Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione dei consumatori Criteri di delimitazione dei COSMETICI rispetto agli agenti terapeutici e ai biocidi Febbraio 2010 1 UFSP Febbraio 2010 Indice 1. SINTESI ......................................................................................................................................... 3 2. INTRODUZIONE .......................................................................................................................... 4 3. CONDIZIONI GIURIDICHE QUADRO ...................................................................................... 5 3.1. 3.1.1. a) b) c) 3.1.2. 3.2. 3.2.1. a) b) c) 3.2.2. a) b) SITUAZIONE ATTUALE IN SVIZZERA ................................................................................................. 5 Basi legali....................................................................................................................................... 5 I cosmetici secondo la legge sulle derrate alimentari (LDerr) ..................................................................... 5 Agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) secondo la legge sugli agenti terapeutici (LATer) ......................................................................................................................................................................... 5 Biocidi secondo la legge sui prodotti chimici (LPChim)................................................................................ 6 Giurisprudenza e principi della delimitazione agenti terapeutici – cosmetici – biocidi ....... 6 SITUAZIONE ATTUALE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (CE) ............................................................... 6 Basi legali....................................................................................................................................... 6 Definizione dei cosmetici .................................................................................................................................. 6 Definizione dei medicamenti ............................................................................................................................ 6 Definizione dei biocidi ....................................................................................................................................... 7 Giurisprudenza e principi della delimitazione ........................................................................... 7 Cosmetici – agenti terapeutici.......................................................................................................................... 7 Cosmetici – biocidi............................................................................................................................................. 7 4. CONFRONTO CH - CE ............................................................................................................... 8 5. CRITERI DI DELIMITAZIONE.................................................................................................... 8 5.1. 5.1.1. a) b) 5.1.2. a) b) 5.1.3. a) b) c) d) 5.2. 5.2.1. 5.2.2. PROCEDURA IN DETTAGLIO ............................................................................................................. 8 Cosmetici – agenti terapeutici..................................................................................................... 8 Esame della destinazione d’uso ...................................................................................................................... 8 Esame della composizione............................................................................................................................... 9 Cosmetici – biocidi........................................................................................................................ 9 Esame dello scopo di utilizzazione (pubblicità) ............................................................................................. 9 Esame della composizione............................................................................................................................... 9 Indizi ............................................................................................................................................... 9 Indizi tipici di un cosmetico............................................................................................................................... 9 Indizi tipici di un agente terapeutico.............................................................................................................. 10 Indizi tipici di un biocida .................................................................................................................................. 10 Altri criteri di delimitazione da esaminare in ogni caso .............................................................................. 10 DIAGRAMMA DI FLUSSO ED ESEMPI DI ALCUNI PRODOTTI ............................................................. 11 Diagramma di flusso .................................................................................................................. 11 Esempi di prodotti....................................................................................................................... 12 ALLEGATI........................................................................................................................................................... 15 ALLEGATO 1: ALCUNI PASSAGGI CENTRALI TRATTI DA DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE ........................ 15 ALLEGATO 2: AUSILI PER LA DELIMITAZIONE DEI COSMETICI ........................................................................... 17 ALLEGATO 3: BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................. 19 2 UFSP Febbraio 2010 1. Sintesi I criteri di delimitazione qui presentati sostituiscono il catalogo del 17 febbraio 1998 riguardante le formulazioni nella pubblicità dei cosmetici. Il presente compendio tratta della delimitazione dei cosmetici rispetto agli agenti terapeutici e ai biocidi e intende fornire un contributo essenziale alla protezione della salute pubblica e alla chiarezza nel campo dei cosmetici. La classificazione corretta di un prodotto nelle differenti categorie ha conseguenze importanti. In effetti, il diritto delle derrate alimentari, quello degli agenti terapeutici e quello dei prodotti chimici disciplinano differentemente la fabbricazione, il trattamento, la pubblicità, la distribuzione, la consegna e la sorveglianza di un prodotto. Di conseguenza, sono anche diverse le autorità esecutive, le misure disponibili, le possibilità di sanzioni e le procedure di autorizzazione. Nel febbraio 1998, l’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) ha elaborato quale ausilio per le autorità esecutive cantonali un catalogo riguardante le formulazioni nella pubblicità dei cosmetici. È chiaro ormai da tempo che questo catalogo è divenuto obsoleto e non corrisponde più alla realtà. Per questo è stato nominato un gruppo di lavoro, costituito da esperti in rappresentanza delle autorità esecutive cantonali e dell’UFSP, incaricato di provvedere al suo aggiornamento. Di fronte all’evoluzione europea riguardante i cosmetici, è apparso tuttavia indispensabile definire più precisamente i problemi esistenti di delimitazione dei cosmetici rispetto agli agenti terapeutici e ai biocidi con riferimento alle attuali basi legali svizzere. Il presente compendio fornisce una panoramica delle basi giuridiche determinanti in Svizzera e in Europa e sintetizza la giurisprudenza svizzera e comunitaria sulla problematica della delimitazione dei cosmetici. Infine, vengono fissati i criteri di delimitazione determinanti dal punto di vista del gruppo di lavoro e presentati alcuni esempi tratti dalla pratica nel campo dei cosmetici (cfr. capitolo 5). Osservazioni preliminari: La sintesi è stata realizzata dal punto di vista dei cosmetici. Pertanto non è stato elaborato alcun criterio di delimitazione fra gli agenti terapeutici e i biocidi. Per l’elaborazione di questa sintesi non è stato preso in considerazione il nuovo regolamento europeo sui cosmetici1 in quanto non ancora pubblicato al momento della realizzazione di questo documento. Questa sintesi presenta dunque una soluzione temporanea, che dovrà essere riadattata in un prossimo avvenire ai cambiamenti della legge. 1 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. 3 UFSP Febbraio 2010 2. Introduzione Sul mercato svizzero si trovano spesso prodotti considerati dai consumatori come cosmetici, benché propriamente siano dei medicamenti, dispositivi medici o biocidi. Una classificazione di ciascun prodotto nella categoria giusta è tuttavia importante per la protezione della salute pubblica. Il presente compendio tratta pertanto della delimitazione dei cosmetici rispetto ai medicamenti, ai dispositivi medici e ai biocidi. Il presente compendio si basa sul rapporto «Criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d’uso», elaborato da Swissmedic e dall’UFSP (stato: maggio 2009) [1], che tratta fra l’altro anche della delimitazione tra agenti terapeutici (medicamenti, dispositivi medici) e cosmetici. La problematica della delimitazione non è solo una questione puramente teorica, in quanto l’attribuzione di un prodotto all’una o all’altra categoria ha importanti conseguenze. In effetti, il diritto delle derrate alimentari, quello degli agenti terapeutici e quello dei prodotti chimici disciplinano differentemente le esigenze riguardanti la fabbricazione, il trattamento, la pubblicità, la distribuzione, la consegna e la sorveglianza di un prodotto. Pertanto sono anche diverse le autorità esecutive, le misure a loro disposizione e le sanzioni possibili. In particolare, contrariamente a quanto avviene per i cosmetici, la procedura di autorizzazione occorrente per gli agenti terapeutici comporta enormi spese per il fabbricante. Per queste ragioni, è essenziale per quest’ultimo o per il distributore del prodotto che la sua classificazione sia la più corretta possibile. Anche se la definizione di un prodotto cosmetico è regolamentata uniformemente sul piano europeo, l’interpretazione provoca talvolta grandi divergenze nella presentazione di un prodotto negli Stati membri. Dal canto suo, la Svizzera ha diverse autorità esecutive cantonali che possono interpretare in maniera differente le indicazioni che figurano sugli imballaggi dei cosmetici. Nel febbraio 1998, l’UFSP ha approntato quale ausilio per le autorità esecutive cantonali un catalogo riguardante le formulazioni nella pubblicità dei cosmetici. Due lettere informative, una riguardante le pubblicità dei prodotti di cura della silhouette, l’altra le pubblicità dei prodotti per i massaggi e il bagno (n. 47 e 70), sono state pubblicate nel 2000 e nel 2002. È chiaro ormai da tempo che questo catalogo e le due lettere informative sono obsolete e devono essere rielaborate il più rapidamente possibile. Per questa ragione è stato nominato un gruppo di lavoro, costituito da esperti in rappresentanza delle autorità esecutive cantonali e dell’UFSP2, incaricato di provvedere all’aggiornamento di tali documenti. I criteri qui presentati sostituiscono il catalogo del 1998 e le due lettere informative. L’obiettivo del gruppo di lavoro era inizialmente quello di elaborare un rapporto riguardante esclusivamente pubblicità concrete per cosmetici (pubblicità consentite e vietate), che avrebbe dovuto servire da linea direttiva per l’industria cosmetica e per le autorità esecutive cantonali. Di fronte all’evoluzione europea riguardante i cosmetici (un nuovo regolamento europeo sui prodotti cosmetici è stato pubblicato a fine novembre 2009 e sarà applicabile dall’11 luglio 2013), col tempo l’obiettivo è stato ridefinito. Perciò, nel presente compendio, prioritariamente sono descritti più precisamente i problemi esistenti di delimitazione dei cosmetici rispetto agli agenti terapeutici e ai biocidi con riferimento alle attuali basi giuridiche. Questo documento fornisce pertanto una panoramica delle basi giuridiche determinanti in Svizzera e nell’Unione europea3, e fa la sintesi della giurisprudenza svizzera e comunitaria relativa ai problemi di delimitazione dei prodotti cosmetici. Infine sono fissati i criteri di delimitazione determinanti dal punto di vista del gruppo di lavoro. Questo compendio si fonda sulle 2 Rappresentanti delle autorità esecutive partecipanti: Signora C. Bajo (Aarau), Signor A. Cominoli (Genf), Signor U. Deiss (Zürich), Signor D. Huber (St-Gallen), Signor M. Rutschmann (Zug). Beteiligte BAG: Signora N. Baumann, Signora U. Deiss, Signora C. Gossewisch, Signor A. Kunz, Signor K. Lüthi, Signora C. Meylan-Gonin, Signora E. Nellen-Regli. 3 Il nuovo regolamento europeo (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30.11.2009) sui prodotti cosmetici non è stato preso in considerazione in questo documento. 4 UFSP Febbraio 2010 basi legislative svizzere attuali e dovrà essere riadattato alle modifiche della legge in un prossimo futuro. La presente sintesi serve di ausilio all’industria cosmetica e alle autorità esecutive cantonali al momento della valutazione caso per caso dei cosmetici. 3. Condizioni giuridiche quadro 3.1. Situazione attuale in Svizzera 3.1.1. Basi legali a) I cosmetici secondo la legge sulle derrate alimentari (LDerr) Secondo l’articolo 5 lettera b della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), i prodotti per la cura corporale e i cosmetici sono oggetti d’uso e beni di consumo nella misura in cui non sono reclamizzati come prodotti terapeutici. I cosmetici sono definiti all’articolo 35, capoverso 1, dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) come sostanze o preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra e organi genitali esterni) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto o correggere gli odori corporei oppure proteggerli o mantenerli in buono stato. Qualsiasi menzione attribuita agli oggetti d’uso di proprietà curative, lenitive o preventive (p. es., proprietà medicinali o terapeutiche, effetti disinfettanti o antinfiammatori, raccomandazioni mediche) è vietata (art. 31 cpv. 3 ODerr). Per i prodotti destinati alla cura dentaria e della cavità orale, le indicazioni sulla prevenzione delle carie e su altre proprietà preventive di medicina dentaria sono consentite se possono essere scientificamente dimostrate (art. 31 cpv. 4 ODerr). Per quel che concerne i cosmetici, la legge sulle derrate alimentari non prevede attualmente alcuna protezione generale contro l’inganno. L’inganno è inammissibile solo quando può causare un danno alla salute (p. es.: crema solare che non possiede l’indice di protezione indicata). Resta tuttavia riservata l’applicazione della legislazione contro la concorrenza sleale. b) Agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) secondo la legge sugli agenti terapeutici (LATer) I medicamenti sono definiti all’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) come «prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati». I dispositivi medici sono definiti all’articolo 4 capoverso 1 lettera b della LATer, risp. all’ articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sui dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) come prodotti, compresi strumenti, apparecchi, diagnosi in vitro, software e altri oggetti o sostanze, destinati o dichiarati essere destinati ad uso medico, e il cui effetto principale sul corpo umano non è raggiunto con un medicamento, ossia con mezzi farmacologici, immunologici o metabolici. L’utilizzazione di un agente terapeutico persegue un effetto medico sull’organismo umano, in particolare nel quadro dei campi della diagnosi, della prevenzione e del trattamento (comprese guarigione e attenuazione) di malattie, ferite e handicap. L’elenco dei campi d’applicazione non è esaustivo. 5 UFSP Febbraio 2010 c) Biocidi secondo la legge sui prodotti chimici (LPChim) Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12), i biocidi sono i principi attivi o i preparati contenenti uno o più principi attivi - presentati nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore - destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici o a impedire danni da parte di organismi nocivi. Gli oggetti che contengono o sprigionano simili principi attivi, e che sono destinati ad avere effetti su qualsiasi organismo nocivo al di fuori di tali oggetti, sono considerati biocidi. L’ordinanza sui biocidi non si applica ai prodotti e ai principi attivi che agiscono come biocidi, destinati ad essere immessi sul mercato esclusivamente secondo la legislazione sulle derrate alimentari, come gli agenti conservanti nei cosmetici (art. 1 cpv. 3 lett. a OBioc). I biocidi possono essere immessi sul mercato o pubblicizzati solo se omologati, registrati o riconosciuti (art. 3 cpv. 1 risp. art. 50 cpv. 1 OBioc). 3.1.2. Giurisprudenza e principi della delimitazione agenti terapeutici – cosmetici – biocidi Alcuni passaggi centrali di decisioni del Tribunale federale riguardanti la delimitazione fra agenti terapeutici e cosmetici sono enumerati nell’allegato 5.1. Quanto alla delimitazione fra i biocidi e i cosmetici fino a questo momento non esiste alcuna giurisprudenza del tribunale federale. 3.2. Situazione attuale nella Comunità europea (CE) 3.2.1. Basi legali a) Definizione dei cosmetici Secondo l’articolo 1 capoverso 1 della direttiva 76/768/CEE (direttiva Cosmetici) [2] i prodotti cosmetici sono le sostanze o le preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto o correggere gli odori corporei. La direttiva Cosmetici concerne solo i prodotti cosmetici e non gli agenti terapeutici secondo il quinto considerando. b) Definizione dei medicamenti Secondo l’articolo 1 cifra 2 della modificata direttiva 2004/27/CE (direttiva Medicinali) [3], s’intende per medicamento «ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, o ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica». Questa direttiva contiene dunque due definizioni di medicamento, una secondo la designazione (medicamento per preparazione) e l’altra secondo la funzione (medicamento per funzione) [1], pagina 7 segg. Una sostanza che ai sensi della prima definizione comunitaria costituisce un prodotto che possiede proprietà curative o preventive di malattie umane o animali, ma non è tuttavia descritta come tale, rientra per principio nel campo d’applicazione della seconda definizione comunitaria. Per contro, un prodotto che non apparterrebbe ad alcuna delle parti della definizione non è ritenuto medicamento ai sensi della direttiva Medicinali. 6 UFSP Febbraio 2010 c) Definizione dei biocidi Secondo l’articolo. 2 capoverso 1 della direttiva 98/8/CE (direttiva Biocidi) [4], i prodotti biocidi hanno la stessa definizione che in Svizzera (cfr. cap. 3.1.1.c). 3.2.2. Giurisprudenza e principi della delimitazione a) Cosmetici – agenti terapeutici Secondo le linee direttive della Commissione europea sulla delimitazione fra i prodotti cosmetici e i medicamenti [5], un prodotto è considerato come medicinale e sottoposto alla relativa regolamentazione, anche se corrisponde alla definizione della direttiva Cosmetici, se si tratta di un prodotto presentato come in possesso di proprietà curative o preventive di malattie o tale da poter essere utilizzato in vista di restaurare, correggere o modificare funzioni fisiologiche (principio di non cumulazione). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), bisogna applicare le prescrizioni che disciplinano un medicamento a un prodotto che soddisfa altrettanto bene sia le caratteristiche di un medicamento che quelle di altri gruppi di prodotti (derrate alimentari, prodotti cosmetici, ecc.). Esse hanno il primato su tutte le altre regolamentazioni essendo quelle più severe (garantiscono nel modo più ampio possibile la protezione dei consumatori). Nelle sentenze «Upjohn» [6] e «la Commissione contro la Repubblica federale di Germania» [7], la CGCE ha stabilito che negli Stati membri spetta alle autorità nazionali determinare, sotto il controllo del giudice, se un prodotto costituisce o no un medicamento, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, specialmente della sua composizione e delle sue proprietà farmacologiche – quali possono essere stabilite allo stato attuale della conoscenza scientifica –, le sue modalità d’impiego, l’ampiezza della sua diffusione, la conoscenza che ne hanno i consumatori e i rischi che può generare la sua utilizzazione. Quando, in un caso preciso, occorre fissare e delimitare se si tratta di un cosmetico o di un medicinale, occorre anzitutto esaminare se le condizioni richieste nella direttiva Medicinali sono soddisfatte. Solo se queste condizioni non sono soddisfatte, l’esame in vista di una classificazione come prodotto cosmetico avviene secondo la direttiva Cosmetici. Nella sua sentenza del 15 gennaio 2009 [8], la Corte di giustizia ha statuito che l’articolo 1, punto 2, sotto b della direttiva 2001/83/CEE nella versione modificata dalla direttiva 2004/27/CEE, dev’essere interpretato nel senso che un prodotto non può essere considerato come un medicamento ai sensi di questa disposizione quando, tenuto conto della sua composizione – compreso il suo dosaggio in sostanze attive – e nelle sue condizioni normali d’impiego, non è in grado di restaurare, correggere o modificare funzioni fisiologiche in maniera significativa esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica. b) Cosmetici – biocidi Sulla problematica della delimitazione tra i prodotti cosmetici e i biocidi esiste una raccomandazione della Commissione europea sui casi limite tra la direttiva Biocidi e la direttiva Cosmetici [9]. Secondo questa raccomandazione bisogna esaminare caso per caso se un prodotto è un cosmetico o un biocida. La decisione si basa sulla funzione, sulle indicazioni pubblicitarie e sulla composizione del prodotto come pure sulle attese dei consumatori. La CGCE ha stabilito una gerarchia tra le due definizioni. In generale, un prodotto il cui uso principale dichiarato è, p. es. «la prevenzione di una malattia o la protezione da una contaminazione o da una infezione da microrganismi, funghi o parassiti» non è considerato un cosmetico, ma un agente terapeutico o un biocida. 7 UFSP Febbraio 2010 Un manuale di decisioni per l’applicazione della direttiva Biocidi è stato pubblicato dalla Commissione europea e dai suoi Stati membri nel luglio 2008 [10] ed è regolarmente aggiornato. 4. Confronto CH - CE In Svizzera, la delimitazione tra cosmetici, agenti terapeutici o biocidi avviene essenzialmente come nella CE. Si notano le differenze seguenti: - il fabbricante di un prodotto cosmetico deve, nella CE, portare le prove dell’effetto attribuito al prodotto cosmetico, qualora la natura dell’effetto o del prodotto lo giustifichi (art. 7bis, lett. g della direttiva 76/768/CEE); - in Svizzera, la legge sulle derrate alimentari non prevede attualmente alcuna protezione generale da inganno per i cosmetici. L’avvicinamento previsto tra la legislazione svizzera e quella della CE dovrebbe in avvenire eliminare queste differenze. 5. Criteri di delimitazione Per la classificazione di un prodotto come cosmetico o come agente terapeutico sono determinanti la sua composizione e l’uso a cui è destinato. Questi due parametri devono essere esaminati parallelamente. La classificazione di un prodotto come cosmetico o come biocida dipende, in primo luogo, dall’effetto attribuito (uso cosmetico/biocida) e in secondo luogo dalla definizione determinante (articolo 2 capoverso 1 lettera a OBioc). Occorre decidere caso per caso se un prodotto è un cosmetico, un agente terapeutico o un biocida. Il diagramma di flusso rappresentato sotto 5.2.1 dovrebbe aiutare nella pratica al momento della definizione di un prodotto in quanto cosmetico. Alcuni esempi concreti indicati sotto 5.2.2 dovrebbero chiarire i criteri di delimitazione. Nel dettaglio, per classificare un prodotto secondo la legislazione sulle derrate alimentari, quella sui prodotti chimici o quella sui agenti terapeutici raccomandiamo in ogni caso la procedura seguente: 5.1. Procedura in dettaglio 5.1.1. Cosmetici – agenti terapeutici a) Esame della destinazione d’uso L’impiego principale deve essere determinato con l’ausilio di tutti gli indici a disposizione (osservazione globale). In questo caso non è determinante soltanto lo scopo (principale) del prodotto secondo la volontà del fabbricante o del distributore, ma piuttosto l’impressione che i consumatori hanno dell’impiego al quale è destinato il prodotto. E’ determinante l’attesa del consumatore mediamente informato, attento e giudizioso. Una pubblicità (p. es. virtù curative) o un messaggio pubblicitario possono servire da indici per la classificazione di un prodotto ma non possono fornire una conclusione affidabile per la sua classificazione come cosmetico o come agente terapeutico. L’informazione pubblicitaria deve piuttosto permettere d’influenzare in maniera determinante la destinazione principale e di conseguenza la decisione generale dell’immissione sul mercato. Se la 8 UFSP Febbraio 2010 classificazione di un prodotto è chiara, questo non significa tuttavia che esso può essere messo sul mercato effettivamente come cosmetico o come agente terapeutico. Occorre ancora che soddisfi i requisiti della legge corrispondente (cfr. anche [11]). Non tutti gli indizi hanno lo stesso peso. Di regola generale, non è possibile procedere alla qualificazione definitiva di un prodotto sulla base di un solo indice. Al contrario, occorre tener conto e soppesare accuratamente tutti gli indici che parlano a favore o contro una certa classificazione. b) Esame della composizione Certe sostanze possono essere utilizzate tanto nei cosmetici quanto negli agenti terapeutici, come per es. il mentolo (oli essenziali) o la clorexidina. Sulla base della ricetta, occorre esaminare se le sostanze contenute nel prodotto, nella dose esistente, hanno un effetto terapeutico (ossia proprietà curative, lenitive, preventive, ecc. di malattie). In caso affermativo, il prodotto rientra verosimilmente nel campo d’applicazione della legge sugli agenti terapeutici. 5.1.2. Cosmetici – biocidi a) Esame dello scopo di utilizzazione (pubblicità) In primo luogo, è necessario esaminare se il prodotto è reclamizzato con un effetto biocida (lotta contro gli organismi nocivi, come microrganismi, funghi o parassiti; impedimento di danni causati da organismi o effetto come repulsivo). Se in questo caso è riconoscibile un uso chiaramente biocida, il prodotto non è un cosmetico ma un biocida. I prodotti che sono menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza sui cosmetici (OCos) e che non presentano altre utilizzazioni, vanno considerati come cosmetici (per es. i deodoranti). b) Esame della composizione Sulla base della ricetta, bisogna, in secondo luogo, determinare se il prodotto contiene una sostanza che non è elencata nella OCos e che include manifestamente un’utilizzazione biocida (come per es. un’azione repulsiva). In caso affermativo, si tratta verosimilmente di un biocida che rientra sotto la OBioc. Sostanze che possiedono un effetto antimicrobico possono essere addizionate a un cosmetico per impedire lo sviluppo di microrganismi in questo prodotto (cfr. allegato 3 OCos). In quanto agenti conservanti, esse contribuiscono alla conservazione del prodotto senza effetto esterno come per es. la disinfezione della pelle. Esse possono così essere anche utilizzate ad altri fini specifici come per es. deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo. Gli agenti conservanti per le materie prime dei cosmetici vanno considerati biocidi. 5.1.3. Indizi a) Indizi tipici di un cosmetico Destinazione d’uso - Dichiarazioni riguardanti il mantenimento del buono stato come «curativo» Protezione della pelle Pulire, profumare o deodorare Miglioramento dell’aspetto Benessere 9 UFSP Febbraio 2010 b) Indicazione «rilassante» Antiforfora Indizi tipici di un agente terapeutico Destinazione d’uso - Mira in primo luogo a eliminare un disturbo della salute Dichiarazioni riguardanti malattie o terapie Disinfezione della pelle malata, di ferite, in preparazione d’incisioni Etichettatura e presentazione - Imballaggio tipico dei medicamenti o con illustrazione di organi Forma galenica Ampolle, siringhe, utilizzazione per inalazione Nome del prodotto ed etichettatura con attributi medicali Designazione «forte» o «ritardo» Informazioni destinati ai professionisti e ai pazienti Dichiarazione della composizione in latino, indicazione di dosi di sostanza attiva, indicazione degli additivi con ad es. «excit. ad emuls.» Zona dell’applicazione - Condotto uditivo, mucosa nasale, occhi, gola, zone intime interne Messa in guardia - «Non utilizzare in caso di malattia x» Menzione delle controindicazioni (gravidanza) Osservazioni sulle interazioni Indicazioni sulla prevenzione di malattie (per es. malattie della pelle) Raccomandazioni d’impiego c) Per es. 3 x giorno sulle zone indicate Indizi tipici di un biocida Destinazione d’uso d) Disinfezione delle mani Repellenti Altri criteri di delimitazione da esaminare in ogni caso - Classificazione di prodotti comparabili disponibili sul mercato Utilizzazione usuale nel consumo corrente (prevalenza) Altri criteri possibili Utili ausili per delimitare i cosmetici sono elencati nell’allegato 2. 10 UFSP Febbraio 2010 5.2. Diagramma di flusso ed esempi di alcuni prodotti 5.2.1. Diagramma di flusso Il diagramma di flusso seguente rappresenta una sintesi dei criteri essenziali elencati sotto il punto 5.1 al momento della classificazione di un prodotto in quanto cosmetico. 11 UFSP Febbraio 2010 - La sezione Derrate alimentari e oggetti d’uso dell’UFSP è competente per le questioni relative alla legislazione sui cosmetici, i chimici cantonali lo sono per il controllo. Informazioni complementari: www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/05279/index.html?lang=it www.kantonschemiker.ch - L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic è competente in materia di agenti terapeutici, www.swissmedic.ch - L’Organo di notifica per prodotti chimici e gli ispettorati cantonali per i prodotti chimici sono competenti in materia di biocidi. Informazioni complementari: www.bag.admin.ch/anmeldestelle/index.html?lang=it www.chemsuisse.ch/fachstellen/index.html www.cheminfo.ch 5.2.2. Alcuni esempi di prodotti Questo elenco contiene alcuni esempi di prodotti che aiutano a delimitare i cosmetici dagli agenti terapeutici e dai biocidi. Non è esaustivo e sarà periodicamente aggiornato secondo la necessità. Gli esempi seguenti non hanno un carattere esaustivo! Composizione L’utilizzazione di sostanze sotto la denominazione «sali di Schlüsser», «medicamenti spagirici», «medicamenti omeopatici» non è autorizzata nei cosmetici perché queste denominazioni corrispondono a medicamenti secondo l’ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF). La tossina botulinica (nome commerciale Botox®) non deve entrare nella composizione di un cosmetico perché si tratta di una proteina neurotossica che ha effetti sul sistema nervoso. I cosmetici sbiancanti non devono superare il tenore di 0,04% β-Arbutin (Hydrochinon-monoβ-D-glucopyranosid) (allegato 3 OCos). I glucocorticoidi sono vietati nei cosmetici secondo l’allegato 4 OCos. Termini generali L’indicazione «testato dermatologicamente» è autorizzata per un cosmetico, perché indica solo un test sulla pelle in maniera generale. L’indicazione pubblicitaria «raccomandata da un medico XY» è vietata per un cosmetico (art. 31 ODerr). Preparati per massaggi e per il bagno I cosmetici che restano sulla pelle (per es. oli di massaggio) non devono oltrepassare una concentrazione massima di 3,0% in oli essenziali e loro componenti (da soli o in miscuglio) (allegato 3 OCos). La concentrazione per l’utilizzazione come prodotto per il bagno non è limitata (sui criteri di demarcazione cfr. promemoria: Classificazione degli oli essenziali – criteri di distinzione [12]). I preparati per massaggi e per il bagno destinati alla cura della pelle e a facilitare il massaggio devono essere considerati come cosmetici. Le espressioni quali «per distendere e rilassare i muscoli» sono ammesse per i cosmetici perché non rappresentano uno scopo 12 UFSP Febbraio 2010 medico (cfr. [13]; questo punto non è stato oggetto di procedura del dinnanzi al tribunale federale). I preparati per massaggi del corpo e per il bagno cui sono attribuite proprietà preventive, lenitive o curative o che presentano indicazioni pubblicitarie che lasciano sottintendere una utilizzazione indicata medicalmente (per es. «fa bene in caso di rischio di raffreddore» o «fa bene in caso di dolori muscolari») non sono considerati come cosmetici ma come agenti terapeutici (cfr. [13]). Cura della pelle Quando il prodotto presenta effetti disinfettanti o antinfiammatori, come per es. una soluzione disinfettante per il viso, questo prodotto non può essere un cosmetico in base all’articolo 31 ODerr. I prodotti utilizzati nel trattamento dell’acne non sono cosmetici. Le indicazioni su proprietà antibatteriche o battericide non sono autorizzate per i cosmetici, ma sono autorizzate unicamente menzioni su proprietà batteriostatiche o microbiostatiche, a condizione che la destinazione d’uso principale sia quella di un cosmetico e che risulti in maniera evidente. Saponi Un sapone d’uso comune per la pulizia delle mani è un cosmetico. Un sapone reclamizzato espressamente come «disinfettante» è considerato un prodotto di disinfezione che rientra nella legge sui prodotti chimici (biocidi). Prodotti per la cura della linea Quando il prodotto non presenta che proprietà di sostegno come per es. un massaggio per mantenere la linea, unicamente per curare la silhouette, o comporta solo un effetto benefico superficiale in caso di cellulite o pelle a buccia d’arancio (per es. «effetto affinante della silhouette», «riduzione delle irregolarità della pelle»), rientra in ragione della sua utilizzazione d’uso sotto la definizione di cosmetico. La denominazione «anticellulite» può essere accettata su un cosmetico. Indicazioni pubblicitarie che evocano un effetto snellente, una soppressione o diminuzione dei cuscinetti di grasso o un aumento della termogenesi o anche proprietà liporiduttrici o decongestionanti (per es. «effetto brucia grassi», «effetto snellente») non sono ammesse su un cosmetico, perché non si tratta soltanto di una modifica apparente ma suggerisce un effetto metabolico. Il termine «cellulite» non è ammesso su un cosmetico, perché si riferisce a una malattia. Prodotti di cura per pelle «screpolata» e «pruriginosa» Un cosmetico può curare una pelle «screpolata» o «pruriginosa», se questi termini non sono legati a uno stato di malattia o non buono della pelle (cfr. definizione dei cosmetici) ma vengono utilizzati in relazione a modificazioni dovute per es. all’età o al clima. Esempio: cura delle callosità. Qualora queste espressioni siano menzionate in collegamento con una malattia o un cattivo stato della pelle, il prodotto non è un cosmetico (per es. eritema solare, puntura d’insetto; neurodermatite, psoriasis [14]). Una pelle infiammata o una ferita rappresentano uno stato di malattia della pelle che non può essere curato se non da un agente terapeutico. Prodotti per la cura buccodentale La sillaba «med» nel nome del prodotto è ammissibile solo per i prodotti di cura buccodentale. Secondo l’articolo 31 capoverso 4 ODerr, per i prodotti destinati alle cure 13 UFSP Febbraio 2010 dentali e boccali, indicazioni sulla prevenzione delle carie come pure su ogni altra proprietà di prevenzione di natura medico dentale sono autorizzate purché possano essere provate scientificamente. Shampoo Uno shampoo reclamizzato come antiforfora è un cosmetico. Uno shampoo per il trattamento di una infestazione di pidocchi è considerato un agente terapeutico. Uno shampoo per la prevenzione dei pidocchi (effetto repellente) è considerato un biocida. Prodotti di protezione contro gli insetti e altri organismi nocivi I repellenti utilizzati sulla pelle sono dei biocidi. I prodotti che associano la protezione contro il sole e contro gli insetti sono biocidi; tuttavia i filtri UV utilizzati devono essere dichiarati sull’etichetta secondo le disposizioni della OCos (cfr. [15]). Se un prodotto è destinato a proteggere da una contaminazione o da una infezione da microrganismi, funghi o parassiti, questo prodotto non è un cosmetico. I prodotti che diminuiscono o eliminano il russare non sono cosmetici ma agenti terapeutici. I prodotti che facilitano i rapporti sessuali non sono dei cosmetici ma agenti terapeutici. I prodotti per pulire l’orecchio interno e togliere il cerume non sono cosmetici ma agenti terapeutici. I prodotti per umidificare le mucose nasali non sono cosmetici ma agenti terapeutici. Altro 14 UFSP Febbraio 2010 Allegati Allegato 1: Alcuni passaggi centrali tratti da decisioni del Tribunale federale (solo disponibile in tedesco) Urteil 2A.62/2002/sch: E. 3.2: ... Eine strikte Trennung der Anwendungsbereiche von Lebensmittel- und Heilmittelrecht ist nicht möglich, was am Beispiel des Gebrauchsgegenstandes (oder Lebensmittels) mit unzulässiger Heilanpreisung deutlich wird, welcher aus Sicht der Heilmittelgesetzgebung als nicht registriertes Arzneimittel erscheint (vgl. in diesem Zusammenhang die Bestimmungen für die Zulassung von Arzneimitteln, Art. 9 ff. des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte, [Heilmittelgesetz, HMG, SR 817.211]. Sowohl die Betrachtungsweise eines "Lebensmittels oder Gebrauchgegenstandes mit unzulässiger Heilanpreisung" wie auch jene eines "nicht registrierten Heilmittels" sind denkbar.... Wird einem Gebrauchsgegenstand in der Werbung Heilwirkung zugemessen, so steht einem Einschreiten der Lebensmittelbehörden nichts entgegen; ... Zwar ist nicht jegliche gesundheitsbezogene Werbung verboten (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101). Ihr dürfen und müssen aber - soweit es um Werbung für nicht als Heilmittel zugelassene Produkte geht - auf Grund der gesetzlichen Ordnung gewisse Schranken gesetzt werden, ohne dass es darauf ankäme, ob die fraglichen Produkte zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung des Konsumenten führen können. Urteil 2A.693/2005: E. 3.3: Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 2 GebrV nicht, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet, auf den Gesundheitsschutz beschränkt. Es kommt nicht darauf an, ob die fraglichen Produkte tatsächlich zu einer Täuschung oder gesundheitlichen Gefährdung der Konsumenten führen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Geltungsbereiche der Lebensmittel- und der Heilmittelgesetzgebung auseinander gehalten werden müssen und dass ein öffentliches Interesse an der klaren Abgrenzung von kosmetischen Mitteln einerseits und Heilmitteln andererseits besteht (dazu eingehend das Urteil 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000, E. 2, in ZBl 103/2002 S. 30). E. 4.2: ... Die konkrete Nennung einer Krankheit ist dabei nicht erforderlich, wenn beim durchschnittlichen Konsumenten der Eindruck entstehen kann, aufgrund der genannten Methode verfüge das Produkt über medizinische Eigenschaften, selbst wenn solche weder in der Produktbezeichnung noch in der Verpackung oder den Beilagen noch in der Werbung ausdrücklich angesprochen werden. Urteil 2A.213/2006/fco: E. 3.4: Das Bundesgericht hat sich schon wiederholt mit der Auslegung von Art. 3 Abs. 2 GebrV und der entsprechenden Regelung in der bereits erwähnten früheren Lebensmittelverordnung (Art. 19 Abs. 1 lit. c LMV) befasst. Gestützt auf diese Regelungen ist der Gebrauch von Hinweisen verboten, die sich auf eine vorbeugende oder heilende Wirkung bezüglich einer menschlichen Krankheit beziehen (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101). Dabei wird der Begriff der Krankheit bei Anpreisungen und im Zusammenhang mit Werbebotschaften nicht allzu einschränkend ausgelegt. Unter Krankheit sind gesundheitliche Störungen zu verstehen, die über einen Zustand bloss eingeschränkten Wohlbefindens hinausgehen. Durch die erwähnten Vorschriften wird gesundheitsbezogene Werbung, soweit sie auf vertretbaren Tatsachen beruht und zu keiner Täuschung des Publikums Anlass gibt, hingegen nicht untersagt (BGE 127 II 91 E. 4b S. 101). E. 3.4: Das Bundesgericht hat im Übrigen die Beanstandung folgender Wendungen wegen Verstosses gegen die soeben genannten Bestimmungen bestätigt: "Erzfeind des 15 UFSP Febbraio 2010 Erkältungsvirus" (Urteil 2A.58/1995 vom 6. Februar 1996, E. 3, publ. in: SMI 1996 III S. 504; "Schlank-Crème", "Gewebestraff-Balsam" und "Cellulite-Systembehandlung" (Urteil 2A.47/2000 vom 23. Juni 2000, E. 3, publ. in: ZBl 103/2002 S. 30); als Grenzfall "wohltuend bei Erkältungsgefahr" und "wohltuend auch bei Muskelkater" (Urteil 2A.62/2002 vom 19. Juni 2002, E. 4, publ. in: sic! 2002 S. 615); Hinweise auf Wirkstoffe, die Bakterien bekämpfen und die Bildung von Pickeln und Mitessern hemmen (Urteil 2A.743/2004 vom 30. Juni 2005, E. 4 und 5); "regt die Mikrozirkulation an" und "unterstützt den Fettabbau sowie die Entwässerung und Straffung des Bindegewebes" (Urteil 2A.744/2004 vom 30. Juni 2005, E. 2); "Clinique Water Therapy" bezüglich der Verwendung des Begriffs "Therapy" (Urteil 2A.693/2005 vom 28. August 2006, E. 4); "bei juckender, zu Allergien neigender Haut" und "zur Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis, Diabetes, Schuppenflechte" (Urteil 2A.593/2005 vom 6. September 2006, E. 4). E. 4.6: ... geht es dem Gesetzgeber auch um die Anpassung der schweizerischen Rechtsordnung an das entsprechende Recht der EU, um die Schweiz nicht durch Sonderregelungen zu isolieren ... Insoweit hat der Bundesrat die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) ebenso auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse [THG; SR 946.51] gestützt. Dieses enthält den Auftrag an den Gesetzgeber, technische Vorschriften derart auszugestalten, dass sie sich nicht als technische Handelshemmnisse auswirken (Art. 4 THG). Zu den technischen Vorschriften gehören auch jene über die Beschriftung von Produkten (Art. 3 lit. b Ziff. 1 THG). Deshalb rechtfertigt sich als weitere Interpretationshilfe ein Blick auf die Rechtslage in der EG. E. 4.7: ... Sinn und Zweck des grundsätzlichen Verbots von Heilanpreisungen ist es, gesundheitlichen Irrtümern des Publikums entgegenzuwirken und damit eine allenfalls untaugliche Selbstmedikation wegen behaupteter krankheitsbezogener Wirkungen von Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen zu verhindern. Hinweise auf vorbeugende, behandelnde oder heilende Wirkungen sollen wissenschaftlich erhärtet und im Prinzip im heilmittelrechtlichen Verfahren erstellt sein. Der Hersteller hat es regelmässig in der Hand, sein Produkt als Arzneimittel auf den Markt zu bringen, wobei die gefährdeten öffentlichen Interessen dann im Rahmen der heilmittelrechtlichen Gesetzgebung geschützt werden (BGE 127 II 91 E. 4a S. 101). Krankheitsspezifischer Werbung und damit gesundheitsgefährdender Pseudowissenschaftlichkeit in Bezug auf Produkte, die das heilmittelrechtliche Verfahren nicht (erfolgreich) durchlaufen haben, soll hingegen entgegengewirkt werden ... Urteil 2C.590/2008 E. 2.3: Die Beschwerdeführerin will ihre Produkte mit der Empfehlung anpreisen, diese seien "geeignet für Personen mit besonders empfindlicher Haut (oder überempfindlicher Haut), wie z.B. leichte Formen der Atopie bzw. der Neurodermitis". Während der Hinweis auf die besondere Eignung für eine empfindliche Haut wegen der darin enthaltenen - im Vergleich zu anderen Shampoos - milderen, reizarmen Ingredienzien nicht gegen das Verbot der Heilanpreisung verstösst, ist der Verweis auf die Eignung für "Atopie" und "Neurodermitis" nach dem Gesagten unzulässig: "Neurodermitis" ist eine Hautkrankheit; es handelt sich dabei um "degenerative Hauterkrankungen mit vermutlich nervaler Beteiligung" […] Als "Atopie" gelten hingegen "anlagebedingte allergische Erkrankungen mit Überempfindlichkeit gegen Umweltstoffe", wofür endogene Ekzeme, bronchiales Asthma, Nesselsucht usw. genannt werden (SPRINGER LEXIKON MEDIZIN, a.a.O., S. 191). […] E. 3.3: Mit dem Hinweis, dass sich das Shampoo der Beschwerdeführerin speziell für empfindliche oder überempfindliche Haut eigne, wird der verständige Verbraucher hinreichend über dessen reizarme Eigenschaften informiert; es ist nicht ersichtlich, wozu der Eignungshinweis bei "Neurodermitis" oder "Atopie" noch erforderlich wäre. Wer an entsprechenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet, dürfte von sich aus ein für ihn eher geeignetes, mildes Shampoo wählen. Das Verbot, ausdrücklich auf die entsprechenden Hautkrankheiten zu verweisen, bildet deshalb weder eine verschleierte Handelsbeschränkung noch einen unverhältnismässigen Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit der Beschwerdeführerin. 16 UFSP Febbraio 2010 Allegato 2: Ausili per la delimitazione dei cosmetici Documenti UFSP: Rapporto «Criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d'uso» [in tedesco e francese] dell’UFSP e Swissmedic, maggio 2009. Link: http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04858/04862/04875/05411/index.html?lang=it Sito Internet della Divisione prodotti chimici, UFSP, «Biocidi e cosmetici» Link: http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/00928/00940/index.html?lang=it Promemoria dell’UFSP e Swissmedic: «classificazione degli oli essenziali – criteri di distinzione», 30.11.2009 Link: http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04896/index.html?lang=it Documenti della Commissione europea: “Guidance Document on the Demarcation between the Cosmetic Products Directive 76/768 and the Medicinal Products Directive 2001/83 as agreed between the commission services and the competent authorities of member states” Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/doc/guidance_doc_cosm-medicinal.pdf “Manual of decisions for implementation of directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidals products”, 10.07.2008 Link: http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/mod.pdf “Manual on the scope of application of the cosmetic directive 76/768/EEC (art. 1(1) Cosmetics Directive)”, version 4.0 (June 2007) Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/doc/manual_borderlines_version40.pdf Borderline Guidance documents - Homepage European Commission Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_borderline_docs.htm Borderline between Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal product and Directive 76/768/EEC concerning cosmetics products Link: http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/cosmetic_products.pdf Decisioni della CGCE Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_judgements.htm Database della Commissione Europea, che offre le informazioni più aggiornate sugli ingredienti cosmetici «Cos Ing» Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/cosing/ Decisione del 9 febbraio 2006 della Commissione che modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (GU L 97 del 5.4.2006, p. 1) Documenti del Consiglio d’Europa: Committee of Experts on Cosmetic Products, (2000): Cosmetic products - borderline situations, Ed. Council of Europe:101 Committee of Experts on Cosmetic Products, Indicative catalogue of criteria for delimiting borderline situations between cosmetic and medicinal products Link: http://www.coe.int/t/E/Social_Cohesion/socsp/Public_Health/Cosmetic_products/b.%20indicative%20catalogue%20borderline%20situatio ns.asp#TopOfPage 17 UFSP Febbraio 2010 Committee of Experts on Cosmetic Products, (2008): Active ingredients used in cosmetics: safety survey, Ed. Council of Europe:440 Estratti di piante: Committee of Experts on Cosmetic Products, (2002): Plants in cosmetics, Vol I, Ed. Council of Europe:218 Committee of Experts on Cosmetic Products, (2001): Plants in cosmetics, Vol II, Ed. Council of Europe:195 Committee of Experts on Cosmetic Products, (2006): Plants in cosmetics, Vol III, potentially harmful components, Ed. Council of Europe:270 Altre pubblicazioni: Andreas Reinhart: Kosmetikrecht, Leitfaden für Studium und Praxis, Stuttgart 2006 18 UFSP Febbraio 2010 Allegato 3: Bibliografia [1] Rapporto «Criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d'uso» [in tedesco e francese] dell’UFSP e Swissmedic, maggio 2009. Link: http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04858/04862/04875/05411/index.html?lang=it [2] Direttiva (76/768/CEE) del consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169 (http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm) [3] Direttiva 2004/27/CE del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 136, 27.09.1976, pag. 34 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0034:0057:IT:PDF) [4] Direttiva 98/8/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123, 24.4.1998 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:123:0001:0063:IT:PDF) [5] “Guidance Document on the Demarcation between the Cosmetic Products Directive 76/768 and the Medicinal Products Directive 2001/83 as agreed between the commission services and the competent authorities of member states” Link: http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/doc/guidance_doc_cosm-medicinal.pdf [6] Sentenza della CGCE del 16 aprile 1991 nella causa C-112/89, Upjohn, Slg. 1991, Rn. 17 [7] Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 1992 nella causa C-290/90, la Commissione contro la Repubblica federale di Germania, Slg. 1992, Rn. 14 [8] Sentenza del 15 gennaio 2009 nella causa C-140/07, Hecht-Pharma GmbH contro il Servicio d'inspezione del lavoro publico di Lüneburg [9] Borderline between Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal product and Directive 76/768/EEC concerning cosmetics products Link: http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/cosmetic_products.pdf [10] Manual of decisions for implementation of directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidals products, 10.07.2008 (http://ec.europa.eu/environment/biocides/pdf/mod.pdf) [11] BGE 2A.456/2000, E. 3a)aa). [12] Promemoria dell’UFSP e Swissmedic: «classificazione degli oli essenziali – criteri di distinzione», 30.11.2009 Link: http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04896/index.html?lang=it [13] Sentenza 2A.62/2002 del 19 guigno 2002, E. 4, publ. in: sic! 2002 pag. 615 [14] Sentenza 2A.593/2005 del 6 settembre 2006 [15] Sito Internet della Divisione prodotti chimici, UFSP, «Biocidi e cosmetici» Link: http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/00928/00940/index.html?lang=it 19