GESTIONE DELLA SPESA E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNI DI SPESA – PRINCIPI E REGOLE GENERALI Principio n. 16 (“Principio della competenza finanziaria”) dell’allegato 1 (“Principi generali”) al d.lgs. 118/2011: “L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: • (a) la ragione del debito; • (b) la determinazione della somma da pagare; • (c) il soggetto creditore; • (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio • (e) la relativa scadenza. 2 Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. In ogni caso, per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell’attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.” Tali principi sono poi richiamati nel punto 5.1 dell’allegato disciplinante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. 3 Punti da considerare: • La novità principale consiste nel criterio di imputazione coincidente con la scadenza dell’obbligazione. Tale novità introduce un principio di carattere generale che contiene però molte deroghe, soprattutto per le spese correnti; • Tra gli elementi costitutivi dell’impegno viene introdotto, rispetto a quanto previsto nel T.u.e.l., la scadenza dell’obbligazione. Si ritiene che la previsione tale per cui la scadenza è elemento costitutivo dell’impegno sia da riferirsi al criterio di imputazione e sia allo stesso correlato, non anche all’esigenza in sé di riportare le scadenze di pagamento. Ciò non di meno, in virtù dell’esigenza di predisporre anche un bilancio di cassa e di monitorarla al fine dei controlli sugli equilibri finanziari (art. 147 tuel), si ritiene sia opportuno abituare i colleghi ad indicare anche le scadenze di pagamento. 4 • Il concetto di imputazione nell’esercizio in cui l’obbligazione passiva giunge a scadenza vedremo che da un lato contiene molte deroghe (in particolare quasi tutto il titolo I della spesa non segue tale regola), mentre per il titolo II dovrà essere applicato “in maniera flessibile” per non aver problemi relativamente alle scritture di natura economico patrimoniale. 5 Per capire l’impostazione che regola gli impegni di spesa, bisogna ricordarsi di uno degli obiettivi generali della riforma, consistente nel principio tale per cui i residui passivi di fine anno devono corrispondere ad effettivi debiti. Pertanto non sono più possibili: a) Gli impegni “automatici o tecnici” correlati all’accertamento di entrate (art. 183, c. 5 Tuel), sia che si tratti di procedimenti di parte corrente, sia che si tratti di procedimenti di parte capitale; b) Gli impegni per accantonamenti vari (rinnovi contrattuali, cause in corso, per fondi spese, ecc.). 6 Conseguenza di tale impostazione è la regola sancita al punto 6.1, in base al quale “… gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile…”. La re-imutazione avviene attraverso l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato. Rafforza tale previsione il contenuto riportato sempre al punto 6.1 che prevede che “… possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili … le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento”. 7 Impegni pluriennali Il principio contabile prevede che: “Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.” Inoltre l’art. 183 del Tuel come modificato dal D. Lgs. 126/2014 prevede che: 8 Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo. Sul punto bisogna quindi fare attenzione in quanto la tipologia di spese per le quali possono essere assunti impegni di spesa pluriennale è più circoscritta rispetto a prima. Da notare inoltre che l’elenco degli impegni assunti nell’esercizio che eccedono l’arco temporale del bilancio è trasmesso per conoscenza al Consiglio Comunale, senza che sia definita la relativa periodicità. 9 SPESA CORRENTE Spese di personale -Per la parte relativa al salario fisso e continuativo l’impegno deve essere fatto ad inizio anno, con imputazione nell’esercizio di riferimento. Le quote eventualmente da accantonare per rinnovi contrattuali nazionali non possono più essere impegnate con c.d. impegno tecnico, ma costituiscono quota vincolata dell’avanzo di amministrazione; -Per la parte relativa al salario accessorio, si possono avere: a) contratto firmato entro l’anno (vedi punto successivo); b) contratto non firmato entro l’anno: in tal caso le risorse costituiscono quota vincolata dell’avanzo di amministrazione per tutto l’anno di riferimento; 10 Se il contratto è firmato entro l’anno, tutto l’importo del fondo va stanziato nell’anno di riferimento. La quota del salario accessorio erogata l’anno successivo con riferimento all’anno precedente dovrà essere imputata nell’anno successivo e finanziata attraverso il fondo pluriennale vincolato. Esemplificazione numerica: Fondo di competenza dell’anno x: 1.000 Fondo erogato nell’anno x: 800 Fondo da erogarsi nell’anno x + 1 con riferimento all’anno x: 200. La scritture di bilancio risulteranno essere le seguenti: 11 Esercizio x Entrata Importo Spesa Importo Personale Entrate correnti Totale entrata 800 1.000 F.do plurien. vinc.to per spese personale 1.000 Totale spesa 200 1.000 Esercizio x + 2 Entrata Importo Spesa Importo Utilizzo F.do plur. vinc. di parte corrente 200 Personale 200 Totale entrata 200 Totale spesa 200 12 Alcune considerazioni: -Non è necessario gestire la ripartizione tra quanto erogato nell’anno e quanto nell’anno x + 1 con riferimento all’anno x in sede di bilancio di previsione. In tale fase, infatti, potrà essere stanziato l’intero importo nei capitoli di personale al macroaggregato 1. La variazione potrà essere fatta in corso d’anno o anche successivamente al 31 dicembre. Le variazioni tra “capitoli” e fondi correlati possono essere infatti adottate dalla Giunta anche dopo la conclusione dell’esercizio, purchè prima del consuntivo (art. 175, comma 5 bis lett. e tuel dopo modifiche d.lgs. 126); -Anche se la norma parla di salario accessorio erogato l’anno successivo relativo all’anno precedente, si ritiene che vadano considerate due situazioni: 13 a) Salario accessorio erogato l’anno successivo ma determinabile con certezza al 31 dicembre in quanto relativo a competenze maturate a tale data (straordinario, turno, indennità rischio, ecc.): si ritiene corretto, anche per non aver problemi con le scritture di contabilità economico patrimoniale, pagare a gennaio/febbraio a residuo; b) Salario accessorio erogato l’anno successivo ma non determinabile con certezza al 31 dicembre (produttività su valutazione, indennità risultato P.O., ecc.): si applica il principio descritto anche perché i relativi importi, in contabilità economico patrimoniale, non costituiscono costi dell’esercizio x ma dell’esercizio x + 1 (vedi OIC n. 19 “sono debiti verso personale le somme liquidate ma non corrisposte” e lo IAS 19 che indica criteri restrittivi per considerare come costo dell’esercizio x tali tipologie di compensi). 14 Sempre con riguardo alle spese di personale, il principio riporta l’obbligo di stanziare i relativi fondi “… anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest’ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.” Ciò che è riportato si ritiene errato in quanto (prendiamo il caso dei due classici istituti – comando e distacco, che si differenziano il primo per essere attuato nell’interesse dell’ente ricevente, mentre il secondo nell’interesse dell’ente concedente): - Gli oneri retributivi non sono pagati direttamente dall’ente utilizzatore ma sono “anticipati” dall’ente titolare del rapporto di lavoro. Nel caso del comando, invero, l’ARAN, nella relazione al CCNL 22.01.2004, con posizione peraltro non comprensibile, ha sostenuto che il trattamento accessorio dovrebbe essere erogato dall’ente utilizzatore. Nella realtà 15 avviene che normalmente le somme vengono erogate dall’ente concedente (che eventualmente applica il decentrato dell’altro ente) e rimborsate dall’ente ricevente. -Non si può pertanto parlare di oneri direttamente pagati dall’ente ricevente con formula che lascia intendere delle regolazioni contabili (l’ente concedente, che secondo il principio non paga, dovrebbe rilevare la spesa figurativa e l’entrata figurativa, provvedendo alle necessarie regolazioni contabili), in quanto in realtà sia le spese che le entrate non sono figurative ma reali. Si richiamano le modalità di gestione del passaggio dal 2014 al 2015 a seconda delle 3 diverse situazioni già illustrate nelle precedenti giornate. 16 Acquisto beni e servizi Il punto 5.2 lettera b) stabilisce che l’imputazione dell’impegno avviene - “nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione per la spesa corrente” -“negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale” Pertanto è necessario definire cosa intendere per prestazione completamente adempiuta. Si ritiene: -Acquisto di beni: la prestazione si considera adempiuta con la consegna del bene; -Prestazioni di servizi: -se a carattere continuativo (es. pulizie, assistenza domiciliare, ecc.) la prestazione deve considerarsi completamente adempiuta secondo 17 la maturazione mensile; -se a carattere non continuativo (incarico di studio, ecc.) si può far riferimento al concetto letterale di prestazione completamente eseguita, a meno che non siano previsti pagamenti per stati di avanzamento lavori, nel qual caso l’imputazione deve seguire tali fasi. 18 Compensi per riscossione su entrate “Gli aggi corrisposti sui ruoli, [sono imputati] nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all’ammontare delle entrate accertato, al netto dell’eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.” Considerazione: -Si deve intendere “ruoli ordinari” e non “ruoli a seguito attività accertativa”; -Il compenso per le riscossioni relativo ai ruoli coattivi va imputato nell’esercizio in cui le somme risultano riscosse e quindi il compenso pagato. 19 Gettoni consiglieri La spesa va imputata nell’esercizio in cui la prestazione viene resa. Incarichi legali esterni La spesa deve essere imputata all’esercizio di conferimento dell’incarico sulla base di apposito preventivo. A fine anno: - La quota impegnata per la quale non è ancora maturato un debito esigibile, viene portata in avanti all’esercizio successivo attraverso il meccanismo della re-imputazione degli impegni con finanziamento quindi con il Fpv generato; - Deve essere richiesto un aggiornamento del preventivo al fine di verificare se l’impegno originariamente assunto risulta congruo rispetto alle attività maturate e che matureranno in relazione alla causa in corso, provvedendo se necessario ad integrare il relativo impegno di spesa. 20 Spese indennità fine mandato sindaco Deve essere costituito un fondo ogni anno con la quota di indennità di fine mandato maturata facendo poi confluire il relativo importo in avanzo vincolato. Tale impostazione ovviamente genera distorsioni sul patto di stabilità. Contenziosi o spese per sentenze non definitive o non esecutive Anche in tali casi deve essere costituito un fondo rischi. Da un lato, infatti, non ci sono i presupposti per effettuare impegni di spesa, dall’altro, invece, risultano necessari/opportuni tali accantonamenti (che in passato a volte passavano anche per impegni tecnici) al fine di preservare gli equilibri di bilancio. Anche tale impostazione genera distorsioni sul patto di stabilità. 21 Trasferimenti correnti Sono imputati nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo, a meno che l’atto “preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, [nel qual caso] l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.” Utilizzo beni di terzi L'imputazione, ad esempio della locazione passiva, per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, si realizza negli esercizi nei quali l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere (cassa). Considerazioni: - Il principio pare contraddittorio con quanto riportato nella parte relativa alla imputazione di beni e servizi in cui si parla di “contratti d’affitto”, lasciando intendere che tali prestazioni si debbano imputare nell’esercizio in cui si usufruisce della prestazione. 22 - Pare pertanto illogico una disciplina diversa tra contratti d’affitto (che riguardano beni, mobili o immobili, a carattere produttivo – es. terreni coltivabili, esercizi commerciali) e contratti di locazione (beni, mobili o immobili, non a carattere produttivo); - Così come proposto, vi sono problemi di raccordo con la contabilità economico patrimoniale nella quale la locazione va considerata costo dell’esercizio nel quale si utilizza il bene. Interessi passivi Gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell’esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Anche qui possibili problemi con la contabilità economico patrimoniale. Debito iva L'imputazione della spesa avviene nell'esercizio nel quale è effettuata la dichiarazione Iva dal quale emerge il debito, o contestuale al pagamento in caso di liquidazioni periodiche. 23 RIEPILOGO CRITERI DI IMPUTAZIONE SPESE CORRENTI Spesa p. to 5.2 Lett. Imputazione (sintesi) Personale – voci fisse continuative a) Automaticamente nell’esercizio di riferimento Personale – Rinnovi ccnl a) Esercizio di sottoscriz. Ccnl (anche arretrati) Personale – salario accessorio a) Esercizio di esigibilità – Varie casistiche . Fpv o avanzo vincolato Personale – incentivi vari a) Esercizio di esigibilità – Avanzo vincolato Acquisto beni e servizi b) Esercizio di ADEMPIMENTO prestazione Contratti di somministrazione b) Esercizio di competenza della quota annuale Aggi su ruoli b) Esercizio di competenza dell’entrata Gettoni di presenza Consiglio b) Esercizio di prestazione Commissioni per alienazioni b) Esercizio di realizzazione dell’entrata 24 Spesa p. to 5.2 Lett. Imputazione (sintesi) Trasferimenti correnti, senza scadenze c) Esercizio di adozione dell’atto di attribuzione Trasferimenti correnti con scadenze c) Esercizi di scadenza Utilizzo beni di terzi (locazioni e noleggi) d) Esercizi di scadenza Debito Iva e) Esercizio di dichiarazione Iva Interessi passivi f) Esercizio di scadenza Incarichi legali g) Esercizio di sottoscrizione del contratto, poi fpv se non esigibile Sentenza non definitiva h) Obbligazione passiva condizionata – Avanzo Vincolato Indennità di fine mandato i) Obbligazione passiva condizionata – Avanzo vincolato 25 FOCUS: LE SPESE CORRENTI CORRELATE AD ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE) Come vengono gestite le spese correnti relative a progetti finanziati da enti terzi con erogazioni legate alle spese sostenute? Quali accorgimenti devono essere adottati? Con le precedenti regole contabili, a fronte di un contributo di euro x per realizzare un progetto di euro x, si accertava e si impegnava l’importo x nell’esercizio nel quale veniva formalmente concesso il contributo e/o si sottoscriveva l’accordo con l’ente finanziatore. Le successive spese, ancorché affidate e/o svolte in esercizi successivi, venivano imputate su tale “impegno padre” (e quindi molto spesso a residuo) ed i relativi fondi venivano incassati a residuo. 26 Con le attuali regole: a) Le spese vengono imputate secondo le regole proprie della tipologia di spesa (e quindi secondo le regole prima viste); b) Le entrate dell’ente ricevente vengono accertate in maniera correlata agli impegni di spesa assunti dall’ente concedente, il quale, peraltro, dovrebbe imputare la spesa in maniera correlata al cronoprogramma di spesa dell’ente ricevente il contributo (punto 3.6 lettera c). In caso di discordanza tra le diverse imputazioni, prevale comunque la regola tale per cui le entrate dell’ente ricevente sono correlate agli impegni di spesa dell’ente concedente, fermo restando che l’ente ricevente che realizza il progetto, impegna la spesa imputandola secondo le regole proprie che governano gli impegni di spesa. 27 Pertanto: a) Viene meno la possibilità di utilizzare il c.d. “impegno padre” come castelletto delle spese relative al progetto; b) In caso di discordanza tra la dinamica degli impegni di spesa dell’ente ricevente e la dinamica degli impegni di spesa dell’ente concedente, è possibile che l’ente ricevente (Comune) sia costretto ad anticipare in termini di stanziamenti di bilancio fondi che potrà recuperare successivamente; c) E’ altresì probabile che non si riesca a correlare le dinamiche di spesa dei due enti, essendo necessario un dialogo difficilmente attuabile (secondo i principi, in caso di modifica del cronoprogramma, l’ente ricevente né da comunicazione all’ente concedente che provvede ad adeguare i propri impegni di spesa) nei ristretti tempi di formazione del consuntivo. 28 Qualora gli enti riescano ad attuare tali modalità di gestione, valgono le seguenti regole per l’ente ricevente (Comune): a)Gli accertamenti di entrata sono correlati agli impegni di spesa, e quindi, per ogni esercizio finanziario, il totale degli impegni deve essere uguale al totale degli accertamenti; b)La regola riportata al punto a) (impegni = accertamenti) può venir meno solo nel caso in cui i fondi vengano erogati anticipatamente Accertamenti ≥ Impegni e Accertamenti > Impegni se e solo se accertamenti interamente incassati 29 Suggerimenti: a) Organizzarsi in maniera tale da poter monitorare le spese complessive del progetto, non essendoci più l’impegno padre da utilizzare come castelletto; b) Adottare regole procedurali che consentano una gestione non complessa della situazione. c) Decidere cosa fare in caso di fondi erogati anticipatamente, non essendo possibile effettuare impegni tecnici a pareggio e non prevedendo i principi esplicitamente la possibilità di utilizzare il fondo pluriennale vincolato. 30 Soluzioni: Per il punto c) si è scelto di ricorrere al fondo pluriennale vincolato, in modo da avere neutralità sia sotto l’aspetto degli equilibri di bilancio, sia sotto l’aspetto del patto di stabilità. Altre soluzioni (es. avanzo vincolato) sono neutre per gli equilibri ma non per il patto. Per il punto a), abbiamo scelto di: -Numerare progressivamente ogni progetto a rendicontazione (utilizzando acronimo PFaann, dove PF sta per progetto finanziato, aa è anno di avvio del progetto e nn il numero progressivo); -Utilizzare Ascot Opere per avere un contenitore del progetto, dove mettere quadro economico del progetto ed agganciare accertamenti, reversali, impegni e pagamenti; -Inserire negli oggetti delle determine l’acronimo Pfaann del progetto, per poter rintracciare gli impegni. 31 Per il punto b) abbiamo scelto di dare indicazioni agli uffici, nel caso di determina di impegno di spesa di questo tipo, affinché nel dispositivo: -Sia esplicitato la quota che dell’impegno di spesa viene riconosciuta nel progetto (100% o minore importo nel caso di progetti in cui la partecipazione dell’ente concedente è a percentuale); -Sia dato mandato alla ragioneria di accertare l’importo di cui al punto precedente secondo i principi contabili. COLLEGAMENTO CON LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE In contabilità economico patrimoniale, la quota del contributo accertato nell’anno costituisce ricavo dell’esercizio che per la parte non collegata ad impegni deve essere riscontata all’annualità successiva provvedendo ad effettuare le seguenti scritture: 32 Anno x Contabilità finanziaria 1) Impegno 100 2) Accertamento 100 Contabilità economica Crediti 100 a Ricavi 100 3) Liquidazione 100 su 1) Costo 100 4) Versamento ente concedente di 130 5) Incremento acc. 2) per 30 Crediti 30 6) Incasso 130 su acc. 130 Cassa 130 F.p.v. in spesa per 30 a Debiti 100 Operazioni di chiusura Anno x + 1 Ricavi a Ricavi 30 a Crediti 130 a Risconto pass. 30 F.p.v. in entrata per 30 Operazioni di apertura Risconto pass. 30 a Ricavi 30 Il F.P.V. di fine anno coincide con il riscontro passivo. 33 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE Per la parte corrente, il fondo pluriennale vincolato può presentarsi in due circostanze: a) Qualora si tratti di dare copertura a spese correnti finanziate da trasferimenti correnti vincolati (vedi esempi slide precedenti); b) In sede di riaccertamento ordinario dei residui, per effetto delle necessità di modificare l’esigibilità di un impegno di spesa già imputato all’esercizio x con spostamento all’esercizio x + 1. 34 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE PER COPERTURA DI SPESE FINANZIATE DA ENTRATE VINCOLATE La definizione di FPV (vedi punto 5.4.1) è quella di “saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”, pertanto, in tali situazioni, il fondo potrebbe essere attivato solo in presenza di spese già impegnate. Pertanto: Ipotesi: progetto di spesa corrente che prevede assunzione di impegni nell’anno x con imputazione all’anno x per 60, ed impegni nell’anno x + 1 con imputazione all’anno x + 1 per 40. L’entrata in corso d’anno nell’anno x è accertata per 80 in quanto nel medesimo anno l’ente concedente versa tale importo. 35 Anno x Bilancio x Entrata Capitolo effettivo Entrata – Stanziamento Entrate – Accertamenti Spesa Spesa – Stanziamento Spesa Impegni 60 80 Capitolo effettivo 60 60 40 0 Capitolo effettivo 40 0 Bilancio x + 1 Capitolo effettivo L’aver ricevuto un versamento maggiore genera, a fine anno, avanzo vincolato per 20 che andrà a finanziare le spese dell’anno successivo. 36 Anno x + 1 Bilancio x + 1 Entrata Entrata – Stanziamento Avanzo 20 Capitolo effettivo 20 Entrate – Accertamenti Spesa Capitolo 20 effettivo Spesa – Stanziamento 40 Spesa Impegni 40 Come possiamo vedere l’impostazione che deriva dai principi contabili genera un problema di non neutralità ai fini patto di stabilità. L’utilizzo del fondo pluriennale vincolato renderebbe neutre queste situazioni sul patto. 37 Anno x Bilancio x Entrata Capitolo effettivo Entrata – Stanziamento Entrate – Accertamenti Spesa Capitolo 80 effettivo Cap. FPV 80 Spesa – Stanziamento Spesa Impegni 60 60 20 Patto anno X: E (80 – 20) = 60; U = 60 Anno x + 1 Bilancio x Entrata Entrata – Stanziamento FPV 20 Capitolo effettivo 20 Entrate – Accertamenti Spesa Capitolo 20 effettivo Spesa – Stanziamento 40 Spesa Impegni 40 Patto anno X + 1: E (20 + 20) = 40; U = 40 38 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI parte corrente attivato in sede di riaccertamento per rere-imputare impegni di spesa Situazione iniziale Anno x Bilancio x Entrata Capitoli vari Entrata – Stanziamento 10.000 Entrate – Accertamenti Spesa XXXXXX Capitoli vari Spesa – Stanziamento 10.000 Spesa Impegni 9.600 Ad inizio anno x + 1, in sede di riaccertamento dei residui, si verifica che dei 9.600 impegnati, 1.200 riguardano prestazioni che non risultano esigibili nell’esercizio x ma sono esigibili nell’esercizio x + 1. Si deve pertanto operare eseguendo le seguenti operazioni: 39 a) Si “eliminano” gli impegni in questione; b) Si effettua, nell’esercizio x + 1, una variazione nel bilancio di previsione x ed x + 1 in modo da ottenere; Anno x + 1 Bilancio x Entrata Capitoli vari Entrata – Stanziamento 10.000 Entrate – Accertamenti XXXXXX Spesa Spesa – Stanziamento Capitoli vari 8.800 FPV 1.200 Capitoli vari 1.200 Spesa Impegni 8.400 Bilancio x + 1 FPV 1.200 c) Si re-imputano gli impegni per 1.200 nei “nuovi” stanziamenti nell’esercizio x + 1. 40 SPESE DI INVESTIMENTO p. 5.3 P.c.c.f. La copertura delle spese di investimento deve essere garantita sin dall'attivazione del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo della spesa. Sulla base del cronoprogramma dell'investimento, la spesa va imputata nei diversi esercizi in base all'esigibilità della stessa. Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi: • risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (tramite il FPV); • l'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (tramite il FPV); • le entrate già accertate (con esigibilità perfezionabile mediante manifestazione di volontà dell‘Ente o di altra P.A. - trasferimenti) imputate agli esercizi successivi. 41 Non rappresentano idonea copertura alle spese di investimento gli accertamenti pluriennali di entrate da permessi a costruire. Criterio di imputazione generale: “Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell’obbligazione stessa. 42 A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E’ in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.” Considerazioni: A) Beni mobili: per le spese di investimento relative all’acquisto di beni mobili, il principio così come posto crea problemi, in quanto per un bene consegnato a fine dicembre anno x con scadenza pagamento gennaio anno x + 1, si dovrebbe: -In contabilità finanziaria imputare la spesa all’esercizio x + 1; -In contabilità economico patrimoniale registrare il bene tra l’attivo patrimoniale nell’esercizio x, e quindi con disallineamento rispetto alla contabilità finanziaria. 43 In tali situazioni, pertanto, di consiglia di applicare la regola tale per cui la spesa va imputata all’esercizio in cui la prestazione risulta eseguita. B) Quando deve essere gestito il cronoprogramma? E’ del tutto evidente che per gli investimenti pubblici, pretendere di gestire il cronoprogramma in fase iniziale è pura utopia in quanto la scansione della spesa dipenderà innanzitutto da quando verranno attivate le fonti di finanziamento, poi dai tempi di espletamento delle fasi progettuali, della gara, ecc. Risulta pertanto opportuno ricorrere a quanto riportato al punto 5.4.7 che prevede: “L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo 44 esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa”. Pertanto in sede di bilancio di previsione si potrà inserire una generica dicitura del tipo “Dato atto che per gli investimenti da avviare nell’esercizio in corso non è possibile individuare l’esigibilità della spesa in quanto la stessa dipende dalle tempistiche ad oggi non note di attivazione delle fonti di finanziamento, e quindi il relativo importo è interamente stanziato al fondo pluriennale vincolato” e gli schemi di bilancio saranno redatti secondo i prospetti allegati. 45 Situazioni particolari A) Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all’esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell’ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione: • del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell’investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile; • dell’impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio. 46 Esempio: messa disposizione alloggio comunale non abitabile con intervento di recupero dell’assegnatario per € 60.000 con scomputo fitti attivi di € 6.000 a partire dell’esercizio successivo. Entrate Stanziato Accertato Uscite Stanziato Impegnato Anno x Titolo VI 60.000 60.000 Titolo II 60.000 60.000 6.000 6.000 Anno x + 1 Titolo III 6.000 6.000 Titolo IV … … … … … … Anno x + 10 Titolo III 6.000 6.000 Titolo IV 6.000 6.000 Da notare che la chiusura totale delle operazioni nell’anno x genera problemi di patto di stabilità che devono essere quindi opportunamente gestiti. 47 B) “A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.” 48 C) Investimenti realizzati su beni di proprietà di terzi a disposizione dell’ente: “Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti.” - Principio contabilità economico patrimoniale punto 4.18. 49 Trasferimenti e contributi in conto capitale Sono imputati secondo le medesime regole dei trasferimenti correnti, e quindi con imputazione all’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo a meno che non siano espressamente previste le scadenze di versamento, nel qual caso la spesa va imputata all’esercizio in cui scade l’obbligazione. Bisogna fare attenzione particolare alla distinzione tra contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale. Contributi agli investimenti: sono contributi direttamente correlati alla realizzazione di un investimento (rappresentano ciò che nella contabilità economico patrimoniale sono i c.d. contributi c/impianti). Possono essere finanziati con risorse in conto capitale ma rappresentano comunque costo in contabilità economico patrimoniale. Trasferimenti di capitale: sono erogazioni non di natura corrente, non destinati alla realizzazione di un investimento ma ad esempio alla 50 copertura perdite. Sostanzialmente, per chi li riceve, sono fondi concettualmente destinati ad incrementare la patrimonialità dell’azienda. Tali contributi, che in contabilità economico patrimoniale sono costi, devono essere finanziati da entrate correnti. Una dinamica puntuale è riportata nella faq 60, le cui conclusioni però non sono riprese correttamente e coerentemente nei prospetti di contabilità economico patrimoniale, che sembrano prevedere: -Che gli oneri di urbanizzazione accertati vadano incrementare le riserve, mentre gli oneri rimborsati costituiscano costo, parimenti all’importo erogato per gli edifici di culto; -Che le donazioni vincolate, sia a spese correnti che a spese di investimento, siano registrate a patrimonio e non come ricavo eventualmente da riscontare. 51 Il FONDO PLURIENNALE DI PARTE CAPITALE Il fondo pluriennale vincolato è normalmente utilizzato per la gestione delle spese di investimento, dal momento che è su tali procedimenti che generalmente si realizza il disallineamento temporale tra entrate accertate in un anno e spese impegnate negli anni successivi. Si deve ricordare che: - in deroga al principio tale per cui il fondo copre spese già assunte ma imputate ad esercizi successivi, è possibile attivare il fondo anche per i progetti per i quali si è bandita la gara o sono stati assunti impegni ulteriori rispetto alle spese di progettazione; -le variazioni in corso di esercizio che interessano il fondo pluriennale vincolato per effetto della rimodulazione del cronoprogramma sono di competenza dirigenziale; 52 -le variazioni che interessano il fondo pluriennale vincolato nell’esercizio successivo con riferimento all’esercizio precedente, possibili fino a che non viene approvato il conto consuntivo, sono di competenza della Giunta in sede di riaccertamento, a meno che la variazione non sia necessaria per procedere a pagamenti nel qual caso è possibile agire con determinazione dirigenziale; -il fondo in spesa al 31.12 di un anno deve sempre corrispondere al fondo in entrata dell’anno successivo, a meno di quei progetti per i quali non si è in grado nell’esercizio di prevedere il cronoprogramma (vedi slide precedenti). 53 Da decidere: come far gestire le variazioni che interessano il fondo pluriennale vincolato in corso di gestione. E’ possibile infatti: a) Che la variazione sia gestita direttamente dal RUP all’interno della determina. Pro: atto completo; Contro: il RUP probabilmente ha difficoltà a riportare correttamente tutte le variazioni necessarie, che riguardano anche il pluriennale. b) Che la variazione sia gestita con separato atto dal responsabile finanziario. Pro: atti completi; Contro: appesantimento procedurale. c) Che la variazione sia riportata esclusivamente come prospetto allegato, attraverso un rimando del RUP alla ragioneria in sede di dispositivo dirigenziale 54 Pro: snellimento procedurale; Contro: contenuti non esplicitati nella narrativa della determinazione ma solo come allegato. 55 ALTRE CONSIDERAZIONI GENERALI SUL F.P.V. Come si può notare, il prospetto relativo alla “Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio n di riferimento del bilancio” prevede: a) Di indicare il fondo pluriennale vincolato derivante dagli esercizi precedenti e come esso sia utilizzato nell’anno n o rimandato agli anni successivi; b) Di indicare il fondo pluriennale vincolato generato da risorse nell’anno e rimandato agli esercizi successivi. Sostanzialmente, quindi, il prospetto richiede di suddividere il f.do pluriennale vincolato al 31.12. dell’anno n come quota derivante dagli esercizi precedenti e come quota derivante dall’esercizio in corso. 56 Si comprende pertanto la necessità di “marchiare” adeguatametne tutte le operazioni di riaccertamento e/o di attivazione del fondo al fine di poter correttamente ricostruire le movimentazioni. Si deve inoltre tener conto del fatto che sia in sede di riaccertamento straordinario che in sede di riaccertamento ordinario, l’attivazione del fondo per rispondere all’esigenza di corretta imputazione di una spesa diversamente esigibile porta con se la conseguenza che tale spesa viene portata in avanti proprio e solo perché è tale spesa che ha diversa esigibilità. In altre parole, se nel corso dell’esercizio n + 1 una spesa portata in avanti in sede di riaccertamento può essere mantenuta nell’esercizio n + 1 solo perché riaccertata, con la conseguenza che una eventuale economia nell’esercizio n + 1 deve andare “automaticamente” in avanzo. 57 In caso di economia di impegno di spesa in competenza, le relative somme vengono rimesse in disponibilità in capitolo, posto che ovviamente i sistemi informatici non sono autonomamente in grado di distinguere se trattasi di impegno finanziato dalla competenza o dal f.p.v. Ora è facile comprendere che una economia su un impegno riaccertato non può generare una nuova disponibilità di bilancio (a meno che non si tratti di opera pubblica) ma debba confluire nell’avanzo di amministrazione. Pertanto ci si deve attrezzare per monitorare adeguatamente tali impegni ed evitare che vengano reimpegnati per altri fini rispetto a quelli per i quali sono stati reimputati all’anno successivo (si ribadisce a meno di impegni in conto capitale). 58 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (P.to 7 principio applicato c.f.) Comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente. Si può parlare di “operazioni per conto terzi” quando l'ente non concorre alla definizione di nessuno dei seguenti elementi: • ammontare; • tempi; • destinatari della spesa. E’ quindi necessario valutare bene cosa si è imputato sinora in questa sezione e cosa può ancora starci. 59 (Esempi: ente capofila mero esecutore di spesa, depositi cauzionali, cassa economale, contabilità per conto di altro ente che ha proprio bilancio) Non comportando autonomia decisionale e discrezionalità le operazioni per conto terzi non hanno natura autorizzatoria. Non hanno natura di “servizi per conto terzi”: spese elettorali, spese di giustizia, le operazioni in attesa di imputazione definitiva di bilancio. 60