Informazioni sul Mercato Libero Il Decreto 79/99 (Decreto Bersani) ha stabilito le soglie di consumo in base alle quali si può accedere al mercato libero. A partire dal 1 luglio 2004 sono clienti idonei tutti gli utenti "non domestici” possessori di partita IVA. Dal 1 luglio 2007 sono stati liberalizzati tutti gli usi. L’attivazione, oltre ad essere conveniente, è decisamente semplice. E’ sufficiente sottoscrivere la richiesta di fornitura ERG Divisione Power & Gas, che ERG successivamente accetta. Di seguito riportiamo alcune informazioni sul mercato libero dell’energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione. Tratte dal sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas, su gentile concessione. Come si fa a passare al mercato libero? Per passare al mercato libero, una volta individuata l’offerta che meglio risponde alle proprie esigenze, è sufficiente che il titolare del contratto di fornitura stipuli un nuovo contratto con l’impresa di vendita prescelta, e receda dal precedente contratto. Se si cambia venditore, per rendere ancora più semplice la procedura, ed evitare discontinuità di servizio durante il cambiamento, l’impresa di vendita prescelta deve inoltrare per conto del cliente la comunicazione del recesso al venditore che viene sostituito. La stessa impresa di vendita normalmente si preoccupa di sottoscrivere e di gestire, per conto del cliente, i contratti necessari per fruire dei servizi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e misura. I contratti per tali servizi sono necessari per garantire il passaggio dell’energia acquistata dall’impianto di produzione al contatore del cliente. Che preavviso devo dare per recedere dal vecchio contratto? Attualmente, per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione il termine massimo di preavviso è di 1 mese quando passano per la prima volta al mercato libero, mentre è di 3 mesi se sono già passati al mercato libero e intendono cambiare fornitore. Per gli altri clienti non domestici, se non vi è un diverso ed espresso accordo tra le parti, il termine massimo di preavviso è di 3 mesi per i contratti di durata annuale, e di 6 mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno. Quanto dura la pratica per il passaggio al nuovo venditore? Attualmente il tempo necessario per il passaggio effettivo al nuovo venditore può variare da uno a due mesi. Il passaggio effettivo al nuovo venditore non avviene al momento della conclusione del contratto, ma non appena si concludono gli atti curati dal nuovo venditore per la gestione degli aspetti commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve comunque essere comunicata dal nuovo venditore al momento della sottoscrizione del contratto. Normalmente la decorrenza del contratto è comunque sincronizzata al 1° del mese. In fase di cambio del venditore corro il rischio di rimanere senza elettricità? No, non ci sono rischi di interruzione. Le operazioni di trasferimento di un cliente da un venditore ad un altro non comportano alcun intervento sugli impianti. Quando si cambia venditore cambia solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura, la continuità del servizio resta assicurata. Costa cambiare venditore? Scegliere un venditore nel mercato libero non comporta spese per il cliente, tranne nel caso in cui lo stesso cliente abbia già cambiato venditore nell’arco dei dodici mesi precedenti: in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela. Potrebbe inoltre essere richiesto il pagamento dell'imposta di bollo (Euro 14,62) sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla normativa fiscale: contratto di fornitura non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale ovvero contratto redatto sotto forma di corrispondenza ma che necessiti di registrazione presso l'Ufficio del Registro (di norma soltanto nel "caso d'uso", ad esempio quando devono essere depositati presso le cancellerie giudiziarie nell'espletamento di attività amministrative o presso pubblici uffici). Per cambiare venditore, bisogna sostituire il contatore o modificare l’impianto elettrico? No, non è necessario alcun intervento sul contatore o sugli impianti. Quante volte posso cambiare venditore o contratto? Quando trova un’offerta più conveniente il cliente può cambiare, stipulando un nuovo contratto e recedendo dal contratto precedente nel rispetto dei tempi di preavviso stabiliti dall’Autorità. Attualmente, per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione il termine massimo di preavviso è di 1 mese quando scelgono per la prima volta di cambiare fornitore ed entrare nel mercato libero, mentre è di 3 mesi se hanno già cambiato fornitore e intendono cambiare nuovamente. Per gli altri clienti non domestici, se non vi è un diverso ed espresso accordo tra le parti, il termine massimo di preavviso è di 3 mesi per i contratti di durata annuale, e di 6 mesi per i contratti di durata pluriennale o superiore all’anno. Firmando un nuovo contratto, il preavviso di recesso al venditore che viene sostituito dovrà automaticamente essere inoltrato dal nuovo fornitore; ciò per semplificare al massimo gli atti del cliente. Cosa cambia nella gestione del servizio elettrico con la liberalizzazione? Il cambiamento riguarda gli aspetti commerciali del servizio: nel mercato libero le imprese di vendita, una volta acquistata l’energia elettrica, provvedono a farla transitare sulla rete elettrica fino al contatore, per venderla ai propri clienti, inviano le bollette per il pagamento del servizio e devono garantire ai clienti tutte le prestazioni e i servizi indicati nel contratto. La gestione degli aspetti tecnici del servizio invece non cambia: è il distributore che continua ad assicurare che il transito dell’energia sulla rete elettrica avvenga con continuità ed efficienza e che interviene in caso di guasto sugli impianti che portano l’energia al contatore. Prima della liberalizzazione, i clienti dovevano rivolgersi esclusivamente all’impresa di distribuzione locale per tutti gli aspetti del servizio elettrico, compreso il contratto di fornitura, ed era la stessa impresa ad inviare le bollette per il pagamento del servizio. Con la liberalizzazione cambia la qualità commerciale del servizio? La concorrenza stimolerà i venditori a migliorare la qualità commerciale del proprio servizio (ad esempio, i tempi per la rettifica delle bollette), e a definire nuove offerte commerciali più vicine alle diverse esigenze dei clienti. Sia i venditori sia i distributori dovranno comunque continuare a rispettare gli standard minimi di qualità commerciale stabiliti dall’Autorità, che riguardano anche la tempestività con la quale le imprese devono fornire le prestazioni maggiormente richieste dai clienti (ad esempio, per i distributori, il tempo massimo per eseguire un nuovo allacciamento, o per riparare un guasto del contatore). Potranno aumentare le interruzioni o gli sbalzi di tensione? La qualità tecnica dell’energia elettrica non cambia perché non dipende dall’impresa di vendita: interruzioni o sbalzi di tensione dipendono da guasti o incidenti che possono interessare la produzione o le infrastrutture (normalmente le reti di distribuzione) che continuano ad essere gestite dallo stesso distributore. L’eventuale cambiamento del venditore non influenza la continuità del servizio, sempre assicurata dal distributore che resta lo stesso. Le imprese di distribuzione devono sempre rispettare gli obiettivi di miglioramento della continuità del servizio, cioè ridurre il numero e la durata delle interruzioni, secondo gli obiettivi stabiliti periodicamente dall’Autorità. Cosa cambia per il costo del servizio? Il costo del servizio di fornitura di energia elettrica è formato da due principali componenti: una parte che riguarda i costi di trasporto e distribuzione dell’energia dall’impianto di produzione al contatore del cliente finale e gli oneri di sistema; un’altra parte, la più rilevante, che riguarda i costi di acquisto e vendita dell’energia al cliente finale (prezzo dell’energia). Per il servizio elettrico il cliente non paga più una tariffa stabilita dall’Autorità, ma un prezzo libero, stabilito nel contratto di vendita e comprendente le due componenti sopra ricordate. Infatti il prezzo libero comprenderà comunque anche i costi per l’uso delle infrastrutture di rete: questi costi sono coperti da tariffe stabilite dall’Autorità, che le imprese di vendita pagano a loro volta al distributore locale. Infine il prezzo copre anche i costi sostenuti dai venditori e pagati a Terna per i servizi che garantiscono la consegna dell’energia e l’equilibrio del sistema elettrico (dispacciamento). Per le piccole imprese alimentate in bassa tensione che non passano al mercato libero invece, l’Autorità definisce condizioni economiche (che comprendono tutte le componenti sopra richiamate) e prezzi di riferimento, calcolati a consuntivo sulla base dei costi effettivi relativi all’acquisto dell’energia elettrica e al servizio di dispacciamento sostenuti per servire i clienti in maggior tutela. Cos’è il servizio di maggior tutela? E’ il servizio di fornitura dell’energia elettrica a condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall’Autorità, previsto per tutelare i clienti che in un mercato liberalizzato hanno meno forza contrattuale. Il servizio di maggior tutela è riservato ai clienti domestici e alle piccole imprese alimentate in bassa tensione. Questi clienti sono automaticamente forniti dal servizio di maggior tutela se non passano al mercato libero, o se rimangono senza fornitore (ad esempio, per fallimento del venditore); possono comunque scegliere di tornare a questo servizio anche se sono già passati al mercato libero, rispettando i termini e le modalità di recesso dal contratto con il proprio fornitore. Le condizioni economiche del servizio, monorarie o biorarie, sono aggiornate ogni tre mesi dall’Autorità. Se passo al mercato libero cambiano le imposte sul servizio? No, non cambia nulla: le imposte che si pagano per il servizio elettrico a seconda delle diverse tipologie di utenza (imposta di consumo, addizionale enti locali, Iva) sono applicate con le stesse modalità, indipendentemente dal contratto o dal venditore prescelto. Chi si occupa dei nuovi allacciamenti? Anche in seguito alla liberalizzazione, è sempre compito dell’impresa di distribuzione locale realizzare gli allacciamenti, posare i contatori e attivare la fornitura. Il distributore si attiverà per tali adempimenti a seguito della richiesta del cliente, se questi non ha ancora un contratto di fornitura o se intende sottoscrivere direttamente il contratto per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e il contratto per il servizio di dispacciamento. Se invece il cliente ha già scelto il fornitore sarà il fornitore stesso a presentare la richiesta, di allacciamento e attivazione, al distributore per conto del cliente. L’impresa di distribuzione continua ad essere responsabile anche per tutti i lavori sulla rete o sugli impianti richiesti dal cliente (ad esempio, spostare il contatore). A chi bisogna rivolgersi in caso di guasti al contatore o agli impianti? La riparazione dei guasti e il ripristino dell’alimentazione restano responsabilità dell’impresa di distribuzione. Il numero di telefono del servizio guasti quindi non cambia. A chi bisogna rivolgersi per ottenere informazioni commerciali? All’impresa con cui si ha il contratto di fornitura. Se si passa al mercato libero, per tutte le informazioni che riguardano gli aspetti commerciali del servizio (consumi, bollette, pagamenti, rimborsi, chiarimenti, reclami…) è necessario rivolgersi al venditore con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura. Chi legge il contatore? Anche per i clienti che passano al mercato libero la lettura del contatore continuerà ad essere eseguita dall’impresa di distribuzione. Sarà invece il venditore a stabilire in contratto la periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare quanto dovuto per l’energia consumata, e ad emettere la bolletta per il pagamento. In ogni caso, secondo quanto stabilito dall’Autorità, il cliente alimentato in bassa tensione ha diritto ad avere almeno un tentativo di lettura all’anno se ha una potenza disponibile fino a 37,5 kW e almeno una volta al mese negli altri casi. Perché i distributori devono rendere disponibili a qualunque venditore i dati di consumo dei clienti? La comunicazione dei dati di consumo dei clienti, prevista dalla normativa nazionale di liberalizzazione del servizio elettrico, serve da un lato per consentire ai venditori che li richiedono di definire e proporre ai clienti offerte commerciali più in linea con le effettive esigenze dei clienti; dall’altro garantisce che tutti i venditori possano disporre delle stesse informazioni e quindi competere sullo stesso piano. I dati resi disponibili (nome del cliente e indirizzo della fornitura, consumo annuo e potenza impegnata) sono quelli strettamente necessari ai venditori per la formulazione di offerte commerciali da proporre al cliente unicamente in formato cartaceo. ERG spa Divisione Power&Gas - Torre WTC Via De Marini 1, 16149 Genova Divisione operativa della società Holding del Gruppo ERG, Sede Legale Via De Marini 1, 16149 Genova Cap. Soc. euro 15.032.000,00 iv - Cod. Fisc. 94040720107 e P.IVA 10122410151 | © 2008-2010 ERG S.p.A.