AUTONOMIA CONTRATTUALE Contratto atipico, meritevolezza degli interessi, nullità TRIBUNALE DI BRINDISI, 4 giugno 2009, TRIBUNALE DI TORINO, 8 maggio 2009 Nella giurisprudenza di merito si assiste a una riscoperta del sindacato sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dai contratti atipici (art. 1322 c.c.), praticato assai raramente nel diritto applicato. L’esigenza sostanziale che determina questa riscoperta è quella di tutelare il risparmiatore pregiudicato da investimenti sfortunati, come quelli rispondenti ai contratti “4you” e “myway”. A differenza del contenzioso che vede contrapposti investitori e intermediari finanziari in seguito al default delle società emittenti titoli obbligazionari, spesso le controversie relative a tali contratti non risultano incentrate sulla violazione dei doveri di informazione da parte della banca; il contratto sottoscritto dal risparmiatore, infatti, sembra rappresentare correttamente la fisionomia dell’affare. La controversia verte allora sulla sostanza dell’operazione economica realizzata dal contratto, cioè sulla meritevolezza degli interessi che esso persegue. Questa la struttura del contratto “4you”. Un istituto di credito concede al cliente un mutuo vincolato all’acquisto di strumenti finanziari emessi da società collegate allo stesso istituto: si tratta di obbligazioni e certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento. Il cliente è obbligato a restituire alla banca la somma mutuata pagando un tasso di interesse del 6,25 % annuo per un periodo di circa 15 anni. I titoli acquistati dal cliente grazie al finanziamento vengono dati in pegno alla banca quale garanzia della restituzione del capitale e del pagamento degli interessi. L’operazione è, dunque, sicuramente vantaggiosa per la banca, che ottiene un lucro corrispondente agli interessi pagati dal cliente per un lungo periodo di tempo; aleatoria per il cliente. Egli consegue un vantaggio se al termine del rapporto il valore dei titoli è superiore agli interessi complessivamente pagati all’istituto di credito; subisce invece una perdita patrimoniale se il valore dei titoli acquistati grazie al finanziamento risulta inferiore all’ammontare degli interessi pagati. Secondo il Trib. Brindisi, 4 giugno 2009, il contratto è nullo in quanto non persegue interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Analizzando i termini del contratto, il giudice esclude che esso sia riconducibile alla struttura del mutuo o del mutuo di scopo. Il finanziamento è solo formalmente erogato dalla banca al cliente, perché quest’ultimo è obbligato ad utilizzarlo per l’acquisto di strumenti finanziari che – emessi da società collegate alla banca – vengono dati in pegno allo stesso istituto di credito; il cliente, in altri termini, non acquisisce mai la disponibilità materiale della somma finanziata. Si tratta, dunque, di un contratto atipico, in cui il finanziamento accordato dalla banca al cliente si coniuga con la vendita di particolari prodotti finanziari da parte dell’istituto di credito. L’atipicità del contratto impone una valutazione della meritevolezza degli interessi che esso persegue; valutazione che, avendo esito negativo, comporta la nullità del contratto. In sintonia con una propria precedente sentenza, il giudice osserva che il contratto “4you” è caratterizzato da una aleatorietà unilaterale: mentre la banca consegue senz’altro un lucro, corrispondente agli alti interessi pagati dal cliente, quest’ultimo assume il rischio che il valore degli strumenti finanziari acquistati sia inferiore all’ammontare degli interessi pagati. Come risulta dallo stesso tenore letterale del contratto, si tratta di un rischio non indifferente; dal momento che gli strumenti finanziari acquistati dal risparmiatore non sono quotati nei mercati regolamentati, possono sorgere gravi difficoltà nella liquidazione del loro valore. In definitiva, mentre la banca effettua un investimento sicuramente redditizio, il risparmiatore assume tutti i rischi inerenti all’oscillazione dei mercati e alla difficoltà di realizzare il valore dei titoli: di qui la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tale conclusione non confligge con le pronunce di legittimità che ammettono la liceità del contratto aleatorio anche quando il rischio sia tutto concentrato in capo ad una delle parti: esse riguardano infatti contratti tipici, in relazione ai quali non si configura alcun sindacato sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Alla stessa conclusione perviene App. Salerno, 30 settembre 2009, citata in nota. Diversamente orientato Trib. Torino, 8 maggio 2009. La meritevolezza dell’interesse perseguito da un contratto atipico non può essere valutata «ex post, sulla base del risultato economico conseguito, ma ex ante, sulla base della struttura negoziale astratta posta in essere dalle parti». Alla luce di questa premessa, si esclude la nullità del contratto “4you”, che secondo il giudice torinese persegue interessi (astrattamente) meritevoli di tutela. Esso appare infatti modellato sulla struttura negoziale del mutuo di scopo. Il cliente beneficia di un finanziamento vincolato all’acquisto di strumenti finanziari emessi da società collegate alla banca. Se il valore dei titoli si apprezza nel corso del rapporto, l’investitore può ottenere un guadagno dall’operazione, che ha intrapreso - grazie al mutuo erogato dalla banca – senza disporre di capitali propri. A ben vedere, dunque, il cliente pregiudicato dall’investimento non lamenta «il contrasto del contratto con i principi regolatori dell’ordinamento», ma «la sua sconvenienza economica». Senonché, il giudice non è legittimato a sindacare ex post, al termine del rapporto, la convenienza economica dell’affare. In giurisprudenza, alcune sentenze di merito – in sintonia con Trib. Brindisi, 4 giugno 2009 – affermano la nullità del contratto “4you” (e del contratto “my way”, caratterizzato dalla medesima struttura) in quanto non persegue interessi meritevoli di tutela: cfr. App. Salerno, 30 settembre 2009, reperibile sul sito internet www.ilcaso.it; Trib. Brindisi, 8 luglio 2008, ivi; Trib. Salerno, 26 settembre 2007, in Corti Salernitane, 2007, p. 805, con nota di F. ATTANASIO, Sulla natura del piano finanziario «4 you» e la responsabilità dell’intermediario finanziario alla luce della recente sentenza della cassazione a sezioni unite 19 dicembre 2007 n. 26724; Trib. Brindisi, 21 giugno 2005, reperibile sul sito internet www.ilcaso.it. In sintonia con Trib. Torino, 8 maggio 2009, esclude che il contratto sia nullo in base all’art. 1322 c.c. il Trib. Parma, 1° aprile 2009, ivi. Raramente, fino a questo momento, è stata affermata la nullità di un contratto atipico in quanto esso non persegue interessi meritevoli di tutela. Così, secondo un’autorevole voce dottrinale, «la giurisprudenza…in mezzo secolo, non ha ancora trovato l’occasione per trovare nullo un contratto ex art. 1322; e, se ha avventurosamente invocato l’articolo, lo ha adoperato come puro schermo, per colpire contratti visibilmente contrari ai buoni costumi, o altrimenti viziati» R. SACCO, in SACCO e DE NOVA, Il contratto, nel Tratt. Sacco, Utet, 2004 (III ed.), p. 850. Sul sindacato di meritevolezza previsto dall’art. 1322 c.c. v., ex pluribus, A. GENTILI, Le invalidità, in Tratt. Contratti Rescigno-E. Gabrielli, I contratti in generale, II, Utet, 2006 (II ed.), pp. 1521 ss.; V. ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Giuffrè, 2001, p. 424 s.