Disposizioni in merito all`acquisto di macchine e/o apparecchi elettrici

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Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
Modena, addì ……16 mar 2001…..
Servizio di prevenzione e protezione
MODENA, 41100 – via Università, 4
tel. 059 – 2056461 – telefax 059 –
P.I. 00427620364
Prot. n. …5930…….. Pos. n. ………
Allegati n. ………...
REGGIO EMILIA, 42100 – via J. F. Kennedy, 17
Tel. 0522 – 383232 – telefax 0522 – 304217
Risposta ……………………………
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di
Dipartimento, Centri e Biblioteche
Ai Responsabili dei Servizi
amministrativi e tecnici della sede centrale
Loro sedi
OGGETTO: disposizioni in merito all’acquisto di macchine e/o apparecchi elettrici.
A seguito di richieste di informazioni in merito all’acquisto di macchine e/o apparecchi
elettrici, si invia la seguente nota a chiarimento e si invitano le SS.LL. ad attenervisi.
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ACQUISTO
DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI
1. INTRODUZIONE
L'articolo 6 del D. Lgs 626/94 prevede obblighi, sanzionati penalmente, a carico dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di macchine e/o apparecchi elettrici,
vincolandoli al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza e igiene (tra cui, in particolare, il DPR 24 luglio 1996 n. 459 sui requisiti di sicurezza delle
macchine costruite dopo il 20/9/96)
Il Titolo III del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 regolamenta l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, ed individua in modo conseguente gli obblighi
prevenzionistici generali a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, per quanto di
competenza (mentre per gli obblighi particolari occorre fare riferimento al D.P.R. 27 aprile 1955 n.
547, al DPR 459/96 e altre norme specifiche).
Il datore di lavoro ha l'obbligo indelegabile di valutare i rischi e di adottare le necessarie
misure di prevenzione: tali misure devono essere organizzate dai dirigenti, mentre i preposti
devono sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, di tutte le misure di
sicurezza predisposte dai dirigenti e dal datore di lavoro.
E' invece a carico del costruttore - o di un suo mandatario - attestare la conformità ai requisiti
di cui sopra mediante la "dichiarazione CE" e la "marcatura CE", secondo la procedura di
certificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 459 /1996.
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2. DEFINIZIONI
Macchina: un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile (mosso da forza diversa da
quella umana), collegati tra loro, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata,
segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il
condizionamento dei materiali (semplificazione della definizione tratta dal DPR n. 459
del 24/07/96, meglio conosciuta come “Direttiva Macchine”).
Apparecchio elettrico: tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le
installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche (definizione tratta
dalla direttiva CEE n. 336 del 3/05/89 meglio conosciuta come “Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica“.
Macchina usata: una macchina funzionante ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto
all’intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una
macchina nuova e/o per i suoi componenti.
Modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione: le modifiche
che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in
sede di progettazione.
Carenze palesi: carenze, in termini di sicurezza ed igiene del lavoro, rilevabili da un semplice
esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina.
Carenze occulte: carenze, in termini di sicurezza ed igiene del lavoro, che non siano palesi o che
non si siano già manifestate in sede di utilizzo
Simbolo della marcatura CE
3. PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Direttiva Macchine: recepita in Italia con il DPR n. 459 del 24/07/96, tale regolamento si applica
essenzialmente alle macchine come sopra definite, ed impone la marcatura CE; la
Direttiva Macchine è entrata in vigore il 21/09/96.
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: è la Direttiva 89/336/CEE, recepita in Italia con il D.
Lgs. n. 476 del 4/12/92, sostituito dal più recente D. Lgs 615/96 del 12/11/96; essa
riguarda quegli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui
funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni. La Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica, quindi, fissa i requisiti di protezione in tale materia e determina le
relative modalità di controllo.
Dal 1/01/1997 i costruttori hanno l’obbligo di mettere sul mercato, o in servizio, prodotti
conformi alla direttiva e provvisti di marcatura CE.
Direttiva Bassa Tensione: è la Direttiva 73/23/CEE, aggiornata dalla Direttiva 93/68/CEE,
recepita in Italia con il D. Lgs. n. 626 del 25/11/96. La Direttiva Bassa Tensione si
applica, sostanzialmente, ad ogni materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad
una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500
V in corrente continua.
Dal 1/01/97 anche per il materiale elettrico di bassa tensione è stata introdotto l’obbligo
di marcatura CE.
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A fianco di queste direttive di prodotto sussiste la legislazione comunitaria a carattere
sociale, in particolare quella recepita con il D. Lgs. 626/94. Un terzo fattore che entra in gioco, in
ambito nazionale è il DPR 547/55 che sino al 1994 rappresentava il punto di riferimento nazionale
per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Tale decreto non è stato abrogato ne all’entrata in
vigore del D.Lgs. 626/94 né all’entrata in vigore del DPR 459/96.
Questo ha contribuito a generare non poca confusione.
4. PRECISAZIONI
La distinzione che si deve fare è quella tra macchine nuove e macchine usate; esistono tre
situazioni:
1.
Macchine nuove: dal 21.09.96 devono essere marcate CE e rispettare, quindi, tutte le
direttive ad esse applicabili;
2.
Macchine usate che subiscono modifiche (costruttive) che non rientrano nella
ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE
(anche se in origine erano già marcate) in quanto vengono considerate come macchine
nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali; (la "modifica costruttiva" va fatta in
conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza RES dell'Allegato 1° del DPR 459/96.)
3.
Macchine usate (acquistate, per la prima volta, prima del 21.09.96) che non avendo subito
modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione non devono essere
marcate CE. Queste macchine, però, devono essere accompagnate da una dichiarazione del
venditore che attesti la conformità della macchina alla legislazione previgente la “Direttiva
Macchine”.
5. INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO
Macchine o apparecchi elettrici nuovi
La legge obbliga il costruttore o il mandatario stabilito nella comunità europea ad immettere
sul mercato le macchine provviste di marcatura CE.
Tutte le macchine o apparecchi elettrici nuovi che si intendono acquistare, o
acquisire gratuitamente, devono essere muniti di marcatura CE e corredate di Libro di uso e
Dichiarazione di conformità.
La marcatura CE deve essere apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere
leggibile per tutto il periodo di durata della stessa.
Macchine o apparecchi elettrici usati
Per acquisire (acquistare o acquisire gratuitamente) una macchina o un apparecchio elettrico
usato è necessario seguire il seguente percorso:
1)
Individuare le norme di riferimento per la macchina o apparecchio elettrico che s’intende
acquisire (possono essere più di una e sono da scegliersi, sostanzialmente, tra le tre citate
in precedenza al punto 3.).
Ad esempio per un tornio, fresatrice, trapano a colonna o, in genere, macchina utensile, si
applicano tutte e tre le direttive. Per tutte le apparecchiature alimentate alla tensione di
rete, e senza organi in movimento, si dovranno applicare la Direttiva Bassa Tensione e la
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica.
2)
Informarsi circa la data in cui la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la
prima volta (da nuovo e, ovviamente, da terzi).
3)
Confrontare la data in cui la macchina, o apparecchio elettrico, è stato acquistato per la
prima volta, con la direttiva vigente alla data di acquisto (ad esempio per una macchina
utensile si sceglierà, come data di demarcazione, il 21/09/96; per un apparecchio elettrico
non soggetto alla Direttiva Macchine, si sceglierà il 01/01/97).
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Se la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta, cioè da nuovo,
in data successiva a quelle citate più sopra, essa dovrà essere provvista, necessariamente,
della marcatura CE e della documentazione relativa.
Se la macchina o apparecchio elettrico è stato acquistato per la prima volta, cioè da nuovo,
anteriormente all’entrata in vigore delle tre direttive citate nell’introduzione, affinchè
l’acquisto sia corretto è sufficiente una dichiarazione, del venditore, di conformità alla
legislazione previgente le direttive citate, più una dichiarazione che, dopo la data di entrata
in vigore della direttiva da applicarsi, la macchina o apparecchio elettrico non ha subito
modifiche che andassero oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria (la macchina o
apparecchio elettrico non deve aver subito una modifica sostanziale).
Al contrario, se la macchina o apparecchio elettrico che s’intende acquistare ha subito
interventi che vanno oltre la manutenzione ordinaria o straordinaria, si deve richiedere, per
la stessa, la marcatura CE e la relativa documentazione; l’onere della marcatura CE è,
generalmente, compito del fornitore.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti
di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.
459/96, prive di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria,
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del D.P.R. stesso» (art. 11 del D.P.R. n.
459/1996).
Quanto sopra è relativo a macchine o apparecchi elettrici prodotti nei Paesi della
Unione Europea; per le macchine e/o apparecchi elettrici non costruiti nella Unione Europea
la normativa vigente richiede, in ogni caso, la marcatura CE e la relativa documentazione
Si rammenta che, sia nel caso di macchine o apparecchi elettrici nuovi che nel caso di
macchine o apparecchi elettrici usati, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla
progettazione e alla costruzione degli stessi, le tre direttive citate al punto 3. impongono che le
macchine o apparecchi elettrici siano accompagnati dal Manuale di istruzioni per l’installazione,
l’uso, la manutenzione il trasporto e la dismissione e la Dichiarazione di conformità.
Il Manuale ha un ruolo di fatto equiparato a quello di un dispositivo di sicurezza.
Tale documentazione deve essere richiesta durante la fase di acquisto dell’attrezzatura; le
indicazioni contenute dovranno essere osservate scrupolosamente. Sia nel caso di macchina
nuova che usata, l'utilizzo va preceduto da una fase di formazione degli addetti che il Datore di
lavoro effettuerà sulla base delle informazioni di uso contenute nel Libro di uso.
6. SICUREZZA E MARCATURA CE
E’ opportuno segnalare, tuttavia, che la legislazione inerente la sicurezza durante il lavoro
non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine
utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza e presentano “vizi palesi” (pur risultando formalmente marcate CE e provviste
di dichiarazione di conformità e di Manuale di istruzioni per l’uso).
Allo stato attuale infatti, in un momento di transizione dalla vecchia alla nuova normativa,
talvolta accade che siano immesse nel mercato macchine marcate CE ma non soddisfacenti tutti i
requisiti essenziali di sicurezza.
Per i motivi sopra esposti si raccomanda, nell’acquisto di macchine, di ritenere la marcatura
CE una condizione indispensabile ma non sufficiente a garantire la necessaria sicurezza.
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7. ACQUISTO E/O PROGETTAZIONE DI PROTOTIPI
Nell'acquisto e/o nella progettazione e/o nella costruzione di prototipi di macchine, attrezzature
di lavoro, impianti o altri mezzi tecnici, devono essere adottati gli stessi provvedimenti cui è tenuto
il produttore che opera sul mercato.
Il progettista il fabbricante, il fornitore e l’installatore di prototipi devono rispettare i principi
generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza al momento delle scelte progettuali e
tecniche, mediante valutazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con
l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
Anche i prototipi utilizzati per le attività universitarie di ricerca, di didattica o di servizio devono
essere conformi alle normative di legge.
Nel solo caso in cui le macchine in oggetto non abbiano una funzione propria e siano
destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire la macchina finale
(da marcare CE) è ammessa la non marcatura a condizione che siano vendute corredate dalla
dichiarazione di tipo B prevista dall'art. 2 comma 4. del DPR 459/96.
Il Servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo è a disposizione per eventuali, ulteriori,
chiarimenti (mailto: [email protected] ).
Distinti saluti
Il Magnifico Rettore
(prof. Gian Carlo Pellacani)
f.to Pellacani
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