Autonomia contrattuale Contratto atipico, meritevolezza degli

AUTONOMIA CONTRATTUALE
Contratto atipico, meritevolezza degli interessi, nullità
TRIBUNALE DI BRINDISI, 4 giugno 2009, TRIBUNALE DI TORINO, 8 maggio 2009
Nella giurisprudenza di merito si assiste a una riscoperta del sindacato sulla meritevolezza degli interessi
perseguiti dai contratti atipici (art. 1322 c.c.), praticato assai raramente nel diritto applicato. L’esigenza
sostanziale che determina questa riscoperta è quella di tutelare il risparmiatore pregiudicato da investimenti
sfortunati, come quelli rispondenti ai contratti “4you” e “myway”. A differenza del contenzioso che vede
contrapposti investitori e intermediari finanziari in seguito al default delle società emittenti titoli
obbligazionari, spesso le controversie relative a tali contratti non risultano incentrate sulla violazione dei
doveri di informazione da parte della banca; il contratto sottoscritto dal risparmiatore, infatti, sembra
rappresentare correttamente la fisionomia dell’affare. La controversia verte allora sulla sostanza
dell’operazione economica realizzata dal contratto, cioè sulla meritevolezza degli interessi che esso
persegue.
Questa la struttura del contratto “4you”. Un istituto di credito concede al cliente un mutuo vincolato
all’acquisto di strumenti finanziari emessi da società collegate allo stesso istituto: si tratta di obbligazioni e
certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento. Il cliente è obbligato a restituire alla
banca la somma mutuata pagando un tasso di interesse del 6,25 % annuo per un periodo di circa 15 anni. I
titoli acquistati dal cliente grazie al finanziamento vengono dati in pegno alla banca quale garanzia della
restituzione del capitale e del pagamento degli interessi. L’operazione è, dunque, sicuramente vantaggiosa
per la banca, che ottiene un lucro corrispondente agli interessi pagati dal cliente per un lungo periodo di
tempo; aleatoria per il cliente. Egli consegue un vantaggio se al termine del rapporto il valore dei titoli è
superiore agli interessi complessivamente pagati all’istituto di credito; subisce invece una perdita
patrimoniale se il valore dei titoli acquistati grazie al finanziamento risulta inferiore all’ammontare degli
interessi pagati.
Secondo il Trib. Brindisi, 4 giugno 2009, il contratto è nullo in quanto non persegue interessi meritevoli di
tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. Analizzando i termini del contratto, il giudice esclude che esso sia
riconducibile alla struttura del mutuo o del mutuo di scopo. Il finanziamento è solo formalmente erogato
dalla banca al cliente, perché quest’ultimo è obbligato ad utilizzarlo per l’acquisto di strumenti finanziari
che – emessi da società collegate alla banca – vengono dati in pegno allo stesso istituto di credito; il cliente,
in altri termini, non acquisisce mai la disponibilità materiale della somma finanziata. Si tratta, dunque, di un
contratto atipico, in cui il finanziamento accordato dalla banca al cliente si coniuga con la vendita di
particolari prodotti finanziari da parte dell’istituto di credito. L’atipicità del contratto impone una
valutazione della meritevolezza degli interessi che esso persegue; valutazione che, avendo esito negativo,
comporta la nullità del contratto.
In sintonia con una propria precedente sentenza, il giudice osserva che il contratto “4you” è caratterizzato
da una aleatorietà unilaterale: mentre la banca consegue senz’altro un lucro, corrispondente agli alti interessi
pagati dal cliente, quest’ultimo assume il rischio che il valore degli strumenti finanziari acquistati sia
inferiore all’ammontare degli interessi pagati. Come risulta dallo stesso tenore letterale del contratto, si
tratta di un rischio non indifferente; dal momento che gli strumenti finanziari acquistati dal risparmiatore
non sono quotati nei mercati regolamentati, possono sorgere gravi difficoltà nella liquidazione del loro
valore. In definitiva, mentre la banca effettua un investimento sicuramente redditizio, il risparmiatore
assume tutti i rischi inerenti all’oscillazione dei mercati e alla difficoltà di realizzare il valore dei titoli: di qui
la declaratoria di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1322 c.c. Tale conclusione non confligge con le
pronunce di legittimità che ammettono la liceità del contratto aleatorio anche quando il rischio sia tutto
concentrato in capo ad una delle parti: esse riguardano infatti contratti tipici, in relazione ai quali non si
configura alcun sindacato sulla meritevolezza degli interessi perseguiti. Alla stessa conclusione perviene
App. Salerno, 30 settembre 2009, citata in nota.
Diversamente orientato Trib. Torino, 8 maggio 2009. La meritevolezza dell’interesse perseguito da un
contratto atipico non può essere valutata «ex post, sulla base del risultato economico conseguito, ma ex ante,
sulla base della struttura negoziale astratta posta in essere dalle parti». Alla luce di questa premessa, si
esclude la nullità del contratto “4you”, che secondo il giudice torinese persegue interessi (astrattamente)
meritevoli di tutela. Esso appare infatti modellato sulla struttura negoziale del mutuo di scopo. Il cliente
beneficia di un finanziamento vincolato all’acquisto di strumenti finanziari emessi da società collegate alla
banca. Se il valore dei titoli si apprezza nel corso del rapporto, l’investitore può ottenere un guadagno
dall’operazione, che ha intrapreso - grazie al mutuo erogato dalla banca – senza disporre di capitali propri.
A ben vedere, dunque, il cliente pregiudicato dall’investimento non lamenta «il contrasto del contratto con i
principi regolatori dell’ordinamento», ma «la sua sconvenienza economica». Senonché, il giudice non è
legittimato a sindacare ex post, al termine del rapporto, la convenienza economica dell’affare.
In giurisprudenza, alcune sentenze di merito – in sintonia con Trib. Brindisi, 4 giugno 2009 – affermano la nullità del
contratto “4you” (e del contratto “my way”, caratterizzato dalla medesima struttura) in quanto non persegue interessi meritevoli di
tutela: cfr. App. Salerno, 30 settembre 2009, reperibile sul sito internet www.ilcaso.it; Trib. Brindisi, 8 luglio 2008, ivi; Trib.
Salerno, 26 settembre 2007, in Corti Salernitane, 2007, p. 805, con nota di F. ATTANASIO, Sulla natura del piano finanziario «4 you» e la
responsabilità dell’intermediario finanziario alla luce della recente sentenza della cassazione a sezioni unite 19 dicembre 2007 n. 26724; Trib.
Brindisi, 21 giugno 2005, reperibile sul sito internet www.ilcaso.it. In sintonia con Trib. Torino, 8 maggio 2009, esclude che il
contratto sia nullo in base all’art. 1322 c.c. il Trib. Parma, 1° aprile 2009, ivi.
Raramente, fino a questo momento, è stata affermata la nullità di un contratto atipico in quanto esso non persegue interessi
meritevoli di tutela. Così, secondo un’autorevole voce dottrinale, «la giurisprudenza…in mezzo secolo, non ha ancora trovato
l’occasione per trovare nullo un contratto ex art. 1322; e, se ha avventurosamente invocato l’articolo, lo ha adoperato come puro
schermo, per colpire contratti visibilmente contrari ai buoni costumi, o altrimenti viziati» R. SACCO, in SACCO e DE NOVA, Il
contratto, nel Tratt. Sacco, Utet, 2004 (III ed.), p. 850. Sul sindacato di meritevolezza previsto dall’art. 1322 c.c. v., ex pluribus, A.
GENTILI, Le invalidità, in Tratt. Contratti Rescigno-E. Gabrielli, I contratti in generale, II, Utet, 2006 (II ed.), pp. 1521 ss.; V. ROPPO, Il
contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Giuffrè, 2001, p. 424 s.