La nuova legge britannica anticorruzione introduce la responsabilità di impresa Dal 1° luglio 2011 è entrato in vigore nel Regno Unito il Bribery Act 2010. Queste norme penali di contrasto alla corruzione presentano non poche analogie con il nostro d.lgs. 231/2001 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Contenuti della legge Il Bribery Act ridefinisce il concetto di corruzione - che è inteso come la concessione di un vantaggio a un altro soggetto affinché questi tenga un comportamento inappropriato (“improper”) - e disciplina le seguenti fattispecie di reato: - Offences of bribing another person (section 1) - Offences relating to being bribed (section 2) - Bribery of foreign public officials (section 6) - Failure of commercial organisations to prevent bribery (section 7). Sono due le principali differenze che emergono rispetto alla normativa italiana: 1. nel Regno Unito si ha “bribery” non solo quando ad essere corrotto è un soggetto pubblico, ma anche quando si tratta di un privato (in Italia è contemplata solo l’ipotesi di corruzione di pubblico ufficiale) 2. in Italia la corruzione sussiste anche nel caso di concessione di un vantaggio a un pubblico ufficiale per indurlo a compiere il proprio dovere, mentre in UK questa ipotesi non è annoverata nel concetto di “bribery”, bensì rientra in ciò che gli inglesi definiscono “facilitation payments”, che diventano illegali solo quando il vantaggio sia tale da far presumere che chi l’ha ricevuto violi i suoi doveri di imparzialità e buona fede. Le prime due sections disciplinano i reati di corruzione attiva e passiva verso soggetti pubblici e privati. La prima sanziona penalmente le condotte di coloro che danno, offrono o promettono un beneficio economico o di altra natura a un’altra persona, al fine di indurla a compiere impropriamente una funzione o attività. La seconda, invece, punisce quanti richiedono, consentono a ricevere o accettano un vantaggio economico o di altra natura al fine di compiere impropriamente una funzione o attività. La section 6 del Bribery Act contempla la fattispecie del reato di corruzione di funzionario pubblico straniero. La componente più innovativa del Bribery Act è senz’altro rappresentata dalla section 7 che contempla il reato di “mancata prevenzione della corruzione da parte della società”. Si tratta di una nuova fattispecie di responsabilità delle organizzazioni commerciali per fatti corruttivi commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da soggetti aventi rapporti qualificati con esse, nel caso in cui le prime non si siano dotate di modelli organizzativi e procedure interne volte a prevenire tali atti. Soggetto attivo del reato può essere unicamente un’organizzazione commerciale: cioè una persona giuridica o società (“partnership”), ditta o ente di simile natura costituiti secondo la legge del Regno Unito, ovunque svolgano attività di business, oppure può trattarsi di persona giuridica o società, ditta o ente costituiti al di fuori del Regno Unito che, tuttavia svolgano in UK la propria attività di business. Sono considerati soggetti aventi rapporti qualificati con l’organizzazione commerciale tutti coloro che possano dirsi collegati (“associated”) all’ente medesimo in ragione dei servizi compiuti per esso o per conto di esso (ad esempio, in quanto dipendente, agente, sussidiario). In altri termini, l’organizzazione commerciale, ad esempio la società, risponde per le azioni poste in essere da soggetti a essa collegati (o che svolgono la propria attività in nome e nell’interesse dell’ente) nel caso in cui tali soggetti, nell’esercizio – appunto - della propria attività, commettano il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi in favore della società stessa. Effetti del Bribery Act Uno degli aspetti più significativi della recente legge britannica è rappresentato dall’extra-territorialità delle sue previsioni. Infatti, essa si applica, oltre che alle società costituite e operanti nel Regno Unito, anche alle società costituite in UK ma operanti fuori dal Regno Unito, nonché alle società non britanniche (cioè non costituite in UK) che tuttavia svolgono la propria attività, in tutto o in parte, nel Regno Unito, indipendentemente dal luogo in cui la società è stata costituita. Quest’ultima ipotesi è quella che potrebbe coinvolgere direttamente le imprese straniere. Ad esempio, una società italiana che ha agenti, rappresentanti, sedi secondarie o che semplicemente conduce un’attività commerciale in UK incorrerà in responsabilità penale qualora un suo “collegato” (dipendente, agente, ecc.) commetta un reato di corruzione nell’interesse o a vantaggio della società medesima. Tuttavia, analogamente a quanto previsto dal nostro d.lgs. 231/2001, la società non sarà ritenuta responsabile nel caso in cui riesca a dimostrare di aver adottato, prima del reato, modelli e/o procedure di organizzazione (“adequate procedures”) volte a prevenire la commissione di tali condotte da parte dei soggetti ad essa collegati. Conclusioni La legge britannica è molto chiara nello stabilire che chiunque faccia affari nel Regno Unito, a prescindere dalla sede dell’impresa, dovrà adeguarsi al Bribery Act. Pertanto, le società italiane che hanno agenti, rappresentanti, sedi secondarie, società controllate o che semplicemente svolgono un’attività commerciale di vendita o di prestazione di servizi in UK, se vorranno essere in regola dal punto di vista dei possibili reati di corruzione ed evitare sanzioni pecuniarie, dovranno dotarsi di adeguate procedure che, in parte, potranno essere mutuate dal modello di organizzazione e gestione già adottato in conformità a quanto previsto dal nostro d.lgs. 231/2001. Avv. Arianna Ruggieri