APPRE DISTI I SOMMI ISTRAZIO E: PRO TI AL VIA! Quindici punti

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APPREDISTI I SOMMIISTRAZIOE: PROTI AL VIA!
Quindici punti per rafforzare uno strumento contrattuale importante come l’apprendistato
professionalizzante nel settore della somministrazione lavoro. Su questo Felsa Cisl, Uiltemp e
Assolavoro hanno raggiunto un’intesa di massima, rinviando la stesura definitiva del testo ad un
prossimo incontro. Si è sfilata, invece, la Nidil Cgil che si è riservata la possibilità di siglare
l’accordo solo dopo le risposte del ministero del Lavoro rispetto ad un apposito interpello presentato
in materia. Tornando al contenuto della pre-intesa possiamo così sintetizzarne gli elementi
essenziali: L’accordo definisce l’apprendistato professionalizzante rispetto ai lavoratori tra i 18 e i
29 anni, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Testo unico s u l l’apprendista t o . Rispetto
all’utilizzo dell’apprendistato nella somministrazione, può essere effettuato presso uno o più
utilizzatori e, in ogni caso, l’Agenzia assume l’apprendista a tempo indeterminato.
Questo, nel quadro della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa
utilizzatrice. Importante anche il ruolo del tutoraggio, valorizzato attraverso due tutor, uno proprio
dell’utilizzatore e uno dell’agenzia. Nelle ipotesi di apprendistato con unico utilizzatore la durata
minima del contratto non può essere inferiore al periodo di apprendistato previsto dal contratto
collettivo nazionale, ferma restando l’ipotesi di assunzione diretta da parte dell’utilizzatore prima
del termine dell’apprendistato. Nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, la durata minima
delle missioni non può essere inferiore a dodici mesi presso un unico utilizzatore. In caso di
interruzione dell’apprendistato con più utilizzatori, l’Agenzia è tenuta a completare la
prevista formazione trasversale accompagnata da una mensilità retribuita. Sempre nel caso di
apprendistato su più utilizzatori, in caso di interruzione si estendono a nove mesi, dopo il primo
anno di missione, e a otto mesi, dopo il secondo anno, le tutele contrattuali, in analogia con quanto
previsto dall’articolo 23 bis con una indennità di disponibilità erogata al netto dei contributi
previdenziali. Sempre nelle ipotesi di apprendistato con più utilizzatori, ciascuna agenzia non può
assumere un numero di apprendisti superiore ai lavoratori qualificati in somministrazione assunti a
tempo indeterminato, con un massimo di tre in caso di assenza di assunzioni a tempo indeterminato.
Allo stesso modo si prevede un obbligo di conferma in servizio a tempo indeterminato pari al 60%
del totale degli apprendisti in formazione, a valere sull’Agenzia e sull’utilizzatore, oppure del 50%
a valere sulle assunzioni da parte dell’Agenzia. L’intesa definisce anche il ruolo delle commissioni
sindacali territoriali che svolgono un ruolo di informazione e controllo.
Soddisfazione per quanto raggiunto dal segretario nazionale della Felsa Cisl, Silvia Degl’Innocenti,
per la quale: “Per la Cisl l’apprendistato rappresenta da sempre una forma contrattuale centrale per
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’apprendistato, nel settore della somministrazione, ha
un valore duplice perchè è un mezzo fondamentale per garantire ai giovani una flessibilità tutelata e
traguardata alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Quest’accordo infatti, è importante dal punto
di vista del welfare contrattuale laddove definisce in caso di mancanza di missione, dopo il primo
anno, una presa in carico del lavoratore da parte dell’Agenzia per i successivi dieci mesi nei quali al
lavoratore è garantita anche la formazione. Anche se il testo definitivo dell’intesa andrà
formalizzato più avanti, riteniamo che quanto raggiunto ieri rappresenti un importante avanzamento
di una frontiera delle tutele essenziale per i lavoratori in somministrazione”.
FeLSA Nazionale
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