Regolamento per il Diritto di Accesso agli Atti Aziendali modificato al

Programma Ambiente SpA
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REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AZIENDALI
PROGRAMMA AMBIENTE SpA
1° modifica DELIBERAZIONE CdA DEL 17/12/2015
2° modifica DELIBERAIONE CDA DEL 28.4.2017
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Sede Legale: Via Paronese 106, 59100 Prato (PO) – Sede Operativa: Via del Biancospino 118, 50013 Campi Bisenzio (FI)
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SOMMARIO
REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AZIENDALI .. 1
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................................... 4
Art. 1 - Oggetto del regolamento ....................................................................................................................... 4
Art. 2 – Soggetti attivi ....................................................................................................................................... 4
Art. 3 – Contro interessati ................................................................................................................................. 4
SEZIONE II – DOCUMENTI ACCESSIBILI E MODALITA’ DI ACCESSO............................................... 5
Art. 4 – Nozione di documento ......................................................................................................................... 5
Art. 5 – Documenti accessibili a tutti ................................................................................................................ 5
Art. 6 – Documenti accessibili agli interessati. Procedimento e modalità ........................................................ 6
Art. 7 – Responsabile del Procedimento di accesso .......................................................................................... 6
Art. 8 – Modalità di esercizio del diritto di accesso .......................................................................................... 6
Art. 9 – Accesso informale ................................................................................................................................ 6
Art. 10- Accesso formale ................................................................................................................................... 7
Art. 11 – Accesso immediato alle procedure di evidenza pubblica ................................................................... 8
Art. 12 – Modalità di visione ............................................................................................................................. 8
Art. 13– Rilascio di copia e di documenti ......................................................................................................... 9
Art. 14 - Differimento...................................................................................................................................... 10
Art. 15 – Non accoglimento della richiesta ..................................................................................................... 10
SEZIONE III – DOCUMENTI ESCLUSI DALL’ACCESSO ....................................................................... 10
Art. 16 – Categorie di atti aziendali non accessibili ........................................................................................ 10
Art. 17 – Criteri e casi di esclusione ................................................................................................................ 11
Art. 18 – Tutela della privacy .......................................................................................................................... 11
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Art. 19 – Tutela del Know How ...................................................................................................................... 12
Art. - 20 Responsabile del procedimento di accesso .......................................... Error! Bookmark not defined.
Art. - 21 Entrata in vigore, modificazioni, pubblicità...................................................................................... 13
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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI AZIENDALI
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il regolamento disciplina le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti contenute nella legge n 241 del 1990 nonché
nel d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e nel d.lgs n. 196/2003; relativamente all’attività contrattuale, di
rilievo pubblicistico, di Programma Ambiente SpA il diritto di accesso deve essere esercitato altresì
nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 53, del d.lgs. n. 50 del 2016
Programma Ambiente SpA è legittimata passiva all’accesso limitatamente alla parte di attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ai sensi dell’art 22, comma 1 lett
e), della legge 241/90.
Laddove si dovesse verificare un conflitto tra una o più disposizioni del presente regolamento e le
citate previsioni normative, sarà data prevalenza a queste ultime.
Art. 2 – Soggetti attivi
Secondo l’art 22, comma 1 lett. b), della legge 241/90 sono interessati tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso.
Art. 3 – Controinteressati
Sono “controinteressati”, secondo l’art 22 comma 1 lett. c) della legge 241 del 1990, tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
In presenza di controinteressati si procederà come disposto dalla normativa vigente ovvero ai sensi
art. 3 D.P.R. 184/2006: si darà comunicazione agli stessi della richiesta di accesso, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano
consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni della ricezione della comunicazione, i
controinteressati potranno presentare opposizione. Se decorsi 10 giorni nessun controinteressato
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presenterà opposizione e, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra, si provvederà alla
evasione della richiesta.
SEZIONE II – DOCUMENTI ACCESSIBILI E MODALITA’ DI ACCESSO
Art. 4 – Nozione di documento
Sono soggetti alla disciplina del diritto di accesso i documenti amministrativi.
E’ considerato documento amministrativo, secondo l’art 22 comma 1 lett. d) della legge 241/90;
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’Azienda e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale.
Gli atti interni accessibili sono quelli che formano parte essenziale alla procedura di emanazione del
documento amministrativo.
Art. 5 – Documenti accessibili a tutti
Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione per gli atti soggetti a pubblicazione su
Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regionale, Albo Pretorio, Foglio Annunzi Legali, nonché
per gli atti soggetti ad altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti
informatici, elettronici e telematici.
Il d.lgs. 33/2013, novellato dal d.lgs. 97/2016, non trova applicazione rispetto a Programma
Ambiente SpA la quale è controllata al 100% da Alia Servizi Ambientali SpA.
Infatti, secondo l’art 2 bis, comma 2, del d.lgs 33/2013, le società, in controllo pubblico, quotate
sono escluse dall’ambito soggettivo di applicazione della suddetta disciplina.
Tale disposizione rinvia al decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge n.
124/2015 per la definizione di “società quotate”.
Il d.lgs. 19/08/2016 n. 175, attuativo dell’art 18 della legge 124/2015, ha definito, all’art 2 lett., p
quali società quotate le “società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre,
salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
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L’art 26, comma 4, nel dettare una disciplina transitoria ha disposto che “nei dodici mesi successivi
alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica
che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con
provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata
abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non
applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione” Le società
devono concludere il procedimento di quotazione entro il 23 settembre 2017.
Pertanto si ritiene che Alia Servizi Ambientali SpA., anche alla luce della disciplina transitoria
suvvista, rientri nelle società quotate posto che ha recentemente emesso sul mercato obbligazionario
un bond. Da qui deriva un’ esenzione dall’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 con conseguente
applicazione della disciplina di trasparenza applicabile agli enti emittenti strumenti finanziari.
Di conseguenza tale esenzione si estende a Programma Ambiente SpA. in quanto società controllata
da società quotata come previsto dal comma 2 lett p) del d.lgs. 175/2016.
Art. 6 – Documenti accessibili agli interessati. Procedimento e modalità
Per esercitare il diritto di visione, e l’estrazione di copia, dei documenti amministrativi non soggetti
a pubblicazione, occorrerà promuovere istanza richiesta, informale o formale, secondo le modalità
di cui ai seguenti articoli.
Art. 7 – Responsabile del Procedimento di accesso
Il Responsabile del procedimento di accesso è il Legale Rappresentante ovvero, ove da questi
delegato, altro soggetto addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto od a detenerlo
stabilmente.
Art. 8 – Modalità di esercizio del diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L’esame dei documenti è gratuito. Per i costi relativi al
rilascio di copia si rimanda al successivo articolo 12 del presente Regolamento, salvo le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Art. 9 – Accesso informale
Nell’ipotesi in cui, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di
controinteressati e risultino tutte le necessarie condizioni, il diritto di accesso può essere esercitato
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in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, da rivolgersi all’Ufficio competente a
formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
L’accoglimento della richiesta in via informale è subordinato ai tempi tecnici di evasione. I tempi
tecnici di evasione potranno variare in quanto dipendenti in primo luogo, dalla valutazione della
richiesta che deve intendersi ricevibile qualora il richiedente abbia indicato gli estremi del
documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, nonché abbia motivato e
documentato la propria legittimazione all’accesso e in secondo luogo dall’effettiva disponibilità
materiale dell’atto. Non devono sussistere inoltre dubbi sulla natura giuridica del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse sulla base delle
informazioni e documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
I documenti richiesti non devono coinvolgere posizioni soggettive di terzi.
La richiesta, esaminata secondo le modalità di cui al comma precedente, è accolta, a discrezione del
Responsabile del procedimento di accesso, mediante indicazione della pubblicazione contenente le
notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso informale si concretizza nella messa a disposizione
del documento al richiedente ovvero nella mera indicazione delle modalità per ottenerlo.
Art. 10- Accesso formale
L’accesso formale si esercita su istanza scritta dell’interessato presentata al Responsabile del
procedimento d’accesso, qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi
poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni fornite,
sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.
La richiesta formale deve essere redatta per iscritto utilizzando preferibilmente il modulo all’uopo
predisposto, allegato al presente regolamento e disponibile presso i competenti uffici aziendali.
Dalla richiesta devono emergere con completezza:
a) gli estremi del documento oggetto della richiesta per consentirne l’individuazione laddove
conosciuti o, in mancanza, riferimenti certi che ne consentano l’individuazione;
b) la motivazione, ossia l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
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c) gli elementi idonei a dimostrare l’identità del richiedente ovvero i poteri rappresentativi
Nel procedimento di accesso formale, la richiesta è tempestivamente inoltrata dall’ufficio ricevente
all’ufficio competente. Della richiesta di accesso, debitamente protocollata, l’ufficio competente è
tenuto a rilasciare ricevuta al richiedente se richiesto.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’ufficio competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al richiedente, con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione; un
nuovo termine del procedimento inizierà a decorrere dalla registrazione della richiesta perfezionata.
Di tale differimento è data comunicazione all’interessato.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla ricezione della richiesta da Programma
Ambiente SpA. con l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento, parziale o totale, di
rigetto o di differimento. Decorsi inutilmente i 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Anche in ipotesi di accesso ad atti di gara si applicano i termini ordinari posto che il nuovo codice
dei contratti pubblici, art 76 del d.lgs. n. 50/2016, non contempla l’istituto dell’accesso immediato
disciplinato dall’art. 79 del previgente codice.
Art. 11 – cassato
Art. 12 – Modalità di visione
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso formale contiene l’indicazione dell’ufficio, della
sede presso cui rivolgersi, nonché del giorno e dell’orario; secondo l’articolo 7, comma 1, d.P.R, n.
184/2006 il periodo di tempo, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, non può
essere comunque inferiore a quindici giorni). Nello stesso atto saranno altresì indicate le modalità di
esame dei documenti da effettuarsi comunque nelle ore d’ufficio alla presenza di personale
aziendale.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge e di regolamento.
E’ vietato, con conseguenze penalmente rilevanti, asportare i documenti dal luogo presso cui sono
dati in visione, tracciare segno su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
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L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale
accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
Art. 13– Rilascio di copia e di documenti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 legge 241/90 l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di
copia dei documenti ex art.
8 del presente regolamento è in via ordinaria subordinato alla
corresponsione dei seguenti importi lordi:
Copia di documenti
–
Formato A4 (a facciata): euro 0.40=
–
Formato A3 (a facciata): euro 0.50=
–
Formati maggiori o altri documenti con caratteristiche tali da non renderne possibile la loro
riproduzione con attrezzature esistenti presso PROGRAMMA AMBIENTE: costo di
riproduzione sostenuto da PROGRAMMA AMBIENTE da determinare per singoli casi. Per
questi casi, il Responsabile dell’Ufficio provvederà alla determinazione dei costi
effettivamente sostenuti con facoltà di richiedere, prima dell’affidamento della riproduzione,
il versamento a titolo provvisionale dell’importo presunto, salvo successivo conguaglio.
Diritti di ricerca e visura:
–
per documenti con data non anteriore ad 1 anno: nella misura di euro 1.50=
–
per documenti con data oltre 1 anno e fino a 2 anni: nella misura di euro 3.00=
–
per documenti con data oltre 2 anni e fino a 3 anni: nella misura di euro 5.00=
–
per documenti con data oltre 3 anni: nella misura di euro 7.00=
Il rilascio di copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, qualora sia possibile per la
tipologia di atto, è subordinato al pagamento della somma forfettaria di euro 6.00=
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo in quanto applicabili.
Gli importi di cui al presente articolo costituiscono riferimento anche per eventuali richieste
documentali non di natura strettamente amministrativa per le quali PROGRAMMA AMBIENTE
rilevi legittimi requisiti di accoglimento.
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Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro dei documenti, secondo le procedure indicate
da PROGRAMMA AMBIENTE, normalmente presso la ns. cassa aziendale. Dopo il pagamento
seguirà l'emissione della fattura (scorporando l'IVA 20%). I richiedenti dovranno quindi indicare
nominativo esatto, l'indirizzo e codice fiscale (anche Partita Iva se si tratta di ditta) cui fatturare.
Art. 14 - Differimento
L’art 24, comma 4, delle legge 241/90 prevede che il differimento sia lo strumento preferenziale sia
per tutelare esigenze di riservatezza che per tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa:
infatti l’accesso non può essere negato laddove sia sufficiente un differimento.
In particolare si differisce l’accesso:
–
nelle ipotesi previste dall’articolo 53, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n.
50 del 2016.
Art. 15 – Non accoglimento della richiesta
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura
del Responsabile del Procedimento con riferimento specifico alla normativa vigente, ovvero alle
categorie di atti di cui all’art. 24 della legge n. 241/90 e all’art. 53 d.lgs. 50/2016,e alle circostanze
di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
L’atto che dispone il differimento ne indica la durata.
SEZIONE III – DOCUMENTI ESCLUSI DALL’ACCESSO
Art. 16 – Categorie di atti aziendali non accessibili
Non sono soggetti all’accesso gli atti aziendali che non hanno natura amministrativa quali ad
esempio:
–
gli atti relativi alla costituzione, allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto di lavoro
del personal dipendente
–
i contratti di diritto privato con i terzi
–
documenti attinenti la security aziendale
–
gli atti giudiziali
–
i pareri legali che abbiamo per oggetto la valutazione delle strategie di tutela dell’Azienda
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E’ facoltà del Responsabile del Procedimento di accesso consentire l’accesso agli atti di cui al
suindicati, quando l’interesse dell’Azienda a rendere conoscibili tali atti, prevalga su quello alla
riservatezza inerente l’attività di impresa.
Art. 17 – Criteri e casi di esclusione
Sono esclusi dall’accesso i documenti di cui all’art. 24 della legge 241/90 e nonché ogni atto o
documento per cui la legge preveda espressamente la sottrazione all’esercizio del diritto di accesso.
L’art 53, comma 5, d.lgs. 50/2016 esclude l’accesso rispetto a determinati atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
Il diritto di accesso è, inoltre, escluso nel caso di istanze preordinate ad un controllo generalizzato
dell’operato dell’impresa.
Art. 18 – Tutela della privacy
Il diritto di accesso è consentito nel rispetto dei limiti e disposizioni di cui al titolo IV capo I del
D.Lgs 196/03, artt. 59 e 60, in materia di tutela della privacy.
Il diritto di accesso. precipitato applicativo della trasparenza, deve essere bilanciato con il diritto
alla riservatezza; il rapporto fra accesso e riservatezza dipende altresì dal tipo di dato personale
coinvolto posto che i dati personali si distinguono in dati personali ordinari, sensibili, sensibilissimi.
Tale classificazione è altresì recepita nel comma 7 dell’art. 24 della legge 241/90 che prevede che
l’accesso deve essere garantito rispetto a quei documenti la cui conoscenza è necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici. Tale comma prosegue disponendo che “in caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui è
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo n. 196 del 2003
in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Alla luce di quanto esposto il diritto di accesso prevale sulla riservatezza in caso di dati personali
ordinari; in presenza di dati sensibili il diritto di accesso prevale solo laddove l’ostensione sia
strettamente necessaria alla tutela del diritto di difesa di interessi giuridici dell'istante a mente del
già richiamato art. 24, settimo comma della L. n. 241 del 1990. Infine in caso di dati sensibilissimi
la situazione giuridica legittimante l’accesso deve essere di rango pari al diritto alla riservatezza
della sfera sessuale o della salute; pertanto, quest’ultima deve rientrare fra i diritti fondamentali.
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Il Responsabile del procedimento di accesso effettua le valutazioni necessarie per procedere al
suddetto bilanciamento.
La tutela della riservatezza deve essere realizzata, se possibile, con idonei accorgimenti
(cancellature, omissis, rilascio di copie parziali).
Art. 19 –Accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici
L’accesso agli atti di gara deve essere bilanciato con l’esigenza di tutelare non solo le generiche
informazioni riservate di ciascuna azienda concorrente ma, altresì, la concorrenza che potrebbe
essere turbata dalla rivelazione di informazioni strategiche afferenti l’attività imprenditoriale.
Pertanto l’art 53 del Codice dei contratti pubblici detta una serie di misure finalizzate a bilanciare le
suddette esigenze. Primariamente il comma 2 dell’art 53 differisce l’accesso agli atti in talune
ipotesi tassative. L’inosservanza di tale prescrizione è penalmente sanzionata.
Il comma 3 dell’art 53, invece, contempla ipotesi tassative di esclusione del diritto di accesso.
Il comma 6 dell’art 53 prevede che l’accesso difensivo, finalizzato a difendere in giudizio i propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto, possa superare il divieto di accesso
di cui all’ art 53, comma 5 relativamente alla lettera a). Il concorrente, interessato all’ostensione,
dovrà dimostrare la necessità di utilizzare la documentazione nell’ambito di un apposito giudizio.
Nel caso in oggetto, art 53 comma 5 lett a), si tratta informazioni fornite nell’ambito dell’offerta, o
giustificazione della medesima, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
L’azienda controinteressata, e notiziata dell’istanza di accesso, deve dare prova dell’esistenza di un
vero e puntuale segreto. La tutela del segreto non può essere opposta per la prima volta in sede di
opposizione all’istanza di accesso ma bensì deve essere già agli atti una motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente sulla presenza del segreto.
Relativamente alle lettere b), c), d) del comma 5 art. 53 d.lgs. n. 50/2016 resta ferma l’esclusione
del diritto di accesso.
Società a socio unico
Sede Legale: Via Paronese 106, 59100 Prato (PO) – Sede Operativa: Via del Biancospino 118, 50013 Campi Bisenzio (FI)
Telefono: 055 8969693 – Fax: 055 8969755 – PEC: [email protected]
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Di conseguenza Programma Ambiente SpA tutela i segreti commerciali e industriali tecnici degli
operatori economici partecipanti alle procedure contrattuali, a condizione che essi motivino
specificamente e comprovino adeguatamente l’esistenza di segreti tecnici o commerciali protetti da
brevetto o altro diritto di privativa riconosciuto dall’ordinamento giuridico; in tale evenienza
Programma Ambiente SpA, nella veste del Responsabile del procedimento, bilancerà gli opposti
interessi. In caso di accoglimento della richiesta di accesso Programma Ambiente SpA adotterà
comunque idonei accorgimenti tecnici idonei a separare le informazioni realmente concernenti il
know how industriale dalla restante documentazione.
Laddove un operatore economico controinteressato invochi la tutela del proprio diritto di privativa
senza darne sufficiente comprova, l’istanza di accesso è di norma accolta se è formulata in vista
della difesa in giudizio degli interessi del richiedente. Anche indipendentemente dall’opposizione
dei controinteressati, quando l’istanza di accesso ha per oggetto o per effetto (in tutto o in parte)
l’ostensione della documentazione tecnica di un operatore economico contenente informazioni
industriali o commerciali, il Responsabile del procedimento di accesso, anche d’ufficio, può
disporre una o più delle seguenti cautele:
–
cancellazioni o omissis parziali;
–
esclusione dall’accesso delle parti della documentazione che non abbiano costituito oggetto
di valutazione da parte della Commissione giudicatrice o comunque del seggio di gara;
–
invito al richiedente a sottoscrivere una clausola di impegno a mantenere riservate le
informazioni ricevute e ad utilizzarle esclusivamente per la difesa in giudizio dei propri
interessi;
–
ammissione all’accesso mediante sola visione dei documenti.
La valutazione dei presupposti per l’applicazione del presente articolo compete al Responsabile del
procedimento di accesso.
Art.20 cassato
Art. - 21 Entrata in vigore, modificazioni, pubblicità
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione di PROGRAMMA AMBIENTE SpA. L’entrata in vigore,
sopravvenuta all’approvazione del presente Regolamento, di norme comunitarie e/o nazionali e/o
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regionali aventi carattere cogente per PROGRAMMA AMBIENTE, determinerà, in caso di
contrasto con il presente Regolamento, l’automatico adeguamento di quest’ultimo.
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