La sicurezza dei prodotti: I Prodotti Elettrici Quadro generale delle norme vigenti in materia di controllo e sorveglianza sui prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica) 26 maggio 2011 Avv. Nicola Manenti reggio emilia argomenti della discussione LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI Le nozioni di “prodotto “ e “produttore” D.lgs. n° 206/2005: artt. 102 – 113 “sicurezza dei prodotti” D.lgs. n° 206/2005: artt. 114 – 127 “responsabilità per danno da prodotti difettosi” Regolamento n° 765/2008/CE Decisione n° 768/2008/CE L. n° 791/1977 (direttiva comunitaria 2006/95/CE) materiale elettrico “bassa tensione” D. lgs. n° 194/2007 (direttiva comunitaria 2004/108/CE) compatibilità elettromagnetica LA VIGILANZA E I CONTROLLI LE SANZIONI L. n° 791/77: art. 9 D. lgs. n° 194/2007: art. 15 Codice Penale: artt. 515 - 517 IL “RISCHIO” CLASS ACTION D.lgs. n° 206/2005: art. 140 bis “l’azione di classe” Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia la normativa sulla sicurezza dei prodotti elettrici Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE normativa comunitaria Direttiva 72/23/CEE del 19.02.1973 - c.d. direttiva “bassa tensione” (BT-LVD) Direttiva 93/68/CEE del 22.07.1993 - modifica tra le altre la Dir. 72/23/CEE Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001 - sicurezza generale dei prodotti Direttiva 2004/108/CE del 15.12.2004 - compatibilità elettromagnetica (EMC) Direttiva 2006/95/CE del 12.12.2006 - codifica delle direttive (BT-LVD) normativa nazionale L. 18.10.1977 n. 791 - attuazione della Dir. 72/23/CEE D.lgs. 17.03.1995 n. 115 - attuazione Dir. 2001/95/CE sicurezza dei prodotti D.lgs. 25.11.1996 n. 626 - recepimento Dir. 93/68/CEE marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione D.lgs. 6.09.2005 n. 206 - Codice del Consumo D.lgs. 6.11.2007 n. 194 - Compatibilità elettromagnetica Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 1. responsabilità del produttore “Codice del Consumo” D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206 artt. 102 – 127 sicurezza dei prodotti e responsabilità per danno da prodotto difettoso Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO evoluzione normativa Il D.P.R. n° 224/1988 [attuazione della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi] ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità del “produttore” per i danni derivanti da prodotto difettoso. Il D.P.R. n° 224/1988 è stato successivamente modificato con il D.Lgs. n° 25/2001 [recepimento della Direttiva 1999/34/CE modificativa della direttiva 85/374/CEE]. In attuazione della Direttiva 92/59/CEE è stato poi emanato il D. Lgs. n° 115/1995 relativo alla “sicurezza generale dei prodotti”. Il D.Lgs. n° 206/2005 ha infine abrogato sia il D.P.R. n° 224/88 sia il D.Lgs. n° 115/95 accorpandone le disposizioni nella parte IV, “sicurezza e qualità”, del c.d. “Codice del Consumo” (D. Lgs. n° 206/2005). Resta salva l’applicazione della normativa specifica di settore che, in riferimento a particolari categorie merceologiche, obbliga a specifici standard di sicurezza (art. 113, art. 127 C.d.C.). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO principali norme del D.Lgs. n° 206/2005 in tema di sicurezza dei prodotti e responsabilità “extracontrattuale” per i danni che il prodotto difettoso cagioni a terzi: - art. 3, lett. d); art. 103, lett. d); artt. 115, co. 2bis: definizioni di “produttore” - artt. 102 - 113: norme sulla sicurezza dei prodotti - artt. 114 - 117: disciplina della responsabilità del produttore - art. 118: esclusione della responsabilità - art. 120: prova - art. 121: pluralità di responsabili (responsabilità solidale e regresso) - art. 123: nozione di “danno risarcibile” - art. 125 - 126: prescrizione e decadenza Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO campo di applicazione del titolo I “sicurezza dei prodotti” Garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. In tutti i casi in cui non esiste una disciplina specifica in materia di sicurezza. Riguardo ai prodotti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni si applicano per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO “prodotto” art. 3 lett. e) D.lgs. n° 206/05 Prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato o comunque suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili di essere utilizzato dal consumatore anche se a lui non destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di una attività commerciale. non si applica al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d’antiquariato o da rimettere a nuovo prima dell’uso purché il cedente informi per iscritto il cessionario. art. 115 Ogni bene mobile anche incorporato in altro bene D.lgs. n° 206/05 mobile o immobile compresa l’elettricità Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO Prodotto sicuro (art. 103, comma 1, lett lett.. a) con rif rif.. ad art. 3, co. 1, lett lett.. e),art. 115,co. 1 e 2) qualsiasi prodotto [art. 3, comma 1, lettera e)] che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1. delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2. dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3. della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4. delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO prodotto pericoloso (art. 103, comma 1, lett. b) Prodotto che non risponde alla definizione di prodotto sicuro. la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce motivo sufficiente per considerare un prodotto non sicuro o pericoloso. prodotto difettoso (art. 117) Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: - il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; - l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; - il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. Se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO “produttore” o “fabbricante” Definizione generale (art. 3, lett. d) D.lgs lgs.. n° 206 206//05 “produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”. Definizione – più ampia – nel titolo sulla “sicurezza dei prodotti” (art. 103, lett. d) D.lgs lgs.. n° 206 206//05 “produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”; Definizione nel titolo sulla “responsabilità per danno da prodotti difettosi” (art. 115, comma 2bis) D.lgs lgs.. n° 206 206//05 “produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore”. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO produttore distributore Fabbricante del prodotto con sede in U.E. Chiunque sia individuabile come tale dall’apposizione sul prodotto di nome, marchio o altro simbolo. Colui che rimette a nuovo il prodotto. Rappresentante o importatore con sede in U.E. se il fabbricante è extracomunitario. Altri operatori della catena commerciale se la loro attività può incidere sulla sicurezza del prodotto. • Operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO Responsabilità (civile) del produttore (art. 114) “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.” responsabilità oggettiva: il danneggiante risponde a prescindere dalla prova e dall’accertamento della sua colpa inversione dell’onere della prova Danneggiato (consumatore) Prova del danno, del difetto e della connessione causale tra difetto e danno (art. 120) Danneggiante (produttore) Dimostrazione positiva della sussistenza di cause di esclusione della responsabilità (previste dalla normativa in modo tassativo - art. 118) Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO la responsabilità è esclusa (art (art.. 118 118)): a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore o a un ausiliario di questi anche in visione o in prova, o quando sia consegnato al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso (art. 119). b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione ( intervento di un terzo) c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale ( scopo privato) d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO Clausole di esonero da responsabilità (art. 124): è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal decreto. la delimitazione soggettiva del divieto opera nei soli riguardi del danneggiato, mentre devono ritenersi leciti gli eventuali patti e clausole di limitazione o di esonero di responsabilità nei rapporti tra produttori e fornitori, committente e subfornitore (come riferito anche nella relazione al decreto presidenziale del 1988). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO Colpa del danneggiato (art. 122) - concorso del fatto colposo del danneggiato: il risarcimento si valuta secondo l'art. 1227 c.c. (diminuzione secondo il grado di colpa, valutazione dell’ordinaria diligenza). - il danneggiato si è volontariamente esposto al pericolo pur consapevole del difetto del prodotto: il risarcimento non è dovuto. - danno a cosa: la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato. Danno risarcibile (art. 123) Il produttore risponde dei danni a qualsiasi utente a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale con lo stesso (responsabilità extracontrattuale). È risarcibile: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di Euro trecentottantasette. non rientra tra i danni risarcibili ai sensi delle norme del codice del consumo il danno al prodotto difettoso stesso o il danno cagionato all’impresa dal blocco di macchinari dovuto al difetto del prodotto. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO DIFETTOSO Regolamento 765 765//2008 2008/CE /CE norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità; quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza pubblica; quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi; principi generali della marcatura CE; Decisione 768/2008/CE quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento per l’elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti («normativa comunitaria di armonizzazione»). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 2. responsabilità del produttore nel settore dei prodotti elettrici L. 18 ottobre 1977 n° 791 Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE) 2006/95/CE) prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati a una tensione compresa tra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 volt in corrente continua non è contemplata la definizione di “prodotto elettrico” significato internazionale del termine [“electrical equipment”] contenuto nel “dizionario internazionale elettrotecnico” della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI / IEC): “strumento usato per generare, convertire, trasmettere, distribuire o utilizzare l’energia elettrica, come macchine elettriche, trasformatori, quadri elettrici e di controllo, strumenti di misurazione, dispositivi di protezione, sistemi di cablaggio, apparecchi a corrente («item used for such purposes as generation, conversion, transmission, distribution or utilization of electric energy, such as electric machines, transformers, switchgear and controlgear, measuring instruments, protective devices, wiring systems, current-using equipment»)” Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE) 2006/95/CE) apparecchi per illuminazione [lampade, catene luminose], elettrodomestici, elettroutensili non professionali, avvolgicavo, fili, cavi, condutture elettriche, asciugacapelli, piastre per capelli, ecc. Sono esclusi: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico; c) parti elettriche di ascensori e montacarichi; d) contatori elettrici; e) prese e spine di corrente per uso domestico; f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici; g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici [radio electrical interference]; h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della UE; i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della UE. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE) 2006/95/CE) componenti Sono compresi sia gli elementi da incorporare in altri prodotti sia i prodotti “finiti”. Tuttavia alcuni apparecchi elettrici da usare come componenti di altri sono tali per cui la loro sicurezza dipende dal modo in cui sono montati e dalle caratteristiche generali del prodotto finito (es. componenti elettronici, diodi, ecc.): i componenti di base che hanno simili caratteristiche non sono coperti dalla normativa e non devono portare la marcatura CE salvo lo richiedano specifiche disposizioni. Sono coperti tutti i rischi, elettrico, meccanico, chimico (emissione di sostanze nocive) oltre agli aspetti relativi a rumore, vibrazioni, ergonomicità del prodotto quando legata alla protezione da pericoli Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE D.lgs. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE campo di applicazione (art. 1 e 3 L. n° 194/2007, art. 1 Dir. 2004/108/CE) 2004/108/CE) compatibilità elettromagnetica Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici che contengono componenti elettrici e/o elettronici, che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. (apparecchi per illuminazione dotati di trasformatore o variatore di luce, elettrodomestici, radio e televisori, app. informatiche, elettroutensili non professionali, asciugacapelli, piastre per capelli, ecc.) Sono esclusi gli apparecchi per uso militare in genere e gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori, purché non disponibili in commercio ( soggetti ad altre normative specifiche). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 3. garanzie di sicurezza del materiale elettrico L. 18 ottobre 1977 n° 791 Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE art. 117 del D.Lgs. n° 206/2005: clausola generale in materia di sicurezza dei prodotti, da interpretare in rapporto all’art. 103 tra gli usi di cui il produttore deve tenere conto al momento della fabbricazione del prodotto, vi sono sia quelli che riguardano l’uso normale e diligente del prodotto sia le possibilità d’uso che possono ragionevolmente essere previste [anche usi “impropri”]. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE art. 2 della L. n° 791/1977: Il materiale elettrico può essere posto in commercio solo se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza e non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni (i principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato I alla legge). art. 4 del D.Lgs. n° 194/2007 Possono essere immesse nel mercato o messe in servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 194/07, quando installate correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed utilizzate conformemente alla loro destinazione. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE norma armonizzata specifica tecnica emessa su mandato della Commissione Europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeo. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE - Le imprese produttrici sono responsabili della conformità dei loro prodotti sul mercato e devono testarli per garantirne la sicurezza, conservando la relativa documentazione per 10 anni. - Gli importatori hanno l’obbligo di immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi, previa verifica. - I distributori, prima che il prodotto venga venduto, devono verificare la presenza del marchio sul prodotto, nonché essere in regola con i documenti, le istruzioni e prescrizioni sulla sicurezza e verificare sempre previamente che sia il fabbricante sia l’importatore abbiano adempiuto alle prescrizioni previste. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 4. disposizioni relative ad avvertenze e istruzioni per l’uso L. 18 ottobre 1977 n° 791 Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE sicurezza corretta informazione al consumatore può considerarsi sicuro solo un prodotto che sia accompagnato da indicazioni e istruzioni per l’uso corrette e complete Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE Informazioni minime da dare all’acquirente del prodotto: sul prodotto o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile e indelebile denominazione legale o merceologica del prodotto; nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’UE o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purché di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso; Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea; eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm.). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE modalità di indicazione: - sulle confezioni o sulle etichette nel momento in cui il prodotto è immesso/messo a disposizione sul mercato o, quando non sia possibile per le dimensioni o per altri motivi (es. superfici che si scaldano), le indicazioni possono essere riportate sulla documentazione illustrativa (o “dati di targa”) che accompagna i prodotti stessi. indicazioni in lingua italiana: - tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE - allegato I Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, o, quando non sia possibile, su una scheda che l'accompagna; Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico o, se non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia; Requisiti generali di sicurezza Il materiale elettrico e le sue parti devono essere costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata; Il materiale elettrico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurare la massima protezione e sicurezza quando viene utilizzato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE - allegato I Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione 2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti; b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo; c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico; d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste. 3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico. In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico: a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE - allegato I Requisiti essenziali in materia di protezione (art. 7) 1. Requisiti in materia di protezione. Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo tale che: a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione; b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile. 2. Requisiti specifici per gli impianti fissi. Installazione e utilizzo previsto di componenti: Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1. Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorità a fini ispettivi fintantoché gli impianti fissi sono in funzione. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE L. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE Altri marchi e informazioni (art. 11) 1. 2. 3. 4. 5. 6. tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altra informazione che permetta l'identificazione del prodotto; nome e indirizzo del fabbricante o, se non ha sede nella UE, nome e indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore; fabbricante o responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel mercato (se il fabbricante è extra-UE) devono fornire informazioni in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio, affinché esso, una volta messo in servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione; indicazione chiara, se del caso anche sull'imballaggio, della restrizione d'uso quando non sia assicurata la conformità dell’apparecchio ai requisiti in materia di protezione nelle zone residenziali; Istruzioni per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui l'apparecchio è destinato; marcatura CE. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 5. certificazione e marcatura CE L. 18 ottobre 1977 n° 791 Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE la marcatura CE è una dichiarazione di conformità alla normativa europea sulla sicurezza del prodotto apposta sul prodotto dal fabbricante o da un suo mandatario nella Comunità Europea [primo responsabile dell’immissione sul mercato], il quale attesta sotto la propria responsabilità che il prodotto è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate e alle norme nazionali. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE Marcatura CE di conformità è costituita dal simbolo grafico con le iniziali «CE» che può essere ridotto o ingrandito, rispettando le proporzioni indicate dal simbolo graduato allegato alla legge, ma non può essere inferiore a 5 mm di altezza. Dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità; - descrizione del materiale elettrico; - riferimento alle norme armonizzate; - eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità; - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE Marcatura CE Deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non sia possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Altri marchi possono essere apposti sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia purché non sia limitata la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE Il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento motivato da notificare immediatamente agli interessati [fabbricante, rappresentante stabilito nella UE, importatore], contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, intima di conformare il prodotto alle disposizioni di legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale può disporre il ritiro dal mercato, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti. Anche in caso di prodotti muniti di marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione ma che possono compromettere la sicurezza e la salute delle persone o animali domestici informativa immediata alla Commissione della UE. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE 6.vigilanza e controlli Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI assicurare al consumatore la corretta informazione sulla composizione del prodotto, sul responsabile dell’immissione in commercio e su ogni altra caratteristica evidenziata ( sicurezza dei prodotti, avvertenze compilate correttamente e in lingua italiana); informare gli operatori sugli obblighi previsti dalla legge a loro carico, in modo che immettano sul mercato prodotti sicuri; verificare l’attività degli operatori e rimediare a eventuali irregolarità riscontrate; favorire la concorrenza leale tra imprese, individuando e reprimendo eventuali fenomeni di frode in commercio nelle diverse fasi della commercializzazione. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI l’autorità di vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) che ai fini dell’effettuazione dei controlli si avvale delle Camere di Commercio, alle quali sono state conferite le funzioni dei soppressi uffici provinciali, coadiuvate dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria (Polizia Municipale, Guardia di Finanza, ecc.) Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI i soggetti sottoposti a vigilanza produttore: fabbricante del prodotto stabilito nella UE, o il suo mandatario, che appone sul prodotto offerto al consumatore finale il proprio nome, ragione sociale, marchio o altro segno distintivo. importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario i prodotti provenienti da paesi extra UE. Quando il fabbricante non è stabilito nella UE, è assimilabile al produttore per quanto attiene agli obblighi. distributore/venditore: qualsiasi operatore professionale all’ingrosso o al dettaglio della catena della commercializzazione che non effettui alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. Qualora questi intervenga è assimilabile al produttore. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI le ispezioni in ogni luogo in cui si svolge una fase della produzione e della commercializzazione dei prodotti (stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita); - possono avvenire: 1. 2. 3. su segnalazione di soggetti interessati sulla base di una programmazione ad iniziativa d’ufficio - possono essere: 1. 2. 3. visivo/formale documentale materiale, sul prodotto, con esecuzione di prelievo di campioni e analisi di laboratorio. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI Il Ministero dello Sviluppo Economico partecipa al sistema RAPEX (Community Rapid Information System), il sistema di allerta rapida che raccoglie le segnalazioni di prodotti non sicuri provenienti da tutti i paesi dell’UE e che viene aggiornato ogni settimana http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia Year Week No. Ref. Notifying country 2011 - 19 1 0415/11 SPAIN Product (Click on the photo to enlarge) Danger Category: Electrical appliances Electric shock Product: Lamp-holder The product poses a risk of electric shock as the casings are made of metal and there is no insulating ring between the two. When unscrewing the ceramic ring, live parts become accessible, which may result in an electric shock. Brand: Lumi Type/number of model: E27181502604029 / 1 Measures adopted by Products were found notifying country and measures were taken also in: Import rejected by the customs authorities. Description: Metal lamp-holder with ceramic ring. Description of packaging: - packed in bulk in cardboard boxes. Country of origin: China 2011 - 19 8 0422/11 NORWAY Category: Electrical appliances Health risk Product: Dust mite UV vacuum cleaner "Milbensauger" The product poses a health risk of UVdamage to skin and eyes because when it is used on uneven surfaces the user may be exposed to UV radiation. Brand: Clean-Maxx Voluntary stop of sales. Type/number of model: P00183 Description: Dust mite UV vacuum cleaner. Country of origin: Unknown Measurements show that the exposure limit set by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is exceeded in approx 60 seconds at a distance of 100 mm in front of the product (40 microW/cm2). Furthermore, the warnings given in the operating instructions are not sufficient to guide the user how to act in order to assure safe use of the product. Two incidents of burns to the skin reported. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE 7. sanzioni L. 18 ottobre 1977 n° 791 art. 9 Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 art. 15 Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI L. 791/1977 - art. 9 5-6-7 - Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico, senza marcatura CE, con marcatura apposta irregolarmente, apponga altro marchio che possa trarre in inganno i terzi (art. 72), o non conformi il prodotto alla normativa / ne cessi la commercializzazione / lo ritiri dal mercato (art. 93-4): sanzione amministrativa da €. 20,00 a €. 123,00 per ogni pezzo, oltre a una somma non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 61.974; - salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico privo di marcatura CE ( ecc.): sanzione amministrativa da €. 20,00 a €. 123,00 per ogni pezzo, oltre a una somma non inferiore a €. 774 e non superiore a €. 4.648; - violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione tecnica di conformità del materiale (controllo interno di fabbricazione): sanzione amministrativa da €. 5.164 a €. 30.987, oltre al temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI D.Lgs. 194/2007 - art. 15 - immissione nel mercato o installazione di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, modifica di apparecchiature dotate di marcatura CE che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione: sanzione amministrativa da €. 4.000,00 a €. 24.000,00 (comma 1); - immissione nel mercato, commercializzazione, distribuzione in qualunque forma o installazione di apparecchi, conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, ma sprovvisti della marcatura CE (comma 2), o sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV (comma 3): sanzione amministrativa da €. 2.000,00 a €. 12.000,00; - installazione di impianti fissi, conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, ma sprovvisti della prescritta documentazione: sanzione amministrativa da €. 2.000,00 a €. 12.000,00 (comma 4); Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI D.Lgs. 194/2007 - art. 15 - apposizione di marchi che possono confondersi con la marcatura CE o ne limitano la visibilità e la leggibilità: sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 6.000,00 (comma 5); - pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo: sanzione amministrativa da €. 2.500,00 a €. 15.000,00 (comma 6); - modificazione, per uso personale, di apparecchiature marcate CE che comporta la mancata conformità ai requisiti di protezione: sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 1.500,00 (comma 7). le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano il sequestro delle apparecchiature con invito alla regolarizzazione o al ritiro dal mercato entro 60 giorni decorsi i quali è disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia “Codice Penale” e D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 art. 25 bis.1 «DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO»» COMMERCIO Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE PENALE 515. Frode nell'esercizio del commercio [1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. [2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE PENALE 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci [1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia D.LGS. N° 231/2001 25--bis.1. Delitti contro l’industria e il 25 commercio. 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia 9. casistica giurisprudenziale minima Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CASISTICA GIURISPRUDENZIALE MINIMA Corte Giustizia Unione Europea Sez. III, 21/10/2010, n. 185 La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l'apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura " CE" su un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima. Corte Giustizia Comunità Europee Sez. VIII, 30/04/2009, n. 132/08 Gli Stati membri non possono esigere, in forza della Direttiva n. 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, che un soggetto che immette sul mercato un'apparecchiatura radio fornisca una dichiarazione di conformità anche qualora il produttore di detta apparecchiatura, la cui sede sociale sia ubicata in un altro Stato membro, vi abbia apposto la marcatura «CE» e abbia redatto una dichiarazione di conformità per tale prodotto. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia “Codice del Consumo” D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206 art. 140 bis «L’AZIONE DI CLASSE» Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE in vigore dall’1gennaio 2010 legittimazione attiva:: attiva ogni singolo consumatore che fa parte della “classe” anche “mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa”: l’attore deve essere portatore di un interesse coincidente con quello della classe (lesione del proprio diritto). passiva:: passiva impresa (comma 2, lett. a) intesa come produttore (comma 2, lett. b). Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE oggetto della tutela diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE provvedimenti ottenibili Accertamento di responsabilità Condanna al risarcimento del danno ed eventuali restituzioni o definizione dei criteri di liquidazione delle somme Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE il procedimento Foro competente competente:: Tribunale (collegio) ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. Atto di citazione da notificare anche al P.M. Adesione ed intervento intervento:: senza necessità di difensore, l’intervento è consentito ai soli utenti e consumatori secondo i criteri stabiliti dal tribunale. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE il procedimento conseguenze dell’adesione: La sentenza fa stato anche nei confronti degli aderenti Rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE il procedimento La domanda è dichiarata inammissibile quando: è manifestamente infondata; sussiste un conflitto di interessi (tra l’attore ricorrente e i componenti della classe, rapporti commerciali con la convenuta o con imprese ad essa concorrenti); il giudice non ravvisa l’identità dei diritti tutelabili; il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe; Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE il procedimento se la domanda è dichiarata ammissibile: Il Tribunale fissa termini e modalità della pubblicità ai fini delle future adesioni: l’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda; definisce i caratteri dei diritti oggetto del giudizio ed i criteri per l’inclusione nella classe; fissa un termine non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per la pubblicità per le adesioni; Trasmette l’ordinanza al Ministero dello Sviluppo Economico per ulteriori forme di pubblicità; determina il corso della procedura. Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia