PARTE SPECIALE – Sesta Sezione Reati contro la personalità individuale INDICE PARTE SPECIALE – Sesta Sezione Pag. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale ...........................................3 Funzione della Parte Speciale – Sesta Sezione .....................................................5 Processi Sensibili nell’ambito dei reati contro la personalità individuale..................6 Regole generali ........................................................................................................7 Procedure specifiche................................................................................................8 I controlli dell’OdV ....................................................................................................9 6.1. I responsabili interni ..........................................................................................9 6.2 Le schede di evidenza.......................................................................................9 6.3 Attività ispettiva e di impulso .............................................................................9 2 1. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili (cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono stati ritenuti rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge (cfr. Parte Generale, cap. 4). Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti. Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale La Legge n. 228/2003 rubricata "Misure contro la tratta di persone", ha inserito nel corpus del D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquies, a norma del quale l’ente è soggetto a responsabilità anche nel caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di reati “contro la personalità individuale". Art. 600 ter. - Pornografia minorile Il reato punisce la condotta di chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche1 . Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Art. 600 quater Detenzione di materiale pornografico Viene punito chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto2. Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale3 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 1 Articolo modificato dalla L. 38/06 Articolo modificato dalla L. 38/06 3 Articolo introdotto dalla L. 38/06 2 3 Art. 600 quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Viene punito chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. ***** Inoltre la legge 9 gennaio 2006, n. 7, in vigore dal 2 febbraio 2006, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” ha ulteriormente integrato l’elenco dei reati presupposto inserendovi, con l’art. 25 quater -1 del D.Lgs. 231/2001, l’art. 583 bis c.p. (mutilazione degli organi genitali femminili). Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. 4 2. Funzione della Parte Speciale – Sesta Sezione La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale. Nell’ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione. Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di: a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica. 5 3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati contro la personalità individuale I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 5): - eventuale divulgazione di messaggi pubblicitari con contenuti contrari alla legge. In relazione a detto ambito, l’attività di Rai Cnema si esplica essenzialmente mediante: 1. l’acquisizione di pubblicità radiofonica, televisiva, via internet, ed altri canali di comunicazione per conto di RAI ed altre società del Gruppo, nonché per altri “editori“. In tali ipotesi, l’attribuzione delle responsabilità in ordine al controllo di legittimità e conformità alla linea editoriale, e ad ogni altro adempimento connesso alla diffusione del materiale pubblicitario, costituisce oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali; 2. l’acquisizione presso gli inserzionisti di pubblicità che viene diffusa presso le sale cinematografiche; 3. la produzione di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home video. 6 4. Regole generali Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare: 1) 2) 3) il Codice Etico; la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione; in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 7 5. Procedure specifiche Ai fini dell’attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili: 1. Produzioni di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home video, acquisizione di pubblicità per conto di RAI ed altre società del Gruppo, nonché per altri “editori” I contratti, le convenzioni, ed ogni altro atto negoziale che disciplini la produzione di opere a prioritario sfruttamento cinematografico e home video, la raccolta e l’acquisizione di pubblicità destinata ad essere divulgata tramite il mezzo televisivo, ivi comprese le trasmissioni via cavo e via satellite, reti radiofoniche, internet, etc. …, deve espressamente prevedere su quale delle parti contrattuali incomba l’onere di effettuare, prima della loro divulgazione, un controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari. Qualora l’attività di controllo sia demandata all’“editore”, a suoi incaricati, o comunque a soggetti terzi, occorrerà porre in essere le opportune verifiche atte ad accertare il rispetto degli impegni contrattuali in tal senso. Qualora l’attività di controllo sia demandata a Rai Cinema, in relazione alle diverse tipologie di materiale pubblicitario l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale, o dirigente della Società all’uopo delegato, provvederà a designare la funzione responsabile che dovrà garantire: - l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 2. Acquisizione di pubblicità diffusa presso le sale cinematografiche Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali che garantiscano: - l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 3. Produzione di opere cinematografiche a prioritario sfruttamento cinematografico e home video Alla funzione aziendale responsabile del settore è affidato il compito di effettuare il necessario controllo di legittimità sul contenuto dei messaggi pubblicitari, prima della loro divulgazione, nel rispetto di principi generali che garantiscano: - l’evidenza e la tracciabilità all’interno del processo del soggetto responsabile e del soggetto che materialmente esegue il controllo e lo conclude con relativa verifica di conformità; - un adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura. 8 6. I controlli dell’OdV 6.1. I responsabili interni Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 6.2 Le schede di evidenza Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 6.3 Attività ispettiva e di impulso Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell’OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale. 9