La cogenerazione. Il ruolo dell`Autorità per l`energia elettrica e

La cogenerazione.
Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas a seguito del d. lgs. n. 20/07
Andrea Galliani
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Convegno nazionale
“Microcogenerazione e trigenerazione”
Verona, 20 aprile 2007
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Alcuni dati sulla piccola generazione - 1
Produzione termoelettrica GD (anno 2004)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Alcuni dati sulla piccola generazione - 2
Produzione cogenerativa GD (anno 2004)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Alcuni dati sulla piccola generazione - 3
Produzione cogenerativa GD (anno 2004): indici elettrici
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Ruolo dell’Autorità in materia di
cogenerazione
A. Definizione delle condizioni per la qualifica di
cogenerazione ad alto rendimento e relativi controlli;
B. Definizione delle modalità tecnico-economiche per la
connessione alla rete;
C. Definizione delle modalità tecnico-economiche per lo
scambio sul posto per impianti fino a 200 kW;
D. Regolazione delle modalità per l’accesso al mercato
dell’energia elettrica.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto rendimento attuale
Fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad
alto rendimento la cogenerazione rispondente alla
definizione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto
legislativo n. 79/99;
Quindi la cogenerazione ad alto rendimento è quella che
soddisfa le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02
e n. 296/05:
Ec
IRE = 1 −
≥ IRE min
Ee
Et civ Et ind
+
+
ηes ⋅ p η ts,civ η ts,ind
Et
LT =
≥ LTmin
Ee + Et
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto rendimento futura
Dall’1 gennaio 2011 è considerata cogenerazione ad
alto rendimento la cogenerazione rispondente alla
definizione dell’Allegato III alla direttiva 2004/8/CE;
L’Allegato III prevede due modalità di calcolo alternative,
entrambe basate sull’indice PES (= IRE):
la prima introduce il concetto di gradualità e calcola il
PES con l’energia termica utile, l’energia elettrica
qualificabile come cogenerativa e l’energia primaria
associata;
la seconda calcola il PES con l’energia termica utile,
l’energia elettrica complessiva e l’energia primaria
complessiva, e prevede un rendimento di primo
principio minimo pari al 70% per gli impianti di potenza
superiore a 25 MW.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Energia elettrica prodotta in Italia dalle diverse tipologie impiantistiche e qualificabile
come cogenerativa ai sensi della direttiva 2004/8/CE (anno 2005)
80.000
75.000
70.000
65.000
Produzione totale lorda di energia elettrica
60.000
55.000
Energia elettrica qualificabile come cogenerativa
50.000
GWh
45.000
40.000
35.000
30.000
Fonte: Terna Dati statistici sull’energia elettrica in Italia, 2005
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Motori a combustione
interna
Turbine a gas
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Turbine a vapore in
contropressione
Turbine a vapore a cond. e
spillamento
Cicli combinati
Connessioni
Il servizio è erogato dalle imprese distributrici sulle reti di
distribuzione e da Terna sulla RTN;
L’Autorità sta definendo le condizioni tecnico-economiche
per la connessione:
Livello di
tensione
Trasmissione
Distribuzione
AAT/AT
AT
MT
BT
Condizioni
procedurali ed
economiche
Delibera n. 281/05
Delibera n. 89/07
Regole tecniche di
connessione
Delibera n. 250/04
Codice di rete - Terna
Procedimento delibera
n. 136/04
Tali condizioni già includono sconti per gli impianti
alimentati dalle fonti rinnovabili.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso di AT e MT (1)
Impianto
elettrico da
connettere
Rete con obbligo di
connessione di terzi
(esistente)
IUC
IRC
IRC – impianto di rete per la connessione
IUC – impianto di utenza per la connessione
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso di AT e MT (2)
Condizioni “particolari” per le FR
Priorità nella gestione delle richieste;
Vale sempre il diritto di realizzare in proprio l’IRC;
Sconto per il corrispettivo di definizione della soluzione
per la connessione (massimale al 50% rispetto a fonte
convenzionale);
Sconto-distanza sull’eventuale linea elettrica realizzata
per la connessione;
Nessun corrispettivo dovuto per interventi su rete
esistente derivanti dalla richiesta di connessione;
Riduzione delle garanzie finanziarie (50%);
Sconti ed esenzioni sono coperte tramite la A3.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso di AT e MT (3)
Per le fonti rinnovabili, riduzione al 50% dei seguenti importi
Per le fonti rinnovabili, sconti distanza
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso della BT (1)
Le condizioni procedurali ed economiche sono state
definite tenendo conto della standardizzazione e della
numerosità delle connessioni in BT. Quindi:
Tempistiche certe per la messa a disposizione del
preventivo (20 giorni lavorativi dalla richiesta);
Tempistiche certe per la realizzazione dei lavori per la
connessione (30 giorni lavorativi per lavori semplici e 120
giorni lavorativi per lavori complessi a decorrere dalla data
di conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto);
Se vengono superati i tempi sopra richiamati si applicano
indennizzi automatici;
Corrispettivi a forfait per la realizzazione della
connessione.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso della BT (2)
Diritto fisso [Euro]
Quota-potenza [Euro/kW]
Quota-distanza [Euro] *
entro 200 metri
oltre 200 e fino a 700 metri
per i primi 200 metri
per ulteriore distanza (ogni 100 metri o
frazioni superiori a 50 metri)
oltre 700 e fino a 1.200 metri
per i primi 700 metri
per ulteriore distanza (ogni 100 metri o
frazioni superiori a 50 metri)
oltre 1.200 metri
per i primi 1.200 metri
per ulteriore distanza (ogni 100 metri o
frazioni superiori a 50 metri)
46,53
69,7981
parte fissa
importo
aggiuntivo
185,65
185,65
93,06
Per le fonti
rinnovabili, i
corrispettivi
sono ridotti
del 50%.
650,03
185,65
1.578,29
371,30
* Distanza che separa l'utenza dalla più vicina cabina di trasformazione
media/bassa tensione in servizio da almeno cinque anni (cabina di
Autorità per l’energia elettrica e il gas
riferimento).
Sconti ed
esenzioni
sono coperte
tramite la A3.
Connessioni –
la cogenerazione ad alto rendimento
La direttiva 2004/8/CE (e il d.lgs. n. 20/07) impone
l’adozione di condizioni “particolari” rimandando alle
medesime condizioni della direttiva 2001/77/CE
(produzione da fonti rinnovabili);
L’Autorità, nell’ambito del procedimento avviato con
delibera n. 91/07, proporrà le modalità secondo cui
verranno implementati i principi della direttiva
2004/8/CE;
L’Autorità, nel documento per la consultazione relativo
alle connessioni BT, ha già proposto uno sconto del
25% sul corrispettivo per la connessione.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto - 1
e
M1
u
Rete
Nel corso dell’anno il cliente consuma e
produce energia elettrica senza vincoli di
contemporaneità: quando la produzione
e il consumo non sono simultanei si
registra un flusso di energia elettrica
scambiato con la rete (di immissione o di
prelievo).
Lo scambio sul posto è un servizio erogato dalle imprese
distributrici che consiste nell’operare un saldo annuo tra
l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica
prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione
e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete
coincidono.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto - 2
Attualmente tale servizio è disciplinato per gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW (delibera n.
28/06) secondo i criteri del d.lgs. n. 387/03. In particolare:
Il soggetto che sceglie lo scambio sul posto è considerato un
cliente, non un produttore;
Non è possibile la vendita contestuale dell’energia elettrica qualora
le immissioni superano i prelievi;
Non si applicano i contratti e i corrispettivi normalmente applicati
all’energia elettrica immessa;
I corrispettivi relativi ai prelievi vengono applicati al saldo e non al
totale dei prelievi;
La disciplina dello scambio sul posto sostituisce ogni altro
adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti,
connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto per la
cogenerazione ad alto rendimento
Il d.lgs. n. 20/07 prevede che, con riferimento agli impianti
di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW, le
condizioni per lo scambio sul posto tengano conto della
valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il
sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni
per l’accesso alle reti:
Non è esclusa a priori la vendita contestuale dell’energia elettrica
qualora le immissioni superano i prelievi;
Il soggetto che sceglie lo scambio sul posto non deve essere
necessariamente considerato un cliente;
Occorre definire modalità secondo cui tenere conto:
• della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata;
• degli oneri per l’utilizzo delle reti;
• delle condizioni per l’accesso alle reti.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Accesso al mercato - 1
Il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l’Autorità
determini, facendo riferimento a condizioni economiche di
mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete
alla quale l’impianto è collegato, dell’energia elettrica
prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA
(modalità alternativa alla vendita sul libero mercato);
Modalità e condizioni stabilite dalla delibera n. 34/05. In
particolare, per la cogenerazione ad alto rendimento:
stesse modalità e condizioni delle fonti rinnovabili, ad
eccezione dei prezzi minimi garantiti;
prezzo di cessione dall’Acquirente unico alle imprese
distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito
dall’articolo 30, comma 30.1, lettera a) (+ lettere b) e
c) del DM 24 ottobre 2005) del Testo integrato.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Accesso al mercato - 2
M e se
Pre zzi di ce ssione pubblicati dall'Acquire nte unico (re lativ i agli
impianti alime ntati da fonti rinnov abili e agli impianti
coge ne rativ i ad alto re ndime nto)
pre zzo pe r fasce
(rinnov abili e coge ne razione ) - A
F1
F2
F3
F4
gen-06
feb-06
m ar-06
apr-06
m ag-06
giu-06
lug-06
ago-06
set-06
ott-06
nov-06
dic-06
11,6861
12,5575
12,5617
13,0452
16,7370
14,6360
10,4068
10,6760
11,2845
12,9221
10,5149
7,5854
7,5264
8,9296
8,7607
10,7610
11,0811
10,7083
7,8825
9,3573
8,6034
8,9518
7,0558
5,3127
4,2510
7,1798
7,7093
9,2632
7,8761
7,2352
5,7772
5,7940
5,7080
5,6083
5,0564
5,0085
4,8556
6,2922
5,2362
5,1282
5,3309
6,2737
gen-07
feb-07
m ar-07
11,7630
10,8912
7,7966
7,5508
5,2079
4,7861
Autorità per l’energia elettrica e il gas
pre zzo unico
indiffe re nziato
(sole
rinnov abili) - B
Pre zzi di ce ssione
pubblicati dal G M E
(re lativ i agli impianti non
alime ntati da fonti
rinnov abili né
coge ne rativ i ad alto
re ndime nto) - C
7,1208
7,7848
7,5405
7,0400
6,7361
6,9353
6,9454
7,1972
6,9366
7,2306
7,2631
7,6549
5,816
6,614
6,501
5,573
5,250
5,311
5,873
6,052
5,783
5,217
5,545
6,099
8,5349
8,0596
5,459
4,896
4,719
Dati disponibili al 16 aprile 2007.
Alcuni riferimenti utili
Deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, e
relativa relazione tecnica;
Deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05;
Deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06 e
relativo allegato;
Direttiva europea 2004/8/CE;
Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
Deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2007, n. 91/07;
A. Galliani, E. Pedrocchi, “I metodi di valutazione della
cogenerazione proposti dalla direttiva n. 2004/8/CE del
Parlamento e del Consiglio europei”, su La Termotecnica
di marzo e aprile 2005.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Grazie per l’attenzione
Autorità per l’energia elettrica e il gas
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Autorità per l’energia elettrica e il gas