La cogenerazione. Il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas a seguito del d. lgs. n. 20/07 Andrea Galliani Autorità per l’energia elettrica e il gas Convegno nazionale “Microcogenerazione e trigenerazione” Verona, 20 aprile 2007 Autorità per l’energia elettrica e il gas Alcuni dati sulla piccola generazione - 1 Produzione termoelettrica GD (anno 2004) Autorità per l’energia elettrica e il gas Alcuni dati sulla piccola generazione - 2 Produzione cogenerativa GD (anno 2004) Autorità per l’energia elettrica e il gas Alcuni dati sulla piccola generazione - 3 Produzione cogenerativa GD (anno 2004): indici elettrici Autorità per l’energia elettrica e il gas Ruolo dell’Autorità in materia di cogenerazione A. Definizione delle condizioni per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento e relativi controlli; B. Definizione delle modalità tecnico-economiche per la connessione alla rete; C. Definizione delle modalità tecnico-economiche per lo scambio sul posto per impianti fino a 200 kW; D. Regolazione delle modalità per l’accesso al mercato dell’energia elettrica. Autorità per l’energia elettrica e il gas La cogenerazione ad alto rendimento attuale Fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99; Quindi la cogenerazione ad alto rendimento è quella che soddisfa le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02 e n. 296/05: Ec IRE = 1 − ≥ IRE min Ee Et civ Et ind + + ηes ⋅ p η ts,civ η ts,ind Et LT = ≥ LTmin Ee + Et Autorità per l’energia elettrica e il gas La cogenerazione ad alto rendimento futura Dall’1 gennaio 2011 è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione dell’Allegato III alla direttiva 2004/8/CE; L’Allegato III prevede due modalità di calcolo alternative, entrambe basate sull’indice PES (= IRE): la prima introduce il concetto di gradualità e calcola il PES con l’energia termica utile, l’energia elettrica qualificabile come cogenerativa e l’energia primaria associata; la seconda calcola il PES con l’energia termica utile, l’energia elettrica complessiva e l’energia primaria complessiva, e prevede un rendimento di primo principio minimo pari al 70% per gli impianti di potenza superiore a 25 MW. Autorità per l’energia elettrica e il gas Energia elettrica prodotta in Italia dalle diverse tipologie impiantistiche e qualificabile come cogenerativa ai sensi della direttiva 2004/8/CE (anno 2005) 80.000 75.000 70.000 65.000 Produzione totale lorda di energia elettrica 60.000 55.000 Energia elettrica qualificabile come cogenerativa 50.000 GWh 45.000 40.000 35.000 30.000 Fonte: Terna Dati statistici sull’energia elettrica in Italia, 2005 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Motori a combustione interna Turbine a gas Autorità per l’energia elettrica e il gas Turbine a vapore in contropressione Turbine a vapore a cond. e spillamento Cicli combinati Connessioni Il servizio è erogato dalle imprese distributrici sulle reti di distribuzione e da Terna sulla RTN; L’Autorità sta definendo le condizioni tecnico-economiche per la connessione: Livello di tensione Trasmissione Distribuzione AAT/AT AT MT BT Condizioni procedurali ed economiche Delibera n. 281/05 Delibera n. 89/07 Regole tecniche di connessione Delibera n. 250/04 Codice di rete - Terna Procedimento delibera n. 136/04 Tali condizioni già includono sconti per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili. Autorità per l’energia elettrica e il gas Connessioni – il caso di AT e MT (1) Impianto elettrico da connettere Rete con obbligo di connessione di terzi (esistente) IUC IRC IRC – impianto di rete per la connessione IUC – impianto di utenza per la connessione Autorità per l’energia elettrica e il gas Connessioni – il caso di AT e MT (2) Condizioni “particolari” per le FR Priorità nella gestione delle richieste; Vale sempre il diritto di realizzare in proprio l’IRC; Sconto per il corrispettivo di definizione della soluzione per la connessione (massimale al 50% rispetto a fonte convenzionale); Sconto-distanza sull’eventuale linea elettrica realizzata per la connessione; Nessun corrispettivo dovuto per interventi su rete esistente derivanti dalla richiesta di connessione; Riduzione delle garanzie finanziarie (50%); Sconti ed esenzioni sono coperte tramite la A3. Autorità per l’energia elettrica e il gas Connessioni – il caso di AT e MT (3) Per le fonti rinnovabili, riduzione al 50% dei seguenti importi Per le fonti rinnovabili, sconti distanza Autorità per l’energia elettrica e il gas Connessioni – il caso della BT (1) Le condizioni procedurali ed economiche sono state definite tenendo conto della standardizzazione e della numerosità delle connessioni in BT. Quindi: Tempistiche certe per la messa a disposizione del preventivo (20 giorni lavorativi dalla richiesta); Tempistiche certe per la realizzazione dei lavori per la connessione (30 giorni lavorativi per lavori semplici e 120 giorni lavorativi per lavori complessi a decorrere dalla data di conclusione dei lavori di costruzione dell’impianto); Se vengono superati i tempi sopra richiamati si applicano indennizzi automatici; Corrispettivi a forfait per la realizzazione della connessione. Autorità per l’energia elettrica e il gas Connessioni – il caso della BT (2) Diritto fisso [Euro] Quota-potenza [Euro/kW] Quota-distanza [Euro] * entro 200 metri oltre 200 e fino a 700 metri per i primi 200 metri per ulteriore distanza (ogni 100 metri o frazioni superiori a 50 metri) oltre 700 e fino a 1.200 metri per i primi 700 metri per ulteriore distanza (ogni 100 metri o frazioni superiori a 50 metri) oltre 1.200 metri per i primi 1.200 metri per ulteriore distanza (ogni 100 metri o frazioni superiori a 50 metri) 46,53 69,7981 parte fissa importo aggiuntivo 185,65 185,65 93,06 Per le fonti rinnovabili, i corrispettivi sono ridotti del 50%. 650,03 185,65 1.578,29 371,30 * Distanza che separa l'utenza dalla più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione in servizio da almeno cinque anni (cabina di Autorità per l’energia elettrica e il gas riferimento). Sconti ed esenzioni sono coperte tramite la A3. Connessioni – la cogenerazione ad alto rendimento La direttiva 2004/8/CE (e il d.lgs. n. 20/07) impone l’adozione di condizioni “particolari” rimandando alle medesime condizioni della direttiva 2001/77/CE (produzione da fonti rinnovabili); L’Autorità, nell’ambito del procedimento avviato con delibera n. 91/07, proporrà le modalità secondo cui verranno implementati i principi della direttiva 2004/8/CE; L’Autorità, nel documento per la consultazione relativo alle connessioni BT, ha già proposto uno sconto del 25% sul corrispettivo per la connessione. Autorità per l’energia elettrica e il gas Lo scambio sul posto - 1 e M1 u Rete Nel corso dell’anno il cliente consuma e produce energia elettrica senza vincoli di contemporaneità: quando la produzione e il consumo non sono simultanei si registra un flusso di energia elettrica scambiato con la rete (di immissione o di prelievo). Lo scambio sul posto è un servizio erogato dalle imprese distributrici che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Autorità per l’energia elettrica e il gas Lo scambio sul posto - 2 Attualmente tale servizio è disciplinato per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW (delibera n. 28/06) secondo i criteri del d.lgs. n. 387/03. In particolare: Il soggetto che sceglie lo scambio sul posto è considerato un cliente, non un produttore; Non è possibile la vendita contestuale dell’energia elettrica qualora le immissioni superano i prelievi; Non si applicano i contratti e i corrispettivi normalmente applicati all’energia elettrica immessa; I corrispettivi relativi ai prelievi vengono applicati al saldo e non al totale dei prelievi; La disciplina dello scambio sul posto sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica. Autorità per l’energia elettrica e il gas Lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento Il d.lgs. n. 20/07 prevede che, con riferimento agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW, le condizioni per lo scambio sul posto tengano conto della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l’accesso alle reti: Non è esclusa a priori la vendita contestuale dell’energia elettrica qualora le immissioni superano i prelievi; Il soggetto che sceglie lo scambio sul posto non deve essere necessariamente considerato un cliente; Occorre definire modalità secondo cui tenere conto: • della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata; • degli oneri per l’utilizzo delle reti; • delle condizioni per l’accesso alle reti. Autorità per l’energia elettrica e il gas Accesso al mercato - 1 Il comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l’Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, dell’energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA (modalità alternativa alla vendita sul libero mercato); Modalità e condizioni stabilite dalla delibera n. 34/05. In particolare, per la cogenerazione ad alto rendimento: stesse modalità e condizioni delle fonti rinnovabili, ad eccezione dei prezzi minimi garantiti; prezzo di cessione dall’Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall’articolo 30, comma 30.1, lettera a) (+ lettere b) e c) del DM 24 ottobre 2005) del Testo integrato. Autorità per l’energia elettrica e il gas Accesso al mercato - 2 M e se Pre zzi di ce ssione pubblicati dall'Acquire nte unico (re lativ i agli impianti alime ntati da fonti rinnov abili e agli impianti coge ne rativ i ad alto re ndime nto) pre zzo pe r fasce (rinnov abili e coge ne razione ) - A F1 F2 F3 F4 gen-06 feb-06 m ar-06 apr-06 m ag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 11,6861 12,5575 12,5617 13,0452 16,7370 14,6360 10,4068 10,6760 11,2845 12,9221 10,5149 7,5854 7,5264 8,9296 8,7607 10,7610 11,0811 10,7083 7,8825 9,3573 8,6034 8,9518 7,0558 5,3127 4,2510 7,1798 7,7093 9,2632 7,8761 7,2352 5,7772 5,7940 5,7080 5,6083 5,0564 5,0085 4,8556 6,2922 5,2362 5,1282 5,3309 6,2737 gen-07 feb-07 m ar-07 11,7630 10,8912 7,7966 7,5508 5,2079 4,7861 Autorità per l’energia elettrica e il gas pre zzo unico indiffe re nziato (sole rinnov abili) - B Pre zzi di ce ssione pubblicati dal G M E (re lativ i agli impianti non alime ntati da fonti rinnov abili né coge ne rativ i ad alto re ndime nto) - C 7,1208 7,7848 7,5405 7,0400 6,7361 6,9353 6,9454 7,1972 6,9366 7,2306 7,2631 7,6549 5,816 6,614 6,501 5,573 5,250 5,311 5,873 6,052 5,783 5,217 5,545 6,099 8,5349 8,0596 5,459 4,896 4,719 Dati disponibili al 16 aprile 2007. Alcuni riferimenti utili Deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, e relativa relazione tecnica; Deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05; Deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06 e relativo allegato; Direttiva europea 2004/8/CE; Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07; Deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2007, n. 91/07; A. Galliani, E. Pedrocchi, “I metodi di valutazione della cogenerazione proposti dalla direttiva n. 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio europei”, su La Termotecnica di marzo e aprile 2005. Autorità per l’energia elettrica e il gas Grazie per l’attenzione Autorità per l’energia elettrica e il gas Direzione mercati Unità Fonti rinnovabili, Produzione e Ambiente Piazza Cavour, 5 20121 Milano [email protected] [email protected] Tel: 02 – 65565336 Fax: 02 – 65565222 Autorità per l’energia elettrica e il gas