Informazioni sul Mercato Libero
Il Decreto 79/99 (Decreto Bersani) ha stabilito le soglie di
consumo in base alle quali si può accedere al mercato libero. A
partire dal 1 luglio 2004 sono clienti idonei tutti gli utenti "non
domestici” possessori di partita IVA. Dal 1 luglio 2007 sono stati
liberalizzati tutti gli usi. L’attivazione, oltre ad essere
conveniente, è decisamente semplice. E’ sufficiente
sottoscrivere la richiesta di fornitura ERG Divisione Power &
Gas, che ERG successivamente accetta.
Di seguito riportiamo alcune informazioni sul mercato libero
dell’energia elettrica per i clienti non domestici in bassa
tensione.
Tratte dal sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas, su
gentile concessione.
Come si fa a passare al mercato libero?
Per passare al mercato libero, una volta individuata l’offerta che
meglio risponde alle proprie esigenze, è sufficiente che il titolare
del contratto di fornitura stipuli un nuovo contratto con
l’impresa di vendita prescelta, e receda dal precedente
contratto. Se si cambia venditore, per rendere ancora più
semplice la procedura, ed evitare discontinuità di servizio
durante il cambiamento, l’impresa di vendita prescelta deve
inoltrare per conto del cliente la comunicazione del recesso al
venditore che viene sostituito.
La stessa impresa di vendita normalmente si preoccupa di
sottoscrivere e di gestire, per conto del cliente, i contratti
necessari per fruire dei servizi di trasporto, dispacciamento,
distribuzione e misura. I contratti per tali servizi sono necessari
per garantire il passaggio dell’energia acquistata dall’impianto di
produzione al contatore del cliente.
Che preavviso devo dare per recedere dal vecchio
contratto?
Attualmente, per i clienti non domestici alimentati in bassa
tensione il termine massimo di preavviso è di 1 mese quando
passano per la prima volta al mercato libero, mentre è di 3 mesi
se sono già passati al mercato libero e intendono cambiare
fornitore. Per gli altri clienti non domestici, se non vi è un
diverso ed espresso accordo tra le parti, il termine massimo di
preavviso è di 3 mesi per i contratti di durata annuale, e di 6
mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno.
Quanto dura la pratica per il passaggio al nuovo
venditore?
Attualmente il tempo necessario per il passaggio effettivo al
nuovo venditore può variare da uno a due mesi. Il passaggio
effettivo al nuovo venditore non avviene al momento della
conclusione del contratto, ma non appena si concludono gli atti
curati dal nuovo venditore per la gestione degli aspetti
commerciali del passaggio.
La data prevista per il passaggio effettivo deve comunque
essere comunicata dal nuovo venditore al momento della
sottoscrizione del contratto.
Normalmente la decorrenza del contratto è comunque
sincronizzata al 1° del mese.
In fase di cambio del venditore corro il rischio di
rimanere senza elettricità?
No, non ci sono rischi di interruzione. Le operazioni di
trasferimento di un cliente da un venditore ad un altro non
comportano alcun intervento sugli impianti. Quando si cambia
venditore cambia solo la gestione commerciale e amministrativa
della fornitura, la continuità del servizio resta assicurata.
Costa cambiare venditore?
Scegliere un venditore nel mercato libero non comporta spese
per il cliente, tranne nel caso in cui lo stesso cliente abbia già
cambiato venditore nell’arco dei dodici mesi precedenti: in
questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27
euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al
cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende
tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela.
Potrebbe inoltre essere richiesto il pagamento dell'imposta di
bollo (Euro 14,62) sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla
normativa fiscale: contratto di fornitura non redatto sotto forma
di corrispondenza commerciale ovvero contratto redatto sotto
forma di corrispondenza ma che necessiti di registrazione
presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nel "caso d'uso",
ad esempio quando devono essere depositati presso le
cancellerie giudiziarie nell'espletamento di attività
amministrative o presso pubblici uffici).
Per cambiare venditore, bisogna sostituire il contatore o
modificare l’impianto elettrico?
No, non è necessario alcun intervento sul contatore o sugli
impianti.
Quante volte posso cambiare venditore o contratto?
Quando trova un’offerta più conveniente il cliente può cambiare,
stipulando un nuovo contratto e recedendo dal contratto
precedente nel rispetto dei tempi di preavviso stabiliti
dall’Autorità.
Attualmente, per i clienti non domestici alimentati in bassa
tensione il termine massimo di preavviso è di 1 mese quando
scelgono per la prima volta di cambiare fornitore ed entrare nel
mercato libero, mentre è di 3 mesi se hanno già cambiato
fornitore e intendono cambiare nuovamente. Per gli altri clienti
non domestici, se non vi è un diverso ed espresso accordo tra le
parti, il termine massimo di preavviso è di 3 mesi per i contratti
di durata annuale, e di 6 mesi per i contratti di durata
pluriennale o superiore all’anno.
Firmando un nuovo contratto, il preavviso di recesso al
venditore che viene sostituito dovrà automaticamente essere
inoltrato dal nuovo fornitore; ciò per semplificare al massimo gli
atti del cliente.
Cosa cambia nella gestione del servizio elettrico con la
liberalizzazione?
Il cambiamento riguarda gli aspetti commerciali del servizio: nel
mercato libero le imprese di vendita, una volta acquistata
l’energia elettrica, provvedono a farla transitare sulla rete
elettrica fino al contatore, per venderla ai propri clienti, inviano
le bollette per il pagamento del servizio e devono garantire ai
clienti tutte le prestazioni e i servizi indicati nel contratto.
La gestione degli aspetti tecnici del servizio invece non cambia:
è il distributore che continua ad assicurare che il transito
dell’energia sulla rete elettrica avvenga con continuità ed
efficienza e che interviene in caso di guasto sugli impianti che
portano l’energia al contatore.
Prima della liberalizzazione, i clienti dovevano rivolgersi
esclusivamente all’impresa di distribuzione locale per tutti gli
aspetti del servizio elettrico, compreso il contratto di fornitura,
ed era la stessa impresa ad inviare le bollette per il pagamento
del servizio.
Con la liberalizzazione cambia la qualità commerciale del
servizio?
La concorrenza stimolerà i venditori a migliorare la qualità
commerciale del proprio servizio (ad esempio, i tempi per la
rettifica delle bollette), e a definire nuove offerte commerciali
più vicine alle diverse esigenze dei clienti.
Sia i venditori sia i distributori dovranno comunque continuare a
rispettare gli standard minimi di qualità commerciale stabiliti
dall’Autorità, che riguardano anche la tempestività con la quale
le imprese devono fornire le prestazioni maggiormente richieste
dai clienti (ad esempio, per i distributori, il tempo massimo per
eseguire un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto del
contatore).
Potranno aumentare le interruzioni o gli sbalzi di
tensione?
La qualità tecnica dell’energia elettrica non cambia perché non
dipende dall’impresa di vendita: interruzioni o sbalzi di tensione
dipendono da guasti o incidenti che possono interessare la
produzione o le infrastrutture (normalmente le reti di
distribuzione) che continuano ad essere gestite dallo stesso
distributore. L’eventuale cambiamento del venditore non
influenza la continuità del servizio, sempre assicurata dal
distributore che resta lo stesso.
Le imprese di distribuzione devono sempre rispettare gli
obiettivi di miglioramento della continuità del servizio, cioè
ridurre il numero e la durata delle interruzioni, secondo gli
obiettivi stabiliti periodicamente dall’Autorità.
Cosa cambia per il costo del servizio?
Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica è formato da
due principali componenti:
una parte che riguarda i costi di trasporto e distribuzione
dell’energia dall’impianto di produzione al contatore del cliente
finale e gli oneri di sistema;
un’altra parte, la più rilevante, che riguarda i costi di acquisto e
vendita dell’energia al cliente finale (prezzo dell’energia).
Per il servizio elettrico il cliente non paga più una tariffa stabilita
dall’Autorità, ma un prezzo libero, stabilito nel contratto di
vendita e comprendente le due componenti sopra ricordate.
Infatti il prezzo libero comprenderà comunque anche i costi per
l’uso delle infrastrutture di rete: questi costi sono coperti da
tariffe stabilite dall’Autorità, che le imprese di vendita pagano a
loro volta al distributore locale. Infine il prezzo copre anche i
costi sostenuti dai venditori e pagati a Terna per i servizi che
garantiscono la consegna dell’energia e l’equilibrio del sistema
elettrico (dispacciamento).
Per le piccole imprese alimentate in bassa tensione che non
passano al mercato libero invece, l’Autorità definisce condizioni
economiche (che comprendono tutte le componenti sopra
richiamate) e prezzi di riferimento, calcolati a consuntivo sulla
base dei costi effettivi relativi all’acquisto dell’energia elettrica e
al servizio di dispacciamento sostenuti per servire i clienti in
maggior tutela.
Cos’è il servizio di maggior tutela?
E’ il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni
contrattuali ed economiche stabilite dall’Autorità, previsto per
tutelare i clienti che in un mercato liberalizzato hanno meno
forza contrattuale.
Il servizio di maggior tutela è riservato ai clienti domestici e alle
piccole imprese alimentate in bassa tensione. Questi clienti
sono automaticamente forniti dal servizio di maggior tutela se
non passano al mercato libero, o se rimangono senza fornitore
(ad esempio, per fallimento del venditore); possono comunque
scegliere di tornare a questo servizio anche se sono già passati
al mercato libero, rispettando i termini e le modalità di recesso
dal contratto con il proprio fornitore.
Le condizioni economiche del servizio, monorarie o biorarie,
sono aggiornate ogni tre mesi dall’Autorità.
Se passo al mercato libero cambiano le imposte sul
servizio?
No, non cambia nulla: le imposte che si pagano per il servizio
elettrico a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di
consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate con le
stesse modalità, indipendentemente dal contratto o dal
venditore prescelto.
Chi si occupa dei nuovi allacciamenti?
Anche in seguito alla liberalizzazione, è sempre compito
dell’impresa di distribuzione locale realizzare gli allacciamenti,
posare i contatori e attivare la fornitura. Il distributore si
attiverà per tali adempimenti a seguito della richiesta del
cliente, se questi non ha ancora un contratto di fornitura o se
intende sottoscrivere direttamente il contratto per i servizi di
trasporto, distribuzione e misura e il contratto per il servizio di
dispacciamento. Se invece il cliente ha già scelto il fornitore
sarà il fornitore stesso a presentare la richiesta, di
allacciamento e attivazione, al distributore per conto del cliente.
L’impresa di distribuzione continua ad essere responsabile
anche per tutti i lavori sulla rete o sugli impianti richiesti dal
cliente (ad esempio, spostare il contatore).
A chi bisogna rivolgersi in caso di guasti al contatore o
agli impianti?
La riparazione dei guasti e il ripristino dell’alimentazione restano
responsabilità dell’impresa di distribuzione. Il numero di
telefono del servizio guasti quindi non cambia.
A chi bisogna rivolgersi per ottenere informazioni
commerciali?
All’impresa con cui si ha il contratto di fornitura. Se si passa al
mercato libero, per tutte le informazioni che riguardano gli
aspetti commerciali del servizio (consumi, bollette, pagamenti,
rimborsi, chiarimenti, reclami…) è necessario rivolgersi al
venditore con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura.
Chi legge il contatore?
Anche per i clienti che passano al mercato libero la lettura del
contatore continuerà ad essere eseguita dall’impresa di
distribuzione. Sarà invece il venditore a stabilire in contratto la
periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare
quanto dovuto per l’energia consumata, e ad emettere la
bolletta per il pagamento.
In ogni caso, secondo quanto stabilito dall’Autorità, il cliente
alimentato in bassa tensione ha diritto ad avere almeno un
tentativo di lettura all’anno se ha una potenza disponibile fino a
37,5 kW e almeno una volta al mese negli altri casi.
Perché i distributori devono rendere disponibili a
qualunque venditore i dati di consumo dei clienti?
La comunicazione dei dati di consumo dei clienti, prevista dalla
normativa nazionale di liberalizzazione del servizio elettrico,
serve da un lato per consentire ai venditori che li richiedono di
definire e proporre ai clienti offerte commerciali più in linea con
le effettive esigenze dei clienti; dall’altro garantisce che tutti i
venditori possano disporre delle stesse informazioni e quindi
competere sullo stesso piano. I dati resi disponibili (nome del
cliente e indirizzo della fornitura, consumo annuo e potenza
impegnata) sono quelli strettamente necessari ai venditori per
la formulazione di offerte commerciali da proporre al cliente
unicamente in formato cartaceo.
ERG spa Divisione Power&Gas - Torre WTC Via De Marini 1, 16149 Genova
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