IL DIRITTO POSSIBILE: funzioni e prospettive del Medium giuridico. AnnaMaria Rufino IL DIRITTO CHE NON CAMBIA Introduzione. La triade classica di individuo,stato e società ha trovato una nuova dimensione e contestualizzazione grazie ad una rivisitazione delle norme. La società moderna è nata sulla base di una stipulazione di accordi tra gli individui della società stessa, quindi si è creata una società sempre più regolata. Il bisogno naturale di sopravvivenza è stato sostituito dal bisogno normativo, basato sulle regole, dove si colloca l’identità dell’uomo moderno. Il diritto pre-moderno era un diritto non soggetto a cambiamento. Il tempo e lo spazio erano assoluti. La nascita dello stato moderno coincide con l’affermazione della Ragione, capacità di proiettare tutto il reale in una nuova dimensione spazio-temporale, secondo i tre principi: il principio di razionalità, il p. di volontà e il p. di normalità, che inizieranno a sovrapporsi fino a coincidere xfettamente, facendo cambiare la realtà naturale in assoluta. Il diritto perde così la sua capacità regolativa, poiché l’agire sociale è sempre più frazionato. Parte prima CAMBIARE LA REALTà Cap. I : IL DIRITTO DELLE GARANZIE 1.Le dinamiche socio-istituzionali che caratterizzano la realtà attuale sono il frutto di un ripensamento della dimensione spazio-temporale in cui viviamo. L’universo Glocal mette in discussione tutti i termini giuridici. Il sistema giuridico non riesce più a trovare una sufficiente pressione regolativa, fondamento del contenuto semantico normativo per la convivenza sociale. La globalizzazione ha rimesso in discussione le regole che avevo assicurato un ordine per la convivenza. L’ordine normativo ha imposto la sua verità, unica verità in grado di salvaguardare il bene comune, trasformandosi così in necessità. Diritto e verità procedono insieme nel processo di laicizzazione del discorso normativo che modificherà la dimensione sociale. La verità normativa si diffonde ed ingloba tutto il sociale. 1.1.Lo stato classico, che si è sviluppato in circa tre secoli,non ha la ragione, come nel mondo premoderno, ma ha ragione di definire e dare un ordine alla realtà. La normalità, intesa come inclusione e armonizzazione degli estremi, trova il suo punto di equilibrio nella verità normativa, grazie al rapporta tra gli individui e tra gli individui e lo Stato. Le problematiche normative globali imporranno una ridefinizione dei diritti, delle libertà e delle identità. Il sistema normativo era cresciuto quantitativamente, occupando tutti gli spazi sociali disponibili, e qualitativamente, affinando le sue capacità di gestione e controllo. Si era creato un patto tra stato e cittadici per tutelare il riconoscimento reciproco, e questo era alla base della democrazia e dello stato di diritto. Il percorso inverso degli ultimi decenni ha sottratto potere decisionale allo stato. Il sistema normativa aveva il compito di dare sicurezza agli individui. 1.2.I compiti differenziati a cui lo stato di diritto aveva dovuto assolvere imponevano al diritto di organizzare il cambiamento della società e di cambiare continuamente. I codici, cioè il diritto positivo, sono le conoscenze passate per gli individui, capaci di imporre le relazioni e i comportamenti e di dare significato a tempo e spazio in cui ci muoviamo. Ognuno di noi infatti si comporta in un certo modo ricordando un comportamento già adottato da altri in passato. Il codice costituisce la nostra “memoria loci”. Questi sistemi di codifica sono stati lo strumento più semplice, privilegiato dal diritto, per assicurare la crescita e l’espansione dei propri sistemi di controllo. L’attuale significato di comunità, proprio delle forme di appartenenza, ha modificato i presupposti del sociale e delle scelte individuali, e i sistemi di controllo. Il cambiamento e la gestione del cambiamento impongono la delimitazione e il calcolo delle azioni attive e passive previste in un contesto socio-normativo. Un sistema relazionale trasversale ha sostituito le dinamiche di appartenenza, modificando anche i sistemi di relazione. Il mondo economico-produttivo ci offre alcuni esempi come il sistema dell’ outsourcing, utilizzato dalle multinazionali per la dislocazione delle attività manifatturiere. Cap. II : IL DIRITTO INTERMEDIO 2. Il diritto diviene vittima del cambiamento. Il mutamento normativo è confinato in un sistema formale sempre più improduttivo. Il diritto è necessario per la salvaguardia della società, delle differenze di identità e dell’equilibrio tra i popoli. Oggi il diritto deve organizzarsi per la costruzione di una “realtà indistinta”. La diversità acquista una dimensione marginale e indefinibile nella normativa. Identità e diversità non si trovano più in opposizione e x questo non svolgono più il compito di strumenti significativi del vivere sociale. Il cambiamento era stato per i diritto l’elemento costitutivo della sua identità . il discorso normativo, che aveva sempre assicurato una conoscenza e un’interpretazione della realtà, si trasforma automaticamente in certezza chiara e definita della “mappatura sociale”.vi è un vero e proprio cambiamento della realtà sociale. In un secondo momento, si sgretola anche l’apparato formale , razionale e le sue istituzioni cioè gli individui. Il controllo sociale rischia di dimostrarsi inadeguato di fronte al frantumarsi dell’ambiente sociale (idea di convivenza). 2.1.La disarmonia sociale tende a mettere da parte i presupposti stessi del sistema organizzativo. Il sistema statale normativo è costretto a ridisegnare continuamente i suoi confini. Il pluralismo culturale esige la restrizione delle prospettive di regolazione: da una parte la semantica regolativa, in opposizione al cambiamento, e dall’altra la resistenza sociale, che mette in dubbio l’efficacia del diritto. Cambia anche l’identità dei soggetti interessati al discorso giuridico. 2.2.Il discorso giuridico ci appare cieco. L’Illuminismo offre al diritto l’opportunità di rendere visibile il comportamento degli individui, avendo sistemi organizzativi sempre più minuziosi, opportunità che svanisce a causa delle risposte incongruenti che il sistema giuridico-statale dà alla richiesta di salvaguardia del bene comune. Si passa da un diritto simmetrico , che dirige influenza i suoi interlocutori, ad un diritto asimmetrico, incapace di interagire e comunicare con gli interlocutori stessi. Il sistema normativo non riesce più a comunicare in modo diretto e rassicurante con il sistema sociale. La regola assume una centralità prima occupata dal diritto. Il conflitto viene visto come un “gioco” dinamico che determina le regole e non più come opposizione. La capacità generativa di regole si sgretola perché non è più capace di ridurre i conflitti per salvaguardare l’ordine sociale. La realtà sociale prima era da organizzare e disciplinare doveva porre rimedio al conflitto, ora diventa i conflitto ambito di aggregazione e di riconoscimento sociale. Il diritto lo possiamo vedere protagonista fin dall’origine della storia moderna in due abiti: quello della guerra e quello della salvaguardia. Il primo è l’evento più recente: l’attacco alle Torri Gemelle, provocata dagli aerei kamikaze, generando guerra nella guerra, trasformando la guerra in in’icona identitaria che ancora produce i suoi effetti simbolici. Il conflitto in questo caso si lascia decodificare attraverso il cambiamento dell’identità dei suoi protagonisti, avviando la politica del terrore. Il diritto che doveva gestire il conflitto è out, è messo fuori. Vi è una nuova ideologia dell’appartenenza: un sistema di regolazione non è puiù rivolto all’individuo o ad uno stato ma ai gruppi. 2.3.La crescita del mondo occidentale e soprattutto di quello europeo e dato grazie alla forza ordinativa del diritto. Il diritto però vive qualche difficoltà, soprattutto in funzione del raggiungimento del bene comune. Il sistema normativo è costretto a fare i conti con nuovi modi di comunicare. Le trasformazioni del diritto vanno lette secondo una lettura dinamica e complessa. Questa difficoltà è emersa con l’esplosione del mondo della comunicazione globale e dei meccanismi di contagio che derivano da essa. L’abbattimento delle Torri Gemelle è stato causato dalla mancanza di trasparenza del mondo globale. Non è un caso che le guerre provengano da attacchi terroristici. La scenario della guerra è cambiato radicalmente, spostandosi dall’occidente all’oriente. Già con la guerra del golfo e dopo la caduta del muro di Berlino assistiamo a scontri di culture, di interessi e di identità. 2.4. un altro esempio ci viene dalla cultura della vita che ha creato le regole del mondo moderno. Il sapere legato al “governo della vita” aveva fatto della amministrazione pubblica della salute l’elemento costitutivo dell’ordine pubblico. Capitale umano e capitale naturale costituiscono,economicamente e politicamente, una strategia x definire i nuovi sistemi di regolazione sociale. Con la crisi delle istituzioni giuridiche si era pensato di ampliare il numero di persone che poteva godere dei benefici di un sistema ben organizzato. Il sistema di regolazione internazionale controllava i comportamenti, le aspettative e le relazioni, imponendo una logica estrema e perciò antigiuridica del valore della vita. 2.5.La stratificazione di valori, che coincide con il processo di riglobalizzazione, rappresenta una conferma non solo delle difficoltà degli apparati istituzionali nel gestire i cambiamenti in modo regolare ma anche del disinteresse a produrre cambiamenti da parte di tali apparati. Ci troviamo in una fase di attesa. È cambiata la ragione stessa che aveva ispirato la nascita dello stato, ora affidata ad un meccanismo di reenginneering, in cui non sono gli individui a direzionare il cambiamento, ma l’interesse del momento. Questo porta ad uno squilibrio tra interesse, che ispira fortemente le scelte in materia economica, investimenti e mercato, e il benessere, che può essere salvaguardato ponendo in primo piano il capitale sociale della democrazia globale. Lo strumento privilegiato di queste procedure espansive è la diffusione o globalizzazione della paura, determinata dalla difficoltà dei governi nel garantire sicurezza e protezione sociale. Dopo l’11 settembre, che come evento ha portato alla deriva l’idea di sicurezza , il diritto rischia di diventare uno strumento del totalitarismo del terzo millennio. 2.6.L’inflazione del valore-vita è determinata da una forma di controcultura che porta ad una crisi dell’assistenzialismo classico, il crollo delle strutture scoiali e la diffusione della tecnica della governante. Il diritto inteso come regola generale ed astratta è costretto a cedere la sua funzione di garante della sicurezza e della coesione sociale. Il diritto non cambia in senso attivo e non può cambiare, anzi è costretto a rinunciare a questa sua “naturale” dimensione autogestiva e rigenerativa del tempo e dello spazio e la sua “naturale” opportunità di definire le regole. I nuovi diritti sono oggi una realtà incontestabile e il diritto inteso in senso unitario perde sempre più in operatività, delegando le prerogative che gli appartenevano. In questo senso assistiamo all’esplosione di una nuova cultura di appartenenza o meglio alla frammentazione dell’idea stessa di appartenenza. Parte seconda IL DIRITTO CHE NON CAMBIA Cap. III : IL DIRITTO INSICURO 3. I primi processi di globalizzazione coincidono con l’esplosione di Cernobyl. Per la prima volta è riapparso il contagio nell’immaginario dell’uomo civilizzato, e per la prima volta ci si è risi conto che era necessario proteggersi per difendersi dai rischi. L’ultima rivoluzione culturale è stata fatta proprio dal dilagare il potere del contagio che può essere considerato in contrapposizione al sistema di comunicazione del diritto. I sistemi di contagio portano ad una ridefinizione dei parametri che contenevano il mondo della diversità e della normalità. I percorsi da analizzare sono due: in primo luogo i passaggi fondamentali che hanno portato alla crisi del diritto e delle istituzioni statali e in secondo luogo, il dilagare di una rete normativa. Queste trasformazioni coincidono con l’esplosione del mondo della comunicazione che occupa oggi uno spazio importante nelle dinamiche istituzionali e nella vita sociale. La comunicazione globale si auto costituisce come punto di riferimento per definire gli ambiti di normalità e di diversità rispetto ai quali poi si organizzerà il modello di vita individuale e sociale. Quando si parla di comunicazione globale si intende un sistema di interrelazioni del tutto diverso dai sistemi comunicativi tradizionali. L’elemento distintivo tra comunicazione globale e mondo del normativo tra proprio nei meccanismi di contagio, che ha portato all’esplosione dell’una e il declino dell’altro. Il diritto mirava ad escludere e prevenire qualunque meccanismo di contagio e di contaminazione, anzi, in particolare nell’ambito del diritto penale, la pena e il carcere stesso erano visti come un sistema di decontaminazione. 3.1. La differenza sostanziale di tipo epidermico sta nella differenza della struttura stessa delle due forme di comunicazione. La comunicazione normativa che si fonda su un sistema di regolazione stratificata in grado di ridefinire progressivamente i confini dell’azione sociale. Al contrario, la comunicazione globale impone nuovi meccanismi di relazione interindividuale di tipo orizzontale. Assistiamo al superamento di alcuni sistemi di identificazione tradizionali come carte di identità, passaporti, che preordinavano all’origine l’identità degli individui. Contemporaneamente, assistiamo al rapido diffondersi di rischi e pericoli per l’accertamento e la definizione dell’identità individuale. 3.2. L’estemporaneità della regola è l’elemento distintivo della globalizzazione. Prima della nascita dello stato moderno la diversità regnava sovrana. Spazio, tempo e relazioni non erano regolati in maniera concreta e la gestione di tali parametri, al contrario è diventata fondativa dello stato moderno. Cap. IV : IL DIRITTO SILENTE 4. Per molto tempo la visione completa della realtà era affidata alla statistica, strumento privilegiato di sintesi degli eventi. Da’latra parte, la stessa dialettica ha avuto un ruolo fondamentale nella fondazione dell’ordine sociale e normativo. Oggi, il medico, cioè colui che analizza la realtà e la traduce in sistema organizzativo, deve fare i conti con una realtà che paradossalmente è priva di dati. La globalizzazione ha portato il rivoluzionamento del “regno dell’informazione della statistica”; non è più pensabile una “rappresentazione” del sociale attraverso un intervento normativo sistematico. La nuova concezione della qualità della vita non è più derivata da sistemi relazionali o di appartenenza. Il senso della qualità della vita nasce da “relazioni nodali” che a loro volta generano comunità multidimensionali, dove predomina l’alleanza per gruppi rispetto all’obbedienza ad una ordine predefinito. Non è più il diritto che ordina e attiva i meccanismi di riconoscimento della realtà, ma è la realtà che disattiva questi meccanismi, fino ad imporre identità sconosciute. Lo spazio istituzionale perde la sua funzione di modello e di contenitore del mutamento. 4.1. Vengono riaperti discorsi prima archiviati a partire dalla storia dell’evento dell’11 settembre e viene diffusa l’attenzione alle differenze razziali ed etniche. Il mondo globale ci appare un secolo assolutamente rivoluzionario. La novità più evidente e sconcertante è proprio il vuoto lasciato dal diritto. Non c’è alcun tentativo di mediazione giuridica ed istituzionale dello scontro ed ovviamente ne siamo tutti consapevoli della difficoltà. Il diritto ha esaurito la sua funzione di regolazione del “cambiamento”. Il diritto e gli apparati istituzionali si trovano ad affrontare un duplice processo: 1. sono costretti a contenere in nucleo fondamentale dei principi ispiratoti come il ridimensionamento delle Carte Costituzionali; 2. assistiamo allo sgretolamento degli altri sistemi regolativi. Più aumenta la percezione del rischio sociale più diminuisce la risposta regolativa da parte del diritto. Le garanzie e le sicurezze per i cittadini alle quali il diritto aveva riservato un ruolo centrale, oggi diventano dei risidui e l’individuo diventa l’interlocutore del nuovo discorso regolativo. C’è un ripensamento sostanziale della dimensione stessa del diritto nella sua funzione previsionale, punitiva e regolativa. 4.2. Cambiano i tempi e i modi operativi del diritto che tende sempre più ad interessarsi di ciò che emerge e si impone immediatamente nella società. Il diritto normativo viene sempre più sostituito da un diritto consuetudinario. La base fondamentale del sistema normativo tende a ridurre i valori e le prospettive che il diritto tradizionale progettava e gestiva. L’ interesse si sostituisce al concetto di benessere, individuale o di gruppo, inteso come progetto normativo articolato e programmato. Cap. V : MEDIARE LE DIVERSITÀ 5. La globalizzazione ha portato ad un ripensamento totale del ruolo del diritto, della società e dello stato, ma che delle due principali tecniche regolative: l’organizzazione e il controllo. C’è stato un passaggio da forme di governo assoluto a forme di organizzazione capillare della società e degli individui. Il sapere, inteso come strumento di visibilità, diventa il principale strumento di controllo utilizzato dal diritto. Il passaggio da un sapere attivo, totalizzante, esercitato attraverso uil controllo, ad un sapere necessariamente parziale e relativo, è un dato essenziale che interessa sia la realtà istituzionale che quella sociale. La globalizzazione del sapere non è altro che il rapido superamento del sapere stesso, inteso come strumento di dominio e di controllo della realtà sociale. Dall’uso del potere si passa al non sapere. Chi governa non è tenuto a sapere o ad informarsi sugli effetti che provocano le decisioni prese. Lo stato e le istituzioni globali possono essere considerati organizzazioni che non creano sapere. Nessuno dovrà rispondere delle azioni e delle decisioni prese. 5.1. Ci troviamo di fronte ad un uso dei saperi. È un sapere che fonda continuamente nuove identità e professionalità, anzi le riconosce come processi necessari e innovativi nell’analisi delle relazioni sociali. È un sapere che impone nuove tecniche comunicative e di nuovi processi di socializzazione. Si va delineando una profonda trasformazione. La nascita e la diffusione dei sistemi di mediazione sono la conseguenza della necessità di comunicare diversamente, arrivando così ad un ripensamento dell’identità, che ha sempre più frequentemente una dimensione provvisoria e quindi a rischio, e della differenza. Piano piano la società degli stati fatta di organizzazioni stratificate viene sostituita da una nuova società, fatta di etnie o di gruppi, di lavori e di legami che non consentono più accumulazione di saperi. Non è un caso che oggi si ritorna a parlare di comunità e di fraternità. Il dato più significativo è l’assenza di istanze regolative dell’identità e della differenza. Il sistema normativo perde la sua funzione di cura, perché non può più sapere, né può dire di identità che si contagiano e di differenze che comunicano. Le identità comunicano non verità, ma esperienze, che si contagiano e si escludono. 5.2. é la comunicazione il punto nodale di tutto il discorso sulle attuali potenzialità del diritto. Questo nuovo modo di usare il sapere e comunicare ha spostate l’attenzione da un sistema normativo a quello mediale. Infatti oggi lo spazio che occupa la comunicazione è il risultato di una delle più importanti rivoluzioni del 20° secolo: la diffusione dei mass-media. La guerra coinvolge tutti grazie a questi nuovi messi di comunicazione. L’informazione ha sostituito lo spazio e il tempo, mettendo in discussione sistemi organizzativi, regolativi e relazionali. La mancanza di spazio e tempo però rende difficile la definizione dello spazio sociale e inefficace la funzione di tutelare e curare da parte del diritto dai rischi che proprio la società dell’informazione comporta. C’è un passaggio dalla società di massa alla realtà globale. Il sistema normativo è stato privato dal mondo dell’ informazione del suo compito di paladino della verità. 5.3. La comunicazione però rischia di andare alla deriva. La comunicazione che è globale globalizza anche il nostro tempo e la nostra relazione con il passato e il futuro. Attraverso l’analisi delle dimensioni comunicative è possibile comprendere le profonde trasformazioni dell’identità individuale e di gruppo. Per risolvere questi eventi rischiosi si deve porre l’attenzione da parte di tutti sulla ricerca di soluzioni adeguate per garantire sicurezza. Il contagio “positivo”, che definiamo normativo, è stato sostituito da un contagio “negativo”, che possiamo definire comunicativo. Di fronte alle difficoltà di relazione tra sistema sociale, sistema normativo e individui, dovuti all’inadeguatezza degli strumenti istituzionali tradizionali, emerge una modificazione “negativa” dei meccanismi di comunicazione. Cap. VI : CONCLUSIONE: LIBERTÀ POSSIBILI 6. Il riconoscimento del primato del diritto nella società moderna ha trovato il suo fondamento nella connessione tra gli individui e lo stato, che ha costituito il concetto di potere e la cultura giuridica che ha contribuito alla creazione della democrazia. Una cultura intesa come superamento di schemi a favore di modelli organizzati secondo il principio di razionalità e di normalità. Il paradigma politico è stato sicuramente lo schema operativo originario, utilizzato per esercitare su un territorio sociale bene definito quella pressione regolativa, presupposto di sicurezza. Questa necessità regolativa ha trasformato il paradigma politico in paradigma giuridico. Da un punto di vista funzionale, il diritto ha perfezionato le sue capacità di gestione e controllo fino a far emergere la sua certezza. Al paradigma giuridico si è sostituito il paradigma sociale welferista, un paradigma partecipativo, capace di connettere interessi politici e legge, che è stato lo strumento più efficace per il raggiungimento dell’uguaglianza nella libertà, uno tra gli obiettivi primari delle società moderne. Le regole di diritto fanno funzionato come meccanismo di controllo degli individui, hanno svolto una funzione di sintesi ma anche una funzione di bilanciamento dei rapporti tra individui e potere decisionale. Il lungo processo di costituzione dell’ordine sociale aveva reso indipendenti stato e individui in vista della salvaguardia di un fine comune. Il diritto ha inciso sempre più sugli individui svolgendo la funzione di garantire la libertà, sicurezza e soddisfare delle aspettative. Gli individui oggi possono fare a meno dello stato e del suo apparato normativo. 6.2.Nel mondo globale, a causa della variabilità, c’è il rischio delle disuguaglianze. Il diritto svolgeva la funzione di stabilizzazione delle possibilità. Il sistema sociale era riuscito a creare un meccanismo di autocontrollo che riduceva al minimo le possibilità di errore e di rischio. Più la realtà sembrava complessa più si riduceva il rischio di devianze, grazie alla “variabilità del diritto”. Al contrario, oggi, l’errore la devianza o il rischio appartengono alla disarmonia globale. Il mondo globale non è radicato nel disordine ma in uno spazio strutturato, l’istituzionalità. Tra stato, diritto e società c’è un meccanismo circolare, per questo sembra ridotto l’interesse da parte dei cittadini e dello stato alla difesa del proprio territorio formale, cioè normativo. 6.3. Le problematiche giuridico-normative dell’età globale sono date dalla rottura del binomio diritto-dovere. L’individualismo ne è la conseguenza. Gli abitanti del villaggio globale non sentono più il bisogno di socializzare e sono disinteressati agli spazi comunicativi che si frantumano nella rete dell’informazione globale e perdono la loro capacità di dire. Vi è una lotta tra i saperi. Si ripensa il rapporto tra natura e cultura, da cui è partita l’autonomia degli individui ed è proprio da questo binomio natura/cultura che bisogna ripartire per comprendere il diverso atteggiamento delle istituzioni nei confronti del “sapere”. Emerge e si diffonde con prepotenza il sapere della vita, sia nella versione positiva, come per le bio-tecnologie, sia nella versione negativa, definita “inquinamento genetico”, poiché l’umanità rischia di oltrepassare i confini della specie e della natura. 6.4. Vari sono i problemi che ha portato questa globalizzazione: il cambiamento, disuguaglianze sociali, i rischio di nuovi e potenti razzismi. L’assenza di regole comuni può portare all’adozione di sistemi discriminatori non controllabili, in assenza di un ordine regolativo. La globalizzazione è il nuovo Leviatano. La novità della globalizzazione rispetto alle epoche passate è che tutti sappiamo che esiste e che funziona. Si potrebbe pensare come segnata della cultura americana e legittimata da un evento cronologico altamente simbolico, come l’attacco alle Torri gemelle, che ha dato avvio al cambio di millennio. Gunther Teubner LE MOLTEPLICI ALIENAZIONI DEL DIRITTO: SUL PLUSVALORE SOCIALE DEL DOCICESIMO CAMMELLO. Un vecchio sceicco beduino prima di morire scrisse un testamento e divise la sua gran quantità di cammelli tra i suoi tre figli. Achmed, il più grande, doveva ereditare la metà, il secondo, Ali, un quarto, e il più piccolo, Benjamin, un sesto. Siccome quando morì erano rimasti solo 11 cammelli e il più grande ne pretendeva 6 non avendo trovato un accordo con gli altri due, andarono dal Khadi (era una sorta di giudice, la sua figura fu creata per la nuova società musulmana, delegata dal governatore, e aveva piena autorità amministrativa, legislativa e giudiziaria) che gliene prestò uno in modo da diventare 12 e fare le parti eque, che poi dovevano restituire. Così il primo ne prese 6, il secondo 3 e l’ultimo 5. 1.Dupuy e Luhmann hanno più volte raccontato questa vecchia storia per mostrare i paradossi interni del diritto. Il dodicesimo cammello simboleggia le operazioni simboliche dei paradossi del diritto auto poietico responsabile del sistema giuridico. Si tratta di comprendere i rapporti esterni tra il diritto e il suo ambiente sociale. 2.Nella sociologia del diritto la tematica principale trattata da molte scuole di pensiero, a partire dal realismo fino al decostruttivismo, è l’alienazione del diritto. L’oggetto di questa critica riguarda la deviazione del diritto dalle sue origini sociali e umane. Christie considera il diritto come “spossessamento dei conflitti”, cioè il diritto non è in grado né di comprendere i conflitti sociali e né di risolverli, poiché li formalizza attraverso le procedure giuridiche che li “espropriano”. Il dodicesimo cammello celebra lo “spossessamento” da parte del diritto. Il diritto non può sviluppare empatia per comprendere i conflitti, ma non può che trasformarli in questioni giuridiche, che non possono e non devono essere il ritratto dei conflitti sociali. Il diritto risolve i conflitti sociali e li aliena facendoli riposare sulle finzioni che esso stesso produce. Esistono sistemi giuridici integrati a norme e comportamenti sociali. L’alienazione del diritto è il risultato di una configurazione storica specifica., è il fenomeno del re-entry. Le sentenze, gli atti legislativi, contratti sono atti giuridici che trasmettono la validità giuridica da una norma all’altra. Questa concatenazione di atti giuridici rappresenta la prima chiusura operativa del diritto. Coloro che criticano questa chiusura richiamano l’attenzione sulla presenza di fenomeni sociali all’interno del diritto, tentando di far saltare i limiti del diritto stesso. Ma in realtà, l’evoluzione del diritto ha seguito strade diverse; la chiusura operativa del diritto è stata compensata da una “duplicazione”(come condizione necessaria all’autorganizzazione) della chiusura. Essa si è realizzata nel momento in cui nei tribunali gli argomenti ad hoc e ad nomine sono stati esclusi dalle procedure giuridiche. Il diritto, di conseguenza, si è allontanato dalle pressioni sociali dirette. Nel momento in cui le operazioni giuridiche stabiliscono il limite tra diritto (comunicazione giuridica) e non diritto(altre forme di comunicazione sociale), le osservazioni giuridiche cominciano a distinguere giuridico e non giuridico facendo diventare autonoma l’argomentazione giuridica che inizia a distinguere norme da fatti, atti giuridici interni da avvenimenti sociali esterni. In realtà si tratta di una finzione, il cammello è un illusione. Il re-entry crea uno spazio immaginario all’interno del quale in diritto deve sembrare reale. Il diritto genera della finzioni sul mondo esterno che dovrà trattare come realtà. Il dodicesimo cammello vive solo nello spazio immaginario del diritto e il giudice lo può prestare ai fratelli che litigano ed il cammello provocherà effetti sorprendenti. È questa la ragione per cui l’alienazione dei conflitti sociali è inevitabile, è un’usurpazione delle competenze sociali da parte degli esperti del diritto che utilizzano un loro linguaggio specifico come strumento di potere; questa alienazione accresce le possibilità della produzione sociale di senso. Arte e diritto sono parallele, poiché l’uno e l’altro producono una seconda realtà. Ma se il cammello simboleggia la specificità del diritto, quale ne è veramente l’importanza? L’aiuto dato dal khadi hai figli dello sceicco non è volontà del padre,ma cmq il khadi presta una finzione ed è esattamente in ciò che risiede la specificità del diritto che interviene, usando queste finzioni, nel risolvere i conflitti sociali, creando un mondo complementare, irreale, artificiale. 3.Il diritto non può risolvere l’indeterminazione con le argomentazioni di cui dispone e per questo distingue due tipi di operazioni giuridiche: le decisioni giuridiche e gli argomenti giuridici, garantendo così che l’indeterminazione può essere risolta dalle decisioni. Le decisioni giuridiche poiché sono obbligatorie vengono trasformate in argomenti giuridici. Gli argomenti giuridici sono indispensabili per la decisione giuridica, ma non sono in grado di determinarla. Però l’indeterminazione del diritto non può essere risolta da nessuna argomentazione giuridica. Il re-entry del dodicesimo cammello dice che l’argomentazione giuridica non decide l’esito del conflitto, ma è responsabile dell’alienazione del conflitto sociale. Oggi, le istituzioni giuridiche e sociali sono il risultato di regimi di produzione istituzionalizzati, creando legami tra i sistemi sociali autonomi, tra il diritto, l’economia, la politica, la scienza e l’educazione. I regimi di produzione influenzano il modo in cui le norme co-variano con i processi sociali. In un regime di produzione si creano molti processi evolutivi autonomi che attraverso la creazione di canali specifici, si influenzano tra loro senza però perdere la propria autonomia. Nel processo d’evoluzione vi è un processo di produzione sociale di norme che sono trasformate in proposizioni giuridiche. L’alienazione di conflitti comporta un doppio effetto: si allontana dal singolo conflitto e si intensifica i contatto con i regimi di produzione esterni. 4. Il diritto utilizza i litigi delle parti per sviluppare la produzione futura di norme. Nella sua saggezza, il khadi sa come rendere utile il litigio tra i fratelli per l’eredità paterna. Il processo giudiziario è la via regale del diritto, attraverso la quale esso produce decisioni a carattere obbligatorio. Nel processo giudiziario, il diritto riesce a risolvere i conflitti e a separare le norme giuridiche da quelle sociali, gli obiettivi politici e le aspettative economiche che non posseggono alcun status giuridico. Il processo individuale distrugge in tribunale le buone intenzioni del regime di produzione. Il mercato, secondo i prognostici dell’economia evolutiva, dovrebbe produrre routines di scambio e di organizzazione che possono valere come norme efficienti del regime di produzione. Il guadagno delle routines di mercato si perde nel corso del processo. La fissazione politica degli obiettivi di regolazione e la scelta pianificata degli strumenti delle politiche sono strumentalizzate dall’interazione tra clienti, avvocati e magistrati nel corso del processo. Con la trasformazione degli strumenti politici in regole per la soluzione dei conflitti, cambia il contenuto delle norme giuridiche. Si possono citare 4 aspetti di questa trasformazione: 1. Il cambiamento degli obiettivi. 2. La nozione di tempo: mentre la prospettiva istituzionale è rivolta a stabilire le aspettative future, l’attenzione della controversia giudiziaria si rivolge al passato. 3. Il cambiamento del linguaggio: le norme sociali sono formulate nella lingua del loro contesto istituzionale, nell’aula di udienza di traducono in linguaggio giuridico. 4. La costruzione della realtà. Anche se alcune istituzioni specializzate per la risoluzione di conflitti e per la produzione delle norme si sono sviluppate all’interno del sistema giudiziario, è starno che il processo giudiziario e i regimi di produzione continuano ad attirarsi reciprocamente. Esistono due interpretazioni diverse del fenomeno: 1. Valori propri: la risoluzione dei conflitti e la regolazione all’interno di un regime di produzione sono processi ricorrenti e autoreferenziali che da soli non possono mai trovare valori propri stabili. 2. Blocco: nel momento in cui si stabilisce l’attrazione tra processo e regimi di produzione, si sviluppa tra essi una dinamica co-evolutiva che li spinge in una simbiosi e li trattiene. Quando un regime di produzione entra a far parte del processo giudiziario, non c’è spazio per l’immunità giuridica e tutte le norme sviluppate all’interno di questo regime corrono il rischio di essere “processualizzate” e quindi falsificate. 5.é come se ci fosse una mano invisibile che trasformi le intenzioni strategiche delle parti in strutture sociali non volute. Ma non si tratta però di una trasformazione fatta per l’interesse pubblico, né si può sperare nella produzione di norme giuridiche adatte al contesto e giuste per un regime di produzione. Allora, si pone la questione di sapere quali siano le possibilità di un nuovo re-entry. Se i mass media sono penetrati nella vita privata, gli obblighi del diritto pubblico sono stati violati, cosa ci aspettiamo da un re-entry della conoscenza sociale giuridica? La teoria sociale vuole capire meglio quando gli individui invocano nei tribunali i loro diritti fondamentali, che servono sia per salvaguardare posizioni giuridiche individuali sia di assicurare stabilità nelle differenze sociali. Storicamente, i diritti fondamentali individuali si sviluppano in stretto rapporto con il processo di differenziazione sociale, la quale produce molteplici sfere di azioni individuali e non, la cui autonomia si rispecchia nei diritti costituzionali. La differenziazione sociale e l’emersione dei diritti fondamentali sono processi storici complementari. Secondo la teoria economica delle istituzioni, una dottrina giuridica è adeguata ai regimi privati di governance se sa reinterpretare i conflitti individuali, così costituirebbe un rafforzamento delle strutture di organizzazione e di mercato. La funzione di salvaguardia dei diritti fondamentali non si limita più alla relazione tra cittadino e stato; la loro funzione di “diritti ai discorsi”si riferirebbe alle tendenze espansive dei sistemi sociali. Le norme sarebbero l’estensione dei diritti fondamentali ai contesti dei regimi di governance privati. Ci sarebbero due conseguenze: da un lato, l’idea di minimizzare il costo di transazione e dall’altro la collisione dei discorsi. Ma bisogna restare scettici di fronte alla speranza di chiarire il diritto attraverso la teoria sociale, poiché i problemi del re-entry non devono più essere sottovalutati. Le “scienze sociali del diritto”(espressione che designa l’utilizzazione delle scienze sociali nella dogmatica giuridica) non sono altro che una forma supplementare del re-entry della distinzione tra giuridico e non giuridico. 6.Noi stiamo regredendo verso il Medioevo: possiamo consentire che oggetti naturali mettano in opera azioni legali? O il diritto sfrutta la natura per lo sviluppo e la produzione di norme? Queste questioni cambiano la relazione tra il diritto e il suo ambiente naturale. Il dibattito ecologico ha posto il problema di sapere a quali entità può essere concessi lo statuto di attore giuridico. Non si tratta più di conoscere quali entità ontologiche (intelligenza, animo)debba possedere un’entità per essere un attore. La soggettività non è una qualità naturale ma una costruzione sociale. Uno stato diventa attore collettivo non perché possiede proprietà naturali determinate. Il sistema delle relazioni internazionali di guerra e di pace costruisce i suoi attori e spinge le entità etniche e territoriali a dotarsi di un’organizzazione istituzionale per partecipare alla politica internazionale. Nel momento in cui le organizzazioni sono state dotate di personalità giuridica. Il diritto ha potuto sfruttare il conflitto potenziale delle azioni per la propria produzione di norme. Il movimento ecologista ha fatto vacillare la convinzione che solo gli esseri umani possono essere attori. I gruppi ecologisti sono i nuovi attori, però bisogna chiedersi se questi nuovi attori sono solo un movimento sociale o se è il diritto che si collega ad altri processi per produrre le norme. Le entità etniche sono riconosciute come “stati” solo quando il diritto internazionale è irritato dall’evidenza che le condizioni di sovranità, territorio e popoli siano state soddisfatte. Latour sostiene che il movimento ecologista è la costruzione della “settima città”; afferma che il nuovo discorso sull’ecologia politica può svilupparsi in un nuovo sistema sociale globale,popolata di specie actants ecologici, dove solo qualcuno di loro ha possibilità di essere socialmente e giuridicamente riconosciuto. Latour sottolinea che solo riconoscendo l’autonomia di questi processi si decide lo statuto di attore. Malgrado tutto non può seguire l’antologia di Latour, perché nei sistemi sociali contemporanei, non ci si può aspettare che angeli o dei prima considerati soggetti reali di comunicazione sociale, siano nel futuro attori sociali perche cmq i sistemi sociali moderni hanno perso l’irritabilità verso di loro. L’inclusione dei diritti “ecologici” nelle costituzioni, il riconoscimento dei diritti, le trasformazioni sono tutti indicatori che fatto che il diritto è quasi pronto per mettere a disposizione della società una nuova specie di cammello. Innumerevoli distinzioni giuridiche contengono il potenziale necessario per conferire un ben delimitato status giuridico alle associazioni degli actants ecologici.