avv. manenti - quadro generale delle norme vigenti in materia

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La sicurezza dei prodotti:
I Prodotti Elettrici
Quadro generale delle norme vigenti in materia di
controllo e sorveglianza sui prodotti elettrici
(bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)
26 maggio 2011
Avv. Nicola Manenti
reggio emilia
argomenti della discussione
LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI ELETTRICI
Le nozioni di “prodotto “ e “produttore”
D.lgs. n° 206/2005: artt. 102 – 113 “sicurezza dei prodotti”
D.lgs. n° 206/2005: artt. 114 – 127 “responsabilità per danno da prodotti difettosi”
Regolamento n° 765/2008/CE
Decisione n° 768/2008/CE
L. n° 791/1977 (direttiva comunitaria 2006/95/CE) materiale elettrico “bassa tensione”
D. lgs. n° 194/2007 (direttiva comunitaria 2004/108/CE) compatibilità elettromagnetica
LA VIGILANZA E I CONTROLLI
LE SANZIONI
L. n° 791/77: art. 9
D. lgs. n° 194/2007: art. 15
Codice Penale: artt. 515 - 517
IL “RISCHIO” CLASS ACTION
D.lgs. n° 206/2005: art. 140 bis “l’azione di classe”
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la normativa sulla
sicurezza dei
prodotti elettrici
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LA NORMATIVA DI SETTORE
normativa comunitaria
Direttiva 72/23/CEE del 19.02.1973 - c.d. direttiva “bassa tensione” (BT-LVD)
Direttiva 93/68/CEE del 22.07.1993 - modifica tra le altre la Dir. 72/23/CEE
Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001 - sicurezza generale dei prodotti
Direttiva 2004/108/CE del 15.12.2004 - compatibilità elettromagnetica (EMC)
Direttiva 2006/95/CE del 12.12.2006 - codifica delle direttive (BT-LVD)
normativa nazionale
L. 18.10.1977 n. 791 - attuazione della Dir. 72/23/CEE
D.lgs. 17.03.1995 n. 115 - attuazione Dir. 2001/95/CE sicurezza dei prodotti
D.lgs. 25.11.1996 n. 626 - recepimento Dir. 93/68/CEE marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
D.lgs. 6.09.2005 n. 206 - Codice del Consumo
D.lgs. 6.11.2007 n. 194 - Compatibilità elettromagnetica
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1. responsabilità del
produttore
“Codice del Consumo”
D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206
artt. 102 – 127
sicurezza dei prodotti e responsabilità per danno da
prodotto difettoso
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
evoluzione normativa
Il D.P.R. n° 224/1988 [attuazione della Direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi]
ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità del “produttore” per i
danni derivanti da prodotto difettoso.
Il D.P.R. n° 224/1988 è stato successivamente modificato con il D.Lgs. n°
25/2001 [recepimento della Direttiva 1999/34/CE modificativa della direttiva
85/374/CEE].
In attuazione della Direttiva 92/59/CEE è stato poi emanato il D. Lgs. n°
115/1995 relativo alla “sicurezza generale dei prodotti”.
Il D.Lgs. n° 206/2005 ha infine abrogato sia il D.P.R. n° 224/88 sia il D.Lgs. n°
115/95 accorpandone le disposizioni nella parte IV, “sicurezza e qualità”, del
c.d. “Codice del Consumo” (D. Lgs. n° 206/2005).
Resta salva l’applicazione della normativa specifica di settore che, in
riferimento a particolari categorie merceologiche, obbliga a specifici standard
di sicurezza (art. 113, art. 127 C.d.C.).
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
principali norme del D.Lgs. n° 206/2005 in tema
di sicurezza dei prodotti e responsabilità
“extracontrattuale” per i danni che il prodotto
difettoso cagioni a terzi:
- art. 3, lett. d); art. 103, lett. d); artt. 115, co. 2bis: definizioni di “produttore”
- artt. 102 - 113: norme sulla sicurezza dei prodotti
- artt. 114 - 117: disciplina della responsabilità del produttore
- art. 118: esclusione della responsabilità
- art. 120: prova
- art. 121: pluralità di responsabili (responsabilità solidale e regresso)
- art. 123: nozione di “danno risarcibile”
- art. 125 - 126: prescrizione e decadenza
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
campo di applicazione del titolo I
“sicurezza dei prodotti”

Garantire la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

In tutti i casi in cui non esiste una disciplina specifica in
materia di sicurezza.

Riguardo ai prodotti soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni si
applicano per gli aspetti ed i rischi o le categorie di
rischio non soggetti a tali requisiti.
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
“prodotto”

art. 3 lett. e)
D.lgs. n° 206/05

Prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a
nuovo destinato o comunque suscettibile, in
condizioni ragionevolmente prevedibili di essere
utilizzato dal consumatore anche se a lui non
destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso
o gratuito nell’ambito di una attività commerciale.
non si applica al prodotto di seconda mano ceduto
come pezzo d’antiquariato o da rimettere a nuovo
prima dell’uso purché il cedente informi per iscritto il
cessionario.
art. 115
Ogni bene mobile anche incorporato in altro bene
D.lgs. n° 206/05 mobile o immobile compresa l’elettricità
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
Prodotto sicuro (art. 103, comma 1, lett
lett.. a) con rif
rif.. ad art. 3, co. 1, lett
lett.. e),art. 115,co. 1 e 2)
qualsiasi prodotto [art. 3, comma 1, lettera e)] che, in condizioni di uso
normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti
alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con
l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1. delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione,
il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso,
della sua installazione e manutenzione;
2. dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente
prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3. della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle
eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione,
nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al
prodotto;
4. delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
prodotto pericoloso (art. 103, comma 1, lett. b)

Prodotto che non risponde alla definizione di prodotto sicuro.

la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della
normativa vigente o procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore
non costituisce motivo sufficiente per considerare un prodotto non sicuro o
pericoloso.
prodotto difettoso (art. 117)

Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
- il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le
sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
- l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i
comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
- il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.


Non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto
più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
Se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della
medesima serie.
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
“produttore” o “fabbricante”
Definizione generale (art. 3, lett. d) D.lgs
lgs.. n° 206
206//05
“produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo
115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario,
nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.
Definizione – più ampia – nel titolo sulla “sicurezza dei prodotti” (art. 103, lett. d) D.lgs
lgs..
n° 206
206//05
“produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che
si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un
altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del
fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un
rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa
incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”;
Definizione nel titolo sulla “responsabilità per danno da prodotti difettosi” (art. 115,
comma 2bis) D.lgs
lgs.. n° 206
206//05
“produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per
quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il
pescatore ed il cacciatore”.
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
produttore
distributore

Fabbricante del prodotto con sede in U.E.

Chiunque
sia
individuabile
come
tale
dall’apposizione sul prodotto di nome, marchio
o altro simbolo.

Colui che rimette a nuovo il prodotto.

Rappresentante o importatore con sede in U.E.
se il fabbricante è extracomunitario.

Altri operatori della catena commerciale se la
loro attività può incidere sulla sicurezza del
prodotto.
•
Operatore professionale della catena di
commercializzazione la cui attività non incide
sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
Responsabilità (civile) del produttore (art. 114)
“Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.”
responsabilità oggettiva:
il danneggiante risponde a prescindere dalla prova e
dall’accertamento della sua colpa
inversione dell’onere della prova
Danneggiato
(consumatore)
Prova del danno, del difetto e
della connessione causale tra
difetto e danno (art. 120)
Danneggiante
(produttore)
Dimostrazione
positiva
della
sussistenza di cause di esclusione
della responsabilità (previste dalla
normativa in modo tassativo - art. 118)
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
la responsabilità è esclusa (art
(art.. 118
118)):
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione
Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore
o a un ausiliario di questi anche in visione o in prova, o quando sia consegnato al vettore
o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore. La responsabilità non è
esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il
debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa
all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore
procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso (art. 119).
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il
prodotto in circolazione ( intervento di un terzo)
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma
di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua
attività professionale ( scopo privato)
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a
un provvedimento vincolante
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha
messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come
difettoso
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se
il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la
parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che
l'ha utilizzata
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
Clausole di esonero da responsabilità (art. 124):
è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti
preventivamente, nei confronti del danneggiato,
la responsabilità prevista dal decreto.
la delimitazione soggettiva del divieto opera nei soli riguardi del
danneggiato, mentre devono ritenersi leciti gli eventuali patti e
clausole di limitazione o di esonero di responsabilità nei rapporti tra
produttori e fornitori, committente e subfornitore (come riferito anche
nella relazione al decreto presidenziale del 1988).
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
Colpa del danneggiato (art. 122)
- concorso del fatto colposo del danneggiato: il risarcimento si valuta
secondo l'art. 1227 c.c. (diminuzione secondo il grado di colpa, valutazione dell’ordinaria
diligenza).
- il danneggiato si è volontariamente esposto al pericolo pur consapevole del
difetto del prodotto: il risarcimento non è dovuto.
- danno a cosa: la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del
danneggiato.
Danno risarcibile (art. 123)
Il produttore risponde dei danni a qualsiasi utente a prescindere dall’esistenza di
un rapporto contrattuale con lo stesso (responsabilità extracontrattuale).
È risarcibile:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso,
purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così
principalmente utilizzata dal danneggiato.
Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di Euro
trecentottantasette.
non rientra tra i danni risarcibili ai sensi delle norme del codice del consumo il danno al prodotto difettoso stesso o il
danno cagionato all’impresa dal blocco di macchinari dovuto al difetto del prodotto.
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SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO
DIFETTOSO
Regolamento 765
765//2008
2008/CE
/CE
norme riguardanti l’organizzazione e il funzionamento
dell’accreditamento degli organismi di valutazione della
conformità nello svolgimento di attività di valutazione della
conformità;
 quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che
essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di
protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in
generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione
dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la sicurezza
pubblica;
 quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi;
 principi generali della marcatura CE;

Decisione 768/2008/CE
quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento
per l’elaborazione della normativa comunitaria di armonizzazione
delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti («normativa
comunitaria di armonizzazione»).

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2. responsabilità del
produttore nel settore dei
prodotti elettrici
L. 18 ottobre 1977 n° 791
Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194
Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE
campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE)
2006/95/CE)
prodotti elettrici
destinati ad essere utilizzati a una tensione compresa tra
50 e 1.000 volt in corrente alternata e tra 75 e 1.500 volt in
corrente continua
non è contemplata la definizione di “prodotto elettrico” 
significato internazionale del termine [“electrical equipment”]
contenuto nel “dizionario internazionale elettrotecnico” della
Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI / IEC):
“strumento usato per generare, convertire, trasmettere, distribuire o
utilizzare l’energia elettrica, come macchine elettriche, trasformatori,
quadri elettrici e di controllo, strumenti di misurazione, dispositivi di
protezione, sistemi di cablaggio, apparecchi a corrente («item used for such purposes
as generation, conversion, transmission, distribution or utilization of electric energy, such as electric machines,
transformers, switchgear and controlgear, measuring instruments, protective devices, wiring systems, current-using
equipment»)”
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE
campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE)
2006/95/CE)

apparecchi
per
illuminazione
[lampade,
catene
luminose],
elettrodomestici, elettroutensili non professionali, avvolgicavo, fili, cavi,
condutture elettriche, asciugacapelli, piastre per capelli, ecc.
Sono esclusi:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di
esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici [radio electrical interference];
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli
aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite
da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della UE;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della
UE.
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE
campo di applicazione (art. 1 L. n° 791/1977, art. 1 Dir. 2006/95/CE)
2006/95/CE)
componenti
Sono compresi sia gli elementi da incorporare in altri prodotti sia i
prodotti “finiti”. Tuttavia alcuni apparecchi elettrici da usare come
componenti di altri sono tali per cui la loro sicurezza dipende dal
modo in cui sono montati e dalle caratteristiche generali del prodotto
finito (es. componenti elettronici, diodi, ecc.): i componenti di base
che hanno simili caratteristiche non sono coperti dalla normativa e
non devono portare la marcatura CE salvo lo richiedano specifiche
disposizioni.
Sono coperti tutti i rischi, elettrico, meccanico,
chimico (emissione di sostanze nocive) oltre agli aspetti relativi
a rumore, vibrazioni, ergonomicità del prodotto
quando legata alla protezione da pericoli
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LA NORMATIVA DI SETTORE
D.lgs. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE
campo di applicazione (art. 1 e 3 L. n° 194/2007, art. 1 Dir. 2004/108/CE)
2004/108/CE)
compatibilità elettromagnetica
Tutti i dispositivi elettrici ed elettronici che contengono
componenti elettrici e/o elettronici, che possono generare
perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento
può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti
nell'ambiente.
(apparecchi per illuminazione dotati di trasformatore o variatore di luce,
elettrodomestici, radio e televisori, app. informatiche, elettroutensili non
professionali, asciugacapelli, piastre per capelli, ecc.)
Sono esclusi gli apparecchi per uso militare in genere e gli
apparecchi radio utilizzati da radioamatori, purché non disponibili in
commercio ( soggetti ad altre normative specifiche).
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3. garanzie di sicurezza del
materiale elettrico
L. 18 ottobre 1977 n° 791
Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194
Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
art. 117 del D.Lgs. n° 206/2005:
clausola generale in materia di sicurezza dei
prodotti, da interpretare in rapporto all’art. 103
 tra gli usi di cui il produttore deve tenere
conto al momento della fabbricazione del
prodotto, vi sono sia quelli che riguardano
l’uso normale e diligente del prodotto sia le
possibilità d’uso che possono ragionevolmente
essere previste [anche usi “impropri”].
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
art. 2 della L. n° 791/1977:
Il materiale elettrico può essere posto in commercio solo se
costruito a regola d'arte in materia di sicurezza e non
comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non
difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la
sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni (i
principi generali in materia di sicurezza sono indicati
nell'allegato I alla legge).
art. 4 del D.Lgs. n° 194/2007
Possono essere immesse nel mercato o messe in servizio
soltanto le apparecchiature che risultano conformi alle
disposizioni del D. Lgs. n. 194/07, quando installate
correttamente, sottoposte ad appropriata manutenzione ed
utilizzate conformemente alla loro destinazione.
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LA NORMATIVA DI SETTORE
norma armonizzata
specifica tecnica emessa su mandato
della Commissione Europea da un
organismo di normazione europeo
riconosciuto, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, secondo le
procedure fissate nella direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, per stabilire un
requisito europeo.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791/1977 D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
- Le imprese produttrici sono responsabili della conformità
dei loro prodotti sul mercato e devono testarli per
garantirne la sicurezza, conservando la relativa
documentazione per 10 anni.
- Gli importatori hanno l’obbligo di immettere sul mercato
comunitario solo prodotti conformi, previa verifica.
- I distributori, prima che il prodotto venga venduto,
devono verificare la presenza del marchio sul prodotto,
nonché essere in regola con i documenti, le istruzioni e
prescrizioni sulla sicurezza e verificare sempre
previamente che sia il fabbricante sia l’importatore
abbiano adempiuto alle prescrizioni previste.
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4. disposizioni relative ad
avvertenze e istruzioni per
l’uso
L. 18 ottobre 1977 n° 791
Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194
Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE
sicurezza
corretta informazione al consumatore
può considerarsi sicuro solo un
prodotto che sia accompagnato da
indicazioni e istruzioni per l’uso
corrette e complete
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LA NORMATIVA DI SETTORE
Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
Informazioni minime da dare all’acquirente del prodotto:
sul prodotto o sul suo imballaggio devono essere
apposti, in maniera visibile, leggibile e indelebile

denominazione legale o merceologica del prodotto;

nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell’UE o del responsabile dell’immissione sul
mercato comunitario, anche in forma abbreviata purché di semplice ed
agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso;

Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all’uomo, alle cose o all’ambiente;

materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di
fruizione e sicurezza del prodotto.

marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm.).
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LA NORMATIVA DI SETTORE
Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
modalità di indicazione:
- sulle confezioni o sulle etichette nel momento in cui il prodotto è
immesso/messo a disposizione sul mercato o, quando non sia possibile
per le dimensioni o per altri motivi (es. superfici che si scaldano), le
indicazioni possono essere riportate sulla documentazione illustrativa (o
“dati di targa”) che accompagna i prodotti stessi.
indicazioni in lingua italiana:
- tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono
essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano
apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana
e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le
altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE - allegato I
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione
Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed
osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla
destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico
stesso, o, quando non sia possibile, su una scheda che l'accompagna;
Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti
distintamente sul materiale elettrico o, se non è possibile,
sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia;
Requisiti generali di sicurezza
Il materiale elettrico e le sue parti devono essere costruiti in modo da
poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata;
Il materiale elettrico deve essere progettato e fabbricato in modo da
assicurare la massima protezione e sicurezza quando viene utilizzato in
conformità della sua destinazione e osservando le norme di
manutenzione.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 791 del 18.10.1977 e Direttiva 2006/95/CE - allegato I
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite
o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono
causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai
pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal
materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale
elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle
persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali
previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli
oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali
domestici e agli oggetti.
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LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE - allegato I
Requisiti essenziali in materia di protezione (art. 7)
1. Requisiti in materia di protezione.
Le apparecchiature sono progettate e fabbricate, secondo le tecniche più
recenti, in modo tale che:
a) le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano
un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle
apparecchiature radio e di telecomunicazione;
b) presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche
prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate tale da preservarne
il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile.
2. Requisiti specifici per gli impianti fissi.
Installazione e utilizzo previsto di componenti:
Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria
industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati,
al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione di cui al punto 1.
Dette regole di ingegneria industriale sono documentate e la persona
responsabile le tiene a disposizione delle competenti Autorità a fini
ispettivi fintantoché gli impianti fissi sono in funzione.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
L. n° 194 del 6.11.2007 e Direttiva 2004/108/CE
Altri marchi e informazioni (art. 11)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tipo, lotto, numero di serie o qualsiasi altra informazione che
permetta l'identificazione del prodotto;
nome e indirizzo del fabbricante o, se non ha sede nella UE, nome
e indirizzo del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore;
fabbricante o responsabile dell'immissione dell'apparecchio nel
mercato (se il fabbricante è extra-UE) devono fornire informazioni
in lingua italiana, sulle precauzioni specifiche da adottare
nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o
nell'uso dell'apparecchio, affinché esso, una volta messo in
servizio, sia conforme ai requisiti in materia di protezione;
indicazione chiara, se del caso anche sull'imballaggio, della
restrizione d'uso quando non sia assicurata la conformità
dell’apparecchio ai requisiti in materia di protezione nelle zone
residenziali;
Istruzioni per consentire l'impiego conforme all'utilizzo cui
l'apparecchio è destinato;
marcatura CE.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
5. certificazione e
marcatura CE
L. 18 ottobre 1977 n° 791
Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194
Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE
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LA NORMATIVA DI SETTORE
Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
la marcatura CE è una dichiarazione di conformità alla
normativa europea sulla sicurezza del prodotto apposta
sul prodotto dal fabbricante o da un suo mandatario nella
Comunità Europea [primo responsabile dell’immissione
sul mercato],
il quale attesta sotto la propria
responsabilità che il prodotto è stato fabbricato in
conformità alle norme armonizzate e alle norme nazionali.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
Marcatura CE di conformità
è costituita dal simbolo grafico con le iniziali «CE» che può essere
ridotto o ingrandito, rispettando le proporzioni indicate dal simbolo
graduato allegato alla legge, ma non può essere inferiore a 5 mm di
altezza.
Dichiarazione di conformità
deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito
nella Comunità;
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la
conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
Codice del Consumo, L. n° 791/1977, D.Lgs. n° 194/2007 e Direttive UE
Marcatura CE
Deve essere apposta in modo visibile, facilmente
leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando
non sia possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia.
È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio
che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul
simbolo grafico della marcatura CE.
Altri marchi possono essere apposti sul materiale
elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul
certificato di garanzia purché non sia limitata la visibilità
e la leggibilità della marcatura CE.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
mancanza o irregolare apposizione della marcatura CE
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento
motivato da notificare immediatamente agli interessati
[fabbricante, rappresentante stabilito nella UE, importatore],
contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, intima di conformare
il prodotto alle disposizioni di legge e di far cessare l'infrazione
entro un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, decorso
inutilmente il quale può disporre il ritiro dal mercato, vietare o
limitare la commercializzazione dei prodotti.
Anche in caso di prodotti muniti di marcatura CE e utilizzati
conformemente alla loro destinazione ma che possono
compromettere la sicurezza e la salute delle persone o animali
domestici  informativa immediata alla Commissione della UE.
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LA NORMATIVA DI SETTORE
6.vigilanza e
controlli
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI
 assicurare al consumatore la corretta informazione sulla
composizione del prodotto, sul responsabile dell’immissione in
commercio e su ogni altra caratteristica evidenziata ( sicurezza
dei prodotti, avvertenze compilate correttamente e in lingua
italiana);
 informare gli operatori sugli obblighi previsti dalla legge a loro
carico, in modo che immettano sul mercato prodotti sicuri;
 verificare l’attività degli operatori e rimediare a eventuali
irregolarità riscontrate;
 favorire la concorrenza leale tra imprese, individuando e
reprimendo eventuali fenomeni di frode in commercio nelle diverse
fasi della commercializzazione.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI
l’autorità di vigilanza
Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato) che ai
fini dell’effettuazione dei controlli si avvale delle
Camere di Commercio, alle quali sono state conferite
le funzioni dei soppressi uffici provinciali, coadiuvate
dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria (Polizia
Municipale, Guardia di Finanza, ecc.)
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI
i soggetti sottoposti a vigilanza
produttore: fabbricante del prodotto stabilito nella UE, o il suo
mandatario, che appone sul prodotto offerto al consumatore finale il
proprio nome, ragione sociale, marchio o altro segno distintivo.
importatore: la persona fisica o giuridica che immette nel mercato
comunitario i prodotti provenienti da paesi extra UE. Quando il
fabbricante non è stabilito nella UE, è assimilabile al produttore per
quanto attiene agli obblighi.
distributore/venditore: qualsiasi operatore professionale all’ingrosso
o al dettaglio della catena della commercializzazione che non effettui
alcun intervento sul prodotto per apportarvi modifiche. Qualora questi
intervenga è assimilabile al produttore.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI
le ispezioni
in ogni luogo in cui si svolge una fase della produzione e della
commercializzazione dei prodotti (stabilimenti, magazzini, depositi,
laboratori, esercizi e punti di vendita);
- possono avvenire:
1.
2.
3.
su segnalazione di soggetti interessati
sulla base di una programmazione
ad iniziativa d’ufficio
- possono essere:
1.
2.
3.
visivo/formale
documentale
materiale, sul prodotto, con esecuzione di prelievo di campioni
e analisi di laboratorio.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: VIGILANZA E CONTROLLI
Il Ministero dello Sviluppo Economico
partecipa al sistema RAPEX
(Community Rapid Information System),
il sistema di allerta rapida che raccoglie
le segnalazioni di prodotti non sicuri
provenienti da tutti i paesi dell’UE e che
viene aggiornato ogni settimana
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
Year Week
No.
Ref.
Notifying country
2011 - 19
1
0415/11
SPAIN
Product
(Click on the photo to enlarge)
Danger
Category: Electrical appliances
Electric shock
Product: Lamp-holder
The product poses a risk of electric
shock as the casings are made of metal
and there is no insulating ring between
the two. When unscrewing the ceramic
ring, live parts become accessible,
which may result in an electric shock.
Brand: Lumi
Type/number of model: E27181502604029 / 1
Measures adopted by Products were found
notifying country
and measures were
taken also in:
Import rejected by the
customs authorities.
Description: Metal lamp-holder with ceramic ring. Description
of packaging: - packed in bulk in cardboard boxes.
Country of origin: China
2011 - 19
8
0422/11
NORWAY
Category: Electrical appliances
Health risk
Product: Dust mite UV vacuum cleaner "Milbensauger"
The product poses a health risk of UVdamage to skin and eyes because
when it is used on uneven surfaces the
user may be exposed to UV radiation.
Brand: Clean-Maxx
Voluntary stop of
sales.
Type/number of model: P00183
Description: Dust mite UV vacuum cleaner.
Country of origin: Unknown
Measurements show that the exposure
limit set by the International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) is exceeded in
approx 60 seconds at a distance of 100
mm in front of the product (40
microW/cm2).
Furthermore, the warnings given in the
operating instructions are not sufficient
to guide the user how to act in order to
assure safe use of the product.
Two incidents of burns to the skin
reported.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE
7. sanzioni
L. 18 ottobre 1977 n° 791 art. 9
Direttiva 1972/23/CEE, 93/68/CEE e 2006/95/CE
D.lgs. 6 novembre 2007 n. 194 art. 15
Direttiva 89/336/CEE e 2004/108/CE
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI
L. 791/1977 - art. 9 5-6-7
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito
nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico,
senza marcatura CE, con marcatura apposta irregolarmente, apponga altro
marchio che possa trarre in inganno i terzi (art. 72), o non conformi il prodotto alla
normativa / ne cessi la commercializzazione / lo ritiri dal mercato (art. 93-4):
sanzione amministrativa da €. 20,00 a €. 123,00 per ogni pezzo, oltre a una somma
non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 61.974;
- salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o
installano il materiale elettrico privo di marcatura CE ( ecc.): sanzione
amministrativa da €. 20,00 a €. 123,00 per ogni pezzo, oltre a una somma non
inferiore a €. 774 e non superiore a €. 4.648;
- violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza
della documentazione tecnica di conformità del materiale (controllo interno di
fabbricazione): sanzione amministrativa da €. 5.164 a €. 30.987, oltre al
temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione
della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e
non pericolosità.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI
D.Lgs. 194/2007 - art. 15
- immissione nel mercato o installazione di apparecchiature non
conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, modifica di
apparecchiature dotate di marcatura CE che comportano la
mancata conformità ai requisiti di protezione: sanzione
amministrativa da €. 4.000,00 a €. 24.000,00 (comma 1);
- immissione nel mercato, commercializzazione, distribuzione in
qualunque forma o installazione di apparecchi, conformi ai
requisiti di protezione di cui all'allegato I, ma sprovvisti della
marcatura CE (comma 2), o sprovvisti della documentazione tecnica
e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV (comma 3):
sanzione amministrativa da €. 2.000,00 a €. 12.000,00;
- installazione di impianti fissi, conformi ai requisiti specifici di
cui all'allegato I, ma sprovvisti della prescritta documentazione:
sanzione amministrativa da €. 2.000,00 a €. 12.000,00 (comma 4);
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
LA NORMATIVA DI SETTORE: LE SANZIONI
D.Lgs. 194/2007 - art. 15
- apposizione di marchi che possono confondersi con la
marcatura CE o ne limitano la visibilità e la leggibilità: sanzione
amministrativa da €. 1.000,00 a €. 6.000,00 (comma 5);
- pubblicità per apparecchiature che non rispettano le
prescrizioni del presente decreto legislativo: sanzione
amministrativa da €. 2.500,00 a €. 15.000,00 (comma 6);
- modificazione, per uso personale, di apparecchiature marcate
CE che comporta la mancata conformità ai requisiti di
protezione: sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 1.500,00
(comma 7).
le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano il sequestro
delle apparecchiature con invito alla regolarizzazione o al ritiro
dal mercato entro 60 giorni decorsi i quali è disposta la sanzione
amministrativa accessoria della confisca.
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“Codice Penale”
e
D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231
art. 25 bis.1
«DELITTI CONTRO L'ECONOMIA
PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL
COMMERCIO»»
COMMERCIO
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE PENALE
515. Frode nell'esercizio del commercio
[1] Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale,
ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una
cosa mobile per origine, provenienza, qualità o
quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a euro 2.065.
[2] Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della
reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a
euro 103.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE PENALE
517. Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci
[1] Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri,
atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a ventimila euro.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
D.LGS. N° 231/2001
25--bis.1. Delitti contro l’industria e il
25
commercio.
1. In relazione alla commissione dei delitti contro
l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a
cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b)
del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
9. casistica
giurisprudenziale
minima
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE MINIMA
Corte Giustizia Unione Europea Sez. III, 21/10/2010, n. 185
La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli
relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le
norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità,
da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude
l'apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura " CE" su un prodotto che
non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale
essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti
tecnici definiti dalla medesima.
Corte Giustizia Comunità Europee Sez. VIII, 30/04/2009, n. 132/08
Gli Stati membri non possono esigere, in forza della Direttiva n. 1999/5/CE,
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, che
un soggetto che immette sul mercato un'apparecchiatura radio fornisca
una dichiarazione di conformità anche qualora il produttore di detta
apparecchiatura, la cui sede sociale sia ubicata in un altro Stato membro, vi
abbia apposto la marcatura «CE» e abbia redatto una dichiarazione di
conformità per tale prodotto.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
“Codice del Consumo”
D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206
art. 140 bis
«L’AZIONE DI CLASSE»
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
in vigore dall’1gennaio 2010
legittimazione
attiva::
attiva
ogni singolo consumatore che fa parte della
“classe” anche “mediante associazioni cui dà
mandato o comitati cui partecipa”: l’attore deve essere
portatore di un interesse coincidente con quello della
classe (lesione del proprio diritto).
passiva::
passiva
impresa (comma 2, lett. a) intesa come
produttore (comma 2, lett. b).
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
oggetto della tutela
 diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e
utenti che versano nei confronti di una stessa
impresa in situazione identica
 diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo
produttore anche a prescindere da un diretto rapporto
contrattuale
 i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante
agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti
anticoncorrenziali
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
provvedimenti ottenibili
Accertamento di responsabilità
Condanna al risarcimento del
danno ed eventuali restituzioni
o definizione dei criteri di
liquidazione delle somme
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
il procedimento
 Foro competente
competente:: Tribunale (collegio)
ordinario avente sede nel capoluogo della
regione in cui ha sede l’impresa.
 Atto di citazione da notificare anche al
P.M.
 Adesione ed intervento
intervento:: senza necessità
di difensore, l’intervento è consentito ai soli
utenti e consumatori secondo i criteri
stabiliti dal tribunale.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
il procedimento
conseguenze dell’adesione:
 La sentenza fa stato anche nei confronti
degli aderenti
 Rinuncia ad ogni azione restitutoria o
risarcitoria
individuale
fondata
sul
medesimo titolo
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
il procedimento
La domanda è dichiarata inammissibile quando:
è manifestamente infondata;
sussiste un conflitto di interessi (tra l’attore
ricorrente e i componenti della classe, rapporti
commerciali con la convenuta o con imprese ad
essa concorrenti);
il giudice non ravvisa l’identità dei diritti
tutelabili;
il proponente non appare in grado di curare
adeguatamente l’interesse della classe;
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
CODICE DEL CONSUMO: L’AZIONE DI CLASSE
il procedimento
se la domanda è dichiarata ammissibile:
Il Tribunale fissa termini e modalità della pubblicità ai
fini delle future adesioni: l’esecuzione della pubblicità
è condizione di procedibilità della domanda;
definisce i caratteri dei diritti oggetto del giudizio ed
i criteri per l’inclusione nella classe;
fissa un termine non superiore a 120 giorni dalla
scadenza di quello per la pubblicità per le adesioni;
Trasmette l’ordinanza al Ministero dello Sviluppo
Economico per ulteriori forme di pubblicità;
determina il corso della procedura.
Avv. Nicola Manenti - Reggio Emilia
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