Regolamento d`uso

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Regolamento
d’uso
1. Premessa
La Costituzione svizzera s’impegna per un’economia di libero mercato.
Elemento chiave di questa ordinanza è la libera concorrenza, vera e non
distorta, la cui funzione si applica nel coordinamento e nella distribu­z ione.
Il legislatore svizzero ha pertanto il compito di tutela della concorrenza
nelle sue funzioni.
Il Codice Civile Svizzero, fortemente orientato contro la concorrenza
sleale, mira a garantire una concorrenza equa, nell’interesse di tutte le
parti interessate. Gli oggetti protetti dalla legge sono abitudini commer­
ciali sleali dei partecipanti al concorso e il funzionamento del sistema di
concorso stesso.
2. Campo di applicazione
«printed in Switzerland» è il nuovo label di qualità e di origine per i
prodotti stampati in Svizzera. Il label è stato elaborato con gli auspici di
viscom ed è messo a disposizione delle aziende dell’industria grafica
svizzera gratuitamente per il suo utilizzo. Nessun’altra nazione incarna
la qualità in modo così coerente e conseguente come la Svizzera.
Compentenza, affidabilità, ma anche precisione e fiducia, costituiscono
il fondamento dei prodotti stampati in Svizzera. Inoltre, i prodotti
stampati svizzeri dimostrano la loro grande polivalenza e il loro alto
valore aggiunto. Con il label «printed in Switzerland» viscom apporta un
contributo importante alla sicurezza e alla promozione dei posti di lavoro.
Con il label, i committenti e i produttori possono certificare la pro­venienza
elvetica dei loro prodotti stampati. Il label di qualità «Svizzera» gode di
un’ottima reputazione e livello mondiale. Ragione per cui «printed in Swit­
zerland» non è solo un label supplementare; è sinonimo di prodotti di
qualità superiore, prodotti nei più alti livelli, così che i posti di lavoro
nelle PMI e nell’industria siano permanentemente sostenuti e inco­raggiati.
3. Contesto giuridico
Secondo la regolamentazione attuale, non esiste alcuna disposizione
esplicita per l’utilizzo del «label» o designazione Svizzera. La sola ecce­
zione è l’ordinanza del 23 dicembre 1971 relativa all’utilizzo del nome
«Svizzera» per l’orologeria (chiamata Ordinanza Swiss Made RS 232.119),
applicata unicamente per gli orologi.
La Commissione svizzera per la fedeltà, organo esecutivo della Fonda­
zione della pubblicità Svizzera per l’equità nelle comunicazioni commer­
ciali al quale appartengono tutte le grandi organizzazioni di comunica­
zione svizzere, nei suoi principi fondamentali ha elaborato quando un
prodotto può esser descritto come Svizzero. Tuttavia questi principi non
hanno un carattere contrattuale. Comunque in Svizzera esiste una
giurisprudenza che comporta essenzialmente gli stessi parametri, nel
rispetto dell’appellativo di origine e s’impegna pertanto nell’osservanza
dei principi della Commissione svizzera per la fedeltà.
I principi sono rivolti al rispetto di pratiche commerciali eque nella comu­
nicazione commerciale e sono quindi la fiducia del pubblico. La comuni­
cazione commerciale dev’essere lecita, veritiera e non discriminatoria e
deve anche rispettare il principio di buona fede nelle transazioni
commerciali.
Il punto 2.1 dei principi della «fedeltà nella comunicazione commerciale»
si preoccupa dell’utilizzo del termine «Prodotto svizzero» o di un’altra
denominazione equivalente. Che un prodotto in particolare possa utiliz­
zare il termine «Prodotto svizzero» nella pubblicità o in una simile
azione e alfine che questo non venga usurpato, esso deve contemplare
almeno uno dei tre seguenti criteri:
– Un prodotto svizzero è costituito di materie prime indigene ed è
interamente prodotto in Svizzera.
– Un prodotto svizzero è designato tale nella misura in cui si applichi a
un nuovo prodotto in Svizzera con una maggioranza di altre caratte­
ristiche tipiche e valore con un proprio servizio separato completa­mente
ridisegnati.
– Sono considerati come prodotti svizzeri trattamenti speciali realizzati
in Svizzera il cui valore raggiunge almeno il 50% dei costi totali di
produzione (materie prime, prodotti semilavorati, componenti e acces­
sori, salari, costi di fabbricazione).
Un commerciante, un fabbricante o qualsiasi altra azienda gestita come
una società commerciale non può venir descritta nella pubblicità come
«svizzera» o in modo equivalente, almeno che non sia iscritta quale
azienda al registro di commercio svizzero (dopo aver raggiunto un fattu­
rato annuo corrispondente) e che eserciti le sue funzioni annunciate
nell’ambito svizzero.
4. Requisiti per l’applicazione del «printed in Switzerland»
Per poter designare nell’industria grafica qualcosa di «svizzero» è neces­
sario che almeno il 50% dei principali costi di fabbricazione (ad esclu­sione
esplicita delle spese di distribuzione) o il 50% dei costi essenziali soste­
nuti nel corso del processo di produzione (compresi la finitura dei
prodotti stampati), siano stati generati in Svizzera.
viscom rivendica pertanto, ai sensi di un partenariato equo dei produt­tori
durante la catena del valore (prestampa, stampa, allestimento), un valore
aggiunto massimo in Svizzera.
5. Controllo di utilizzo del label
viscom cede gratuitametne l’utilizzo di «printed in Switzerland» alle
aziende del settore e non ne controlla il suo utilizzo. Tuttavia, in caso di
non rispetto dei principi di fedeltà e di condizioni appropriate per l’appli­
cazione del «printed in Switzerland», possono venir intraprese delle
azioni giuridiche in ragione della giurisprudenza sopra descritta.
viscom swiss print &
communication association
Direzione Svizzera
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F 058 225 55 10
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gennaio 2016
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