© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia - www.duitbase.it for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC. Megyeri c. Germania Alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato deve essere assicurata un’assistenza legale nei procedimenti relativi alla sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura di detenzione (internamento), pena la violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione. Fatto: Il 14 marzo 1983 la Corte Regionaledi Colonia accertò la commissione da parte del sig. Megyeri (il ricorrente), cittadino ungherese residente in Germania dal 1975, di alcune azioni costituenti reato (ingiurie, aggressioni, resistenza ad agenti di polizia, allontanamento non autorizzato dalla scena di un incidente automobilistico da egli stesso provocato per guida pericolosa). A causa delle proprie condizioni di salute mentale, il ricorrente fu dichiarato non imputabile, quindi non punibile con la detenzione in un carcere: Megyeri era affetto da schizofrenia e da crisi di tipo psicotico, disturbi confermati da numerosi referti medici. In base all’art. 63 del codice penale tedesco, il sig. Megyeri, stimato non responsabile per le proprie azioni ma comunque pericoloso per la collettività, fu ricoverato coattivamente in un ospedale psichiatrico. Nel 1986 il ricorrente impugnò più volte, innanzi a più tribunali, il provvedimento di internamento disposto nei propri confronti. Nel corso dei procedimenti giurisdizionali che ne seguirono il sig. Megyeri non fu assistito da alcun avvocato; il ricorrente sollevò in giudizio la questione della mancata assistenza legale, ma omise di presentare specifica e formale richiesta alle Corti perché gli venisse assegnato un difensore. Tale omissione fu considerata dai giudici tedeschi un motivo sufficiente a escludere che la mancanza di assistenza legale inficiasse la regolarità dei procedimenti: le richieste di dimissioni dall’ospedale vennero rigettate con la addotta motivazione che le condizioni di salute mentale del ricorrente fossero ancora critiche. Nel marzo del 1987 il sig. Megyeri fu interdetto e posto sotto tutela su provvedimento della Corte Distrettuale di Colonia; nel 1989 gli fu accordata la libertà vigilata. Nel 1986 il sig. Megyeri si rivolse alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando la violazione di numerose norme della Convenzione (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 1 prot. 1, art. 2 prot. 1, art. 2 prot. 4).La Commissione, nel 1991, dichiarò il ricorso ammissibile solamente riguardo all’asserita infrazione dell’art. 5 par.4, in riferimento alla mancanza di assistenza legale nel corso dei procedimenti circa la legittimità dell’internamento del sig. Megyeri. Diritto: Sulla violazione dell’art. 5 par. 4 Prima di procedere alla disamina del caso di specie,la Cortedi Strasburgo passa in rassegna alcuni principi, desumibili dalla propria giurisprudenza pregressa, riguardanti l’art. 5 par. 4 della Convenzione e ritenuti rilevanti per la presente controversia. Essi possono essere sintetizzati come segue: a) Una persona con disturbi mentali, la quale sia ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico per un lasso di tempo non predeterminato, a maggior ragione quando la misura di internamento non sia sottoposta a revisione periodica, ha diritto ad azionare procedimenti finalizzati al controllo di legittimità della detenzione (cfr., ex aliis, X. c. Regno Unito, ricorso n. 7215/75). Diritti Umani in Italia ISSN 2240 – 2861 www.duitbase.it b) Simili procedure devono avere carattere giurisdizionale e devono essere corredate di garanzie individuali adeguate al tipo di restrizione della libertà in questione; l’adeguatezza delle garanzie procedurali va accertata caso per caso a seconda delle particolari circostanze in cui i procedimenti hanno luogo (cfr. Wassink c. Paesi Bassi, ricorso n. 12535/86). c) Le garanzie procedurali, in tali giudizi, non necessariamente devono coincidere con quelle proprie dei processi civili o penali richiamati dall’art 6 par. 1 della Convenzione; cionondimeno, è essenziale che all’interessato sia assicurato l’accesso a una Corte e la connessa possibilità di essere ascoltato dai giudici, di persona o attraverso un proprio rappresentante. Il diritto d’azione va garantito, tramite appositi accorgimenti, anche a coloro i quali soffrano di disturbi psichici tali da compromettere la capacità di stare autonomamente in giudizio (cfr. Winterwerp c. Paesi Bassi, ricorso n. 6301/73). d) Ai fini dell’ottenimento dell’assistenza legale, l’art. 5 par. 4 della Convenzione non pone alcun onere di attivazione in capo alla persona affetta da disturbi mentali che agisca per la revisione giurisdizionale di una misura restrittiva della libertà (cfr. Winterwerp c. Paesi Bassi, ricorso n. 6301/73). Sulla base di tali premesse, la Corte afferma che anche alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato debba essere assicurata un’assistenza legale nei procedimenti relativi alla sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura restrittiva della libertà personale (salvo casi del tutto eccezionali). Ad imporre tale soluzione sono l’importanza del bene giuridico in questione (la libertà personale) nonché la natura stessa del disturbo sofferto dalla parte (una diminuita capacità mentale). Venendo al caso di specie, la Corte è dell’avviso che non sussista alcuna ragione per derogare alle regole di massima enunciate: il diritto del sig. Megyeri a ricevere un’assistenza legale andava garantito anche nel corso dei procedimenti circa la legittimità del ricovero forzato. Per tale ragione, i giudici di Strasburgo concludono che vi è stata violazione dell’art. 5. par. 4 della Convenzione. Equa soddisfazione: In base all’art. 41 della Convenzione, la Corte liquida in favore del sig. Megyeri, a titolo di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale sofferto, la somma di 5.000 Marchi tedeschi (a fronte dei 25.000 richiesti). I giudici, nel loro giudizio equitativo, tengono in considerazione essenzialmente due fattori: la lungaggine delle vicende processuali e la circostanza che il mancato approntamento di un’assistenza legale abbia comportato, per il ricorrente, un senso di abbandono da parte delle istituzioni. Informazioni aggiuntive Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione) Emessa da:Camera Stato convenuto:Germania Numero ricorso:13770/88 Data:12.05.1992 Articoli:5-4 ; 41 Op. separate:No Diritti Umani in Italia ISSN 2240 – 2861 www.duitbase.it