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Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza 5 febbraio – 24 febbraio 2009, n. 667
Giudice Agostinacchio
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 2.12.2006 e, a seguito di rinnovazione, il 7/13.3.2006 P. E. premesso di essere proprietario dell'autovettura Porsche Cayenne assicurata per il furto dalla
Unione Assicurazioni s.p.a. convieni.-a quest'ultima in giudizio perché fosse condannata al
pagamento della somma di Euro 30.289,37 oltre danno da svalutazione monetaria e interessi, a
titolo d'indennizzo del danno conseguente al furto della suddetta auto, avvenuto in Bari il
7.12.2004, ed al successivo ritrovamento, in Termoli, il. 13.2.2005.
Precisava l'attore che aveva esibito alla società assicuratrice le fatture rilasciate dal Centro Porsche,
attestanti la spese per il ripristino; che aveva rifiutato la minor somma offerta dalla convenuta,
attivando la procedura prevista dall'art.10 delle Condizioni Generali di Assicurazioni (liquidazione
del danno mediante perizia contrattuale effettuata da periti nominati dalle parti); che, nonostante la
determinazione dell'indennizzo nella misura richiesta giudizialmente e la scadenza del termine
previsto dalla polizza, non aveva ricevuto il pagamento.
Si costituiva la Unione Assicurazioni spa, con comparsa depositata il 12.7.2007, contestando la
domanda della quale chiedeva il rigetto.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in
idem, in quanto la pretesa attorea era stata oggetto di decisione, avente efficacia di giudicato, da
parte di altra autorità, in sede di perizia contrattuale. Rilevava inoltre che l'autovettura era di
proprietà della G.E. Capital Servizi Finanziaria s.p.a. alla quale spettava quindi l'indennizzo e che
l'attore era privo di legittimazione attiva. Nel merito infine contestava la liquidazione dei periti,
attesa la discordanza dei dati relativi alla liquidazione del danno. Instaurato il contraddittorio, in
esito alla trattazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, era riservata per la decisione alla
suddetta udienza di precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di comparse
conclusionali e di repliche.
Motivi della decisione
La domanda è inammissibile.
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare deve esaminarsi innanzitutto se il P. è legittimato
a proporre azioni basate sul contratto di assicurazioni indicato in citazione, per far valere il diritto
all'indennizzo in caso di furto.
A riguardo la compagnia ha sostenuto che "l'azione spetta esclusivamente alla proprietaria
dell'autovettura oggetto di polizza e non anche all'odierno attore ... che è semplice locatario del
bene" (da ultimo, pag.3 della comparsa conclusionale depositata il 29.12.2008).
L'eccezione è fondata ed idonea a definire in via assorbente la controversia.
Premesso che l'attore risulta utilizzatore del mezzo a seguito di finanziamento ottenuto dalla G.E.
Capital s.p.a. la vicenda assicurativa in oggetto va esaminata nel contesto del leasing
automobilistico, al quale si fa esplicito riferimento in polizza.
Il contratto di assicurazione in atti (sub 9 del fascicolo di parte attrice) contiene infatti una clausola
che stabilisce il diritto del finanziatore - la GE Capital s.p.a. proprietaria del bene - di soddisfarsi
l’indennizzo in luogo dell'utilizzatore (cd. appendice di vincolo).
Si è creato in tal modo un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di
finanziamento, in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato ma ha diritto -
appunto - di pretendere di percepire l'indennizzo dovuto all'utilizzatore - contraente assicurato. A
fronte di tale previsione negoziale la convenuta ha a ragione negato il diritto dell'utilizzatore ad
incassare l'indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare, in via esclusiva la società finanziatrice,
sulla base della appendice di vincolo.
Il collegamento negoziale, la legittimità della clausola in favore del finanziatore ed il conseguente
diritto di quest'ultimo di agire per ottenere l'indennizzo dovuto all'assicurato in caso di furto hanno
trovato riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha avuto modo di pronunciarsi a
riguardo, con argomentazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi (Cass. 26.10.2004 n.20743).
La carenza di legittimazione ad agire, presupposto dell'azione, determina l'inammissibilità della
domanda.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
con atto di citazione notificato il 2.12.2006 da P. E. nei confronti della Unione Assicurazioni s.p.a.
così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.545,00 (€
1.100,00 per diritti, € 1.445,00 per onorario), oltre 12,50% ex art.14 tariffe forensi, CAP ed IVA.
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