Direzione Coesione Sociale COMUNICATO DEL 22 OTTOBRE 2015 Stato di disoccupazione Prime indicazioni operative Come noto, il DLgs 150/2015 ha modificato significativamente, con le disposizioni contenute all’art. 19, la gestione dello stato di disoccupazione e abrogato tutti gli articoli del DLgs 181/2000 che regolamentavano in precedenza questa materia. Poiché il Decreto 150 è entrato in vigore dal 24 settembre scorso, di fatto la vecchia normativa, comprese le Linee Guida regionali, è superata, ma occorre procedere con gradualità alla messa a regime della nuova disciplina, che comporta modifiche ai sistemi gestionali da apportarsi in modo concordato tra Ministero del Lavoro e Regioni e province autonome, tenendo anche conto dello stock di disoccupati attualmente in capo ai servizi. Nell’incontro del Coordinamento delle Regioni del 14 ottobre scorso si è deciso di non procedere a modifiche sui sistemi informativi o comunque ad adeguamenti delle procedure in relazione allo stock pregresso di disoccupati, in attesa di un confronto costruttivo con il Ministero del Lavoro. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori incontri per mettere a punto gli interventi richiesti e dar corso, per step successivi, al nuovo sistema. Appare però necessario, stante l’entrata in vigore del Decreto, allineare almeno la gestione del flusso di utenti che si presentano ex novo ai servizi alle disposizioni di base contenute nel Decreto 150, che non prende più in considerazione il reddito da lavoro ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, prevedendo che il disoccupato, per essere riconosciuto come tale, sia privo di impiego. Si ritiene quindi opportuno dare immediata applicazione alle norme sopra citate, fermo restando che la dichiarazione di immediata disponibilità al portale nazionale delle politiche del lavoro prevista nel decreto non può aver luogo per ora, in mancanza dell’attivazione di una specifica funzionalità su Cliclavoro, per cui la DID viene sottoscritta ancora al Centro per l’Impiego o all’atto della presentazione di una domanda di ammortizzatore sociale all’INPS. Si prevede, comunque, in questa fase transitoria, di adeguare al più presto il testo della DID regionale, eliminando i riferimenti al reddito minimo e alla conservazione dello stato di disoccupazione, in modo da renderlo coerente con la nuova normativa. Si dispone quindi che i nuovi utenti che si presentano ai Centri debbano essere privi di qualsiasi impiego, sia subordinato che autonomo, per acquisire lo stato di disoccupazione, indipendentemente dal livello di reddito che ne deriva, fatti salvi i rapporti di tipo speciale, che non si configurano come rapporti di lavoro, quali tirocini, stage o assimilati, e il lavoro accessorio. Tale disposizione ha valore retroattivo, trovando applicazione dalla data del 24 settembre 2015: eventuali provvedimenti di ingresso nello stato di disoccupazione impropriamente assunti dal 24 settembre a favore di lavoratori in possesso di un impiego che garantisce un reddito annuo presunto esente da imposizione fiscale vanno annullati in una logica di autotutela.