COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.) di cui al D. Lgs. n. 507/93, D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 aprile 2006 ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28.11.2006, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/03/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29/06/2007 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 23 novembre 2007. 1 Indice degli articoli: TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ambito di intervento 2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste 3. Valore storico ambientale del tessuto urbano 4. Classificazione degli impianti pubblicitari 5. Criteri generali di inserimento TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 6. Insegne frontali (A) 7. Insegne a bandiera (B) 8. Insegne nei portici (C) 9. Strutture pubblicitarie al suolo (D) 10. Impianti per affissioni (E) 11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica 12. Impianti generici di cartellonistica pubblicitaria ( F) 13. Impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano (G) 14. Messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili (H) – paline e cavalletti pubblicitari (I) 15. Preinsegne e segnali di indicazione ( L ) TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI 16. Norme tecniche per il collocamento degli impianti pubblicitari 17. Limitazioni e divieti 18. Distanze di rispetto 19. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali 20. Cessazione della pubblicità 21. Manutenzione dei mezzi pubblicitari 22. Sanzioni 23. Norme transitorie 24. Procedure Amministrative interne 2 ALLEGATI: ?? ?? ?? ?? ?? ?? Abaco impianti affissionali comunali - (Allegato fotografico) Impianti pubblicitari su portabiciclette Pensiline fermata Bus Portali e paline per tabelle pubblicitarie Portali e paline per segnaletica di servizio Transenne parapedoni - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS 3 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Ambito di intervento 1) La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni tecnico-ambientali elaborate al fine del riordino dell’impiantistica pubblicitaria nel territorio comunale. 2) L’autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari, salvo specifiche disposizioni, è sempre rilasciata in forma precaria e pertanto è revocabile in qualunque momento l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, qualora derivino dal permanere dell’impianto, situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali. 3) Gli impianti pubblicitari possono essere: ?? di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio; ?? a carattere generale, per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio. 4) Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico, elencate e classificate all’art. 4, la pubblicità fissa su impianti di arredo urbano installati sul suolo pubblico e le pubbliche affissioni così come risultano elencate e classificate nell’allegato al presente regolamento dedicato al riordino degli impianti affissionali per pubbliche affissioni. 5) *** abrogato*** 6) Le insegne pubblicitarie e di esercizio installate all’interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale. Art. 2. Modalità tecniche di presentazione delle richieste 1) Il richiedente che intenda installare un’insegna o altro mezzo pubblicitario permanente o temporaneo, dovrà ottenere preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tributi del Comune, che procederà al rilascio della stessa nei termini di legge, previo nulla osta espresso dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza e dal Responsabile della Ripartizione Tecnica, fatto salvo quanto in materia disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento Edilizio, e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall’articolo 23 del 4 Codice della Strada e dell’articolo 53 del relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché nel rispetto del presente P.G.I.P. e del vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie; 2) La domanda, da presentare in bollo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) elaborato grafico in duplice copia, contenente: ?? le caratteristiche dimensionali e formali dell’insegna con le relative indicazioni di quota; ?? estratto di P.R.G.C. su mappa catastale, con l’indicazione degli eventuali impianti semaforici e relativa distanza; ?? prospetto e sezione dell’installazione proposta che dovrà riportare l’esatta dicitura e carattere grafico proposto con i necessari riferimenti sull’edificio interessato dall’intervento, specificando pertanto le aperture ed i materiali di facciata; b) documentazione fotografica a colori; per la pubblicità da collocare sugli edifici, almeno una fotografia dovrà contenere l’esatta visione di tutta la facciata dell’edificio o di adeguata porzione di essa, comprese le insegne o le pubblicità già esistenti; c) per le insegne luminose o illuminate, documentazione prevista dall’art. 6 della Legge 46 del 05.03.1990 “Norme per la sicurezza degli impianti” e relativo Regolamento di attuazione emanato con il D.P.R. 447 del 06.12.1991, oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario, relativa all’esenzione di produrre tale documentazione; d) autodichiarazione in originale redatta ai sensi della Legge 4/1/1967 n. 15 (Art. 23 C.d.S. – Art. 53 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e dalla spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. La stessa autodichiarazione potrà essere eventualmente trascritta sulla domanda stessa ed il dichiarate dovrà obbligatoriamente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento; e) autorizzazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile, che dovrà apporre la firma sull’elaborato grafico; f) eventuale concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; g) bozzetto grafico oppure documentazione fotografica a colori per la pubblicità da collocare sugli elementi di arredo urbano affidati in concessione; 5 h) se l’installazione avviene all’interno del territorio comunale su strada di proprietà di altro Ente, la domanda stessa dovrà essere contestualmente inoltrata all’Ente proprietario che dovrà rilasciare preventivamente all'installazione: ?? il relativo nulla osta (art. 26 del Codice della Strada, e art. 53 del Regolamento di attuazione) se l’iniziativa pubblicitaria o l’impianto si trova all’interno del Centro Abitato comunale, così come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. Solo in questo caso, la richiesta all’Ente proprietario della strada sarà inoltrata dal Comune per conto del committente; ?? la relativa autorizzazione, se l’iniziativa pubblicitaria o l’impianto si trova all’esterno del Centro Abitato comunale, così come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21.12.2005, esecutiva. In quest’ultimo caso, copia di detta domanda dovrà essere inoltrata al Comune per conoscenza. Il Comune, a fronte dell’autorizzazione provinciale e riscontrata in loco la situazione di fatto dell’eventuale installazione, rilascerà la propria presa d’atto; ?? In base all'iter amministrativo richiesto dalla Provincia di Torino - Area Viabilità - Settore Esercizio Viabilità - gli impianti pubblicitari multipli (plurimpianti) contenenti pre-insegne e/o comunque messaggi pubblicitari definibili come pubblicità direzionale in base alla terminologia ormai acquisita dalla vigente giurisprudenza, oppure ancora, tabelle singole autorizzate ed affidate ad un concessionario ma non utilizzate, dovranno contenere il messaggio di spazio libero affidato alla società concessionaria e solo successivamente, in base all'effettivo inserimento di messaggio pubblicitario, dovrà essere trasmesso il cambio del messaggio in esso contenuto. A tal fine, prima dell'installazione, dovrà essere trasmesso il nuovo bozzetto pubblicitario all'Ente proprietario della strada o competente per territorio, nonché al Comune di Poirino. In caso di convenzione approvata tra il Comune di Poirino ed altro Ente proprietario delle strade insistenti sul proprio territorio, con la quale il Comune sia autorizzato ad agire su delega, la domanda dovrà essere inoltrata solamente al Comune di Poirino che provvederà esso stesso a trasmettere per conoscenza l’autorizzazione all’Ente proprietario. 3) Si riconoscono i seguenti casi particolari: ?? medici e medici veterinari: allegare alla domanda la preventiva autorizzazione rilasciata dal proprio Ordine; 6 ?? case di cura private, ambulatori medici: allegare autorizzazione rilasciata dall’Assessorato Regionale alla Sanità (Legge 175/92); ?? ottici: allegare copia del diploma di specializzazione, vidimato dall’A.S.L.; ?? case di cura e ambulatori veterinari: allegare autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte; ?? farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso: in conformità al Regolamento di attuazione del Codice della Strada viene consentita, per tali esercizi, l’installazione della croce luminosa (L.R. 14.5.91, n. 21, art. 19 – comma 3). 4) L’ufficio competente, acquisiti i pareri previsti e valutata la completezza della pratica e la soluzione proposta, concede o nega l’autorizzazione. 5) Le installazioni temporanee sono comunque soggette ad apposita autorizzazione della Ripartizione Contabilità e Finanze – Ufficio Tributi – e seguono l’iter autorizzatorio previsto per le autorizzazioni aventi carattere permanente. La prevista documentazione ed i pareri o nulla osta delle Ripartizioni Vigilanza e Tecnica verranno valutati in base alla singola esigenza e caratteristica del messaggio pubblicitario, della struttura su cui insiste e del loro relativo posizionamento. Art. 3. Valore storico ambientale del tessuto urbano 1) Per tutelare le risorse formali del Comune, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storicoartistica e ambientale del tessuto urbano preesistente. 2) Il Piano, ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per l’installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in due zone, così come rappresentate nelle tavole allegate al presente regolamento suddivise precisamente in: ?? ZONA A (Centro storico pubblicità): il centro storico compreso nel concentrico cittadino, ai fini della regolamentazione delle iniziative pubblicitarie, e secondo quanto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 06/06/2003 (Delimitazione Tavola A1 – Variante di adeguamento P.R.G.C.), è quello delimitato dal perimetro delle seguenti vie: - Via Indipendenza incrocio con Via Carmagnola; Via Arpino fino a Via XX Settembre; Via XX Settembre fino a Via Trieste; Via Trieste fino a Via P. Gaidano; Via P. Gaidano fino a Via Indipendenza; Via Indipendenza fino a incrocio con Via Cavour/Via Ternavasso; Via Cavour fino a incrocio con Via Amaretti; Via Amaretti fino a Via C. Maina; Via C. Maina fino a Via G. Alfazio; Via G. Alfazio fino a Piazza Italia; Via F.lli Melano fino a Via Tavolazzo; 7 - Via Tavolazzo fino a Piazza Morioni; Piazza Morioni fino a Via Risorgimento; tratto di Via Risorgimento da Piazza Morioni fino a Via Indipendenza; ?? ZONA B (Zona residuale): sono comprese tutte le vie del concentrico ad eccezione di quelle già evidenziate come centro storico e sono altresì comprese tutte le vie e le località facenti parte della seguenti frazioni: - Frazione Favari ed Avatanei; Frazione Marocchi; Frazione Masio; Frazione Stuerda; Frazione Rubina; Frazione Becchio; Frazione Appendini; Frazione Tetti Elia e Tetti Cellaro; Frazione Palazzo Valgorrera; Frazione Torre Valgorrera; Frazione Tetti Brossa; Frazione Cereaglio; Frazione Ternavasso. Frazione Cacceri Frazione Cantarana Frazione Riasso Frazione La Longa Frazione Appendini Art. 4. Classificazione degli impianti pubblicitari 1) Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo: ?? INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE (Legenda analitica A-B-C): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie alla stessa, può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta; nei casi di insegna con fari/faretti la stessa deve essere esclusivamente illuminata dall’alto verso il basso in modo da garantire l’orientazione del fascio di luce verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale ai fini dell’applicazione di questo regolamento; ?? PREINSEGNE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l’attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce diretta che indiretta (Art. 23 C.d.S. - Art. 47 D.P.R. 495/1992); 8 ?? SEGNALI DI INDICAZIONE (Legenda analitica L): definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli, finalizzata a creare un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività. Essi dovranno essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e salvo i casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo. Ove non esista una zona di attività concentrate, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l’azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare (Art. 39 C.d.S. - Art. 134 D.P.R. 495/1992); ?? CARTELLO (Legenda analitica E–F): definendo tale, un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta o a messaggio variabile ai fini dell’applicazione di questo regolamento; ?? IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (Legenda analitica G): definendo tale qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (paline fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, porta-biciclette, cestini portarifiuti, panchine, orologi, portali pubblicitari, etc…) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; ?? STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO (Legenda analitica D): definendo tale qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non rientrante nelle categorie precedenti, può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; ?? MEZZI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (Legenda analitica H) – PALINE, CAVALLETTI PUBBLICITARI (Legenda analitica I): rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari che hanno durata di esposizione inferiore all’anno solare. Tale mezzo pubblicitario ha la caratteristica di essere temporaneo e deve essere rimosso al termine del suo utilizzo. A loro volta le tipologie di impianti pubblicitari sopra evidenziate sono specificatamente individuabili nella seguente forma e natura individuata con legende analitiche per categoria: 9 A – INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell’edificio (Art. 6 P.G.I.P.): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Vetrofanie e vetrografie; Tende/pantalere; Iscrizioni dipinte, murales, trompe l’oeil; Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti; Plance, targhe, pannelli (luminosi e non); Filamento neon; Lettere singole (luminose e non); Cassonetti; Scritte adesive su struttura fissa; B – INSEGNE A BANDIERA, perpendicolari al piano della facciata dell’edificio: - Stendardi fissi, sculture; - Plance, targhe, pannelli; - Filamento neon; - Lettere singole; - Cassonetti; C – INSEGNE NEI PORTICI: - Trasversali al senso di marcia; - Nelle arcate esterne; D – STRUTTURE PUBBLICITARIE AL SUOLO 1) Strutture pubblicitarie di fruizione pedonale; 2) Strutture pubblicitarie di fruizione automobilistica; E – IMPIANTI PER AFFISSIONI: 1) 2) 3) 4) Permanenti su preesistenza edilizia; Permanenti isolati; Temporanei; Addensamenti pubblicitari; F – IMPIANTI GENERICI DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA: 1) 2) 3) 4) A carattere temporaneo; Su cantiere o recinzione provvisoria; Permanenti su preesistenza edilizia; Permanenti isolati G – IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO: - Pensiline di attesa bus; - Paline di segnalazione fermata bus; - Transenne parapedonali; - Orologi; - Impianti porta biciclette; - Portali e paline comunali; - Cestini porta-rifiuti; 10 - Fioriere; Bacheche, cartine toponomastiche e stradali, impianti di natura informativa e istituzionale; H – MESSAGGI PUBBLICITARI PRIVI DI STRUTTURA FISSA, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI I – PALINE, CAVALLETTI PUBBLICITARI L – PREINSEGNE E SEGNALI DI INDICAZIONE: - Segnaletica industriale; - Segnaletica artigianale; - Segnaletica commerciale; - Segnaletica turistica; - Segnaletica alberghiera 2) Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che saranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell’inserimento formale: ?? Pubblicità non luminosa ?? Pubblicità luminosa La pubblicità luminosa a sua volta può risultare illuminata con le seguenti modalità: ?? diretto (sorgente luminosa esterna); ?? riflesso (sorgente luminosa interna schermata); ?? indiretto (effetto luminoso in negativo); ?? a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente) 3) Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell’impianto alle tipologie sopra indicate, trattate negli articoli che seguono. Art. 5. Criteri generali di inserimento 1) Tutti gli impianti pubblicitari collocati alla pubblica percezione devono risultare, sia in complesso che nelle singole parti, robusti con strutture di sostegno calcolate anche per resistere alla spinta del vento, eseguiti con tecniche accurate e materiali non facilmente deperibili, adatti all’esterno; essi devono risultare rifiniti anche sul retro, quando esposti totalmente o in parte alla pubblica vista, ed essere oggetto di sistematici interventi di manutenzione affinché, nel tempo, non si determini un peggioramento qualitativo dell’immagine. 2) Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. 11 3) Gli impianti d’esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all’interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate; gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale. 4) Il titolare dell’autorizzazione e la ditta pubblicizzata sono solidalmente responsabili sia del mezzo pubblicitario che del messaggio diffuso, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell’autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello stato precedente. 5) In caso di installazioni previste in aree inserite nei parchi, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d’area e loro regolamenti. 6) In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il P.R.G.C. riconosca di particolare vocazione commerciale, quali ad esempio il centro commerciale naturale od il centro storico, sono possibili «progetti di via» o «progetti di area » anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati dagli Uffici competenti ed approvati dall’Amministrazione Comunale. TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 6. Insegne frontali (A) Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente; la possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all’art. 4, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento. 1) VETROFANIE, VETROGRAFIE - Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto; devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne, o che presentino soluzioni precarie o disordinate. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...) devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento. 2) TENDE/PANTALERE - Le tende dei negozi, possono collocarsi nelle aperture delle facciate con larghezze ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad una altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m. 1,50 e comunque contenuta entro la larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio che, di massima, dovranno essere collocate sui volant. 12 Sulle tende a telo piano (pantalere o alla romana) può essere ammesso l’inserimento di un segno pubblicitario (scritta o logo). 3) ISCRIZIONI DIPINTE, MURALES, TROMPE L’OEIL - Negli edifici situati nel centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti; la realizzazione di iscrizioni dipinte e/o di “murales” e/o “trompe l’oeil” con la tecnica dell’affresco, può risultare adatta in casi particolari (frontespizi, muri di fondo...), purché tutta la parte di prospetto visibile sia risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione ambientale. Negli edifici situati nelle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia e ambientale. 4) BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI - Negli edifici situati nel centro storico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Negli edifici situati nelle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. 5) PLANCE, TARGHE, PANNELLI a) Plance, Targhe, Pannelli non illuminati In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas…, di spessore massimo pari a cm. 5, risultano compatibili con gli edifici situati nel centro storico purché collocati solo al piano terreno: - nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti; - nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche targhe “paravista” sui davanzali, o a “mantovana” di altezza max. pari a cm. 50, a condizione che non siano occultati infissi decorati o inferriate di pregio; - nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, etc... immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che alla presenza di cornici, la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. E’ inoltre possibile l’inserimento nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, etc…, tra le forature, mantenendo una distanza di rispetto non inferiore a cm. 20 dalle forature stesse ed evitando di creare una situazione di continuità con le eventuali installazioni poste sopra le forature, in questo caso la superficie occupata non potrà superare il 50% della superficie totale. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo, smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, etc...) di superficie inferiore a mq. 0,50 in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati, nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo. 13 Oltre a quanto previsto precedentemente relativamente agli edifici situati nel centro storico, negli edifici situati nel concentrico, ma al di fuori del centro storico e nelle case sparse e frazioni, sono inoltre ammesse le seguenti soluzioni: ?? ai piani superiori, targhe paravista sui davanzali delle finestre di altezza max. pari a cm. 50; ?? sulle coperture a tetto piano installazioni con altezza massima di m. 2,00, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato; ?? sui frontespizi ciechi sono ammissibili particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché, tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un’operazione del manufatto che preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato. b) Plance, Targhe, Pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi Le insegne di cui al precedente punto possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse. Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni: ?? collocazione di lampade tipo “applique” sul paramento murario, al lato delle forature, ad un’altezza compresa tra m. 2,80 e m. 3,50 e sporgenza max di cm. 25; ?? collocazione di lampade “a braccio” (faretti lanterne, globi, etc...) sul paramento murario, sopra le forature, ad un’altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,50 con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 25; essi devono risultare in numero, di massima, non superiore a quello delle aperture, trovare posizioni atte all’inserimento ed avere il braccio perpendicolare alla parete; in presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali l’altezza minima può essere portata a m. 2,80; ?? collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento. c) Plance, Targhe, Pannelli con sovrapposizioni di filo neon o di lettere singole Le insegne di esercizio e collocate al piano terreno, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l’occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15. Negli edifici situati nel centro storico tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata. 6) FILAMENTO NEON - Gli impianti pubblicitari in filamento neon, fatto salvo quanto previsto nel punto 5) lettera c), sono ammissibili solamente per insegne di esercizio 14 al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti. Per attività di interesse pubblico possono essere previsti impianti sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline la cui sagoma limite abbia altezza massima di m. 1,50. La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole (vedi successivo punto 7). 7) LETTERE SINGOLE a) Lettere singole non luminose Negli edifici situati nel centro storico, al piano terreno, lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, etc.. di spessore non superiore a cm. 6 risultano compatibili, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni: ?? nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti; ?? nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, etc… Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori. Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico sono inoltre ammesse con altezza massima di m. 1,50 nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato: ?? ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private; ?? sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un’operazione di riqualificazione. Negli edifici situati nelle case sparse e frazioni, anche al di sopra delle coperture, nel rispetto delle seguenti condizioni: ?? collocazione simmetrica in caso di testata e accuratamente studiata in caso di fronte longitudinale; distanza da altre proprietà non inferiore all’altezza del mezzo pubblicitario; ?? altezza massima di m. 3,50; ?? struttura di supporto accuratamente studiata sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che dovrà risultare il più possibile semplice e lineare. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni, tenendo validi i precedenti criteri, sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale. In tutti i casi, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un’operazione di progettazione che oltre a determinare le dimensioni e le tipologie dei manufatti, preveda garanzie di manutenzione complessiva. 15 b) Lettere singole illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata Se realizzate con materiali di pregio e tecniche accurate sono coerenti anche con gli edifici situati nel centro storico. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi....) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15. c) Lettere singole a luce interna La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici situati nel centro storico ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 15. 8) CASSONETTI - Negli edifici situati nel centro storico sono ammessi nelle aperture al piano terreno senza sporgenza rispetto il piano della facciata per pubblicità riferita ad attività in loco limitatamente alle insegne d’esercizio. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile, previa opportuna documentazione, può essere ammessa una sporgenza massima di cm. 15. Negli edifici situati nel concentrico fuori dal centro storico e nelle case sparse e frazioni, tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti, sono ammissibili anche con carattere pubblicitario generale. Nel rispetto della composizione dell’edificio, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse in casi particolari, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15. Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi. 9) SCRITTE ADESIVE SU STRUTTURA FISSA - Le scritte adesive sono ammesse sulle strutture fisse degli edifici purché situati al di fuori del centro storico e purché siano studiate e realizzate in modo coerente secondo un progetto attento alla situazione edilizia e ambientale del luogo. Art. 7. Insegne a bandiera (B) Sui fabbricati è possibile inserire insegne di esercizio e pubblicitarie a bandiera, solamente quando per esse siano individuabili tipologie e caratteristiche formali e fisiche integrabili alla situazione ambientale esistente. Particolare attenzione progettuale deve essere rivolta alla struttura di supporto, che deve unire all’efficienza di natura fisica, forma e disegno corretti, mai prevalenti rispetto all’insegna stessa. 1) PARAMETRI FISICI - Le insegne a bandiera devono sempre scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo. Tutte le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono: 16 ?? essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all’altezza H, dove B max è di cm. 200; ?? essere collocate sugli edifici ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede; ?? avere sporgenza massima contenuta all’interno della larghezza del marciapiede. Tutte le insegne a bandiera ad andamento verticale devono: ?? essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma, esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00; ?? essere collocate sugli edifici solamente ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del piano di calpestio del marciapiede e lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda; ?? avere sporgenza massima contenuta all’interno della larghezza del marciapiede. Le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri di installazione risultanti dalla combinazione delle regole relative ai punti precedenti. Nelle tipologie - stendardi fissi e sculture - e - plance, targhe e pannelli - possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all’insegna e non casualmente aggiunti. In corrispondenza di accessi carrai eventuali insegne a bandiera devono essere collocate ad altezza superiore a m. 4,50. 2) INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO - Deve avvenire con l’osservanza delle norme fisiche di cui al precedente punto 1), e con attenzione alle specifiche caratteristiche architettoniche e formali presenti negli edifici situati nel centro storico. Nel caso in cui le insegne a bandiera siano contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 50x70 o 70x50, possono essere adottate solamente le seguenti tipologie: ?? Stendardi fissi, sculture; ?? Plance, targhe e pannelli non luminosi; ?? Filamento neon. In presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali, tali insegne possono essere collocate ad un’altezza di m. 2,80. Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, ecc.), pur se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, devono essere ricondotte a tipologie e dimensioni sopra indicate, fatta eccezione per le insegne relative a farmacie che possono essere contenute in una sagoma massima mq. 2. Nei portici di tipologia storica possono essere ammesse, solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, di pregevole qualità grafica e tecnica, 17 contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100x120 o 120x100 da collocare sulla parete di fondo, ad una altezza tra m. 2,80 e m. 4,00. Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell’edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ecc.). Art. 8. Insegne nei portici (C) Le insegne frontali possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti art. 6 e 7; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l’altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità. Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella sagoma dell’arcata stessa e sorrette da una struttura semplice ed ordinata. 1) TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA, nei portici degli edifici situati in tutto il concentrico, per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, sono ammesse nella sola tipologia filamento neon. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse, anche per attività private, insegne di esercizio filamento neon ed a lettere singole ed assimilate ad una distanza reciproca non inferiore a m. 2 dalle lampade dell’illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto. 2) NELLE ARCATE ESTERNE negli edifici situati in tutto il concentrico sono ammesse, sul piano di fondo virtuale dell’arcata, insegne in filamento neon semplice per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, purché nell’arcata stessa non esistano lampade dell’illuminazione pubblica. E’ altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata. Negli edifici situati nelle case sparse e nelle frazioni sono ammesse insegne di esercizio anche per attività private, in filamento neon ed assimilate. Art. 9. Strutture pubblicitarie al suolo (D) Le strutture pubblicitarie al suolo sono riconducibili a strutture pubblicitarie fuori standard (Totem, Vele etc.) o messaggi pubblicitari isolati su palo, accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali; devono risultare rifiniti in modo accurato su tutti i fronti. Nel centro storico ed in prospicienza di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999, possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione. Non sussistono limitazioni legate alla zonizzazione del territorio se non per le caratteristiche fisiche del mezzo e per il messaggio contenuto. Le strutture pubblicitarie al suolo si suddividono nelle seguenti tipologie: 18 1) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE PEDONALE: rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, che per la loro esposizione, vengono semplicemente appoggiati al suolo sulla loro superficie, senza opere murarie di fissaggio, aventi struttura bidimensionale o tridimensionale, essi possono essere sia temporanei che permanenti e dovranno avere le seguenti caratteristiche: ?? le strutture di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all’intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente avente titolo; ?? dette strutture potranno essere utilizzate temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera permanente solamente se di segnalazione d’esercizio in eventuali aree pedonali, centri commerciali naturali o finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali; ?? le loro dimensioni massime ed il loro posizionamento vanno preventivamente valutati dal Responsabile della Ripartizione Vigilanza in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché con il Responsabile della Ripartizione Tecnica in conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale per quanto attiene alla struttura portante, e collocarsi in modo armonico e decoroso rispetto al contesto urbanistico di riferimento. 2) STRUTTURE PUBBLICITARIE DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA: Sono impianti pubblicitari fuori standard, aventi caratteristiche dimensionali e strutturali non definibili a priori, destinati alla fruizione automobilistica, quali i cosiddetti “pastorali”, consistenti in insegne a bandiera su pali o strutture di ogni tipo e forma debitamente accorate al suolo, i totem, entrambi realizzabili con pannelli o plance, filamenti neon, lettere singole, cassoni ecc., le bandiere su palo, etc…che devono sottostare ai seguenti vincoli e caratteristiche: ?? possono essere collocati sul suolo pubblico solamente nella zonizzazione esterna al centro storico (Zona A); ?? la sagoma limite del totem deve in ogni caso risultare interna di almeno cm.50 al filo del marciapiede o della carreggiata; ?? solo ed esclusivamente per strutture posizionate all’interno del centro abitato, si devono osservare le seguenti dimensioni massime: - per i cosiddetti pastorali: altezza massima mt. 9; - per i totem: dimensioni massime pari a metri 8,00 X 3,00. Il posizionamento di tutti gli impianti di fruizione automobilistica va preventivamente sottoposto al parere del Responsabile della Ripartizione Vigilanza per la conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché al parere del Responsabile 19 della Ripartizione Tecnica per la conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale. Art. 10. Impianti per affissioni (E) Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei bidimensionali sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni, affidati con le procedure di legge. Il loro posizionamento può, a discrezione dell’Amministrazione, essere effettuato in deroga alle prescrizioni contenute nel seguente piano, ciò in considerazione del servizio di pubblica utilità svolto da tali manufatti. La durata minima di esposizione dei singoli manifesti è di 15 giorni. I formati utilizzabili sono esclusivamente: • 70x100, 100x140, • 140x200, 200x280, 300x200 • 400x300 e 600x300, (piccoli); (medi); (grandi). Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici e plance) sono da ricondursi in una linea unificata come pure per gli impianti murali di grande formato; sono ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili dall’Amministrazione, saranno verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso. Ogni impianto deve chiaramente e stabilmente riportare le indicazioni atte ad individuare il soggetto titolare dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, con i relativi dati di riferimento. Gli impianti possono avere le seguenti caratteristiche e natura: - PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro) IMPIANTI TEMPORANEI ADDENSAMENTI PUBBLICITARI 1) PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA Per inserire impianti di affissioni su qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l’attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate. Nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15; 20 Per gli impianti accostati alla muratura di pertinenza dell’edificio, quali a titolo esemplificativo le bacheche o strutture ad esse riconducibili per analogia, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali impianti, se aperti, è richiesta la delimitazione della superficie utile all'affissione con una cornice. Gli impianti dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio. 2) PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro) Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati; sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La collocazione di ogni impianto, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata. Nella Zona A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti «colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello, con misura massima 140x200 (stendardo verticale) o rovesciata. Ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell’apparato radicale – distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e la scansione ricorrente; nei parchi e giardini eventuali singoli impianti possono trovare posto esclusivamente in viali e camminamenti. Nell’eventuale realizzazione di grandi spazi a parcheggio, il progetto integrato delle varie funzioni può prevedere anche singoli impianti di maggiori dimensioni. Nella Zona B sono inseribili anche quelli di formato 200x280 e 300x200 . Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri se verificati dall’Ufficio Tecnico Comunale, per ogni postazione sul terreno pubblico o privato, deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada. Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,50 e m. 3,00, e l’altezza massima di manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50. Se la collocazione risulta parallela all’asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00. La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all’asse: in tale caso e possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali). Non è ammesso: • realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali; • collocare impianti isolati sovrapposti. 3) IMPIANTI TEMPORANEI Gli impianti temporanei per affissioni su struttura fissa non sono ammessi. Per particolari esigenze pubblicitarie e/o informative possono essere collocati totem temporanei nel rispetto dei vincoli normativi esistenti e nel rispetto del C.d.S. 21 4) ADDENSAMENTI PUBBLICITARI Si definiscono addensamenti pubblicitari, le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive, maggiori di quanto indicato nei punti precedenti, di impianti per affissioni. Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati: • in tutto il territorio cittadino, a schermatura di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine); • nella Zona B del territorio cittadino in aree a parcheggio di centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero. Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti. Art. 11. Pubblicità effettuata su impianti di proprietà pubblica 1) Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Poirino - Il Comune ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del presente piano, nonché all’ulteriore potenziamento degli impianti affissionali, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti. Rimangono consentite, in deroga a quanto stabilito dal presente Piano, ulteriori installazioni di impianti affissionali, solo per sopraggiunte esigenze di pubblico servizio. Tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati dallo stemma del Comune e dalla scritta “COMUNE DI POIRINO” e le altre diciture di cui agli articoli che definiscono le tipologie degli impianti e le prescrizioni tecniche. Gli impianti di proprietà pubblica che potenzialmente possono contenere messaggi pubblicitari, sono anch’essi sottoposti al regime autorizzatorio di cui al presente regolamento e risultano essere i seguenti: ?? Impianti destinati all’affissione di manifesti di natura commerciale. Ai sensi del D.Lgs. 507/93, le affissioni, sugli impianti di proprietà comunale, dei manifesti destinanti alla pubblicità di natura commerciale, devono essere effettuate, a cura del Comune, con i criteri e le tariffe stabilite dal D.Lgs. 507/93 e successive modifiche o integrazioni. Risultano previsti dal presente Piano Generale degli Impianti circa mq. 140,00 destinati a tale tipo di affissione suddivisi in 28 impianti dimensione cm.200 x cm.140 di cui 8 bifacciali, 21 impianti dimensione cm.100 x cm.140 di cui 10 bifacciali e 3 impianti dimensione cm.140 x cm.100. ?? Impianti destinati all’affissione di manifesti di natura istituzionale. L’affissione di manifesti di natura istituzionale deve attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs. 507/93 e dal presente Piano. Sono soggetti abilitati alla richiesta di utilizzazione di tali impianti: gli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all’indizione di gare, il Sindaco e gli Assessori tramite i Responsabili di Ripartizione. 22 Il Comune di Poirino ammette nel concetto di pubblica affissione istituzionale sia le attività istituzionali propriamente dette, sia le attività che abbiano la diretta partecipazione, debitamente provata, degli Enti pubblici, a condizione che non esistano “sponsor” e che sia evidente l’assenza di scopo di lucro. Le affissioni di cui al presente articolo devono avere luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico. Risultano previsti dal presente Piano Generale degli Impianti mq. 15,40 destinati a tale tipo di affissione suddivisi in 11 impianti dimensione cm.100 x cm.140 di cui 2 bifacciali. ?? Impianti destinati ai partiti o gruppi politici e/o consiliari, alle affissioni sociali o comunque, prive di rilevanza economica L’affissione di manifesti che contengano messaggi di natura sociale e politica, in ogni caso privi di rilevanza economica, dei partiti, dei gruppi politici e/o consiliari, deve essere effettuata negli appositi spazi con equa distribuzione all’interno del territorio comunale con il pagamento del diritto ridotto del 50%. In mancanza di spazi verrà rispettato l’ordine di arrivo. Risultano a disposizione nel presente Piano Generale degli Impianti per tale iniziativa gli stessi impianti affissionali comunali commerciali. ?? Impianti destinati alle affissioni necrologiche. L’affissione di necrologi o ringraziamenti funebri deve attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93 e dal presente Piano. Tale affissione può avvenire negli spazi a ciò destinati e solo presso la casa del defunto e dei parenti e presso la sede dell’ufficio o del posto di lavoro del defunto. I manifesti devono avere le dimensioni non superiori a cm. 50x35. Per questo tipo di manifesti è ammessa l’affissione diretta da parte delle ditte di onoranze funebri solo nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato (quando il servizio pubbliche affissioni non è attivo). Qualora le ditte di onoranze funebri, previa richiesta al Comune di Poirino, siano in possesso di apposito atto autorizzativo firmato dal Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze, esse possono provvedere direttamente all’affissione in qualsiasi momento. Risultano previsti dal presente Piano Generale degli Impianti mq. 102,80 destinati a tale tipo di affissione suddivisi in 20 impianti dimensione cm.200 x cm.140 di cui 3 bifacciali e 6 impianti dimensione cm.100 x cm.140. ?? Spazi per affissione diretta da parte di soggetti privati. In esecuzione del D.Lgs. 507/93, il Comune di Poirino potrà affidare in concessione a soggetti privati una superficie minima di mq. 12 fino ad un massimo di mq. 300, relativamente ad impianti, di proprietà comunale, per l’affissione diretta di natura commerciale, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica. Nella gara ad evidenza pubblica da esperire si dovrà tener conto dei seguenti criteri: ?? Gli impianti saranno suddivisi in lotti omogenei dal punto di vista della collocazione degli stessi; ?? Il concessionario potrà risultare assegnatario di tutti i lotti previsti dal presente Piano Generale . 23 ?? La durata della concessione non potrà superare i 9 anni e non sarà rinnovabile automaticamente; ?? E’ fatto divieto di sub-concessione. Il concessionario dovrà corrispondere, oltre ai tributi dovuti (canone pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche o altri eventuali canoni), un canone di concessione, rapportato alla durata dell’utilizzo e della superficie dell’impianto pubblicitario, canone che sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Gli eventuali concessionari dei lotti dovranno provvedere all’ installazione degli impianti sugli spazi assegnati. Allo scadere della concessione gli impianti realizzati saranno devoluti gratuitamente al Comune. La concessione sarà disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e del relativo canone dovuto al Comune, le prescrizioni per la realizzazione degli impianti nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Art.12 – Impianti generici di cartellonistica pubblicitaria ( F ) I cartelli, tabelloni pubblicitari di interesse generale nonché le paline e qualsiasi altro mezzo pubblicitario piano che assolva alla funzione di impianto pubblicitario costituiscono l’insieme degli impianti di «cartellonistica» che, con carattere di permanenza o temporaneità, sono collocati nel territorio cittadino. Gli impianti di «cartellonistica» più diffusi sono indicati di seguito; in ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento ecc. Essi si distinguono, al pari degli impianti affissionali, nelle seguenti categorie: - 1) IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO IMPIANTI SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA PERMANENTI ISOLATI IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO: valgono le seguenti prescrizioni: Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari di cui ai punti H e I dell’art. 4 del presente P.G.I.P., è ammessa unicamente la posa degli stessi per un periodo di 90 giorni di esposizione (anche non continuativi) nell’arco di un anno solare, eventualmente rinnovabili al massimo per ulteriori 90 giorni nel corso dello stesso anno solare, in attesa di definire e realizzare modalità di esposizione del messaggio confacenti a quanto previsto dal P.G.I.P. Quanto previsto dal precedente comma e solo in riferimento ai mezzi pubblicitari di cui al punto H e quindi messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni (grossa striscia di carta, tela o altro materiale pieghevole, recante scritte o disegni, esposta in strade, piazze, o altri luoghi frequentati dal pubblico a fini pubblicitari) teli, stendardi, gonfaloni è valido indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posizionati su struttura fissa . 24 Parimenti se gli stessi non risultano collocati in modo armonico rispetto al contesto urbano e/o paesaggistico del luogo oppure non risultino posizionati nel rispetto del decoro urbano e quindi in palese contrasto con i principi che stanno alla base del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Per la pubblicizzazione di manifestazioni culturali o manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato o altre adeguate strutture pubblicitarie per un periodo massimo antecedente la manifestazione pari a trenta giorni e sino al termine della stessa, nel rispetto della situazione ambientale L'utilizzo e l'installazione di paline e cavalletti è regolamentata dall'Art. 14. del vigente P.G.I.P. 2) IMPIANTI SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA - Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno, le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale. Tali casi possono risultare particolarmente adatti per inserimenti a carattere temporaneo, anche con soluzioni originali che uniscano lo scopo pubblicitario ad altre informazioni quali, ad esempio, il procedere dei lavori o le tecnologie adottate, tali da prefigurare la soluzione finale. L’autorizzazione all’installazione di tali impianti potrà avere durata di 90 giorni rinnovabili di ulteriori 90 nel corso dell’anno solare su esplicita istanza da parte dell’utente. 3) PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA Per inserire impianti pubblicitari su qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l’attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate. Nel caso in cui le facciate siano prive di finestrature e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15; Per gli impianti accostati alla muratura di pertinenza dell’edificio, quali a titolo esemplificativo le bacheche o strutture ad esse riconducibili per analogia, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali impianti, se aperti, è richiesta la delimitazione della superficie utile all'affissione con una cornice. Gli impianti dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche coordinate ed uniformi sul territorio. 4) PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro) Gli impianti pubblicitari isolati possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati; sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con 25 l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. La collocazione di ogni impianto, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m. 0,50 dalla carreggiata. Nella Zona A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti «colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello, con misura massima 140x200 (stendardo verticale) o rovesciata. Ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell’apparato radicale – distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m. 3,00 - e la scansione ricorrente; nei parchi e giardini eventuali singoli impianti possono trovare posto esclusivamente in viali e camminamenti. Nell’eventuale realizzazione di grandi spazi a parcheggio, il progetto integrato delle varie funzioni può prevedere anche singoli impianti di maggiori dimensioni. Nella Zona B sono inseribili anche quelli di formato 200x280 e 300x200 . Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri grandi impianti, dovrà essere osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada. Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,50 e m. 3,00, e l’altezza massima di manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m. 6,50. Se la collocazione risulta parallela all’asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m. 1,00. La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all’asse: in tale caso e possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali). Non è ammesso: • realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali; • collocare impianti isolati sovrapposti. Art.13 – Impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano (G) Le tabelle pubblicitarie definite anche pubblicità direzionale inserite su monopalo o sui portali previsti dal vigente P.G.I.P. ( Art. 15 Preinsegne ), i messaggi pubblicitari contenuti sulle paline e pensiline fermata bus, i messaggi pubblicitari contenuti nelle cartine topografiche locali esposte al pubblico, sugli impianti portabicilette, sulle transenne parapedonali, eventualmente sui cestini portarifiuti e su elementi di arredo urbano destinati ad informatore comunale, costituiscono l’insieme degli impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano, con carattere di permanenza o temporaneità, sono collocati nel territorio cittadino. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, cassoni, campane raccolta rifiuti, panchine, parapetti e balaustre stradali, lampioni ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in 26 origine, coerente all’immagine del Comune. Sono ammessi solo gli impianti approvati in sede di gara e con dimensioni, tipologie e spazi pubblicitari come da progetti previsti ed allegati agli atti del presente P.G.I.P.. Sulle pensiline per l’attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per affissioni e cartelli pubblicitari possono trovare sede sui pannelli laterali ed eventualmente sulla parete di fondo limitatamente ai casi in cui la pensilina non sia posizionata parallelamente al senso di marcia della strada di percorrenza. In ogni caso fatta salva la sussistenza di motivi di interconnessione visiva, sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare solamente posto sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio. Art.14 - Messaggi pubblicitari privi di struttura fissa, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili ( H ) – paline e cavalletti pubblicitari ( I ) Le sotto elencate categorie devono presentare le seguenti caratteristiche: a. STRISCIONE E STENDARDO: definendo tale l’elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. Può essere ammesso l’utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell’ente proprietario. Gli striscioni attraverso le vie sono ammessi in occasione di manifestazioni private a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive…ecc, e possono restare posizionati per 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione e fino al termine della stessa. L’altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio, cambio di esercizio, particolari promozioni, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata o recinzione relative all’attività interessata. Non sono previste limitazioni dimensionali fuori centro abitato. All'interno del centro abitato le dimensioni massime sono stabilite in metri lineari 15 ed altezza mt. 1,5. Gli stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità. Si applicano inoltre le prescrizioni precedentemente definite all’art. 12, comma 1, punti a) e b) del presente P.G.I.P. . 27 b. PALINA PUBBLICITARIA e CAVALLETTO: sono costituiti da una struttura che per la sua installazione viene infissa o appoggiata nel terreno senza l’ausilio di opere murarie o di sostegno, con dimensioni compatibili con la viabilità del contesto urbano od extra urbano in cui vengono collocati, e possono essere poste orizzontalmente o verticalmente. ?? Dette strutture potranno essere utilizzate in via temporanea per segnalare lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, promozioni e manifestazioni di interesse comune ovvero, in maniera permanente ed esclusivamente nella zona A) del concentrico, come supporto all'attività pubblicitaria dei singoli esercizi oppure ancora, qualora utilizzati dal Comune di Poirino, finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali. ?? Le loro dimensioni massime ed il loro posizionamento dovranno essere preventivamente sottoposti al parere del Responsabile della Ripartizione Vigilanza per la conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, nonché al parere del Responsabile della Ripartizione Tecnica per la conformità a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Comunale. ?? In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive, elezioni e referendum), è consentita anche la collocazione di paline ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l’integrità delle piante e del verde pubblico, anche per segnalare e guidare verso le sedi opportune. ?? Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere collocate secondo l’itinerario di interesse delle medesime. ?? Devono essere sempre osservati i seguenti parametri: 1. distanza tra un manufatto e l’altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m. 20; per le paline detta distanza può scendere a m. 10; in ogni caso la distanza di tutti questi elementi non può essere inferiore a m. 20 dagli incroci; 2. dimensioni massime delle plance pari a cm. 80x120 orizzontale e verticale; 3. la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m. 0,50 dalla carreggiata più vicina; 4. i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto. Art. 15. Preinsegne e segnali di indicazione (L) 1) Fermo restando le indicazioni di carattere generale, (vedi art. 4 dedicato alla classificazione degli impianti), gli impianti di preinsegne, possono avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30 ed essere 28 inserite negli appositi impianti approvati con il presente P.G.I.P. come risulta da progetto allegato. 2) E’ ammesso sulla stessa struttura di sostegno l’abbinamento di massimo sei tabelle per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni . 3) Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività industriali e/o commerciali e/o artigianali, possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali. 4) La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, o tabelle pubblicitarie, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale e comunque posizionati in modo autonomo senza commistioni tra segnali di indicazione, segnaletica e tabelle pubblicitarie. 5) I cartelli indicatori e le tabelle pubblicitarie, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni propri ad altezza massima pari a m 3,70. Si possono prevedere al massimo fino a 6 tabelle direzionali per ogni impianto, e fino a tre moduli contigui. 6) Il posizionamento e la realizzazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione. TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 16. Norme tecniche per il collocamento degli impianti pubblicitari 1) Il titolare dell’autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla posa in opera dell’impianto pubblicitario. 2) L’autorizzazione è revocabile in qualunque momento l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell’impianto pregiudizio a diritti od interessi generali della comunità o fonte di pericolo per la pubblica incolumità. 3) Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire il prescritto atto di assenso edilizio, che dovrà essere allegato alla domanda. 4) Al fine di valorizzare quanto più possibile le peculiarità del territorio comunale, potranno essere adottati a discrezione dell’Amministrazione Comunale dei Piani Particolareggiati in deroga al presente piano, purché l’area di intervento sia oggetto di una progettazione omogenea in linea con le peculiarità urbanistiche dell’area stessa, e sia contestuale all’intervento di riqualificazione generale. 29 Art. 17. Limitazioni e divieti 1) Nel territorio Comunale è consentita l’installazione dei mezzi pubblicitari con le modalità previste dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esecuzione e attuazione. 2) In generale sono vietati: a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie nonché la posa in opera di tende che per dimensioni, altezza dal suolo, forma e colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia; b) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 15/20 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; c) in un raggio di metri 30 dagli impianti semaforici, l’inserimento di impianti pubblicitari luminosi o illuminati con luci di colore rosso e/o verde. d) scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali; e) f) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, portalampade o reggifili dell’illuminazione pubblica e altro supporto di utilità pubblica, compresi gli ancoraggi se non preventivamente autorizzati; le tende rigide e/o passanti più aperture; g) l’affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi; h) l’installazione sugli impianti per necrologi di messaggi pubblicitari diversi da quelli inerenti aziende operanti nel settore delle pompe funebri e servizi annessi e/o messaggi pubblicitari relativi ad aziende operanti nel campo della vendita di fiori e servizi annessi. Il messaggio pubblicitario dovrà contenere obbligatoriamente solo la ragione sociale dell’azienda pubblicizzata, l’indirizzo ed il numero di telefono utili ad individuarne la sede; i) in tutto il territorio comunale, impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti, fontane, alberi arbusti e siepi; j) forme di pubblicità, nel centro storico, che incidano negativamente sul decoro ambientale, tipo affissione di manifesti esterni anche se inerenti la pubblicizzazione di beni legati alla propria attività, etc.; k) forme di pubblicità effettuata lungo le strade nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli e tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico (art. 23, comma 3 del C.d.S.), fatto salvo l’ottenimento delle opportune autorizzazioni da parte degli Enti 30 che ne hanno individuato il vincolo o determinato il particolare interesse storico / artistico; l) nei fabbricati, collocamenti di impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici, a qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l’immagine; m) l’occupazione dei vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia; l’effetto cromatico dell’apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non creare situazioni disarmoniche sia nei confronti della preesistenza edilizia che di altri impianti pubblicitari. n) le luci a rapido movimento o intermittenti e l’eventuale luminosità del mezzo pubblicitario devono essere contenute a livelli tali da non creare disturbo; o) la pubblicità temporanea posta su edifici storico/artistici ed eventuali forme pubblicitarie ad essi collegate quali insegne di esercizio od altro, dovranno avere forma e contenuti opportuni che si collochino in maniera armonica nel contesto urbanistico; p) l’installazione degli impianti pubblicitari che costituiscano impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. La mancata osservanza della citata prescrizione comporta il diniego della domanda autorizzatoria e nel caso di installazione abusiva, la rimozione forzata dell’impianto; q) entro le date di rinnovo delle autorizzazioni esistenti, la cartellonistica pubblicitaria stradale dovrà essere uniformata come tipologia e struttura portante degli impianti per raggiungere la maggiore omogeneità sul territorio comunale. Art. 18. Distanze di rispetto 1) Premesso che sono due le particolari circostanze dalle quali derivano le limitazioni previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s. ed in particolare : ?? Velocità locale predominante; ?? Posizione dei mezzi pubblicitari rispetto al senso di marcia: Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all’asse della strada 31 Impianto con spazio pubblicitario posto perpendicolarmente all’asse della strada 2) Preso atto che le strade sulle quali è possibile andare in deroga alle distanze minime previste dal C.d.S. ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Codice della Strada e dell’art. 51 comma 4 del Regolamento di attuazione, sono quelle individuate come strade di categoria E) ed F) così definite: ?? E) – strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposite corsie di manovra esterne alla carreggiata; ?? F) – strada locale: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice della Strada, non facente parte di altri tipi di strada. 3) L’installazione di impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano, ubicati internamente al centro abitato su strade di proprietà comunale o per le quali vi sia un atto di cessione temporanea al Comune di Poirino da parte dell’Ente proprietario, è consentita in deroga alle distanze minime prescritte dal Codice della Strada sulle strade, fatte salve le valutazioni tecniche e di viabilità lasciate al Responsabile della Ripartizione Vigilanza di seguito espresse e deve inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: ?? che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale; ?? che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; ?? che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento; ?? sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 4) L’installazione di impianti pubblicitari in genere, ubicati esternamente ai centri abitati deve seguire le indicazioni e limitazioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92, art. 51 “Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza”, commi 1, 2, 3: ?? Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appostiti supporti. ?? Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 32 c) d) e) f) g) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione; 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 150 m prima dei segnali di indicazione; 100 m dopo i segnali di indicazione; 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20, del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. ?? Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni, dei dossi e su isole di traffico in intersezioni canalizzate; i. lungo le curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20, del codice e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; ii. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; iii. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; iv. sui ponti e sottoponti non ferroviari; v. sui cavalcavia stradali e loro rampe; vi. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; vii. sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali (art. 51 comma 12 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S.). Art. 19. Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali 1) L’autorizzazione per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, dovrà essere ottenuta precedentemente alla richiesta di installazione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento. 2) La corresponsione del canone di pubblicità non esclude l’assoggettamento al canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, secondo quanto disposto dal relativo regolamento. 33 3) La gestione di una o più tipologie di mezzi pubblicitari potrà essere effettuata attraverso l’individuazione di uno o più concessionari, al fine di garantire un maggiore controllo ed omogeneità dei manufatti, ed evitando fenomeni di abusivismo. Art. 20. Cessazione della pubblicità 1) La cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell’impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. 2) La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste. Art. 21. Manutenzione dei mezzi pubblicitari 1) Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s’intendono rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati in normale stato di manutenzione. 2) In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni potranno essere revocate senza diritto a indennizzi. 3) I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere comunque sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora sia accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l’Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine; trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione d’ufficio addebitando agli interessati le relative spese. Art. 22. Sanzioni 1) Per l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza alle disposizioni precedentemente elencate si fa riferimento all’art. 24 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i. e a quanto disposto dal D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. e dai vigenti Regolamenti Comunali. Art. 23. Norme transitorie 1) Le disposizioni del presente Piano sono da ritenersi valide ad ogni effetto anche in riferimento agli strumenti precedentemente adottati dal Comune e tuttora vigenti. 34 Per quanto non previsto dal presente P.G.I.P., si fa riferimento a quanto disposto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Art. 24. Procedure amministrative interne 1. Le integrazioni, le modifiche, le sostituzioni, gli spostamenti ed i nuovi inserimenti di elementi di arredo urbano, riferiti a portali e paline, richiesti all'Amministrazione Comunale, muniti degli appositi visti di conformità rilasciati dai Responsabili delle Ripartizioni Vigilanza e/o Ripartizione Tecnica, nel rispetto del vigente P.G.I.P., sono autorizzati, anche cumulativamente, con apposito atto amministrativo emesso dal Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze. 2. Le integrazioni, le modifiche, le sostituzioni, gli spostamenti ed i nuovi inserimenti di elementi di arredo urbano, e relativi messaggi pubblicitari in essi esposti, sono richiesti con le tavole a numerazione progressiva previste dal vigente P.G.I.P. . Le stesse, se autorizzate, sono gestite e coordinate dalla Ripartizione Contabilità e Finanze sotto forma di elaborati tecnico/amministrativi a schede mobili aggiornati in base alle modifiche degli impianti e dei messaggi pubblicitari a fronte di una domanda di pubblicità e visibilità in continua evoluzione. 3. Medesimo iter è adottato per la sostituzione di messaggi pubblicitari esistenti o l'inserimento di nuovo messaggio pubblicitario su elementi di arredo urbano già previsti e contenuti nel P.G.I.P. . 4. Restano di competenza del Consiglio Comunale le variazioni al P.G.I.P. per quanto attiene alle modifiche apportabili agli elementi di arredo urbano per quanto attiene a caratteristiche tecniche, estetiche, quantitative e logistiche stante le particolari funzioni di pubblica utilità dagli stessi rappresentate, ad esclusione dei portali e paline sopra menzionate gestiti in funzione delle esigenze degli utenti . 35