Il Regolamento (CE) . 1907/2006 «REACH» e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 «CLP» Treviso, 25 giugno 2013 Gianluca Stocco - Normachem Srl [email protected] i f @ h it www.normachem.it La nuova strategia della chimica italiana La nuova strategia della chimica italiana CLP REACH P i i i del Principi d l REACH . • Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli); • Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica; Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso Identificato); • L’incoraggiamento L’i i t e, iin alcuni l i casi, i lla garanzia i di SOSTITUZIONE a ttermine i delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee; • La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri; 4 PERICOLOSO PER L’AMBIENTE C&L secondo CLP e/o D.Lgs 65/03 SEVESO D D.Lgs Lgs 334/99 smi Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/ IMDG Rifiuti pericolosi ai sensi D.Lgs 205/10 Classe pericolo H14 – impianto/discaric a autorizzata All. A parte 2 del D.Lgs 238/05 Trasporto ai sensi ADR/RID/IATA/ IMDG Valutazione incidenti rilevanti artt 6 o 8 Il Regolamento REACH ALCUNE DEFINIZIONI: Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; RIP 3.10: Guidance for Identification and Naming of Substances in REACH. 6 Il Regolamento REACH ALCUNE DEFINIZIONI: Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una p o un disegno g p particolari che ne determinano la funzione in misura superficie maggiore della sua composizione chimica; RIP 3.8: Guidance on fulfilling the Requirements for articles. Fabbricante (produttore): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione. Utilizzatore a Valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. f i li 7 Il Regolamento REACH ALCUNE DEFINIZIONI: Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore i dit all d dettaglio, tt li che h sii lilimita it ad d iimmagazzinare i e a iimmettere tt sull mercato t una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi. Fornitore di una sostanza o di un preparato: ogni fabbricante,importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o un preparato. 8 Esclusione totale dal REACH (art.2) 1. Sostanze Radioattive (direttiva 96/29/euratom); 2. Sostanze soggette a controllo doganale (in transito o in vista di riesportazione); 3. Sostanze intermedie non isolate; 4. Trasporto di sostanze (per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo); 5. Rifiuti (dir. 2008/98/CE), in Italia D.Lgs 205/10; 6. Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell’interesse nell interesse della difesa. 9 I Paesi P i che h applicano li il REACH e CLP I PAESI DELL’AREA EEA g fanno parte p dell’ Area Economica Europea p L’Islanda,, il Liechtenstein,, la Norvegia (EAA) del 1992. I PAESI DELL’AREA EFTA La Svizzera invece fa parte dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) che non ha aderito al REACH REACH. 10 La REGISTRAZIONE Sostanze da registrare: 1. Tutte le sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno; 2. Tutti i monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate); 3. Tutte le sostanze contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è funzionale al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso; REGISTRAZIONE congiunta della stessa sostanza: obbligo di condividere i test su vertebrati, posibilità di condividere anche gli altri test (es (es. test chimico chimico-fisici). fisici) deve essere fatta da persone fisiche o giuridiche con sede in UE. 11 Processo di registrazione SIEF Lead Registrant Dossier completo LoA T k Token Member Registrant S ll d Small dossier i ECHA ECHA 01.-----------.xxxx 01.-----------.yyyy Sostanze da NON registrare 1. Sostanze escluse completamente dal REACH; 2. Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.); 3. Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.); 4. Sostanze incluse in Allegato IV 5. Sostanze incluse in Allegato V 6. Biocidi e Fitosanitari 7. Polimeri (esclusi anche da Valutaz. ) 13 La REGISTRAZIONE Alcunii esempii sostanze Al t in i allegato ll t IV Reg. 987/2008 – 8 ottobre 2008 acido ascorbico – glucosio – saccarosio puro acido oleico puro – CO2 – calcare – Ar – C – N2 acqua distillata – olio girasole girasole, soia soia, lino, ricino, colza ecc. – amido – pasta di cellulosa – acidi grassi (C12-18; C16-18; C8-18; C14-22; C12-14; ecc.) – acidi grassi di soia N Nuovi i iinserimenti i ti = alcuni l i vetri t i e lle ffritte itt ceramiche i h ... 14 La REGISTRAZIONE Sostanze riciclate o recuperate già registrate Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. soddisfatto Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione. 15 L REGISTRAZIONE La Sostanze riciclate o recuperate già registrate DEVONO PERO’ VALERE I SEGUENTI PRINCIPI: La sostanza recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o importazione importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso. La sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza recuperata. 16 La REGISTRAZIONE Modalità di REGISTRAZIONE La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere: FASCICOLO TECNICO, commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata; - Fra 1 e 10 t/a: All.VII (solo info chimico-fisiche se sostanza è phase-in e non è PBT, vPvB, CMR); - Fra 10 e 100 t/a: All.VII e VIII; - Fra 100 e 1000 t/a: All All.VII, VII VIII e proposte di test all. all IX; - Oltre 1000 t/a: All.VII, VIII e proposte di test all. IX e X; RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR,, solo per p quantità q > 10 tonn./anno, secondo art. 14 e all. I. La CSR documenta la Valutazione della sicurezza Chimica e deve essere effettuata da consulenti tecnici competenti; PAGAMENTO TARIFFA a norma del d l tit titolo l IX IX. 17 La REGISTRAZIONE Tempi di REGISTRAZIONE. Sostanze S t non phase-in: h i dal d l 1 giugno i 2008 vale l il principio i i i “NO DATA DATA, NO MARKET”, cioè senza aver fatto la registrazione e aver avuto l’assenso dall’Agenzia non si può produrre e importare la sostanza; 18 La REGISTRAZIONE Al fine di godere del REGIME TRANSITORIO per le sostanze PHASE-IN, PHASE IN, il produttore/importatore doveva effettuare una PRE-REGISTRAZIONE Trasmettendo all’ Agenzia, tra il 1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008, le seguenti informazioni: - Il nome della sostanza sostanza, n n. EINECS EINECS, n n. CAS CAS, altro identificativo; - Il proprio nome e indirizzo, nome della persona da contattare e nome del pp ((art. 4); ); rappresentante - Il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio; - Nomi N i ((n. EINECS EINECS, n. CAS) delle d ll sostanze t simili i ili a livello li ll strutturale t tt l e quindi i di utili per ricavare informazioni pertinenti per l'applicazione di modelli (Q)SAR e Read Across. 19 IMPATTO ECONOMICO Regolamento n. 340/2008 del 16.04.08 – Tasse di Registrazione Aggiornato con il Regolamento n n.254/2013 254/2013 t/a Grande Individuale 1 – 10 10 – 100 100 – 1000 > 1000 Media Condivisa Individuale Piccola Condivisa Individuale Micro Condivisa Individuale Condivisa 1600 1200 1120 840 640 480 160 120 4300 3225 3010 2258 1720 1290 430 323 11500 8625 8050 6038 4600 3450 1150 863 31000 23250 21700 16275 12400 9300 3100 2325 20 REGISTRAZIONE (articoli (articoli)) ARTICOLI CHE RILASCIANO SOSTANZE CHIMICHE (art. (art 7.1) 7 1) OBBLIGO DI REGISTRAZIONE se: 1. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno; 2. Sostanza destinata al rilascio in condizioni d’uso normali o prevedibili; 3. La sostanza non è ancora stata registrata per tale uso. Cosmeto tessili (principi attivi) Articoli profumati (sost. aromatizzanti) 21 NOTIFICA (articoli) IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE “ESPOSIZIONE” IN CONDIZIONI D’USO NORMALE O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI (COMPRESO LO SMALTIMENTO) 1. La sostanza è problematica e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59 (1); 2. Sostanza negli articoli in concentrazione > 0,1% (w/w); 3. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno; 4. La sostanza NON è stata registrata da nessuno per questo specifico utilizzo 22 Articoli complessi, calcolo dello 0,1% peso/peso 23 REACH e articoli - Le sostanze SVHC La Candidate List è stata aggiornata in 9 tempi successivi: Prima Candidate List: Seconda Terza T Candidate List: C did Candidate Li List: 28 ottobre 2008 13 gennaio 2010 18 giugno i 2010 Quarta Candidate List: 15 dicembre 2010 Quinta Candidate List 20 giugno 2011 Sesta Candidate List Settima Ottava Nona Candidate List Candidate List Candidate List 19 dicembre 2011 18 giugno 2012 19 dicembre 2012 20 giugno 2013 E’ iin continua ti evoluzione l i 24 REACH e articoli - Le sostanze SVHC Substance name EC (CAS No.) Reason ffor R inclusion 2,4-Dinitrotoluene 204-450-0 Carcinogenic 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 Carcinogenic 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) 201-329-4 vPvB Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 287-476-5 PBT and vPvB Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.2 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the two following conditions: a) Al2O3 and SiO2 are present within the following concentration ranges: Al2O3: 43.5 – 47 % w/w, and SiO2: 49.5 – 53.5 % w/w, or Al2O3: 45.5 – 50.5 % w/w, and SiO2: 48.5 – 54 % w/w, b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). - Anthracene 204-371-1 Anthracene oil 292-602-7 ………………………………… ……………… Carcinogenic PBT Carcinogenic1), PBT and vPvB ……. Ad oggi 138 sostanze sostanze… http://echa http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table europa eu/web/guest/candidate list table 25 REACH e articoli - Le sostanze SVHC Quali sostanze? Cancerogene di categorie 1 e 2; M t Mutagene di categorie t i 1 e 2; 2 Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2. PBT: Persistenti, Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche; vPvB molto persistenti e molto bioaccumulabili. ED: Sostanze che alterano il sistema endocrino. Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED. 26 REACH e articoli - Le sostanze SVHC Dalla data di inclusione - obblighi Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, p quanto meno, il nome della sostanza ((art.33). q ) Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie fi i o un disegno di particolari ti l i che h ne determinano d t i l funzione la f i i misura in i maggiore della sua composizione chimica 27 Obbligo di comunicazione (Art.33) Su richiesta di un CONSUMATORE CONSUMATORE, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in candidate list, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso d uso dell dell'articolo articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. La risposta deve essere fornita in 45 giorni giorni. Questo Q t articolo ti l contiene ti la l sostanza DEHP Questo articolo contiene la sostanza t DEHP (Bis (2-ethylhexyl)phthalate) che è molto pericolosa per la salute e l’ambiente. 28 Conservare fuori della portata dei bambini. AUTORIZZAZIONE Come avviene l'autorizzazione L’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana e per l’ambiente che l’uso comporta è “adeguatamente controllato” Per le sostanze CMR e ED (e quelle di pericolosità equivalente ex art. 57 lettera f)) per le quali non è possibile determinare una soglia a norma dell’Allegato I, punto 6.4; PBT e vPvB; di pericolosità equivalente alle PBT e vPvB; ep per le sostanze di cui non sia dimostrato l’adeguato g controllo l’autorizzazione può essere rilasciata (a seguito dell’esame del Comitato di valutazione Socio-Economica) se: risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente; l ambiente; non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. 29 AUTORIZZAZIONE Per ogni sostanza inserita nell’Allegato XIV (Reg. 143/2011/CE) sono precisati (art. 58, comma 1): a – Identità; b - la o le proprietà intrinseche che la rende soggetta ad autorizzazione; c - la “data data-limite limite” a partire dalla quale l’immissione l immissione sul mercato e l’uso l uso sono vietati, a meno che sia rilasciata l’autorizzazione; d - i periodi di revisione per alcuni usi (se del caso); e - Eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo d’autorizzazione e le eventuali t li condizioni di i i di ttali. li 30 Tassa per richiesta AUTORIZZAZIONE 31 Allegato XIV Modificato dal regolamento UE 143/2011 del 17 Febbraio 2011 e Attualmente vi sono pubblicate 14 sostanze ESEMPI DI SOSTANZE INCLUSE http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft p p _recommendati ons/prioritisations_en.asp 32 AUTORIZZAZIONE 33 AUTORIZZAZIONE All Allegato t XIV – seconda d modifica difi Modificato dal regolamento UE 125/2011 del 14 Febbraio 2012 34 AUTORIZZAZIONE All Allegato t XIV – terza t modifica difi Modificato dal regolamento UE 348/2013 del 18 Aprile 2013 35 AUTORIZZAZIONE All Allegato t XIV – terza t modifica difi Modificato dal regolamento UE 348/2013 del 18 Aprile 2013 RESTRIZIONE Il sistema di Restrizioni introdotto dalla direttiva 76/769/CEE è stato trasposto nel regolamento REACH, prescindendo dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno stato membro o per iniziativa della stessa Commissione. Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una valutazione. L’allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n 552 del 22 giugno 2009 che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate,, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati). 37 Dalla sua pubblicazione, il regolamento (CE) n. 552/2009 è stato ulteriormente modificato da tutta una serie di regolamenti: 38 REG. 552/09 IL DECRETO SANZIONI DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Pubblicato su GU del 24 settembre 2009 - n. 222 40 Dall’alto al basso TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO INFORMAZIONI ALL INTERNO DELLA CATENA DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Art. 31 Schede Dati di Sicurezza (SDS) Art. 32 Schede Informative di Sicurezza (SIS) Art. 33 Sostanze in articoli contenenti > 0.1% di una SVHC 41 Dal basso all’alto TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO INFORMAZIONI ALL INTERNO DELLA CATENA DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Art. 37 Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi Art. 38 Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni 42 Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle REACH e SDS Le disposizioni relative al titolo IV NON si applicano ai seguenti preparati allo stato finito destinati all'utilizzatore finale: medicinali per uso umano o veterinario; prodotti cosmetici ; dispositivi medici invasivi ; alimenti li i e alimenti li i per animali. i li 43 Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni relative a sostanze pericolose è la scheda di dati di sicurezza (SdS), ovviamente per le sostanze e preparati pericolosi secondo i criteri di classificazione delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE / /C (finché (f in vigore, poi dal Regolamento GHS). G S) La struttura della SDS a 16 punti rimane invariata rispetto alla struttura attuale: vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e preparati. La direttiva 91/155/CEE (modificata dalla 2001/58/CE) è stata abrogata (il 1° giugno 2007) ma tutti i suoi contenuti sono stati ripresi g II del REACH ((sostituito dal Reg. g 453/2010,, entrato in vigore g il 1° dall'allegato dicembre 2010). 44 Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) SDS obbligatoria bbli t i secondo d art. t 31 del d l REACH la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle di tti 67/548/CEE e 1999/45/CE e Reg. direttive R 1272/08 1272/08; la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII); la sostanza è inclusa nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b)) ad esempio perturbatori endocrini 45 Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) SDS a richiesta secondo art. 31 del REACH Richiesta dall’utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene: una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente 1% p/p (0,2% per preparati gassosi); una sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV (escluso punto a)) 0,1% p/p; sostanza che ha un limite di esposizione comunitario 46 Obbligo SDS (REACH Art.31.5) Obbligo di fornire la SDS NELLA LINGUA UFFICIALE DELLO STATO IN CUI LA SOSTANZA VIENE IMMESSA SUL MERCATO, MERCATO questo salvo che l’Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga diversamente. diversamente 47 Revisione della SDS (REACH Art.31.9) I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze: a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c)) allorché è stata imposta p una restrizione. 48 Revisione della SDS (REACH Art.31.9) La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: R i i (d t ) è fornita (data)» f it gratuitamente t it t su carta t o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione. 49 Obbligo SDS (REACH Art.31.6) La scheda di dati di sicurezza dovrà essere datata e mantenere la struttura a 16 voci. voci IMPORTANTE!!! Dal 1° dicembre 2012 scade la deroga per il periodo transitorio per cui la redazione della SDS dovrà essere obbligatoriamente essere fatta secondo le disposizioni del Reg (UE) n. 453/2010 ( (modifica dell’allegato II). ) 50 Gestione delle SDS SDS dei fornitori Ufficio acquisti Magazzino Raccolta delle SDS Modifica proprie SDS Team di valutazione SDS Comunicazione agli interessati Archivio delle vecchie SDS Formazione Aggiornamento del DVR 51 Distribuzione SDS (REACH Art. 35) I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. A disposizione in forma cartacea o informatica? Da valutare attentamente! 52 Archiviazione SDS (REACH Art. 36) 1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore di t ib t riunisce i i t tt le tutte l informazioni i f i i di cuii necessita it per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per ll'ultima ultima volta la sostanza o il preparato. 53 Condivisione-Informazione-Utilizzatori a valle COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI NON HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti: a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d); b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate; f c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte; d) ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. 54 Il Regolamento CLP (n. 1272/2008) 55 56 Regolamento n.1272/2008 (CLP) REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura all etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006 57 Iter Legislativo g in UE Entrato in vigore il VENTESIMO giorno dopo la sua pubblicazione in G.U.U.E. secondo quanto q disposto dall’art. 62 del regolamento stesso ovvero il 20 gennaio 2009. 58 Struttura 7 titoli per un totale di 62 articoli. Titolo I: Questioni generali Titolo II: Classificazione dei pericoli Tit l III: Titolo III Comunicazione C i i d i pericoli dei i li per mezzo dell'etichettatura Titolo IV: Imballaggio Titolo V: Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e inventario delle classificazioni e delle etichettature Titolo VI: Autorità competenti e attuazione Titolo VII: Disposizioni comuni e finali 59 Allegati Allegato I Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose Allegato g II Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio all imballaggio di talune sostanze e miscele Allegato III Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari l t i suii pericoli i li ed d elementi l ti 60 supplementari dell'etichetta Allegati Allegato IV Elenco dei consigli di prudenza Allegato V Pittogrammi di pericolo Allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose 61 Allegati All Allegato t VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo d il presente t regolamento 62 Allegato VI 1° ATP del Regolamento g CLP che è stato pubblicato con Reg. 790 del 10 agosto 2009 nella G G.U. U Europea n n. L 235 del 5 settembre 2009 Entrato in vigore il 1° dicembre 2010 63 Allegato VI 2° ATP del Regolamento g CLP che è stato pubblicato con Reg. 286 del 10 marzo 2011 nella G G.U. U Europea n n. L 83 del 30 marzo 2011. Entra E t in i vigore i il 1° dicembre di b 2012 sostanze t e 1° giugno 2015 miscele 64 Allegato VI 3 ATP del Regolamento CLP che è 3° stato pubblicato con Reg. 618 del 10 l li 2012 nella luglio ll G G.U. U E Europea n. L 179 dell’11 luglio g 2012. Entra in vigore il 1° dicembre 2013 65 www.iss.it 66 www.iss.it 67 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 68 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/ 69 Campo di applicazione NON si applica: pp 1. Alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom) 2. Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale 3 Alle sostanze intermedie non isolate 3. 4 Alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca i e sviluppo, il non iimmesse sull mercato. 70 5. Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) Campo di applicazione NON si applica: pp 6. Ai medicinali 6 di i li (di (dir. 2001/83/CE) 7. Ai medicinali veterinari ((dir. 2001/82/CE)) 8. Ai prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE) 9 Ai dispositivi 9. di iti i medici di i (di (dir. 90/385/CEE; 90/385/CEE 93/42/CEE; 98/79/CE) 10. Agli alimenti o mangimi (reg. n.178/2002) 71 Campo di applicazione NON si applica: 11. Al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale. 72 Rifiuti Rifiuti (direttiva 2008/98/CE) in Italia D D.Lgs Lgs 205/10 dall’art. 10 del dlgs 205/2010 che cita, al 1 p comma lettera bb)) – definizione di deposito temporaneo - punto 4) “devono essere rispettate p le norme che disciplinano p l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose”. p 73 Alcune definizioni Art. 2 - Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente. p - Categoria C t i di pericolo: i l la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo. pericolo 74 Alcune definizioni - Pittogramma g di pericolo: p una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo ti o colore l di ffondo, d d destinata ti t a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. 75 Pittogrammi 76 Esempi nuovi pittogrammi P i l fisico Pericolo fi i S l t Salute A bi t Ambiente 77 Pericoli chimico-fisici 78 Pericoli salute 79 Pericoli ambiente 80 Alcune definizioni Avvertenza signal word: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo, i l esistono i t d due gradi di di pericolo. i l Pericolo - danger: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi Attenzione - warning: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi 81 Al Alcune d fi i i i definizioni Indicazione Indica ione di pericolo pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela p pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo. pericolo Esempio: H222 – aerosol altamente infiammabile f q e vapori p infiammabili 82 H226 – liquido H319 – provoca grave irritazione oculare Al Alcune d fi i i i definizioni Consiglio di prudenza: pr den a una na frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire g p gli effetti nocivi dell’esposizione p a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. smaltimento Esempio P305 – in caso di contatto con gli occhi: P313 – consultare un medico medico. 83 Obbli hi generalili di classificazione Obblighi l ifi i Utilizzatori a valle Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore d ll catena della t d’ d’approvvigionamento, i i t a condizione che non ne modifichino la 84 composizione. ESEMPIO ETICHETTA SECONDO 67/548/CEE & 1999/45/CE Fornito da: Nome, indirizzo e telefono del fornitore 85 El Elementi ti delle d ll nuove etichette ti h tt II ATP 86 Etichetta esempio 2 I pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza figurano insieme sull'etichetta. 87 Etichette su imballaggi 88 Eti h tt su imballaggi Etichette i b ll i 89 Sanzioni Art. 47 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di inosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché il presente regolamento sia applicato Le sanzioni devono essere efficaci, applicato. efficaci proporzionate e dissuasive. 90 Sanzioni 91 Conservare le informazioni Art. 49 I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini f della classificazione f e p dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela. miscela 92 Conservare le informazioni Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, terzo il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o d ll miscela della i l in i questione ti è tenuto t t all'obbligo ll' bbli di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore. 93 Di Disposizioni i i i transitorie t it i Art. 61 Fino al 1° dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE. Fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE. 94 Disposizioni transitorie Le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1 1° dicembre 2010 e del 1° giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente g regolamento. IIn tal t l caso non sii applicano li l disposizioni le di i i i in i materia di etichettatura e imballaggio delle 95 direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Disposizioni transitorie Per le sostanze classificate,, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° dicembre 2012. 96 Disposizioni transitorie Per le miscele classificate, etichettate e ba ate in co conformità o tà de della a d direttiva ett a imballate 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1 1° giugno 2015 non vale ll'obbligo obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità f ità del d l presente t regolamento l t fino fi all 1° giugno 2017. 97 Inventario delle classificazioni Art 39 e 40 Art. Ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o importatori («il notificante»), che immette sul mercato una sostanza che risponde ai seguenti requisiti … 98 Inventario delle classificazioni a) sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; b)) sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose pericolose. 99 Inventario delle classificazioni 100 Grazie per l’attenzione