Università Commerciale Luigi Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 IVA Francesco Dal Santo IVA Ø Imposte indirette Ø Imposte generali sulle vendite Ø Imposta monofase sul valore pieno Ø Imposta plurifase sul valore pieno Ø Iva: Imposta (plurifase) sul valore aggiunto § metodo base da base § metodo imposta da imposta § base da base vs imposta da imposta § classificazione delle operazioni § base imponibile § riferimento dell’imposta Ø Iva in Italia Ø Le imposte sulle vendite in un contesto internazionale Ø § Principio di destinazione § Principio di origine Applicazione dell’Iva nell’Unione Europea § Regime transitorio Imposte indirette Le imposte indirette colpiscono una manifestazione mediata della capacità contributiva, attraverso indici legati ad un comportamento (es. consumo per l’IVA) o ad atti specifici (es. trasferimenti di proprietà per l’Imposta di registro). Ø Si suddividono in: § imposte sugli affari (per es. IVA e imposta di registro); § imposte sulla produzione di singoli beni (per es. accise sugli oli minerali, gas metano ed energia elettrica); § monopoli e lotto. In particolare, l’IVA è un’imposta generale sulle vendite che sottopone a tassazione il valore della generalità degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi e che grava sui consumi. Imposte generali sulle vendite Ø Distinguiamo 3 fasi nel ciclo economico di un bene: - produzione à valore del bene = valore aggiunto = a - vendita all’ingrosso à valore del bene = a+b à valore aggiunto = b - vendita al dettaglio à valore del bene = a+b+c à valore aggiunto = c i valori b e c possono essere espressi come % (margini) del valore del bene acquistato [nel libro b=am, c=an(1+m)] Ø In assenza di imposte il prezzo finale del bene è: p = a+b+c p = a+am+an(1+m) p = a(1+m)+an(1+m) p = a(1+m)(1+n) Imposte generali sulle vendite I principi da considerare nell’analisi delle imposte sulle vendite sono: Ø neutralità: gli assetti produttivi non devono essere determinati dalla ricerca della minimizzazione del carico fiscale, ma essere fondati su calcoli di convenienza economica; Ø trasparenza: possibilità di calcolare agevolmente l’importo dell’imposta e il prezzo finale del bene in ciascuna fase del ciclo economico; Ø influenza sulla propensione all’evasione. Imposte generali sulle vendite I criteri di classificazione delle imposte sulle vendite sono: Ø riferimento economico: l’imposta può essere commisurata, in ciascuna fase, all’intero valore del bene oppure al solo valore aggiunto (= incremento di valore) in quella fase; Ø metodologia di applicazione: § imposta monofase: applicata una sola volta durante il ciclo economico del bene; § imposta plurifase: applicata più di una volta durante il ciclo economico del bene. La combinazione di questi criteri determina le più rilevanti tipologie di imposte sulle vendite. Imposte generali sulle vendite Imposte generali sulle vendite Colpiscono la generalità dei beni e dei servizi scambiati Imposte sul valore pieno Colpiscono l’intero valore del bene scambiato Imposte sul valore aggiunto Colpiscono l’incremento di valore che si genera in un particolare stadio della produzione e della distribuzione Imposte monofase sul valore pieno Imposte plurifase sul valore pieno (cumulativa) Colpiscono l’intero valore del bene in un singolo stadio del processo produttivo (esempio: retail tax negli Stati Uniti) Colpiscono l’intero valore del bene in tutti gli stadi del processo produttivo (esempio: ex IGE) Metodo imposta da imposta Imposta da versare: Ti = tiVi - tjAi IVA a debito IVA a credito Imposte plurifase sul valore aggiunto (non cumulativa) Colpiscono l’incremento di valore in tutti gli stadi del processo produttivo Metodo base da base Imposta da versare: Ti = ti(Vi-Ai) Imposta monofase sul valore pieno Si applica in una sola fase del processo di produzione e distribuzione delle merci. Ø In pratica il prelievo può realizzarsi: § al momento della produzione; § al momento della vendita all’ingrosso; § al momento della vendita al dettaglio. Ø Esempio: Imposta monofase al dettaglio con aliquota td, § T= (a+b+c) td (carico fiscale = gettito) § p = (a+b+c)(1+td) (prezzo finale = prezzo al dettaglio) Nel caso di un’imposta monofase: – il carico fiscale e il prezzo finale dipendono dalla fase di applicazione (a parità di aliquota, il gettito si riduce se l’imposta è applicata prima); – per esigenze di gettito l’aliquota è generalmente elevata, il che rende l’imposta molto vulnerabile a fenomeni di evasione (a parità di gettito, l’aliquota aumenta se l’imposta è applicata prima). Imposta plurifase sul valore pieno Colpisce il valore totale del bene, cioè la somma dei valori aggiunti nelle diverse fasi del processo produttivo e distributivo: § produzione à t1 a § ingrosso à t2 (a + b) § dettaglio à t3 (a + b + c) T= t1a + t2(a + b)+ t3(a + b + c) p = a + t1a + b + t2(a + b) + c + t3(a + b + c) L’imposta è cumulativa perché su a e su b si cumulano rispettivamente 3 e 2 prelievi. Normalmente le aliquote sono uniformi tc=t1=t2=t3 Valore del bene Imposta da versare t ca Prezzo (lordo) del bene Produzione a a+tca = a(1+tc) Ingrosso a+b tc[a+b] a(1+tc)+b+ tc[a+b] = [a+b]+ tc(2a+b) Dettaglio a+b+c tc[a+b+c] a(1+tc)+b+tc[a+b]+c+tc[a+b+c] = (a+b+c)+ tc[3a+2b+c] Imposta plurifase sul valore pieno Quindi con aliquota uniforme tc=t1=t2=t3 Ø T= tc[3a+2b+c] Ø p = (a+b+c) + tc[3a+2b+c] Prima del 1973 in Italia: IGE (imposta generale sull’entrata) Con un’imposta plurifase sul valore pieno, anche se aliquota è uniforme: – un dato livello di gettito può essere ottenuto con aliquote più basse ⇒ si riducono gli incentivi all’evasione; – il carico fiscale e il prezzo finale dipendono dal numero di scambi che caratterizzano il ciclo economico del bene: il carico fiscale è minimizzato se l’impresa è integrata verticalmente ⇒violazione del principio di neutralità rispetto alle scelte organizzative. Imposta plurifase sul valore pieno Immaginiamo che, dati gli stessi valori aggiunti, ingrosso e dettaglio siano incorporati in un’unica fase - produzione - ingrosso e dettaglio à tc a à tc (a+b+c) Il carico fiscale complessivo e il prezzo sono: Ø T = tca + tc(a+b+c) = tc[2a+b+c] Ø p = (a+b+c) + tc[2a+b+c] inferiori ai precedenti dell’importo tc(a + b), ma il valore economico del bene non è cambiato: violazione del principio di neutralità. Iva: Imposta (plurifase) sul valore aggiunto L’Iva è un’imposta plurifase (colpisce tutte le fasi del processo di produzione e distribuzione) sul valore aggiunto (in ogni fase colpisce il solo valore aggiunto). Due metodi di applicazione: 1) Metodo base da base In ogni fase l’aliquota si applica alla differenza tra il valore delle vendite e il valore degli acquisti Ø L’imposta da versare dall’impresa i (che identifica la fase del ciclo economico) è data da: Ti = ti(Vi-Ai) Vi = valore delle vendite dell’impresa i Ai = valore degli acquisti della medesima impresa i ti = aliquota sulla fase i Iva: metodo base da base Valore del bene IVA da versare Prezzo (lordo) del bene Produzione a t1(a-0) = t1a a+t1a = a(1+t1) Ingrosso a+b t2[a+b-a] = t2b a(1+t1)+b(1+t2) Dettaglio a+b+c t3[a+b+c-a-b] = t3c a(1+t1)+b(1+t2)+c(1+t3) T = t1a+t2b+t3c p = a+b+c+t1a+t2b+t3c Ø Non c’è neutralità: il carico fiscale e il prezzo finale del bene dipendono dalle aliquote applicate in tutte le diverse fasi e da come il valore aggiunto è distribuito tra queste. Ø Problema di trasparenza: non è possibile ricostruire l’imposta senza avere informazioni dettagliate sull’articolazione del processo di produzione e distribuzione. Solo se t1=t2=t3=t (aliquote uniformi) il prezzo finale è p=(a+b+c)(1+t) indipendentemente dal valore aggiunto generato in ciascuna fase. Iva: metodo imposta da imposta 2) Metodo imposta da imposta In ogni fase l’imposta da versare è calcolata come differenza tra l’imposta incassata sulle vendite e l’imposta pagata sugli acquisti Ø L’imposta da versare dall’impresa i è data da: Ti = tiVi – tjAi con ti = aliquota sulle vendite con tj = aliquota sugli acquisti imposta incassata sulle vendite (imposta a debito) imposta pagata sugli acquisti (imposta a credito) Ove l’Iva pagata sugli acquisti fosse superiore a quella incassata sulle vendite, l’impresa i ha diritto al rimborso della differenza. Iva: metodo imposta da imposta Valore del bene IVA a DEBITO IVA a CREDITO IVA da VERSARE Prezzo (lordo) del bene Produzione a t1a 0 t1a - 0 a+t1a = a(1+t1) Ingrosso a+b t2(a+b) t1a t2(a+b) - t1a (a+b)(1+t2) Dettaglio a+b+c t3(a+b+c) t2(a+b) t3(a+b+c) - t2(a+b) (a+b+c)(1+t3) T = t1a + t2(a+b) - t1a + t3(a+b+c) - t2(a+b) = t3(a+b+c) p = (a+b+c)(1+t3) Grazie al meccanismo di detrazione (e di rimborso) il carico fiscale e il prezzo del bene in ciascuna fase dipendono esclusivamente dall’aliquota applicata in quella fase. Di conseguenza, solo l’aliquota applicata nell’ultima fase è rilevante per la determinazione del carico fiscale complessivo e del prezzo finale. ⇒ in questo modo l’imposta si caratterizza come neutra e grava per intero sul consumatore finale e non sui soggetti intermedi del processo produttivo e distributivo. Iva: base da base vs imposta da imposta Nella fase della vendita all’ingrosso e della vendita al dettaglio (= nelle fasi successive alla produzione) la differenza di carico fiscale e di prezzo tra i due metodi dipende dalle aliquote applicabili in ciascuna fase: il carico fiscale e prezzo sono superiori con metodo base da base se l’aliquota delle fasi precedenti è superiore a quella che si sta considerando (e viceversa): Ø Prezzo all’ingrosso: base da base = a(1+t1)+b(1+t2) imposta da imposta = (a+b)(1+t2) differenza = a(t1-t2) Ø Prezzo al dettaglio: base da base = a(1+t1) + b(1+t2) + c(1+t3) imposta da imposta = (a+b+c)(1+t3) differenza = a(t1-t3) + b(t2-t3) Iva: base da base vs imposta da imposta Il metodo imposta da imposta è preferibile per: Ø semplicità di calcolo e trasparenza: le imposte che gravano su un bene in una qualsiasi fase sono esattamente pari all’imposta pagata dall’acquirente in quella fase ⇒ proprietà desiderabile in relazione alle esportazioni e alle cessioni intracomunitarie (applicazione del principio di destinazione: non è necessario conoscere tutte le aliquote applicate nelle fasi precedenti, vedi infra); Ø l’aliquota effettiva (=imposta complessiva/prezzo del bene) è facilmente determinabile a priori perché corrisponde a quella con cui è tassato il bene all’ultimo stadio del ciclo produttivo e distributivo ⇒ possibilità di agevolare determinati beni e servizi; Ø il meccanismo di detrazione tra una fase e l’altra dovrebbe contrastare gli incentivi all’evasione (c.d. conflitto di interessi). Se le aliquote sono uniformi i due metodi coincidono. Il metodo imposta da imposta è quello adottato in tutta la UE (e quindi anche in Italia). Iva: classificazione delle operazioni Le operazioni di scambio di beni e servizi, rilevanti per l’applicazione dell’Iva, possono essere distinte in tre categorie: Ø operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l’aliquota prevista per legge ed è ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti. Ø operazioni non imponibili: l’aliquota applicata nell’ultima fase del ciclo produttivo è nulla ed è ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti. Esempi nella UE: esportazioni (verso Stati extra-UE) e cessioni intracomunitarie (verso Stati UE). Ø operazioni esenti: l’aliquota applicata nell’ultima fase del ciclo produttivo è nulla, ma non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti: la catena dell’Iva si interrompe all’ultimo stadio e il prezzo al consumatore finale riflette la mancata detrazione (solo formalmente, quindi, a essere incisa dall’IVA è l’impresa, anziché il consumatore finale, data la traslazione su quest’ultimo dell’Iva indetraibile). Esempi nella UE: servizi finanziari e assicurativi, prestazioni sanitarie, istruzione. Iva: classificazione delle operazioni Differenza essenziale tra operazioni non imponibili e operazioni esenti: nel secondo caso sul prezzo finale verrà traslata l’Iva sugli acquisti che non viene rimborsata dallo Stato. Ø Quindi a parità di altre condizioni, il prelievo complessivo: § è nullo (aliquota zero) se l’operazione è non imponibile; § è positivo (aliquota positiva) se l’operazione è esente. Iva: base imponibile In un’economia chiusa il valore aggiunto è pari al valore dei beni finali di consumo e di investimento. La base imponibile di un’imposta sul valore aggiunto, applicata con il metodo imposta da imposta, non coincide necessariamente con il valore aggiunto dell’economia se dipende dalla detraibilità dell’Iva pagata sui beni di investimento. In particolare, si distinguono tre tipologie fondamentali di basi imponibili: Ø base imponibile di tipo reddito lordo: se l’Iva pagata sui beni di investimento non è ammessa in detrazione (VA = beni di consumo + beni di investimento, con un’economia chiusa la base imponibile coincide con il PIL); Ø base imponibile di tipo reddito netto: se l’Iva pagata sui beni di investimento è ammessa in detrazione solo in proporzione alla quota di ammortamento dei beni capitali utilizzati nel periodo d'imposta; Ø base imponibile di tipo consumo: se l’Iva pagata sui beni di investimento è ammessa in detrazione in misura integrale (VA = beni di consumo ⇒ allontanamento dalla nozione economica di VA, la base imponibile coincide con i consumi nazionali). Iva: base imponibile Quindi una singola impresa può acquistare o vendere: Ø beni di investimento; Ø beni intermedi; Ø beni finali. Il bene venduto può essere imponibile, non imponibile o esente. Per il calcolo dell’IVA da versare: Ø l’acquisto dei beni intermedi dà diritto alla deduzione del valore dei beni acquistati da quello dei beni venduti (con il metodo base da base) o alla detrazione dell’IVA pagata su tali beni (con il metodo imposta da imposta); Ø l’acquisto dei beni di investimento: § non dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da imposta) nel caso di imposta di tipo reddito lordo; § dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da imposta) in corrispondenza al valore ammortizzato nel caso di imposta di tipo reddito netto; § dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da imposta) in corrispondenza al valore integrale del bene acquistato nel caso di imposta di tipo consumo. Iva: riferimento dell’imposta Ø Finanziario: colpisce solo le operazioni che danno luogo a transazioni monetarie § Compatibile con il metodo imposta da imposta (Iva) Ø Reale: si tiene conto della formazione del valore aggiunto nel corso del processo produttivo e distributivo, prescindendo dagli effettivi movimenti monetari § Richiede l’adozione del metodo base da base La differenza concerne il trattamento delle scorte e dei prodotti in corso di lavorazione: la variazione positiva delle scorte entra nella base imponibile di tipo reale, ma non nella base imponibile di tipo finanziario. Iva in Italia L’Iva è un’imposta di derivazione comunitaria, che fu scelta dalla CEE quale principale tassa sui consumi in vista dell’instaurazione di un mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno (vedi infra). Il cd. «sistema comune dell’Iva» è stato istituito dalla prima direttiva n. 67/227/CEE dell’11 aprile 1967, che definisce il principio di tale sistema e le caratteristiche dell’imposta, mentre le norme dettagliate di applicazione del sistema erano stabilite dalla seconda n. 67/228/CEE dell’11 aprile 1967, poi sostituita dalla sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977. A sua volta, la sesta direttiva è stata poi rifusa (e quindi abrogata) con la direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, volta a modernizzare, semplificare e armonizzare l’intera disciplina che era divenuta di difficile lettura a seguito delle numerose modifiche intervenute direttamente sulla sesta direttiva dal 1977 al 2006. Iva in Italia Secondo l’art. 1 della Direttiva n 2006/112/CE, il principio del sistema comune dell’Iva consiste nell’applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi scambiati fino allo stadio del commercio al minuto incluso, indipendentemente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera produttiva e distributiva antecedente alla fase d’immissione. A ciascuna operazione, l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o al servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. ⇒ imposta plurifase sul valore aggiunto applicata con il metodo imposta da imposta. Iva in Italia Le fonti di legislazione nazionale dell'Iva che hanno recepito le diverse normative comunitarie succedutesi nel tempo sono il: Ø d.p.r. 633/1972; Ø d.l. 331/1993 (operazioni intracomunitarie in regime transitorio, vedi infra). L’Iva si applica: § sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (requisito oggettivo ) effettuate nel territorio dello Stato ( requisito territoriale) nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni (requisito soggettivo); § sulle importazioni da chiunque effettuate (imprese, lavoratori autonomi e consumatori finali); § sugli acquisti intracomunitari (Stati UE) effettuati nell’esercizio di imprese o di professioni, oltre che sugli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e sugli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali. Iva in Italia Ø Soggetti Iva (contribuenti di diritto): imprenditori, esercenti arti e professioni Ø Obbligo di rivalsa: i soggetti Iva hanno l’obbligo giuridico di rivalersi sull’acquirente § il consumatore finale è il soggetto formalmente inciso (contribuente di fatto) § percussione dell’imposta <==> incidenza dell’imposta Ø Metodo: imposta da imposta Ø Base imponibile di tipo consumo (ma deroghe per numerose fattispecie di indetraibilità e per operazioni esenti) Ø Aliquote applicate all’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo quanto pattuito a livello contrattuale. Per il 2012: § ordinaria: 21% § ridotte: 4%, 10% (alimentari, beni meritori) ⇒ obiettivi redistributivi, politiche protezionistiche, sostegno settoriale Ø Riferimento di tipo finanziario Ø Compartecipazione Iva a favore delle Regioni (definita anno per anno, rinvio a Finanza locale) Ø Destinazione di una quota dell’Iva nazionale al finanziamento del bilancio comunitario (risorsa propria della UE) Iva in Italia Ø In Italia un soggetto che abbia Iva a credito può: § scegliere di chiedere a rimborso l’importo; § compensare l’importo con altri debiti sia fiscali (Iva o altre imposte) sia contributivi. La compensazione orizzontale (con altre imposte o con contributi) è stata introdotta nel 1998 e ha determinato una forte riduzione del gettito dell’IVA netto che è molto inferiore all’Iva lorda. Ipotesi di influenza dell’evasione. Ø Si discute un possibile ulteriore aumento delle aliquote Iva (ordinaria e ridotta) per: § consentire il consolidamento della finanza pubblica; § finanziare una riduzione del costo del lavoro e rendere più competitivi i prodotti italiani rispetto a quelli importati. Contro: § ragioni di equità; § impatti sull’evasione. Iva in Italia: il ruolo dei rimborsi e delle compensazioni Tipo di gettito Ammontare 2008 (mln di euro) Iva lorda 120.207 Compensazioni e rimborsi richiesti (-) 27.111 Iva netta 93.096 (=) Slittamento competenza giuridica / economica (+) -285 Totale IVA competenza economica (=) 92.811 IVA devoluta all’Unione Europea (-) 2.907 IVA disponibile per l’Erario (=) 89.904 Le imposte sulle vendite in un contesto internazionale In un’economia aperta, le imposte generali sulle vendite applicate agli scambi internazionali devono risolvere 2 problemi: Ø neutralità: non devono distorcere i flussi commerciali internazionali e quindi l’allocazione efficiente dei beni ⇒ la tassazione non deve alterare i prezzi relativi pre-imposta tra beni importati e beni di produzione domestica; Ø ripartizione del gettito tra paesi: data la loro natura di imposte sui consumi, devono essere tali da attribuire il gettito ai paesi in cui il consumo è localizzato, evitando fenomeni di doppia imposizione. Principio di origine e di destinazione Le soluzioni a questi due problemi possono essere ricercate alla luce dei due principi fondamentali di definizione del regime fiscale: Ø tassazione secondo il principio di destinazione: sui beni oggetto di scambio internazionale si applica esclusivamente il regime fiscale (aliquota) del paese di destinazione dello scambio; Ø tassazione secondo il principio di origine: sui beni oggetto di scambio internazionale si applica esclusivamente il regime fiscale (aliquota) del paese di origine dello scambio. Principio di destinazione Esempio: tA=10% tB=20% Paese B β α Dogana Paese A CF Valore del bene intermedio venduto dall’impresa Alfa del paese esportatore A = 200; valore aggiunto dall’impresa Beta del paese importatore B = 100; prezzo bene finale = 300 Ø In assenza di imposte: pI = 200; pF = 300 Ø Con metodo imposta da imposta: Paese A: Impresa α: Iva a credito = 0; IVA a debito = 0; Iva da versare = TA = 0; pI = 200. Paese B: § Scambio del bene intermedio: l’impresa β versa 40 alla dogana; pI = 240. § Scambio del bene finale: impresa β : Iva a credito = 40; Iva a debito = 60 ; Iva da versare = 20; pF= 360; TB = 40 (dogana) + 20 (bene finale) = 60. Principio di destinazione Il principio di destinazione risolve i 2 problemi? Vantaggi: Ø Il gettito è attribuito al paese in cui il bene è consumato, indipendentemente dal luogo di produzione. Ø Non modifica i prezzi relativi del bene intermedio (hp: siamo nel paese B) ⇒ neutralità Svantaggio: Ø Richiede l’esistenza delle dogane. Principio di origine Esempio: Bene intermedio P netto 200 tA=10% α Paese A tB=20% β Paese B Bene finale P netto 300 CF Con metodo imposta da imposta: Paese A: Impresa α: Iva a credito = 0; Iva a debito = 20; Iva da versare = TA = 20; pI = 220 NB: se il bene intermedio fosse prodotto in B costerebbe 240 (distorsione!) Paese B: Scambio del bene finale: Impresa β : Iva a credito = 20; IVA a debito = 60; Iva da versare = 40; pF = 360; TB = 40 (bene finale) Principio di origine Il principio di origine risolve i due problemi? Vantaggio: Ø Non richiede l’esistenza delle dogane, ma le Agenzia fiscali dei paesi importatori devono verificare la corretta applicazione delle aliquote nel paese esportatore per evitare abusi sulle detrazioni o sui rimborsi. Svantaggi: Ø Il gettito non è interamente attribuito al paese in cui il bene viene consumato. Ø Distorce i prezzi relativi del bene intermedio (⇒ concorrenza fiscale) Pertanto il principio di destinazione è migliore di quello di origine sul piano della neutralità e della ripartizione del gettito tra paesi. Applicazione dell’Iva nell’Unione Europea Ø Per le esportazioni (scambi extracomunitari) § Principio di destinazione Ø Per gli scambi intracomunitari (1993: mercato unico, abolizione delle dogane interne alla Comunità) § Regime definitivo (proposto ma mai applicato) • Principio di origine ma accompagnato da: – armonizzazione delle aliquote (per assicurare neutralità) – camera di compensazione (per correggere ripartizione gettito) § Regime transitorio (ripetutamente prorogato fino ad oggi) • Principio di destinazione per acquisti effettuati da soggetti Iva (imprese) ma in assenza di dogane – l’impresa cedente non applica l’imposta; l’impresa acquirente non paga l’IVA al momento dell’acquisto perché applica il meccanismo del reversecharge (= inversione contabile, applica essa stessa l’iva sulla fattura ricevuta e la registra contemporaneamente tra gli acquisti e le vendite in modo da neutralizzare il versamento); – le dogane vengono sostituite dallo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi sull’identità di cedente/ acquirente • Principio di origine per acquisti effettuati da consumatori finali – Eccezione per automobili e vendita per corrispondenza Regime transitorio Esempio: tA=10% α Paese A Bene intermedio P netto=200 tB=20% β Paese B Bene finale P netto=300 CF Ø Con le imposte: Paese A: Impresa α: IVA a credito = 0; IVA a debito = 0; IVA da versare = TA = 0; pI = 200 Paese B: § Scambio del bene intermedio: l’impresa β non versa nulla (non c’è la dogana) ma applica l’IVA sull’acquisto intracomunitario attraverso il reverse charge): TB = 0 (IVA a credito = 40; IVA a debito = 40) § Scambio del bene finale: Impresa β: IVA a debito = 60; IVA da versare = 60; pF = 360; TB = 60 (bene finale) I problemi del regime transitorio Ø In un mercato unico, privo di dogane, incentivi per le imprese a dichiarare che il bene prodotto è ceduto nella UE (cessione intracomunitaria non imponibile), anche se in realtà è consumato internamente. Ø False cessioni intracomunitarie: in questo modo si generano falsi crediti d’imposta. § Frodi-carosello (dopo la vendita intracomunitaria da α a β): § l’impresa β (missing trader) vende con IVA il bene all’impresa γ (broker) anch’essa residente nel paese B e sparisce prima di versare l’IVA sulla vendita effettuata all’interno del Paese; § l’impresa γ chiede in detrazione e poi a rimborso l’IVA pagata sull’acquisto (=>danno per il paese B), poi rivende lo stesso bene all’impresa α: così ricomincia il “carosello”; § nei diversi passaggi possono operare società fittizie (buffer tra β e γ) per mascherare la natura fraudolenta delle transazioni. Secondo stime accademiche, le frodi IVA arrivano al 10% del gettito ufficiale.