Dossier Ddl. nn 833, 783, 791, 819, 822, 823, 824, 831, 832, 839, 842,

 Dossier Ddl. nn 833, 783, 791, 819, 822, 823, 824, 831, 832, 839, 842, 848 bis Riferimenti normativi "Nuove norme in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane.. Elezione a suffragio universale e diretto del presidente dei liberi consorzi comunali" Servizio Studi e Affari Europei Documentazione per l'area dell'attività istituzionale, lavoro e affari sociali XVI Legislatura 10 febbraio 2015 Copia per uso interno testi vigenti tratti dalla banca dati “leggiditaliaprofessionale” 10 febbraio 2014 INDICE
L.R. 27 MARZO 2013, N. 7 .............................................................................................. 1
L.R. 24 MARZO 2014, N. 8 .............................................................................................. 1
D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 235, ART. 7 ........................................................................ 6
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ARTT. 11, 15, 31, 32, 110 E DA 234 A 241 ..................... 7
D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, ART. 16 C. 25 ................................................................ 19
D.L. 29-12-2011 N. 216 ART. 29 C. 11 BIS .................................................................. 19
D.L. 26-4-2013 N. 43, ART. 5 TER ............................................................................... 20
D.L. 20-6-2012 N. 79, ART. 4 BIS C. 2.......................................................................... 20
D.LGS. 27-1-2010 N. 39............................................................................................. 21
D.M. 15 FEBBRAIO 2012, N. 23 ...................................................................................... 21
L. 7-4-2014 N. 56, ART. 1 COMMI DA 118 A 130, 132, 133, 134, 136 E 150 .................. 21
L.R. 23-12-2000 N. 30 .............................................................................................. 23
L.R. 7-3-1997 N. 6, ART. 43 ....................................................................................... 23
L.R. 6-3-1986 N. 9, ART. 59 ....................................................................................... 25
L.R. 8-4-2010 N. 9 .................................................................................................... 25
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ART. 118 .......................................................... 26
D.LGS. 30-3-2001 N. 165, ART. 6, 19, 30, 33 E 34 ...................................................... 26
CODICE CIVILE, ARTT. 2103 E 2112................................................................................ 38
L. 29-12-1990 N. 428, ART. 47 .................................................................................. 40
D.L. 31-8-2013 N. 101, ART. 2 ................................................................................... 42
L.R. 17-3-2000 N. 9, ARTT. 8, 9, 10 E 11 .................................................................... 47
L.R. 27 marzo 2013, n. 7
Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali.
Art. 1 Termine per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane. Gestione
provvisoria delle Province regionali.
1. Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell'articolo 15 dello
Statuto speciale della Regione siciliana, disciplina l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per
l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli
organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado.
Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli
organi suddetti.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina, inoltre, l'istituzione nel territorio della Regione delle città
metropolitane.
3. Al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale secondo quanto previsto al comma
1, è sospeso il rinnovo degli organi provinciali. Agli organi delle Province regionali che cessano per
scadenza naturale o anticipata nel corso del 2013, si applica, sino al 31 dicembre 2013, la
disciplina prevista dall'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per gli organi delle Province regionali già sottoposti a commissariamento, i poteri e le funzioni
dei commissari straordinari in carica cessano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e si applica, sino al 31 dicembre 2013, la disciplina di cui all'articolo 145
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo
presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2 Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
L.R. 24 marzo 2014, n. 8
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane
(2) .
CAPO I
Art. 1 Liberi Consorzi comunali.
Liberi consorzi comunali
1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi
della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della
Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle
funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di
seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di
cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo
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1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di
'liberi Consorzi comunalì.
2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla
corrispondente provincia regionale.
3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi
previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori,
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni
che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.
4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo
stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.
5.
Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni
che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da
apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le
risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale
per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la
interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno
definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.
6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad
esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi
rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le
funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive
Città metropolitane.
7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di
spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in
uso alle corrispondenti Province regionali.
8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento
presso le Province regionali.
Art. 2 Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione
del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la
volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che
abbiano i seguenti requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e
devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.
2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti
assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.
3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui
all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei
componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità
territoriale con il Comune interessato.
4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è
subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni
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dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti
comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere
pervenute che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale
siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali
modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi
Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai
sensi dell'articolo 9.
Art. 3 Organi dei liberi Consorzi.
1. Sono organi dei liberi Consorzi:
a) l'Assemblea del libero Consorzio;
b) il Presidente del libero Consorzio;
c) la Giunta del libero Consorzio.
2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della
presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la
cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.
3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero
Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.
4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico
dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6
dell'articolo 2.
Art. 4 Assemblea del libero Consorzi.
1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del
libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politicoamministrativo del libero Consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio
funzionamento.
3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è
sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario
nominato ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 Presidente del libero Consorzio.
1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni
aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al
libero Consorzio.
2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al
ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il
sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto
Presidente il sindaco più anziano per età.
3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del
libero Consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede
all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione
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del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato
dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si
applica quanto previsto dal comma 5.
7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata,
a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al
libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione
del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il
medesimo mandato.
8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in
discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai
sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La
votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.
9.
Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni
all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un
commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
Art. 6 Giunta del libero Consorzio.
1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto
assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero
dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero
Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.
2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza
dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione
entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta,
le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.
CAPO II
Art. 7 Città metropolitane.
Città m etropolitane
1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e
Messina.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9,
il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree
metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati
nellaGazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.
Art. 8 Organi delle Città metropolitane.
1. Sono organi delle Città metropolitane:
a)
la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città
metropolitana;
b) il Sindaco metropolitano;
c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.
2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica
ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città
metropolitana.
3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del
Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa,
stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.
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4.
Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta
metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.
Art. 9 Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree
metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei
componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di
appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero
Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di
due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire
alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.
2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.
Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato
nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana e nel sito istituzionale.
3.
Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città
metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle
disposizioni della presente legge.
Art. 10 Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane.
1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire
ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.
2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione,
programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo
economico.
Art. 11 Soppressione di enti.
1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od
organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle
attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o
gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse
finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo
svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle
Città metropolitane.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12 Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana.
1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2,
l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2
ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto
del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti
ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare
il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere
quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio
cronologico.
2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e
Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città
metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale.
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Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto
dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato
secondo il criterio cronologico.
Art. 13 Norme transitorie.
1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni
dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino
all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque,
non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.
56, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni
(3).
2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo
2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti
enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.
(3) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 1, L.R. 20 novembre 2014, n. 26, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 3, comma 1, della
medesima legge).
Art. 14 Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio
Calabria.
1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi
accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di
consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di
Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione
pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali si applicano le
disposizioni del presente articolo.
Art. 15 Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
D.Lgs. 31 dicem bre 2012, n. 235, art. 7
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190 .
CAPO III
Incandidabilità alle cariche elettive regionali
Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali
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1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di
armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d)
coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura
di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al
quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è
nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non
appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 11, 15, 31, 32, 110 e da 234 a 241
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
Articolo 11 Difensore civico
(30) (31) (32)
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico,
con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
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2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi
rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo
nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
(30) Per la soppressione della figura del difensore civico, di cui al presente articolo, vedi l'art. 2,
comma 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
(31) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(32) Il presente articolo corrisponde all'art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
1.
(39) (42)
A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla
legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza,
che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi
regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo
conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con
l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli
organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle
comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi.
(40)
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i
dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
(41) (38)
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione.
(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 20,
commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
135.
(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(40) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8
aprile 2014.
(41) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
(42) Il presente articolo corrisponde all'art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 31 Consorzi
(83) (84) (85)
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni
possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
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2.
A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una
3.
In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi
convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42,
comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del
consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a
mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del
consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del
presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti
dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di
consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per
le aziende speciali.
(82)
(82) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
(83) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(84) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi,
anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(85) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l'art. 2, comma 186, lett. e)
, L. 23 dicembre 2009, n. 191.
Articolo 32 Unione di comuni
(86) (88)
1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni
montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le
specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono
stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non
possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma
percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti
dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito
nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.(89)
(92)
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e
non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle
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province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con
particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli
organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai
consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio
dell'unione.
(90) (92)
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie
all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in
sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
5-bis.
Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono
delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione
stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e
dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(87)
5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte
dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già
affidati
ai
dipendenti
delle
unioni
o
dei
comuni
anche
ai
sensi
del
comma
557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si
applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive
modificazioni.
(91) (92)
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti
con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le
funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi
ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6,
commi 5 e 6.
(86) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(87) Comma inserito dall'art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(88) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(89) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere
dall’8 aprile 2014.
(90) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere
dall’8 aprile 2014.
(91) Comma inserito dall’ art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8
aprile 2014.
(92) Vedi, anche, l’ art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56.
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Articolo 110 Incarichi a contratto
(350) (353)
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
(351)
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti
richiesti
per
la
qualifica
da
ricoprire.
Tali
contratti
sono
stipulati
in
misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione
organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità.
(349)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché
dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6.
(352)
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
(349) Comma così modificato dall'art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal
1° gennaio 2001.
(350) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(351) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
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(352) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(353) Il presente articolo corrisponde all'art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142, e
all'art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio
2004, n. 168 e il comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario
(868) (870) (871) (872)
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente
del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
(867)
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto
previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata
ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o
dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
di cui al comma 2.
(866)
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei
comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte
dell'unione.
(869)
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
(866) Comma così modificato dall'art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal
1° gennaio 2007 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(867) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6, comma 2,
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
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(868) L'art. 3, comma 1, lett. m), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 aveva previsto l'inserimento del
comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L.
7 dicembre 2012, n. 213).
(869) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. m-bis), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; vedi, anche, l'art. 3, comma 4-bis
del suddetto D.L. 174/2012.
(870) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(871) Il presente articolo corrisponde all'art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 100, D.Lgs. 25
febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.
(872) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l'art. 16, comma 25, D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione
(873) (876)
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi
componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei
collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo
revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
(874)
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione
della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che
non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
(875)
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo
stabilito dal regolamento dell'ente.
(873) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
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(874) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(875) Lettera così modificata dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(876) Il presente articolo corrisponde all'art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
(878) (879)
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
(877)
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.
(877) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. n), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(878) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(879) Il presente articolo corrisponde all'art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori
(880) (881)
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due
componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e
decisioni adottate.
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(880) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(881) Il presente articolo corrisponde all'art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi
(882) (883)
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non
può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione
compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
(882) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(883) Il presente articolo corrisponde all'art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione
(887) (891)
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del
regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno
che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo
restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo
alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso
dell'esercizio provvisorio;
(888)
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad
organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
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5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale
vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7)
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali;
(884)
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all'acquisizione
delle
entrate,
all'effettuazione
delle
spese,
all'attività
contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed
alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate
di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e
comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato
di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
d-bis)
(889)
relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio
consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto
dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione
della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
(890)
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure
atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è
tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione
delle misure proposte dall'organo di revisione.
(885)
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di
revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea
dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette
assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di
revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione
finanziaria dell'ente;
(886)
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura
finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
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16
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento
dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la
propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e
controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
(884) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(885) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(886) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
(887) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(888) Numero così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di
tale disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(889) Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale
disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(890) Lettera inserita dall’ art. 74, comma 1, n. 61), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l’applicabilità di tale
disposizione vedi l’ art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
(891) Il presente articolo corrisponde all'art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 240 Responsabilità dell'organo di revisione
(892) (893)
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
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(892) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
(893) Il presente articolo corrisponde all'art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
Articolo 241 Compenso dei revisori
(894) (897)
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
(896)
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del
20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per
ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio
stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte
della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
(895)
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.
(894) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di
comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.
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(895) Comma inserito dall’ art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(896) Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al presente comma, vedi ilD.M.
31 ottobre 2001 ed il D.M. 20 maggio 2005.
(897) Il presente articolo corrisponde all'art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 16 c. 25
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali
(166)
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo
periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente
comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
(167) (194)
(166) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
(167) Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, vedi
l' art. 29, comma 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.
(194) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 15 febbraio 2012,
n. 23. Vedi, anche, l' art. 4-bis, comma 2, D.L. 20 giugno 2012, n. 79 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.
D.L. 29-12-2011 n. 216 art. 29 c. 11 bis
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 29 Proroghe di termini in materia fiscale
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11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27
dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.(89)
(92) Per l’ulteriore proroga del presente termine vedi l’ art. 5-ter, comma 1, D.L. 26
aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.
D.L. 26-4-2013 n. 43, art. 5 ter
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Art. 5-ter Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti (25)
1.
Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi
dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013.
Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(25) Articolo premesso dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71.
D.L. 20-6-2012 n. 79, art. 4 bis c. 2
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
Art. 4-bis Misure per il reperimento di risorse aggiuntive
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti
locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo
pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la
raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a
distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le
modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. (14)
14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 giugno 2013.
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D.Lgs. 27-1-2010 n. 39
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE.
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23
Regolam ento adottato in attuazione dell' articolo 16, comma 25, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 , recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
e m odalità di scelta dell'organo di revisione econom ico-finanziario».
(2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2012, n. 67.
(2) Emanato dal Ministero dell'interno.
(3) Vedi, anche, il D.M. 21 giugno 2013.
L. 7-4-2014 n. 56, art. 1 commi da 118 a 130, 132, 133, 134, 136 e 150
Disposizioni sulle città m etropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.
Art. 1.
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si
applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione
previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
119.
I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento
consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli
stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di
indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino
all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data
dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di
varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su
richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle
in corso.
121.
Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28
dell'articolo 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da
fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o
modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante
fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000
abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente
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21
esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28
dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione
continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per
fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino
alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione
confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un
unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni
oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento
agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data
di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni
estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni
sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione,
nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del
regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio
comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1,
del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga
eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro
dell'interno;
b)
ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli
stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate
nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e
subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni
fiscali.
126. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune
corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei
documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei
comuni estinti.
128. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi
si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della
proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di
avviamento postale dei comuni preesistenti.
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130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In
tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il
comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al
comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge
regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del
comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della
Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e
prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di
incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di
modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori
modalità della procedura di fusione per incorporazione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e
tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo
esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.
133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune
per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali
ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società
pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
134. Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a quelli presentati dalle
unioni di comuni.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla,
a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli
amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di
assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica
attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono
esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori
quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli
articoli 80 e 86 del testo unico.
150.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
L.R. 23-12-2000 n. 30
Norme sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61.
L.R. 7-3-1997 n. 6, art. 43
Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione
della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul b ilancio della Regione.
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23
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 10 marzo 1997, n. 12.
Art. 43
Conferenza Regione - Autonomie locali.
1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle
politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo
in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni
proprie o delegate dei Comuni e delle Province.
2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano
incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il
Governo regionale lo ritenga opportuno
(74).
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere
rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla
Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, a Giunta
regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso
(75).
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente
della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali,
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente
dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e
dal 'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il
rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in
volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione
(76).
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali
istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e
conoscitivo
(77).
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed
individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa
(78).
(74) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100,
comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131,
comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la
composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
(75) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100,
comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131,
comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la
composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
(76) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100,
comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131,
comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la
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composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
(77) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100,
comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131,
comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la
composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
(78) Gli attuali commi da 2 a 6 così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 100,
comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131,
comma 2, della stessa legge. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite l'ANCI, l'URPS ed i
rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, emana il regolamento concernente la
composizione, le competenze specifiche ed il funzionamento della Conferenza, previo parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.».
L.R. 6-3-1986 n. 9, art. 59
Istituzione della Provincia regionale.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 8 marzo 1986, n. 11, suppl. ord.
Art. 59
Conferenza delle autonomie locali.
È istituita la Conferenza regionale delle autonomie locali con sede presso l'Assemblea regionale
siciliana.
Essa è costituita dai sindaci e dai vice - sindaci, dai presidenti dei gruppi consiliari dei Comuni, dai
presidenti, vicepresidenti e capigruppo consiliari delle Province regionali.
La Conferenza si riunisce ordinariamente ogni due anni ed in linea straordinaria per motivi urgenti
e di particolare importanza generale.
La seduta ordinaria si tiene il 15 maggio di ogni biennio ovvero in altra data stabilita dal
Presidente dell'Assemblea qualora ricorrano particolari esigenze
(63).
La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede.
La Conferenza nella sua seduta biennale ordinaria discute sulla relazione presentata dal Presidente
della Regione sullo stato della Regione e sulle linee di programmazione della spesa.
A conclusione è approvata una risoluzione di intenti e di proposte.
Alla Conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di enti e amministratori
locali.
(63) Comma così modificato dall'art. 62, comma 3, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.
L.R. 8-4-2010 n. 9
Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
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Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 aprile 2010, n. 18.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà
(1).
----------------------(1)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme
contenute nel presente articolo vedi art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «118. Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai
Comuni
o
ad
altri
enti
locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».
D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, art. 6, 19, 30, 33 e 34
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Articolo 6 Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80
del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998)
1.
Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità
indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei
casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio
di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali
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rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni
dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica
amministrazione
procede
alla
dichiarazione
di
esubero
e
alla
messa
in
mobilità.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in
presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di
livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
(21)
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli
o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
(23)
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e
comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice
delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata
dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4-bis.
Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi
aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture
cui sono preposti.
(22)
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello
Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di
settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al
personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al
predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario,
ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca.
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6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo
non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
(21) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e, successivamente, dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b),
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(22) Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(23) Per la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole e
forestali, vedi la Tabella A, D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.
Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998)
(80)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle
specifiche
competenze
organizzative
possedute,
nonché
delle
esperienze
di
direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
(58)
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella
dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le
valuta.
(72) (77)
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità
di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2.
(74)
Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani
e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve
essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né
eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se
coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto
individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi
definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di
primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o
di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del
presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,
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nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
(59)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate
al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a
tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4.
(60)
Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma
6.
(61)
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti
ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di
cui all'articolo 7.
5.
(62)
Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo
23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti
limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18
per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
(78)
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale,
conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7.
(63)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3
e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze
di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
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quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o
che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità
commisurata
alla
specifica
qualificazione
professionale,
tenendo
conto
della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della
laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(64) (65) (81)
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il
quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è
arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se
esso è uguale o superiore a cinque.
(73)
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2.
(73)
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi
conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al
comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa
selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(79)
[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati
negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di
risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.
(66)
]
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto
sulla fiducia al Governo.
(67) (71) (75) (76)
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i
collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
(68)
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai
rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni
dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
(69)
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12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi.
(70)
(58) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il
presente comma è stato così sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150.
(59) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'art.
14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
agosto 2005, n. 168; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto
dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145. Infine il presente comma è stato così
modificato dall'art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e,
successivamente, dall'art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale ultima disposizione,
vedi il medesimo art. 1, comma 32, D.L. 138/ 2011.
(60)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L. 15 luglio 2002, n. 145 e,
successivamente, dall'art. 40, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(61) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente,
modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(62) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(63) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(64) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'art.
14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
agosto 2005, n. 168. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'art. 15, comma
1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di
conversione (L. 9 marzo 2006, n. 80). Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 40,
comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall’ art. 2,
comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre
2013, n. 125.
(65) L'art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, ha interpretato il presente comma nel
senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a
dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto D.L.
280/2004 non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n.
23).
(66) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(67) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente,
così modificato dall'art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'art. 40, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150.
(68) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. l), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(69) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(70) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. n), L. 15 luglio 2002, n. 145.
(71) A norma dell'art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai
direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
(72) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
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(73) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
(74) Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e,
successivamente, così modificato dall'art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(75) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (G.U. 13 aprile 2011, n. 16 Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis,
limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,
cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
(76) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del
comma 6 del medesimo art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto
sulla fiducia al Governo.
(77) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma
20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
(78) Comma inserito dall’ art. 3, comma 1, lett. f), L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente,
così sostituito dall’ art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
(79) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e sostituito dall'art. 4-ter,
comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio
2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo
risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre
1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(81) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, l'art. 7, comma
5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Vedi, anche, l'art. 1, comma 10-bis,
D.L. 18 maggio 2006, n. 181, l'art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,
l'art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n.
80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso
altre
amministrazioni,
che
facciano
domanda
di
trasferimento,
previo
assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e
le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
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In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di
differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
(133)
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui
domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
(140)
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a
distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente
comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione
con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti
di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno
diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della
propria attività lavorativa in un'altra sede.
(134)
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica
il comma 2.3.
2.2
(139)
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
(139)
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del
personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno
2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al
cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante
versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali
all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici
giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena
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applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in
servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
(139) (141)
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e
a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006,
n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni
di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il
fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente
articolo.
2-bis.
(139)
Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di
cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
(137)
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai
propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda
di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
(132)
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in
atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla
riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione
civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
(132)
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel
comparto della stessa amministrazione.
2-sexies.
(135)
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’ articolo 6, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto.
(136)(138) (142)
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(132) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
(133) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 28 novembre 2005, n. 246 e sostituito
dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Successivamente il presente comma è stato
così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali
commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
(134) Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246 e,
successivamente, così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2,
con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
(135) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.
(136) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183.
(137) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificato dall'art. 1,
comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre
2011, n. 148.
(138) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 362, L. 27
dicembre 2013, n. 147.
(139) Comma inserito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2,
con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
(140) Comma inserito dall'art. 49, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente,
così sostituito dall’ art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali
commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
(141) Per la rideterminazione dell’autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l’ art. 5,
comma 1, lett. c), D.L. 16 dicembre 2014, n. 185 e l'art. 1, comma 699, lett. c), L. 23 dicembre
2014, n. 190.
(142) In deroga al limite temporale di cui al presente comma, vedi l'art. 113-bis, comma 4, D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, l'art. 1, comma 413, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 1, comma 3,
D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e
l'art. 15, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio
2014, n. 106.
Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva(Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del
1998)
(145)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in
sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute
ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1
non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
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3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4.
Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5.
Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione,
anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in
relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del
lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in
disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli
accordi di mobilità.
(146)
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e
dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153.
(145) Articolo
(146) (147)
modificato
dall'art.
50,
comma
1,
D.Lgs.
27
ottobre
2009,
n.
150 e,
successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere
dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 16, commi 2 e 3,
della medesima L. 183/2011.
(146) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 1, comma 428, L. 23
dicembre 2014, n. 190.
(147) Vedi, anche, l’ art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
Articolo 34 Gestione del personale in disponibilità(Art. 35-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 21 del d.lgs n. 80 del 1998)
[1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di
sospensione del relativo rapporto di lavoro.
(148)
]
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non
economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
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ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del
personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle
quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni
competenti.
4.
(149)
Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui
all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il
rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in
disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di
riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del
termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del
codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in
posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per
ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la
ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine
di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha
diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente
ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le
procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per
l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5.
(150)
I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione
professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per
favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità
volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono
subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere
assegnati,
nell'ambito
dei
posti
vacanti
in
organico,
in
posizione
di
comando
presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis,
comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo
23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
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dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a
carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
(151)
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del
collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate
per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
(148) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1–quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
(149) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(150) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
(151) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
Codice Civile, artt. 2103 e 2112.
2103. Mansioni del lavoratore
(1)(2).
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c.
96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive
(3).
Ogni patto contrario è nullo .
----------------------(1)
Articolo così sostituito dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo
1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost.
(3)
L'art. 6, L. 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi,
così dispone: «In deroga a quanto previsto dal primo commadell'articolo 2103 del codice civile,
come modificato dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle
mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia
avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene
definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai
contratti collettivi».
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2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
(2).
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di
licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il
lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al
trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità
di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento
(1)
.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene
utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(3).
----------------------(1)
Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha,
inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia.
Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per
gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto
d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte
dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identità.».
(2)
Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito
dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello
stesso decreto.
Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda.
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In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al
tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti
collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che
siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».
(3)
Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9,
D.Lgs, 6 ottobre 2004, n. 251.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente:
«Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».
L. 29-12-1990 n. 428, art. 47
Disposizioni per l'adem pim ento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Com unità europee (legge com unitaria per il 1990).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.
47. Trasferimenti di azienda.
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento
d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il
trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il
cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni
(20)prima
che sia
perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le
parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto
collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette
rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario
per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del
programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi
(21).
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro
sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono
tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto
con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo
(22).
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3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e
2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28della legge 20 maggio 1970, n.
300
(23).
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere
assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa
controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non
giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi
(24).
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale,
dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le
limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma,
lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività
(25);
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato
preventivo
(26);
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
(27).
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni,
emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato
raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice
civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a
rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante
(28).
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante
hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data
del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti
dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un
momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice
civile
(29).
(20) Per la riduzione del termine vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347,
aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.
(21) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001,
n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.
(22) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001,
n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.
(23) Il presente comma, che sostituiva i primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile, è stato
così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a
decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.
(24) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001,
n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.
(25) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 19-quater, D.L. 25 settembre 2009, n.
135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
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(26) Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 46-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(27) Lettera aggiunta dal comma 2 dell’art. 46-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
(28) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 19-quater, D.L. 25 settembre
2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(29) Vedi, anche, l'art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
D.L. 31-8-2013 n. 101, art. 2
Disposizioni urgenti per il perseguim ento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204.
Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle
eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale
1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 11, l'alinea è sostituito dal seguente:
"Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del
soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi
al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità
soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e
verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano
di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,
avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorità:";
(7)
2) al comma 11, lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2016";
(7)
3) al comma 11, lettera b), le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2013";
(7)
4) al comma 11, lettera c), le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
anni";
5) al comma 12, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito
dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al
periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle
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disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione
alle limitazioni del turn over.".
2.
Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura
associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti,
l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte
salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale
deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi
quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
(8)
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura
associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai
principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui
al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non
gravanti sulla finanza pubblica.
(9)
3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto 2012, n. 135,
le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere
ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un
lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31
dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle
decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
5.
L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di
appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o
per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non
sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro
o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i
lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle
regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto
o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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(9)
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5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
(9)
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti
dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad
effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decretolegge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di
organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato
con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.
Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1,
comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.
(12) (14)
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di
riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le
strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi
contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero
corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre
2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le
percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il
valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei
dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non
appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente
comma
è
fatta
salva
la
possibilità,
per
esigenze
funzionali strettamente
necessarie
e
adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi
del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di
adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 . Nelle more dei
processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli
incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19determini come risultato un numero con
decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.
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8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto
di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti
salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro
fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della
data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia
del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni
possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-
sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
(9)
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito
dal
seguente:
"5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli
incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo
23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti
limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18
per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.".
(9)
8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può
essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".
8-quinquies.
(9)
All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
(9)
9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel
senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono
alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi
conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza, senza
incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi.
9-bis.
(10)
Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
abrogato.
(9)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi
costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001,
n.
165 è
sostituito
dal
seguente:
"3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non
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quotate
partecipate
direttamente
o
indirettamente,
a
qualunque
titolo,
dalle
pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse
controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro
dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo
del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.".
(10)
11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica";
b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica" sono soppresse.
(9)
12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno
2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(13)
13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla
riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad
assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo
all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad
euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello
sviluppo economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle
seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,".
(11)
13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di
cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
(11)
13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere
prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in
sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti
disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
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maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse
derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
13-quinquies.
(11)
All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti
comunque
denominati,
regolamentari
e
amministrativi,
adottati
dalle
amministrazioni
di
appartenenza in contrasto con il presente comma.";
b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca
scientifica".
(11)
13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente
attraverso".
13-septies.
(11)
L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.».
(11)
(7) Numero così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
(8) Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
(9) Comma inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
(12) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.
(13) Sull’applicabilità per l’anno 2015 della disposizione di cui al presente comma, limitatamente
ai profili professionali specialistici, vedi l’ art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.
(14) Vedi, anche, l’ art. 21-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
L.R. 17-3-2000 n. 9, artt. 8, 9, 10 e 11
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 e bilancio
pluriennale per il triennio 2000-2002.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 20 marzo 2000, n. 13, suppl. ord. n. 6.
Art. 8
Quadro sintetico delle previsioni di cassa.
1.
Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato il quadro sintetico delle previsioni di
cassa articolato per titoli e categorie con riguardo alle entrate e per titoli e amministrazioni con
riguardo alle spese.
Art. 9
Azienda delle foreste demaniali.
1. È approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).
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Art. 10
Annessi.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei
capitoli aggiunti al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per
l'anno finanziario 2000 (annesso n. 1).
2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).
Art. 11
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2000.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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