UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d’Opposizione OPPOSIZIONE N. B 1 851 792 Alman Group S.r.l., Via San Nicolò, 33, 34121 Trieste, Italia (opponente), rappresentata da Studio Tecnico S.A.I. S.A.S, Via Imbriani, 2, IV P, 34122 Trieste, (TS), Italia contro Preline D.O.O., Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenia (richiedente), rappresentato da Andrea Pregarc, Preline D.O.O., Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenia. Il 29/03/2012, la Divisione Opposizione ha emanato la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. B 1 851 792 è accolta parzialmente, ovvero per i seguenti prodotti e servizi contestati: Classe 3: Cosmetici; Olii essenziali, cosmetici; Creme cosmetiche; Set di cosmetici; Cosmetici per la cura della pelle; Preparati cosmetici; Concentrati cosmetici per la pelle; Lozioni per uso cosmetico; Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Prodotti abbronzanti (cosmetici); Astringenti per uso cosmetico; Decoloranti per uso cosmetico; Decalcomanie decorative per uso cosmetico; Coloranti (cosmetici); Oli per uso cosmetico per il bagno; Cosmetici per le sopracciglia; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti cosmetici per animali; Tinture cosmetiche; Nécessaires di cosmetica; Cosmetici per il bagno; Cosmetici per le ciglia; Matite per uso cosmetico; Adesivi per uso cosmetico; Latte di mandorle per uso cosmetico; Grassi per uso cosmetico; Oli per uso cosmetico; Bastoncini per uso cosmetico; Pomate per uso cosmetico; Fazzolettini imbevuti di lozioni cosmetiche; Ovatta per uso cosmetico; Ovatta e bastoncini ovattati per uso cosmetico; Gelatine di petrolio per uso cosmetico; Salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; Perossido d'idrogeno per uso cosmetico. Classe 16: Temperini per matite cosmetiche. Classe 18: Astucci per cosmetici; Astucci per cosmetici (vuoti); "vanity case" (vuoti). Classe 21: Utensili per la cosmesi; Pennelli per cosmetici;Spazzole per uso cosmetico; Contenitori per cosmetici. Classe 44: Cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in materia di cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza. 2. La domanda di marchio comunitario n. 9 652 091 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi. 3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 2 di 8 MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 9 652 091, che si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio Comunitario n. 9 511 701. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8(1)(b) RMC Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento. L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione procederà innanzitutto con l'esame dell'opposizione in relazione al marchio anteriore Comunitario n. 9 511 701. a) I prodotti e i servizi I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 3: Creme solari; Prodotti cosmetici; Preparati per il corpo e di bellezza; Profumeria (prodotti di -); Toilette (prodotti per la -); Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori alimentari vitaminici e minerali; Classe 30: Alimenti dietetici a base di farina di frumento e soia con predominanza di vitamine, minerali ed oligoelementi. I prodotti e servizi contestati sono i seguenti: Class 3: Cosmetici; Olii essenziali, cosmetici; Creme cosmetiche; Set di cosmetici; Cosmetici per la cura della pelle; Preparati cosmetici; Concentrati cosmetici per la pelle; Lozioni per uso cosmetico; Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Prodotti abbronzanti (cosmetici); Astringenti per uso cosmetico; Decoloranti per uso cosmetico; Decalcomanie decorative per uso cosmetico; Coloranti (cosmetici); Oli per uso cosmetico per il bagno; Cosmetici per le sopracciglia; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti cosmetici per animali; Tinture cosmetiche; Nécessaires di cosmetica; Cosmetici per il bagno; Cosmetici per le ciglia; Matite per uso cosmetico; Adesivi per uso cosmetico; Latte di mandorle per uso cosmetico; Grassi per uso cosmetico; Oli per uso cosmetico; Bastoncini per uso cosmetico; Pomate per uso cosmetico; Fazzolettini imbevuti di lozioni cosmetiche; Ovatta per uso Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 3 di 8 cosmetico; Ovatta e bastoncini ovattati per uso cosmetico; Gelatine di petrolio per uso cosmetico; Salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; Perossido d'idrogeno per uso cosmetico. Class 16: Temperini per matite cosmetiche. Class 18: Astucci per cosmetici; Astucci per cosmetici (vuoti); "vanity case" (vuoti). Class 21: Utensili per la cosmesi; Pennelli per cosmetici; Spazzole per uso cosmetico; Contenitori per cosmetici. Class 42: Ricerche in cosmetica. Class 44: Cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in materia di cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza. Prodotti della classe 3 I cosmetici e preparati cosmetici del richiedente sono identici ai prodotti cosmetici. Gli olii essenziali del richiedente sono simili ai prodotti cosmetici dell’opponente in quanto hanno identica natura, identici canali di distribuzione e identico consumatore finale. I contestati prodotti di profumeria sono molto simili ai prodotti cosmetici dell’opponente in quanto hanno identica natura, identici canali di distribuzione, identico consumatore finale ed identica origine produttiva. Altrettanto sono considerati altamente simili ai prodotti cosmetici dell’opponente i fazzolettini imbevuti di lozioni cosmetiche,e le salviette umidificate per uso igienico e cosmetico del richiedente in quanto servono allo stesso scopo, possono avere la stessa provenienza produttiva, condividono i canali di distribuzione e sono destinati allo stesso consumatore finale. Per quanto riguarda gli adesivi per uso cosmetico, i bastoncini per uso cosmetico, l’ovatta per uso cosmetico, ovatta e bastoncini ovattati per uso cosmetico del richiedente, essi sono considerati simili ai prodotti cosmetici per i quali il marchio anteriore gode protezione perché possono coincidere nell’origine di produzione, consumatore finale e canale di distribuzione. Tutti gli altri prodotti della domanda e cioè creme cosmetiche; set di cosmetici; cosmetici per la cura della pelle; concentrati cosmetici per la pelle; lozioni per uso cosmetico; lozioni per capelli; prodotti abbronzanti (cosmetici); astringenti per uso cosmetico; decoloranti per uso cosmetico; decalcomanie decorative per uso cosmetico; coloranti (cosmetici); oli per uso cosmetico per il bagno; cosmetici per le sopracciglia; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; prodotti cosmetici per animali; tinture cosmetiche; nécessaires di cosmetica; cosmetici per il bagno; cosmetici per le ciglia; matite per uso cosmetico; adesivi per uso cosmetico; latte di mandorle per uso cosmetico; grassi per uso cosmetico; oli per uso cosmetico; pomate per uso cosmetico; gelatine di petrolio per uso cosmetico e perossido d'idrogeno per uso cosmetico sono prodotti per uso cosmetico e quindi rientrano nella categoria generale Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 4 di 8 dei prodotti cosmetici del marchio anteriore e devono pertanto considerarsi come identici. Prodotti della classe 16 I temperini per matite cosmetiche contestati oltre all’implicito rapporto di “complementarietà”, anche se in senso lato, rispetto ai suddetti specifici prodotti cosmetici dell’opponente, sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione ed hanno la stessa origine produttiva. Pertanto devono essere considerati come simili. Prodotti della classe 18 Anche con riferimento ai prodotti della classe 18 della domanda valgono le stesse considerazioni di cui ai prodotti della classe 16, e cioè, anche in questo caso, oltre all’implicito rapporto di “complementarietà” con i prodotti cosmetici dell’opponente che deriva dalla loro specifica destinazione a contenere “per cosmetici” (ciò vale anche per i prodotti “vanity case”), si deve rilevare che sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione, come le profumerie e i cosmetici dell’opponente ed hanno la stessa origine produttiva. Pertanto devono essere considerati come simili. Prodotti della classe 21 Anche nel caso degli utensili per la cosmesi; pennelli per cosmetici; spazzole per uso cosmetico; contenitori per cosmetici di cui alla domanda di marchio, oltre all’implicito rapporto di “complementarietà” con i prodotti cosmetici dell’opponente che deriva dall’essere concepiti come specificamente destinati all’uso con prodotti cosmetici, si deve rilevare che sono commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione, come le profumerie e cosmetici, mentre possono avere la stessa origine produttiva. Pertanto devono essere considerati come simili. Servizi della classe 42 I servizi ricerche in cosmetica della domanda, benché offerti in relazione a prodotti cosmetici, hanno natura intrinseca diversa dai prodotti cosmetici e tutti glie altri prodotti dell’opponente nella stessa classe 3, procedono da diverse entità economiche e sono destinati ad un pubblico diverso (produttori / consumatori finali). Inoltre, non vi è ne un rapporto di complementarietà ne di concorrenzialità tra questi servizi e prodotti. Pertanto devono essere considerati come dissimili. Ancora meno esistono punti di contatto con i rimanenti prodotti nelle classi 5 e 30 dell’opponente. Pertanto anch’essi devono essere considerati dissimili dai suddetti servizi del richiedente. Servizi della classe 44 I servizi cure d'igiene e di bellezza per l’uomo; Servizi di consulenza in materia di cosmetici; Saloni di parrucchiere e di bellezza della domanda sono complementari a tutti i prodotti in classe 3 del marchio anteriore. Inoltre, i prodotti del marchio anteriore sono commercializzati attraverso gli stessi canali che offrono i servizi di cui alla domanda e sono rivolti allo stesso consumatore finale. Infine, la fonte produttiva dei pag. : 5 di 8 Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 prodotti e servizi in questione è anche la stessa. Pertanto devono essere considerati come simili. b) I segni ATTIVA BRONZ Marchio anteriore ACTIVEBRONZ Marchio contro opposizione cui viene proposta Il territorio di riferimento è l’Unione europea. A livello visivo, i marchi sono simili nella misura in cui la domanda di marchio condivide con il marchio anteriore 9 lettere su undici, e cioè le lettere A-T-I-V-B-R-O-NZ. Le differenze fra i segni riguardano il fatto che la domanda è costituita da un’unica parola rispetto al marchio anteriore che è costituito dalle due parole ATTIVA BRONZ e dalla sostituzione delle lettere T e A del marchio anteriore con le corrispettive lettere C ed E della domanda. Pertanto i segni sono visivamente molto simili. A livello fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei marchi coincide nelle lettere “ATIV” e “BRONZ” nonché, almeno in una parte rilevante del territorio, delle sillabe ti-bronz, mentre è simile per le rimanti sillabe AC/AT o AC/A; VA/VE. Pertanto, in quei limiti, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico. I marchi si differenziano per quanto riguarda le rimanenti lettere “T, A” nel marchio anteriore e “C,E” nel marchio contestato A livello concettuale, la parola BRONZ presente in entrambi i segni, contiene, per una parte del pubblico di riferimento, un’allusione al metallo “bronzo” ovvero al colore del “bronzo” che tra l’altro, da parte del pubblico di riferimento (per es. quello italiano), viene anche usato per descrivere il colore bronzeo della pelle quando esposta al solo. D’altra parte, anche gli elementi verbali ATTIVA ed ACTIVE sono comprensibili per una parte rilevante del pubblico di riferimento in quanto li assocerà al concetto di attività, espresso con parole molto simili, in diverse lingue dell’Unione. Pertanto i segni sono concettualmente molto simili per una parte rilevante del pubblico di riferimento. D’altra parte, in altri paesi dell’Unione, come ad esempio la Germania, l’Inghilterra, piuttosto che l’Ungheria o la Danimarca la parola BRONZ non ha alcun significato ovvero, un significato limitato al riferimento bronzo inteso come metallo. Di conseguenza, i segni, oggetto della comparazione, sono per una parte del pubblico di riferimento concettualmente identici nel caso in cui tutti e due gli elementi dei quali sono composti i rispettivi segni saranno associati allo stesso significato. Essi sono, invece, concettualmente simili per la parte del pubblico che percepirà solamente il significato degli elementi ATTIVA ed ACTIVE. Se una parte del pubblico di riferimento dovesse associare un significato solo con uno dei segni o con nessun dei rispettivi elementi, i segni sono da considerarsi non concettualmente simili. Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 6 di 8 Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e (ove rilevanti) concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (visivamente appariscenti) rispetto ad altri elementi. Rispetto alla distintività dei singoli elementi, invece, va rilevato che parte del pubblico di riferimento (per es. quello italiano), assocerà l’elemento BRONZ, presente in entrambi i segni, con il colore bronzeo della pelle quando viene esposta al solo. Riferendosi una parte dei prodotti e servizi coperti dai marchi in questione a prodotti cosmetici e servizi di cure d’igiene e bellezza, si considera che questo elemento sia allusivo e, pertanto, abbia una valenza modesta per i prodotti e servizi nelle classi 3 e 44. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato dell'elemento non presterà maggiore attenzione a questo elemento di modesta valenza rispetto agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di questo elemento di modesta valenza è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. Per la parte del pubblico di riferimento che non percepirà un significato nell’elemento BRONZ in riferimento ai summenzionati prodotti e servizi, lo stesso gode di una normale distintività. In quanto agli elementi ATTIVA ed ACTIVE che almeno da una parte dei consumatori verranno associati al concetto di attività, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti di termini che sono comunemente utilizzati nel settore cosmetico o dei prodotti della cura del corpo, come suggestivo di una particolare efficacia dei prodotti stessi. Essi sono, pertanto, da considerarsi deboli. La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato di questi elementi non presterà maggiore attenzione a questi elementi deboli rispetto agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l'impatto di questo elemento di modesta valenza è limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. Per la parte, ove ci fosse, del pubblico che non associa un significato alle parole ATTIVA/ACTIVE, si deve riconoscere una normale distintività delle stesse. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha rivendicato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Innanzitutto, va sottolineato il fatto che la Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 7 di 8 combinazione dei due elementi ATTIVA e BRONZ, di per se non particolarmente distintivi se considerati separatamente in relazione ai prodotti di bellezza e cosmetici, in relazione ad una parte del pubblico, è invece dotata di un certo grado di arbitrarietà nel suo complesso ed è pertanto sufficientemente distintiva. D’altra parte, con riferimento a tutti quei paesi dell’Unione in cui la parola BRONZ non suggerisce nessun collegamento con prodotti cosmetici abbronzanti, il carattere distintivo della combinazione ATTIVA BRONZ deve considerarsi come normale. e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. Nel caso in esame, i prodotti e servizi, per i quali potrebbe sussistere un rischio di confusione, sono rivolti al grande pubblico. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione I segni a confronto sono caratterizzati da un’importante somiglianza visiva e fonetica e, per una parte rilevante del territorio di riferimento, anche concettuale. Di conseguenza, si ritiene che le differenze visive e fonetiche esistenti fra i segni non siano sufficienti per controbilanciare le somiglianze visive, fonetiche e (ove rilevanti) concettuali. Pertanto, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio comunitario dell'opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi reputati identici o simili a quelli del marchio anteriore. L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i restanti servizi diversi. L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi italiani anteriori, tutti registrati per prodotti della classe 3: - registrazione n. 1 170 083 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ; registrazione n. 1 170 084 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +40%; registrazione n. 1 170 085 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +50%; registrazione n. 1 170 084 per il marchio denominativo ATTIVA BRONZ +60%. Poiché questi marchi sono identici ovvero molto simili a quello che è stato messo a confronto e coprono una gamma più ristretta di prodotti, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Pertanto, non sussiste rischio di confusione in relazione a questi servizi. Comment: Penso che dovresti fare un riferimento alle sezioni c) e d) per quanto riguarda la distintività del marchio anteriore. (magari del genere “nonostante che fosse composto di elementi deboli (attiva/active) ovvero allusivi (bronz) per una parte del pubblico di riferimento nella composizione…”) Decisione sull’Opposizione N. B 1 851 792 pag. : 8 di 8 SPESE Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente. Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Conseguentemente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. La Divisione d’Opposizione Luca RAMPINI Mauro BUFFOLO Sarah WEBER Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione ed entro quattro mesi da tale data deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.