Regolamento d’uso 1. Premessa La Costituzione svizzera s’impegna per un’economia di libero mercato. Elemento chiave di questa ordinanza è la libera concorrenza, vera e non distorta, la cui funzione si applica nel coordinamento e nella distribu­z ione. Il legislatore svizzero ha pertanto il compito di tutela della concorrenza nelle sue funzioni. Il Codice Civile Svizzero, fortemente orientato contro la concorrenza sleale, mira a garantire una concorrenza equa, nell’interesse di tutte le parti interessate. Gli oggetti protetti dalla legge sono abitudini commer­ ciali sleali dei partecipanti al concorso e il funzionamento del sistema di concorso stesso. 2. Campo di applicazione «printed in Switzerland» è il nuovo label di qualità e di origine per i prodotti stampati in Svizzera. Il label è stato elaborato con gli auspici di viscom ed è messo a disposizione delle aziende dell’industria grafica svizzera gratuitamente per il suo utilizzo. Nessun’altra nazione incarna la qualità in modo così coerente e conseguente come la Svizzera. Compentenza, affidabilità, ma anche precisione e fiducia, costituiscono il fondamento dei prodotti stampati in Svizzera. Inoltre, i prodotti stampati svizzeri dimostrano la loro grande polivalenza e il loro alto valore aggiunto. Con il label «printed in Switzerland» viscom apporta un contributo importante alla sicurezza e alla promozione dei posti di lavoro. Con il label, i committenti e i produttori possono certificare la pro­venienza elvetica dei loro prodotti stampati. Il label di qualità «Svizzera» gode di un’ottima reputazione e livello mondiale. Ragione per cui «printed in Swit­ zerland» non è solo un label supplementare; è sinonimo di prodotti di qualità superiore, prodotti nei più alti livelli, così che i posti di lavoro nelle PMI e nell’industria siano permanentemente sostenuti e inco­raggiati. 3. Contesto giuridico Secondo la regolamentazione attuale, non esiste alcuna disposizione esplicita per l’utilizzo del «label» o designazione Svizzera. La sola ecce­ zione è l’ordinanza del 23 dicembre 1971 relativa all’utilizzo del nome «Svizzera» per l’orologeria (chiamata Ordinanza Swiss Made RS 232.119), applicata unicamente per gli orologi. La Commissione svizzera per la fedeltà, organo esecutivo della Fonda­ zione della pubblicità Svizzera per l’equità nelle comunicazioni commer­ ciali al quale appartengono tutte le grandi organizzazioni di comunica­ zione svizzere, nei suoi principi fondamentali ha elaborato quando un prodotto può esser descritto come Svizzero. Tuttavia questi principi non hanno un carattere contrattuale. Comunque in Svizzera esiste una giurisprudenza che comporta essenzialmente gli stessi parametri, nel rispetto dell’appellativo di origine e s’impegna pertanto nell’osservanza dei principi della Commissione svizzera per la fedeltà. I principi sono rivolti al rispetto di pratiche commerciali eque nella comu­ nicazione commerciale e sono quindi la fiducia del pubblico. La comuni­ cazione commerciale dev’essere lecita, veritiera e non discriminatoria e deve anche rispettare il principio di buona fede nelle transazioni commerciali. Il punto 2.1 dei principi della «fedeltà nella comunicazione commerciale» si preoccupa dell’utilizzo del termine «Prodotto svizzero» o di un’altra denominazione equivalente. Che un prodotto in particolare possa utiliz­ zare il termine «Prodotto svizzero» nella pubblicità o in una simile azione e alfine che questo non venga usurpato, esso deve contemplare almeno uno dei tre seguenti criteri: – Un prodotto svizzero è costituito di materie prime indigene ed è interamente prodotto in Svizzera. – Un prodotto svizzero è designato tale nella misura in cui si applichi a un nuovo prodotto in Svizzera con una maggioranza di altre caratte­ ristiche tipiche e valore con un proprio servizio separato completa­mente ridisegnati. – Sono considerati come prodotti svizzeri trattamenti speciali realizzati in Svizzera il cui valore raggiunge almeno il 50% dei costi totali di produzione (materie prime, prodotti semilavorati, componenti e acces­ sori, salari, costi di fabbricazione). Un commerciante, un fabbricante o qualsiasi altra azienda gestita come una società commerciale non può venir descritta nella pubblicità come «svizzera» o in modo equivalente, almeno che non sia iscritta quale azienda al registro di commercio svizzero (dopo aver raggiunto un fattu­ rato annuo corrispondente) e che eserciti le sue funzioni annunciate nell’ambito svizzero. 4. Requisiti per l’applicazione del «printed in Switzerland» Per poter designare nell’industria grafica qualcosa di «svizzero» è neces­ sario che almeno il 50% dei principali costi di fabbricazione (ad esclu­sione esplicita delle spese di distribuzione) o il 50% dei costi essenziali soste­ nuti nel corso del processo di produzione (compresi la finitura dei prodotti stampati), siano stati generati in Svizzera. viscom rivendica pertanto, ai sensi di un partenariato equo dei produt­tori durante la catena del valore (prestampa, stampa, allestimento), un valore aggiunto massimo in Svizzera. 5. Controllo di utilizzo del label viscom cede gratuitametne l’utilizzo di «printed in Switzerland» alle aziende del settore e non ne controlla il suo utilizzo. Tuttavia, in caso di non rispetto dei principi di fedeltà e di condizioni appropriate per l’appli­ cazione del «printed in Switzerland», possono venir intraprese delle azioni giuridiche in ragione della giurisprudenza sopra descritta. viscom swiss print & communication association Direzione Svizzera Speichergasse 35 Casella postale 3001 Berna T 058 225 55 00 F 058 225 55 10 [email protected] www.viscom.ch gennaio 2016