Rivista della Pro Civitate Christiana Assisi 71 ANNO periodico quindicinale Poste Italiane S.p.A. Sped. Abb. Post. dl 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Perugia e 2.70 09 1 maggio 2012 la Lega dopo Bossi Europa la tregua è finita la nave della politica il prezzo del petrolio progetto smart city la moderna città intelligente lavoro se la riforma non sostiene i giovani Rudolph Otto fenomenologia delle religioni evoluzione e scelte umane coppie di fatto matrimonio non è famiglia TAXE PERCUE – BUREAU DE POSTE – 06081 ASSISI – ITALIE ISSN 0391 – 108X Rocca sommario 4 6 10 11 13 14 16 19 20 23 24 27 28 1 maggio 2012 31 34 38 09 40 43 Ci scrivono i lettori Anna Portoghese Primi Piani Attualità 44 47 Giovanni Sabato Notizie dalla scienza Vignette Il meglio della quindicina Raniero La Valle Resistenza e pace Servire Dio e lo Spread Maurizio Salvi Sahel Sull’orlo della catastrofe Roberta Carlini Europa La tregua è finita Romolo Menighetti Oltre la cronaca L’abbuffata Ritanna Armeni Politica italiana La Lega dopo Bossi Tonio Dell’Olio Camineiro La nave della politica Fiorella Farinelli Lavoro Se la riforma non sostiene i giovani Oliviero Motta Terre di vetro Caro Diario Giannino Piana Coppie di fatto Matrimonio non è famiglia Ugo Leone Energie Il prezzo del petrolio Pietro Greco Progetto smart city La moderna città intelligente Claudio Cagnazzo Calcio L’autogol metafora nazionale Gabriele Rubino Esperienze Poi venne la rivoluzione Enrico Peyretti Fatti e segni Oggi e domani 48 50 52 54 57 58 58 59 59 60 60 61 62 63 Marco Gallizioli Fenomenologia delle religioni Il mistero tremendo e fascinoso di Rudolph Otto Enzo Bianchi Insieme Il senso del lavoro Stefano Cazzato Pensatori contro Burrhus Frederik Skinner La controeducazione Giuseppe Moscati Nuova Antologia Yone Noguchi Haiku formidabili viaggiatori senza tempo Carlo Molari Teologia Evoluzione e scelte umane Lilia Sebastiani Il concreto dello spirito Vivere ‘eticamente’ Paolo Vecchi Cinema Cosa piove dal cielo? 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La Corte non si è peraltro limitata – come risulta dal testo della sentenza – a una presa di posizione generica, ma ha stigmatizzato la mancanza di «regole» che consentano alle coppie omosessuali di ottenere una precisa regolamentazione giuridica che garantisca loro «un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». L’intervento della Corte, che riguarda di per sé direttamente – in ragione del caso concreto esaminato – le unioni omosessuali, sollecita una riflessione più allargata attorno ad un numero sempre più consistente di unioni – sia etero che omosessuali – che danno origine a precisi nuclei familiari e che, non avendo finora ottenu- to nel nostro paese (diversa è la situazione di quasi tutti gli altri paesi europei) alcun riconoscimento pubblico, sono private di qualsiasi tutela legislativa. L’entità del fenomeno ma soprattutto l’esigenza di attenzione al rispetto della dignità di ogni soggetto umano e dei diritti che da tale dignità scaturiscono impone l’abbandono di ogni pregiudizio e la ricerca di soluzioni concrete sul terreno politico. la distinzione tra matrimonio e famiglia Nell’approccio a tale questione notevole importanza riveste anzitutto la distinzione, chiaramente formulata dalla Corte di Cassazione, tra «matrimonio» e «famiglia». Mentre infatti viene dichiarata impossibile – come si è visto – la trascrizione del matrimonio omosessuale, non essendo presente nella legislazione italiana tale istituto, si afferma, nello stesso tempo, senza esitazione che la coppia omosessuale è, a tutti gli effetti, una «famiglia». Questa affermazione merita di essere approfondita. Non è infatti infrequente che, nel linguaggio comune, matrimonio e famiglia vengano assimilati tra loro, fino talvolta alla totale identificazione; o, quanto meno, è piuttosto diffusa la convinzione che la estende a una serie indefinita di forme di convivenza è, di sua natura, costantemente in divenire. Si va infatti da un modello allargato di famiglia – quello tribale o clanico, che è oggetto dello studio dell’etnologia e dell’antropologia culturale – a un modello ristretto come quello della famiglia nucleare odierna, fino a forme singolari come quelle rappresentate dalle «comuni» o dalle famiglie religiose. Il concetto di famiglia può (deve) pertanto essere applicato a tutte le forme di convivenza stabile che si realizzano tra due o più persone le quali per ragioni diverse decidono di vivere insieme. l’importanza della tutela dei diritti Le profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi decenni nella nostra società hanno concorso a moltiplicare queste forme di convivenza. L’estrema mobilità dei rapporti, dovuta sia all’estendersi dell’area di interscambio sociale a seguito della caduta delle barriere fisico-geografiche provocata dai nuovi mezzi di trasporto e di informazione, sia all’accentuarsi del fenomeno della complessità sociale che favorisce lo sviluppo di appartenenze altamente differenziate, non poteva che avere ri- ROCCA 1 MAGGIO 2012 famiglia discenda immediatamente dal matrimonio come suo diretto (ed esclusivo) corollario. Le cose non stanno così. La storia delle culture – da quelle più antiche a quelle più recenti – mette in evidenza, senza alcuna possibilità di equivoco, che matrimonio e famiglia sono due entità diverse, e che, se è vero che il matrimonio dà luogo a una forma di famiglia, è tuttavia altrettanto vero che può darsi (e di fatto si è data e si dà) una molteplicità di altre forme familiari del tutto indipendenti dal matrimonio. La distinzione fondamentale tra le due entità è costituita dal fatto che mentre il matrimonio è essenzialmente una istituzione contrassegnata fin dall’origine da una specifica formalità giuridica, la famiglia è una realtà sociologica, un fenomeno che ha cioè la sua insorgenza dal basso, e che proprio per questo è soggetto a una grande variazione di forme storicoconcrete. Pur con alcune notevoli varianti nelle diverse culture – accanto a quello monogamico che è la formula accreditata dalla cultura occidentale, esiste tuttora in altre culture quello poligamico – il matrimonio conserva tuttavia una identità piuttosto omogenea, mentre la famiglia, che si 29 cadute immediate sul terreno familiare, provocando l’esplosione di nuove tipologie di unioni, che riflettono l’estrema varietà delle condizioni esistenziali delle persone. Il fenomeno delle nuove «famiglie» e il ricorso alle «unioni di fatto» non devono dunque essere considerati – come talora avviene – quale espressione di mero capriccio individuale; sono conseguenza di mutazioni strutturali e culturali di portata epocale, che determinano scelte soggettive non di rado improntate a un senso di autentica responsabilità. L’arco delle motivazioni – ci riferiamo qui principalmente alle esperienze di coppia – va infatti da situazioni in cui la scelta della convivenza si ispira a ragioni strettamente ideologiche – l’esplicito rifiuto dell’istituzione matrimoniale – ad altre nelle quali determinante è la precarietà economica dovuta all’instabilità della condizione lavorativa; da situazioni in cui decisiva è la fragilità psicologica – è il caso di molti giovani che si sentono insicuri delle proprie decisioni – ad altre – è il caso di persone divorziate – nelle quali prevale la paura di incorrere in un ulteriore fallimento; fino a situazioni, come quelle delle coppie omosessuali, in cui essendo preclusa in partenza la possibilità di accesso al matrimonio, la scelta della convivenza diviene la via obbligata. Il fatto che lo Stato (attraverso la propria legislazione) si prenda cura di queste situazioni, garantendo alle persone coinvolte dello stesso Autore la tutela dei diritti – dal diritto-dovere di assistenza al partner bisognoso di cure, alla reversibilità della pensione, fino ai diETICA SCIENZA E SOCIETÀ ritti in materia di successione, ecc. – coi nodi critici stituisce un atto di giustizia al quale non emergenti ci si può (e non ci si deve) sottrarre. COPPIE DI FATTO pagg. 152 - e 20,00 novità quale forma legislativa adottare? POLITICA Ma attraverso quale dispositivo legislatiETICA vo è possibile assicurare la tutela dei diritECONOMIA logiche della convivenza ti cui si è accennato? Le modalità concrepagg. 184 - e 20,00 te di intervento possono essere diverse. Del tutto insufficiente (e improprio) appare ROCCA 1 MAGGIO 2012 (vedi Indici in tuttavia il ricorso – da alcuni suggerito – RoccaLibri al diritto privato, sia perché non esistono www.rocca.cittadella.org) tuttora garanzie specifiche al riguardo, sia (soprattutto) perché, pur trattandosi di diritti che riguardano i singoli individui, essi tuttavia sussistono in quanto ha luogo un rapporto stabile di convivenza. A caratterizzare le unioni familiari alle quarichiedere a li si fa qui riferimento è infatti la presenza Rocca - Cittadella 06081 Assisi di relazioni con risvolti affettivi durevoli, e-mail che non costituiscono soltanto un fattore [email protected] importante per la vita delle persone coinper i lettori di Rocca • 15,00 ciascuno spedizione compresa 30 volte, ma che assumono anche un rilevante significato sociale. Il superamento di una concezione rigidamente individualista dell’uomo e la sua sostituzione con una concezione «personalista», nella quale la relazione diviene fattore costitutivo dell’identità soggettiva – concezione questa ultima che ha radici profonde nella tradizione cristiana e che risulta largamente accreditata anche dalla Costituzione repubblicana del nostro paese (cfr. articolo 2) – ha infatti aperto la strada a quella visione «comunitaria» della società, purtroppo ancora lontana dall’essere realizzata, che consente il superamento tanto dell’individualismo liberista quanto del collettivismo statalista – sistemi peraltro oggi largamente in crisi – e caratterizzata dalla presenza di un insieme di realtà intermedie che arricchiscono il tessuto della convivenza: dalla famiglia fondata sul matrimonio a una miriade di altre forme relazionali – familiari e non – che si sviluppano spontaneamente dal basso e che, interagendo tra loro, danno vita alle espressioni più vitali della «società civile». La via, che sembra a tale proposito più realisticamente percorribile per dare concreta attuazione al riconoscimento di tali tipologie di «famiglie», è quella dei Pacs francesi (Patti civili di solidarietà), che comprendono tutte le forme di «unioni affettive», sia etero che omosessuali, alle quali vengono riconosciuti dall’istituzione pubblica, in ragione della stabilità del rapporto, alcuni diritti/doveri basilari. La promulgazione di tali dispositivi (e l’impegno a renderli operativi) trae la sua giustificazione non solo dal rispetto di scelte che – come si è accennato – sono espressione di un profondo mutamento culturale in corso, ma soprattutto dalla considerazione che si tratta della tutela di persone, che finirebbero per vedere altrimenti compromessa la possibilità della loro realizzazione umana. L’intervento della legge volto a fornire norme che, oltre a rispondere a una istanza rigorosa di giustizia, consentano di vivere con maggiore serenità situazioni, destinate diversamente ad alimentare, a causa della loro precarietà, stati di ansia e di conflitto interiore, è un indubbio atto di civiltà. Anche attraverso questa strada ha infatti luogo l’edificazione di una società più solidale, nella quale a ciascun individuo vengano riconosciuti i diritti fondamentali della persona e assicurato il pieno rispetto della dignità umana. Giannino Piana