PARTE SPECIALE

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PARTE SPECIALE – Sesta Sezione
Reati contro la personalità individuale
INDICE
PARTE SPECIALE – Sesta Sezione
Pag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale ...........................................3
Funzione della Parte Speciale – Sesta Sezione .....................................................5
Processi Sensibili nell’ambito dei reati contro la personalità individuale..................6
Regole generali ........................................................................................................7
Procedure specifiche................................................................................................8
I controlli dell’OdV ....................................................................................................9
6.1. I responsabili interni ..........................................................................................9
6.2 Le schede di evidenza.......................................................................................9
6.3 Attività ispettiva e di impulso .............................................................................9
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1.
Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale
La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate
fattispecie criminose che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili
(cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono stati ritenuti rilevanti unicamente in ordine
alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla
legge (cfr. Parte Generale, cap. 4).
Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001,
che vengono qui di seguito brevemente descritti.
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale
La Legge n. 228/2003 rubricata "Misure contro la tratta di persone", ha inserito
nel corpus del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquies, a norma del quale l’ente è
soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o
a suo vantaggio, di reati “contro la personalità individuale".
Art. 600 ter. - Pornografia minorile
Il reato punisce la condotta di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto,
realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero
induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche1 . Alla
stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e
chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga
diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai
commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il
materiale pornografico di cui al primo comma. Nei casi previsti dal terzo e dal
quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale sia di ingente quantità.
Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico
Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto2.
Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale3
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche
quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è
diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui
qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
1
Articolo modificato dalla L. 38/06
Articolo modificato dalla L. 38/06
3
Articolo introdotto dalla L. 38/06
2
3
Art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile
Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale
attività.
*****
Inoltre la legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante
"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile” ha ulteriormente integrato l’elenco dei reati
presupposto inserendovi, con l’art. 25 quater -1 del D.Lgs. 231/2001, l’art. 583
bis c.p. (mutilazione degli organi genitali femminili).
Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai
fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare
le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle
indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due
terzi se la lesione è di lieve entità
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al
secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è
commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è
commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal
caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
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2.
Funzione della Parte Speciale – Sesta Sezione
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai
Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già
definiti nella Parte Generale.
Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra
individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto
dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in
questa Sezione.
Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:
a)
indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai
Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del
Modello;
b)
fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che
cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le
necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.
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3.
Processi Sensibili nell’ambito dei reati contro la personalità individuale
I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di
Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5):
-
eventuale divulgazione di messaggi pubblicitari con contenuti
contrari alla legge.
In relazione a detto ambito, l’attività di Rai Cnema si esplica essenzialmente
mediante:
1. l’acquisizione di pubblicità radiofonica, televisiva, via internet, ed altri canali
di comunicazione per conto di RAI ed altre società del Gruppo, nonché per
altri “editori“. In tali ipotesi, l’attribuzione delle responsabilità in ordine al
controllo di legittimità e conformità alla linea editoriale, e ad ogni altro
adempimento connesso alla diffusione del materiale pubblicitario,
costituisce oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali;
2. l’acquisizione presso gli inserzionisti di pubblicità che viene diffusa presso
le sale cinematografiche;
3. la produzione di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home
video.
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4.
Regole generali
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle
regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al
successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e
rispettare:
1)
2)
3)
il Codice Etico;
la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale
ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.
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5.
Procedure specifiche
Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono
rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello,
le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:
1.
Produzioni di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e
home video, acquisizione di pubblicità per conto di RAI ed altre
società del Gruppo, nonché per altri “editori”
I contratti, le convenzioni, ed ogni altro atto negoziale che disciplini la
produzione di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home
video, la raccolta e l’acquisizione di pubblicità destinata ad essere
divulgata tramite il mezzo televisivo, ivi comprese le trasmissioni via cavo
e via satellite, reti radiofoniche, internet, etc. …, deve espressamente
prevedere su quale delle parti contrattuali incomba l’onere di effettuare,
prima della loro divulgazione, un controllo di legittimità sul contenuto dei
messaggi pubblicitari.
Qualora l’attività di controllo sia demandata all’“editore”, a suoi incaricati,
o comunque a soggetti terzi, occorrerà porre in essere le opportune
verifiche atte ad accertare il rispetto degli impegni contrattuali in tal senso.
Qualora l’attività di controllo sia demandata a Rai Cinema, in relazione
alle diverse tipologie di materiale pubblicitario l’Amministratore Delegato,
il Direttore Generale, o dirigente della Società all’uopo delegato,
provvederà a designare la funzione responsabile che dovrà garantire:
- l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto
responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo
conclude con relativa verifica di conformità;
- un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse
fasi della procedura.
2.
Acquisizione di pubblicità diffusa presso le sale cinematografiche
Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di
effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi
pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali
che garantiscano:
- l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto
responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo
conclude con relativa verifica di conformità;
- un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse
fasi della procedura.
3.
Produzione di opere cinematografiche a prioritario sfruttamento
cinematografico e home video
Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di
effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi
pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali
che garantiscano:
- l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto
responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo
conclude con relativa verifica di conformità;
- un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse
fasi della procedura.
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6.
I controlli dell’OdV
6.1.
I responsabili interni
Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al
contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte
Speciale.
6.2
Le schede di evidenza
Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione
delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima
Sezione della presente Parte Speciale.
6.3
Attività ispettiva e di impulso
Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso
dell’OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della
presente Parte Speciale.
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