CORSO DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI - A.A. 2015/2016 IL TESTAMENTO: PROFILI E QUESTIONI Prof. Giovanni Furgiuele con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Tesi e del Dr. Marco Rizzuti Prof.GiovanniFurgiuele DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi INTRODUZIONE 1.Breviriflessionisulladisciplinadelrapportosuccessorio……………………………………………………….pag.2 CAPITOLO1 TESTAMENTOELEGGE 1.Rilieviintroduttivi……………………………………………………………………………………………………………….pag.16 2.Considerazionigeneralisutestamentoelegge……………………………………………………………………...pag.20 3.Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge…………………………………………………………….pag.27 1 INTRODUZIONE 1.Breviriflessionisulladisciplinadelrapportosuccessorio. In questa breve introduzione faremo alcune riflessioni sulla materia testamentaria.Nelcorsoparleremodeltestamento.Peròiprofiliele questioni attinenti al testamento verranno affrontati, comunque, avendocomeriferimentoloStatoitaliano. Questa considerazione iniziale e di partenza serve per delineare le fontidacuiscaturisceladisciplinadelfenomenocheanalizzeremo. Naturalmente,ilriferimentoalladisciplinadell’ordinamentogiuridico delloStatoitalianorappresenta,alcontempo, unacaratteristicaeun limite della nostra analisi. Non si esclude, infatti, che in altri ordinamenti prevalga un’impostazione, per certi aspetti e profili, diversificata. Tuttoquantofinoradettoèvero.Esiste,però,ancheunRegolamento successorio europeo, approvato non molto tempo fa e, in ordine al qualesitendonoasviluppareprofilidiconsiderazioneevalutazione sulla materia successoria, laddove si sia in presenza di situazioni di carattere particolare. Nello specifico, la tutela è prevista in ordine a soggetticherisiedonoinuncertoStato,rispettoabenichesonositiin uno Stato diverso. Esistono, infatti, delle situazioni particolari che necessitano di un contemperamento. Il Regolamento successorio europeo,quindi,predisponeunadisciplinaperquellesituazioniinsi haunamolteplicitàdiriferimenti. Purnonrifiutandol’utilitàdelsuddettoRegolamento,èopportuno,fin daora,sottolinearecheiprofilielequestionicheverrannoaffrontate nel corso avranno come riferimento esclusivo la disciplina prevista dalcodicecivileitaliano. 2 Ilcodicecivileè,quindi,iltestodiriferimento,pressochéesclusivo,di ciòcheavremomododiconsiderarenelproseguodelcorso. Quando si parla di testamento si fa, inevitabilmente, riferimento alla successione testamentaria. Cosa significa testamento e successione testamentaria? Successione testamentaria, successione legittimaetutela deilegittimari Significa che, in ordine a questa particolare situazione, per avere riferimentididisciplina,sidevefareriferimentoaciòcheèespresso nell’ambito della lettera del testamento. È il testamento che ci dice cosa deve essere seguito, nell’ambito delle situazioni di carattere particolare, successive alla morte di colui che è l’autore del testamentomedesimo. In altri termini, la successione testamentaria identifica il testamento come fonte prioritaria di disciplina del rapporto di carattere successorio. Dettociò,bisogna,anche,domandarsiseiltestamentosiaanchefonte esclusivadelrapportosuccessorio. Definireiltestamentoqualefonteprincipaledelrapportosuccessorio, non significa dire che esso sia anche fonte esclusiva del rapporto successorio. Il testamento, infatti, potrebbe fare riferimento ad una pluralità di ipotesi e non ricomprendere, però, la totalità dei beni e dei rapporti che fanno capo al decuius. I rapporti personali del defunto possono, nellasostanza,andarealdilàdellamateriatrattatadaltestamento. In questi casi, si può avere una commistione di fatti: il testamento vieneaccompagnatodallaulteriorefontecheèlalegge. Sipuò,quindi,avereunasuccessionetestamentariaeunasuccessione di carattere legale che è, appunto, disciplinata dalla legge e prevede condizionidicarattereparticolare. 3 Accantoallasuccessionelegittimaeallasuccessionetestamentaria,vi è, poi, un’ulteriore ipotesi. Non è detto, infatti, che la successione testamentaria debba essere ritenuta fonte esclusiva di disciplina perchéesisteunacategoriadisoggetti–ilegittimari–iqualihanno, comunque,dirittoadunaporzionedieredità. Il de cuius, infatti, non può evitare che una certa parte del suo patrimonio ereditario sia destinato a vantaggio di soggetti specifici che,normalmente,sonoifamiliaripiùstretti. Quandosiparladellaposizionedeilegittimarièspontaneochiedersi quantosiagiustotuttociò,ovveroquantosiagiustaunadisciplinache valutairapportidicaratterepatrimonialeinunamanieraparticolare. Il soggetto titolare dei suddetti rapporti potrà disporne in una certa misura, ma non potrà dimenticare che esiste una tutela, di carattere familiare, che prevale circa la successiva titolarità di certi beni e rapporti. Non è possibile dire se ciò sia giusto o sbagliato; il fatto è che, in questicasi,ildirittosiimpone. Naturalmente, se ci poniamo nella logica del diritto di proprietà, è chiarocheciòpotrebbenonesseregiusto.Èlaleggeche,daunpunto di vista della tutela, ritiene di dover preferire non esclusivamente la volontà del decuius, ma anche altre posizioni. La morte del decuius determina un passaggio di proprietà che, in una certa misura, fa riferimentoallavolontàdeldefunto;senonc’èlavolontàdeldecuius, provvederàlaleggeinunacertamaniera;seèpresentelavolontàdel decuiusè,comunque,tutelatalaposizionedeilegittimari. Quando si parla di regola giuridica non è possibile evitare di considerare l’esattezza (o la non esattezza) della stessa. Vi possono essere una pluralità di approcci che possono dar luogo a diverse ipotesi. 4 Il sistema appena descritto è il frutto di una scelta che si impone perchéprovienedall’ordinamentogiuridicodelloStato. Questoèilprimoprofilochesegnaliamoecheriguardailtestamento e la successione testamentaria e i loro rapporti con la successione legittimaeconlaposizionedeilegittimari. Vediamo,adesso,qualisonoiprincipigeneraliinmateriasuccessoria. Bisogna, infatti, partire dal presupposto che il testamento si colloca Principigeneraliin materiasuccessoria all’interno di uno schema generale di disciplina del rapporto successorio. Innanzitutto, occorre brevemente richiamare l’attenzione su come è articolata la disciplina del rapporto successorio, all’interno del Libro IIdelcodicecivile.LadisciplinaprevistadalLibroII,infatti,segueun certoschemacheanticipal’individuazionedelconcettoditestamento edellasuccessivaregolamentazionedellasuccessionetestamentaria. Esistonounaseriediarticoli,iqualidannounacertaesposizionecirca ilmodoconcuisidevevalutareladisciplinadelrapportosuccessorio. Inaltritermini,ladisciplinadellasuccessionetestamentarianonèil punto di partenza, ma è un elemento della sequenza della disciplina generaledelrapportosuccessorio. Prima del testamento e della disciplina della successione testamentaria, vi è tutta l’altra parte che è prevista nell’ambito della disciplinageneraledelrapportosuccessorioedèpartenecessariadel discorsocheaffronteremo. Nell’ambito della disciplina generale del rapporto successorio vi è, innanzitutto, un primo profilo che individua esattamente come si deveporreilrapportosuccessoriostesso. Questoprimoprofiloèrappresentatodaldivietodeipattisuccessori, dicuiall’articolo458delcodicecivile. Divietodeipatti successori 5 Inprimoluogo,vadettochel’articolo458c.c.èformulatoinmaniera nontotalmenteperfetta,dalpuntodivistaespositivo. Nellanormasilegge:“Fattosalvoquantodispostodagliarticoli768bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propriasuccessione.E'delparinulloogniattocolqualetalunodispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta,orinunziaaimedesimi”. Da un punto di vista puramente letterale, il termine patti successori significa accordi che, come tali, scaturiscono da una duplice manifestazionedivolontà. Quandosiragionenelsensodiunavisionechefariferimentoaduna pluralità di manifestazioni del volere, occorre chiedersi se i suddetti pattiequivalgonoalconcettodicontratto. Nonèdettochecisiaun’assolutacorrispondenza.Sesiparladipatti comeduplicemanifestazionedivolontàèevidentechenonvièalcuna diversitàrispettoalcontratto. Bisogna, però, fare un’ulteriore considerazione. Il patto in una compravendita (vendita dietro il pagamento di un prezzo) equivale totalmentealconcettodicontratto:sihaundupliceaccordo. Nel caso del patto successorio siamo all’interno di una situazione di questo tipo? In una situazione in cui un soggetto si impegna ad effettuare un testamento e l’altro accetta, chi è che si impegna: entrambiounosolo? Con il patto successorio siamo di fronte ad una situazione in cui un soggettoeffettuaunqualcosacherimaneall’internodellasuasfera– iltestatore–edunaltrosoggettochecondivide. Tale situazione non è assimilabile all’idea del contratto inteso in sensorigoroso.Unacosaèilcontrattoincuisihannomanifestazioni di volontà allineate sulla stessa posizione e, quindi, l’accordo è il 6 frutto della volontà concordata; altra cosa è l’ipotesi in cui si ha la manifestazione di volontà di un soggetto, alla quale l’altra parte non puòfaraltrocheaderire.1 Fatta questa premessa necessaria per chiarire il significato dei termini impiegati dal codice civile, torniamo a parlare specificatamentedeldivietodeipattisuccessori. Nell’ambito dell’articolo 458 c.c. si hanno due ipotesi. Una prima ipotesi – patti successori costitutivi – in cui è necessaria l’accettazione. Viceversa, nella seconda parte dell’articolo, sono previste delle ipotesi di patti successori che hanno carattere esclusivamenteunilaterale–pattisuccessoririnunziativiedispositivi. Il divieto dei patti successori è un elemento fondamentale della disciplina generale del rapporto successorio. Esso caratterizza, in maniera specifica, il nostro ordinamento: in altri ordinamenti (per esempio, in Francia ed in Germania) si segue, infatti, una diversa impostazione. Comeabbiamovisto,l’articolo458c.c.rinviaaquantoprevistodagli articoli 768 bis, e seguenti, codice civile. Ciò significa che si esclude daldivietodeipattisuccessoriilcosiddettopattodifamiglia.Sitratta diun’aperturachesifondasullaconsiderazionedelpattodifamiglia comeipotesitipicadipattosuccessorio.Tuttavia,nonsipuòevitaredi esprimere dubbi circa l’assimilazione fra patto di famiglia e patto successorio. La seconda caratteristica della disciplina generale del rapporto successorioriguardailconcettodisuccessione. Ilconcettodi successione 1L’impostazione suddetta è, in un certo qual modo, confermata dalle parole di Nicolò, in materia di donazione. L’Autore sosteneva che il donatario non può far altro che accettare. È chiaro, comunque, che, per rispettare la volontà del donatario, è necessaria la sua accettazione perché nessuno può imporgli niente. È altrettanto vero che quella situazione giuridica deriva, comunque, dalla manifestazionedivolontàdiunasolaparte.Discorsodiverso,chiaramente,valeneicasiincui,come peresempionellacompravendita,ènecessariaunaduplicemanifestazionedivolontà. 7 La successione è quella situazione giuridica che si realizza nel momentoincui,rispettoallatitolaritàdicertibeni,ilvenirmenodella personaproprietariadeibenimedesimi,dàluogoadunfenomenodi sostituzionenellatitolaritàdeglistessi. Viene,quindi,menoildirittodiproprietàdiunsoggettoperchéesso scompare e al suo posto interviene un altro soggetto. Chi sia questo ulteriore soggetto lo si dedurrà dall’applicazione o delle norme relative alla successione legittima, o dalla norme relative alla successione testamentaria, oppure, eventualmente, rispetto alla successionetestamentaria,dall’applicazionedellenormerelativealla tuteladeilegittimari. La successione implica un fenomeno di sostituzione: il diritto di proprietàvienemenoperchéscompareiltitolaredeldirittostesso,al suo posto interverrà o colui a vantaggio del quale si realizza la successionetestamentaria,oppureilsoggettoneiconfrontidelquale sirealizzalasuccessionelegittimaodeilegittimari. La terza caratteristica della disciplina generale del rapporto Ereditàelegato successorio è data dalla presenza di due forme di sostituzione nella titolaritàdeibeni:l’ereditàeillegato.Sitrattadiprincipidicarattere giuridico. Cosa significa eredità? Eredità significa una successione in senso pieno,inmodotaleche,rispettoallatitolaritàdicertibeni,avverràla sostituzioneavantaggiodiunaltrosoggetto. A livello di impostazione giuridica, però, occorre anche considerare l’ipotesiincuinonsihaun’unicasituazionedicaratteresuccessorioa vantaggio di un solo soggetto, ma si hanno una pluralità di rapporti successori a vantaggio di una pluralità di soggetti. Su questa base, si tendeadifferenziarel’eventualitàincuiquest’ultimaipotesisirealizzi inuncasoatitolodieredeedinunaltrocasoatitolodilegato. 8 Atalproposito,bisognaconsiderareilcontenutodell’articolo588c.c. –“Disposizioniatitolouniversaleeatitoloparticolare”–ilqualecosì statuisce: “Ledisposizionitestamentarie,qualunquesial'espressioneo la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolareeattribuisconolaqualitàdilegatario. L'indicazionedibenideterminatiodiuncomplessodibeninonesclude cheladisposizionesiaatitolouniversale,quandorisultacheiltestatore haintesoassegnarequeibenicomequotadelpatrimonio”. La suddetta norma che sembra così perentoria è una norma di carattere giuridico, la quale detta dei criteri, la cui applicazione costituisce la premessa per farne dedurre, in un caso, la qualità di eredee,inunaltrocaso,laqualitàdilegatario. L’articolo 588 c.c., in altri termini, è una norma giuridica che, come tale, fa capo ad un processo di valutazione della disposizione testamentaria, nel senso che si devono distinguere due modalità di valutazionedelrapporto:seiltestatorehadispostodiuncertobene nellasuatotalità,considerandolocomequota,quelsingolobeneviene consideratocomequotadieredità;seiltestatorehadispostodelbene comesingolo,essoverràconsideratoatitolodilegato. È una valutazione, è un criterio di analisi. Siamo di fronte ad una disciplina di carattere giuridico che è impostata sulla diversità fra concetto di quota e concetto di singolo bene. Se il bene è stato attribuitocomesingolobene,èunlegato;seilbeneèstatoattribuito comequotadell’interopatrimonio,èeredità. Ladiversitàdeiconcettidiereditàelegato,chiaramente,dàluogoad una disciplina differenziata che è il frutto di una valutazione. Tale valutazione può essere semplificata se il testatore ha detto 9 chiaramente di voler attribuire certi suoi beni a titolo di erede o di legato; al contrario, nel caso in cui il testatore non sia chiaro, quel testamento, nell’ipotesi in cui si pongano dei problemi fra soggetti specifici,dovràessereinterpretatodapartedell’organogiudicante. Inquesticasi,l’interpretazionerappresentaunachiavediletturache costituisce il modo per risolvere, da un punto di vista giuridico, una controversia. Non è detto, però, che la chiave di lettura, l’interpretazione offerta, nei singoli casi, dall’organo giudicante sia effettivamentequellagiusta,ototalmentecondivisibile. Come già detto, l’eredità ed il legato comportano conseguenze diverse.Innanzitutto,perquantoriguardalanascitadelnuovotitolo di proprietà. In tal senso, occorre tener presente il contenuto della disposizioneadottatadaltestatorechecostituisceunapremessache, però,nonesauriscelaquestione.Ciò,perchéiltestatoreindividuauna certa chiave, una certa soluzione, però, le suddette disposizioni testamentariesonodestinateaprodurreeffettinontantonell’ambito della sfera giuridica del de cuius, ma nella sfera giuridica del destinatario. Sarà, quindi, la manifestazione di volontà del destinatario che determinerà la chiusura definitiva del rapporto successorio. Per queste ragioni, quindi, è necessaria anche l’accettazione del destinatario, in quanto, nella visione di carattere generale, la disposizionedeldecuiusnonrisultasufficiente. Nella sostanza, l’accettazione costituisce il momento di chiusura del rapportosuccessorio. Tralasciando,inquestasede,ilfattochesonoprevistiapposititermini di prescrizione entro cui deve essere resa l’accettazione, in termini generali,occorresottolinearecheessapuòesserepuraesemplice,o conbeneficiod’inventario. 10 Anche la suddetta diversità fra accettazione pura e semplice e accettazioneconbeneficiod’inventariohadeiriflessidifferenti.Nello specifico, l’accettazione con beneficio d’inventario implica un limite: colui che accetta con beneficio d’inventario risponderà dei debiti ereditarineilimitidellapartedipatrimoniocheprovienedaldecuius. Per concludere il discorso sui diversi concetti di eredità e legato, è prevista una diversa disciplina con cui si avrà il riparto del carico specificodeirapportichescaturisconodaquesteipotesi. Infine, occorre considerare due ulteriori ipotesi: una è la revoca del Revocaerinunzia testamento;l’altraèlarinunziaalrapportosuccessorio. Si potrebbe, infatti, pensare che la disposizione testamentaria abbia caratteredefinitivo. In realtà, però, non è così. Nell’ambito della disciplina della successione testamentaria prevale una logica diversa che, in questo caso,apparedegnadirispetto.Coniltestamento,infatti,nonsitratta di tutelare la sfera giuridica di qualcuno come, invece, avviene nell’ambito del rapporto contrattuale dove occorre tutelare sia la posizionedelproprietario,chequelladeldestinatario. Viceversa,nell’ipotesideltestamentolecosesonodiverseperchése, nell’ambito della vita del testatore, si registra un mutamento di volontàquestoèpienamentelibero,inquantoilrapportosuccessorio nonsièancoraesaurito,masiperfezionerànelmomentosuccessivo alla morte del de cuius e a seguito dell’accettazione del destinatario delladisposizione. Fino alla morte del testatore, il rapporto successorio non esiste e, quindi,nonc’èunasferadititolarità,previstaavantaggiodiuncerto destinatario,chedebbaesseretutelata. Perquestaragione,nell’ambitodellasituazionerelativaalrapportodi carattere testamentario, prevale il potere di revoca. Si tratta, nella 11 sostanza, di tutelare la posizione di colui che è, originariamente, autorediunadisposizionetestamentaria,ilqualehalapossibilitàdi modificareladisposizionemedesima. Pertanto,essendoquestalasituazione,ciòcheèstatorealizzatooggi nonèdettochedebbaessereconsideratoancheinfuturo. Lostessodiscorsovale,anche,conriguardoallarinunziaalrapporto successorio perché, nell’ambito di queste situazioni, non essendoci una necessaria contestualità (che è, invece, presente nell’accordo contrattuale) non vi è la necessità di tutelare la posizione della controparte. Altra situazione che deve essere considerata, nell’individuazione dei Ladivisione principi generali in materia successoria, è quella dell’eventuale contitolaritàdicertibeni. Inquesticasi,sidevepassareattraversoladivisione,fraglieredi,dei diversibeni. Le operazioni di divisione costituiscono un aspetto estremamente problematico perché ci troviamo di fronte ad una situazione di contitolaritàchedeveesseresciolta,conassegnazionedellatitolarità distinta, qualora il bene sia divisibile; viceversa, se il bene non è divisibile, si dovrà procedere alla vendita all’asta dello stesso con successivasuddivisionedelricavato. Vi è, poi, un’ulteriore considerazione da fare. Bisogna, infatti, fare L’interpretazione alcunepremessesulconcettodiinterpretazione. Nella attività di carattere giuridico, se c’è un concetto fondamentale pertuttiepertuttelebranchedeldiritto,questoconcettogeneraleè quellodell’interpretazione. Chisvolgel’attivitàdiinterpretazionedevefarloinmodointelligente, nonsoffermandosi,esclusivamente,sultestodellenorme. 12 Iltestodellaleggerappresentasoltantounapremessadell’attivitàdi interpretazione. In altri termini, il giurista deve saper interpretare e saper dare un senso. L’interpretazione è un problema perché non è detto che nel leggere un certo contesto letterale tutti siano in grado di concordare su di un’unicaletturainterpretativa. Ci possono essere modalità diverse di espletamento della funzione interpretativa.Ladiversitàfragiuristi,normalmente,èchenonesiste, nei casi dubbi, un’unanimità generale e concordata di lettura interpretativa.Inquesticasi,ilsensodellanormaèquellocherisulta dallo svolgimento dell’attività interpretativa. Non a caso, quindi, l’attività di interpretazione caratterizza profondamente l’essenza del giurista. La disciplina dell’attività di interpretazione la si rinviene, in primo luogo, nell’ambito dell’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile. esistono, poi, una serie di norme (articoli 1362 – 1371 c.c.)chedisciplinanol’interpretazionedelcontratto.Questisono,nella sostanza, tentativi per bloccare il margine di libertà che spetta all’interprete. Per quel che qui ci interessa, l’interpretazione costituisce anche un canale da cui scaturisce la vita di una regola adottata in sede testamentaria. Come vedremo, esistono tutta una serie di ipotesi, rispettoallequali,dallosvolgimentodiun’attivitàdiinterpretazione, scaturisceilsensodaattribuireadundeterminatotestamento. Quello appena descritto è il panorama dei principi, al cui interno si puòcollocare,inmanierasignificativa,lamateriatestamentaria. 13 Vediamo,adesso,qualesaràl’oggettodelcorso. Perovvimotivi,nonverràtrattatatuttaladisciplinadeltestamento. Nelcorsoverrannoaffrontatialcuniargomenti. Innanzitutto, il primo argomento concerne il rapporto che deve essere istituito fra testamento e legge. Ciò significa che l’autonomia testamentariacostituisceilfondamentodiunacertadisciplina,mail testamento non è l’unica ipotesi di regolamentazione del rapporto successorio. Come già abbiamo detto, il testamento sussiste nell’ambito di un complesso di regole. C’è, nella sostanza, una disciplina di carattere legale che deve essere rispettata. Il potere di autonomia testamentaria non è liberissimo. Esso deve essere esercitato in una certa forma, secondo certe modalità e nel rispetto dei limiti previsti nell’ambitodellasituazionedicaratterelegislativo. Insecondoluogo,siaffronterannolequestionirelativeallacosiddetta capacitàtestamentaria.Rispettoaciò,bisognaporsinell’ambitodella valutazione dell’idoneità di un certo soggetto ad esprimere la sua volontàtestamentaria. Il terzo argomento sarà quello dell’autonomia testamentaria. In quest’ottica,iltestamentoèvistocomeeserciziodiunasituazionein termini di libertà, nel senso di adottare una certa disciplina di caratterespecifico,circalisvolgimentodelrapportosuccessorio. Tale impostazione implica la considerazione del testamento come negoziogiuridico,ossiacomeespressionedilibertàtestamentaria. Semprenell’ambitodelcaratterenegozialedeltestamento,siinnesta il riferimento, come ulteriore argomento, alla fiducia e alla simulazione. Fiducia e simulazione come ipotesi che, quindi, devono essereconsideratecomesituazionichecaratterizzanolosvolgimento dell’attivitàtestamentaria. 14 Altroargomentosaràquellodellaclausoladidiseredazione.Sitratta, comevedremo,diunargomentodicarattereparticolarechenecessita dialcuneconsiderazioni. Verranno, poi, esaminate le questioni relative alla sostituzione ordinaria e fedecommissaria che costituiscono ulteriori forme di manifestazionedellalibertàtestamentariadeldecuius. Successivamente,cisoffermeremosullequestioniinerentiallarevoca deltestamento. Vi è, poi, il tema della invalidità ed inefficacia del testamento come ipotesi di inammissibilità di certe situazioni di carattere testamentario. Achiusuradelcorso,verràaffrontatoilproblemadell’interpretazione deltestamento,ossiadellavalutazionedellequestionichesipongono nell’eserciziodell’attivitàdiinterpretazioneinsedetestamentaria. 15 CAPITOLO1 TESTAMENTOELEGGE 1.Rilieviintroduttivi. Ilprimoargomentocheverràpresoinconsiderazioneècostituitodal riferimento al rapporto che intercorre fra testamento e legge. Sono, quindi,duemomenti:unoèiltestamento–valeadirel’attoformato dal privato – l’altro è la legge – che è il frutto dello svolgimento dell’attivitàdicaratterenormativo. Perpotercomprendereapienoilrapportofratestamentoelegge,al Testamentoediritto di la del riferimento al concetto generico di legge, forse sarebbe più giusto,quantomenoinizialmente,parlareditestamentoediritto.Far riferimento al rapporto fra testamento e diritto significa costruire il rapporto in ordine alla valutazione che, in sede giuridica, viene effettuatadell’attotestamentariocostituitodalprivato. La valutazione, in sede giuridica, del testamento si riferisce, quindi, allavalutazionespecificadell’eserciziodeipoterichespettanoadun determinatosoggetto. Parlare di testamento e diritto comporta la necessità di una preliminareprecisazione.Parlaredeldiritto,omeglioancoraparlare del fenomeno giuridico significa parlare, non solo e non tanto di singoli atti espressivi di poteri legislativi, ma significa parlare con riferimento all’esercizio del potere di disciplina di determinate situazionichescaturiscedasingoliordinamenti. Pensiamo,peresempio,almondodeglizingari.Possiamodomandarci comevengonoregolate,nelmondodeglizingari,levicendesuccessive alla morte di un determinato soggetto. Pensiamo, ancora, agli stranieried,inparticolare,acolorocheprovengonodall’Africa.Nella sostanza, pensiamo a tutti quei soggetti che vivono, al giorno d’oggi, 16 all’interno,anche,dell’ordinamentoitaliano.Attualmente,nell’ambito del nostro ordinamento, vivono una pluralità di soggetti e, quindi, bisogna chiedersi, quando ci si pone nella logica del controllo giuridicodiunsingoloattotestamentario,qualesialavalutazioneche deveesserefatta. Un atto testamentario, praticamente, opera all’interno di un determinato ordinamento; e l’ordinamento italiano è uno degli ordinamenti, è uno dei profili, di carattere giuridico, tecnicamente esistentiinsensogiuridico. Èopportuno,quindi,chiedersiqualetipodivalutazionedebbaessere effettuatainordineall’espressionedelpoteretestamentario. In sostanza, non sappiamo se, per esempio, gli zingari fanno un testamento, però, quando ci poniamo nell’ottica della valutazione di unattopostoinesseredalprivato,comeèappuntoiltestamento,per ragionare in senso tecnicamente corretto, si deve far riferimento all’ordinamento all’interno del quale quel determinato atto è destinatoavalere. Il discorso appena fatto ci porta a riaffermare un principio fondamentale che è quello della relatività dei valori giuridici. Valore Larelativitàdei valorigiuridici giuridico significa, evidentemente, collocare una specifica situazione all’interno di criteri di valutazione espressi nell’ambito di singoli ordinamenti. Da un punto di vista giuridico, il concetto che viene primanonèilconcettodilegge,maèilconcettodiordinamento. Quelle sopra esposte sono valutazioni reali, non sono giuochi di parole. Quando ci poniamo nella logica della valutazione di un determinatoatto,cisideve,anche,chiedereall’internodiqualesfera di ordinamento è destinato a valere quell’atto. Dal momento che i valori giuridici sono espressi, certo, dai singoli Stati, ma anche da 17 comunitàsovranazionalieinriferimentoasettorispecifici,èevidente larelativitàdeivalorigiuridicimedesimi. Questa premessa iniziale serve per evitare di sopravvalutare il rapporto fra testamento e legge: certo, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, è così, però, non è detto che questo tipo di impostazione sia destinato ad esaurire la valenza di carattere giuridico,inordinealrapportofraattodelprivatoesferagiuridica. Sempre da un punto di vista generale ed introduttivo, se pensiamo, peresempio,adunacodaquestocosasignifica.Quandosiamoincoda passaprimaquellocheèarrivatoprima:l’ordinamentogiuridicodella coda prevede una precedenza con riguardo al momento di arrivo. Nellasostanza,èl’ideagiuridicacheregolailfenomenodellacoda. Se questo è il fenomeno giuridico, quando si parla di testamento e legge ha una valenza la precisazione del fenomeno che consiste nel verificare all’interno di quale struttura si colloca il problema della valutazione,interminigiuridici,dell’attotestamentario. A questa prima precisazione occorre aggiungerne un’altra. Il fenomeno della libertà testamentaria necessita, infatti, di ulteriori considerazioni. Lalibertà testamentariaeil concettodi proprietà Quandosifariferimentoaltestamentoelosiprendeperbuono,l’idea giuridicaditestamentoèun’ideabasilareoconsequenziale? Insostanza,èiltestamentolabasedelfenomeno,oppurelostessoèla conseguenzadiun’altravalutazione?Lalibertàtestamentariaprecede la valutazione del fenomeno, oppure consegue ad una diversa valutazionedellostesso? Siritienecheiltestamentosiaunaconseguenzaenonunapremessa. Innanzitutto, bisogna ammettere una valenza giuridica del testamento.Ilfattochesiamodistintamenteproprietaridicertibeniè la premessa da cui scaturisce, in ambito giuridico, il testamento. In 18 altri termini, il diritto di proprietà, di disponibilità di certi beni è la premessadacuiscaturisceiltestamento:ildirittodiproprietàdiun certobene,diuncertorapportoèciòsucuisifondal’eserciziodella libertàtestamentaria. La proprietà, infatti, è indubbiamente inerente alla vita di una certa persona, ma, nella concezione generale del diritto di proprietà, si ingloba anche il potere di disporre del bene oltre la morte del soggettoproprietario. In quest’ottica, il testamento non è la premessa del discorso, ma è il frutto di una valutazione, in forza della quale si ritiene che nel concetto di libertà e disponibilità di certi beni si debba anche collocare la manifestazione di volontà inerente ai rapporti giuridici successiviallamortedeltitolaredeldirittodiproprietà. Questo modo di intendere il rapporto fra libertà testamentaria e diritto di proprietà porta con sé una valutazione che caratterizza la disponibilitàdeipoterideiprivati.Ciòsignificache,probabilmente,si èritenutoopportunoandareafavoredelconcettodelladisponibilità deibeniattribuitiatitolodiproprietàdell’individuo,nelmomentoin cui si attribuisce a quell’individuo non soltanto la possibilità di godere,nelsuointeresse,diqueibeni,maaddiritturadideterminarne lesortiperunmomentosuccessivoallasuamorte. Questo è il motivo per cui si ritiene che il testamento non è la premessa,maèlaconseguenzadeipoterichespettanoaltitolaredel dirittodiproprietà. 19 2.Considerazionigeneralisutestamentoelegge. Dopo aver fatto le valutazioni preliminari di cui sopra, veniamo a considerare la relazione fra testamento e legge, intesa come manifestazionedelpoterechespettaalloStatoitaliano. Per iniziare, in maniera completa, il discorso bisogna, innanzitutto, Articolo587c.c. prendereinesameilcontenutodell’articolo587c.c.–“Testamento”. All’interno del nostro codice civile si hanno, infatti, una serie di articoli, i quali sono destinati a disciplinare l’esercizio della libertà testamentaria. Nellospecifico,l’articolo587c.c.èlamassimaespressionediquanto sopra detto, in quanto, in esso, è contenuta, nella sostanza, la definizione e l’immagine del concetto di testamento, nell’ambito dell’ordinamentogiuridicoitaliano. Al primo comma dell’articolo in commento si legge: “Iltestamentoè unattorevocabileconilqualetalunodispone,periltempoincuiavrà cessatodivivere,dituttelepropriesostanzeodipartediesse”. Questo primo comma, innanzitutto, stabilisce che il testamento è, innanzitutto,unamanifestazionedivolontàdelsoggettocheèautore deltestamentomedesimoche,cometale,èunattoprivato. Sullabasediciòcherisultadallanormaincommento,iltestamentoè, anche, un atto revocabile. In questo senso, a livello legislativo, si effettua una valutazione in termini di sottoposizione del testamento allaeventualitàdiunrevocadellostesso.Inaltritermini,nell’ambito delladefinizioneditestamentosiinserisceancheilconcettodirevoca, per cui, il testamento è un qualcosa che caratterizza una certa manifestazione di volontà del soggetto privato che è rimessa ad un apprezzamentodapartedell’autoredeltestamentostesso. Il testamento, dopo essere stato formalizzato all’esterno, costituisce una manifestazione di volontà testamentaria che, però, potrebbe 20 anche cambiare nell’ambito della mente dell’autore. Se, però, il testatore si dimentica, prima del suo decesso, di formalizzare, attraversolarevoca,talemutamentodivolontà,laregolamentazione delrapportosuccessoriosarà,comunque,affidataaltestamentonella suoformulazioneoriginaria. Inquestosenso,ènecessariovalutareilrapportoframanifestazione divolontàeformaconuncertorealismo:nellavalutazionelegislativa, non si attribuisce preminenza alla manifestazione di volontà, ma si attribuisce valore decisivo alla formalizzazione sia di ciò che appare cometestamento,siadiun’eventualerevoca. Nel primo comma dell’articolo 587 c.c. si dice, anche, che la libertà testamentariapuòessereesercitataconriferimentoa“tutteleproprie sostanze o di parte di esse”. Pertanto, è possibile avere un esercizio dellalibertàtestamentaria,nelmomentoincuiilsoggettodisponedi tutto il proprio patrimonio; oppure, si può avere esercizio della libertà testamentaria quando, in forma di testamento, si fa riferimentoadunapartedelpatrimoniodeldecuius.2 Alsecondocommadell’articolo587c.c.siaggiunge:“Ledisposizionidi caratterenonpatrimoniale,chelaleggeconsentesianocontenuteinun testamento,hannoefficacia,secontenuteinunattochehalaformadel testamento,anchesemanchinodisposizionidicaratterepatrimoniale”. La norma di cui sopra, per essere meglio compresa, come vedremo, implicalanecessitàdifareriferimentoadulterioridisposizionidacui scaturisce l’attribuzione dell’esercizio della libertà testamentaria del testatore,inordineaspecifichemateriedicaratterenonpatrimoniale. 2Vedremo,inseguito,che,anchenell’eventualitàincuinonsisiadispostonullacircalatitolaritàdi certibeni,sipossa,comunque,avereeserciziodellalibertàtestamentaria. 21 Queste disposizioni hanno efficacia se contenute, come risulta dall’articolo 587/2 c.c., in un atto “che ha la forma del testamento, anchesemanchinodisposizionidicaratterepatrimoniale”. Dal secondo comma dell’articolo 587 c.c. scaturisce, quindi, una visione della libertà testamentaria in un senso non illimitato, ma, comunque, in un senso ulteriore, rispetto alla disposizione di carattere esclusivamente patrimoniale. Si può avere esercizio della libertà testamentaria, anche, con riferimento ad alcune situazioni di carattere non patrimoniale, laddove sussista un comando legislativo cheloconsenta.Inuncasodiquestogenere,iltestamentoavràvalore anchesemancanodisposizionidicaratterepatrimoniale. Nell’ambito della suddetta valutazione, il testamento costituisce uno strumento,attraversoilqualesimanifestaunalibertàdidisposizione perunmomentosuccessivoallamortedeltestatore. Dopo aver individuato il concetto di testamento che discende dal contenuto dell’articolo 587 c.c., soffermiamoci, adesso, sul rapporto Testamentoe contratto fratestamentoecontratto. Nella sostanza, bisogna cercare di comprendere se il testamento rappresenta un istituto autonomo, oppure se lo stesso possa essere assimilato,peranalogia,alcontratto. Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre, innanzitutto, soffermarsi sul contenuto dell’articolo 1321 c.c., in virtù del quale il contratto “è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estingueretralorounrapportogiuridicopatrimoniale”. Secondo tale disposizione, da cui può scaturire una certa immagine dellasituazionecontrattuale,ilcontrattoèl’accordo,ossiailfruttodi due manifestazioni di volontà coincidenti, le quali si manifestano in manieraanaloga,inordineacertitipidisituazioni. 22 Quandosiparladiaccordo,incerticasi,perchésiabbianodeiriflessi giuridicinellasferadiundeterminatosoggetto,inomaggioallatutela della sua libertà, si rimette il prodursi dell’effetto giuridico alla sua volontàdiaccettareunasituazionedaaltriespressa. Sia nel contratto che nel testamento, quindi, si ha una duplicità di manifestazionidelvolere,però,contrattoetestamentosonoduecose diverse. Innanzitutto, per aversi contratto è necessario il riferimento alla materiapatrimoniale. Ilragionamentoinordinealrapportofracontrattoetestamentodeve essereampliatofacendoriferimentoadaltrenorme. In primo luogo, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 1324 c.c.–“Normeapplicabiliagliattiunilaterali”–nelqualesidicechela disciplinadelcontrattopuòestendersi,secompatibile,ancheagliatti unilaterali. Soprattutto, però, occorre fare riferimento a ciò che risulta previsto dagliarticoli1343–1345c.c.,inmateriadicausadelcontratto. Nello specifico, all’articolo 1343 c.c. si disciplinano le cosiddette ipotesidicausaillecita.Secondotalenormalacausaèillecitaquando è contraria “a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”. Ciò significa che si può avere un contratto inammissibile quando lo stesso è contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Questo è, nella sostanza, il limite che opera nella materia contrattuale:sipuòavereeserciziodellalibertàcontrattuale,purché sirimangaall’internodellavalutazioneinterminidiammissibilitàche scaturiscedaquantoespressodall’articolo1343codicecivile. Questostessolimite,comevedremo,valeancheperiltestamento. 23 Ilmedesimodiscorsovaleancheperl’articolo1344c.c.–“Contrattoin frode alla legge” – secondo cui: “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di unanormaimperativa”.3 Infine,lestessevalutazionipossonoesserefatte,anche,perl’articolo 1345c.c.–“Motivoillecito”. Dall’analisi delle suddette norme si evince una considerazione della materia contrattuale in termini restrittivi. La medesima logica di valutazionerestrittivavaleancheperiltestamento. Consideriamo,aquestopunto,alcuneipotesidieserciziodellalibertà testamentaria. Ipotesidiesercizio dellalibertà testamentaria Innanzitutto, facciamo riferimento all’articolo 2821 – “Concessione d’ipoteca”–chealsecondocommastabiliscechel’ipotecavolontaria nonpuòessereconcessapertestamento.4 Nellanorma,dopoaveraffermatochel’ipotecavolontariapuòessere concessaperattopubblicooperscritturaprivata,sichiariscechela stessa non può essere concessa per testamento. In questo caso, quindi, si limita il riferimento alla forma costitutiva dell’ipoteca volontaria,nelsensodiritenereche,fraidiversitipidimanifestazioni del volere, non può essere ricompresa la manifestazione in forma di caratteretestamentario. Con riferimento alla possibilità di disposizioni testamentarie a carattere non patrimoniale (articolo 587/2 c.c.), si devono considerarealcuneipotesidieserciziodellalibertàtestamentaria. 3Il contratto in frode alla legge richiama alla mente il concetto di abuso del diritto perché, nella sostanza, esso rappresenta uno strumento per cercare di eludere l’applicazione di una norma imperativa.Sitratta,inaltritermini,diun’ipotesidiabusodell’eserciziodellasituazionegiuridica. 4 L’articolo 2821 c.c. così recita: “L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale.Laconcessionedevefarsiperattopubblicooperscritturaprivata,sottopenadinullità. Nonpuòessereconcessapertestamento”. 24 In primo luogo, il contenuto dell’articolo 254 c.c. – “Forma del riconoscimento”–cosìstatuisce:“Ilriconoscimentodelfiglionatofuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con un’apposita dichiarazione,posterioreallanascitaoalconcepimento,davantiadun ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunquesialaformadiquesto”. Pertanto, il riconoscimento del figlio può essere manifestato anche all’interno di un atto di carattere testamentario. Si tratta di una disposizione di carattere non patrimoniale che può essere riconosciutaeammessaanchenell’ambitodiuntestamento. All’articolo256c.c.–“Irrevocabilitàdelriconoscimento”–silegge:“Il riconoscimentoèirrevocabile.Quandoècontenutoinuntestamentoha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è statorevocato”. Pertanto, il riconoscimento può essere contenuto all’interno del testamento, ma il medesimo riconoscimento, nell’ambito di questa ipotesi, non consegue al modo con cui si manifesta l’esercizio del poteredirevoca.Ciòperchéilpoteredirevocadeltestamentononfa cadere la manifestazione di volontà da cui scaturisce il riconoscimento. Il ragionamento, quindi, si complica: c’è una disciplina della libertà testamentaria che prevede la revoca, ma, con riferimento alla modalità attraverso la quale si ha il riconoscimento, questa ipotesi nonricadeall’internodelpoteredirevoca. Pertanto,intalicasi,prevale,insedediapprezzamentolegislativo,il riconoscimento e la manifestazione di volontà da cui esso scaturisce haunvalore,percosìdire,eccezionale. 25 D’altra parte, il legislatore sceglie di attribuire efficacia al riconoscimento, non dal momento della revoca, ma dal giorno della mortedeltestatore. La normativa in questione è, chiaramente, il frutto di una scelta legislativa che dà origine ad una disciplina estremamente composita che, di fronte a scelte diverse, poteva anche sostanziarsi in modo diverso. Altraipotesièquellaprevistaall’articolo348c.c.–“Sceltadeltutore” – il quale, al primo comma, così recita: “Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo laresponsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento,perattopubblicooperscritturaprivataautenticata”. Ed, ancora, l’articolo 424 c.c. – “Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato”–chealterzocommaprevede:“Nellasceltadeltutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individuadipreferenzalapersonapiùidoneaall'incaricotraisoggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408”. Anche questa è un’altra ipotesichepotrebbeesserericondottaall’internodelledisposizionidi carattere non patrimoniale che possono essere inserite all’interno dellaschedatestamentaria. Infine, occorre porsi una specifica domanda. Poniamo il caso di un testamento che contiene una confessione. La confessione si impone rispettoall’eventualerevocadeltestamento?Edancora,qualisonogli effetti di una confessione di un illecito penale o civile, al momento dellamortedeltestatore? Atalproposito,unavalutazionepotrebbeesserefattaconriferimento alcontenutodell’articolo2735c.c.–“Confessionestragiudiziale”–nel qualesilegge:“Laconfessionestragiudizialefattaallaparteoachila rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è 26 fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzatadalgiudice. Laconfessionestragiudizialenonpuòprovarsipertestimoni,severtesu un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge”. Nella sostanza, in virtù della norma in commento, si riconosce un valoreallaconfessionecontenutainuntestamento.Sitratta,però,di un valore non definitivo, in quanto il tutto è rimesso al libero apprezzamento del giudice. In sostanza, la confessione contenuta in untestamentonondetermina,inmanierairreversibile,l’ascrizionea caricodelsoggettodellaresponsabilitàrelativaalcompimentodiun certofattoillecito. 5.Ipotesispecifichedirapportofratestamentoelegge. Nel paragrafo precedente abbiamo considerato il rapporto fra testamento e legge in termini generali. A questo punto, analizziamo alcune ipotesi specifiche di rilevanza del fenomeno del testamento e dellalegge. In particolare, cinque sono le ipotesi che verranno prese in considerazione. Una prima ipotesi è quella che scaturisce dal divieto dei patti successoridicuiall’articolo458delcodicecivile. Ildivietodeipatti successori La situazione del testamento e della legge, naturalmente, implica la necessitàdiconsiderareanchel’ipotesiprevistadall’articolo458c.c., il quale, come abbiamo visto nella parte introduttiva, esclude l’ammissibilitàdeipattisuccessori. 27 Ci siamo già interrogati sul significato effettivo di tale norma e, soprattutto,suidubbichescaturisconodall’utilizzazionedeltermine pattosuccessorio. Bisogna, comunque, considerare che, negli ultimi tempi, sia da un punto di vista dottrinale che da un punto di vista giurisprudenziale, tende ad affermarsi una valutazione in termini restrittivi del divieto dei patti successori. Si tende, cioè, a circoscrivere le ipotesi di patti successori, ammettendo la possibilità di avere manifestazioni di volontà concordata anche in ambito successorio. Si registra, quindi, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 458 c.c. e, in questo contesto, può inserirsi anche il contenuto degli articoli 768 bis, e seguenti, c.c., in materia di patto di famiglia, il quale, come abbiamo già detto viene considerato, probabilmente in maniera non totalmenteesatta,unpattosuccessorioammesso. Lasecondaipotesispecificadirilevanzadelfenomenodeltestamento edellaleggeriguardairapportifratestamento,successionelegittima etuteladeilegittimari. Testamento, successione legittimaetutela deilegittimari Come abbiamo già avuto modo di dire, la prima modalità di regolamentazione del rapporto successorio è rappresentato dalla successione testamentaria, in cui, in ossequio alla libertà testamentaria, il testamento rappresenta la fonte del rapporto successorio medesimo. Accanto a questa modalità di regolamentazione della successione esiste la possibilità di far riferimento alla legge: in questi casi, la disciplina del rapporto successorio non scaturisce dal testamento, ma dalla legge (successionelegittima). Pertanto, nella logica complessiva dell’ordinamento, prevale la necessità di determinare forme di successione. Da un lato, ci si rimette alla volontà del testatore – successione testamentaria. 28 Dall’altrolato,laddovenonsussistailtestamento,intervienelalegge –successionelegittima. In questo contesto, nell’ipotesi in cui si abbia il testamento, si deve, comunque,tenerpresentelanecessariatuteladeilegittimari. A tal proposito, bisogna considerare il contenuto dell’articolo 42, comma 4, della Costituzione. Tale norma, come è noto, affronta, nell’ambitodellaCartacostituzionale,ilproblemadellaproprietàe,al quarto comma, si occupa delle questioni relative alla regolamentazionedelrapportosuccessorio. Nellospecifico,l’articolo42/4Cost.cosìrecita:“Laleggestabiliscele norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti delloStatosulleeredità”. La norma in commento, quindi, ammette una considerazione delle forme di successione, ma, per quanto riguarda la disciplina delle stesse, rinvia alla legge ordinaria. L’articolo 42/4 Cost., ad avviso di chi scrive, non implica l’obbligo di considerare esclusivamente la successionelegittimaequellatestamentaria. 29