Università Commerciale Luigi Bocconi
Anno Accademico 2012-2013
Scienza delle Finanze
CLEACC classe 12
IVA
Francesco Dal Santo
IVA
Ø  Imposte indirette
Ø  Imposte generali sulle vendite
Ø  Imposta monofase sul valore pieno
Ø  Imposta plurifase sul valore pieno
Ø  Iva: Imposta (plurifase) sul valore aggiunto
§ 
metodo base da base
§ 
metodo imposta da imposta
§ 
base da base vs imposta da imposta
§ 
classificazione delle operazioni
§ 
base imponibile
§ 
riferimento dell’imposta
Ø  Iva in Italia
Ø  Le imposte sulle vendite in un contesto internazionale
Ø 
§ 
Principio di destinazione
§ 
Principio di origine
Applicazione dell’Iva nell’Unione Europea
§ 
Regime transitorio
Imposte indirette
Le imposte indirette colpiscono una manifestazione mediata
della capacità contributiva, attraverso indici legati ad un
comportamento (es. consumo per l’IVA) o ad atti specifici (es.
trasferimenti di proprietà per l’Imposta di registro).
Ø  Si suddividono in:
§  imposte sugli affari (per es. IVA e imposta di registro);
§  imposte sulla produzione di singoli beni (per es. accise sugli
oli minerali, gas metano ed energia elettrica);
§  monopoli e lotto.
In particolare, l’IVA è un’imposta generale sulle vendite che
sottopone a tassazione il valore della generalità degli scambi di
merci e delle prestazioni di servizi e che grava sui consumi.
Imposte generali sulle vendite
Ø  Distinguiamo 3 fasi nel ciclo economico di un bene:
- produzione à valore del bene = valore aggiunto = a
- vendita all’ingrosso à valore del bene = a+b à valore aggiunto = b
- vendita al dettaglio à valore del bene = a+b+c à valore aggiunto = c
i valori b e c possono essere espressi come % (margini) del valore del bene
acquistato [nel libro b=am, c=an(1+m)]
Ø  In assenza di imposte il prezzo finale del bene è:
p = a+b+c
p = a+am+an(1+m)
p = a(1+m)+an(1+m)
p = a(1+m)(1+n)
Imposte generali sulle vendite
I principi da considerare nell’analisi delle imposte sulle
vendite sono:
Ø  neutralità: gli assetti produttivi non devono essere
determinati dalla ricerca della minimizzazione del carico
fiscale, ma essere fondati su calcoli di convenienza
economica;
Ø  trasparenza: possibilità di calcolare agevolmente l’importo
dell’imposta e il prezzo finale del bene in ciascuna fase
del ciclo economico;
Ø  influenza sulla propensione all’evasione.
Imposte generali sulle vendite
I criteri di classificazione delle imposte sulle vendite sono:
Ø  riferimento economico: l’imposta può essere
commisurata, in ciascuna fase, all’intero valore del bene
oppure al solo valore aggiunto (= incremento di valore) in
quella fase;
Ø  metodologia di applicazione:
§  imposta monofase: applicata una sola volta durante il
ciclo economico del bene;
§  imposta plurifase: applicata più di una volta durante il
ciclo economico del bene.
La combinazione di questi criteri determina le più rilevanti
tipologie di imposte sulle vendite.
Imposte generali sulle vendite
Imposte generali sulle
vendite
Colpiscono la generalità dei
beni e dei servizi scambiati
Imposte sul valore pieno
Colpiscono l’intero valore del bene
scambiato
Imposte sul valore aggiunto
Colpiscono l’incremento di valore che
si genera in un particolare stadio della
produzione e della distribuzione
Imposte monofase sul valore
pieno
Imposte plurifase sul valore
pieno (cumulativa)
Colpiscono l’intero valore del bene in un
singolo stadio del processo produttivo
(esempio: retail tax negli Stati Uniti)
Colpiscono l’intero valore del bene in tutti
gli stadi del processo produttivo
(esempio: ex IGE)
Metodo imposta da imposta
Imposta da versare:
Ti = tiVi - tjAi
IVA a debito IVA a credito
Imposte plurifase sul
valore aggiunto
(non cumulativa)
Colpiscono l’incremento di
valore in tutti gli stadi del
processo produttivo
Metodo base da base
Imposta da versare:
Ti = ti(Vi-Ai)
Imposta monofase sul valore pieno
Si applica in una sola fase del processo di produzione e distribuzione
delle merci.
Ø  In pratica il prelievo può realizzarsi:
§  al momento della produzione;
§  al momento della vendita all’ingrosso;
§  al momento della vendita al dettaglio.
Ø  Esempio: Imposta monofase al dettaglio con aliquota td,
§  T= (a+b+c) td (carico fiscale = gettito)
§  p = (a+b+c)(1+td) (prezzo finale = prezzo al dettaglio)
Nel caso di un’imposta monofase:
–  il carico fiscale e il prezzo finale dipendono dalla fase di
applicazione (a parità di aliquota, il gettito si riduce se l’imposta è
applicata prima);
–  per esigenze di gettito l’aliquota è generalmente elevata, il che
rende l’imposta molto vulnerabile a fenomeni di evasione (a parità
di gettito, l’aliquota aumenta se l’imposta è applicata prima).
Imposta plurifase sul valore pieno
Colpisce il valore totale del bene, cioè la somma dei valori
aggiunti nelle diverse fasi del processo produttivo e distributivo:
§  produzione à t1 a
§  ingrosso
à t2 (a + b)
§  dettaglio
à t3 (a + b + c)
T= t1a + t2(a + b)+ t3(a + b + c)
p = a + t1a + b + t2(a + b) + c + t3(a + b + c)
L’imposta è cumulativa perché su a e su b si cumulano
rispettivamente 3 e 2 prelievi.
Normalmente le aliquote sono uniformi tc=t1=t2=t3
Valore del
bene
Imposta da
versare
t ca
Prezzo (lordo) del bene
Produzione
a
a+tca = a(1+tc)
Ingrosso
a+b
tc[a+b]
a(1+tc)+b+ tc[a+b] = [a+b]+ tc(2a+b)
Dettaglio
a+b+c
tc[a+b+c]
a(1+tc)+b+tc[a+b]+c+tc[a+b+c] =
(a+b+c)+ tc[3a+2b+c]
Imposta plurifase sul valore pieno
Quindi con aliquota uniforme tc=t1=t2=t3
Ø T= tc[3a+2b+c]
Ø p = (a+b+c) + tc[3a+2b+c]
Prima del 1973 in Italia: IGE (imposta generale sull’entrata)
Con un’imposta plurifase sul valore pieno, anche se aliquota è
uniforme:
–  un dato livello di gettito può essere ottenuto con aliquote più
basse ⇒ si riducono gli incentivi all’evasione;
–  il carico fiscale e il prezzo finale dipendono dal numero di
scambi che caratterizzano il ciclo economico del bene: il carico
fiscale è minimizzato se l’impresa è integrata verticalmente
⇒violazione del principio di neutralità rispetto alle scelte
organizzative.
Imposta plurifase sul valore pieno
Immaginiamo che, dati gli stessi valori aggiunti, ingrosso e dettaglio
siano incorporati in un’unica fase
- produzione
- ingrosso e dettaglio
à tc a
à tc (a+b+c)
Il carico fiscale complessivo e il prezzo sono:
Ø  T = tca + tc(a+b+c) = tc[2a+b+c]
Ø  p = (a+b+c) + tc[2a+b+c]
inferiori ai precedenti dell’importo tc(a + b), ma il valore
economico del bene non è cambiato: violazione del principio di
neutralità.
Iva: Imposta (plurifase) sul valore aggiunto
L’Iva è un’imposta plurifase (colpisce tutte le fasi del processo di
produzione e distribuzione) sul valore aggiunto (in ogni fase colpisce
il solo valore aggiunto).
Due metodi di applicazione:
1) Metodo base da base
In ogni fase l’aliquota si applica alla differenza tra il valore delle
vendite e il valore degli acquisti
Ø  L’imposta da versare dall’impresa i (che identifica la fase del ciclo
economico) è data da:
Ti = ti(Vi-Ai)
Vi = valore delle vendite dell’impresa i
Ai = valore degli acquisti della medesima impresa i
ti = aliquota sulla fase i
Iva: metodo base da base
Valore del
bene
IVA da versare
Prezzo (lordo) del bene
Produzione
a
t1(a-0) = t1a
a+t1a = a(1+t1)
Ingrosso
a+b
t2[a+b-a] = t2b
a(1+t1)+b(1+t2)
Dettaglio
a+b+c
t3[a+b+c-a-b] = t3c
a(1+t1)+b(1+t2)+c(1+t3)
T = t1a+t2b+t3c
p = a+b+c+t1a+t2b+t3c
Ø  Non c’è neutralità: il carico fiscale e il prezzo finale del bene
dipendono dalle aliquote applicate in tutte le diverse fasi e da come il
valore aggiunto è distribuito tra queste.
Ø  Problema di trasparenza: non è possibile ricostruire l’imposta senza
avere informazioni dettagliate sull’articolazione del processo di
produzione e distribuzione. Solo se t1=t2=t3=t (aliquote uniformi) il
prezzo finale è p=(a+b+c)(1+t) indipendentemente dal valore
aggiunto generato in ciascuna fase.
Iva: metodo imposta da imposta
2) Metodo imposta da imposta
In ogni fase l’imposta da versare è calcolata come differenza tra
l’imposta incassata sulle vendite e l’imposta pagata sugli
acquisti
Ø  L’imposta da versare dall’impresa i è data da:
Ti = tiVi – tjAi
con ti = aliquota sulle vendite
con tj = aliquota sugli acquisti
imposta incassata sulle vendite
(imposta a debito) imposta pagata sugli acquisti
(imposta a credito) Ove l’Iva pagata sugli acquisti fosse superiore a quella incassata sulle
vendite, l’impresa i ha diritto al rimborso della differenza.
Iva: metodo imposta da imposta
Valore del
bene
IVA a
DEBITO
IVA a
CREDITO
IVA da VERSARE
Prezzo (lordo)
del bene
Produzione
a
t1a
0
t1a - 0
a+t1a = a(1+t1)
Ingrosso
a+b
t2(a+b)
t1a
t2(a+b) - t1a
(a+b)(1+t2)
Dettaglio
a+b+c
t3(a+b+c)
t2(a+b)
t3(a+b+c) - t2(a+b)
(a+b+c)(1+t3)
T = t1a + t2(a+b) - t1a + t3(a+b+c) - t2(a+b) = t3(a+b+c)
p = (a+b+c)(1+t3)
Grazie al meccanismo di detrazione (e di rimborso) il carico fiscale e il
prezzo del bene in ciascuna fase dipendono esclusivamente dall’aliquota
applicata in quella fase.
Di conseguenza, solo l’aliquota applicata nell’ultima fase è rilevante per la
determinazione del carico fiscale complessivo e del prezzo finale.
⇒ in questo modo l’imposta si caratterizza come neutra e grava per
intero sul consumatore finale e non sui soggetti intermedi del processo
produttivo e distributivo.
Iva: base da base vs imposta da imposta
Nella fase della vendita all’ingrosso e della vendita al dettaglio (= nelle
fasi successive alla produzione) la differenza di carico fiscale e di prezzo
tra i due metodi dipende dalle aliquote applicabili in ciascuna fase: il
carico fiscale e prezzo sono superiori con metodo base da base se
l’aliquota delle fasi precedenti è superiore a quella che si sta considerando
(e viceversa):
Ø  Prezzo all’ingrosso:
base da base = a(1+t1)+b(1+t2)
imposta da imposta = (a+b)(1+t2)
differenza = a(t1-t2)
Ø  Prezzo al dettaglio:
base da base = a(1+t1) + b(1+t2) + c(1+t3)
imposta da imposta = (a+b+c)(1+t3)
differenza = a(t1-t3) + b(t2-t3)
Iva: base da base vs imposta da imposta
Il metodo imposta da imposta è preferibile per:
Ø  semplicità di calcolo e trasparenza: le imposte che gravano su un bene in
una qualsiasi fase sono esattamente pari all’imposta pagata
dall’acquirente in quella fase
⇒ proprietà desiderabile in relazione alle esportazioni e alle cessioni
intracomunitarie (applicazione del principio di destinazione: non è
necessario conoscere tutte le aliquote applicate nelle fasi precedenti,
vedi infra);
Ø  l’aliquota effettiva (=imposta complessiva/prezzo del bene) è facilmente
determinabile a priori perché corrisponde a quella con cui è tassato il
bene all’ultimo stadio del ciclo produttivo e distributivo
⇒ possibilità di agevolare determinati beni e servizi;
Ø  il meccanismo di detrazione tra una fase e l’altra dovrebbe contrastare
gli incentivi all’evasione (c.d. conflitto di interessi).
Se le aliquote sono uniformi i due metodi coincidono.
Il metodo imposta da imposta è quello adottato in tutta la UE (e quindi
anche in Italia).
Iva: classificazione delle operazioni
Le operazioni di scambio di beni e servizi, rilevanti per l’applicazione dell’Iva,
possono essere distinte in tre categorie:
Ø  operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate a imposta
sul loro intero valore secondo l’aliquota prevista per legge ed è
ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti.
Ø  operazioni non imponibili: l’aliquota applicata nell’ultima fase del
ciclo produttivo è nulla ed è ammessa la detrazione dell’imposta
pagata sugli acquisti.
Esempi nella UE: esportazioni (verso Stati extra-UE) e cessioni
intracomunitarie (verso Stati UE).
Ø  operazioni esenti: l’aliquota applicata nell’ultima fase del ciclo
produttivo è nulla, ma non è ammessa la detrazione dell’imposta
pagata sugli acquisti: la catena dell’Iva si interrompe all’ultimo stadio
e il prezzo al consumatore finale riflette la mancata detrazione (solo
formalmente, quindi, a essere incisa dall’IVA è l’impresa, anziché il
consumatore finale, data la traslazione su quest’ultimo dell’Iva
indetraibile).
Esempi nella UE: servizi finanziari e assicurativi, prestazioni sanitarie,
istruzione.
Iva: classificazione delle operazioni
Differenza essenziale tra operazioni non imponibili e
operazioni esenti: nel secondo caso sul prezzo finale verrà
traslata l’Iva sugli acquisti che non viene rimborsata dallo
Stato.
Ø  Quindi a parità di altre condizioni, il prelievo complessivo:
§  è nullo (aliquota zero) se l’operazione è non imponibile;
§  è positivo (aliquota positiva) se l’operazione è esente.
Iva: base imponibile
In un’economia chiusa il valore aggiunto è pari al valore dei beni finali di
consumo e di investimento.
La base imponibile di un’imposta sul valore aggiunto, applicata con il
metodo imposta da imposta, non coincide necessariamente con il valore
aggiunto dell’economia se dipende dalla detraibilità dell’Iva pagata sui beni
di investimento.
In particolare, si distinguono tre tipologie fondamentali di basi imponibili:
Ø  base imponibile di tipo reddito lordo: se l’Iva pagata sui beni di
investimento non è ammessa in detrazione (VA = beni di consumo
+ beni di investimento, con un’economia chiusa la base imponibile
coincide con il PIL);
Ø  base imponibile di tipo reddito netto: se l’Iva pagata sui beni di
investimento è ammessa in detrazione solo in proporzione alla quota
di ammortamento dei beni capitali utilizzati nel periodo d'imposta;
Ø  base imponibile di tipo consumo: se l’Iva pagata sui beni di
investimento è ammessa in detrazione in misura integrale (VA =
beni di consumo ⇒ allontanamento dalla nozione economica di VA,
la base imponibile coincide con i consumi nazionali).
Iva: base imponibile
Quindi una singola impresa può acquistare o vendere:
Ø  beni di investimento;
Ø  beni intermedi;
Ø  beni finali.
Il bene venduto può essere imponibile, non imponibile o esente.
Per il calcolo dell’IVA da versare:
Ø  l’acquisto dei beni intermedi dà diritto alla deduzione del valore dei beni
acquistati da quello dei beni venduti (con il metodo base da base) o alla
detrazione dell’IVA pagata su tali beni (con il metodo imposta da imposta);
Ø  l’acquisto dei beni di investimento:
§  non dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da
imposta) nel caso di imposta di tipo reddito lordo;
§  dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da imposta) in
corrispondenza al valore ammortizzato nel caso di imposta di tipo reddito netto;
§  dà diritto alla deduzione (base da base) o alla detrazione (imposta da imposta) in
corrispondenza al valore integrale del bene acquistato nel caso di imposta di tipo
consumo.
Iva: riferimento dell’imposta
Ø  Finanziario: colpisce solo le operazioni che danno luogo a
transazioni monetarie
§  Compatibile con il metodo imposta da imposta (Iva)
Ø  Reale: si tiene conto della formazione del valore aggiunto nel corso
del processo produttivo e distributivo, prescindendo dagli effettivi
movimenti monetari
§  Richiede l’adozione del metodo base da base
La differenza concerne il trattamento delle scorte e dei prodotti in corso
di lavorazione: la variazione positiva delle scorte entra nella base
imponibile di tipo reale, ma non nella base imponibile di tipo finanziario.
Iva in Italia
L’Iva è un’imposta di derivazione comunitaria, che fu scelta dalla CEE
quale principale tassa sui consumi in vista dell’instaurazione di un
mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un
mercato interno (vedi infra).
Il cd. «sistema comune dell’Iva» è stato istituito dalla prima direttiva n.
67/227/CEE dell’11 aprile 1967, che definisce il principio di tale sistema e
le caratteristiche dell’imposta, mentre le norme dettagliate di
applicazione del sistema erano stabilite dalla seconda n. 67/228/CEE
dell’11 aprile 1967, poi sostituita dalla sesta direttiva n. 77/388/CEE del
17 maggio 1977.
A sua volta, la sesta direttiva è stata poi rifusa (e quindi abrogata) con la
direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, volta a modernizzare,
semplificare e armonizzare l’intera disciplina che era divenuta di difficile
lettura a seguito delle numerose modifiche intervenute direttamente sulla
sesta direttiva dal 1977 al 2006.
Iva in Italia
Secondo l’art. 1 della Direttiva n 2006/112/CE, il principio del sistema
comune dell’Iva consiste nell’applicare ai beni e ai servizi un’imposta
generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei
servizi scambiati fino allo stadio del commercio al minuto incluso,
indipendentemente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera
produttiva e distributiva antecedente alla fase d’immissione.
A ciascuna operazione, l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio
all’aliquota applicabile al bene o al servizio in questione, è esigibile
previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che ha gravato
direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
⇒ imposta plurifase sul valore aggiunto applicata con il metodo imposta
da imposta.
Iva in Italia
Le fonti di legislazione nazionale dell'Iva che hanno recepito le diverse
normative comunitarie succedutesi nel tempo sono il:
Ø  d.p.r. 633/1972;
Ø  d.l. 331/1993 (operazioni intracomunitarie in regime transitorio, vedi
infra).
L’Iva si applica:
§  sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (requisito
oggettivo ) effettuate nel territorio dello Stato ( requisito
territoriale) nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni (requisito soggettivo);
§  sulle importazioni da chiunque effettuate (imprese, lavoratori
autonomi e consumatori finali);
§  sugli acquisti intracomunitari (Stati UE) effettuati nell’esercizio di
imprese o di professioni, oltre che sugli acquisti di mezzi di
trasporto a titolo oneroso e sugli acquisti per corrispondenza
effettuati da consumatori finali.
Iva in Italia
Ø  Soggetti Iva (contribuenti di diritto): imprenditori, esercenti arti e professioni
Ø  Obbligo di rivalsa: i soggetti Iva hanno l’obbligo giuridico di rivalersi
sull’acquirente
§  il consumatore finale è il soggetto formalmente inciso (contribuente di fatto)
§  percussione dell’imposta <==> incidenza dell’imposta
Ø  Metodo: imposta da imposta
Ø  Base imponibile di tipo consumo (ma deroghe per numerose fattispecie di
indetraibilità e per operazioni esenti)
Ø  Aliquote applicate all’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore
secondo quanto pattuito a livello contrattuale.
Per il 2012:
§  ordinaria: 21%
§  ridotte: 4%, 10% (alimentari, beni meritori)
⇒ obiettivi redistributivi, politiche protezionistiche, sostegno settoriale
Ø  Riferimento di tipo finanziario
Ø  Compartecipazione Iva a favore delle Regioni (definita anno per anno, rinvio a
Finanza locale)
Ø  Destinazione di una quota dell’Iva nazionale al finanziamento del bilancio
comunitario (risorsa propria della UE)
Iva in Italia
Ø  In Italia un soggetto che abbia Iva a credito può:
§  scegliere di chiedere a rimborso l’importo;
§  compensare l’importo con altri debiti sia fiscali (Iva o altre imposte) sia
contributivi.
La compensazione orizzontale (con altre imposte o con contributi) è stata
introdotta nel 1998 e ha determinato una forte riduzione del gettito dell’IVA
netto che è molto inferiore all’Iva lorda. Ipotesi di influenza dell’evasione.
Ø  Si discute un possibile ulteriore aumento delle aliquote Iva (ordinaria e
ridotta) per:
§  consentire il consolidamento della finanza pubblica;
§  finanziare una riduzione del costo del lavoro e rendere più competitivi i
prodotti italiani rispetto a quelli importati.
Contro:
§  ragioni di equità;
§  impatti sull’evasione.
Iva in Italia: il ruolo dei rimborsi
e delle compensazioni
Tipo di gettito
Ammontare 2008
(mln di euro)
Iva lorda
120.207
Compensazioni e rimborsi richiesti (-)
27.111
Iva netta
93.096
(=)
Slittamento competenza giuridica / economica
(+)
-285
Totale IVA competenza economica
(=)
92.811
IVA devoluta all’Unione Europea
(-)
2.907
IVA disponibile per l’Erario
(=)
89.904
Le imposte sulle vendite in un contesto
internazionale
In un’economia aperta, le imposte generali sulle vendite applicate agli
scambi internazionali devono risolvere 2 problemi:
Ø neutralità: non devono distorcere i flussi commerciali
internazionali e quindi l’allocazione efficiente dei beni ⇒ la
tassazione non deve alterare i prezzi relativi pre-imposta tra
beni importati e beni di produzione domestica;
Ø ripartizione del gettito tra paesi: data la loro natura di
imposte sui consumi, devono essere tali da attribuire il gettito ai
paesi in cui il consumo è localizzato, evitando fenomeni di
doppia imposizione.
Principio di origine e di destinazione
Le soluzioni a questi due problemi possono essere ricercate alla
luce dei due principi fondamentali di definizione del regime
fiscale:
Ø tassazione secondo il principio di destinazione: sui beni
oggetto di scambio internazionale si applica esclusivamente
il regime fiscale (aliquota) del paese di destinazione dello
scambio;
Ø tassazione secondo il principio di origine: sui beni
oggetto di scambio internazionale si applica esclusivamente
il regime fiscale (aliquota) del paese di origine dello
scambio.
Principio di destinazione
Esempio:
tA=10%
tB=20%
Paese B
β
α
Dogana
Paese A
CF
Valore del bene intermedio venduto dall’impresa Alfa del paese esportatore A
= 200; valore aggiunto dall’impresa Beta del paese importatore B = 100;
prezzo bene finale = 300
Ø  In assenza di imposte: pI = 200; pF = 300 Ø  Con metodo imposta da imposta:
Paese A:
Impresa α: Iva a credito = 0; IVA a debito = 0; Iva da versare = TA = 0; pI = 200.
Paese B:
§ 
Scambio del bene intermedio: l’impresa β versa 40 alla dogana; pI = 240.
§ 
Scambio del bene finale: impresa β : Iva a credito = 40; Iva a debito = 60 ;
Iva da versare = 20; pF= 360; TB = 40 (dogana) + 20 (bene finale) = 60.
Principio di destinazione
Il principio di destinazione risolve i 2 problemi?
Vantaggi:
Ø  Il gettito è attribuito al paese in cui il bene è consumato,
indipendentemente dal luogo di produzione.
Ø  Non modifica i prezzi relativi del bene intermedio (hp: siamo nel paese B)
⇒ neutralità
Svantaggio:
Ø  Richiede l’esistenza delle dogane.
Principio di origine
Esempio:
Bene intermedio
P netto 200
tA=10%
α
Paese A
tB=20%
β
Paese B
Bene finale P netto 300
CF
Con metodo imposta da imposta:
Paese A:
Impresa α: Iva a credito = 0; Iva a debito = 20; Iva da versare = TA = 20;
pI = 220
NB: se il bene intermedio fosse prodotto in B costerebbe 240 (distorsione!)
Paese B:
Scambio del bene finale: Impresa β : Iva a credito = 20; IVA a debito = 60;
Iva da versare = 40; pF = 360; TB = 40 (bene finale)
Principio di origine
Il principio di origine risolve i due problemi?
Vantaggio:
Ø  Non richiede l’esistenza delle dogane, ma le Agenzia fiscali dei paesi
importatori devono verificare la corretta applicazione delle aliquote nel
paese esportatore per evitare abusi sulle detrazioni o sui rimborsi.
Svantaggi:
Ø  Il gettito non è interamente attribuito al paese in cui il bene viene
consumato.
Ø  Distorce i prezzi relativi del bene intermedio (⇒ concorrenza fiscale)
Pertanto il principio di destinazione è migliore di quello di origine sul
piano della neutralità e della ripartizione del gettito tra paesi.
Applicazione dell’Iva nell’Unione Europea
Ø  Per le esportazioni (scambi extracomunitari)
§  Principio di destinazione
Ø  Per gli scambi intracomunitari (1993: mercato unico, abolizione
delle dogane interne alla Comunità)
§  Regime definitivo (proposto ma mai applicato)
•  Principio di origine ma accompagnato da:
–  armonizzazione delle aliquote (per assicurare neutralità)
–  camera di compensazione (per correggere ripartizione gettito)
§  Regime transitorio (ripetutamente prorogato fino ad oggi)
•  Principio di destinazione per acquisti effettuati da soggetti Iva
(imprese) ma in assenza di dogane
–  l’impresa cedente non applica l’imposta; l’impresa acquirente non paga
l’IVA al momento dell’acquisto perché applica il meccanismo del reversecharge (= inversione contabile, applica essa stessa l’iva sulla fattura
ricevuta e la registra contemporaneamente tra gli acquisti e le vendite in
modo da neutralizzare il versamento);
–  le dogane vengono sostituite dallo scambio di informazioni tra le
amministrazioni finanziarie dei due paesi sull’identità di cedente/
acquirente
•  Principio di origine per acquisti effettuati da consumatori finali
–  Eccezione per automobili e vendita per corrispondenza
Regime transitorio
Esempio:
tA=10%
α
Paese A
Bene intermedio
P netto=200
tB=20%
β
Paese B
Bene finale P netto=300
CF
Ø  Con le imposte:
Paese A:
Impresa α: IVA a credito = 0; IVA a debito = 0; IVA da versare = TA = 0;
pI = 200
Paese B:
§  Scambio del bene intermedio: l’impresa β non versa nulla (non c’è la
dogana) ma applica l’IVA sull’acquisto intracomunitario attraverso il
reverse charge): TB = 0 (IVA a credito = 40; IVA a debito = 40)
§  Scambio del bene finale: Impresa β: IVA a debito = 60; IVA da versare
= 60; pF = 360; TB = 60 (bene finale)
I problemi del regime transitorio
Ø  In un mercato unico, privo di dogane, incentivi per le imprese a dichiarare
che il bene prodotto è ceduto nella UE (cessione intracomunitaria non
imponibile), anche se in realtà è consumato internamente.
Ø  False cessioni intracomunitarie: in questo modo si generano falsi crediti
d’imposta.
§  Frodi-carosello (dopo la vendita intracomunitaria da α a β):
§  l’impresa β (missing trader) vende con IVA il bene all’impresa γ (broker)
anch’essa residente nel paese B e sparisce prima di versare l’IVA sulla
vendita effettuata all’interno del Paese;
§  l’impresa γ chiede in detrazione e poi a rimborso l’IVA pagata sull’acquisto
(=>danno per il paese B), poi rivende lo stesso bene all’impresa α: così
ricomincia il “carosello”;
§  nei diversi passaggi possono operare società fittizie (buffer tra β e γ) per
mascherare la natura fraudolenta delle transazioni.
Secondo stime accademiche, le frodi IVA arrivano al 10% del gettito ufficiale.