Protocollo n. 200/U-FP 2014 Roma, 27 maggio 2014 Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP CGIL Oggetto: Assicurazione per i rischi derivanti dall’attività professionale in ambito sanitario Care compagne, cari compagni, sono giunte alla nostra struttura nazionale alcune segnalazioni di informazioni errate diffuse ad arte da alcune organizzazioni sindacali di mestiere, ai fini di dare impulso alla propria campagna di proselitismo, che stanno procurando disagio e preoccupazione ai lavoratori. Le norme vigenti che sono recentemente intervenute sull’argomento (art. 3, comma 5 lettera E, del DL 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011; art. 5, DPR 137/2012; art. 3, DL 138/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012), secondo l’interpretazione corrente, hanno introdotto l'obbligo di tutela del cliente/utente/paziente nell'ambito della prestazione professionale. Riteniamo che questo non voglia dire, al contrario di come sostiene qualcuno, che sia stato introdotto l’obbligo di assicurazione a carico anche di tutti i professionisti dipendenti. Abbiamo comunicato la nostra interpretazione al Ministero della Salute, che ha inoltrato un apposito quesito ai competenti uffici giuridici del Governo, nel corso dell’incontro del 29 aprile 2014 per l’esame della bozza di DPR redatta in attuazione del comma 2 dell’art. 3 del DL 138/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012; in proposito, vi ricordiamo la nota unitaria inviata e diffusa il 6 maggio u.s. Oggi, infatti, chi lavora alle dipendenze di un'azienda pubblica o privata non deve rispondere direttamente al cliente/utente/paziente che invece ha un "contratto" di prestazione con l'azienda, pubblica o privata, che se ne assume oneri ed onori. A mero titolo di esempio, ricordiamo che il CCNL 1998/01 della sanità pubblica, agli articoli 25 e 26, ha posto in carico all’azienda l’obbligo di fornire adeguata copertura assicurativa e idoneo patrocinio legale per i propri dipendenti. In caso l’azienda sanitaria soccomba nella causa derivante da un eventuale contenzioso, risponderà direttamente al cliente/utente/paziente (tramite la polizza di assicurazione aziendale) e potrà successivamente intentare un ulteriore procedimento di rivalsa a carico dei propri dipendenti che hanno effettuato la prestazione professionale. Quindi, ad oggi e secondo l'attuale interpretazione normativa, riteniamo che per i professionisti dipendenti non sia sostanzialmente cambiato nulla. Infine, se nonostante la tesi qui sostenuta, per ulteriore tutela personale da eventuali azioni di rivalsa, i lavoratori volessero stipulare una specifica assicurazione per colpa grave nell’esercizio professionale, ricordiamo che FP CGIL nazionale ha in essere alcune serie e vantaggiose convenzioni per i propri iscritti che è possibile consultare nel nostro sito seguendo questo link: http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22439 Vi invitiamo a contrastare la campagna di disinformazione di cui abbiamo parlato all’inizio ed a diffondere tutti i delegati ed i lavoratori interessati la presente nota. Fraterni saluti, buon lavoro. Gianluca Mezzadri Coordinatore nazionale Professioni sanitarie FP CGIL Cecilia Taranto FP CGIL Nazionale