Anno VII Numero 9 Settembre 2005 GLI INTERVENTI Regolamento anagrafico La Dea propone Protocollo informatico di Michela Galletti 1 1 La verifica del feretro di Maria Luisa Calligaro 12 PC ai dipendenti Di Ileana Macagno 16 Incontriamoci su “Semplice” Intervista a Osvaldo Ciaponi 17 Bastiancontrario 39 LEGISLAZIONE C.I.E. Acquisto macchinari A.I.R.E. Codici fiscali 19 19 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Atti notori poste Regolamento anagrafico: la DeA propone 21 P resso il Ministero dell’Interno si stanno svolgendo i lavori del comitato tecnico per la predisposizione di uno studio finalizzato alla revisione della disciplina anagrafica. Nell’ambito di tale comitato DeA ha presentato una proposta complessiva per la revisione del regolamento anagrafico. DeA, prendendo atto che si potrà procedere alla revisione del regolamento e non anche alla revisione della Legge 1228 del 1954, ha presentato al Ministero dell’Interno una proposta organica che si fonda sui seguenti punti: 1. chiarezza e semplicità del linguaggio; 2. descrizione dei procedimenti; 3. uso delle tecnologie per la circolarità dei dati e delle informazioni; 4. qualificazione professionale degli operatori. Chiarezza e semplicità del linguaggio. Allo stato attuale l’anagrafe, intesa in (Continua a pagina 2) Il Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali di Michela Galletti MATRIMONI Cittadini polacchi 22 INA-SAIA Backbone 22 INFORMATICA P.A. Acquisto beni 23 LEVA Cessazione anticipata 29 PRIVACY Dati sensibili nella P.A. 30 GIURISPRUDENZA DIRITTO DI ACCESSO Atti degli Enti Locali 35 I SERVIZI I l “Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali”, c.d. manuale di gestione, è il documento che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti di una pubblica amministrazione e fornisce istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. Il manuale di gestione rappresenta, dunque, lo strumento normativo espressione dell’autonomia dell’ente locale e costituisce, al contempo, lo strumento operativo rivolto ai dirigenti, ai funzionari e agli operatori per eseguire correttamente le procedure descrivendo chi fa cosa individuando, per ogni azione o processo, i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e controllo. Il manuale di gestione è stato introdotto dall’art. 5 del D.P.C.M. 31.10.2000 e la sua adozione era prevista per il 1° gennaio 2004. Oggi, ad oltre un anno dalla “scadenza”, ci troviamo in una fase in cui sta nascendo una legislazione specifica in materia di procedimento amministrativo e nuove tecnologie. Le scadenze di ottobre 41 I quesiti 42 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, (Continua a pagina 8) Pagina 2 REGOLAMENTO ANAGRAFICO Mauro Parducci “riteniamo importante che il nuovo regolamento anagrafico sia scritto con norme chiare e semplici” Anno VII (Continua da pagina 1) senso ampio, è regolata, oltre che dalle normative già richiamate (Legge 1228/54 e D.P.R. 223/89), anche da altre importanti norme come la legislazione sugli italiani all’estero – AIRE – (Legge 470/88) ed il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 323/89), il Testo Unico sugli stranieri extracomunitari (D.lvo 286/98) ed il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99), il Testo Unico in materia di soggiorno e circolazione in Italia dei cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea (D.P.R. 54/2002) e, infine, l’istituzione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi – INA – (Legge 26/2001). Quelle citate sono le principali fonti normative di riferimento e tuttavia non possiamo dimenticare altre norme che interessano la gestione dell’anagrafe, come ad esempio, l’aggiornamento delle patenti di guida (D.P.R. 575/94) e delle carte di circolazione (D.P.R. 610/96) dei veicoli oppure l’assegno da erogare al secondo figlio ed al figlio adottato (Legge 326/2003). L’applicazione delle fonti sopra riportate pone aspetti problematici anche in rapporto alla individuazione della norma da utilizzare nel caso concreto. La sovrapposizione tra norme generali e norme speciali in alcuni Numero 9 casi può generare confusione. Per questi motivi riteniamo importante che il nuovo regolamento anagrafico sia scritto con norme chiare e semplici. La chiarezza e la semplicità del linguaggio dovranno g a r a n t i r e l ’u n i f o r m i t à d i comportamenti su tutto il territorio nazionale e ridurre al minimo il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione. A tale scopo si ritiene utile introdurre un glossario per definire in maniera univoca i vari istituti. Così, come sfogliando un vocabolario, potremmo trovare le definizioni di importanti concetti come la residenza, la famiglia anagrafica, la persona senza fissa dimora, lo straniero, l’ufficiale d’anagrafe, ecc. In questo contesto assume rilevanza dare, innanzi tutto, una chiara definizione di che cosa è l’anagrafe. Per questo proponiamo una definizione che veda l’anagrafe come la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni e dei dati personali relativi alle singole persone fisiche, alle famiglie ed alle convivenze iscritte o già iscritte per residenza nei registri della popolazione del Comune. Per ogni persona fisica iscritta (Continua a pagina 3) ANNO VII - Numero 9 – SETTEMBRE 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, F. Comoglio, M. Galletti, O. Ciaponi. Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb onamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2005 è di euro 95 (iva inclusa) da versare sul c.c. p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti (http://www.semplicesemplice.it/servizi/quesiti/ que_nuovo.asp). L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it Questo periodico è associato E-mail: [email protected] all’Unione Stampa Periodica Italiana Pagina 3 (Continua da pagina 2) nell’anagrafe della popolazione residente devono essere registrati i dati personali, indicati espressamente dal regolamento, des unti dalle dichiarazioni e certificazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio, dalle comunicazioni degli uffici di stato civile ed elettorale e di altri uffici della pubblica amministrazione. Descrizione dei procedimenti Abbiamo ritenuto utile proporre, per i diversi istituti come le iscrizioni, le cancellazioni, le variazioni di indirizzo, l’iter che dovrà seguire l’ufficiale d’anagrafe nelle diverse fasi del procedimento. Anche questo, secondo la nostra associazione, contribuirà in maniera determinante a g a r a n t i r e l ’u n i f o r m i t à d e i comportamenti da parte di tutti i comuni. Ci siamo posti l’obiettivo di definire dettagliatamente ogni iter procedurale in materia anagrafica individuando le varie fasi dei singoli procedimenti, i tempi ed i termini, le responsabilità e garantendo la massima trasparenza e l’uniformità dei comportamenti oltre a permettere al cittadino di conoscere e verificare lo stato del procedimento stesso. Anche il contenzioso dovrebbe subire una profonda revisione. Regole certe e minor discrezionalità dovrebbero ridurre il contenzioso tra cittadini e amministrazione pubblica. I ricorsi gerarchici devono essere disciplinati sia nelle modalità che nei tempi di risposta con soluzioni veramente imparziali da parte delle Prefetture evitando, altresì, l’intervento degli organi centrali del Ministero dell’Interno che rischiano di prolungare i tempi di attesa nella definizione del giudizio. L’introduzione dello strumento dell’autotutela dovrebbe aiutare a risolvere i casi in cui l’Ufficiale d’anagrafe sia incorso in errori di valutazione. Uso delle tecnologie per la circolarità dei dati e delle informazioni. L’istituzione dell’Indice Nazionali delle Anagrafi rappresenta sicuramente il primo importante passo che permetterà di informatizzare tutte le anagrafi comunali permettendo uno scambio dei dati e delle informazioni in tempo reale tra le stesse anagrafi e con tutte le altre amministrazioni pubbliche ed anche con i cittadini interessati. Dobbiamo comunque essere consapevoli che si tratterà di un processo assai lungo che vedrà il suo completamento in tempi diversi nelle varie realtà. Questo deve indurre a prevedere una necessaria fase di transizione, di alcuni anni, nella quale si dovrà pensare alla gestione delle anagrafi attraverso due distinti regimi. Infatti chi raggiungerà in tempi più rapidi la piena informatizzazione, garantendo la possibilità di far transitare i dati e le informazioni solo attraverso gli strumenti dati dalle nuove tecnologie, dovrà comunque confrontarsi con chi avrà necessità di un tempo maggiore di adeguamento e continuerà a gestire l’anagrafe con gli strumenti tradizionali e cartacei. Per questo il regolamento anagrafico, oltre a prevedere la gestione dei procedimenti secondo la filosofia e lo spirito dell’amministrazione digitale, dovrà ospitare una serie di norme (Continua a pagina 4) REGOLAMENTO ANAGRAFICO “Ci siamo posti l’obiettivo di definire dettagliatamente ogni iter procedurale in materia anagrafica individuando le varie fasi dei singoli procedimenti” Anno VII Pagina 4 REGOLAMENTO ANAGRAFICO “Una elevata professionalità per svolgere un ruolo delicato ed importante all’interno della pubblica amministrazione deve trovare un giusto riconoscimento sia sul piano dell’inquadramento giuridico che su quello economico del personale addetto” (Continua da pagina 3) transitorie che prevedano ancora la gestione dei procedimenti anagrafici secondo gli schemi tradizionali. Un altro aspetto sul quale abbiamo puntato la nostra attenzione è dato dalla circolarità dei dati e delle informazioni anagrafiche. Oggi si sta assistendo ad un vero e proprio “assalto alla diligenza” da parte di molte amministrazioni pubbliche e gestori di servizi che pretendono, dai singoli Comuni, di ottenere la duplicazione della banca dati anagrafica. Noi siamo convinti che tale assalto deve essere respinto con fermezza. Il dato anagrafico deve risiedere esclusivamente nella banca dati dell’anagrafe di ogni singolo Comune. Al dato anagrafico si deve invece poter accedere, in consultazione e nel rispetto delle norme e dei precetti indicati nel D.lvo 196/2003 (Codice in materia di tutela dei dati personali) con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nei trattamenti dei dati. Qualificazione professionale. Rivedere il regolamento anagrafico, definire puntualmente l’iter dei vari procedimenti, impegnarsi nella strada che porterà alla piena informatizzazione e garantire la circolarità dei dati della più importante tra le banche dati relativa ai cittadini richiederà una elevata professionalità e specializzazione del personale. In tale contesto la formazione assume un ruolo strategicamente rilevante; essa dovrà essere fondata su due diversi livelli: I. abilitazione allo svolgimento della funzione; Numero 9 II. aggiornamento. Per questo proponiamo di prevedere dei corsi abilitanti propedeutici all’ingresso nella funzione di ufficiale d ’a n a g r a f e c h e c o n s e n t a n o l’apprendimento degli elementi di base necessari. Inoltre proponiamo l’obbligatorietà di corsi di aggiornamento per i singoli ufficiali d’anagrafe, che siano già titolari delle funzioni ed abbiano comunque conseguito l’abilitazione, da effettuarsi almeno con cadenza triennale. A tale scopo DeA propone e si candida per la costituzione di una scuola permanente di formazione per gli Ufficiali d’Anagrafe. Un’elevata professionalità per svolgere un ruolo delicato ed importante all’interno della pubblica amministrazione deve trovare un giusto riconoscimento sia sul piano dell’inquadramento giuridico che su quello economico del personale addetto. In questo senso DeA propone che le norme da introdurre sulla formazione siano strettamente legate e connesse ad altre norme che prevedano i profili professionali e gli inquadramenti economici adeguati. In questa cornice riteniamo che si potrebbe anche pensare a superare l’attuale sistema delle deleghe. Il Sindaco, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 54 del Testo Unico sugli enti locali (D.lvo 267/2000), assumerebbe la funzione di sovrintendere alla corretta gestione dell’anagrafe mentre la funzione gestionale potrebbe essere esercitata direttamente da chi ha ottenuto la delega di Ufficiale d’Anagrafe. Prevediamo inoltre la figura (Continua a pagina 5) Pagina 5 (Continua da pagina 4) dell’incaricato dell’ufficio anagrafe; una sorta di ufficiale d’anagrafe senza poteri decisionali con competenze legate allo svolgimento di particolari attività di trattamento dei dati quali la raccolta delle informazioni, la gestione di alcune fasi del procedimento, il rilascio della certificazione mediante strumenti informatici. Stranieri Proponiamo una netta distinzione tra cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari. I cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione dovranno essere trattati alla stregua dei cittadini italiani. Conseguentemente, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica, non dovranno esibire la carta di soggiorno né svolgere alcun adempimento successivo, potranno anche dichiarare, mediante lo strumento delle dichiarazioni sostitutive, il loro stato civile, i rapporti di parentela con gli altri componenti della famiglia anagrafica, il titolo di studio e la professione. Per gli stranieri extracomunitari prevediamo di mantenere il regime attualmente previsto con alcuni miglioramenti e semplificazioni. Al momento dell’iscrizione anagrafica lo straniero extracomunitario dovrà esibire un permesso di soggiorno in corso di validità. A fini anagrafici il titolo di soggiorno dovrà essere considerato valido indipendentemente dal motivo del rilascio e dalla durata dello stesso. Lo stato civile e la composizione della famiglia dovranno essere dimostrati con prove documentali certe rilasciate dalle competenti autorità straniere. Proponiamo l’eliminazione dell’obbligo di rinnovo della dichiarazione di dimora abituale al rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguente sanzione della cancellazione anagrafica in caso di mancata dichiarazione. Dovrà essere la Questura a dare notizia all’ufficio anagrafe dell’avvenuto rinnovo del titolo di soggiorno indicando la nuova scadenza dello stesso. Sempre la Questura dovrà comunicare agli uffici anagrafe la revoca del titolo di soggiorno o l’avvenuta espulsione dello straniero ai fini della cancellazione anagrafica. L’iscrizione del minore straniero nato in Italia sul permesso di soggiorno dei genitori dovrà essere pure comunicato dalla Questura ai Comuni al fine dell’aggiornamento dei dati anagrafici dello stesso minore. Residenza In questo caso le proposte dell’associazione, non potendo incidere sulle formulazioni date dal codice civile in tema di residenza anagrafica si limitano ad individuare strumenti idonei a scongiurare il contenzioso ed evitare che “i soliti furbi” riescano sempre a farla franca. In particolare proponiamo di agire sui tempi entro i quali l’ufficiale d ’a n a g r a f e d e v e g e s t i r e i l procedimento di richiesta di iscrizione. Passare dagli attuali 20 giorni ad un tempo notevolmente superiore (90 – 120 giorni) consentirebbe all’ufficiale d’anagrafe di poter curare meglio gli accertamenti necessari a stabilire se il richiedente abbia veramente fissato la dimora abituale nel nuovo Comune. Questo, soprattutto per i Comuni turistici potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno delle (Continua a pagina 6) REGOLAMENTO ANAGRAFICO “I cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione dovranno essere trattati alla stregua dei cittadini italiani” Pagina 6 REGOLAMENTO ANAGRAFICO DeA propone che la famiglia anagrafica sia definita nel modo seguente: “Ai soli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” Anno VII (Continua da pagina 5) “residenze fittizie” legate ad agevolazioni fiscali e tributarie. Una migliore definizione dei motivi che non comportano l’iscrizione anagrafica (attuale art. 8 del regolamento) deve contribuire a fare chiarezza su aspetti attualmente oggetto di diversa interpretazione. In questo senso riteniamo di dover introdurre, tra le categorie per le quali non si deve effettuare l’iscrizione anagrafica per trasferimento della residenza, quella dei militari e del personale civile al seguito delle basi Nato eliminando, invece, la categoria dei militari di leva (dato che la leva obbligatoria è sospesa in tempo di pace). Distinguere meglio la categoria delle persone ricoverate in strutture sanitarie per motivi di cura terapeutica eliminando il termine dei 2 anni dopo il qu ale verrebbe comunque trasferita la residenza per sancire il principio che chi si trova ricoverato per motivi di salute ha diritto a mantenere la residenza nel Comune ove risultava iscritto prima dello stato di malattia. Famiglia Per quanto attiene la famiglia anagrafica DeA, sulla base delle esperienze maturate in questi anni e dei suggerimenti avanzati da molti ufficiali d’anagrafe, ha presentato una proposta con il chiaro obiettivo di semplificare le ragioni del contenzioso con i cittadini. Nel nuovo regolamento anagrafico DeA propone che la famiglia anagrafica sia definita nel modo seguente: “Ai soli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” Numero 9 In tal modo si demarca ancora di più la differenza tra famiglia anagrafica e famiglia nucleare. D’altra parte anche la recente legislazione ha introdotto diversi e svariati concetti di nucleo familiare (si pensi alla differente indicazione del nucleo familiare ai fini dell’attribuzione dell’assegno di maternità rispetto al nucleo familiare individuato dall’art. 1, comma 6 del D.L. 13/3/1988, n. 69 in materia previdenziale). Sulla base della nostra proposta si giunge alla conclusione che l’Ufficiale d’Anagrafe dovrà istituire una sola scheda di famiglia per ogni unità immobiliare. Come dire: una sola casa, una sola famiglia anagrafica. Lo scopo evidente della proposta è quello di semplificare le procedure ed eliminare il contenzioso con i cittadini. Infatti se la nuova definizione di famiglia anagrafica fosse completamente slegata da qualsiasi vincolo, parentale e affettivo, e basata unicamente sull’elemento della coabitazione, gli uffici anagrafe, ne siamo certi, non avrebbero più alcun motivo di contenzioso con i cittadini. Non solo. Anche le altre legislazioni, che legano benefici fiscali o contributivi, all’attuale formulazione dell’istituto relativo alla famiglia anagrafica dovrebbero rivedere le loro posizioni. Un esempio per tutti. E’il caso del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306 (Gazzetta Ufficiale 209 del 6 settembre) che disciplina i benefici per le famiglie numerose e per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 (Continua a pagina 7) Pagina 7 (Continua da pagina 6) maggio 1999, n. 144. Nell’art. 4, comma 4, del decreto si afferma che “Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini Irpef, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell’articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell’assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l’assegno è richiesto” E’ appena il caso di accennare che dette norme sembrano essere poco felici nella loro formulazione e potrebbero ingenerare confusione. Infatti, e solo per citare uno degli innumerevoli esempi che potremmo fare, la madre vedova con uno o più figli potrebbe non avere diritto agli assegni familiari qualora, magari per necessità, vivesse con i propri genitori percettori di redditi di pensione. Se i risvolti sociali di questi provvedimenti non possono trovare, in questa sede, oggetto di commento, rischiando di invadere il campo della politica, la preoccupazione è ugualmente grande per i risvolti che essi potrebbero avere proprio in campo anagrafico. E’ certo che il Legislatore dovrebbe curare maggiormente la lettera della norma per evitare che nell’era della semplificazione si complichino le cose. Il regolamento anagrafico che andremo a rinnovare potrebbe dare un contributo fattivo in tal senso. Ci auguriamo che la nostra proposta in tema di famiglia anagrafica possa trovare la necessaria attenzione e dare un significativo contributo in tema di semplificazione. Convivenza anagrafica Proponiamo una nuova formulazione mediante la quale nella convivenza anagrafica siano iscritte le persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, di lavoro, di studio, militari, etnico-culturali, di pena e simili. Riteniamo che nella nuova formulazione debba essere specificato che anche le case di riposo o case protette e le altre strutture residenziali, pubbliche o private, nelle quali la permanenza della persona perdura oltre un anno devono essere considerate convivenze anagrafiche. Senza fissa dimora e senza tetto Appare opportuno disciplinare meglio la categoria dei senza fissa dimora precisando che si tratta di persone che, per la loro attività lavorativa o caratterizza zione sociale, pur dimorando in maniera non occasionale e transitoria nel territorio nazionale, non abbiano in alcun comune la dimora abituale e pertanto siano privi del requisito essenziale per l’accertamento della residenza. Proponiamo anche di introdurre la categoria dei senza tetto individuabili come soggetti che, pur dimorando abitualmente nel territorio del Comune, non abbiano la disponibilità di un alloggio. La proposta completa inerente il regolamento anagrafico è stata sviluppata da DeA attraverso l’elaborazione di un articolato che è possibile consultare sul sito internet www.dea-online.it REGOLAMENTO ANAGRAFICO “le case di riposo o case protette e le altre strutture residenziali, pubbliche o private, nelle quali la permanenza della persona perdura oltre un anno devono essere considerate convivenze anagrafiche.” Pagina 8 PROTOCOLLO INFORMATICO Michela Galletti “Il manuale di gestione rappresenta, dunque, lo strumento normativo espressione dell’autonomia dell’ente locale” Anno VII (Continua da pagina 1) E’ stato infatti definitivamente emanato il decreto legislativo 07.03.2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16.05.2005 – S.O. n. 93 e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 1° gennaio. Alle prime letture è parso che alcune parti del Codice suscitino perplessità: ad esempio, la caratteristica principale del “Codice” avrebbe dovuto essere la “esaustività e sistematicità” invece il CAD si concentra esclusivamente sul D.P.R. 445/2000 e le sue successive modifiche tralasciando altri impianti normativi, altrettanto importanti, quali il decreto sul sistema di pubblica connettività. Alcune norme, poi, quali quella dell’art. 57 sull’abbandono irreversibile del documento cartaceo, sembrano “forzare” un po’ troppo il cambiamento (Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 7 febbraio 2005). Per quanto riguarda il Manuale di gestione, l’art. 40 dello schema di Codice reso noto dal Governo prima della definitiva approvazione, al comma 3, prevedeva che “le pubbliche amministrazioni centrali adottano un manuale per la gestione del sistema documentale” e, al comma successivo, che “le pubbliche amministrazioni regionali e locali, nel proprio ambito, possono adottare un manuale per la gestione del sistema documentale. La versione definitiva del CAD, invece, non contiene più q u e s t a previsione e questo sembrerebbe suscitare incertezze sul futuro. In realtà la lettura del CAD non può e non deve rimanere isolata ma, in Numero 9 materia di protocollo informatico e flusso documentale, completarsi con le norme dell’altro testo base, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/00). In un recente seminario CNIPA, dell’aprile di quest’anno, proprio sul tema del “Codice digitale: analisi giuridica e tecnologica” si è anzi ribadita l’importanza del manuale di gestione e della adozione da parte di tutti gli enti. “Del doman, dunque, non v’è incertezza”: il manuale va adottato. E’ opportuno allora ricostruire gli adempimenti che, nel rispetto dell’autonomia organizzativa, il quadro normativo delinea come necessari per l’adozione del protocollo informatico e per la gestione elettronica dei flussi documentali e propedeutiche alla adozione del manuale. Linee guida utilissime in questa ricostruzione sono date dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie con decreto 14 ottobre 2003 che, sebbene non cogenti per le pubbliche amministrazioni locali, possono comunque costituire “contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa”. Ulteriori utili linee guida sono state elaborate dal “Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei comuni” costituito nel 2002 con decreto del Direttore generale degli archivi e disponibili sul sito dell’Anci (www.anci.it) La prima tappa è quella della i n d i v i d u a z i o n e d e l l e A r ee Organizzative Omogenee (AOO). Attraverso la individuazione e la definizione delle AOO si rideterminano gli ambiti dei nuovi (Continua a pagina 9) Pagina 9 (Continua da pagina 8) sistemi di protocollo allo scopo di superare il fenomeno della frammentazione dei registri di protocollo. Anche lo schema del Codice dell’Amministrazione digitale, all’art. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni procedano alla individuazione delle AOO. In proposito è opportuno chiarire un possibile equivoco: AOO non sono le aree funzionali in cui si articola la struttura organizzativa dell’amministrazione. L’AOO è un insieme definito di unità organizzative di una amministrazione che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare, ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il servizio di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita, utilizzando una unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare, propria della AOO stessa. Gli enti locali, salvo casi di particolare complessità organizzativa, possono p r e v e d e r e u n ’u n i c a a r e a . L’individuazione va fatta tramite delibera della giunta comunale. La seconda tappa è la scelta del modello organizzativo. L’adozione del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali passa anche, in modo determinante, dalla struttura e dalla organizzazione dell’amministrazione, ossia dal modo in cui l‘amminist razione risulta articolata in unità organizzative e da come queste unità organizzative sono coinvolte nelle attività di gestione del flusso documentale. Il legislatore lascia alle amministrazioni libertà di organizzarsi nel modo più adatto alle loro esigenze nel rispetto delle diversità di tipo logistico, culturale, tecnologico e dimensionale e di scegliere tra un modello centralizzato, un modello distribuito, un modello misto. La terza tappa è la nomina del Responsabile Unico. L’art. 61 del Testo Unico prevede l’istituzione del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi e la nomina del responsabile preposto al servizio. La parte relativa all’obbligo di istituire una struttura ben definita per la gestione dei documenti è una delle parti dello schema del Codice dell’Amministrazione digitale che è parso suscitare incertezze. Nel codice si parla infatti solo genericamente di “servizi per la gestione informatica dei documenti e del protocollo” mentre le indicazioni del Testo Unico erano più puntuali e rigorose. Criteri ai fini della individuazione del Responsabile sono la unicità (per ogni area) e la necessaria competenza professionale (idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica) Individuate le AOO, scelto il proprio modello organizzativo, nominato il responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, l’ente può adottare il proprio Manuale di gestione. Abbiamo già visto che il manuale di gestione è il documento che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti di una pubblica amministrazione e fornisce istruzioni per il corretto funzionamento del (Continua a pagina 10) PROTOCOLLO INFORMATICO dI Michela Galletti “L’adozione del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali passa anche, in modo determinante, dalla struttura e dalla organizzazione dell’amministrazione” Pagina 10 PROTOCOLLO INFORMATICO dI Michela Galletti Anno VII (Continua da pagina 9) servizio. Soffermiamoci adesso sui soggetti, tempi, struttura e contenuti del manuale. Il D.P.C.M. 31.10.00 prevede che lo schema del Manuale di gestione sia predisposto dal responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico. La predisposizione del manuale è comunque di un lavoro di gruppo e si propone come un’occasione di confronto tra diverse figure professionali diversamente coinvolte nella progettazione, realizzazione e Il manuale di gestione – la struttura . aggiornamento allegati ( adozione e) aggiornamento del corpo normativo il Responsabile Unico Allegato la giunta Allegato Allegato Corpo normativo Allegato Allegato Allegato gestione del sistema documentario ossia informatici, archivisti, esperti giuridici e di teoria dell’organizzazione. Per quanto riguarda la possibilità di affidare ad esterni la predisposizione del manuale e, in definiva, la progettazione del sistema di protocollo informatico nelle linee guida AIPA Gedoc 2, si parla di costituzione di un gruppo di lavoro interno all’amministrazione eventualmente coadiuvato da esperti esterni. Non è invece legittimo “esternalizzare” totalmente detti adempimenti e c’è chi arriva a qualificare una eventuale Numero 9 esternalizzazione addirittura in termini di illegittimità costituzionale argomentando sia sotto il profilo di una abdicazione alle funzioni istituzionali sia sotto il profilo della protezione dei dati sensibili. Il Manuale di gestione ha contenuto di carattere organizzativo e come tale è adottato dalla giunta. Il manuale avrebbe dovuto essere adottato entro il 1° gennaio 2004. Le pubbliche amministrazioni che non lo abbiano ancora adottato devono dunque adottarlo; quelle che lo hanno già fatto devono tuttavia aggiornarlo. Il manuale è soggetto infatti ad aggiornamento periodico a scadenze determinate (es. annuale) e/o comunque ogniqualvolta vi siano mutamenti nell’assetto organizzativo o tecnologico. Anche la struttura del manuale è opportuno che risulti funzionale all’esigenza del suo periodi co aggiornamento con un corpo normativo centrale con disposizioni di carattere generale, tendenzialmente stabile, e allegati per le specificazioni di dettaglio soggette a modifiche più frequenti. La Giunta, in sede di adozione del manuale, potrebbe autorizzare il Responsabile Unico alla modifica degli allegati. I contenuti del manuale sono indicati all’art. 5 del D.P.C.M. 31.10.00 e possono esser organizzati in sezioni. Diversi esempi di struttura del manuale sono consultabili sul sito www.protocollo.gov.it Una proposta: cinque sezioni rispettivamente dedicate agli aspetti organizzativi, le fasi della gestione dei documenti, i flussi di lavorazione, gli (Continua a pagina 11) Pagina 11 (Continua da pagina 10) strumenti archivistici, l’accessibilità e sicurezza. Senza voler, ne poter, in questa sede, soffermarci su ciascuna delle sezioni, alcune brevissime note a proposito degli strumenti archivistici e della accessibilità. Per quanto riguarda gli strumenti archivistici si è conclusa la fase di sperimentazione del “Piano di classificazione (= Titolario) per gli archivi dei comuni italiani, elaborato dal gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio dei comuni costituito nel 2002 e disponibile sul sito www.anci.it Per quanto riguarda l’accessibilità, una riflessione sull’importanza di c o g l i e r e l ’o p p o r t u n i t à d e l l a progettazione di un efficiente sistema di accessibilità al sistema di protocollo informatico per consentire finalmente agli Uffici Relazioni con il Pubblico di svolgere la loro funzioni. Gli Urp, istituiti con il D.lgs. 29/93 come uffici polifunzionali, luogo privilegiato di scambio con il cittadino, e di nuovo riproposti dal legislatore nelle disposizioni sul protocollo informatico nel ruolo di intermediazione (prevedendo per il cittadino la possibilità di accesso alle informazioni del sistema anche tramite l’Urp), spesso sono stati incapaci di decollare proprio a causa dell’assenza di una infrastruttura e di un flusso di comunicazione interna che ne sorreggesse l’attività. Significativi, in proposito, i dati emersi da una recente indagine effettuata per conto del Ministero della Funzione Pubblica sullo stato di attuazione della legge 150/2000: a fronte del 72,4% delle amministrazioni intervistate che dichiara di essere dotata di un Urp, ben il 55,1% dichiara di non avere una intranet. Alcune considerazioni finali sulla pubblicità del manuale. Il Manuale di gestione, oltre che attraverso l’albo pretorio, deve essere reso pubblico e accessibile tramite internet, sul sito del comune e possibilmente sul sito del protocollo (www.p rotocollo.gov.it), nonché attraverso supporti informatici o cartacei. Poniamo il caso di una amministrazione comunale che, a seguito all’avvio dell’utilizzo delle nuove procedure in materia di protocollo informatico, individua, nel manuale, nuove modali tà di spedizione da parte dei professionisti dei materiali documentali relativi all’edilizia privata, quali le richieste di concessione edilizia, le planimetrie, gli allegati, e stabilisce, ad esempio, che l’apposizione della firma digitale è necessaria sul solo documento introduttivo e non su ciascun allegato trasmesso purché il formato consenta l’associazione immodificabile con gli elaborati grafici e planimetrici. Questa amministrazione deve rendere pubblico e accessibile il proprio manuale, deve pubblicizzare le nuove modalità procedurali dei documenti. Questo a fini di concreta trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese. Michela Galletti Responsabile del Servizio Organi di governo, Segreteria e Comunicazione Comune di San Giuliano Terme (PI) [email protected] PROTOCOLLO INFORMATICO dI Michela Galletti “Il manuale di gestione, oltre che attraverso l’albo pretorio, deve essere reso pubblico e accessibile tramite internet, sul sito del comune” Pagina 12 Anno VII POLIZIA MORTUARIA La verifica del feretro: a chi compete? di Maria Luisa Calligaro L Maria Luisa Calligaro “La verifica del feretro consiste nell’accertare che il cadavere per essere trasportato sia “confezionato” in casse aventi caratteristiche diverse a seconda della distanza da percorrere...e del tipo di sepoltura scelta" Numero 9 a complessa materia che riguarda l’attività funeraria è regolata su quasi tutto il territorio nazionale dal D.P.R. 285/1990; fanno eccezione le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna che al riguardo, in seguito al trasferimento delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria in capo alle regioni stesse, hanno emanato una disciplina propria. (Altre Regioni hanno legiferato ma solo in materia di cremazione e di dispersione o affidamento delle ceneri). Le distinte pratiche funerarie sono esercitate da soggetti diversi (Regione, Comuni, Aziende Sanitarie, ecc.) ma per alcune di queste attività, pur essendo facilmente individuabile il soggetto competente per la loro esecuzione, si è riscontrato un modus operandi poco uniforme tra i Comuni e con errate procedure che si sono tramandate nel corso degli anni. Una di queste riguarda la competenza sulla verifica del feretro per il trasporto di un cadavere. Trattandosi di adempimenti che rivestono carattere igienico-sanitario la competenza spetta all’ASL perché ad essa è demandata la vigilanza ed il controllo sui trasporti di un cadavere, invece, in molte realtà comunali è un compito affidato al personale comunale, in particolare ai vigili urbani. Ma il rilascio dell’attestazione di regolarità del feretro da parte dei vigili è validamente sostenuta da una norma specifica? La verifica del feretro consiste nell’accertare che il cadavere per essere trasportato sia “confezionato” in casse aventi caratteristiche diverse a seconda della distanza da percorrere (entro od oltre i 100 km.) e del tipo di sepoltura scelta (inumazione, cremazione o tumulazione) e corrispondenti ai requisiti di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90. Significa anche accertare la necessità di eventuali trattamenti particolari nei casi di decessi dovuti a malattie infettive o radioattive ovvero a l l ’i m p i e g o d i s o s t a n z e antiputrefattive. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive delle bare, le cautele per il trasporto funebre oltre una certa distanza, le valvole e gli altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione, si rinvia agli artt. 30-31 e 32 del D.P.R. 285/90 nonché al paragrafo 9 della circolare n. 24 emessa dell’allora Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993 la quale fornisce precise indicazioni in merito. Si ritiene, invece, utile ricordare (Continua a pagina 13) Pagina 13 (Continua da pagina 12) brevemente che nel caso in cui il cadavere debba essere trasportato all’interno del comune o comunque non oltre i 100 km. per essere inumato o cremato è sufficiente l’uso della sola cassa di legno. Al contrario se il cadavere va tumulato ovvero il trasporto prevede una distanza superiore ai 100 km. dovrà essere chiuso in una doppia cassa, una di legno e l’altra di metallo. L’uso della doppia cassa è obbligatorio anche quando sussiste l’ipotesi di una sepoltura con il sistema ad inumazione e si debba trasportare il feretro per una distanza di oltre 100 km. La norma non consente l’inumazione con casse di metallo o di materiale non biodegradabile, tuttavia l’art. 75 del D.P.R. 285/1990 precisa che “qualora di tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno”. Risulta però che molte amministrazioni comunali, attraverso ordinanze sindacali, non consentono l’inumazione di cadaveri quando questi sono contenuti in una doppia cassa ponendo divieto di effettuare l’apertura della cassa di legno per tagliare quella metallica. Queste ordinanze sono in netto contrasto con quanto dispone l’art. 75 del D.P.R. 285/90 e la stessa circolare n. 24/1993 sostiene che sono illegittime quando “comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione dei feretri con cassa metallica interna a quella di legno”. In realtà la normativa non specifica se la cassa metallica debba essere interna od esterna a quella di legno anche se per motivi estetici prevale l’uso interno a quella di legno. La circolare prevede che per il trasporto oltre 100 km. di feretri contenenti cadaveri destinati all’inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione. Ma torniamo all’argomento principale dell’ articolo e cioè la competenza sull’attività di vigilanza e di verifica del feretro. La verifica delle prescrizioni del feretro è un adempimento necessario per ogni trasporto e propedeutico alla chiusura della bara; l’intervento della polizia municipale per la verifica e la sottoscrizione del verbale di eseguite prescrizioni, come quello di presenziare alla sigillatura, non è giustificato da alcun riferimento normativo. Non è ben rilevabile l’origine di questa prassi consolidata perché il regolamento di polizia mortuaria, il D.P.R. 285/1990, non contiene alcuna disposizione in merito, come neppure i regolamenti che lo hanno preceduto vale a dire quello del 1975 o del 1942. Solo la circolare n. 24/93 al paragrafo 9.7 interviene chiarendo che la (Continua a pagina 14) POLIZIA MORTUARIA di Maria Luisa Calligaro "L’uso della doppia cassa è obbligatorio anche quando sussiste l’ipotesi di una sepoltura con il sistema ad inumazione e si debba trasportare il feretro per una distanza di oltre 100 km." Pagina 14 POLIZIA MORTUARIA di Maria Luisa Calligaro “L’apposizione del sigillo sul feretro e sul verbale delle prescrizioni sta ad indicare la conclusione favorevole della verifica e spetta a chi l’ha effettuata” Anno VII (Continua da pagina 13) rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall’art. 30 del dpr 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettivediffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l’avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall’Unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra. Se la rispondenza delle prescrizioni viene certificato dal personale ASL delegato (generalmente viene effettuata dallo stesso medico necroscopo in occasione della sua visita per l’accertamento di morte) e la cassa, salvo casi particolari, non viene chiusa immediatamente sia per il rispetto del prescritto periodo di osservazione che per accogliere la volontà dei familiari di vedere il proprio congiunto, chi apporrà il sigillo a garanzia dell’integrità del feretro e Numero 9 del suo contenuto al momento della partenza? L’apposizione del sigillo sul feretro e sul verbale delle prescrizioni sta ad indicare la conclusione favorevole della verifica e spetta a chi l’ha effettuata. Certamente ragioni organizzative e di carenza di personale non consentono all’ASL di inviare ulteriore personale, ecco allora che qualche comune può essersi avvalso del paragrafo 9.6 della circolare 24 che suggerisce l’opportunità di fissare nei regolamenti locali limiti temporali per procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica nonché di individuare l’autorità sanitaria incaricata del controllo. Ma con quali difficoltà organizzative e costi di personale per i Comuni? Nella Regione Lombardia la materia funeraria è regolata dalla L.R. 18 novembre 2003, n. 22 e dal Regolamento di attuazione del 9 novembre 2004, n. 6 (in vigore dal 10 febbraio 2005). In particolare l’art. 36 del citato regolamento prevede che spetta all’addetto al trasporto di cadavere accertare e dichiarare, su apposito modulo predisposto dalla Giunta Regionale, l’identità del cadavere, il confezionamento del feretro secondo le prescrizioni del (Continua a pagina 15) Pagina 15 (Continua da pagina 14) Regolamento e l’adozione delle cautele igienico-sanitarie. L’addetto al trasporto del cadavere (sia esso un dipendente comunale o di impresa) appone un sigillo leggibile a garanzia dell’integrità del feretro. Ne consegue che non è più necessaria la presenza di personale dell’ASL, al momento della chiusura del feretro, salvo che per i casi di trasporto all’estero (circolare Regione Lombardia n. 7/SAN del 2004). Nella Regione Emilia Romagna, in base all’art. 10, comma 8, della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, all’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto , che ne attestano l’esecuzione sulla base del modello predisposto dalla Direzione del Servizio di Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna con determina n. 134871 del 6 ottobre 2004. In queste due regioni l’attività di verifica del feretro (dall’identità del cadavere, alla certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche alla successiva sigillatura del feretro) è chiaramente attribuita all’addetto al trasporto, unica persona competente investita della funzione di pubblico incaricato. Una scelta operata con l’evidente intenzione di semplificare le procedure. E in tale ottica anche la Regione Piemonte, al fine di una corretta ed uniforme applicazione del punto 9.7 della circolare ministeriale, ha emanato una circolare in data 18 marzo 1998 (confermata poi dalla delibera del 5 agosto 2002 dell’Assessorato alla Sanità) con la quale si rappresenta la non necessità della presenza di personale ASL per la riconferma, nel momento della chiusura del feretro, della sussistenza di condizioni la cui presenza è già stata accertata da personale sanitario a ciò delegato. Pertanto, prosegue la circolare, il sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della circolare di che trattasi (leggasi circ. n.24/93 Min. Sanità), al fine di semplificare le procedure, si ritiene possa essere apposto a cura dell’addetto al trasporto del feretro… E’ nelle Regioni prive di normativa propria, laddove è ancora applicabile il D.P.R. 285/90, che si assistono a difformità di comportamenti. In queste Regioni sono però già intervenute alcune ASL provvedendo a delegare queste funzioni alle imprese funebri che ne facciano richiesta. Ma in molti Comuni dove le competenti ASL non sono intervenute è possibile riscontrare che il controllo e la verifica delle eseguite prescrizioni per il trasporto funebre nonché la conseguente chiusura e sigillatura del feretro vengono effettuati dai vigili urbani. Si auspica che in attesa di una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale che demandi l’intera attività di verifica del feretro ad un’unica figura, le singole ASL possano omogeneament e intervenire delegando le imprese funebri che effettuano il trasporto funebre: per i Comuni una semplificazione ed uno snellimento delle procedure. Maria Luisa Calligaro [email protected] POLIZIA MORTUARIA di Maria Luisa Calligaro “L’addetto al trasporto del cadavere (sia esso un dipendente comunale o di impresa) appone un sigillo leggibile a garanzia dell’integrità del feretro” Pagina 16 Anno VII PC AI DIPENDENTI Numero 9 Un PC ai dipendenti pubblici di Ileana Macagno D Ileana Macagno opo i sedicenni, i docenti, le famiglie, anche la categoria dei dipendenti pubblici diventa oggetto di uno specifico intervento governativo volto a facilitare l’acquisto di un computer. Il progetto “PC ai dipendenti” è previsto dall’art. 1 comma 208 della Legge Finanziaria 2005: si propone di offrire ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di acquistare a prezzo conveniente un personal computer scegliendolo tra quelli indicati in apposite liste Art. 1, comma 2 del D.Lvo 165/2001: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. pubblicate dai fornitori selezionati dalla CONSIP mediante indagine di mercato. Il Decreto Ministeriale attuativo, del 5/5/2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8 agosto scorso. Il Decreto specifica che possono essere beneficiari dello sconto i dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lvo 165/2001 (vedi box), nonché quelli con contratto a termine di durata non inferiore a un anno. Anche i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado , che avevano già beneficiato nel 2004 della possibilità di riduzione del prezzo di acquisto di un computer portatile, vedono, con questo nuovo decreto, prorogata di un altro anno l’agevolazione loro concessa. L’acquisto del PC, infatti, deve avvenire entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto (9 agosto 2005). Ma cosa deve fare, materialmente, il dipendente pubblico per usufruire dello “sconto”? Lo spiega l’art. 2 del Decreto: occorre scegliere il PC tra quelli proposti dai fornitori individuati dal Ministero, il cui elenco sarà pubblicato sui siti www.innovazione. gov.it e www.italiagov.it nella sezione “Vai con Internet”; ci si dovrà poi rivolgere a un rivenditore accreditato (che avrà cioè aderito al progetto proposto dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie) presentando un documento di riconoscimento e il cedolino di uno stipendio percepito nel corso dei tre mesi precedenti l’acquisto; questo – ovviamente – per dimostrare la dipendenza da una P ubblica Amministrazione. In alternativa al cedolino dello stipendio potrà essere presentato un a t t e s t a t o r i l a s c i a t o dall’Amministrazione di appartenenza, redatto su modulo di apposito formato scaricabile dal sito www.innovazione.gov.it e sottoscritto dal dirigente del servizio o dell’ufficio responsabile. Gli acquisti possono però essere effettuati on line: in tal caso il cedolino o l’attestato, unitamente a copia non (Continua a pagina 17) Pagina 17 (Continua da pagina 16) autenticata del documento di riconoscimento, potranno essere inviati via fax o in modalità telematica. I rivenditori, non appena accreditati, potranno scaricare dai siti il logo dell’iniziativa che permetterà la loro rapida identificazione da parte degli acquirenti. Il Ministero sottoscriverà singole convenzioni con ciascun fornitore ammesso al progetto e stabilirà, dopo l’indagine di mercato esperita dalla CONSIP, i prezzi praticabili e le percentuali di sconto da applicare. Ci sarà dunque uno stimolo in più a far entrare anche nelle proprie case quello che ormai è diventato il principale strumento di lavoro; la sua utilizzazione anche per attività legate al proprio tempo libero e all’informazione personale sarà u n ’i n n e g a b i l e a i u t o all’autoformazione, nell a quale, peraltro, gli operatori dei Servizi Demografici sono sempre stati molto attivi ed esperti. Ileana Macagno INCONTRIAMOCI SU “SEMPLICE” Intervista ad Osvaldo Ciaponi Ad un anno ormai dalla mia elezione a Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno, avvenuta con un largo consenso popolare (7 elettori su dieci si sono espressi a mio favore) posso fare alcune valutazioni con alla luce della esperienza maturata. Il servizio al cittadino, convinto e partecipato, svolto ininterrottamente di Ileana Macagno [email protected] Incontramoci su “Semplice” Questa intervista è dedicata a tutti i lettori di "Semplice" ed in modo particolare a coloro che fin dal lontano 1998, nei primi momenti di vita del giornale, hanno aderito ad un progetto, hanno sofferto per scelte audaci ed hanno contribuito, insieme alla redazione, ad innalzare un coro di voci, unanime e coraggioso, in difesa della professionalità degli operatori dei servizi demografici. Osvaldo Ciaponi, Sindaco di Santa Croce sull'Arno (PI) ed ex Segretario Nazionale DeA racconta a "Semplice" la sua nuova esperienza ed incontra, oggi come ieri, i suoi lettori. PC AI DIPENDENTI per trentasei anni nel settore dei servizi demografici del mio Comune, mi ha dato grande visibilità e credibilità e mi ha introdotto con slancio ed entusiasmo prima nella campagna elettorale e poi nella direzione dell’Ente. La nuova responsabilità, grande ma anche molto coinvolgente, mi pone alla guida dell’amministrazione di un Comune, Santa Croce sull’Arno, non grande ma complesso e ricco di tematiche di prim’ordine e di livello nazionale quali quelle afferenti l’industria conciaria e la tutela e la salvaguardia dell’ambiente di cui è leader in Italia e per certi aspetti anche nel mondo. Stringenti sono anche i rapporti con il fenomeno delle migrazioni, qui molto diffuso per la possibilità di trovare lavoro, e con quelli ad esso conseguenti quali la questione abitativa, la solidarietà, l’integrazione, i servizi sociali, i rapporti interculturali. (Continua a pagina 18) Osvaldo Ciaponi Pagina 18 INCONTRIAMOCI SU “SEMPLICE” Anno VII crescita personale, sotto l’aspetto Aspetti e priorità del mio programma umano ancora prima che politico, per d i l e g i s l a t u r a s o n o a n c h e le conoscenze, la maturazione, le l’accoglienza, la tutela dei diritti di contaminazioni, gli orizzonti molto più cittadinanza, la salvaguardia dello larghi, gli impegni da rispettare, gli stato sociale universalistico e sforzi elaborativi, le competenze solidale, la modernizzazione e acquisite, il recepimento e la l ’innovazione nei servizi, la trasmissione di valori. partecipazione democrat ica, la comunicazione, l’informatizzazione, l’e- government, la formazione L a “formazione demografica” professionale, la qualità dei servizi, il acquisita in oltre 35 anni di ininterrotta lavoro, la qualità del lavoro e della attività in questi servizi, determinanti vita negli ambienti di lavoro, il nel Comune, e la grande vicenda, sostegno all’economia, l’ambiente. esaltante e immensamente creativa Sono sfide che ho lanciato e raccolto ed innovativa della costituzione della con la consapevolezza della loro DeA e dell’affermazione di Semplice, importanza e del loro spessore, ma che mi ospita con mio immenso anche con grande passione ed piacere, sono stati per me un valore entusiasmo cosciente della grande aggiunto di indiscutibile rilievo nel condivisione che su di esse ho successo elettorale e che mi riscontrato nella popolazione. consente, ora, nell’agire pratico e Sono supportato in questo anche da quotidiano, di servire molto meglio la un ottimo “lavoro di squadra” con una mia attività amministrativa e di porre i g i u n t a m o l t o d e t e r m i n a t a e servizi demografici e gli operatori che competente, assidua e presente su ne assicurano la funzionalità ogni argomento. quotidiana con abnegazione e spirito Questo primo anno di attività è stato di servizio difficilmente ritrovabili, un periodo molto faticoso e nella giusta collocazione che essi impegnativo, ma anche un momento meritano. davvero esaltante di partecipazione, Ringrazio tutti gli amici di DeA e di confronto, di scambio di idee e di Semplice, tutti dal presidente Mauro proposte. Un’esperienza davvero alla Direttrice Patrizia, con i quali ho bella che fa sentire il peso del condiviso con infinita passione “comando e del dover decidere”, ma v i c e n d e , r e s p o n s a b i l i t à , anche la gratificazione e la carica di preoccupazioni e… gioie, perché poter fare, prima ancora di aver fatto lavorare con Voi tutti è stata una qualcosa per la tua comunità. gioia. Da questo punto di vista mi L’affetto della gente, la partecipazione mancate! popolare, il calore umano, l’essere il Buon e-DeA form a tutti. punto di riferimento di tanti problemi ed esigenze di singole persone e Osvaldo Ciaponi categorie sociali mi fanno vivere Sindaco di Santa Croce sull’Arno un’esperienza davvero bella ed irripetibile. E’ un’occasione di grande (Continua da pagina 17) **** “porre i servizi demografici e gli operatori che ne assicurano la funzionalità quotidiana con abnegazione e spirito di servizio difficilmente ritrovabili, nella giusta collocazione che essi meritano” Numero 9 Pagina 19 C.I.E. MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 43/2005 Acquisto macchinari Carta d’ identità elettronica - Legge 31 /3/ 2005 n. 43 Molti Comuni hanno rappresentato a questa Amministrazione la difficoltà di reperire le risorse finanziarie per l’acquisto delle apparecchiature necessarie al rilascio della carta d’identità elettronica, manifestando preoccupazione per l’imminente scadenza del 1 gennaio 2006, data prevista dalla vigente normativa, per l’avvio a regime del sistema. A tale proposito si informano le SS. LL. che questo Ministero ha avviato con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato intese per l’elaborazione, in fase di completamento, di modelli organizzativi per il rilascio della carta d’identità elettronica che non comporteranno per i Comuni oneri per l’acquisto e la manutenzione delle relative stazioni di emissione. A tale riguardo, la L. 31.3.2005 n. 43 (art.7 -vicies quat er comma 6) dispone, infatti, che dall’attuazione della citata legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel richiamare, dunque, il contenuto della precedente circolare telegrafica del 1 giugno 2005, nella quale si puntualizzava che i Comuni dovevano astenersi dall’assumere impegni di spesa per l’acquisto delle sopracitate apparecchiature, in attesa di ricevere puntuali istruzioni da parte di questo Ministero, si invitano le SS.LL. a diffondere, con la massima urgenza, il contenuto della presente circolare a tutti i Comuni dei rispettivi ambiti territoriali. Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e di intesa. Roma, 30 agosto 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) A.I.R.E. MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 41/2005 AIRE - Richiesta verifica posizioni non corrispondenti ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria Allo scopo di verificare con l’Agenzia delle Entrate i codici fiscali attribuiti alle posizioni presenti nell’Aire centrale, è stata attivata una procedura di confronto tra i dati contenuti nell’Aire e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria. Da questo confronto informatico è emerso quanto segue: - circa il 30% delle posizioni contenute “i Comuni dovevano astenersi dall’assumere impegni di spesa per l’acquisto delle sopracitate apparecchiature, in attesa di ricevere puntuali istruzioni da parte di questo Ministero” nella banca dati dell’Aire centrale è validabile. Tali posizioni verranno trasmesse, in un secondo momento, per l’acquisizione dell‘avvenuta validazione da parte dei comuni; - circa il 3%, pari a 79.234 nominativi, deve essere verificato dal punto di vista dei dati anagrafici inseriti in Aire (esatt ezza dell’inserimento e (Continua a pagina 20) Codici fiscali Pagina 20 A.I.R.E. Codici fiscali "la verifica delle posizioni trasmesse con il file dovrà essere effettuata controllando accuratamente ciascun nominativo a livello di stato civile e, nei casi di omocodia, contattando i singoli interessati attraverso i Consolati di residenza." Anno VII (Continua da pagina 19) dell’aggiornamento dei dati stessi rispetto agli atti di stato civile). Tali verifiche devono essere effettuate per poter permettere in seguito di procedere alla validazione dei codici fiscali delle relative posizioni - in quanto 74.442 nominativi sono presenti nelle due banche dati con dati anagrafici in parte divergenti (codice “3” attribuito dall’Agenzia delle Entrate), 4562 con dati anagrafici non aggiornati o non completi (codice ”4” attribuito dall’Agenzia delle Entrate: soggetti “collegati”), 230 presentano casi di omonimia totale o quasi totale (codice ”5”: omocodia). L’Agenzia delle Entrate ha inoltre segnalato – all’interno dei nominativi a cui è stato attribuito il codice “3” o “4” la presenza di 528 connazionali all’estero che, in base all’anagrafe tributaria, risulterebbero deceduti, con l ’i n d i c a z i o n e d e l l a f o n t e dell’informazione relativa al decesso (comune, dichiarazione dei redditi, successione ereditaria, INPS, Ministero delle Finanze,altri Uffici); - circa il 65% delle posizioni non è attualmente validabile, in quanto non presente nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate. Per tali nominativi dovrà e s s e r e s t a b i l i t a u n ’apposita procedura, finalizzata all’attribuzione ex novo del codice fiscale o alla definizione, per questi casi, delle modalità di validazione, che sarà oggetto di future specifiche comunicazioni. Al fine, pertanto, di rendere valicabile anche il citato 3% di posizioni Aire non corrispondenti completamente ai dati anagrafici in possesso dell’Agenzia delle Entrate, è stato reso disponibile – collegandosi all’indirizzo http://servizielettorali. Numero 9 interno.it oppure all’indirizzo http://10.254.8.21 della Intranet Servizi Elettorali/Aire:Servizi/ posizioni da controllare Agenzia delle Entrate/ Elenchi – un file, suddiviso per provincia e per comune (secondo il codice Istat), contenente le posizioni AIRE restituite dall’Agenzia delle Entrate, ordinate alfabeticamente, con l’indicazione del codice inserito dall’Agenzia delle Entrate (“3”,” 4” e “5”) e, per i soli codici ”3” o “4”, l’indicazione dei dati anagrafici del soggetto individuato in Anagrafe T r i b u t a r i a , c o n l ’a g g i u n t a dell’eventuale indicazione, per i 528 casi citati, del flag decesso, con la fonte del decesso. Per la corretta visualizzazione del predetto file, è stata predisposta una nota operativa, inserita nella pagina “Elenchi”. Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler fornire a ciascun comune interessato le posizioni in questione, utilizzando l’apposito software e scaricando il file in formato.txt o RTF, ovvero stampando lo stesso, vigilando sull’attività di verifica dei dati anagrafici delle posizioni Aire inviate e, per i 528 casi segnalati, sulla verifica dell’ avvenuto decesso, con conseguente cancellazione dei relativi nominativi in caso positivo. Si rammenta alle SS.LL. che la verifica delle posizioni trasmesse con il file dovrà essere effettuata controllando accuratamente ciascun nominativo a livello di stato civile e, nei casi di omocodia, contattando i singoli interessati attraverso i Consolati di residenza. Per quanto riguarda il controllo delle informazioni relative ai decessi i comuni interessati – qualora non vi sia (Continua a pagina 21) Pagina 21 (Continua da pagina 20) traccia dello stesso nello stato civile – dovranno richiedere l’urgente verifica ai Consolati, prima di procedere all’eventuale cancellazione. Gli Uffici consolari competenti dovranno comunque essere informati – posizione per posizione – sulle eventuali rettifiche anagrafiche e cancellazioni che saranno effettuate, a seguito della richiesta verifica, nelle singole Aire comunali e trasmesse immediatamente all’Aire centrale. Con l’occasione si ritiene opportuno sollecitare i comuni a verificare l’attualità di tutte le informazioni inserite nelle 79.234 posizioni Aire. Al fine di evitare il sovrapporsi delle verifiche in oggetto con prossime attività di bonifica sulle singole anagrafi comunali – attività che verranno richieste in vista delle elezioni politiche del 2006 – si ritiene che le stesse debbano essere concluse entro la fine del prossimo mese di settembre. Le SS.LL. sono pertanto pregate di voler vigilare attentamente sulla accuratezza e velocità dei controlli richiesti a livello di anagrafe e stato civile, comunicando a questo Ufficio l’avvenuta verifica e l’eventuale trasmissione delle rettifiche e cancellazioni all’Aire ce ntrale attraverso l’applicativo Anag-Aire. Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare il call center Air e al numero verde 800251155. Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro. Roma, 11 agosto 2005 p. IL DIRETTORE CENTRALE (Di Stefano) MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 31/2005 Competenza del Comune al rilascio degli atti di notorietà Di seguito alla circolare telegrafica n. 21 (2004) del 4.5.2004, si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che, alla luce degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed in coerenza con le disposizioni emanate in tema di semplificazione amministrativa, la dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà attestante la qualità di erede, deve essere accettata dalle Poste Italiane, amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. O) del citato T.U., se presentata dall’ interessato con le modalità previste dalle disposizioni richiamate, e se la A.I.R.E. Codici fiscali sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è autenticata da uno dei soggetti indicati espressamente dal comma 2 del citato art. 21 e, quindi, anche dal dipendente delle Poste Italiane addetto a ricevere la documentazione. Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica, nel precisare che in tali fattispecie trovano applicazione i successivi artt. 71 e 72 in tema di controllo e gli artt. 73 e 74 in materia di responsabilità, ha ritenuto che, per quanto attiene le indicazioni da inserire nella dichiarazione sostitutiva (Continua a pagina 22) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Atti notori poste Pagina 22 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Atti notori poste MATRIMONI Cittadini polacchi Anno VII (Continua da pagina 21) dell’atto di notorietà, si possa fare riferimento agli artt. 60 e segg. del D.P.R. 30.12.2003, n. 398. Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della Numero 9 presente circolare. Si ringrazia. Roma, 30 giugno 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 33/2005 Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi. “è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del nulla osta” INA-SAIA Backbone Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, deve produrre il nulla osta ai sensi dell’art. 116 c.c., o il certificato di capacità matrimoniale previsto dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980, se lo Stato di appartenenza è uno di quelli c he hanno aderito alla Convenzione. Tale documentazione è assolutamente indispensabile e può essere derogata solo in presenza di una specifica normativa che preveda documenti alternativi (come per esempio, per gli Stati Uniti d’America, con la legge n. 1195 del 13/10/1965 – e per l’Australia, con la legge n. 233 del 27/9/2002). Al riguardo è stato segnalato a questo Ufficio il caso di cittadini polacchi, ai quali è stato richiesto di presentare nulla osta rilasciati dalle Autorità consolari polacche in Italia, quali Autorità competenti. E’stato fatto presente che in Polonia la legge del 29 settembre 1986 relativa agli atti di stato civile statuisce all’art. 71, di cui si allega copia, che è il capo dell’ufficio dello stato civile polacco competente al rilascio del nulla osta. Solo nel caso che il cittadino polacco residente all’estero non abbia avuto la residenza in Polonia o non sia in grado di risalire al suo ultimo luogo di residenza in Polonia, oppure sia partito dalla Polonia prima del compimento del 16° anno di vita e risieda permanentemente all’estero, il certificato deve essere rilasciato dal Console. Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine i Sigg.ri Sindaci. Roma, 11 luglio 2005 IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi) A partire dal giorno 9-8-2005, al fine di poter fruire dei servizi INA-SAIA, è necessario apportare le seguenti modifiche. Modificare l’attuale puntamento all’indirizzo ina.mininterno.it (195.120.182.227), presente nel file di configurazione (defsrv.cfg) del software PCCSA, sostituendolo con saia.cnsd.interno.it (80.207.109.112). Per effettuare l’aggiornamento indicato si consiglia di contattare la ditta che ha installato il programma. Per i servizi di convalida INA l’indirizzo a cui i comuni devono connettersi è http:// ina.cnsd.interno.it:8082 e l’indirizzo ip pubblico è 80.207.109.111 Per la registrazione del client backbone presso il CNSD per i servizi INA l’indirizzo a cui i comuni devono connettersi è http://ina.cnsd.interno.it:443 e l’indirizzo ip pubblico è 80.207.109.111 L’Assistenza Tecnica di Ancitel rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, al numero telefonico 06762911. Pagina 23 INFORMATICA P.A. C.N.I.P.A. Circolare 4 luglio 2005, n. 47 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2005) Acquisto beni Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati. Con circolari AIPA n. 14 del 2 aprile 1993, n. 4 del 24 marzo 1993, n. 6 del 5 settembre 1994 e n. 10 del 22 novembre 1995 sono stati forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del decreto medesimo sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Il Centro nazionale per l'informatica nella p ubblica amministrazione (CNIPA) ritiene ora necessario fornire le seguenti indicazioni riguardanti il procedimento per il rilascio del parere di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A far data dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono da considerare quindi non più efficaci le indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate. 1. Natura del parere del CNIPA. Il parere di congruità tecnicoeconomica reso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha natura obbligatoria, ma non vincolante, per i soggetti di cui al successivo punto 2. Nelle ipotesi in cui il richiamato parere è reso in base alle previsioni di cui agli articoli 9, 15 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 relative, rispettivamente, alla proroga della locazione di apparecchiature informatiche, all'opzione d'acquisto in caso di locazione di apparecchiature informatiche ed alla proroga della durata dei contratti relativi alla licenza d'uso dei programmi - tali proroghe, e l'esercizio della richiamata opzione di acquisto, sono subordinate all'emissione del parere positivo da parte del CNIPA. 2. Amministrazioni tenute alla richiesta di parere Sono tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei contratti relativi all'acquisizione di forniture e servizi informatici le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. Dev ono intendersi ricompresi tra gli enti destinatari della presente circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amminist razioni suddette esercitano un controllo analogo a quello esercitato in ordine ai propri servizi interni e che realizzino per l'amministrazione controllante, o per conto della medesima, la parte più rilevante della propria attività. Si fa riferimento ai c.d. «affidamenti in house», in cui amministrazioni pubbliche affidano in via diretta attività proprie a organismi, o società, dei quali detengono il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti delle proprie articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame il CNIPA si riserva di acquisire l'avviso (Continua a pagina 24) “Sono tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei contratti relativi all'acquisizione di forniture e servizi informatici le amministrazioni dello Stato” Pagina 24 INFORMATICA P.A. Acquisto beni “Al CNIPA dovrà, comunque, essere trasmessa copia dei contratti, se di importo lordo uguale o maggiore ad Euro 155.000,00” Anno VII (Continua da pagina 23) dell'amministrazione controllante o dell'amministrazione nell'interesse della quale è svolta la specifica attività. Ai soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica limitatamente ai casi nei quali gli stessi esercitano attività loro affidate dalle amministrazioni in forma diretta. 2.1. Enti di ricerca. Con riferimento agli enti di ricerca, si ritiene opportuno precisare che gli schemi dei contratti contemplati dall'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono soltanto quelli concernenti «l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informativi automatizzati», ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento dell'attività amministrativa, e, più specificamente – come precisato nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 39/1993 utilizzati per il perseguimento delle sotto indicate finalità: - miglioramento dei servizi; - trasparenza dell'azione amministrativa; - potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; - contenimento dei costi dell'azione amministrativa. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le acquisizioni di attrezzature, programmi e servizi (nonché quelle previste per la necessaria manutenzione) destinate ad attività di ricerca, estranea alla previsione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto stesso. Numero 9 In definitiva, si ritiene che occorra distinguere tra le spese necessarie per l'attività di ricerca propriamente intesa - per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere del CNIPA – e le spese destinate allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica, per le quali invece tale obbligo sussiste. 3. Limiti di valore. Quanto all'ambito oggettivo, la richiesta di parere è obbligatoria qualora il valore complessivo - IVA compresa – dei contratti sia superiore agli importi di seguito indicati, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che rinviano agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, individuati a seconda della specifica modalità di aggiudicazione prescelta: - procedura negoziata (trattativa privata) Euro 154.937,07; - procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) Euro 309.874,14; - procedura aperta (pubblico incanto) Euro 619.748,28. Per le procedure di valore complessivo lordo inferiore ai limiti sopra riportati, le amministrazioni potranno disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza richiedere il parere in questione. Al CNIPA dovrà, comunque, essere trasmessa copia dei contratti, se di importo lordo uguale o maggiore ad Euro 155.000,00, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, seguendo le indicazioni al riguardo fornite con circolari n. 33 del 2001 e n. 43 del 2004. Resta fermo il divieto di (Continua a pagina 25) Pagina 25 (Continua da pagina 24) frazionamento delle forniture e dei servizi e di acquisizione parziale di sistemi o parti di essi, ancorché si tratti di forniture e servizi suscettibili di completamento in un successivo momento. Si sottolinea, da ultimo, l'esigenza di una puntuale osservanza della vigente normativa che disciplina i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da parte delle pubbliche ammin istrazioni, con particolare riferimento alle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture e di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme in materia di contabilità generale dello Stato e alle disposizioni previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. 4. Presentazione della richiesta e documentazione da produrre. La richiesta di parere deve essere trasmessa al CNIPA, a cura dell'amministrazione competente, prima dell'espletamento della gara, ovvero, in caso di affidamento mediante trattativa privata, prima della sottoscrizione del relativo contratto. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione: - schema dei documenti contrattuali corredati di tutti i documenti necessari e, in particolare, il bando di gara, il disciplinare di gara in caso di procedure aperte, la lettera di invito in caso di procedure ristrette, lo schema di contratto, il capitolato tecnico, l'offerta dell'impresa in caso di trattativa privata; - eventuale studio di fattibilità; - relazione illustrativa del progetto suddivisa nelle sezioni di seguito indicate, redatta sulla base dello schema riportato nell'Allegato n. 1 alla presente circolare (omesso n.d.r.), che prevede le seguenti due sezioni: Sezione A. É costituita da un prospetto informativo sintetico nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi: 1) amministrazione aggiudicatrice; 2) oggetto del contratto, esattamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di forniture e/o di servizi, gli uni e gli altri suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 2151/2003 della commissione del 16 dicembre 2003; 3) eventuale disponibilità di un progetto esecutivo o di uno studio di fattibilità che definiscano con chiarezza gli obiettivi perseguiti; 4) durata del contratto; 5) importo contrattuale complessivo (in caso di trattativa privata), o importo posto a base di gara (nel caso di procedura di gara), con l'esatta specificazione per ogni singolo servizio o fornitura, ancorché a carattere opzionale, al netto di IVA; 6) modalità di scelta del contraente. Sezione B. É costituita da una relazione esplicativa contenente le valutazioni e l'avv i s o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e competente sull'iniziativa contrattuale da attivare. In essa dovranno essere puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi: 1. contesto organizzativo; 2. contesto tecnico; 3. obiettivi perseguiti, con la (Continua a pagina 26) INFORMATICA P.A. Acquisto beni “La richiesta di parere deve essere trasmessa al CNIPA, a cura dell'amministrazione competente, prima dell'espletamento della gara” Pagina 26 INFORMATICA P.A. Acquisto beni “Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti software per i quali è operante un accordoquadro concluso tra il CNIPA ed il fornitore di tali prodotti, occorre fare riferimento alle quotazioni economiche desumibili dai relativi accordi” Anno VII (Continua da pagina 25) definizione delle problematiche e dei fabbisogni informatici dell'amministrazione che si intendono soddisfare con il contratto tramite l'acquisizione del servizio o della fornitura; 4. benefici attesi, con l'analisi delle implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, interne ed esterne, e la puntuale indicazione dei risparmi di spesa che si prevede possano essere conseguiti, ovvero del miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa; 5. descrizione sintetica e analitica del servizio o della fornitura; 6. descrizione dei criteri di sicurezza seguiti e delle eve ntuali azioni da intraprendere riguardo la sicurezza ICT ; 7. coerenza tra il progetto illustrato nella richiesta di parere e il piano triennale predisposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 8. coerenza tra il progetto illustrato nella richiesta di parere e l'eventuale studio di fattibilità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; 9. aderenza complessiva del progetto alle «Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione» emanate dal CNIPA; 10. risorse umane e tecnologiche necessarie al servizio o alla fornitura; 11. composizione dei costi, diretti e indiretti (c.d. analisi dei costi), con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla corretta individuazione delle forniture e/o dei servizi (ad es. la Numero 9 configurazione dell'hardware, i codici prodotto, le tariffe giornaliere delle risorse umane). Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti software per i quali è operante un accordo-quadro concluso tra il CNIPA ed il fornitore di tali prodotti, occorre fare riferimento alle quotazioni economiche desumibili dai relativi accordi; 12. livelli di servizio contrattualmente previsti ed eventuali penali da applicare; 13. modalità di scelta del contraente, dando conto della coerenza di tale modalità con le norme - comunitarie e nazionali - e, in caso di trattativa privata, con l'indicazione della specifica previsione normativa legittimante il ricorso alla stessa e l'esplicitazione delle circostanze tecniche e fattuali integranti i presupposti richiesti dalla previsione medesima; 14. criteri di svolgimento dell'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, dei collaudi parziali e di quelli definitivi, nonché dell'attività di verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni. Le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio cui sono sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero avvalendosi di una società specializzata; 15. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione di hardware, occorre esplicitare le ragioni per le quali si ritiene la soluzione prospettata la più adeguata (Continua a pagina 27) Pagina 27 (Continua da pagina 26) alle proprie esigenze sulla scorta di comparazioni di tipo tecnico ed economico; 16. qualora si tratti di schemi di contratti pe r l'acquisizione di programmi informatici, occorre dimostrare che sono state prese in considerazione le diverse possibili soluzioni tra le seguenti opzioni: a) sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre amministrazioni; c) acquisizione di progr ammi informatici mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisi zione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti. Al fine di valutare l'utilizzabilità della soluzione di cui alla lettera b), le amministrazioni possono consultare, anche, la banca dati tenuta dal CNIPA. Le suddette soluzioni vann o esaminate in base alle esigenze dell'amministrazione sulla scorta di comparazioni di ordine tecnico e di ordine economico, che tengano conto anche del possibile costo complessivo delle singole soluzioni sopra indicate e del «costo di uscita», quale insieme dei costi da sostenere per «abbandonare» l'impiego di una tecnologia, o migrare verso una tecnologia o una soluzione informatica differente (costi di conversione dei dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione del personale); 17. altre informazioni. L'incompletezza della documentazione trasmessa e/o la inesaustività delle indicazioni fornite possono comportare l'adozione del parere sospensivo di cui al successivo punto 6, con un conseguente aggravio procedimentale. 5.1. Modalità di trasmissione della richiesta di parere. Le richiesta di parere, e la relativa documentazione a corredo, possono essere inviate in forma telematica, sottoscritte con firma digitale utilizzando i sistemi di validazione temporale previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici» (quali, ad esempio, il protocollo informatico, la posta elettronica certificata, la marca temporale), ovvero in forma cartacea. Le amministrazioni che trasmetteranno le richieste in forma telematica riceveranno il relativo parere in formato elettronico alla casella di posta elettronica indicata nelle richieste stesse. In caso di trasmissione non telematica delle richieste di parere, tutta la documentazione dovrà comunque pervenire in due copie, oltre l'originale, ed in formato elettronico liberamente rielaborabile. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le richieste di parere, e la relativa documentazione, devono essere (Continua a pagina 28) INFORMATICA P.A. Acquisto beni “Le richiesta di parere, e la relativa documentazione a corredo, possono essere inviate in forma telematica, sottoscritte con firma digitale” Pagina 28 INFORMATICA P.A. Acquisto beni “Il CNIPA... adotta il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta” Anno VII (Continua da pagina 27) inviate in forma telematica, sottoscritte con firma digitale, utilizzando i richiamati sistemi di validazione temporale. 6. Rilascio del parere. Il CNIPA, in base all'esito dell'istruttoria, adotta il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatti salvi eventuali differenti termini previsti da disposizioni di carattere speciale. Qualora risulti n ecessario un supplemento istruttorio - da svolgersi - anche per il tramite della personale audizione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente o di altri soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili - il CNIPA emana, nel rispetto dell'indicato termine di quarantacinque giorni, un parere sospensivo. In tale ipotesi il CNIPA può anche chiedere che i dati e le informazioni v e n g a n o a c q u i s i t i dall'amministrazione presso altri soggetti istituzionali - tra i quali anche l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali - alla cui sfera di competenza appartengano le informazioni eventualmente necessarie per l'emissione del parere. In tali ipotesi il termine di quarantacinque giorni previsto per il rilascio del parere è interrotto e il parere stesso è reso entro i quindici giorni successivi alla ricezione di tutti gli elementi istruttori richiesti. Il suddetto termine di quarantacinque giorni per il rilascio del parere è altresì sospeso nel caso in cui il Numero 9 CNIPA inoltri la richiesta al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio sugli schemi generali di contratto-tipo, accordi e convenzioni. Deve infatti, al riguardo, ritenersi che l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, disposta dall'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardi solo la previsione dell'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato con riferimento ai contratti aventi valore superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non anche, invece, quanto disposto dallo stesso art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in merito al procedimento da seguire. Pertanto, nei casi di persistente obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato previsti dal citato art. 17, comma 25, della legge n. 127/1997, spetta al CNIPA, innanzi al quale pende il procedimento consultivo, provvedere all'inoltro della richiesta di parere al Consiglio di Stato: questa procedura risulta peraltro coerente anche con ovvie esigenze di concentrazione procedimentale. 7. Criteri di valutazione dei progetti. Il CNIPA, nel valutare la congruità tecnico-economica dei progetti sulla scorta della documentazione fornita e delle specifiche indicazioni contenute nella «Sezione B» della relazione prevista al punto 4, prende in considerazione, tra l'altro: - elementi di natura strategica: valutazione della coerenza dell'iniziativa con le strategie (Continua a pagina 29) Pagina 29 (Continua da pagina 28) elaborate nell'ambito della funzione di indirizzo politico, con gli obiettivi complessi che l'amministrazione si propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione, con la pianificazione triennale, con i progetti analoghi di altre amministrazioni, al fine di razionalizzare, nel loro complesso, le iniziative della P.A. ed ottenere conseguenti economie di spesa; - elementi di natura tecnico informatica: adeguatezza tecnica del progetto, sia per la parte di fornitura di beni (hardware, software, sistemi complessi, etc.) sia per la parte di erogazione di servizi (sviluppo software, gestione, manutenzione, conduzione, formazione, ecc.); - verifica, tra l'altro, del corretto dimensionamento delle forniture di beni e servizi, dell'adeguatezza dei prodotti richiesti, dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa - delle risorse professionali da dedicare alle attività del progetto, della coerenza dei livelli di servizio con gli obiettivi della fornitura; - elementi di natura economica: analisi del livello di spesa dell'iniziativa rispetto alle dimensioni dell'amministrazione, al totale della spesa sostenuta, ai costi di analoghe iniziative di altre organizzazioni; verifica dell'allineamento dei prezzi dei beni ai valori di mercato, confrontando anche prodotti diversi con funzionalità equivalenti, e di quello dei prezzi dei servizi e delle tariffe delle figure professionali; - elementi di natura giuridicoamministrativa: analisi delle modalità di scelta del fornitore e delle conseguenze sul piano tecnico ed economico; esame dei prerequisiti richiesti ai potenziali fornitori; verifica, tra l'altro, delle clausole contrattuali relative alle modalità di pagamento, alle penali, ai diritti di proprietà dei prodotti, alle modalità di pianificazione, di gestione, di verifica e di controllo del progetto; valutazione della coerenza dei criteri di aggiudicazione con la natura delle forniture previste. Roma, 4 luglio 2005 Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005 Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo 1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui Acquisto beni IL PRESIDENTE (Zoffoli) Testo coordinato del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115 Articolo 12 INFORMATICA P.A. all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. 2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005. LEVA Cessazione anticipata Pagina 30 Anno VII Numero 9 PRIVACY GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Dati sensibili nella P.A. Provvedimento 30 giugno 2005 (G.U. n. 170 del 23 luglio 2005) Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione. “il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice“ Francesco Pizzetti Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la normativa internazionale e comunitaria e il Codice in materia di protezione dei dati personali (direttiva n. 95/46/CE; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Premesso: 1. Considerazioni introduttive. Il codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico la normativa di tutela re lativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risp oste alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice. In particolare, questa Autorità segnala che non sono state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati «sensibili». La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini. L'utilizzo di queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale, la sfera religiosa, politico-sindacale o filosofica, nonché l'origine razziale ed etnica) è inoltre soggetto a rigorose cautele anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro trattamento a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico rilevante e siano altresì assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere giudiziario. L'inerzia delle pubbliche amministrazioni lede, quindi, non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ma comporta anche una violazione del diritto comunitario. Il ritardo accumulato su questo piano è eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo l'approvazione del codice nel 2003, i soggetti pubblici hanno infatti potuto avvalersi di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe. L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle amministrazioni anche dopo il 31 dicembre 2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata. L'Autorità esprime viva preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo. Se non interverranno per tale data i necessari atti di natura regolamentare (Continua a pagina 31) Pagina 31 (Continua da pagina 30) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrà essere infatti interrotto a decorrere dal 1° gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per danno erariale; potrebbe inoltre comportare l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto del trattamento (art. 154 del codice; art. 3 decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lettera a) e 2, del codice). Nel quadro della tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo - accanto ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti ai cittadini quali informazioni vengono raccolte tra quelle particolarmente delicate cui si è fatto riferimento; devono altresì chiarire come utilizzano queste informazioni per le finalità di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicità (articoli 4, comma 1, lettera d) ed e), 20, comma 2 e 21, comma 2, del codice). Non si tratta di un mero adempimento formale, oppure di una semplice ricognizione di prassi esistenti, poiché da tali regolamenti discenderanno effetti sostanziali per i cittadini interessati. Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l'espressione del parere, cui i soggetti pubblici devono poi conformarsi. Considerata l'ampiezza del settore, il codice prevede anche la possibilità che siano redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni, sui quali può essere pertanto espresso un unico parere. Per contribuire alla corrett a applicazione del codice, il Garante ha intensificato la collaborazione finalizzata alla predisposizione di tali schemi tipo co n organismi rappresentativi di regioni, autonomie locali ed università, nonché, in riferimento alle rispettive funzioni istituzionali, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della funzione pubblica. Il Garante resta però in attesa di ricevere per il parere sia gli schemi tipo eventualmente proposti, sia gli schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni. 2. Aspetti procedurali. Diversi documenti del Garante e più di una circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita dal codice, che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi (Provv. Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999, in Boll. n. 9, p. 19; note del Garante rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 settembre 1999, il 10 novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36). Spetta ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l'atto di natura regolamentare, o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento di riferimento, oppure (Continua a pagina 32) PRIVACY Dati sensibili nella P.A. “Gli schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l'espressione del parere” Pagina 32 PRIVACY Dati sensibili nella P.A. "Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità al parere del Garante" Anno VII (Continua da pagina 31) promuovendo l'adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione di riferimento la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (es.: articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, a titolo esemplificativo, articoli 8 e successivi decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 9 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419). Gli atti di natura regolamentare da adottare devono essere predisposti previa ricognizione attenta dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari in fase di attuale trattamento o che si intende trattare in futuro. Occorre poi tenere presente che potranno essere prese i n considerazione nei regolamenti le sole finalità di rilevante interesse pubblico già individuate specificamente dal codice o, come quest'ultimo prevede, da un'espressa previsione di legge che, anche se collocata fuori del codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e Parte II del codice). La ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento delle articolazioni interne del soggetto pubblico interessato, permette a quest'ultimo di effettuare anche un'ulteriore verific a circa la rispondenza dei trattamenti in corso con i principi del codice oggi già direttamente applicabili (e ovviamente da ris p e t t a r e a n c h e i n s e d e regolamentare), nonché di adeguare prontamente procedure in atto eventualmente non conformi a legge (princ ipio di indispensabilità in rapporto alle finalità perseguite; verifiche periodiche dei vari requisiti dei dati - esattezza, aggiornamento, Numero 9 pertinenza, completezza, ecc. - e del loro rapporto con gli adempimenti da svolgere; scelta di modalità volte a prevenire violazioni di diritti e libertà fondamentali; raccolta dei dati sensibili e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati riferiti a terzi non direttamente interessati ai compiti o adempimenti da svolgere; divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del codice). 3. Il parere del Garante. Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità al parere del Garante. Come accennato, il parere può essere espresso anche su schemi tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie in riferimento ad altre amministrazioni e semplifica, inoltre, l'iter di approvazione degli atti. Infatti, una volta espresso dal Garante il parere su uno schema tipo riguardante l'attività di soggetti pubblici che svolgono attività omogenee, lo schema di ciascun regolamento non deve essere sottoposto singolarmente a questa Autorità, sempreché il trattamento ipotizzato sia attinente e conforme allo schema tipo esaminato. É invece necessario sottoporre al Garante uno schema di regolamento per uno specifico parere solo se: a) manca uno schema tipo già esaminato dall'Autorità; b) vi è uno schema tipo al quale l'amministrazione deve apportare modifiche sostanziali o integrazioni non formali che riguardano (a causa di ulteriori categorie di dati o di altre rilevanti operazioni di trattamento) casi in esso non considerati nello schema tipo. Anche in questi due casi, il Garante è (Continua a pagina 33) Pagina 33 (Continua da pagina 32) impegnato ad esprimere il parere nel termine di qurantacinque giorni dal ricevimento della richiesta (o nei venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori ricevuti dalle amministrazioni interessate), decorsi i quali, se non interviene un parere for male, il soggetto può adottare comunque il regolamento e proseguire poi il trattamento (art. 154, comma 5, del codice). 4. Conte nuto dell'atto regolamentare e pubblicità. In questa sede, Il Garante intende fornire alle amministrazioni che non potranno avvalersi di schemi tipo alcune prescrizioni di carattere generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento più attente ai profili sostanziali di tutela, più comprensibili da parte dei cittadini e non basate su approcci meramente formali alla tematica. Questa particolare attenzione è ancor più necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia disciplinato espressamente nei regolamenti. Lo schema di regolamento deve contenere sinteticamente, ma in termini adeguati ed agevolmente comprensibili, le seguenti indicazioni specificate per categorie. 1. Dati indispensabili . Occorre individuare le tipologie di informazioni sensibili e giudiziarie che si devono necessariamente utilizzare in rapporto alle attività istituzionali svolte, avendo cura che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni per ciò strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del codice). I dati vanno indicati solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie. 2. O p e r a z i o n i d i t r a t t a m e n t o indispensabili . Vanno parimenti individuate le operazioni che si devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi pe r l'interessato e per le quali sono pertanto necessarie più garanzie. Anche in questo caso la descrizione è per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche circa l'impiego delle informazioni. Tra tali operazioni rientrano, in particolare, quelle svolte pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11, del codice), nonché la comunicazione dei dati a terzi. Si possono invece indicare più sinteticamente le operazioni «ordinarie» e più ricorrenti di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione ecc.). 3. Ulteriore contenuto dello schema di regolamento. è opportuno che il soggetto pubblico descriva sinteticamente, in termini comunicativi, anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini. Non è quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non richiesti (Continua a pagina 34) PRIVACY Dati sensibili nella P.A. “dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito alcun trattamento dei dati sensibili e giudiziari che non sia disciplinato espressamente nei regolamenti” Pagina 34 PRIVACY Dati sensibili nella P.A. “tra le garanzie individuate dal codice figura il diritto dei cittadini di conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che li riguardano “ Anno VII (Continua da pagina 33) dal codice; né è richiesta la riproduzione analitica delle disposizioni del codice (in particolare, degli articoli 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.). Andrebbe altresì evitato di disciplinare situazioni già adeguatamente regolate sul piano legislativo e regolamentare quanto ai tipi di dati e di operazioni, come avviene nel caso dei dati personali trattati per effetto di un accesso a documenti amministrativi (articoli 59 e 60 del codice; legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni). Va inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli obblighi e compiti che rendono indispensabile utilizzare dati sensibili e giudiziari deve essere oggetto di un espresso riferimento nell'informativa da rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del codice). L'indicazione di tale normativa può essere quindi utile anche nell'ambito dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento prenda erroneamente in considerazione attività che, pur essendo demandate al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto non considerate «rilevanti finalità di interesse pubblico». Da ultimo, tra le garanzie individuate dal codice figura il diritto dei cittadini di conoscere con quali modalità sono utilizzate le predette informazioni che li riguardano (art. 20, comma 2, del codice). Va pertanto prescritto ai soggetti pubblici interessati di intraprendere, in aggiunta alla pubblicità legale da assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti, Numero 9 adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilità alle s celte adottate a proposito dei dati sensibili e giudiziari, utilizzando non solo i siti web istituzionali, ma anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti. Riservandosi di concludere rapidamente in separata sede i processi di collaborazione già avviati con alcuni organismi rappresentativi di soggetti pubblici, il Garante ritiene infine doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici interessati di adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune. A tal fine, il Garante pone anche a disposizione dei soggetti pubblici, in allegato al presente provvedimento (omesso n.d.r.) , un modello di riferimento per redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello già predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002. Tutto ciò premesso il Garante: a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive ai titolari di trattamenti di dati personali oggetto del presente provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti; b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmes sa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice. Roma, 30 giugno 2005 Il Presidente Pizzetti Il Relatore Pizzetti Il Segretario generale Buttarelli Pagina 35 Diritto di accesso agli atti degli Enti Locali a cura di Luciano Pignatelli L a sentenza n. 2067 emessa dal Tar della regione Puglia, sede di Lecce, statuisce un diverso principio rispetto a quello sino ad ora seguito ed affermato dalla giurisprudenza prevalente in tema di diritto di accesso agli atti formati dai Comuni, Province e Unioni dei Comuni. Ribalta, quindi, la tesi che il diritto di accesso a tutti gli atti pubblici dei suddetti Enti trovi fondamento nel possesso, da parte del richiedente, di un interesse diretto, attuale e concreto. I sopra citati giudici, attraverso una interpretazione, che possiamo dire più ampia, della disposizione contenuta nell’art. 10 del D.lgs. n. 267/00 (Testo Unico degli Enti locali), hanno affermato che il principio generale, contenuto nell’art. 22 della legge n. 241/90, non è applicabile agli atti del Consiglio o della Giunta di Comuni, Province o Unioni di Comuni. La sentenza evidenzia come i suddetti Enti abbiano in se, tra i vari interessi di cui sono titolari verso la collettività, quello di far conoscere ai propri cittadini il contenuto della attività amministrativa estrinsecata attraverso gli atti dei loro organi rappresentativi. Ne deriva che tutti i cittadini appartenenti a quella collettività, e non la genericità dei cittadini, abbiano il diritto di accesso a tali atti senza che il richiedente, singolo o in associazione, debba dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. I Giudici, attraverso il combinato disposto degli artt. 10 D.lgs. n. 267/00 e 22 comma 1 lett b) L. 241/90, affermano che i cittadini di ogni singola comunità locale (Comune, Provincia, Unioni di Comuni) sono portatori di interessi diffusi (art. 22 L. n. 241/90) verso quella Comunità (art. 10 D.lgs. 267/00) per cui non necessita di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale. Rilevano inoltre che l’utilizzo dell’aggettivo “pubblici“ non deve essere inteso unicamente come contrapposto agli aggettivi “riservati“ e “segreti“ di cui all’art. 24 L. 241/90 perché non avrebbe alcun senso privare di fatto l’accesso a chi voglia prendere visione degli atti a fronte di una norma che esplicitamente lo prevede (art. 10 D.lgs. n. 267/00 “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici … ”). T.A.R. Puglia - Sentenza 2067/2005 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce (omissis) ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 362/2005, proposto da AAA contro UNIONE DEI COMUNI DI XXX per l'annullamento del diniego di accesso alla deliberazione omissis e delle altre adottate dalla Giunta dell’Unione (omissis) Considerato che: - il ricorrente, cittadino residente nel (Continua a pagina 36) GIURISPRUDENZA Accesso agli atti degli Enti Locali Luciano Pignatelli “Ne deriva che tutti i cittadini appartenenti a quella collettività, e non la genericità dei cittadini, abbiano il diritto di accesso a tali atti senza che il richiedente, singolo o in associazione, debba dimostrare la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale” Pagina 36 GIURISPRUDENZA Accesso agli atti degli Enti Locali "...ha chiesto di accedere ad alcuni provvedimenti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta dell’Unione stessa” Anno VII (Continua da pagina 35) territorio dell’Unione intimata, ha chiesto di accedere ad alcuni provvedimenti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta dell’Unione stessa, ed in particolare (omissis). La richiesta, datata 12/10/2004 e formulata dal ricorrente ai sensi degli artt. 10 e 32, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, è stata rigettata dall’Amministrazione XXX sul presupposto che il diritto di accesso, quand’anche azionato ai sensi della predetta normativa, è subordinato alla previa dimostrazione di un interesse diretto e concreto alla conoscenza degli atti richiesti; - il ricorso è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni. Il Tribunale non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale abbastanza diffuso, la disposizione di cui all’art. 10 del T.U.E.L. (la quale r e c i t a “1 . T u t t i g l i a t t i dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei Numero 9 servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni”), estesa alle Unioni di Comuni dal successivo art. 32, comma 5 (secondo cui “… Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni...”), non avrebbe introdotto alcuna novità, in tema di diritto di accesso, rispetto alla normativa generale di cui alla L. 7/8/1990 n. 241. Al riguardo, la giurisprudenza, anche di recente, ha affermato che “… il primo comma di tale articolo [l’art. 10 del T.U.E.L. – N.d.R.], sancendo il principio della generale pubb l i c i t à d e g l i a t t i d e l l e amministrazioni locali («tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici», ad eccezione di quelli riservati per legge o dichiarati tali da un atto del sindaco o del presidente della provincia allo scopo di tutelare la riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese), non implica affatto una diversa configurazione del diritto di accesso siccome delineato nell'art. 25 l. proc. Amm. E nemmeno regola secondo (Continua a pagina 37) Pagina 37 (Continua da pagina 36) modalità differenziate l'esercizio di tale "diritto". La disposizione succitata stabilisce piuttosto che, in linea di massima, gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili (fatte salve le esclusioni ivi contemplate), mentre nulla dispone riguardo ai requisiti di accoglimento della domanda che, pertanto, non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e seguenti del Capo V della legge 7.8.1990, n. 241. Detto altrimenti, l'art. 10 T.U.E.L. contiene una deroga all'art. 24 L. n. 241/1990 e non anche all'art. 22 della stessa legge… ” (Cons. Stato, Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6879; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 agosto 2004, n. 3284); - come detto, però, il Collegio ritiene di dover pervenire a conclusioni diverse, in base al combinato disposto fra l’art. 10 T.U.E.L. più volte citato e l’art. 22, comma 1, let. b) della L. n. 241/90, il quale ultimo, nel dare alcune definizioni in tema di diritto di accesso, così individua gli “interessati”: “...tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso...”. Il riferimento ai portatori di interessi diffusi è decisivo, in quanto (come è noto) tali soggetti sono identificati o in base a vari criteri di collegamento con la res controversa (e sul punto è sufficiente un rinvio alla quarantennale giurisprudenza del giudice amministrativo e ordinario in tema di legittimazione ad agire da parte di associazioni, comitati e altre formazioni sociali, specie in materia ambientale e urbanistica) oppure in virtù di specifiche disposizioni di legge (quali, ad esempio, la L. 8/7/1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, o la L. 30/7/1998 n. 281, recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti). Nel caso di specie, c’è una norma che stabilisce espressamente e in linea generale (fatte salve, cioè, le eccezioni previste dalla norma stessa) la pubblicità degli atti adottati dal Comune e dalla Provincia (nonché dalle Unioni di Comuni), la quale riconosce quindi un diritto di accesso a tali atti da parte di tutti i cittadini appartenenti ai predetti enti territoriali (i quali sono pertanto identificati dalla no rma come portatori di un interesse diffuso alla conoscenza degli atti in argomento, interesse che può essere tutelato da ciascuno di essi, o uti singulo o associato ad altri soggetti). Del resto, la previsione normativa resterebbe una vox clamans in deserto se fosse consentito all’Amministrazione interessata di negare l’accesso a tali atti, che sono invece considerati pubblici ope legis. A questa norma fa poi da contraltare il citato art. 22 L. n. 241/90, che prevede, in generale, la legittimazione all’accesso da parte di tutti i soggetti privati, ed in particolare dei portatori di interessi pubblici o diffusi. Peraltro, seppure è vero che la norma da ultimo citata prosegue (Continua a pagina 38) GIURISPRUDENZA Accesso agli atti degli Enti Locali "Nel caso di specie, c’è una norma che stabilisce espressamente e in linea generale...la pubblicità degli atti adottati dal Comune e dalla Provincia... ” Pagina 38 GIURISPRUDENZA Accesso agli atti degli Enti Locali “l’esercizio di un diritto riconosciuto da una norma di legge non può essere compromesso da difficoltà organizzative della P.A.” Anno VII (Continua da pagina 37) affermando che la legittimazione all’accesso in tanto è riconosciuta in quanto il richiedente comprovi di avere “… un interesse d iretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso… ”, è altrettanto vero che tale inciso non opera quando esiste un’altra norma (nel caso di specie, l’art. 10 del T.U.E.L.) che già ha operato il riconoscimento del diritto di accesso a favore di una certa categoria di soggetti. Del resto, ribadendo quanto detto in precedenza, non è appagante per l’interprete limitarsi alla conclusione che l’aggettivo “pubblici” utilizzato dall’art. 10 T.U.E.L. a proposito della generalità degli atti adottati dal Comune, dalla Provincia e dall’Unione dei Comuni sia da intendere come opposto agli aggettivi “riservati” o “segreti” utilizzato invece dall’art. 24 L. 241/90. O meglio, questa conclusione è vera solo in parte (in quanto è evidente che un atto accessibile a tutti non può essere segreto o riservato), poiché non ha senso stabilire la pubblicità di un atto e poi impedire di fatto che l’accesso sia precluso ad un soggetto che, in forza di una legittimazione riveniente da una norma di legge, voglia prendere visione di quell’atto. L’unico ostacolo che si frappone a l l ’a c c o g l i m e n t o d i q u e s t a conclusione ha natura metagiuridica, essendo legato al timore che gli uffici degli enti locali siano intasati da un numero di richieste di accesso ingestibile. Tuttavia, a parte che negli ultimi venti anni (si ricordi, infatti, che Numero 9 la prima disposizione che ha previsto la pubblicità generalizzata degli atti degli enti locali è l’art. 25 della L. 27/12/1985 n. 816, il quale aveva una formulazione ancora più aperta rispetto all’attuale art. 10 del T.U.E. L., disponendo che “Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto”) questa paventata invasione non si è verificata, rileva il fatto che l’esercizio di un diritto riconosciuto da una norma di legge non può essere compromesso da difficoltà organizzative della P.A., difficoltà che le moderne tecnologie consentono di superare con facilità (si pensi, ad esempio, alla possibilità di pubblicare gli atti sul portale internet, attivato ormai anche dai Comuni di dimensioni ridottissime); - pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell’Unione intimata a consentire al ricorrente l’accesso ai documenti menzionati nella richiesta che il AAA ha inoltrato in data 12/10/2004. (omissis) Visti gli artt. 22 e seguenti della L. 7/8/1990 n. 241, come modificati dalla L. 11/2/2005 n. 15; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di ecce, accoglie il ricorso in epigrafe. Pagina 39 BASTIANCONTRARIO Grand-Guignol G rand-Guignol (pronuncia gràn ghignol). Francese. Guignol era il personaggio principale di uno spettacolo di marionette che si svolgeva in un teatrino fondato a Lione da un certo Mourguet nel 1795. Grand-Guignol fu il nome assunto da un teatro parigino nel 1897. In questo teatro, per lo più, si rappresentava un genere di spettacoli terrorizzanti, drammi grondanti di sangue e farse tragiche e amare. Nei tempi a venire Grandguignolesco (o granghignolesco) è rimasto a significare uno spettacolo, una situazione esasperatamente macabri e, nella loro inverosimiglianza, ridicoli. Già, soprattutto ridicoli. E ora, fatemi sognare ad occhi aperti, o anche ad occhi chiusi, tanto fa lo stesso! Fatemi sognare a spettacoli esasperatamente macabri che, nella loro inverosimiglianza, diventano ridicoli. Ad esempio: vi ricordate, dai tempi della scuola, la storia del Conte Ugolino della Gherardesca? Nobiluomo pisano di parte ghibellina, aveva tramato contro la sua città e il suo partito, aiutando il genero Giovanni Visconti a instaurare in Pisa, un governo guelfo. Dopo alterne vicende, nel 1288 il Conte Ugolino fu esiliato e accusato di tradimento dall’Arcivescovo Ruggeri, capo dei ghibellini pisani e a sua volta intrallazzatore politico senza scrupoli, e fu in seguito imprigionato nella Torre dei Gualandi, sempre in Pisa, con due figli e due nipoti, vittime innocenti e lì furono lasciati morire di fame. Dante Alighieri, incontratolo nell’Inferno – nella sua Divina Commedia – lo descrive mentre era intento a divorare la testa del suo nemico pisano: “ La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola a capelli del capo ch’egli aveva di retro guasta”. Sapete cosa ho sognato??? Ho sognato questa scena: Alcuni Sindacalisti e alcuni autorevoli personaggi di certe associazioni della demografia, diverse dalla nostra, quelli che voglio passare come puritani, altruisti, disinteressati, sempre dediti a sacrificarsi per gli interessi della nostra categoria… e tutti quanti intenti a divorare la testa di vari burocrati che lavorano... per risolvere i problemi del nostro settore. In effetti da quando è stata istituita, nei nostri servizi le cose non sono molto migliorate, ed a volte si ha la sensazione che stiano prendendo la via del collasso e del caos più totale. Ma pensate un po’ la “sensibilità” dimostrata da tutti quanti, compresi i governanti di turno, anche questa una categoria meritevole di adeguata punizione e/o scena macabra del tipo “il supplizio di Tantalo”. Veramente, nella mitologia grecoromana, i supplizi di Tantalo sarebbero tre e non uno. Nel primo, si vede Tantalo oppresso da una sete ardentissima in mezzo ad uno stagno la cui acqua s’alzasse sino al suo labbro inferiore e subitamente si ritraesse ogni qualvolta il tapino cercasse di bere. Nell’altro supplizio, Tantalo ugualmente straziato da una tormentosa fame, condannato a stare sotto un albero carico di frutti ghiottosissimi, non poteva mai riuscire ad afferrarne qualcuno perché i rami si piegavano verso di lui, ma subitamente si sollevavano altissimi e irrangiungibili non appena egli alzasse le mani. Il terzo supplizio ve lo risparmio. Potenza di Zeus o Giove Pluvio, padre degli Dei! Dovete sapere che Tantalo si era macchiato di vari delitti, ma sostanzialmente era un ingannatore. Ve li immaginate alcuni dei nostri governanti (Continua a pagina 40) in situazioni macabro-grottesche come Marcello Lazzeri Bastiancontrario Grand-Guignol Pagina 40 Anno VII (Continua da pagina 39) Bastiancontrario Grand-Guignol quelle di Tantalo? Far patire loro la fame e la sete… mi vien che ridere… L’altro giorno un mio collega, vagando o navigando su Internet, ha captato la seguente notizia: “La Camera dei Deputati riapre i battenti il 12 di settembre. Mica male, come vacanzina!!! Un mio amico medico che lavora in ospedale mi ha confessato che nel periodo estivo pure le sale operatorie degli ospedali lavorano a orario e ritmo ridotto. Nel periodo di ferragosto, poi, le sale operatorie vengono chiuse del tutto, salvo… salvo le urgenze… Urgenze??? Ma se io mi debbo operare, siamo sicuri che posso aspettare? Non è che uno si alza la mattina e dice: “Quasi quasi, siccome non so cosa fare e siccome non ho i soldi per andare in vacanza, quasi quasi… mi vado a fare una operazioncina all’appendicite o al tendine d’Achille… un po’così, tanto per passare il tempo e tanto per mettere le mani avanti… ‘un si sa mai… potrei averne bisogno in seguito… “ Guardiamo anche ad una semplice operazione alle tonsille. Ci viene detto: ”Non è urgente. Si possono aspettare anche tre o quattro mesi.” Va bene. Ma io in questo periodo mi tengo in bocca qualcosa che poi deve essere tolto, cioè qualcosa che NON va bene. SOLO e SOLO i certificati, le revisioni dinamiche, eccetera eccetera DEBBONO ESSERE F ATTI PER FORZA SUBITO? Allora, se sono così importanti… PAGATECELI ADEGUATAMENTE!!! Proviamo un pochino noi, poveri derelitti demografici, a chiudere i nostri uffici dal I ° agosto sino al 12 settembre, o magari anche meno… per esempio dal 13 al 17 agosto… compresi un sabato, una domenica e il giorno di ferragosto… 5 giorni solamente… tanto che vuoi che succeda… Giusto no? E, invece, quale è la pensata??? Numero 9 A parte le revisioni dinamiche, semestrali, a parte morti, nati, matrimoni, trasferimenti di residenza, a parte le carte di identità, a parte tutto… a parte, a parte… ENTRO IL 31 LUGLIO DEBBONO ESSERE EFFETTUATI I VARI COLLEGAMENTI SIATEL – INA SAIA – AGRO PONTINO – CSKA COMUNICAZIONI VARIE… FASE 1^ FASE 2^ - FASE 3^ per la validazione dei codici fiscali E/O AFFINI… ENTRO IL 10 AGOSTO la statistica delle scadenze delle carte di identità cartacee ai fini CIE… insomma tutto in estate, quando le loro signorie sono al mare o in montagna a godere i riposi STRAMERITATI. E Noi??? Guardatevi un po’intorno nei nostri uffici e avrete le risposte! Ora, anche nella accezione popolare, il lavoro più importante è quello di cui non possiamo fare a meno, per non causare gravi pregiudizi e/o problemi. Nella accezione popolare il lavoro più importante deve essere maggiormente pagato. Figuriamoci se si tratta di servizi Essenziali!!! EBBENE! SIA PAGATO! Invece, anche in un momento di crisi, i nostri parlamentari sono tutti in vacanza e noi demografici? LAVORARE in situazioni caotiche e difficili. A tal proposito mi viene in mente – tratto dal codice morfologico - il principio della salsiccia. “La gente a cui piacciono le salsicce e che rispetta la legge non dovrebbe mai guardare come entrambe vengono fatte”. Questo per i Parlamentari. Ma vorrei aggiungere anche la Legge dell’azione legislativa: “Il tempo necessario perché una proposta diventi legge è inversamente proporzionale al numero delle lobby che la sostengono”. Ma noi demografici a quale lobby apparteniamo? Senz’altro alla lobby del Pampurio: “A voi le gemelle Kessler, a noi Don Lurio”. Pagina 41 Le scadenze del mese di Ottobre 2005 1 Sabato A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e 41/2004) 3 Lunedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica). 4 Martedì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE). 5 Mercoledì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica. 10 Lunedì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346). 10 Lunedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per provvedere (da parte della C.E. Com.le o dell'ufficiale elettorale) alla formazione di un elenco, distinto per sesso e in duplice copia: a) di coloro che vengono proposti per l'iscrizione, risultando in possesso dei requisiti richiesti; b) di coloro che vengono proposti per la cancellazione, risultando cancellati dal registro di popolazione per irreperibilità. Deve provvedersi inoltre alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del logo di riunione di ciascuna di esse; inoltre si deve provvedere all'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione. 11 Martedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Com.le o dell'Uff. Elettorale. Primo giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra. 15 Sabato STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4 (iscrizioni anagrafiche per nascita). 15 Sabato ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE TERMINE ULTIMO da parte del Sindaco per notificare (per iscritto) le decisioni della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli iscrivendi od a coloro che sono stati proposti per la cancellazione dalle liste. 19 Mercoledì ELETTORALE - Affissione del manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori che intendono essere iscritti nell'Albo degli Scrutatori a farne domanda entro il mese di novembre. Entro la fine di ottobre i cittadini in possesso dei requisiti possono chiedere l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale. 20 Giovedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Scade il termine per il deposito presso l'Ufficio Comunale degli atti ed elenchi relativi alla revisione in corso e delle liste generali e di sezione. Scade il termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla C.E. Circondariale. 24 Lunedì ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i verbali relativi alla revisione semestrale, nonchè i ricorsi presentati. Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco. In caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni inadempienti. Entro 5 giorni dalla ricezione, si riunisce la C.E. Circondariale. 25 Martedì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951). 29 Sabato ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile. 29 Sabato STATO CIVILE - Inviare i registri da utilizzare nell'anno successivo al Prefetto per la vidimazione. Pagina 42 Anno VII Numero 9 Quesiti ANAGRAFE extracomunitario Iscrizione D. Un cittadino marocchino, in regola con il permesso di soggiorno, richiede in data 12/05/2005 la residenza in questo Comune. Gli accertamenti della Polizia Municipale si concludono il 26/05/2005 e nella stessa data la pratica viene spedita al Comune di X. Il 29/07/2005 perviene dal Comune di X la conferma che il cittadino è stato cancellato per IRREPERIBILITA' in data 18/05/2005. Le mie domande sono le seguenti: Quale procedura devo seguire per l'iscrizione? Qual'è la data di decorrenza da considerare? Devo ricompilare un nuovo APR/4 ? In attesa di ricevere comunicazioni in merito ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti. R. Nel caso specifico il cittadino straniero, già iscritto nell’anagrafe di altro Comune italiano, è stato cancellato per irreperibilità da quella anagrafe in un tempo successivo (18/05/2005) a quello in cui ha presentato la richiesta di iscrizione anagrafica (12/05/2005) nel nuovo Comune di dimora abituale. Per tale motivo, una volta accertata la dimora abituale nel nuovo Comune, giustamente è stato trasmesso il modello APR4 al Comune di precedente iscrizione anagrafica chiedendone la cancellazione. Quest’ultimo Comune, anziché restituire tale modello confermando la cancellazione in una data successiva alla richiesta di nuova iscrizione, avrebbe dovuto: - adottare un provvedimento di autotutela annullando la cancellazione per irreperibilità e ripristinando gli atti anagrafici; - provvedere ad effettuare la cancellazione richiesta con la decorrenza 12/05/2005 barrando sulla sezione 2 del modello APR4 Istat la voce “non comporta conteggio” in quanto, ai fini Istat, il soggetto era già stato portato in decremento in una precedente statistica mensile. In considerazione di quanto sopra detto si invita pertanto codesto Comune a rinnovare la richiesta di cancellazione anagrafica al Comune X trasmettendo un nuovo APR4 compilato come il precedente (soprattutto in riferimento alla decorrenza giuridica dell’iscrizione). La questione assume una particolare rilevanza anche in considerazione dell’eventualità che lo straniero, una volta conseguito il necessario tempo di residenza legale in Italia, volesse chiedere l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 91/92. STATO CIVILE : rilascio estratti di stato civile da atti trascritti D. Vorremmo sapere se è possibile rilasciare estratti per riassunto da atti trascritti da altro Comune (ad esempio atti di matrimonio in 2/B o 2/C o di nascita in 2/A); noi di solito consigliamo di chiedere l'estratto per (Continua a pagina 43) Pagina 43 (Continua da pagina 42) riassunto al Comune che ha formato l'atto per via delle annotazioni che nell'atto trascritto potrebbero non essere aggiornate. Se però il richiedente insiste comunque per avere l'estratto dobbiamo rilasciarlo lo stesso oppure no? E se lo rilasciamo ma mancano delle annotazioni rispetto all'atto originale di chi è la responsabilità? C'è una norma che vieta il rilascio degli estratti da atti trascritti da altro Comune? R. Il rilascio di certificati ed estratti desunti dai registri di stato civile è obbligatorio (sempre e per qualsiasi tipo di atto sia inscritto che trascritto). La norma che prevede tale obbligo è data dall'art. 450 del codice civile. Anche negli atti trascritti devono essere riportate tutte le annotazioni che compaiono sugli atti inscritti. Tuttavia può capitare che nell'atto trascritto non compaiano una o più annotazioni riportate sull'atto inscritto. Ciò può avvenire per diversi motivi come, ad esempio, per il fatto che l'annotazione apposta sull'atto inscritto non sia ancora pervenuta al Comune ove risiede l'atto trascritto o anche perché il Comune che doveva trasmettere la comunicazione per l'annotazione non abbia provveduto in tal senso. In ogni caso l'ufficiale di stato civile nel rilasciare l'estratto deve limitarsi a riportarvi le annotazioni di legge che compaiono sull'atto e non può avere alcuna responsabilità per eventuali mancanze di annotazioni che non siano state apposte senza sua diretta responsabilità. Il diretto interessato può invece essere responsabile per l'uso non corretto di un estratto. Un esempio per chiarire meglio i concetti espressi. MARIO è nato a UDINE nel 1976 ed i genitori erano residenti a Cordovado. Atto di nascita formato a Udine e trascritto a CORDOVADO. Mario, ora residente a San Vito al Tagliamento, il 22 dicembre 2005 si sposa a Udine con cittadina residente a Udine e sceglie il regime della comunione dei beni. il 27 dicembre il Comune di Udine trasmette al Comune di San Vito al Tagliamento copia dell'atto di matrimonio per la trascrizione ed effettua la c omunicazione di matrimonio, per l'annotazione all'atto di nascita, al Comune di Cordovado. San Vito al Tagliamento in data 28 dicembre trascrive l'atto di matrimonio. Cordovado riceve la comunicazione in data 28 dicembre ed effettua l'annotazione di matrimonio all'atto di nascita in data 29 dicembre. Ora: 1 - MARIO in data 27 dicembre chiede al Comune di Cordovado un estratto dell'atto di nascita. 2 - il Signor Piero in data 27 dicembre chiede al Comune di Cordovado un estratto dell'atto di nascita di Mario in quanto deve stipulare un contratto relativo ad un bene immobile acquistato da Mario il 24 dicembre 2005 (che intende cedere a Piero) SOLUZIONE Il Comune di Cordovado rilascia l'estratto di nascita a Mario e a Piero senza annotazioni. CONSEGUENZE (Continua a pagina 44) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro Felicina Comoglio Pagina 44 I QUESITI Anno VII (Continua da pagina 43) Mario risponderà penalmente dell'uso fraudolento del certificato rilasciato. PIERO farà rivalsa contro Mario. L'Ufficiale di Sta to Civile di Cordovado non ha alcuna responsabilità nella vicenda illustrata nell'esempio. S T R A N I E R I - Conversione permesso di soggiorno Felicina Comoglio D. È possibile con il permesso di soggiorno per motivi religiosi convertirlo per motivo di lavoro? R. La cessazione dell’aggregazione o affiliazione presso l’ordine religioso comporta la impossibilità di rinnovo del permesso di soggiorno. Solo se ricorressero le particolari condizioni previste dall’art. 27 del T.U. sull’immigrazione (che disciplina l’ingresso per lavoro in casi particolari), che fra le altre categorie di lavoratori poste al di fuori del sistema delle quote, prende in considerazione anche lavoratori ad altissimo livello di specializzazione o dirigenti (art. 27, lett.a)). Normalmente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è strettamente legato alle quote d’ingresso. All’interessato non rimane altro evitando di rischiare l’espulsione e, quindi, rispettando i termini di scadenza del permesso di soggiorno - che attendere fiducioso all’estero che venga pubblicato un nuovo decreto sui flussi migratori; ciò sempre che il datore di lavoro curi tempestivamente l’inoltro dell a domanda, prima che le quote siano Numero 9 esaurite. ANAGRAFE - Residenza in studio professionale D. Dovendo accertare, su richiesta di un cittadino, il cambio di abitazione in uno studio professionale dove effettivamente il suddetto cittadino esercita la professione di odontoiatra, si chiedono le condizioni (stanze da letto, cucina etc..) affinché possa essere accettata o meno la relativa richiesta. R. A seguito della domanda di cambio di abitazione del cittadino codesto ufficio dovrà accertare se effettivamente lo stesso abbia trasferito la dimora abituale all’indirizzo dichiarato presso lo studio professionale. Nell’effet tuare l’accertamento si dovranno evidenziare gli elementi minimi necessari affinché possa essere concessa la residenza nello stesso studio. A tale scopo si rende necessario verificare se lo stesso cittadino abbia effettivamente lasciato l’abitazione ove fino ad oggi ha mantenuto la residenza (a tal fine sarebbe importante conoscere se in tale abitazione convivesse con familiari) e se nello studio professionale vive effettivamente anche quando ha terminato l’orario di lavoro legato allo svolgimento della propria attività professionale. Solo nel caso che le verifiche di cui sopra risultino tutte positive si potrà accogliere la richiesta. STATO CIVILE – Scelta prenome (Continua a pagina 45) Pagina 45 (Continua da pagina 44) D. La Sig.ra ANGELA ARPALICE di anni 88 (così chiamata sull'atto di nascita) mi ha fatto la richiesta di indicazione del nome in questo senso: ARPALICE (ovvero il 2° nome che compare sull'atto di nascita) Attenendomi a ciò che recita la normativa non posso accettare tale richiesta, però come posso procedere visto che questa Signora è sempre stata iscritta anagraficamente dalla nascita con il solo nome di ARPALICE e non vuole regolarizzare il suo nome nel senso richiesto dalla legge? R. L’Ufficiale dello stato civile deve senz’altro aderire alla richiesta della signora. Non solo ella, come codesto ufficio conferma, è sempre stata iscritta in anagrafe con il prenome Arpalice ma adesso esprime la volontà di essere certificata in tal senso. L'art. 36 prevede infatti che "chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe". Pertanto in virtù del fatto che addirittura la pubblica amministrazione (leggi anagrafe comunale) ha sempre usato il secondo elemento del prenome e che la volontà della dichiarante vuole confermare tale uso la richiesta deve senza ombra di dubbio essere accolta. CITTADINANZA - Rifugiati politici D. Il 14/01/2005 è nata a Imperia, una bambina figlia di due cittadini iracheni, residenti nel mio comune, riconosciuti dal Governo Italiano Rifugiati Politici ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951. Si chiede se è opportuno menzionare nell'atto di nascita di tale bimba, dopo la cittadinanza irachena dei genitori, gli estremi dei documenti da cui si evince il riconoscimento dello stato di rifugiato. La bimba verrà iscritta in anagrafe con la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 91/92 . Occorrerà allegare altri documenti all'atto di nascita, oltre alla dichiarazione dell'U.S.L.? Si fa presente, inoltre che il 29/12/2002 alla coppia era nato un altro bimbo, che questo Ufficio ha redatto un normale atto di nascita, e che lo ha erroneamente iscritto in anagrafe come cittadino iracheno. Si chiede se occorra adottare qualche provvedimento per regolarizzare l'atto di nascita redatto il 31/12/2002 (Provvedimento di rettifica o proposta di annotazione?). Si chiede, inoltre, quali provvedimenti adottare per correggere la cittadinanza in anagrafe, e se è possibile rettificare ORA PER ALLORA in quanto anche il bimbo nato il 29/12/2002 è cittadino (Continua a pagina 46) Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro Felicina Comoglio Pagina 46 I QUESITI Anno VII (Continua da pagina 45) Numero 9 minorenni. Italiano dalla nascita R. Effettivamente nell'atto di nascita non si ritiene necessario indicare la specie dei documenti attraverso i quali si è proceduto all'identificazione del dichiarante o dei dichiaranti la nascita. Ciò non è previsto per gli italiani e neppure per gli stranieri. Una volta formato l'atto di nascita si dovrà chiedere al Ministero dell'Interno - Divisione cittadinanza se per il caso in questione ricorra il caso di applicazione dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 91/92 in quanto, dal tenore del quesito, non sembra che i genitori siano apolidi ma rifugiati politici. In attesa dell'accertamento che effettuerà il detto Ministero si procederà all'iscrizione in anagrafe del neo nato senza indicarne la cittadinanza. La procedura di cui sopra deve essere effettuata anche per il nato nel 2002. Qualora i minori conseguano la cittadinanza italiana jure loci risulta chiaro che essi saranno considerati cittadini italiani per nascita. In questo caso il Sindaco del Comune rilascerà l'attestazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. 572/93 che dovrà essere trascritta nel registro di cittadinanza ed annotata all'atto di nascita degli interessati. Si deve inoltre precisare che l'atto formato nel 2002 non sarà oggetto di rettifica in quanto nell'atto di nascita, al momento della sua formazione, non si indica la cittadinanza del nato. CARTE DI IDENTITA’ - Rilascio a D. Avrei bisogno di chiarire una volta per tutte come mi devo comportare per il rilascio di carta d'identità ad un minore nei seguenti casi: - genitore separato con figlio minore (devo far firmare anche l'altro genitore?) - genitore divorziato con figlio minore (idem a sopra?) Vorrei poi sapere se è ancora necessario richiedere il rinnovo della dimora abituale agli stranieri con la relativa dichiarazione e l'accertamento o basta solo farsi portare il permesso di soggiorno valido? R. Con riferimento al quesito posto si avanzano le seguenti osservazioni. L'art. 3 della L. 1185/67 stabilisce i limiti al rilascio del documento valido per l'espatrio per i minori. Tale norma precisa che "non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare". Pertanto il figlio legittimo, minore di età, anche nel caso di genitori separati o divorziati è sempre sottoposto, salvo diversa disposizione del giudice, alla potestà di entrambi i genitori. In considerazione di quanto affermato appare necessaria la firma di assenso di entrambi i genitori o, in mancanza, l'autorizzazione del (Continua a pagina 47) Pagina 47 (Continua da pagina 46) giudice tutelare. Per gli stranieri extracomunitari la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, da effettuarsi al rinnovo del permesso o carta di soggiorno, deve essere effettuata mediante esibizione del permesso stesso. L'Ufficiale d'anagrafe procederà ad annotare sul cartellino AP5 la nuova data di scadenza senza dover effettuare gli accertamenti. STATO CIVILE cognome - Attribuzione D. Nel caso di riconoscimento paterno (in occasione del matrimonio) del figlio naturale (minore d'età) già riconosciuto dalla madre fin dalla nascita, l'attribuzione del cognome paterno al minore è automatica o si deve passare comunque per una dichiarazione dei genitori in cui si espliciti che il cognome da attribuire (in questo secondo caso, se fosse questa la procedura ovviamente, si deve passare per il tribunale dei minorenni?)? R. Nel caso di riconoscimento paterno con conseguente legittimazione il minore acquista automaticamente il cognome paterno perdendo il cognome materno. Non vi è, in questa fattispecie, necessità di interpellare il Tribunale. POLIZIA MORTUARIA Affidamento trasporto funebre - D. Questo Comune intende affidare il servizio di trasporto salme, ad una associazione di volontariato (onlus), la quale è disposta ad effettuarlo a titolo gratuito. E' necessario espletare una gara vera e propria, per l'affidamento di detto servizio, considerato che l'associazione suddetta è l'unica nel territorio del Comune ed è disposta a svolgerlo a titolo gratuito? Possiamo procedere alla stipula di una convenzione a trattativa diretta? R. Si ritiene che il servizio di trasporto salme che il Comune intende affidare all’associazione sia quello cosiddetto “istituzionale” cioè quello riferito al recupero delle salme di persone decedute sulla pubblica via o per accidente in luogo pubblico o privato, delle salme abbandonate o di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per le quali il Comune deve garantire il trasporto. In questa ipotesi, quindi, il Comune avvalendosi delle procedure consentite dall’art. 113 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall’art. 35 della Legge 448/2001, può sicuramente affidare tale incarico all’associazione di volontariato presente sul suo territorio mediante stipula di apposita convenzione. Se, viceversa, ci si riferiva al trasporto funebre richiesto dai parenti va precisato che in tali casi il Comune non può affidare tale incarico in via esclusiva ad una ditta o associazione in quanto dal 1° gennaio 2002 il trasporto funebre in regime di privativa non è più legittimo. Si tratta, infatti, di una attività che deve essere svolta in regime di libero mercato. Pagine curate da: Mauro Parducci Luciano Pignatelli Maria Luisa Calligaro Felicina Comoglio Gli italiani all'estero: le procedure dei Servizi Demografici A cura di Mauro Parducci in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo On. Mirko Tremaglia Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa) L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero, cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza. (info DeA tel. 050 719380 - fax 050 719381) è lieta di presentarvi il primo volume della collana “I QUADERNI DEL FARE” Decreto Legislativo n. 196/2003 CODICE SULLA PRIVACY MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO 36 pagine ISBN 88-89641-00-2 a cura di RITA SIMEONI Prezzo di copertina:€9,50 in collaborazione con: Andrea Bonfatti e Lorenzo Armari Per acquisti superiori a n. 10 copie: €8,50 Per acquisti superiori a n. 30 copie: €7,50 Per acquisti superiori a n. 50 copie: €6,50 Acquistando questo libro devolverai € 0,50 del prezzo di copertina alla Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica www.adoferrara.it Ad ogni operatore il SUO manuale sulla SUA scrivania Le nuove tecnologie informatiche sono da tempo entrate di pieno diritto nella nostra gestione quotidiana del lavoro. 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