Messaggio

annuncio pubblicitario
Un anno di pubblicità
di integratori alimentari e cosmetici,
il punto di vista dello IAP
Anna Ciranni
Membro del Comitato di Controllo IAP
CASI ESAMINATI 1966-2015
Decisioni del Comitato di Controllo
per settore merceologico
Decisioni del Giurì per settore merceologico
Cosmetici
Ingiunzioni del Comitato
di Controllo
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
46/15 dell’1/7/2015 e 4/16 del 13/1/2016
dentifricio
TV
2, 4 (Testimonianze)
Messaggio
• " I tuoi denti per tutta la vita”
• “Idratare e proteggere le gengive grazie alla presenza dell’acido ialuronico”
• “…proteggendoli da carie, placca e tartaro in modo efficace e duraturo”
• " …prof. Norberto Roveri, qualificato come professore Ordinario di Chimica
Generale e co-inventore del brevetto … in collaborazione con il
Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna”
Contestazioni Comitato di Controllo
• Il messaggio accredita l’efficacia del prodotto avvalendosi della
testimonianza del prof. Norberto Roveri che assume un ruolo centrale
nella struttura comunicativa del messaggio.
• Presenza, titolo accademico e camice bianco indossato, conferiscono una
specifica autorevolezza scientifica presentandola come un soggetto terzo
e indipendente, mentre, nella realtà, esso è proveniente da un soggetto
che è portatore di un diretto interesse.
• La circostanza di non rendere trasparente il carattere ‘di parte’ della
testimonianza non consente al pubblico dei consumatori di calibrare il
proprio livello di attenzione e il proprio senso critico.
• “I tuoi denti per tutta la vita”: efficacia che travalica le qualità
riconoscibili ad un prodotto di natura cosmetica
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
50/15 dell’8/7/2015
prodotti per vene varicose
TV
2, 23
Messaggio
•
“Una soluzione a portata di mano“
•
“Efficace trattamento doppia azione per le vene varicose”
•
“Lo spray criogenico inizia a funzionare immediatamente ed è altamente
efficace per alleviare il dolore, rilassare le gambe, favorire la circolazione”
•
“Per combattere i fastidi delle vene varicose”, “Il gonfiore si riduce, la
circolazione viene agevolata”
•
“Ci si sente meglio e si ha anche un aspetto migliore”, “Risultati graduali,
visibili ed efficaci”, “Mostra le gambe senza vene varicose”.
•
“L’ultima tecnologia nel trattamento delle vene varicose a portata di mano”.
Contestazioni Comitato di Controllo
• Il messaggio è volto a pubblicizzare prodotti di natura cosmetica proposti
per risolvere il problema delle vene varicose.
• Espressioni enfatiche e perentorie lasciano intendere un’inverosimile
efficacia certa, veloce e risolutiva di un problema che può avere cause non
solo di natura estetica, attribuendo ai prodotti cosmetici in questione
effetti che trascendono quelli ad essi effettivamente riconoscibili.
• Documentazione non idonea a supportare le promesse pubblicitarie 
mancata prova di efficacia
• Aura di scientificità (immagini di ricercatori e laboratori)
• Immagini “prima-dopo”
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
56/15 del 24/7/2015
pantaloncino dimagrante
Stampa
2, 4
Messaggio
•
“Un prodotto sensazionale conquista l’Europa!
•
“Immediatamente più magra”, ”per dimagrire 3 volte di più”
•
“Si bruciano più calorie”, “Si riduce il grasso corporeo”; “si perde peso”;
“Accelerare il metabolismo”, “Bruciare calorie”
•
Testimonianze: “Sentire il grasso che si scioglie grazie al calore”, “rimodello
il mio corpo e ritrovo la forma che avevo perso prima della gravidanza”,
“elimino facilmente il mio peso in eccesso anche mentre sono sul letto a
leggere un libro”.
•
Spray …: “basta una spruzzata e perderà fino a 2 taglie! È il complemento
ideale per perdere peso velocemente»
Contestazioni Comitato di Controllo
• Il messaggio, è tale da creare la falsa speranza di risolvere facilmente e in
tempi brevi un problema che, per i disagi di salute ed estetici che provoca,
rende chi ne è afflitto particolarmente sensibile e vulnerabile.
• La comunicazione risulta ingannevole laddove induce il consumatore a
credere che sia possibile ottenere un rapido dimagrimento
“immediatamente più magra”, per di più senza che sia necessaria
l’adozione di un regime alimentare ipocalorico e di uno stile di vita
coerente con l’obiettivo”.
• L’effetto principale del prodotto è al più l’aumento della sudorazione, che
non può essere in alcun modo collegato alla perdita di massa grassa
• Del tutto decettive le affermazioni relative allo spray (“basta una spruzzata
e perderà fino a 2 taglie! È il complemento ideale per perdere peso
velocemente”).
•
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
72/15 del 18/9/2015
linea di prodotti detergenti
Stampa
2, 23
Messaggio
•
“…La protezione ideale per mamma e bambino”
•
“Consigliata da dermatologi e pediatri”
Contestazioni Comitato di Controllo
• “Consigliata da dermatologi e pediatri”: nella valutazione della pubblicità
in esame non si può prescindere dall’orientamento degli articoli 25, 24 e
23 bis (prodotti medicinali, trattamenti estetici e integratori) che prevede
il divieto di “avvalersi di raccomandazioni di operatori sanitari” e “di
richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico”.
• Pron. 378/98: “ …tale preciso divieto non può non valere a maggior
ragione per i prodotti cosmetici, per il quale la pubblicità “..non deve
indurre il consumatore a confondere i prodotti cosmetici….con i medicinali,
con i presidi medico-chirurgici e coi trattamenti curativi”
• Il riferimento alla figura degli operatori sanitari, dermatologi e pediatri, in
connessione con la promessa della “protezione ideale” rappresenta un
quid pluris rispetto ad altri cosmetici, in termini curativi.
• Inoltre, l’espressione “consigliata da dermatologi e pediatri” risulta
scorretta anche di per sé, in quanto porta a ritenere impropriamente che i
prodotti siano generalmente consigliati da tutti o dalla maggioranza degli
specialisti in tali discipline.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
89/15 del 27/10/2015
trattamenti per capelli
Stampa
2, 23, 23bis
Messaggio (cosmetico + integratore)
•
“Capelli che cadono? Intervieni subito!”
•
“Ad azione anticaduta con attivi testati clinicamente”
•
“Una doppia azione che ne raddoppierà l’efficacia”.
Contestazioni Comitato di Controllo
• “Ad azione anticaduta con attivi testati clinicamente”  dimostrata
unicamente l’efficacia del principio attivo (test in vivo e in vitro), nulla
sull’efficacia anticaduta del prodotto finito (fiala).
• La valutazione dell’efficacia di un prodotto cosmetico non può basarsi
unicamente sull’azione delle materie prime, ma deve necessariamente
essere effettuata sul prodotto finito al fine di prendere in considerazione
anche altri fattori, quali: l’assorbimento in condizioni reali, l’interazione
tra gli ingredienti, le cause della caduta dei capelli, ecc.
• “Una doppia azione che ne raddoppierà l’efficacia”  nessun test, se
non un generico richiamo ad un precedente parere del Giurì, relativo ad
un integratore con altra denominazione, ma la cui formula e modalità di
impiego sarebbero identiche a quello pubblicizzato, il quale ne avrebbe
riconosciuto l’efficacia.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
96/15 del 17/11/2015
prodotto per la cura capelli
TV
2, 23
Messaggio
•
“Caduta dei Capelli? Una soluzione c’è!”
•
“Rallenta visivamente del 74% la caduta dei capelli”
•
“Per il 70% dei soggetti capelli più forti e corposi *”
•
“ Favorisce la naturale ricrescita dei capelli ”
•
* Test di autovalutazione…
Contestazioni Comitato di Controllo
• Messaggio ambiguo e fuorviante: il comunicato presenta il problema della
caduta dei capelli, e offre la soluzione, inducendo a ritenere che il
prodotto pubblicizzato consenta di rallentare la caduta dei capelli del
“74%”.
• Tale percentuale, nella costruzione del messaggio, viene riferito alla
percentuale di efficacia del prodotto (“rallenta visivamente la caduta dei
capelli del 74%”), in contrapposizione a quanto detto subito a seguire che
“il 70% di chi l’ha provata ha visto i capelli più forti”.
• In entrambi i casi invece si tratta di una mera valutazione soggettiva dei
soggetti sottoposti ad un test.
• La costruzione del messaggio è pertanto volutamente ambigua, sia perché
l’avvertenza in super che si tratta di autovalutazione non è chiaramente
leggibile e percepibile dal pubblico, sia perché la contrapposizione tra la
presentazione del primo dato percentuale (74%) e del secondo (70%), solo
quest’ultimo riferito a quanto affermato dai soggetti sottoposti al
trattamento, contribuisce a rendere la comunicazione illusoria e foriera di
equivoci.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
107/15 del 17/12/2015
prodotti per capelli
TV
2, 23
Messaggio
“I tuoi capelli resistono al calore dello styling? … la nostra formula più
avanzata di sempre: ora anche quando li asciughi, lisci, arricci o modelli,
cancella visibilmente i danni di 100 pieghe in un solo utilizzo” *
Immagini dello spot: mostrano la modella con un phon, una piastra per
capelli, un look liscio o riccio.
•
*Con phon e spazzola
Contestazioni Comitato di Controllo
• Documentazione: i prodotti sono stati testati su capelli con un
“danneggiamento moderato” e trattati con 100 applicazioni di phon e
spazzola.
• Risultati degli studi efficacia sui danni superficiali dei capelli,
condizione non esplicitata nello spot, non sufficiente per sostenere il
claim“cancella visibilmente i danni di 100 pieghe in un solo utilizzo”
• Il messaggio persuade che l’applicazione dei prodotti garantisca un ritorno
dei capelli danneggiati ad una condizione di capelli “sani” (“cancella
visibilmente i danni”), mentre nella documentazione non si rileva alcun
confronto con ciocche di capelli non danneggiati, che potrebbe in ipotesi
giustificare simile vanto.
• Le immagini inducono invece a ritenere che i prodotti siano in grado di
riparare i danni causati anche dalla piastra o da apparecchi arricciacapelli,
quindi un danneggiamento più profondo dei capelli.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
20/16 del 15/3/2016
crema per dolori articolari
Stampa
2, 23
Messaggio
“…è un rimedio naturale per i disturbi artritici ed è un beneficio per il dolore alle
articolazioni”
• “Allevia il dolore in 30 secondi”, ”entro 24 ore dal primo utilizzo il dolore passa”
• “Immagini prima e dopo”
• “Allevia immediatamente il dolore articolare, rende più elastiche le articolazioni,
aiuta a ricostruire la cartilagine”
• “Bruciori, insolazioni, infiammazioni cavità nasali, herpes, problemi cutanei,
punture di insetti ecc.”
• “Prodotto testato e riconosciuto a livello nazionale”
Contestazioni Comitato di Controllo
• Numerose affermazioni del messaggio sono tali da indurre in errore sulle
caratteristiche e gli effetti del prodotto e trascendono quelli riconoscibili
ad un prodotto cosmetico.
• Inverosimile efficacia certa e risolutiva, accreditandola impropriamente ad
un trattamento farmacologico.
• Irrealistico effetto sul dolore, sul ripristino della cartilagine articolare, su
bruciori, insolazioni, infiammazioni cavità nasali, herpes, problemi cutanei,
punture degli insetti ecc., che non può trovare alcun riscontro scientifico.
• Poco chiara l’affermazione “prodotto testato e riconosciuto a livello
nazionale” volta unicamente ad accreditare di scientificità e autorevolezza
il prodotto senza fornire alcuna indicazione sulle fonti.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
30/16 del 5/4/2016
prodotto per capelli
Internet
2, 23
Messaggio - Shampoo biologico riparatore - Maschera biologica
riparatrice -Balsamo biologico riparatore
• “ Linea tricologica 100% efficace”
• “ Prodotti non testati sugli animali (Vegan, Garantito da LAV)”
• “ Senza allergeni del profumo (secondo Direttiva 2003/15/CE)”
Contestazioni Comitato di Controllo
• Azione riparatrice dei prodotti  non dimostrata (effettuata unicamente
la misura del diametro dei capelli su 10 soggetti). Tale test, non può essere
considerato sufficiente a sostenere un’efficacia riparatrice assoluta (“linea
tricologica 100% efficace”).
• Nessun test di confronto su capelli danneggiati
• ‘’Non testato sugli animali ‘’ (Vegan, Garantito da LAV)  tale
affermazione rappresenta un’enunciazione di un inesistente ma vantato
pregio differenziale, che non trova più giustificazione dal momento che le
norme europee proibiscono a tutti i prodotti cosmetici di essere testati
sugli animali (Pron. 37/14).
• “Senza allergeni del profumo’’ (secondo Direttiva 2003/15/CE)”  come
riconosciuto anche recentemente dal Giurì (Pron. n. 100/15), non è
verosimile che un profumo sia privo in senso assoluto di allergeni. La sola
circostanza che il prodotto non contenga le attuali 26 sostanze
allergizzanti, non giustifica l’assolutezza del claim, che in quanto tale è
suscettibile di una errata decodifica da parte del consumatore, nel senso
che il prodotto non contiene allergeni tout court.
Cosmetici
Pronunce Giurì
PRONUNCIA N. 102/2015
Messaggio TV–Dentifricio
• “Per una bocca più sana, giorno dopo giorno”
• “…e ora STOP, inizia a riparare …”
• “…aiuta a riparare le lesioni iniziali di denti e gengive semplicemente
usando un dentifricio adatto’’.
• “Da oggi lavare i denti significa ripararli”
Parere
• Il Giurì ha ritenuto che il messaggio veicoli un vanto di “novità” e che il
consumatore medio decodifichi tale vanto pensando ad un miglioramento
prestazionale non pensando che identiche prestazioni erano, e sono, già
presenti sul mercato.
• Nessuna prova di una momentanea ma significativa superiorità
prestazionale.
• Il messaggio risulta decettivo perché induce a credere falsamente che al
momento esiste un solo dentifricio in grado di “riparare”, mentre invece ne
esistono altri tra i quali il consumatore può effettuare una scelta
consapevole.
• Il Giurì,dichiara che la comunicazione commerciale esaminata è in contrasto
con l’art. 2 C.A. e ne ordina la cessazione.
PRONUNCIA N. 97B/2016
Messaggio Stampa – prodotto contro la caduta dei capelli
• “Novità. La rivoluzione anti-caduta”
• ‘’Soffri di perdita di capelli? Scopri ora ….il trattamento innovativo
anti-caduta
• “Fino a 23% di capelli in 90 giorni, ciò corrisponde a circa 14000
capelli visibili in più’’
• ‘’Scientificamente testato’’
• ‘’L’impressionante efficacia superiore è stata dimostrata in uno
studio del dipartimento di dermatologia di Lubecca ‘’
• Immagini “prima e dopo”
Parere
• Il Giurì ha ritenuto che il claim “la rivoluzione anti-caduta”, nel contesto
comunicazionale esaminato, non possa essere considerato un’iperbole e
che le prove fornite non siano adeguate a supportare la veridicità delle
promesse veicolate.
• Lo studio prodotto, tra l’altro, presenta diversi limiti, posto che non viene
indicato il protocollo seguito, il numero dei soggetti testati, in
considerazione altresì del breve periodo di analisi e che si tratta di un test
in vitro, insufficiente di per sé a supportare la promessa contenuta nel
messaggio.
• Il Giurì, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l’art. 2 c.a. e
ne ordina la cessazione.
• Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
PRONUNCIA N. 41/2016
Confezioni, Internet – prodotto solare
• “MOLTO ALTA IP 50+”
• “ Immagine di tre linee, di lunghezza crescente. Le prime due linee (azzurre)
contengono all’interno la scritta “UVA+UVB” e “UVA LUNGHI”. La terza linea
(rossa), reca la scritta in bianco “INFRAROSSI”
• “INNOVAZIONE”.
• “Per la prima volta” una “protezione molto alta” e “globale contro i raggi
UVB, UVA lunghi e contro gli effetti indesiderabili dei raggi infrarossi”,
(prodotto per adulti) e “i più numerosi e penetranti dei raggi solari”
(prodotto per bambini).
Parere
• Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non esiste un sistema
riconosciuto di misurazione che permetta di quantificare un fattore di
protezione contro la radiazione infrarossa.
• Il Giurì ritiene che il consumatore medio non possa fare a meno di
associare il fattore di protezione molto alta “50+”, evidenziato con il colore
rosso, diverso rispetto a quello proposto per i raggi UV.
• Tale associazione è inappropriata, perché, il fattore di protezione,
attualmente, può essere riferito soltanto ai raggi ultravioletti mentre.
•
“Contro i danni immediati e a lungo termine”: il particolare
posizionamento di tale dicitura nell’ambito della grafica può risultare
fuorviante per il consumatore, rafforzando l’idea che il prodotto sia in
grado di offrire una protezione elevata anche nei confronti dei raggi
infrarossi.
Parere
• Altresì ingannevole è l’impiego del termine “globale” associato alla
“protezione” in quanto il termine “globale” può essere facilmente inteso
come sinonimo di “totale”, conformemente al significato più comune della
lingua italiana.
• Con riguardo alle creme solari, il Giurì ha già sottolineato come la
comunicazione pubblicitaria relativa a questi particolari prodotti debba
“essere interpretata non solo in base ai suoi contenuti razionali, ma anche
alla stregua delle emozioni, dei significati e dei simboli che essa evoca” (cfr.
Giurì 66/2014).
• Il Giurì, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l’art. 2 CA
limitatamente alla associazione “molto alta IP 50+” e “infrarossi”; alla
espressione “contro i danni immediati e a lungo termine”; e alla parola
“globale” che compare sul retro della confezione.
• Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
Integratori alimentari
Ingiunzioni del Comitato
di Controllo
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
96/14 del 23/12/2014
integratore alimentare
TV
2, 23bis
Messaggio - Integratore per le donne in menopausa
• Inquadratura in primo piano di una donna in camice bianco, alla quale
si rivolge una voce fuori campo: “Dottoressa sono in menopausa, ho le
vampate, sono nervosa e non riesco a dormire bene”.
• La donna risponde: “Le consiglio una compressa ogni sera di …
ritroverà il piacere di essere donna”
• “Ad ognuno la sua … Chiedi al tuo farmacista”.
Contestazioni Comitato di Controllo
• L’impiego della farmacista, e dunque il richiamo ad una
raccomandazione “tecnica” del prodotto, esplicitamente vietati
dalle norme relative alla comunicazione commerciale degli
integratori alimentari, trasferiscono sul prodotto stesso
un’impropria aura di medicalità.
• La figura professionale avalla una generale efficacia
dell’integratore e diminuisce il livello di critica nella scelta dei
consumatori in relazione alle proprie esigenze individuali.
• ll messaggio è quindi idoneo a favorire una decodifica erronea
suscettibile di evocare condizioni patologiche che esulano dal
campo di azione degli integratori alimentari.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
58/15 del 28/7/2015
integratore alimentare
Stampa
2, 23bis
Messaggio
• “Kg di troppo?”, “dimagrante naturale”
• “ Favorisce il dimagrimento”, “aiuta ad eliminare i grassi e accelera il
metabolismo”
• “Puoi iniziare a perdere peso già domani”
Contestazioni Comitato di Controllo
• La comunicazione lascia intendere che il solo utilizzo del prodotto
consenta di ottenere un risultato certo in termini di dimagrimento non
conferendo giusta importanza alla necessità di sostenere sacrifici in
termini di riduzione dell’apporto calorico giornaliero e di una minore
sedentarietà.
• In contrasto con i punti 1) e 4) del “Regolamento sulla comunicazione
commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la
riduzione del peso e di altri tipi di integratori”, parte integrante del Codice
•
1) Non è ammissibile presentare i prodotti in questione come “dimagranti”. Il ruolo
degli integratori finalizzati al controllo o alla riduzione del peso è quello di
“coadiuvanti di diete ipocaloriche”. Non si deve inoltre enfatizzare il concetto di
dimagrimento come sinonimo di salute.
•
4) È necessario specificare, nel contesto dei messaggi, che l’uso dei prodotti in
questione deve accompagnarsi ad un idoneo regime dietetico ipocalorico e ad un
maggior livello di attività fisica, rimuovendo comportamenti troppo sedentari.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
74/15 del 24/9/2015
integratore alimentare
Stampa
2, 23bis
Messaggio - Prodotto per i problemi di cistite
• “… E non ci pensi più”
• “Dalla ricerca …, la nuova linea di integratori a base di estratti
vegetali. Per il benessere delle vie urinarie”
Contestazioni Comitato di Controllo
• Documentazione insufficiente a dimostrare l’efficacia del prodotto 
emerso unicamente che l’uso regolare di cranberry, contenuto nei
prodotti, limiterebbe la probabilità di recidive nelle cistiti ricorrenti,
senza tuttavia eliminarle.
• L’espressione “… e non ci pensi più” risulta fortemente ambigua e
illusoria, in quanto riconduce l’efficacia del prodotto alla risoluzione del
problema delle cistiti.
• Lo stesso nome commerciale del prodotto contribuisce alla suddetta
decodifica e risulta fortemente ingannevole nella sua perentorietà.
• La censura non si rivolge al marchio in sé, posto che un giudizio sulla sua
validità non rientra nella competenza degli organi autodisciplinari, ma al
suo utilizzo pubblicitario, dato che il marchio si integra nel messaggio
(“…E non ci pensi più” e visualizzazione delle due confezioni dei prodotti).
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
75/15 del 29/9/2015
integratore alimentare
Stampa
2, 23bis
Messaggio
• “Quello che volevi per dimagrire l’abbiamo fatto”
• “Azione urto” e “azione mantenimento”
Contestazioni Comitato di Controllo
• La comunicazione lascia intendere che il solo utilizzo del prodotto
consenta di ottenere un risultato certo in termini di dimagrimento non
conferendo giusta importanza alla necessità di sostenere sacrifici in
termini di riduzione dell’apporto calorico giornaliero e di una minore
sedentarietà.
• L’azione del prodotto come contributo al mantenimento di un normale
peso corporeo, non emerge in modo chiaro nel contesto
comunicazionale complessivo.
• Anzi, l’evidenza posta su “azione urto” e “azione mantenimento”
contribuiscono ad accreditare un’impropria efficacia su dimagrimento e
perdita di peso.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
77/15 del 7/10/2015
integratore alimentare
Stampa
2, 23bis
Messaggio
• “Che panico stavo perdendo i capelli!!!”
• “I miei capelli erano più forti, più voluminosi e ne perdevo sempre
meno”
• “Non ho mai avuto dei capelli così sani e belli prima d’ora, è così
facile ed in più mi sono liberata dalla preoccupazione di perdere i
capelli una volta per tutte”
• … dona nuova vita al cuoio capelluto … anche le mie unghie
apparivano più forti e levigate … settimana dopo settimana ”
Contestazioni Comitato di Controllo
• L’intera costruzione del messaggio contribuisce a fuorviare il
pubblico, promettendo un’azione in termini di un vero e proprio
miglioramento di una condizione di partenza, che non trova
giustificazione e non può essere legittimamente vantato.
• I costituenti dell’integratore consentono di vantare esclusivamente
il mantenimento di uno stato fisiologico (e cioè di normalità) di
pelle, capelli e unghie, che non può certamente tradursi nella
promessa di un “miglioramento” della loro condizione, attribuibile
all’utilizzo del prodotto.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
92/15 del 3/11/2015
integratore alimentare
Stampa
2, 23bis
Messaggio
• “Prevenzione e benessere con Aloe Arborescens Superiore”
• “Ricostituente, coadiuvante chemioterapia”
• “ In grado di contrastare diabete, colesterolo, psoriasi,
infiammazioni”
• “Consigliato l’impiego in presenza di gastrite, esofagite e colon
irritabile”
Contestazioni Comitato di Controllo
• Vanto di caratteristiche e proprietà che trascendono quelle
riconoscibili agli integratori alimentari.
• Promesse illusorie. Gli elementi del messaggio nel loro complesso,
infatti, accreditano l’integratore alimentare di un’impropria certezza
scientifica, in relazione a vere e proprie condizioni patologiche,
attribuendo al prodotto una valenza terapeutica, incompatibile con la
sua reale natura.
Ingiunzione
Prodotto
Mezzo
Articoli violati
33/16 del 29/4/2016
integratore alimentare
Stampa
2; 23bis; 12bis
Messaggio
• “Migliora le tue relazioni sessuali”
• “Aiuta a combattere l’eiaculazione precoce”
• “E’ di supporto per problemi di erezione”
• “Sta rivoluzionando l’attività sessuale di milioni di uomini”
• “100% efficace”
Contestazioni Comitato di Controllo
• La documentazione non è stata ritenuta idonea e sufficiente a fornire prova
dell’asserita efficacia del prodotto pubblicizzato nel miglioramento
dell’attività sessuale, limitandosi infatti ad illustrare le componenti del
prodotto, ma non fornendo alcuna prova dell’efficacia vantata.
• Le enfatiche promesse veicolate trascendono gli effetti riconoscibili ad un
integratore ed accreditano irresponsabilmente nei consumatori il
convincimento che l’integratore in questione possa costituire un’alternativa
“naturale” ai farmaci o ai trattamenti terapeutici per la cura delle specifiche
patologie menzionate nel messaggio.
• La comunicazione inoltre sottovaluta l’importanza di evidenziare la necessità
di un controllo medico per una precisa valutazione della propria condizione
e, ove necessario, di un corretto approccio terapeutico, risultando perciò
pericolosa in quanto induce il pubblico a trascurare le normali regole di
prudenza e a diminuire il senso di responsabilità in relazione alla propria
salute.
Integratori alimentari
Pronunce Giurì
PRONUNCIA N. 15/2015
Messaggio Stampa – prodotto per il controllo del colesterolo
•
•
•
•
“Meno Colesterolo Meno problemi!’’
“ Come controllare il colesterolo con una statina naturale’’
‘’Controllo fisiologico del colesterolo’’
Per il trattamento degli elevati livelli di colesterolo, tra i vari principi
farmacologicamente attivi, i più utilizzati sono le statine…molte decine
i farmaci ad azione ipocolesterolemizzante…
• Esiste anche una statina di origine naturale: …, ottenuta dalla
fermentazione del riso rosso...che ha una funzione del tutto simile
alle moderne statine di sintesi e, come indicato dall’EFSA, al dosaggio
di 10 mg, può essere utile per favorire il controllo del colesterolo
• Numerosi studi scientifici internazionali confermano…come
recentemente dichiarato dall’EFSA…
Parere
• Il prodotto può essere accreditato per il suo contributo al
mantenimento di livelli fisiologici di colesterolo. Tuttavia la
pubblicità degli integratori alimentari deve sempre evitare qualsiasi
accostamento con l’efficacia dei farmaci.
• Sotto questo profilo la pubblicità contestata presenta elementi
critici in quanto si dilunga sulla descrizione di una tipologia di
farmaci largamente usati contro il colesterolo e basati sulla famiglia
delle molecole delle statine, e riconduce poi la molecola del
prodotto pubblicizzato alla categoria delle statine, e ne assimila la
funzione.
• Questo accostamento è tale da indurre nel consumatore l’idea che
la molecola del prodotto pubblicizzato abbia una funzione
farmacologica comune a quella dei veri e propri medicinali.
Parere
• Il messaggio non può spingersi al punto di istituire una
comparazione e assimilazione diretta fra molecole naturali e
molecole di sintesi contenute nei farmaci, tale da indurre i
consumatori a considerare la molecola naturale come sostituto di
un farmaco, e a sottovalutare la necessità di sottoporsi a cure sotto
controllo medico.
• Il Giurì, dichiara che il messaggio esaminato è in contrasto con l’art.
23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione
Commerciale limitatamente alla frase: ‘…ha una funzione del tutto
simile alle moderne statine di sintesi’ ed in tali limiti ne ordina la
cessazione
• Art. 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici
PRONUNCIA N. 25/2016
Messaggio Stampa – integratore per il sistema immunitario
• “Stress e stanchezza? Non basta un integratore qualunque, scegli… !’’
Parere
• Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio
esaminato non appare in contrasto con il CA
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