermata bus, i messaggi pubblicitari contenuti
nelle cartine topografiche locali esposte al pubblico, sugli impianti portabicilette,
sulle transenne parapedonali, eventualmente sui cestini portarifiuti e su elementi di
arredo urbano destinati ad informatore comunale, costituiscono l’insieme degli
impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano, con carattere di permanenza o
temporaneità, sono collocati nel territorio cittadino.
Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su
fioriere, cassoni, campane raccolta rifiuti, panchine, parapetti e balaustre stradali, lampioni
ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in
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origine, coerente all’immagine del Comune. Sono ammessi solo gli impianti approvati in
sede di gara e con dimensioni, tipologie e spazi pubblicitari come da progetti previsti ed
allegati agli atti del presente P.G.I.P..
Sulle pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli
pubblicitari possono trovare sede sui pannelli laterali ed eventualmente sulla parete di
fondo limitatamente ai casi in cui la pensilina non sia posizionata parallelamente al senso
di marcia della strada di percorrenza. In ogni caso fatta salva la sussistenza di motivi di
interconnessione visiva, sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare
solamente posto sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio.
Art.14 - Messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni, teli,
gonfaloni e stendardi mobili ( H ) – paline e cavalletti pubblicitari ( I )
Le sotto elencate categorie devono presentare le seguenti caratteristiche:
a. STRISCIONE E STENDARDO: definendo tale l’elemento realizzato in
materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può
essere luminoso per luce indiretta.
Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo,
devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente
ancorati ai sostegni di supporto.
Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni
(per pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura,
escludendo lacci e corde informali, non possono essere utilizzate le alberature come
supporto per detti ancoraggi.
Può essere ammesso l’utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o
privata, acquisito il parere favorevole dell’ente proprietario.
Gli striscioni attraverso le vie sono ammessi in occasione di manifestazioni
private a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare
sportive…ecc, e possono restare posizionati per 30 giorni prima dell’inizio della
manifestazione e fino al termine della stessa.
L’altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto
alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.
Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal
commercio, cambio di esercizio, particolari promozioni, possono essere collocati
in modo ordinato e di piatto, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata o
recinzione relative all’attività interessata. Non sono previste limitazioni
dimensionali fuori centro abitato. All'interno del centro abitato le dimensioni
massime sono stabilite in metri lineari 15 ed altezza mt. 1,5.
Gli stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con
altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.
Si applicano inoltre le prescrizioni precedentemente definite all’art. 12, comma 1, punti
a) e b) del presente P.G.I.P. .
27
b. PALINA PUBBLICITARIA e CAVALLETTO: sono costituiti da una
struttura che per la sua installazione viene infissa o appoggiata nel
terreno senza l’ausilio di opere murarie o di sostegno, con dimensioni
compatibili con la viabilità del contesto urbano od extra urbano in cui
vengono collocati, e possono essere poste orizzontalmente o
verticalmente.
?? Dette strutture potranno essere utilizzate in via temporanea per
segnalare lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, promozioni
e manifestazioni di interesse comune ovvero, in maniera permanente
ed esclusivamente nella zona A) del concentrico, come supporto
all'attività pubblicitaria dei singoli esercizi oppure ancora, qualora
utilizzati dal Comune di Poirino, finalizzati alla diffusione di messaggi
istituzionali.
?? Le loro dimensioni massime ed il loro posizionamento dovranno essere
preventivamente sottoposti al parere
del Responsabile della
Ripartizione Vigilanza per la conformità a quanto stabilito dal Codice
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché al parere del
Responsabile della Ripartizione Tecnica per la conformità a quanto
previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale.
?? In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico
(congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di
carattere commerciale, gare sportive, elezioni e referendum), è
consentita anche la collocazione di paline ai lati delle carreggiate
veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in
ogni caso garantita l’integrità delle piante e del verde pubblico, anche
per segnalare e guidare verso le sedi opportune.
?? Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere
collocate secondo l’itinerario di interesse delle medesime.
?? Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:
1. distanza tra un manufatto e l’altro o da altri impianti pubblicitari
superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10;
in ogni caso la distanza di tutti questi elementi non può essere
inferiore a m. 20 dagli incroci;
2. dimensioni massime delle plance pari a cm. 80x120 orizzontale e
verticale;
3. la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non
meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina;
4. i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne
semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di
occupazioni di suolo pubblico già in atto.
Art. 15. Preinsegne e segnali di indicazione (L)
1) Fermo restando le indicazioni di carattere generale, (vedi art. 4 dedicato alla
classificazione degli impianti), gli impianti di preinsegne, possono avere dimensioni
contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30 ed essere
28
inserite negli appositi impianti approvati con il presente P.G.I.P. come risulta da
progetto allegato.
2) E’ ammesso sulla stessa struttura di sostegno l’abbinamento di massimo sei tabelle
per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni .
3) Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività industriali e/o commerciali
e/o artigianali, possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce
direzionali.
4) La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, o tabelle
pubblicitarie, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione
alla segnaletica stradale e comunque posizionati in modo autonomo senza
commistioni tra segnali di indicazione, segnaletica e tabelle pubblicitarie.
5) I cartelli indicatori e le tabelle pubblicitarie, realizzati secondo un unico progetto
grafico, devono essere collocati su sostegni propri ad altezza massima pari a m
3,70. Si possono prevedere al massimo fino a 6 tabelle direzionali per ogni
impianto, e fino a tre moduli contigui.
6) Il posizionamento e la realizzazione di detti elementi deve comunque rispondere
alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16. Norme tecniche per il collocamento degli impianti pubblicitari
1) Il titolare dell’autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e
allo stato di manutenzione e solleva l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile o penale conseguente alla posa in opera dell’impianto
pubblicitario.
2) L’autorizzazione è revocabile in qualunque momento l’Amministrazione Comunale
lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal
permanere dell’impianto pregiudizio a diritti od interessi generali della comunità o
fonte di pericolo per la pubblica incolumità.
3) Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti
architettonici, occorre preliminarmente acquisire il prescritto atto di assenso edilizio,
che dovrà essere allegato alla domanda.
4) Al fine di valorizzare quanto più possibile le peculiarità del territorio comunale,
potranno essere adottati a discrezione dell’Amministrazione Comunale dei Piani
Particolareggiati in deroga al presente piano, purché l’area di intervento sia oggetto
di una progettazione omogenea in linea con le peculiarità urbanistiche dell’area
stessa, e sia contestuale all’intervento di riqualificazione generale.
29
Art. 17. Limitazioni e divieti
1) Nel territorio Comunale è consentita l’installazione dei mezzi pubblicitari con le
modalità previste dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel rispetto
dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di
esecuzione e attuazione.
2) In generale sono vietati:
a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie nonché la posa in opera di tende che
per dimensioni, altezza dal suolo, forma e colore, disegno ed ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne
difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia;
b) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre
abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità
inferiore a 15/20 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei
veicoli;
c) in un raggio di metri 30 dagli impianti semaforici, l’inserimento di impianti
pubblicitari luminosi o illuminati con luci di colore rosso e/o verde.
d) scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
e)
f)
mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, portalampade o reggifili
dell’illuminazione pubblica e altro supporto di utilità pubblica, compresi gli
ancoraggi se non preventivamente autorizzati;
le tende rigide e/o passanti più aperture;
g) l’affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
h) l’installazione sugli impianti per necrologi di messaggi pubblicitari diversi da
quelli inerenti aziende operanti nel settore delle pompe funebri e servizi
annessi e/o messaggi pubblicitari relativi ad aziende operanti nel campo
della vendita di fiori e servizi annessi. Il messaggio pubblicitario dovrà
contenere obbligatoriamente solo la ragione sociale dell’azienda
pubblicizzata, l’indirizzo ed il numero di telefono utili ad individuarne la sede;
i) in tutto il territorio comunale, impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti,
fontane, alberi arbusti e siepi;
j) forme di pubblicità, nel centro storico, che incidano negativamente sul
decoro ambientale, tipo affissione di manifesti esterni anche se inerenti la
pubblicizzazione di beni legati alla propria attività, etc.;
k) forme di pubblicità effettuata lungo le strade nell’ambito e in prossimità di
luoghi sottoposti a vincoli e tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di
edifici o di luoghi di interesse storico o artistico (art. 23, comma 3 del C.d.S.),
fatto salvo l’ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte degli Enti
30
che ne hanno individuato il vincolo o determinato il particolare interesse
storico / artistico;
l) nei fabbricati, collocamenti di impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e
inferriate decorate, su fregi, cornici, a qualunque altro elemento
architettonico atto a caratterizzarne l’immagine;
m) l’occupazione dei vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli
paravista o similari nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia; l’effetto
cromatico dell’apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per
non creare situazioni disarmoniche sia nei confronti della preesistenza
edilizia che di altri impianti pubblicitari.
n) le luci a rapido movimento o intermittenti e l’eventuale luminosità del mezzo
pubblicitario devono essere contenute a livelli tali da non creare disturbo;
o) la pubblicità temporanea posta su edifici storico/artistici ed eventuali forme
pubblicitarie ad essi collegate quali insegne di esercizio od altro, dovranno
avere forma e contenuti opportuni che si collochino in maniera armonica nel
contesto urbanistico;
p) l’installazione degli impianti pubblicitari che costituiscano impedimento alla
circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. La mancata
osservanza della citata prescrizione comporta il diniego della domanda
autorizzatoria e nel caso di installazione abusiva, la rimozione forzata
dell’impianto;
q) entro le date di rinnovo delle autorizzazioni esistenti, la cartellonistica
pubblicitaria stradale dovrà essere uniformata come tipologia e struttura
portante degli impianti per raggiungere la maggiore omogeneità sul territorio
comunale.
Art. 18. Distanze di rispetto
1) Premesso che sono due le particolari circostanze dalle quali derivano le limitazioni
previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s. ed in particolare :
?? Velocità locale predominante;
?? Posizione dei mezzi pubblicitari rispetto al senso di marcia:
Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all’asse della strada
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Impianto con spazio pubblicitario posto perpendicolarmente all’asse della
strada
2) Preso atto che le strade sulle quali è possibile andare in deroga alle distanze
minime previste dal C.d.S. ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Codice della Strada e
dell’art. 51 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelle individuate come
strade di categoria E) ed F) così definite:
?? E) – strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposite corsie di manovra esterne alla carreggiata;
?? F) – strada locale: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata,
ai fini di cui al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice della Strada, non facente
parte di altri tipi di strada.
3) L’installazione di impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano, ubicati
internamente al centro abitato su strade di proprietà comunale o per le quali vi sia
un atto di cessione temporanea al Comune di Poirino da parte dell’Ente
proprietario, è consentita in deroga alle distanze minime prescritte dal Codice della
Strada sulle strade, fatte salve le valutazioni tecniche e di viabilità lasciate al
Responsabile della Ripartizione Vigilanza di seguito espresse e deve inoltre essere
effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
?? che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
?? che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti
esistenti;
?? che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro
lo spazio di avvistamento;
?? sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
4) L’installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati
deve seguire le indicazioni e limitazioni del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92, art. 51
“Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza”, commi 1, 2, 3:
?? Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita
l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appostiti supporti.
?? Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori
dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di
particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non
superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in
prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed
effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
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c)
d)
e)
f)
g)
250 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione;
150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
150 m prima dei segnali di indicazione;
100 m dopo i segnali di indicazione;
100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art. 3,
comma 1, punto 20, del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui,
lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il
posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già
esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di
alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in
allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli,
le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare
la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
?? Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è
consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di
esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni, dei dossi e su isole di traffico in
intersezioni canalizzate;
i. lungo le curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20, del codice
e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i
due punti di tangenza;
ii. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi
natura e pendenza superiore a 45°;
iii. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
iv. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
v. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
vi. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi
laterali di protezione e di segnalamento;
vii. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12 del
Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S.).
Art. 19. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali
1) L’autorizzazione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, dovrà essere
ottenuta precedentemente alla richiesta di installazione, secondo le modalità
previste dal relativo regolamento.
2) La corresponsione del canone di pubblicità non esclude l’assoggettamento al
canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, secondo quanto disposto
dal relativo regolamento.
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3) La gestione di una o più tipologie di mezzi pubblicitari potrà essere effettuata
attraverso l’individuazione di uno o più concessionari, al fine di garantire un
maggiore controllo ed omogeneità dei manufatti, ed evitando fenomeni di
abusivismo.
Art. 20. Cessazione della pubblicità
1) La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell’impianto nonché
il ripristino delle condizioni preesistenti.
2) La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 21. Manutenzione dei mezzi pubblicitari
1) Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s’intendono
rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano
conservati in normale stato di manutenzione.
2) In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine
congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni potranno essere revocate senza
diritto a indennizzi.
3) I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e
gli impianti per affissioni devono essere comunque sottoposti a periodici
accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi
mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora sia
accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di
estetica e/o di statica, l’Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino
assegnando un termine; trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune
procederà alla rimozione d’ufficio addebitando agli interessati le relative spese.
Art. 22. Sanzioni
1) Per l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza alle disposizioni
precedentemente elencate si fa riferimento all’art. 24 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. e a
quanto disposto dal D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. e dai vigenti Regolamenti Comunali.
Art. 23. Norme transitorie
1) Le disposizioni del presente Piano sono da ritenersi valide ad ogni effetto anche in
riferimento agli strumenti precedentemente adottati dal Comune e tuttora vigenti.
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Per quanto non previsto dal presente P.G.I.P., si fa riferimento a quanto disposto
dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed
Esecuzione.
Art. 24. Procedure amministrative interne
1. Le integrazioni, le modifiche, le sostituzioni, gli spostamenti ed i nuovi inserimenti di
elementi di arredo urbano, riferiti a portali e paline, richiesti all'Amministrazione
Comunale, muniti degli appositi visti di conformità rilasciati dai Responsabili delle
Ripartizioni Vigilanza e/o Ripartizione Tecnica, nel rispetto del vigente P.G.I.P.,
sono autorizzati, anche cumulativamente, con apposito atto amministrativo emesso
dal Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze.
2. Le integrazioni, le modifiche, le sostituzioni, gli spostamenti ed i nuovi inserimenti di
elementi di arredo urbano, e relativi messaggi pubblicitari in essi esposti, sono
richiesti con le tavole a numerazione progressiva previste dal vigente P.G.I.P. . Le
stesse, se autorizzate, sono gestite e coordinate dalla Ripartizione Contabilità e
Finanze sotto forma di elaborati tecnico/amministrativi a schede mobili aggiornati in
base alle modifiche degli impianti e dei messaggi pubblicitari a fronte di una
domanda di pubblicità e visibilità in continua evoluzione.
3. Medesimo iter è adottato per la sostituzione di messaggi pubblicitari esistenti o
l'inserimento di nuovo messaggio pubblicitario su elementi di arredo urbano già
previsti e contenuti nel P.G.I.P. .
4. Restano di competenza del Consiglio Comunale le variazioni al P.G.I.P. per quanto
attiene alle modifiche apportabili agli elementi di arredo urbano per quanto attiene
a caratteristiche tecniche, estetiche, quantitative e logistiche stante le particolari
funzioni di pubblica utilità dagli stessi rappresentate, ad esclusione dei portali e
paline sopra menzionate gestiti in funzione delle esigenze degli utenti .
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