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Direzione Coesione Sociale
COMUNICATO DEL 22 OTTOBRE 2015
Stato di disoccupazione
Prime indicazioni operative
Come noto, il DLgs 150/2015 ha modificato significativamente, con le disposizioni contenute
all’art. 19, la gestione dello stato di disoccupazione e abrogato tutti gli articoli del DLgs
181/2000 che regolamentavano in precedenza questa materia. Poiché il Decreto 150 è entrato
in vigore dal 24 settembre scorso, di fatto la vecchia normativa, comprese le Linee Guida
regionali, è superata, ma occorre procedere con gradualità alla messa a regime della nuova
disciplina, che comporta modifiche ai sistemi gestionali da apportarsi in modo concordato tra
Ministero del Lavoro e Regioni e province autonome, tenendo anche conto dello stock di
disoccupati attualmente in capo ai servizi.
Nell’incontro del Coordinamento delle Regioni del 14 ottobre scorso si è deciso di non
procedere a modifiche sui sistemi informativi o comunque ad adeguamenti delle procedure in
relazione allo stock pregresso di disoccupati, in attesa di un confronto costruttivo con il
Ministero del Lavoro. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori incontri per mettere a punto
gli interventi richiesti e dar corso, per step successivi, al nuovo sistema.
Appare però necessario, stante l’entrata in vigore del Decreto, allineare almeno la gestione del
flusso di utenti che si presentano ex novo ai servizi alle disposizioni di base contenute nel
Decreto 150, che non prende più in considerazione il reddito da lavoro ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, prevedendo che il disoccupato, per essere
riconosciuto come tale, sia privo di impiego. Si ritiene quindi opportuno dare immediata
applicazione alle norme sopra citate, fermo restando che la dichiarazione di immediata
disponibilità al portale nazionale delle politiche del lavoro prevista nel decreto non può aver
luogo per ora, in mancanza dell’attivazione di una specifica funzionalità su Cliclavoro, per cui la
DID viene sottoscritta ancora al Centro per l’Impiego o all’atto della presentazione di una
domanda di ammortizzatore sociale all’INPS. Si prevede, comunque, in questa fase transitoria,
di adeguare al più presto il testo della DID regionale, eliminando i riferimenti al reddito minimo
e alla conservazione dello stato di disoccupazione, in modo da renderlo coerente con la nuova
normativa.
Si dispone quindi che i nuovi utenti che si presentano ai Centri debbano essere privi di
qualsiasi impiego, sia subordinato che autonomo, per acquisire lo stato di disoccupazione,
indipendentemente dal livello di reddito che ne deriva, fatti salvi i rapporti di tipo speciale, che
non si configurano come rapporti di lavoro, quali tirocini, stage o assimilati, e il lavoro
accessorio. Tale disposizione ha valore retroattivo, trovando applicazione dalla data del 24
settembre 2015: eventuali provvedimenti di ingresso nello stato di disoccupazione
impropriamente assunti dal 24 settembre a favore di lavoratori in possesso di un impiego che
garantisce un reddito annuo presunto esente da imposizione fiscale vanno annullati in una
logica di autotutela.
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