Sponsorizzazioni sportive Sponsorizzazioni sportive: spesa di rappresentanza societaria o di pubblicità? di Giuliano Sinibaldi L’approfondimento La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3433/2002, ha stabilito che le spese sostenute per sponsorizzare l’attività di un pilota professionista di corse automobilistiche non costituiscono spese di pubblicità, ma di rappresentanza e, pertanto, sono soggette alle limitazioni della deducibilità previste per queste ultime. Nell’esame del merito dell’orientamento giurisprudenziale, nonché delle contestazioni mosse dall’Agenzia delle entrate in relazione all’inerenza dei costi di sponsorizzazione, si offre un excursus della disciplina tributaria relativa alle spese in oggetto. Riferimenti Corte di Cassazione, ordinanza 5 marzo 2012, n. 3433 Legge 16 dicembre 1991, n. 398 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 I contratti di sponsorizzazione e di pubblicità sottoscritti da società e associazioni sportive dilettantistiche, e in particolare dai sodalizi che si avvalgono del regime agevolato ex legge 16 dicembre 1991, n. 3981, sono, da sempre, oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza. In passato l’attenzione dei verificatori era concentrata essenzialmente su due fattispecie. La prima è relativa all’annosa problematica della qualificazione del rapporto quale contratto di sponsorizzazione piuttosto che di pubblicità, qualificazione dalla quale dipende, in capo allo sponsee (il sodalizio sportivo), la misura della detrazione forfetaria prevista dall’art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 (50% ovvero 10% dell’IVA esposta in fattura), e, conseguentemente, dell’imposta da versare sulla base delle fatture emesse nel trimestre di riferimento. In relazione a tale problematica non si riscontrano elementi di novità sostanziale e si rimanda, conseguentemente, alle ormai datate prese di posizione dell’Agenzia delle entrate e della Corte di Cassazione secondo le quali “si ha mera pubblicità se l’attività promozionale è rispetto all’evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento. Intesa in questo senso, la sponsorizzazione è in relazione non di mera occasionalità, ma di “connessione” con lo spettacolo”2. La seconda questione è relativa alle ipotesi di emissione da parte dello sponsee di fatture per importi superiori alla reale transazione intercorGiuliano Sinibaldi - Dottore commercialista in Pesaro Note: 1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 2 Cfr. Ris. Min. Finanze. n. 137 del 9 agosto 1999 e Cassazione, sentenze 19 gennaio 1996, nn. 428 e 1° agosto 1986, n. 6958. n. 5/2013 7 Sponsorizzazioni sportive tivo ne risulta, in questa fasa tra le parti (cd. sovrafatL’orientamento della Cassazione se, del tutto estraneo. turazione), fattispecie che Ordinanza n. 3433/2012 È, tuttavia, evidente che, se mira ad obiettivi di evasioLa sponsorizzazione sportiva, nella fattispecie e nella misura in cui tale ne fiscale da parte dello l’inserimento del marchio dello sponsor in modus operandi dell’Agenzia sponsor, il quale, sfruttando il un’auto da corsa, è da considerarsi spesa di dovesse diventare la regola, differenziale di tassazione rappresentanza e non di pubblicità qualora lo e, soprattutto, se l’evoluziotra l’aliquota ordinaria di sponsor non sia in grado di dimostrare un inne dell’orientamento giuriimposta gravante sulle imcremento delle vendite collegato alla sponsorizsprudenziale dovesse avallaprese rispetto alla tassazione zazione. re tale impostazione, la diforfetaria - sensibilmente Ad avviso della Cassazione, dunque, è necessasponibilità delle aziende a inferiore - prevista dal regiria la dimostrazione di un effettivo ritorno utilizzare lo strumento delme forfetario ex legge n. commerciale, dimostrazione quanto mai diffila sponsorizzazione sporti398/1991, contabilizza cocoltosa, sia per la natura aleatoria del contratva tenderà inevitabilmente sti per pubblicità o sponsoto di sponsorizzazione, sia per la difficoltà oggettiva di collegare eventuali incrementi di a ridursi, con pesanti conrizzazione per importi sufatturato al messaggio pubblicitario derivante seguenze sulle politiche di periori a quelli effettivadalla sponsorizzazione. fundraising delle società e mente sostenuti. associazioni sportive. Tale contestazione presuppone però, da parte degli accertatori, la dimo- In merito a tale problematica, ha avuto grande strazione della falsità, totale o parziale, dell’ope- eco una pronuncia della Corte di Cassazione razione rispetto all’evidenza cartolare della stes- ordinanza 5 marzo 2012, n. 34333 - ai sensi sa, dimostrazione non semplice da operare in della quale la sponsorizzazione sportiva (nella presenza di elementi oggettivi a sostegno delle fattispecie l’inserimento del marchio dello obbligazioni contrattuali (esposizione di stri- sponsor in un’auto da corsa) è da considerarsi scioni, inserimento del marchio dello sponsor spesa di rappresentanza e non di pubblicità sulle divise di gioco, rassegna stampa, ecc.) e in qualora lo sponsor non sia in grado di dimostraassenza di palesi anomalie nei movimenti fi- re un incremento delle vendite collegato, apnanziari che potrebbero far ipotizzare “flussi di punto, alla sponsorizzazione. ritorno” a beneficio dello sponsor. Per questo motivo, l’“offensiva” dell’Agenzia Spese di pubblicità e di rappresentanza: delle entrate ha ultimamente cambiato strate- disciplina fiscale gia, spostando l’attenzione dalla falsità, totale o Appare a questo punto opportuno, prima di parziale, dell’operazione, a contestazioni relative esaminare nel merito l’ordinanza della Cassaa: zione sopra riportata, nonché le contestazioni • antieconomicità della spesa sostenuta da par- mosse dall’Agenzia delle entrate in relazione te dello sponsor e, quindi, non inerenza della all’inerenza dei costi di sponsorizzazione, effetstessa all’attività aziendale; tuare un rapido excursus della disciplina tributa• riclassificazione del costo sostenuto quale ria relativa alle spese in oggetto. spesa di rappresentanza anziché di pubblicità, La norma di riferimento, ai fini delle imposte con conseguente riduzione della deducibilità dirette, è rappresentata dall’art. 108, comma 2, ai fini delle imposte dirette e indetraibilità TUIR, ai sensi del quale: dell’IVA relativa. Entrambe le contestazioni sono elevate nei Nota: confronti dello sponsor, talché il sodalizio spor- 3 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA. 8 n. 5/2013 Sponsorizzazioni sportive “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”4. Ai fini IVA, l’imposta relativa alle spese di pubblicità e propaganda è integralmente detraibile dal soggetto che sostiene la spesa, mentre, ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82”5. ne di festività, ricorrenze aziendali, inaugurazioni di nuove sedi e di mostre, fiere ed eventi e ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel decreto stesso. Le caratteristiche delle spese di rappresentanza sono dunque7: • la gratuità; • la ragionevolezza e coerenza con le pratiche commerciali; • l’inerenza, rappresentata dalla finalità promozionale o di pubbliche relazioni che si estrinseca nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti a beneficio sia degli attuali clienti che di quelli potenziali b) Congruità a) Inerenza Quanto alla congruità, il decreto stabilisce dei criteri per la deducibilità delle spese di rappresentanza, commisurati all’ammontare dei ricavi e dei proventi dell’impresa, come segue: - 1,3% dei ricavi fino a euro10 milioni; - 0,50% dei ricavi eccedenti euro 10 milioni e fino ad euro 50 milioni; - 0,1% dei ricavi eccedenti euro 50 milioni. Le spese di rappresentanza eccedenti i suddetti limiti costituiscono costi non deducibili. Ad esempio, se un’azienda ha prodotto, in un determinato periodo di imposta, ricavi per “Si considerano inerenti le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Ai sensi del decreto, sono spese di rappresentanza le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate attività promozionali, le spese per feste e ricevimenti in occasio- Note: 4 Il testo sopra riportato è in vigore dal 1° gennaio 2008 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Fino al 31 dicembre2007 il trattamento delle spese di pubblicità e propaganda era il medesimo, mentre per le spese di rappresentanza (in relazione alle quali non esistevano criteri di definizione puntuali) era prevista una deducibilità limitata ad 1/3 della spesa sostenuta, da ripartirsi in cinque anni (1/15 ad anno). 5 Esiste, quindi, una discrasia in relazione ai beni “marginali” in quanto ai fini delle imposte dirette sono definiti tali gli acquisti di valore unitario inferiore ad euro 50,00 mentre ai fini IVA è rimasto in vigore il vecchio limite di euro 25,82. 6 Pubblicato sulla G.U. n. 11 del 16 gennaio 2009. 7 Cfr. anche Agenzia delle entrate, circolare 13 luglio 2009, n. 34/E. Spese di rappresentanza Al fine di individuare i requisiti di “inerenza e congruità” richiesti dalla norma per la deducibilità delle spese di rappresentanza, è intervenuto il decreto del Ministero dell’economia del 19 novembre 20086, il quale ha stabilito che: n. 5/2013 9 Sponsorizzazioni sportive complessivi euro 30 milioni potrà dedurre spese di rappresentanza sino a un importo massimo di euro: (10.000.000 * 1,3% + 20.000.000 * 0,5%) = 230.000 Le spese di pubblicità Il D.M. 19 novembre 2008 definisce unicamente le caratteristiche delle spese di rappresentanza. Tuttavia, il provvedimento costituisce il fondamento per ricavare, a contrariis, la nozione di spese di pubblicità, le quali, come esplicitamente chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, par. 3.1., “sono caratterizzate dalla circostanza che il loro sostenimento è frutto di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda”8. Sotto questo aspetto, non esiste alcuna differenza, ai fini della deducibilità in capo al soggetto erogatore, fra spesa di pubblicità e spesa di sponsorizzazione, che costituisce una specie del più ampio genere delle spese di pubblicità. Tale differenziazione esiste solamente, come sopra evidenziato, ai fini della detraibilità forfetaria a titolo di IVA sugli acquisti da parte dello sponsee (il sodalizio sportivo) qualora questi operi in regime di legge n. 398/1991. Tale aspetto è stato chiarito, in passato, dalla stessa Agenzia delle entrate9 secondo la quale “la sponsorizzazione è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato si obbliga nei confronti dello sponsor a effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare direttamente o indirettamente”. Le spese di sponsorizzazione, quindi, avendo 10 n. 5/2013 come finalità quella di far conseguire maggiori ricavi allo sponsor, al pari delle spese di pubblicità, sono integralmente deducibili dal reddito di impresa. Il “trattamento privilegiato” dei corrispettivi per prestazioni pubblicitarie erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche Le spese di pubblicità e sponsorizzazione beneficiano di un trattamento particolare se il soggetto beneficiario è costituito da una società o associazione sportiva dilettantistica10. Ai sensi dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, infatti, “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche …. costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non super iore a euro 200.000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario …”. Come precisato anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2003, n. 21, par. 8, si è, dunque, in presenza di una presunzione assoluta ex lege della natura pubblicitaria dei corrispettivi erogati in favore di sodalizi sportivi dilettantistici, entro il limite quantitativo di euro 200.000 per ciascun soggetto erogante, la cui motivazione è da ricercarsi, evidentemente, nella precisa volontà da parte del legislatore di agevolare tale strumento di finanziamento indispensabile alla sopravvivenza del settore sportivo dilettantistico, giudicato meritevole di tutela anche per i risvolti sociali e sanitari che assume l’attività sportiva. L’Agenzia precisa che la fruizione dell’agevolaNote: 8 Cfr anche R.M. 17 settembre 1998, n. 148. 9 R.M. 14 novembre 2002, n. 356/E. 10 In possesso del riconoscimento sportivo dilettantistico rilasciato dal CONI attraverso l’iscrizione del sodalizio nel “Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche”. Sponsorizzazioni sportive • che siano altresì soddizione è subordinata alla Osservazioni critiche sfatti, secondo i principi sussistenza delle seguenti Parametri di controllo generali recati dal TUIR condizioni: sulle sponsorizzazioni all’art. 109, i requisiti della 1) i corrispettivi erogati deSe l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziacompetenza, della certezza vono essere necessariale dovesse avallare l’impostazione di contestare quanto all’esistenza del comente destinati alla prol’antieconomicità della spesa sostenuta da parte sto, e dell’oggettiva determozione dell’immagine dello sponsor e la riclassificazione del costo minabilità dello stesso o dei prodotti (cioè non quale spesa di rappresentanza anziché di pubquanto all’ammontare, deve trattarsi di erogablicità, la disponibilità delle aziende a utilizzare nonché dell’inerenza della zioni liberali); lo strumento delle sponsorizzazioni sportive spesa ad attività o beni da 2) deve essere riscontrata, a tenderà inevitabilmente a ridursi con pesanti cui derivano ricavi o altri fronte dell’erogazione, conseguenze sulle politiche di fundraising delle proventi imponibili. una specifica attività del società e associazioni. In definitiva, le erogazioni beneficiario della medein favore di sodalizi sportisima (altrimenti si rientrerebbe nell’ipotesi di fatturazione per ope- vi dilettantistici, per la quota superiore al limite di euro 200.000, devono seguire le regole gerazioni in tutto o in parte inesistenti). Il trattamento privilegiato - disposto da una nerali sopra evidenziate. norma (la legge n. 289/2002) previgente rispetto alla nuova definizione di spese di pubbli- Spese di sponsorizzazione: l’orientamento cità e rappresentanza introdotta dalla legge n. della Cassazione 244/2007 - rimane, comunque, in vigore an- La Corte di Cassazione ha preso posizione sulla che dopo la novella, come esplicitamente chia- problematica in oggetto con l’ordinanza n. rito dalla stessa Agenzia delle entrate con la cir- 3433 del 5 marzo 2012 ai sensi della quale le colare n. 34/E/2009, che, al par. 1, precisa che spese di sponsorizzazione sportive devono esseresta valida la disciplina contenuta nell’art. 90, re equiparate alle spese di rappresentanza, e comma 8, legge n. 289/2002. non alle spese di pubblicità interamente deduL’Agenzia è successivamente intervenuta - con cibili dal reddito di impresa, in quanto effettuarisoluzione 57/E del 23 giugno 2010 - anche te al solo fine di accrescere il prestigio dell’imin relazione al trattamento da attribuire in capo presa, e senza una diretta aspettativa di ritorno allo sponsor nell’ipotesi in cui il corrispettivo commerciale, qualora il contribuente non rieerogato superi il limite di euro 200.000 al di sca a dimostrare un incremento delle vendite sotto del quale vale la presunzione assoluta di collegato al contratto di sponsorizzazione. natura pubblicitaria della spesa. Secondo la Suprema Corte, che richiama in tal Secondo l’Agenzia, il superamento del tetto di senso la propria, costante, giurisprudenza 11, 200.000 euro annui non comporta automatica- “costituiscono spese di rappresentanza quelle mente la non deducibilità - ovvero la deducibi- affrontate per iniziative volte ad accrescere il lità limitata prevista per le spese di rappresen- prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potentanza - del costo sostenuto dallo sponsor. È, tut- ziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno tavia, necessario che: qualificate come spese di pubblicità o di propa• il rapporto contrattuale soddisfi tutti i requisiti formali e sostanziali che caratterizzano Nota: Cfr. Corte di Cassazione, V sez., sentenze 14 aprile 2011, n. un rapporto di sponsorizzazione o di altra 11 8679; 7 agosto 2008, n. 21270; 27 giugno 2008, n. 17602; 23 prestazione pubblicitaria; aprile 2007, n. 9567. n. 5/2013 11 Sponsorizzazioni sportive ancora più aleatorio, seconganda quelle erogate per la Soluzioni operative do la Suprema Corte, in realizzazione di iniziative Natura pubblicitaria considerazione della “ditendenti, prevalentemente dei corrispettivi in favore stanza” tra il settore econoanche se non esclusivadi sodalizi sportivi dilettantistici mico in cui operava mente alla pubblicizzazione L’Agenzia delle entrate ha chiarito che si è in l’azienda sponsor e l’attività di prodotti, marchi e servipresenza di una presunzione assoluta ex lege internazionale svolta dal pizi, o comunque dell’attività della natura pubblicitaria dei corrispettivi erolota professionista. svolta. gati in favore di sodalizi sportivi dilettantistici, Ad avviso della Cassazione, In definitiva, si ritiene debentro il limite quantitativo di euro 200.000 per dunque, non sono suffibano farsi rientrare nelle ciascun soggetto erogante, la cui motivazione è cienti né il rispetto dei respese di rappresentanza da ricercarsi, evidentemente, nella precisa voquisiti formali (la sottoscriquelle effettuate senza che lontà da parte del legislatore di agevolare tale zione di un contratto di vi sia una diretta aspettativa strumento di finanziamento indispensabile alla sponsorizzazione e/o pubdi ritorno commerciale, e sopravvivenza del settore sportivo dilettantistico, giudicato meritevole di tutela anche per i blicità che disciplini chiache vadano, invece, consirisvolti sociali e sanitari che assume l’attività ramente gli obblighi cui è derate spese di pubblicità o sportiva. sottoposto lo sponsee) né la propaganda quelle altre soÈ stato, inoltre, precisato che la fruizione delprova sostanziale dell’effetstenute per ottenere un inl’agevolazione è subordinata alla sussistenza tività del rapporto (docucremento, più o meno imdelle seguenti condizioni: mentazione pubblicitaria, mediato, della vendita di - i corrispettivi erogati devono essere necessarassegna stampa, effettività quanto realizzato nei vari riamente destinati alla promozione dell’immadel pagamento del corricicli produttivi ed in certi gine o dei prodotti (cioè non deve trattarsi di spettivo ecc.) ma è necescontesti, anche temporali. erogazioni liberali); saria la dimostrazione di Il cr iter io discretivo va, - deve essere riscontrata, a fronte dell’erogaun effettivo ritorno comdunque, individuato nella zione, una specifica attività del beneficiario merciale, dimostrazione diversità, anche strategica, della medesima (altrimenti si rientrerebbe nell’ipotesi di fatturazione per operazioni in tutto o quanto mai difficoltosa, sia degli obiettivi che, per le in parte inesistenti). per la natura aleatoria del spese di rappresentanza, contratto di sponsorizzapuò farsi coincidere con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio zione (così come di qualsiasi iniziativa pubblinonché con il potenziamento delle possibilità citaria e finanche commerciale), sia per la diffidi sviluppo della società; laddove, per le spese coltà oggettiva di collegare eventuali incremendi pubblicità o propaganda, di regola, consiste ti di fatturato al messaggio pubblicitario deriin una diretta finalità promozionale e di incre- vante dalla sponsorizzazione. mento commerciale, normalmente, concernen- Senza poi contare che, negli attuari scenari di te la produzione realizzata in un determinato crisi, l’obiettivo delle politiche commerciali potrebbe anche essere, semplicemente, il mancontesto.” Nel caso specifico, la società sponsor, operante tenimento dei livelli di fatturato se non il connel settore dell’impiantistica per imballaggi, non tenimento della riduzione dello stesso. era stata in grado di provare il ritorno commer- Resta il fatto che la sentenza è, nell’enunciaciale derivante dall’iniziativa promozionale rap- zione dei principi, estremamente chiara, anche presentata dall’inserimento del proprio marchio se poco condivisibile, e, soprattutto, si inserisce nel telaio dell’auto da corsa condotta da un pi- in un filone giurisprudenziale ormai consolidalota professionista, ritorno commerciale reso to e difficilmente scardinabile. 12 n. 5/2013 Sponsorizzazioni sportive È evidente che tale orientamento giurisprudenziale costituisce potenzialmente un grave vulnus per le aziende sponsor, che rischiano di vedersi disconosciuta la deducibilità integrale di importanti iniziative commerciali (non solo in ambito sportivo) e, conseguentemente, rischia di rendere ancora più difficoltosa, per i sodalizi sportivi, la ricerca di fonti di finanziamento, già gravemente minata dall’attuale contingenza economica. Tuttavia, a un esame più approfondito della sentenza (e delle altre pronunce ivi richiamate) emerge che, almeno in ottica prospettica, il disconoscimento della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione non può essere automatico, almeno in determinate circostanze. Infatti, innanzitutto, la sentenza fa riferimento alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 244/2007 e, quindi, dell’attuale formulazione dell’art. 108, comma 2, TUIR. Come sopra evidenziato, l’attuale normativa non fa alcuna distinzione fra iniziative volte a diffondere l’immagine dell’azienda e iniziative intese a pubblicizzarne i prodotti. Le spese di rappresentanza, a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono infatti caratterizzate, come disciplinato dal D.M. 19 novembre 2008 e chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 13 luglio 2009 già citati, dalla gratuità e da una deducibilità limitata, commisurata a determinate percentuali rispetto al fatturato, laddove le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell’obbligo della controparte di pubblicizzare, a fronte dell’incasso di un corrispettivo, il marchio e/o il prodotto dell’impresa al fine di stimolarne la domanda12. Lo stesso dicasi per la più recente delle sentenze citate dall’ordinanza, la n. 8679 del 15 aprile 2011, che fa riferimento a fatti risalenti all’anno 1990, e relativi alla sponsorizzazione effettuata da un importante gruppo industriale in favore di una squadra di basket. I principi enunciati dalla Cassazione, dunque, non appaiono applicabili ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2008, pur costituendo un giudicato importante in relazione ai procedimenti già incardinati relativi a periodi di imposta precedenti. Si evidenzia, peraltro, che, in assenza di notifiche di avvisi di accertamento avvenuti entro il 31 dicembre 2012, i periodi di imposta precedenti al 1° gennaio 2008 devono intendersi ormai assoggettati a prescrizione quanto al potere accertativo dell’Agenzia delle entrate13. In secondo luogo, la fattispecie presa in considerazione dalla suprema Corte si riferisce a una situazione in cui controparte del contratto di sponsorizzazione era un pilota professionista. I principi enunciati dalla Corte, quindi, non sono applicabili ai rapporti instaurati con società e associazioni sportive dilettantistiche che, come sopra evidenziato, ai sensi di specifica previsione agevolativa di cui all’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, costituiscono, per presunzione assoluta, spesa di pubblicità in capo al soggetto erogante fino ad un importo complessivo annuo di euro 200.000. Agevolazione confermata dalla stessa Agenzia delle entrate sia attraverso la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, sia attraverso la risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010, e sottoposta all’unico (e fondamentale) vincolo rappresentato dalla necessità che il soggetto beneficiario svolga una “specifica attività”, cioè che non si limiti a sottoscrivere un contratto ma ponga in essere, Note: 12 Con l’ulteriore precisazione che, mentre la circolare, come noto, non vincola né il contribuente né tantomeno il giudice, costituendo mera interpretazione dell’Agenzia, il Decreto ministeriale costituisce fonte normativa, ancorché di rango inferiore. 13 Al 31 dicembre 2012 l’annualità 2007 risulta prescritta almeno delle ipotesi ordinarie di periodo di imposta coincidente con l’anno solare e di situazioni “normali”, cioè caratterizzate da assenza di procedimenti penali in corso e da regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, talché a decorrere dal 1° gennaio 2013 potranno essere oggetto di contestazione le annualità 2008 e successive, alle quali si rende applicabile la nuova versione dell’art. 108, comma 2 TUIR. n. 5/2013 13 Sponsorizzazioni sportive in concreto, gli obblighi assunti attraverso il contratto stesso (esposizione cartelli, inserimento logo sulle divise di gioco, ecc.). presenza di casi di dubbio collegamento della componente reddituale negatiAntieconomicità e carenza dell’inerenza del costo va con l’impresa. L’antieconomicità, intesa come sproporzione “Viceversa, laddove si tratti del costo rispetto alle dimensioni aziendali, e la delle spese strettamente carenza dell’inerenza del costo vengono contenecessarie alla produzione Cassazione: la sentenza state quando l’oggetto della sponsorizzazione del reddito, o comunque n. 6548/2012 appare del tutto slegato all’attività d’impresa fisiologicamente riconduInfine, merita di essere doe/o al suo mercato di riferimento. cibili alla sfera imprenditoverosamente segnalato, a Tuttavia i contenziosi relativi alle contestazioni riale e che, in quanto tali, beneficio di chi ha in essedi antieconomicità e assenza di inerenza si prepossano ritenersi intrinsere un procedimento consentano particolarmente complessi, di lunga camente inerenti all’attività tenzioso relativo alla fattidurata e dall’esito, ad oggi, difficilmente predi impresa, sarà l’amminispecie in oggetto, che la ventivabile. strazione a dover provare stessa Corte di Cassazione l’inesistenza, nel caso specon la sentenza n. 6548 del 27 aprile 2012, ha aperto uno spiraglio rispetto cifico, del predetto nesso di inerenza”. alla posizione di chiusura totale assunta dall’or- Esaminando il caso concreto rappresentato da dinanza n. 3433 e dalla giurisprudenza in essa un contratto di sponsorizzazione, la Suprema Corte, dopo avere descritto le peculiarità del citata. Nella sentenza, che aveva ad oggetto la nozione contratto “atipico” della sponsorizzazione, e di inerenza di un costo - nella fattispecie relati- avere mutuato dal linguaggio corrente il convo a un contratto di sponsorizzazione - ai fini cetto che “la pubblicità è l’anima del commerdel reddito di impresa, e di onere della prova in cio”, conclude con la presa d’atto che la sponmerito all’inerenza stessa, la Suprema Corte ha sorizzazione costituisce “una forma di pubblistabilito che la deducibilità del costo non po- cità indiretta”, la cui inerenza “non pare seriastula che esso sia stato sostenuto per realizzare mente dubitabile”. una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia inerente in senso am- Le contestazioni in merito alla presunta pio all’impresa, “ossia che tale costo sia stato “antieconomicità” delle spese sostenuto al fine di svolgere un’attività poten- di sponsorizzazione zialmente idonea a produrre utili” in concreto, Più pericolose, e più difficilmente difendibili in un principio del tutto diverso, quasi opposto, a sede contenziosa, appaiono le motivazioni faquello stabilito dall’ordinanza n. 3433 (necessità centi capo ad un nuovo “filone” di contestaziodi un nesso dimostrabile tra spesa sostenuta e ni recentemente fatto proprio dall’Agenzia delincremento dei ricavi); quanto poi all’onere le entrate: quello dell’indeducibilità della spesa della prova, la Cassazione, dopo avere ribadito per presunta antieconomicità della stessa. che, in linea di principio, in applicazione del Le motivazioni da cui prendono le mosse tali principio desumibile dall’art. 2697 c.c., l’onere contestazioni sono costituite da situazioni in della prova circa l’esistenza di fatti che danno cui può essere configurata una importante luogo ad oneri e/o a costi deducibili dal reddi- sproporzione tra il corrispettivo pattuito tra to di impresa grava in capo al contribuente che sponsor e sponsee e il valore del messaggio prointende avvalersene, precisa che tale principio mozionale fornito dal sodalizio sportivo spondeve intendersi valido ogniqualvolta si sia in sorizzato, ovvero la presenza di una notevole 14 n. 5/2013 Osservazioni Sponsorizzazioni sportive ne argomentata confronsproporzione e inconOsservazioni tando le spese oggetto di g ruenza della spesa per Nesso logico tra attività contestazione con il volusponsorizzazione rispetto al pubblicitaria dello sponsee me d’affari dello sponsor e, volume dei ricavi e/o ale vendite dello sponsor soprattutto, con gli utili l’utile dell’impresa sponsor. È sempre necessario rinvenire un nesso logico, netti dichiarati dallo stesso In concreto, una volta “suuna consequenzialità, anche potenziale, tra e r isultanti dai bilanci bodorato” che dietro alla l’attività pubblicitaria e promozionale dello aziendali, evidenziando sponsorizzazione possa cesponsee e l’attività commerciale e le vendite l’incoerenza del comportalarsi un’operazione totaldello sponsor. mento dell’imprenditore mente o parzialmente falsa Soprattutto, l’azienda sponsor deve sempre esche avrebbe investito som- attraverso la quale l’aziensere in grado di dimostrare l’effettività della me rappresentative di una da deduce costi fittizi sfrutprestazione pubblicitaria effettuata dal sodalipercentuale eccessivamente tando il differenziale di taszio sponsorizzato attraverso la preparazione e elevata degli utili aziendali, sazione rispetto al sodalizio conservazione di un fascicolo contente non solo, e non tanto, il contratto, le fatture e i movirinunciando a percepire gli sportivo sponsorizzato, che menti finanziari conseguenti, ma, soprattutto, stessi per sostenere costi il potrebbe rendersi disponidocumentazione fotografica, rassegna stamcui ritorno economico apbile a retrocedere parte del pa, attestati e ogni altra documentazione atta a pare del tutto incerto. corrispettivo formalmente dimostrare le concrete attività promozionali Ancora, l’antieconomicità pattuito, ipotesi difficilsvolte dallo sponsee. e la carenza di inerenza del mente dimostrabile in ascosto vengono contestate senza di evidenze finanziarie degli ipotizzati flussi di ritorno - i verifica- quando l’oggetto della sponsorizzazione appare tori spostano l’attenzione sui principi di antie- del tutto slegato all’attività dell’impresa e/o al conomicità del costo e di difetto di inerenza ex suo mercato di riferimento (si faccia, ad esemart. 109 TUIR, ribaltando peraltro, a fronte di pio, il caso di un’azienda produttrice di imtale presunzione, l’onere della prova in capo al pianti industriali che opera prevalentemente sui mercati esteri e che sponsorizza la locale squacontribuente. Gli elementi in base ai quali i verificatori fiscali dra di calcio partecipante a un campionato basano le proprie argomentazioni sono molte- provinciale, che non ha eco alcuna né sui mass media né tantomeno sulla stampa specializzata plici. L’eccessiva onerosità del costo per sponsorizza- relativa al settore commerciale di riferimento zione può essere, infatti, argomentata facendo dello sponsor, e il cui pubblico è rappresentato riferimento al costo di acquisto di messaggi dagli abitanti del paese, nessuno dei quali costipubblicitari alternativi e, eventualmente, anche tuisce un potenziale cliente dello sponsor). caratterizzati da un maggiore grado di penetra- Trattasi certamente di accertamenti che possozione nel pubblico dei potenziali destinatari, no essere contestati sia in punto di diritto che quali i prezzi di acquisto di messaggi pubblici- nel merito. tari televisivi e/o radiofonici, ovvero di cartelli Le scelte imprenditoriali sono, infatti, in ogni pubblicitari per campagne locali o nazionali, o, caso di competenza dell’imprenditore; le conancora, in riferimento ai prezzi praticati dallo testazioni erariali sono effettuate ex post, menstesso sodalizio sportivo ad altri sponsor e/o in- tre l’imprenditore, quando compie le proprie serzionisti pubblicitari per prestazioni analoghe. scelte, opera valutazioni ex ante che possono L’antieconomicità, intesa come sproporzione anche risultare sbagliate o non soddisfacenti; del costo rispetto alle dimensioni aziendali, vie- come si accennava sopra, in tempi di crisi, co- n. 5/2013 15 Sponsorizzazioni sportive me quelli attuali, una strategia di mercato può anche puntare a un mantenimento dei volumi delle vendite e non necessariamente solo a un incremento delle stesse, sicché un investimento in attività di sponsorizzazione sportiva ben può dirsi compatibile con tale strategia. Si richiama, a tal fine, la sentenza della Cassazione n. 6548/2012, sopra citata, sia in relazione al concetto di inerenza che al ribaltamento dell’onere della prova. Si segnalano inoltre, in senso favorevole alle argomentazioni difensive sopra evidenziate, due recenti sentenze di merito: CTR Abruzzo, sez. IV, sentenza 2 luglio 2012, n. 38 e CTP di Lucca, sentenza 8 ottobre 2012, n. 160. CTR Abruzzo n. 38/2012 Con la prima sentenza, la CTR Abruzzo, in relazione alla contestata antieconomicità delle spese di sponsorizzazione dedotte dal contribuente, dopo avere osservato14 che “… avendo ben a mente che un principio costituzionalmente garantito, quale è quello di libertà economica, ben può andare incontro a valutazioni restrittive, volte in effetti anch’esse a tutelare un interesse costituzionalmente garantito (art. 54 Cost.), ma solo ove sia del tutto inconfutabile che una data condotta, per un verso, non si coniughi con la realizzazione di quella libertà e, per altro verso, pregiudichi l’altro interesse di pari rilevanza in gioco…” conclude che, nel caso di specie, il contribuente aveva dato idonea dimostrazione della ragione economica dell’investimento pubblicitario effettuato. Soprattutto, ha osservato la C.T.R. che (come sovente accade negli accertamenti basati sull’antieconomicità del costo): “d’altronde, mentre tutti gli elementi presenti in atto concorrono formalmente a far ritenere la veridicità dell’operazione, di contro, al di la di una mera asserzione ed a supporto della pretesa, non si rinviene elemento alcuno che possa obiettivamente indurre a ritenere come quella scelta 16 n. 5/2013 imprenditoriale non sia collimante e coerente con l’attività perseguita”. CTP Lucca n. 160/2012 Nella seconda sentenza citata, la C.T.P. di Lucca, richiamandosi alla sentenza n. 6548/2012 della Corte di Cassazione, stabilisce che la valutazione sulla congruità o sproporzione del costo compete all’autonomo giudizio dell’imprenditore e che, trattandosi di spese pubblicitarie, non incombeva alcun onere probatorio in capo al contribuente, atteso che l’inerenza di tali spese doveva ritenersi insita nelle stesse in quanto intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito. Importante è però specificare che, nel caso di specie, la società accertata era riuscita a dimostrare che dalla citata operazione di sponsorizzazione ne era scaturito “oggettivamente e soggettivamente” un “r itorno commerciale”, comprovato sia dall’incremento dei ricavi sia a titolo di “acquisizione di nuova clientela” (nel corso degli anni successivi). In considerazione di questo aspetto, i giudici di merito richiamati precisavano che “la parte ricorrente dimostra un aumento di volume di affari in termini economici, che tuttavia non è il solo aspetto con cui misurare gli effetti positivi di un’azione pubblicitaria (vi è tutta una serie di contatti, relazioni, visibilità, passa parola, presenza sul mercato, ecc.) e che non sono stati considerati dall’Ufficio seppure esplicitati dalle parti”15. Nonostante i suddetti pronunciamenti favorevoli alle ragioni del contribuente resta, tuttavia, il fatto che i contenziosi relativi alle contestazioni di antieconomicità e assenza di inerenza si presentano particolarmente complessi, di lunga durata e dall’esito, ad oggi, difficilmente preventivabile. Note: 14 A dire il vero con argomentazioni non brillantissime quanto a chiarezza. 15 Cfr. F. Marrucci, Italia Oggi del 3 novembre 2012. Sponsorizzazioni sportive È comunque in ogni caso sempre necessario, per poter aspirare ad un esito positivo delle ragioni difensive addotte, rinvenire un nesso logico, una consequenzialità, anche potenziale, tra l’attività pubblicitaria e promozionale dello sponsee e l’attività commerciale e le vendite dello sponsor. Soprattutto, l’azienda sponsor deve sempre essere in grado di dimostrare l’effettività della prestazione pubblicitaria effettuata dal sodalizio sponsorizzato attraverso la preparazione e conservazione di un fascicolo contente non solo, e non tanto, il contratto, le fatture e i movimenti finanziari conseguenti, ma, soprattutto, documentazione fotografica, rassegna stampa, attestati e ogni altra documentazione atta a dimostrare le concrete attività promozionali svolte dallo sponsee. n. 5/2013 17