IL TESTAMENTO: PROFILI E QUESTIONI

CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE
SUCCESSIONI - A.A. 2015/2016
IL TESTAMENTO: PROFILI E QUESTIONI
Prof. Giovanni Furgiuele
con la collaborazione
della Dott.ssa Giulia Tesi e del Dr. Marco Rizzuti
Prof.GiovanniFurgiuele
DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI
LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi
INTRODUZIONE
1.Breviriflessionisulladisciplinadelrapportosuccessorio……………………………………………………….pag.2
CAPITOLO1
TESTAMENTOELEGGE
1.Rilieviintroduttivi……………………………………………………………………………………………………………….pag.16
2.Considerazionigeneralisutestamentoelegge……………………………………………………………………...pag.20
3.Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge…………………………………………………………….pag.27
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INTRODUZIONE
1.Breviriflessionisulladisciplinadelrapportosuccessorio.
In questa breve introduzione faremo alcune riflessioni sulla materia
testamentaria.Nelcorsoparleremodeltestamento.Peròiprofiliele
questioni attinenti al testamento verranno affrontati, comunque,
avendocomeriferimentoloStatoitaliano.
Questa considerazione iniziale e di partenza serve per delineare le
fontidacuiscaturisceladisciplinadelfenomenocheanalizzeremo.
Naturalmente,ilriferimentoalladisciplinadell’ordinamentogiuridico
delloStatoitalianorappresenta,alcontempo, unacaratteristicaeun
limite della nostra analisi. Non si esclude, infatti, che in altri
ordinamenti prevalga un’impostazione, per certi aspetti e profili,
diversificata.
Tuttoquantofinoradettoèvero.Esiste,però,ancheunRegolamento
successorio europeo, approvato non molto tempo fa e, in ordine al
qualesitendonoasviluppareprofilidiconsiderazioneevalutazione
sulla materia successoria, laddove si sia in presenza di situazioni di
carattere particolare. Nello specifico, la tutela è prevista in ordine a
soggetticherisiedonoinuncertoStato,rispettoabenichesonositiin
uno Stato diverso. Esistono, infatti, delle situazioni particolari che
necessitano di un contemperamento. Il Regolamento successorio
europeo,quindi,predisponeunadisciplinaperquellesituazioniinsi
haunamolteplicitàdiriferimenti.
Purnonrifiutandol’utilitàdelsuddettoRegolamento,èopportuno,fin
daora,sottolinearecheiprofilielequestionicheverrannoaffrontate
nel corso avranno come riferimento esclusivo la disciplina prevista
dalcodicecivileitaliano.
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Ilcodicecivileè,quindi,iltestodiriferimento,pressochéesclusivo,di
ciòcheavremomododiconsiderarenelproseguodelcorso.
Quando si parla di testamento si fa, inevitabilmente, riferimento alla
successione testamentaria. Cosa significa testamento e successione
testamentaria?
Successione
testamentaria,
successione
legittimaetutela
deilegittimari
Significa che, in ordine a questa particolare situazione, per avere
riferimentididisciplina,sidevefareriferimentoaciòcheèespresso
nell’ambito della lettera del testamento. È il testamento che ci dice
cosa deve essere seguito, nell’ambito delle situazioni di carattere
particolare, successive alla morte di colui che è l’autore del
testamentomedesimo.
In altri termini, la successione testamentaria identifica il testamento
come fonte prioritaria di disciplina del rapporto di carattere
successorio.
Dettociò,bisogna,anche,domandarsiseiltestamentosiaanchefonte
esclusivadelrapportosuccessorio.
Definireiltestamentoqualefonteprincipaledelrapportosuccessorio,
non significa dire che esso sia anche fonte esclusiva del rapporto
successorio.
Il testamento, infatti, potrebbe fare riferimento ad una pluralità di
ipotesi e non ricomprendere, però, la totalità dei beni e dei rapporti
che fanno capo al decuius. I rapporti personali del defunto possono,
nellasostanza,andarealdilàdellamateriatrattatadaltestamento.
In questi casi, si può avere una commistione di fatti: il testamento
vieneaccompagnatodallaulteriorefontecheèlalegge.
Sipuò,quindi,avereunasuccessionetestamentariaeunasuccessione
di carattere legale che è, appunto, disciplinata dalla legge e prevede
condizionidicarattereparticolare.
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Accantoallasuccessionelegittimaeallasuccessionetestamentaria,vi
è, poi, un’ulteriore ipotesi. Non è detto, infatti, che la successione
testamentaria debba essere ritenuta fonte esclusiva di disciplina
perchéesisteunacategoriadisoggetti–ilegittimari–iqualihanno,
comunque,dirittoadunaporzionedieredità.
Il de cuius, infatti, non può evitare che una certa parte del suo
patrimonio ereditario sia destinato a vantaggio di soggetti specifici
che,normalmente,sonoifamiliaripiùstretti.
Quandosiparladellaposizionedeilegittimarièspontaneochiedersi
quantosiagiustotuttociò,ovveroquantosiagiustaunadisciplinache
valutairapportidicaratterepatrimonialeinunamanieraparticolare.
Il soggetto titolare dei suddetti rapporti potrà disporne in una certa
misura, ma non potrà dimenticare che esiste una tutela, di carattere
familiare, che prevale circa la successiva titolarità di certi beni e
rapporti.
Non è possibile dire se ciò sia giusto o sbagliato; il fatto è che, in
questicasi,ildirittosiimpone.
Naturalmente, se ci poniamo nella logica del diritto di proprietà, è
chiarocheciòpotrebbenonesseregiusto.Èlaleggeche,daunpunto
di vista della tutela, ritiene di dover preferire non esclusivamente la
volontà del decuius, ma anche altre posizioni. La morte del decuius
determina un passaggio di proprietà che, in una certa misura, fa
riferimentoallavolontàdeldefunto;senonc’èlavolontàdeldecuius,
provvederàlaleggeinunacertamaniera;seèpresentelavolontàdel
decuiusè,comunque,tutelatalaposizionedeilegittimari.
Quando si parla di regola giuridica non è possibile evitare di
considerare l’esattezza (o la non esattezza) della stessa. Vi possono
essere una pluralità di approcci che possono dar luogo a diverse
ipotesi.
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Il sistema appena descritto è il frutto di una scelta che si impone
perchéprovienedall’ordinamentogiuridicodelloStato.
Questoèilprimoprofilochesegnaliamoecheriguardailtestamento
e la successione testamentaria e i loro rapporti con la successione
legittimaeconlaposizionedeilegittimari.
Vediamo,adesso,qualisonoiprincipigeneraliinmateriasuccessoria.
Bisogna, infatti, partire dal presupposto che il testamento si colloca
Principigeneraliin
materiasuccessoria
all’interno di uno schema generale di disciplina del rapporto
successorio.
Innanzitutto, occorre brevemente richiamare l’attenzione su come è
articolata la disciplina del rapporto successorio, all’interno del Libro
IIdelcodicecivile.LadisciplinaprevistadalLibroII,infatti,segueun
certoschemacheanticipal’individuazionedelconcettoditestamento
edellasuccessivaregolamentazionedellasuccessionetestamentaria.
Esistonounaseriediarticoli,iqualidannounacertaesposizionecirca
ilmodoconcuisidevevalutareladisciplinadelrapportosuccessorio.
Inaltritermini,ladisciplinadellasuccessionetestamentarianonèil
punto di partenza, ma è un elemento della sequenza della disciplina
generaledelrapportosuccessorio.
Prima del testamento e della disciplina della successione
testamentaria, vi è tutta l’altra parte che è prevista nell’ambito della
disciplinageneraledelrapportosuccessorioedèpartenecessariadel
discorsocheaffronteremo.
Nell’ambito della disciplina generale del rapporto successorio vi è,
innanzitutto, un primo profilo che individua esattamente come si
deveporreilrapportosuccessoriostesso.
Questoprimoprofiloèrappresentatodaldivietodeipattisuccessori,
dicuiall’articolo458delcodicecivile.
Divietodeipatti
successori
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Inprimoluogo,vadettochel’articolo458c.c.èformulatoinmaniera
nontotalmenteperfetta,dalpuntodivistaespositivo.
Nellanormasilegge:“Fattosalvoquantodispostodagliarticoli768bis
e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della
propriasuccessione.E'delparinulloogniattocolqualetalunodispone
dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora
aperta,orinunziaaimedesimi”.
Da un punto di vista puramente letterale, il termine patti successori
significa accordi che, come tali, scaturiscono da una duplice
manifestazionedivolontà.
Quandosiragionenelsensodiunavisionechefariferimentoaduna
pluralità di manifestazioni del volere, occorre chiedersi se i suddetti
pattiequivalgonoalconcettodicontratto.
Nonèdettochecisiaun’assolutacorrispondenza.Sesiparladipatti
comeduplicemanifestazionedivolontàèevidentechenonvièalcuna
diversitàrispettoalcontratto.
Bisogna, però, fare un’ulteriore considerazione. Il patto in una
compravendita (vendita dietro il pagamento di un prezzo) equivale
totalmentealconcettodicontratto:sihaundupliceaccordo.
Nel caso del patto successorio siamo all’interno di una situazione di
questo tipo? In una situazione in cui un soggetto si impegna ad
effettuare un testamento e l’altro accetta, chi è che si impegna:
entrambiounosolo?
Con il patto successorio siamo di fronte ad una situazione in cui un
soggettoeffettuaunqualcosacherimaneall’internodellasuasfera–
iltestatore–edunaltrosoggettochecondivide.
Tale situazione non è assimilabile all’idea del contratto inteso in
sensorigoroso.Unacosaèilcontrattoincuisihannomanifestazioni
di volontà allineate sulla stessa posizione e, quindi, l’accordo è il
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frutto della volontà concordata; altra cosa è l’ipotesi in cui si ha la
manifestazione di volontà di un soggetto, alla quale l’altra parte non
puòfaraltrocheaderire.1
Fatta questa premessa necessaria per chiarire il significato dei
termini
impiegati
dal
codice
civile,
torniamo
a
parlare
specificatamentedeldivietodeipattisuccessori.
Nell’ambito dell’articolo 458 c.c. si hanno due ipotesi. Una prima
ipotesi – patti successori costitutivi – in cui è necessaria
l’accettazione. Viceversa, nella seconda parte dell’articolo, sono
previste delle ipotesi di patti successori che hanno carattere
esclusivamenteunilaterale–pattisuccessoririnunziativiedispositivi.
Il divieto dei patti successori è un elemento fondamentale della
disciplina generale del rapporto successorio. Esso caratterizza, in
maniera specifica, il nostro ordinamento: in altri ordinamenti (per
esempio, in Francia ed in Germania) si segue, infatti, una diversa
impostazione.
Comeabbiamovisto,l’articolo458c.c.rinviaaquantoprevistodagli
articoli 768 bis, e seguenti, codice civile. Ciò significa che si esclude
daldivietodeipattisuccessoriilcosiddettopattodifamiglia.Sitratta
diun’aperturachesifondasullaconsiderazionedelpattodifamiglia
comeipotesitipicadipattosuccessorio.Tuttavia,nonsipuòevitaredi
esprimere dubbi circa l’assimilazione fra patto di famiglia e patto
successorio.
La seconda caratteristica della disciplina generale del rapporto
successorioriguardailconcettodisuccessione.
Ilconcettodi
successione
1L’impostazione suddetta è, in un certo qual modo, confermata dalle parole di Nicolò, in materia di
donazione. L’Autore sosteneva che il donatario non può far altro che accettare. È chiaro, comunque,
che, per rispettare la volontà del donatario, è necessaria la sua accettazione perché nessuno può
imporgli niente. È altrettanto vero che quella situazione giuridica deriva, comunque, dalla
manifestazionedivolontàdiunasolaparte.Discorsodiverso,chiaramente,valeneicasiincui,come
peresempionellacompravendita,ènecessariaunaduplicemanifestazionedivolontà.
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La successione è quella situazione giuridica che si realizza nel
momentoincui,rispettoallatitolaritàdicertibeni,ilvenirmenodella
personaproprietariadeibenimedesimi,dàluogoadunfenomenodi
sostituzionenellatitolaritàdeglistessi.
Viene,quindi,menoildirittodiproprietàdiunsoggettoperchéesso
scompare e al suo posto interviene un altro soggetto. Chi sia questo
ulteriore soggetto lo si dedurrà dall’applicazione o delle norme
relative alla successione legittima, o dalla norme relative alla
successione testamentaria, oppure, eventualmente, rispetto alla
successionetestamentaria,dall’applicazionedellenormerelativealla
tuteladeilegittimari.
La successione implica un fenomeno di sostituzione: il diritto di
proprietàvienemenoperchéscompareiltitolaredeldirittostesso,al
suo posto interverrà o colui a vantaggio del quale si realizza la
successionetestamentaria,oppureilsoggettoneiconfrontidelquale
sirealizzalasuccessionelegittimaodeilegittimari.
La terza caratteristica della disciplina generale del rapporto
Ereditàelegato
successorio è data dalla presenza di due forme di sostituzione nella
titolaritàdeibeni:l’ereditàeillegato.Sitrattadiprincipidicarattere
giuridico.
Cosa significa eredità? Eredità significa una successione in senso
pieno,inmodotaleche,rispettoallatitolaritàdicertibeni,avverràla
sostituzioneavantaggiodiunaltrosoggetto.
A livello di impostazione giuridica, però, occorre anche considerare
l’ipotesiincuinonsihaun’unicasituazionedicaratteresuccessorioa
vantaggio di un solo soggetto, ma si hanno una pluralità di rapporti
successori a vantaggio di una pluralità di soggetti. Su questa base, si
tendeadifferenziarel’eventualitàincuiquest’ultimaipotesisirealizzi
inuncasoatitolodieredeedinunaltrocasoatitolodilegato.
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Atalproposito,bisognaconsiderareilcontenutodell’articolo588c.c.
–“Disposizioniatitolouniversaleeatitoloparticolare”–ilqualecosì
statuisce: “Ledisposizionitestamentarie,qualunquesial'espressioneo
la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e
attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una
quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo
particolareeattribuisconolaqualitàdilegatario.
L'indicazionedibenideterminatiodiuncomplessodibeninonesclude
cheladisposizionesiaatitolouniversale,quandorisultacheiltestatore
haintesoassegnarequeibenicomequotadelpatrimonio”.
La suddetta norma che sembra così perentoria è una norma di
carattere giuridico, la quale detta dei criteri, la cui applicazione
costituisce la premessa per farne dedurre, in un caso, la qualità di
eredee,inunaltrocaso,laqualitàdilegatario.
L’articolo 588 c.c., in altri termini, è una norma giuridica che, come
tale, fa capo ad un processo di valutazione della disposizione
testamentaria, nel senso che si devono distinguere due modalità di
valutazionedelrapporto:seiltestatorehadispostodiuncertobene
nellasuatotalità,considerandolocomequota,quelsingolobeneviene
consideratocomequotadieredità;seiltestatorehadispostodelbene
comesingolo,essoverràconsideratoatitolodilegato.
È una valutazione, è un criterio di analisi. Siamo di fronte ad una
disciplina di carattere giuridico che è impostata sulla diversità fra
concetto di quota e concetto di singolo bene. Se il bene è stato
attribuitocomesingolobene,èunlegato;seilbeneèstatoattribuito
comequotadell’interopatrimonio,èeredità.
Ladiversitàdeiconcettidiereditàelegato,chiaramente,dàluogoad
una disciplina differenziata che è il frutto di una valutazione. Tale
valutazione può essere semplificata se il testatore ha detto
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chiaramente di voler attribuire certi suoi beni a titolo di erede o di
legato; al contrario, nel caso in cui il testatore non sia chiaro, quel
testamento, nell’ipotesi in cui si pongano dei problemi fra soggetti
specifici,dovràessereinterpretatodapartedell’organogiudicante.
Inquesticasi,l’interpretazionerappresentaunachiavediletturache
costituisce il modo per risolvere, da un punto di vista giuridico, una
controversia. Non è detto, però, che la chiave di lettura,
l’interpretazione offerta, nei singoli casi, dall’organo giudicante sia
effettivamentequellagiusta,ototalmentecondivisibile.
Come già detto, l’eredità ed il legato comportano conseguenze
diverse.Innanzitutto,perquantoriguardalanascitadelnuovotitolo
di proprietà. In tal senso, occorre tener presente il contenuto della
disposizioneadottatadaltestatorechecostituisceunapremessache,
però,nonesauriscelaquestione.Ciò,perchéiltestatoreindividuauna
certa chiave, una certa soluzione, però, le suddette disposizioni
testamentariesonodestinateaprodurreeffettinontantonell’ambito
della sfera giuridica del de cuius, ma nella sfera giuridica del
destinatario. Sarà, quindi, la manifestazione di volontà del
destinatario che determinerà la chiusura definitiva del rapporto
successorio.
Per queste ragioni, quindi, è necessaria anche l’accettazione del
destinatario, in quanto, nella visione di carattere generale, la
disposizionedeldecuiusnonrisultasufficiente.
Nella sostanza, l’accettazione costituisce il momento di chiusura del
rapportosuccessorio.
Tralasciando,inquestasede,ilfattochesonoprevistiapposititermini
di prescrizione entro cui deve essere resa l’accettazione, in termini
generali,occorresottolinearecheessapuòesserepuraesemplice,o
conbeneficiod’inventario.
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Anche la suddetta diversità fra accettazione pura e semplice e
accettazioneconbeneficiod’inventariohadeiriflessidifferenti.Nello
specifico, l’accettazione con beneficio d’inventario implica un limite:
colui che accetta con beneficio d’inventario risponderà dei debiti
ereditarineilimitidellapartedipatrimoniocheprovienedaldecuius.
Per concludere il discorso sui diversi concetti di eredità e legato, è
prevista una diversa disciplina con cui si avrà il riparto del carico
specificodeirapportichescaturisconodaquesteipotesi.
Infine, occorre considerare due ulteriori ipotesi: una è la revoca del
Revocaerinunzia
testamento;l’altraèlarinunziaalrapportosuccessorio.
Si potrebbe, infatti, pensare che la disposizione testamentaria abbia
caratteredefinitivo.
In realtà, però, non è così. Nell’ambito della disciplina della
successione testamentaria prevale una logica diversa che, in questo
caso,apparedegnadirispetto.Coniltestamento,infatti,nonsitratta
di tutelare la sfera giuridica di qualcuno come, invece, avviene
nell’ambito del rapporto contrattuale dove occorre tutelare sia la
posizionedelproprietario,chequelladeldestinatario.
Viceversa,nell’ipotesideltestamentolecosesonodiverseperchése,
nell’ambito della vita del testatore, si registra un mutamento di
volontàquestoèpienamentelibero,inquantoilrapportosuccessorio
nonsièancoraesaurito,masiperfezionerànelmomentosuccessivo
alla morte del de cuius e a seguito dell’accettazione del destinatario
delladisposizione.
Fino alla morte del testatore, il rapporto successorio non esiste e,
quindi,nonc’èunasferadititolarità,previstaavantaggiodiuncerto
destinatario,chedebbaesseretutelata.
Perquestaragione,nell’ambitodellasituazionerelativaalrapportodi
carattere testamentario, prevale il potere di revoca. Si tratta, nella
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sostanza, di tutelare la posizione di colui che è, originariamente,
autorediunadisposizionetestamentaria,ilqualehalapossibilitàdi
modificareladisposizionemedesima.
Pertanto,essendoquestalasituazione,ciòcheèstatorealizzatooggi
nonèdettochedebbaessereconsideratoancheinfuturo.
Lostessodiscorsovale,anche,conriguardoallarinunziaalrapporto
successorio perché, nell’ambito di queste situazioni, non essendoci
una necessaria contestualità (che è, invece, presente nell’accordo
contrattuale) non vi è la necessità di tutelare la posizione della
controparte.
Altra situazione che deve essere considerata, nell’individuazione dei
Ladivisione
principi generali in materia successoria, è quella dell’eventuale
contitolaritàdicertibeni.
Inquesticasi,sidevepassareattraversoladivisione,fraglieredi,dei
diversibeni.
Le operazioni di divisione costituiscono un aspetto estremamente
problematico perché ci troviamo di fronte ad una situazione di
contitolaritàchedeveesseresciolta,conassegnazionedellatitolarità
distinta, qualora il bene sia divisibile; viceversa, se il bene non è
divisibile, si dovrà procedere alla vendita all’asta dello stesso con
successivasuddivisionedelricavato.
Vi è, poi, un’ulteriore considerazione da fare. Bisogna, infatti, fare
L’interpretazione
alcunepremessesulconcettodiinterpretazione.
Nella attività di carattere giuridico, se c’è un concetto fondamentale
pertuttiepertuttelebranchedeldiritto,questoconcettogeneraleè
quellodell’interpretazione.
Chisvolgel’attivitàdiinterpretazionedevefarloinmodointelligente,
nonsoffermandosi,esclusivamente,sultestodellenorme.
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Iltestodellaleggerappresentasoltantounapremessadell’attivitàdi
interpretazione.
In altri termini, il giurista deve saper interpretare e saper dare un
senso.
L’interpretazione è un problema perché non è detto che nel leggere
un certo contesto letterale tutti siano in grado di concordare su di
un’unicaletturainterpretativa.
Ci possono essere modalità diverse di espletamento della funzione
interpretativa.Ladiversitàfragiuristi,normalmente,èchenonesiste,
nei casi dubbi, un’unanimità generale e concordata di lettura
interpretativa.Inquesticasi,ilsensodellanormaèquellocherisulta
dallo svolgimento dell’attività interpretativa. Non a caso, quindi,
l’attività di interpretazione caratterizza profondamente l’essenza del
giurista.
La disciplina dell’attività di interpretazione la si rinviene, in primo
luogo, nell’ambito dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al
codice civile. esistono, poi, una serie di norme (articoli 1362 – 1371
c.c.)chedisciplinanol’interpretazionedelcontratto.Questisono,nella
sostanza, tentativi per bloccare il margine di libertà che spetta
all’interprete.
Per quel che qui ci interessa, l’interpretazione costituisce anche un
canale da cui scaturisce la vita di una regola adottata in sede
testamentaria. Come vedremo, esistono tutta una serie di ipotesi,
rispettoallequali,dallosvolgimentodiun’attivitàdiinterpretazione,
scaturisceilsensodaattribuireadundeterminatotestamento.
Quello appena descritto è il panorama dei principi, al cui interno si
puòcollocare,inmanierasignificativa,lamateriatestamentaria.
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Vediamo,adesso,qualesaràl’oggettodelcorso.
Perovvimotivi,nonverràtrattatatuttaladisciplinadeltestamento.
Nelcorsoverrannoaffrontatialcuniargomenti.
Innanzitutto, il primo argomento concerne il rapporto che deve
essere istituito fra testamento e legge. Ciò significa che l’autonomia
testamentariacostituisceilfondamentodiunacertadisciplina,mail
testamento non è l’unica ipotesi di regolamentazione del rapporto
successorio.
Come già abbiamo detto, il testamento sussiste nell’ambito di un
complesso di regole. C’è, nella sostanza, una disciplina di carattere
legale che deve essere rispettata. Il potere di autonomia
testamentaria non è liberissimo. Esso deve essere esercitato in una
certa forma, secondo certe modalità e nel rispetto dei limiti previsti
nell’ambitodellasituazionedicaratterelegislativo.
Insecondoluogo,siaffronterannolequestionirelativeallacosiddetta
capacitàtestamentaria.Rispettoaciò,bisognaporsinell’ambitodella
valutazione dell’idoneità di un certo soggetto ad esprimere la sua
volontàtestamentaria.
Il terzo argomento sarà quello dell’autonomia testamentaria. In
quest’ottica,iltestamentoèvistocomeeserciziodiunasituazionein
termini di libertà, nel senso di adottare una certa disciplina di
caratterespecifico,circalisvolgimentodelrapportosuccessorio.
Tale impostazione implica la considerazione del testamento come
negoziogiuridico,ossiacomeespressionedilibertàtestamentaria.
Semprenell’ambitodelcaratterenegozialedeltestamento,siinnesta
il riferimento, come ulteriore argomento, alla fiducia e alla
simulazione. Fiducia e simulazione come ipotesi che, quindi, devono
essereconsideratecomesituazionichecaratterizzanolosvolgimento
dell’attivitàtestamentaria.
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Altroargomentosaràquellodellaclausoladidiseredazione.Sitratta,
comevedremo,diunargomentodicarattereparticolarechenecessita
dialcuneconsiderazioni.
Verranno, poi, esaminate le questioni relative alla sostituzione
ordinaria e fedecommissaria che costituiscono ulteriori forme di
manifestazionedellalibertàtestamentariadeldecuius.
Successivamente,cisoffermeremosullequestioniinerentiallarevoca
deltestamento.
Vi è, poi, il tema della invalidità ed inefficacia del testamento come
ipotesi di inammissibilità di certe situazioni di carattere
testamentario.
Achiusuradelcorso,verràaffrontatoilproblemadell’interpretazione
deltestamento,ossiadellavalutazionedellequestionichesipongono
nell’eserciziodell’attivitàdiinterpretazioneinsedetestamentaria.
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CAPITOLO1
TESTAMENTOELEGGE
1.Rilieviintroduttivi.
Ilprimoargomentocheverràpresoinconsiderazioneècostituitodal
riferimento al rapporto che intercorre fra testamento e legge. Sono,
quindi,duemomenti:unoèiltestamento–valeadirel’attoformato
dal privato – l’altro è la legge – che è il frutto dello svolgimento
dell’attivitàdicaratterenormativo.
Perpotercomprendereapienoilrapportofratestamentoelegge,al
Testamentoediritto
di la del riferimento al concetto generico di legge, forse sarebbe più
giusto,quantomenoinizialmente,parlareditestamentoediritto.Far
riferimento al rapporto fra testamento e diritto significa costruire il
rapporto in ordine alla valutazione che, in sede giuridica, viene
effettuatadell’attotestamentariocostituitodalprivato.
La valutazione, in sede giuridica, del testamento si riferisce, quindi,
allavalutazionespecificadell’eserciziodeipoterichespettanoadun
determinatosoggetto.
Parlare di testamento e diritto comporta la necessità di una
preliminareprecisazione.Parlaredeldiritto,omeglioancoraparlare
del fenomeno giuridico significa parlare, non solo e non tanto di
singoli atti espressivi di poteri legislativi, ma significa parlare con
riferimento all’esercizio del potere di disciplina di determinate
situazionichescaturiscedasingoliordinamenti.
Pensiamo,peresempio,almondodeglizingari.Possiamodomandarci
comevengonoregolate,nelmondodeglizingari,levicendesuccessive
alla morte di un determinato soggetto. Pensiamo, ancora, agli
stranieried,inparticolare,acolorocheprovengonodall’Africa.Nella
sostanza, pensiamo a tutti quei soggetti che vivono, al giorno d’oggi,
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all’interno,anche,dell’ordinamentoitaliano.Attualmente,nell’ambito
del nostro ordinamento, vivono una pluralità di soggetti e, quindi,
bisogna chiedersi, quando ci si pone nella logica del controllo
giuridicodiunsingoloattotestamentario,qualesialavalutazioneche
deveesserefatta.
Un atto testamentario, praticamente, opera all’interno di un
determinato ordinamento; e l’ordinamento italiano è uno degli
ordinamenti, è uno dei profili, di carattere giuridico, tecnicamente
esistentiinsensogiuridico.
Èopportuno,quindi,chiedersiqualetipodivalutazionedebbaessere
effettuatainordineall’espressionedelpoteretestamentario.
In sostanza, non sappiamo se, per esempio, gli zingari fanno un
testamento, però, quando ci poniamo nell’ottica della valutazione di
unattopostoinesseredalprivato,comeèappuntoiltestamento,per
ragionare in senso tecnicamente corretto, si deve far riferimento
all’ordinamento all’interno del quale quel determinato atto è
destinatoavalere.
Il discorso appena fatto ci porta a riaffermare un principio
fondamentale che è quello della relatività dei valori giuridici. Valore
Larelativitàdei
valorigiuridici
giuridico significa, evidentemente, collocare una specifica situazione
all’interno di criteri di valutazione espressi nell’ambito di singoli
ordinamenti. Da un punto di vista giuridico, il concetto che viene
primanonèilconcettodilegge,maèilconcettodiordinamento.
Quelle sopra esposte sono valutazioni reali, non sono giuochi di
parole. Quando ci poniamo nella logica della valutazione di un
determinatoatto,cisideve,anche,chiedereall’internodiqualesfera
di ordinamento è destinato a valere quell’atto. Dal momento che i
valori giuridici sono espressi, certo, dai singoli Stati, ma anche da
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comunitàsovranazionalieinriferimentoasettorispecifici,èevidente
larelativitàdeivalorigiuridicimedesimi.
Questa premessa iniziale serve per evitare di sopravvalutare il
rapporto fra testamento e legge: certo, nell’ambito del nostro
ordinamento giuridico, è così, però, non è detto che questo tipo di
impostazione sia destinato ad esaurire la valenza di carattere
giuridico,inordinealrapportofraattodelprivatoesferagiuridica.
Sempre da un punto di vista generale ed introduttivo, se pensiamo,
peresempio,adunacodaquestocosasignifica.Quandosiamoincoda
passaprimaquellocheèarrivatoprima:l’ordinamentogiuridicodella
coda prevede una precedenza con riguardo al momento di arrivo.
Nellasostanza,èl’ideagiuridicacheregolailfenomenodellacoda.
Se questo è il fenomeno giuridico, quando si parla di testamento e
legge ha una valenza la precisazione del fenomeno che consiste nel
verificare all’interno di quale struttura si colloca il problema della
valutazione,interminigiuridici,dell’attotestamentario.
A questa prima precisazione occorre aggiungerne un’altra. Il
fenomeno della libertà testamentaria necessita, infatti, di ulteriori
considerazioni.
Lalibertà
testamentariaeil
concettodi
proprietà
Quandosifariferimentoaltestamentoelosiprendeperbuono,l’idea
giuridicaditestamentoèun’ideabasilareoconsequenziale?
Insostanza,èiltestamentolabasedelfenomeno,oppurelostessoèla
conseguenzadiun’altravalutazione?Lalibertàtestamentariaprecede
la valutazione del fenomeno, oppure consegue ad una diversa
valutazionedellostesso?
Siritienecheiltestamentosiaunaconseguenzaenonunapremessa.
Innanzitutto, bisogna ammettere una valenza giuridica del
testamento.Ilfattochesiamodistintamenteproprietaridicertibeniè
la premessa da cui scaturisce, in ambito giuridico, il testamento. In
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altri termini, il diritto di proprietà, di disponibilità di certi beni è la
premessadacuiscaturisceiltestamento:ildirittodiproprietàdiun
certobene,diuncertorapportoèciòsucuisifondal’eserciziodella
libertàtestamentaria.
La proprietà, infatti, è indubbiamente inerente alla vita di una certa
persona, ma, nella concezione generale del diritto di proprietà, si
ingloba anche il potere di disporre del bene oltre la morte del
soggettoproprietario.
In quest’ottica, il testamento non è la premessa del discorso, ma è il
frutto di una valutazione, in forza della quale si ritiene che nel
concetto di libertà e disponibilità di certi beni si debba anche
collocare la manifestazione di volontà inerente ai rapporti giuridici
successiviallamortedeltitolaredeldirittodiproprietà.
Questo modo di intendere il rapporto fra libertà testamentaria e
diritto di proprietà porta con sé una valutazione che caratterizza la
disponibilitàdeipoterideiprivati.Ciòsignificache,probabilmente,si
èritenutoopportunoandareafavoredelconcettodelladisponibilità
deibeniattribuitiatitolodiproprietàdell’individuo,nelmomentoin
cui si attribuisce a quell’individuo non soltanto la possibilità di
godere,nelsuointeresse,diqueibeni,maaddiritturadideterminarne
lesortiperunmomentosuccessivoallasuamorte.
Questo è il motivo per cui si ritiene che il testamento non è la
premessa,maèlaconseguenzadeipoterichespettanoaltitolaredel
dirittodiproprietà.
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2.Considerazionigeneralisutestamentoelegge.
Dopo aver fatto le valutazioni preliminari di cui sopra, veniamo a
considerare la relazione fra testamento e legge, intesa come
manifestazionedelpoterechespettaalloStatoitaliano.
Per iniziare, in maniera completa, il discorso bisogna, innanzitutto,
Articolo587c.c.
prendereinesameilcontenutodell’articolo587c.c.–“Testamento”.
All’interno del nostro codice civile si hanno, infatti, una serie di
articoli, i quali sono destinati a disciplinare l’esercizio della libertà
testamentaria.
Nellospecifico,l’articolo587c.c.èlamassimaespressionediquanto
sopra detto, in quanto, in esso, è contenuta, nella sostanza, la
definizione e l’immagine del concetto di testamento, nell’ambito
dell’ordinamentogiuridicoitaliano.
Al primo comma dell’articolo in commento si legge: “Iltestamentoè
unattorevocabileconilqualetalunodispone,periltempoincuiavrà
cessatodivivere,dituttelepropriesostanzeodipartediesse”.
Questo primo comma, innanzitutto, stabilisce che il testamento è,
innanzitutto,unamanifestazionedivolontàdelsoggettocheèautore
deltestamentomedesimoche,cometale,èunattoprivato.
Sullabasediciòcherisultadallanormaincommento,iltestamentoè,
anche, un atto revocabile. In questo senso, a livello legislativo, si
effettua una valutazione in termini di sottoposizione del testamento
allaeventualitàdiunrevocadellostesso.Inaltritermini,nell’ambito
delladefinizioneditestamentosiinserisceancheilconcettodirevoca,
per cui, il testamento è un qualcosa che caratterizza una certa
manifestazione di volontà del soggetto privato che è rimessa ad un
apprezzamentodapartedell’autoredeltestamentostesso.
Il testamento, dopo essere stato formalizzato all’esterno, costituisce
una manifestazione di volontà testamentaria che, però, potrebbe
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anche cambiare nell’ambito della mente dell’autore. Se, però, il
testatore si dimentica, prima del suo decesso, di formalizzare,
attraversolarevoca,talemutamentodivolontà,laregolamentazione
delrapportosuccessoriosarà,comunque,affidataaltestamentonella
suoformulazioneoriginaria.
Inquestosenso,ènecessariovalutareilrapportoframanifestazione
divolontàeformaconuncertorealismo:nellavalutazionelegislativa,
non si attribuisce preminenza alla manifestazione di volontà, ma si
attribuisce valore decisivo alla formalizzazione sia di ciò che appare
cometestamento,siadiun’eventualerevoca.
Nel primo comma dell’articolo 587 c.c. si dice, anche, che la libertà
testamentariapuòessereesercitataconriferimentoa“tutteleproprie
sostanze o di parte di esse”. Pertanto, è possibile avere un esercizio
dellalibertàtestamentaria,nelmomentoincuiilsoggettodisponedi
tutto il proprio patrimonio; oppure, si può avere esercizio della
libertà testamentaria quando, in forma di testamento, si fa
riferimentoadunapartedelpatrimoniodeldecuius.2
Alsecondocommadell’articolo587c.c.siaggiunge:“Ledisposizionidi
caratterenonpatrimoniale,chelaleggeconsentesianocontenuteinun
testamento,hannoefficacia,secontenuteinunattochehalaformadel
testamento,anchesemanchinodisposizionidicaratterepatrimoniale”.
La norma di cui sopra, per essere meglio compresa, come vedremo,
implicalanecessitàdifareriferimentoadulterioridisposizionidacui
scaturisce l’attribuzione dell’esercizio della libertà testamentaria del
testatore,inordineaspecifichemateriedicaratterenonpatrimoniale.
2Vedremo,inseguito,che,anchenell’eventualitàincuinonsisiadispostonullacircalatitolaritàdi
certibeni,sipossa,comunque,avereeserciziodellalibertàtestamentaria.
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Queste disposizioni hanno efficacia se contenute, come risulta
dall’articolo 587/2 c.c., in un atto “che ha la forma del testamento,
anchesemanchinodisposizionidicaratterepatrimoniale”.
Dal secondo comma dell’articolo 587 c.c. scaturisce, quindi, una
visione della libertà testamentaria in un senso non illimitato, ma,
comunque, in un senso ulteriore, rispetto alla disposizione di
carattere esclusivamente patrimoniale. Si può avere esercizio della
libertà testamentaria, anche, con riferimento ad alcune situazioni di
carattere non patrimoniale, laddove sussista un comando legislativo
cheloconsenta.Inuncasodiquestogenere,iltestamentoavràvalore
anchesemancanodisposizionidicaratterepatrimoniale.
Nell’ambito della suddetta valutazione, il testamento costituisce uno
strumento,attraversoilqualesimanifestaunalibertàdidisposizione
perunmomentosuccessivoallamortedeltestatore.
Dopo aver individuato il concetto di testamento che discende dal
contenuto dell’articolo 587 c.c., soffermiamoci, adesso, sul rapporto
Testamentoe
contratto
fratestamentoecontratto.
Nella sostanza, bisogna cercare di comprendere se il testamento
rappresenta un istituto autonomo, oppure se lo stesso possa essere
assimilato,peranalogia,alcontratto.
Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre, innanzitutto,
soffermarsi sul contenuto dell’articolo 1321 c.c., in virtù del quale il
contratto “è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estingueretralorounrapportogiuridicopatrimoniale”.
Secondo tale disposizione, da cui può scaturire una certa immagine
dellasituazionecontrattuale,ilcontrattoèl’accordo,ossiailfruttodi
due manifestazioni di volontà coincidenti, le quali si manifestano in
manieraanaloga,inordineacertitipidisituazioni.
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Quandosiparladiaccordo,incerticasi,perchésiabbianodeiriflessi
giuridicinellasferadiundeterminatosoggetto,inomaggioallatutela
della sua libertà, si rimette il prodursi dell’effetto giuridico alla sua
volontàdiaccettareunasituazionedaaltriespressa.
Sia nel contratto che nel testamento, quindi, si ha una duplicità di
manifestazionidelvolere,però,contrattoetestamentosonoduecose
diverse.
Innanzitutto, per aversi contratto è necessario il riferimento alla
materiapatrimoniale.
Ilragionamentoinordinealrapportofracontrattoetestamentodeve
essereampliatofacendoriferimentoadaltrenorme.
In primo luogo, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 1324
c.c.–“Normeapplicabiliagliattiunilaterali”–nelqualesidicechela
disciplinadelcontrattopuòestendersi,secompatibile,ancheagliatti
unilaterali.
Soprattutto, però, occorre fare riferimento a ciò che risulta previsto
dagliarticoli1343–1345c.c.,inmateriadicausadelcontratto.
Nello specifico, all’articolo 1343 c.c. si disciplinano le cosiddette
ipotesidicausaillecita.Secondotalenormalacausaèillecitaquando
è contraria “a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume”.
Ciò significa che si può avere un contratto inammissibile quando lo
stesso è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume. Questo è, nella sostanza, il limite che opera nella materia
contrattuale:sipuòavereeserciziodellalibertàcontrattuale,purché
sirimangaall’internodellavalutazioneinterminidiammissibilitàche
scaturiscedaquantoespressodall’articolo1343codicecivile.
Questostessolimite,comevedremo,valeancheperiltestamento.
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Ilmedesimodiscorsovaleancheperl’articolo1344c.c.–“Contrattoin
frode alla legge” – secondo cui: “Si reputa altresì illecita la causa
quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di
unanormaimperativa”.3
Infine,lestessevalutazionipossonoesserefatte,anche,perl’articolo
1345c.c.–“Motivoillecito”.
Dall’analisi delle suddette norme si evince una considerazione della
materia contrattuale in termini restrittivi. La medesima logica di
valutazionerestrittivavaleancheperiltestamento.
Consideriamo,aquestopunto,alcuneipotesidieserciziodellalibertà
testamentaria.
Ipotesidiesercizio
dellalibertà
testamentaria
Innanzitutto, facciamo riferimento all’articolo 2821 – “Concessione
d’ipoteca”–chealsecondocommastabiliscechel’ipotecavolontaria
nonpuòessereconcessapertestamento.4
Nellanorma,dopoaveraffermatochel’ipotecavolontariapuòessere
concessaperattopubblicooperscritturaprivata,sichiariscechela
stessa non può essere concessa per testamento. In questo caso,
quindi, si limita il riferimento alla forma costitutiva dell’ipoteca
volontaria,nelsensodiritenereche,fraidiversitipidimanifestazioni
del volere, non può essere ricompresa la manifestazione in forma di
caratteretestamentario.
Con riferimento alla possibilità di disposizioni testamentarie a
carattere non patrimoniale (articolo 587/2 c.c.), si devono
considerarealcuneipotesidieserciziodellalibertàtestamentaria.
3Il contratto in frode alla legge richiama alla mente il concetto di abuso del diritto perché, nella
sostanza, esso rappresenta uno strumento per cercare di eludere l’applicazione di una norma
imperativa.Sitratta,inaltritermini,diun’ipotesidiabusodell’eserciziodellasituazionegiuridica.
4 L’articolo 2821 c.c. così recita: “L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione
unilaterale.Laconcessionedevefarsiperattopubblicooperscritturaprivata,sottopenadinullità.
Nonpuòessereconcessapertestamento”.
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In primo luogo, il contenuto dell’articolo 254 c.c. – “Forma del
riconoscimento”–cosìstatuisce:“Ilriconoscimentodelfiglionatofuori
dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un’apposita
dichiarazione,posterioreallanascitaoalconcepimento,davantiadun
ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento,
qualunquesialaformadiquesto”.
Pertanto, il riconoscimento del figlio può essere manifestato anche
all’interno di un atto di carattere testamentario. Si tratta di una
disposizione di carattere non patrimoniale che può essere
riconosciutaeammessaanchenell’ambitodiuntestamento.
All’articolo256c.c.–“Irrevocabilitàdelriconoscimento”–silegge:“Il
riconoscimentoèirrevocabile.Quandoècontenutoinuntestamentoha
effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è
statorevocato”.
Pertanto, il riconoscimento può essere contenuto all’interno del
testamento, ma il medesimo riconoscimento, nell’ambito di questa
ipotesi, non consegue al modo con cui si manifesta l’esercizio del
poteredirevoca.Ciòperchéilpoteredirevocadeltestamentononfa
cadere la manifestazione di volontà da cui scaturisce il
riconoscimento.
Il ragionamento, quindi, si complica: c’è una disciplina della libertà
testamentaria che prevede la revoca, ma, con riferimento alla
modalità attraverso la quale si ha il riconoscimento, questa ipotesi
nonricadeall’internodelpoteredirevoca.
Pertanto,intalicasi,prevale,insedediapprezzamentolegislativo,il
riconoscimento e la manifestazione di volontà da cui esso scaturisce
haunvalore,percosìdire,eccezionale.
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D’altra parte, il legislatore sceglie di attribuire efficacia al
riconoscimento, non dal momento della revoca, ma dal giorno della
mortedeltestatore.
La normativa in questione è, chiaramente, il frutto di una scelta
legislativa che dà origine ad una disciplina estremamente composita
che, di fronte a scelte diverse, poteva anche sostanziarsi in modo
diverso.
Altraipotesièquellaprevistaall’articolo348c.c.–“Sceltadeltutore”
– il quale, al primo comma, così recita: “Il giudice tutelare nomina
tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo
laresponsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per
testamento,perattopubblicooperscritturaprivataautenticata”.
Ed, ancora, l’articolo 424 c.c. – “Tutela dell’interdetto e curatela
dell’inabilitato”–chealterzocommaprevede:“Nellasceltadeltutore
dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare
individuadipreferenzalapersonapiùidoneaall'incaricotraisoggetti,
e con i criteri, indicati nell'articolo 408”. Anche questa è un’altra
ipotesichepotrebbeesserericondottaall’internodelledisposizionidi
carattere non patrimoniale che possono essere inserite all’interno
dellaschedatestamentaria.
Infine, occorre porsi una specifica domanda. Poniamo il caso di un
testamento che contiene una confessione. La confessione si impone
rispettoall’eventualerevocadeltestamento?Edancora,qualisonogli
effetti di una confessione di un illecito penale o civile, al momento
dellamortedeltestatore?
Atalproposito,unavalutazionepotrebbeesserefattaconriferimento
alcontenutodell’articolo2735c.c.–“Confessionestragiudiziale”–nel
qualesilegge:“Laconfessionestragiudizialefattaallaparteoachila
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è
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fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente
apprezzatadalgiudice.
Laconfessionestragiudizialenonpuòprovarsipertestimoni,severtesu
un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla
legge”.
Nella sostanza, in virtù della norma in commento, si riconosce un
valoreallaconfessionecontenutainuntestamento.Sitratta,però,di
un valore non definitivo, in quanto il tutto è rimesso al libero
apprezzamento del giudice. In sostanza, la confessione contenuta in
untestamentonondetermina,inmanierairreversibile,l’ascrizionea
caricodelsoggettodellaresponsabilitàrelativaalcompimentodiun
certofattoillecito.
5.Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge.
Nel paragrafo precedente abbiamo considerato il rapporto fra
testamento e legge in termini generali. A questo punto, analizziamo
alcune ipotesi specifiche di rilevanza del fenomeno del testamento e
dellalegge.
In particolare, cinque sono le ipotesi che verranno prese in
considerazione.
Una prima ipotesi è quella che scaturisce dal divieto dei patti
successoridicuiall’articolo458delcodicecivile.
Ildivietodeipatti
successori
La situazione del testamento e della legge, naturalmente, implica la
necessitàdiconsiderareanchel’ipotesiprevistadall’articolo458c.c.,
il quale, come abbiamo visto nella parte introduttiva, esclude
l’ammissibilitàdeipattisuccessori.
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Ci siamo già interrogati sul significato effettivo di tale norma e,
soprattutto,suidubbichescaturisconodall’utilizzazionedeltermine
pattosuccessorio.
Bisogna, comunque, considerare che, negli ultimi tempi, sia da un
punto di vista dottrinale che da un punto di vista giurisprudenziale,
tende ad affermarsi una valutazione in termini restrittivi del divieto
dei patti successori. Si tende, cioè, a circoscrivere le ipotesi di patti
successori, ammettendo la possibilità di avere manifestazioni di
volontà concordata anche in ambito successorio. Si registra, quindi,
un’interpretazione restrittiva dell’articolo 458 c.c. e, in questo
contesto, può inserirsi anche il contenuto degli articoli 768 bis, e
seguenti, c.c., in materia di patto di famiglia, il quale, come abbiamo
già detto viene considerato, probabilmente in maniera non
totalmenteesatta,unpattosuccessorioammesso.
Lasecondaipotesispecificadirilevanzadelfenomenodeltestamento
edellaleggeriguardairapportifratestamento,successionelegittima
etuteladeilegittimari.
Testamento,
successione
legittimaetutela
deilegittimari
Come abbiamo già avuto modo di dire, la prima modalità di
regolamentazione del rapporto successorio è rappresentato dalla
successione testamentaria, in cui, in ossequio alla libertà
testamentaria, il testamento rappresenta la fonte del rapporto
successorio
medesimo.
Accanto
a
questa
modalità
di
regolamentazione della successione esiste la possibilità di far
riferimento alla legge: in questi casi, la disciplina del rapporto
successorio non scaturisce dal testamento, ma dalla legge
(successionelegittima).
Pertanto, nella logica complessiva dell’ordinamento, prevale la
necessità di determinare forme di successione. Da un lato, ci si
rimette alla volontà del testatore – successione testamentaria.
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Dall’altrolato,laddovenonsussistailtestamento,intervienelalegge
–successionelegittima.
In questo contesto, nell’ipotesi in cui si abbia il testamento, si deve,
comunque,tenerpresentelanecessariatuteladeilegittimari.
A tal proposito, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 42,
comma 4, della Costituzione. Tale norma, come è noto, affronta,
nell’ambitodellaCartacostituzionale,ilproblemadellaproprietàe,al
quarto
comma,
si
occupa
delle
questioni
relative
alla
regolamentazionedelrapportosuccessorio.
Nellospecifico,l’articolo42/4Cost.cosìrecita:“Laleggestabiliscele
norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
delloStatosulleeredità”.
La norma in commento, quindi, ammette una considerazione delle
forme di successione, ma, per quanto riguarda la disciplina delle
stesse, rinvia alla legge ordinaria. L’articolo 42/4 Cost., ad avviso di
chi scrive, non implica l’obbligo di considerare esclusivamente la
successionelegittimaequellatestamentaria.
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