La tutela del diritto della proprietà industriale e intellettuale nelle Apps

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Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”
Il diritto della proprietà industriale e intellettuale e il mondo delle “Apps”
1. Introduzione sulle Applicazioni – 2. Diritti di proprietà intellettuale e industriale rilevanti.
1. Introduzione sulle Applicazioni.
Il termine Applicazioni (o “Apps”) è ormai generalmente associato ai dispositivi iPhone e
iPad della Apple, Inc.. Si tratta di software sviluppati ad hoc per telefoni cellulari o altri
dispositivi, atti a svolgere una serie di funzioni differenti a seconda della tipologia. Nel caso dei
prodotti della casa di Cupertino, le Apps sono distribuite esclusivamente attraverso il
programma iTunes e possono essere gratuite o a pagamento, nella generalità dei casi essendo
richiesta una modica cifra per poterli acquistare.
È da notare che le Apps non sono state introdotte dalla Apple, Inc., alla quale tuttavia si
deve ricondurre la loro diffusione, ma erano già disponibili, sebbene in una versione meno
elaborata soprattutto dal punto di vista grafico e sotto il profilo della vastità di scelta, ad
esempio per i telefoni cellulari Nokia, che caricavano il sistema operativo “Symbian” sin dal
2008/2009.
Un’importante innovazione portata dalla diffusione delle Apps, che costituisce un
carattere distintivo rispetto allo sviluppo di più complessi programmi per elaboratori, consiste
nel fatto che gli ideatori delle applicazioni sono spesso singoli utenti non necessariamente
impiegati in software house.
Allo scopo di sistematizzare la trattazione dell’argomento della presente scheda,
suddivideremo le Apps in alcune macro-categorie:
- Utilities;
- Videogiochi;
- Suoni.
Nel prosieguo verranno, quindi, individuati e brevemente analizzati, per ciascuna
categoria, i principali diritti di proprietà industriale e intellettuale caratteristici per ciascuna
App.
2. Principali diritti di proprietà intellettuale e industriale rilevanti.
In via preliminare e indipendentemente dalla categoria in cui si vuole far rientrare una
determinata App., pare opportuno rilevare che le Apps possono essere innanzitutto tutelati
attraverso la protezione accordata ai programmi per elaboratori, in quanto costituite da una
serie di istruzioni impartite ad una macchina per conseguire determinati risultati (c.d. software
applicativo). A seguito del recepimento della direttiva comunitaria 250/91/CEE, l’Italia ha
introdotto una tutela ad hoc per i programmi per elaboratori, esplicitata negli articoli 64-bis e
seguenti della Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941 (“L.d.a.”). Tale protezione è relativa al
modo in cui le istruzioni sono impartite e non al contenuto. Allo stesso modo, ne sono esclusi i
principi e le idee che soggiacciono al programma stesso.
Andremo ora ad analizzare più nello specifico alcuni più rilevanti diritti di proprietà
intellettuale e industriale che vengono in rilievo per ciascuna delle categorie sopra individuate.
Tra le “Utilities” si vogliono comprendere tutte quelle applicazioni che aiutano l’utente a
reperire informazioni (ad esempio l’orario dei treni, le trame dei film e i cinema dove sono
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proiettati, la dislocazione di un determinato negozio o addirittura della propria automobile, le
ricette di cucina, ecc…).
Più frequentemente, in questo caso, si tratta di applicazioni che sono sviluppate da
utenti per rispondere ad una determinata esigenza e sono di solito organizzate sotto forma di
database, che ordinano le informazioni in modo da renderle facilmente reperibili anche
attraverso l’impiego di interfacce grafiche accattivanti e il più possibile intuitive.
Anche la protezione delle banche di dati è di derivazione comunitaria: la Direttiva
96/9/CE ha, infatti, modificato la L.d.a. attraverso, da un lato, l’introduzione delle stesse
nell’elenco delle opere protette agli artt. 1 e 2.9 e, dall’altro, con l’inserimento degli articoli 64
quinquies e sexies e del Titolo II bis, che elenca i diritti del costitutore di un database protetto
sulla base dei diritti connessi.
I database, infatti, possono godere della protezione accordata dal diritto d’autore se
soddisfano il requisito del carattere creativo attinente alla selezione e collocazione del
materiale raccolto, non estendendosi, quindi, al loro contenuto. La giurisprudenza italiana1 è
orientata nel ritenere che siano tali quelle banche di dati che raccolgono una serie di
informazioni altrimenti reperibili soltanto da una molteplicità di fonti. Recentemente, è stato
affermato2 che “I motori di seconda generazione come Virgilio, Yahoo, Google ecc.... sono
sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle
migliori pagine selezionate dal web. Google in particolare è un'enorme banca dati di pagine
web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di
storage residenti presso il suo web-farm”.
Qualora il carattere creativo non sussista, tuttavia, la Direttiva 96/9/CE, trasposta negli
articoli 102 bis e ss.gg., ha attribuito una tutela al “costitutore”3 del database ogni qual volta
questo sia realizzato attraverso investimenti rilevanti. Tali investimenti, tuttavia, devono
riguardare la formazione del database e non del suo contenuto4. Trattandosi di un diritto
connesso, la tutela accordata avrà una durata inferiore rispetto a quella prevista per il diritto
d’autore.
Altra categoria di applicazioni particolarmente diffusa è quella relativa ai videogiochi. In
tal caso, se ne possono distinguere due diverse tipologie: da un lato vi sono i giochi che ne
riproducono di già esistenti, adattandoli alle caratteristiche del dispositivo su cui verranno
adoperati. Ve ne sono altri, invece, che sono creati appositamente per essere distribuiti come
Apps.
In entrambi i casi, il diritto d’autore rileva sia sotto il profilo della grafica, che assume
un ruolo più importante rispetto a quello ricoperto per le utilities, sia con riferimento alla
musica che, nei giochi più elaborati, viene utilizzata per accompagnare il giocatore nella sua
esperienza multimediale. In particolare, sotto questo secondo profilo, sarà necessario ottenere
1
Trib. Genova, 19 giugno 1993, in A.I.D.A., 1994, p. 407; Trib. Milano, 10 dicembre 1996, in A.I.D.A., 1997, p. 849.
Trib. Milano, 31 marzo 2011.
3
L’art. 102 bis L.d.a. definisce costitutore di una banca di dati “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di
una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”
4
Case C-46/02, Fixtures Marketing Ltd – v – Oy Veikkaus Ab; Case C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et al
(“BHB”)– v – William Hill Organisation Ltd, Case C-338/02, Fixtures Marketing Ltd – v – AB Svenska Spel; Case C444/02, Fixtures Marketing Ltd – v – OPAP
2
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“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”
una licenza di utilizzo del brano musicale prescelto dal titolare ovvero elaborare una nuova
melodia.
A ciò si aggiunga che, per alcuni videogiochi, quali quelli sportivi, potrebbero venire in
rilievo una serie di ulteriori problematiche legate, ad esempio, allo sfruttamento del marchio,
del disegno o, addirittura, dell’immagine di terzi.
Si pensi, in ipotesi, ad un gioco di corse automobilistiche; al fine di renderlo il più
aderente alla realtà possibile, infatti, gli sviluppatori potrebbero voler riprodurre i marchi delle
maggiori case automobilistiche, nonché i modelli delle varie autovetture e il volto dei piloti di
Formula 1 realmente esistenti. Se non debitamente autorizzato dai rispettivi titolari attraverso
un contratto di licenza, un utilizzo indebito comporterebbe la violazione dei diritti di proprietà
industriale relativi ai marchi e ai disegni e modelli registrati e una violazione del diritto allo
sfruttamento dell’immagine dei piloti.
In ultimo, vi sono numerose Apps che permettono la personalizzazione del proprio
dispositivo attraverso l’utilizzo di immagini, che possono essere impostate, ad esempio come
sfondo o salvaschermo del proprio cellulare. Tipicamente, anche in questo caso, le immagini
vengono organizzate in base ad una classificazione andando a formare un database. Il
programma che viene elaborato, infatti, raccoglie le immagini categorizzandole in insiemi, allo
scopo di renderle ricercabili per l’utente.
Le maggiori problematiche legate a questo tipo di Apps sono, appunto, relative allo
sfruttamento di immagini senza il consenso del titolare: spesso, infatti, sono state tratte da siti
internet senza che chi possiede i diritti di sfruttamento economico delle stesse ne sia a
conoscenza, violando così i diritti d’autore del titolare.
Disclaimer
La presente schede è aggiornata al mese di luglio 2011; nessuna responsabilità derivante da
un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda, da eventuali modifiche intervenute
nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata alle Camere di Commercio, a
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Lombardia raccomanda di utilizzare in aggiunta a questa scheda un parere qualificato.
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