Roma, 9 giugno 2014 [email protected] Articolo 42, primo comma • La proprietà è pubblica o privata. Articolo 42, secondo comma • La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti alla scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Articolo 42, terzo comma • La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. • I vincoli conformativi – frutto del potere conformativo (affidato alla P.A.) (art. 42, comma 2) • Vincoli preordinati all’esproprio – frutto del potere espropriativo (affidato alla PA) (art. 42, comma 3) • Articolo 832 del Codice civile: «il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico» • Articolo 7 della L. urbanistica: «Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l'attuazione del piano. • A) incidono su categorie omogenee di beni, • B) presentano solo un carattere privativo e non anche acquisitivo, • C) non comportano l’obbligo alla corresponsione di un indennizzo. • I vincoli sui beni culturali, paesaggistici e ambientali sono «conformativi» • I vincoli urbanistici possono essere sia «conformativi», sia «preordinati all’esproprio».