Dossier Ddl. nn 833, 783, 791, 819, 822, 823, 824, 831, 832, 839, 842, 848 bis Riferimenti normativi "Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane.. Elezione a suffragio universale e diretto del presidente dei liberi consorzi comunali" Servizio Studi e Affari Europei Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali XVI Legislatura 10 febbraio 2015 Copia per uso interno testi vigenti tratti dalla banca dati “leggiditaliaprofessionale” 10 febbraio 2014 INDICE L.R. 27 MARZO 2013, N. 7 .............................................................................................. 1 L.R. 24 MARZO 2014, N. 8 .............................................................................................. 1 D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235, ART. 7 ........................................................................ 6 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ARTT. 11, 15, 31, 32, 110 E DA 234 A 241 ..................... 7 D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, ART. 16 C. 25 ................................................................ 19 D.L. 29-12-2011 N. 216 ART. 29 C. 11 BIS .................................................................. 19 D.L. 26-4-2013 N. 43, ART. 5 TER ............................................................................... 20 D.L. 20-6-2012 N. 79, ART. 4 BIS C. 2.......................................................................... 20 D.LGS. 27-1-2010 N. 39............................................................................................. 21 D.M. 15 FEBBRAIO 2012, N. 23 ...................................................................................... 21 L. 7-4-2014 N. 56, ART. 1 COMMI DA 118 A 130, 132, 133, 134, 136 E 150 .................. 21 L.R. 23-12-2000 N. 30 .............................................................................................. 23 L.R. 7-3-1997 N. 6, ART. 43 ....................................................................................... 23 L.R. 6-3-1986 N. 9, ART. 59 ....................................................................................... 25 L.R. 8-4-2010 N. 9 .................................................................................................... 25 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ART. 118 .......................................................... 26 D.LGS. 30-3-2001 N. 165, ART. 6, 19, 30, 33 E 34 ...................................................... 26 CODICE CIVILE, ARTT. 2103 E 2112................................................................................ 38 L. 29-12-1990 N. 428, ART. 47 .................................................................................. 40 D.L. 31-8-2013 N. 101, ART. 2 ................................................................................... 42 L.R. 17-3-2000 N. 9, ARTT. 8, 9, 10 E 11 .................................................................... 47 L.R. 27 marzo 2013, n. 7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali. Art. 1 Termine per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane. Gestione provvisoria delle Province regionali. 1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città metropolitane. 3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma 1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina prevista dall'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 Norma finale. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. L.R. 24 marzo 2014, n. 8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (2) . CAPO I Art. 1 Liberi Consorzi comunali. Liberi consorzi comunali 1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 1 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di 'liberi Consorzi comunalì. 2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale. 3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2. 4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti. 5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento. 6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane. 7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali. 8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali. Art. 2 Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti: a) continuità territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio. 2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio. 3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato. 4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 2 dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale. 6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo. 7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9. Art. 3 Organi dei liberi Consorzi. 1. Sono organi dei liberi Consorzi: a) l'Assemblea del libero Consorzio; b) il Presidente del libero Consorzio; c) la Giunta del libero Consorzio. 2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio. 3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. 4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. Art. 4 Assemblea del libero Consorzi. 1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politicoamministrativo del libero Consorzio. 2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento. 3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. Art. 5 Presidente del libero Consorzio. 1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. 2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età. 3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio. 4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 3 del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. 6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5. 7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato. 8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea. 9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica. Art. 6 Giunta del libero Consorzio. 1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2. 2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente. 3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio. CAPO II Art. 7 Città metropolitane. Città m etropolitane 1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54. Art. 8 Organi delle Città metropolitane. 1. Sono organi delle Città metropolitane: a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana; b) il Sindaco metropolitano; c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana. 2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. 3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 4 4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. Art. 9 Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale. 2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e nel sito istituzionale. 3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge. Art. 10 Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali. 2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico. Art. 11 Soppressione di enti. 1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane. 2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane. 3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane. CAPO III Disposizioni transitorie e finali Art. 12 Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana. 1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico. 2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 5 Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico. Art. 13 Norme transitorie. 1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (3). 2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione. (3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, L.R. 20 novembre 2014, n. 26, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 3, comma 1, della medesima legge). Art. 14 Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. 1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Art. 15 Entrata in vigore. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. D.Lgs. 31 dicem bre 2012, n. 235, art. 7 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 . CAPO III Incandidabilità alle cariche elettive regionali Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 6 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 11, 15, 31, 32, 110 e da 234 a 241 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Articolo 11 Difensore civico (30) (31) (32) 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 7 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127. (30) Per la soppressione della figura del difensore civico, di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, comma 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010. (31) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (32) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 1. (39) (42) A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. (40) 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (41) (38) 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. (38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. (39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (40) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8 aprile 2014. (41) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68. (42) Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Articolo 31 Consorzi (83) (84) (85) 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 8 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali. (82) (82) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002. (83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (84) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'art. 2, comma 186, lett. e) , L. 23 dicembre 2009, n. 191. Articolo 32 Unione di comuni (86) (88) 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni. 3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.(89) (92) 4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 9 province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. (90) (92) 5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (87) 5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. (91) (92) 6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6. (86) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. (87) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (89) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8 aprile 2014. (90) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8 aprile 2014. (91) Comma inserito dall’ art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8 aprile 2014. (92) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 10 Articolo 110 Incarichi a contratto (350) (353) 1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. (351) 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. (349) 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 6. (352) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. (349) Comma così modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001. (350) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (351) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 11 (352) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. (353) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e il comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario (868) (870) (871) (872) 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. (867) 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. (866) 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. (869) 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. (866) Comma così modificato dall'art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (867) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6, comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 12 (868) L'art. 3, comma 1, lett. m), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 7 dicembre 2012, n. 213). (869) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; vedi, anche, l'art. 3, comma 4-bis del suddetto D.L. 174/2012. (870) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (871) Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati. (872) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione (873) (876) 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (874) 2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; (875) c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente. (873) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 13 (874) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. (875) Lettera così modificata dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. (876) Il presente articolo corrisponde all'art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori (878) (879) 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. (877) 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. (877) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. n), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (878) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (879) Il presente articolo corrisponde all'art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori (880) (881) 1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 14 (880) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (881) Il presente articolo corrisponde all'art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi (882) (883) 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. (882) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (883) Il presente articolo corrisponde all'art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione (887) (891) 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; (888) 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 15 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; (884) c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; d-bis) (889) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; (890) e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223. 1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. (885) 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; (886) b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 16 3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti. 4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione. 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. 6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. (884) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (885) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (886) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. (887) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (888) Numero così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (889) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (890) Lettera inserita dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011. (891) Il presente articolo corrisponde all'art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 240 Responsabilità dell'organo di revisione (892) (893) 1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 17 (892) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. (893) Il presente articolo corrisponde all'art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. Articolo 241 Compenso dei revisori (894) (897) 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. (896) 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239. 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. (895) 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. (894) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 18 (895) Comma inserito dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. (896) Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al presente comma, vedi ilD.M. 31 ottobre 2001 ed il D.M. 20 maggio 2005. (897) Il presente articolo corrisponde all'art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 16 c. 25 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148. Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali (166) 25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. (167) (194) (166) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148. (167) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi l' art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. (194) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23. Vedi, anche, l' art. 4-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131. D.L. 29-12-2011 n. 216 art. 29 c. 11 bis Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 19 11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.(89) (92) Per l’ulteriore proroga del presente termine vedi l’ art. 5-ter, comma 1, D.L. 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71. D.L. 26-4-2013 n. 43, art. 5 ter Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Art. 5-ter Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti (25) 1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (25) Articolo premesso dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71. D.L. 20-6-2012 n. 79, art. 4 bis c. 2 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Art. 4-bis Misure per il reperimento di risorse aggiuntive 2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. (14) 14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 giugno 2013. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 20 D.Lgs. 27-1-2010 n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 Regolam ento adottato in attuazione dell' articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e m odalità di scelta dell'organo di revisione econom ico-finanziario». (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67. (2) Emanato dal Ministero dell'interno. (3) Vedi, anche, il D.M. 21 giugno 2013. L. 7-4-2014 n. 56, art. 1 commi da 118 a 130, 132, 133, 134, 136 e 150 Disposizioni sulle città m etropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81. Art. 1. 118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni. 119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. 121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 21 esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale. 122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. 123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. 124. Salva diversa disposizione della legge regionale: a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica; c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti. 125. Il comune risultante da fusione: a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti; c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali. 126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti. 127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti. 128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali. 129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 22 130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. 132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune. 133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore. 134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni. 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico. 150. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L.R. 23-12-2000 n. 30 Norme sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61. L.R. 7-3-1997 n. 6, art. 43 Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul b ilancio della Regione. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 23 Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 marzo 1997, n. 12. Art. 43 Conferenza Regione - Autonomie locali. 1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei Comuni e delle Province. 2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno (74). 3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, a Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso (75). 4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dal 'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione (76). 5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo (77). 6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa (78). (74) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.». (75) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.». (76) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 24 composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.». (77) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.». (78) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.». L.R. 6-3-1986 n. 9, art. 59 Istituzione della Provincia regionale. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 marzo 1986, n. 11, suppl. ord. Art. 59 Conferenza delle autonomie locali. È istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale siciliana. Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni, dai presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle Province regionali. La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti e di particolare importanza generale. La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze (63). La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede. La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa. A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte. Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori locali. (63) Comma così modificato dall'art. 62, comma 3, L.R. 5 novembre 2004, n. 15. L.R. 8-4-2010 n. 9 Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 25 Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 aprile 2010, n. 18. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (1). ----------------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, art. 6, 19, 30, 33 e 34 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Articolo 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 26 rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. (21) 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. (23) 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (22) 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 27 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. (21) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. (22) Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (23) Per la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e forestali, vedi la Tabella A, D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) (80) 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. (58) 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. (72) (77) 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. (74) Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 28 nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. (59) 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. (60) Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. (61) 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. 5. (62) Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (78) 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. (63) 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 29 quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. (64) (65) (81) 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. (73) 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. (73) 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. (79) [7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. (66) ] 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (67) (71) (75) (76) 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. (68) 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. (69) Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 30 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (70) (58) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (59) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall'art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 1, comma 32, D.L. 138/ 2011. (60) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (61) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004. (62) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145. (63) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145. (64) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 marzo 2006, n. 80). Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall’ art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. (65) L'art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto D.L. 280/2004 non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23). (66) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145. (67) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'art. 40, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (68) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. l), L. 15 luglio 2002, n. 145. (69) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m), L. 15 luglio 2002, n. 145. (70) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. n), L. 15 luglio 2002, n. 145. (71) A norma dell'art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. (72) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 31 (73) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. (74) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (75) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (G.U. 13 aprile 2011, n. 16 Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (76) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (77) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. (78) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. (79) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e sostituito dall'art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. (80) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione. (81) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, l'art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Vedi, anche, l'art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, l'art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, l'art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999) 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 32 In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. (133) 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (140) 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. (134) 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 (139) Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. (139) 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 33 applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. (139) (141) 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. (139) Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. (137) 2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. (132) 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". (132) 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. (135) Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’ articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto. (136)(138) (142) Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 34 (132) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. (133) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 28 novembre 2005, n. 246 e sostituito dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. (134) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. (135) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246. (136) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183. (137) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. (138) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 362, L. 27 dicembre 2013, n. 147. (139) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. (140) Comma inserito dall'art. 49, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. (141) Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l’ art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 16 dicembre 2014, n. 185 e l'art. 1, comma 699, lett. c), L. 23 dicembre 2014, n. 190. (142) In deroga al limite temporale di cui al presente comma, vedi l'art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 1, comma 413, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 15, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998) (145) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 35 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. (146) 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (145) Articolo (146) (147) modificato dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 16, commi 2 e 3, della medesima L. 183/2011. (146) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 428, L. 23 dicembre 2014, n. 190. (147) Vedi, anche, l’ art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Articolo 34 Gestione del personale in disponibilità(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998) [1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. (148) ] 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 36 ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. 4. (149) Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo. 5. (150) I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 37 dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. (151) 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. (148) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1–quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. (149) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. (150) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. (151) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Codice Civile, artt. 2103 e 2112. 2103. Mansioni del lavoratore (1)(2). Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (3). Ogni patto contrario è nullo . ----------------------(1) Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost. (3) L'art. 6, L. 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, così dispone: «In deroga a quanto previsto dal primo commadell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi». Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 38 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (2). In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1) . Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3). ----------------------(1) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.». (2) Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 39 In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda». (3) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676». L. 29-12-1990 n. 428, art. 47 Disposizioni per l'adem pim ento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Com unità europee (legge com unitaria per il 1990). Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S.O. 47. Trasferimenti di azienda. 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni (20)prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi (21). 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo (22). Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 40 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28della legge 20 maggio 1970, n. 300 (23). 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi (24). 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività (25); b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo (26); b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (27). 5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante (28). 6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile (29). (20) Per la riduzione del termine vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134. (21) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. (22) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. (23) Il presente comma, che sostituiva i primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile, è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. (24) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. (25) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 19-quater, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 41 (26) Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 46-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. (27) Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 46-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. (28) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 19-quater, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione. (29) Vedi, anche, l'art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449. D.L. 31-8-2013 n. 101, art. 2 Disposizioni urgenti per il perseguim ento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204. Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale 1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente: "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:"; (7) 2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016"; (7) 3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"; (7) 4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni"; 5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 42 disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.". 2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva. (8) 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. (9) 3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo. 4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24. 5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali (9) 43 5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011. (9) 6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione. 7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decretolegge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014. (12) (14) 8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 . Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore. Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 44 8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2- sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. (9) 8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.". (9) 8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.". 8-quinquies. (9) All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". (9) 9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi. 9-bis. (10) Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. (9) 10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente: "3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 45 quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.". (10) 11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica"; b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse. (9) 12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13) 13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. 13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,". (11) 13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". (11) 13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 46 maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 13-quinquies. (11) All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma."; b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica". (11) 13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso". 13-septies. (11) L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.». (11) (7) Numero così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125. (8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125. (9) Comma inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125. (10) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125. (11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125. (12) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15. (13) Sull’applicabilità per l’anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente ai profili professionali specialistici, vedi l’ art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192. (14) Vedi, anche, l’ art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. L.R. 17-3-2000 n. 9, artt. 8, 9, 10 e 11 Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002. Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 marzo 2000, n. 13, suppl. ord. n. 6. Art. 8 Quadro sintetico delle previsioni di cassa. 1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato il quadro sintetico delle previsioni di cassa articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate e per titoli e amministrazioni con riguardo alle spese. Art. 9 Azienda delle foreste demaniali. 1. È approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1). Servizio studi e affari europei Unità Operativa Documentazione per l’area dell’attività istituzionale lavoro e affari sociali 47 Art. 10 Annessi. 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 2000 (annesso n. 1). 2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2). Art. 11 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2000. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 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