Megyeri c. Germania

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© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto
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Megyeri c. Germania
Alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un istituto
psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato deve
essere assicurata un’assistenza legale nei procedimenti relativi alla
sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura di
detenzione (internamento), pena la violazione dell’art. 5 par. 4 della
Convenzione.
Fatto:
Il 14 marzo 1983 la Corte Regionaledi Colonia accertò la commissione da parte del sig. Megyeri (il ricorrente), cittadino
ungherese residente in Germania dal 1975, di alcune azioni costituenti reato (ingiurie, aggressioni, resistenza ad agenti
di polizia, allontanamento non autorizzato dalla scena di un incidente automobilistico da egli stesso provocato per guida
pericolosa). A causa delle proprie condizioni di salute mentale, il ricorrente fu dichiarato non imputabile, quindi non
punibile con la detenzione in un carcere: Megyeri era affetto da schizofrenia e da crisi di tipo psicotico, disturbi
confermati da numerosi referti medici. In base all’art. 63 del codice penale tedesco, il sig. Megyeri, stimato non
responsabile per le proprie azioni ma comunque pericoloso per la collettività, fu ricoverato coattivamente in un ospedale
psichiatrico. Nel 1986 il ricorrente impugnò più volte, innanzi a più tribunali, il provvedimento di internamento disposto nei
propri confronti. Nel corso dei procedimenti giurisdizionali che ne seguirono il sig. Megyeri non fu assistito da alcun
avvocato; il ricorrente sollevò in giudizio la questione della mancata assistenza legale, ma omise di presentare specifica
e formale richiesta alle Corti perché gli venisse assegnato un difensore. Tale omissione fu considerata dai giudici
tedeschi un motivo sufficiente a escludere che la mancanza di assistenza legale inficiasse la regolarità dei procedimenti:
le richieste di dimissioni dall’ospedale vennero rigettate con la addotta motivazione che le condizioni di salute mentale
del ricorrente fossero ancora critiche. Nel marzo del 1987 il sig. Megyeri fu interdetto e posto sotto tutela su
provvedimento della Corte Distrettuale di Colonia; nel 1989 gli fu accordata la libertà vigilata.
Nel 1986 il sig. Megyeri si rivolse alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando la violazione di numerose
norme della Convenzione (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art.
17, art. 18, art. 1 prot. 1, art. 2 prot. 1, art. 2 prot. 4).La Commissione, nel 1991, dichiarò il ricorso ammissibile solamente
riguardo all’asserita infrazione dell’art. 5 par.4, in riferimento alla mancanza di assistenza legale nel corso dei
procedimenti circa la legittimità dell’internamento del sig. Megyeri.
Diritto:
Sulla violazione dell’art. 5 par. 4
Prima di procedere alla disamina del caso di specie,la Cortedi Strasburgo passa in rassegna alcuni principi, desumibili
dalla propria giurisprudenza pregressa, riguardanti l’art. 5 par. 4 della Convenzione e ritenuti rilevanti per la presente
controversia. Essi possono essere sintetizzati come segue:
a)
Una persona con disturbi mentali, la quale sia ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico per un lasso di
tempo non predeterminato, a maggior ragione quando la misura di internamento non sia sottoposta a revisione
periodica, ha diritto ad azionare procedimenti finalizzati al controllo di legittimità della detenzione (cfr., ex aliis, X. c.
Regno Unito, ricorso n. 7215/75).
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b)
Simili procedure devono avere carattere giurisdizionale e devono essere corredate di garanzie individuali adeguate
al tipo di restrizione della libertà in questione; l’adeguatezza delle garanzie procedurali va accertata caso per caso a
seconda delle particolari circostanze in cui i procedimenti hanno luogo (cfr. Wassink c. Paesi Bassi, ricorso n. 12535/86).
c)
Le garanzie procedurali, in tali giudizi, non necessariamente devono coincidere con quelle proprie dei processi
civili o penali richiamati dall’art 6 par. 1 della Convenzione; cionondimeno, è essenziale che all’interessato sia assicurato
l’accesso a una Corte e la connessa possibilità di essere ascoltato dai giudici, di persona o attraverso un proprio
rappresentante. Il diritto d’azione va garantito, tramite appositi accorgimenti, anche a coloro i quali soffrano di disturbi
psichici tali da compromettere la capacità di stare autonomamente in giudizio (cfr. Winterwerp c. Paesi Bassi, ricorso n.
6301/73).
d)
Ai fini dell’ottenimento dell’assistenza legale, l’art. 5 par. 4 della Convenzione non pone alcun onere di attivazione
in capo alla persona affetta da disturbi mentali che agisca per la revisione giurisdizionale di una misura restrittiva della
libertà (cfr. Winterwerp c. Paesi Bassi, ricorso n. 6301/73).
Sulla base di tali premesse, la Corte afferma che anche alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un
istituto psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato debba essere assicurata un’assistenza legale nei
procedimenti relativi alla sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura restrittiva della libertà personale
(salvo casi del tutto eccezionali). Ad imporre tale soluzione sono l’importanza del bene giuridico in questione (la libertà
personale) nonché la natura stessa del disturbo sofferto dalla parte (una diminuita capacità mentale). Venendo al caso di
specie, la Corte è dell’avviso che non sussista alcuna ragione per derogare alle regole di massima enunciate: il diritto del
sig. Megyeri a ricevere un’assistenza legale andava garantito anche nel corso dei procedimenti circa la legittimità del
ricovero forzato. Per tale ragione, i giudici di Strasburgo concludono che vi è stata violazione dell’art. 5. par. 4 della
Convenzione.
Equa soddisfazione:
In base all’art. 41 della Convenzione, la Corte liquida in favore del sig. Megyeri, a titolo di equa soddisfazione per il
danno non patrimoniale sofferto, la somma di 5.000 Marchi tedeschi (a fronte dei 25.000 richiesti). I giudici, nel loro
giudizio equitativo, tengono in considerazione essenzialmente due fattori: la lungaggine delle vicende processuali e la
circostanza che il mancato approntamento di un’assistenza legale abbia comportato, per il ricorrente, un senso di
abbandono da parte delle istituzioni.
Informazioni aggiuntive
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Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Emessa da:Camera
Stato convenuto:Germania
Numero ricorso:13770/88
Data:12.05.1992
Articoli:5-4 ; 41
Op. separate:No
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