Regolamento anagrafico: la DeA propone Il Manuale di gestione del

Anno VII
Numero 9
Settembre 2005
GLI INTERVENTI
Regolamento anagrafico
La Dea propone
Protocollo informatico
di Michela Galletti
1
1
La verifica del feretro
di Maria Luisa Calligaro 12
PC ai dipendenti
Di Ileana Macagno 16
Incontriamoci su “Semplice”
Intervista a Osvaldo Ciaponi 17
Bastiancontrario
39
LEGISLAZIONE
C.I.E.
Acquisto macchinari
A.I.R.E.
Codici fiscali
19
19
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Atti notori poste
Regolamento anagrafico:
la DeA propone
21
P
resso il Ministero dell’Interno si
stanno svolgendo i lavori del
comitato tecnico per la
predisposizione di uno studio
finalizzato alla revisione della
disciplina anagrafica.
Nell’ambito di tale comitato DeA ha
presentato una proposta complessiva
per la revisione del regolamento
anagrafico.
DeA, prendendo atto che si potrà
procedere alla revisione del
regolamento e non anche alla
revisione della Legge 1228 del 1954,
ha presentato al Ministero dell’Interno
una proposta organica che si fonda
sui seguenti punti:
1. chiarezza e semplicità del
linguaggio;
2. descrizione dei procedimenti;
3. uso delle tecnologie per la
circolarità dei dati e delle
informazioni;
4. qualificazione professionale degli
operatori.
Chiarezza e semplicità del
linguaggio.
Allo stato attuale l’anagrafe, intesa in
(Continua a pagina 2)
Il Manuale di gestione del protocollo informatico e dei
flussi documentali
di Michela Galletti
MATRIMONI
Cittadini polacchi
22
INA-SAIA
Backbone
22
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
23
LEVA
Cessazione anticipata
29
PRIVACY
Dati sensibili nella P.A.
30
GIURISPRUDENZA
DIRITTO DI ACCESSO
Atti degli Enti Locali
35
I SERVIZI
I
l “Manuale di gestione del protocollo
informatico e dei flussi
documentali”, c.d. manuale di
gestione, è il documento che descrive
il sistema di gestione e conservazione
dei documenti di una pubblica
amministrazione e fornisce istruzioni
per il corretto funzionamento del
servizio.
Il manuale di gestione rappresenta,
dunque, lo strumento normativo
espressione dell’autonomia dell’ente
locale e costituisce, al contempo, lo
strumento operativo rivolto ai dirigenti,
ai funzionari e agli operatori per
eseguire correttamente le procedure
descrivendo chi fa cosa individuando,
per ogni azione o processo, i rispettivi
livelli di esecuzione, responsabilità e
controllo.
Il manuale di gestione è stato
introdotto dall’art. 5 del D.P.C.M.
31.10.2000 e la sua adozione era
prevista per il 1° gennaio 2004.
Oggi, ad oltre un anno dalla
“scadenza”, ci troviamo in una fase in
cui sta nascendo una legislazione
specifica in materia di procedimento
amministrativo e nuove tecnologie.
Le scadenze di ottobre
41
I quesiti
42 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
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REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
Mauro Parducci
“riteniamo importante che
il nuovo regolamento
anagrafico sia scritto con
norme chiare e semplici”
Anno VII
(Continua da pagina 1)
senso ampio, è regolata, oltre che
dalle normative già richiamate (Legge
1228/54 e D.P.R. 223/89), anche da
altre importanti norme come la
legislazione sugli italiani all’estero –
AIRE – (Legge 470/88) ed il suo
regolamento di attuazione (D.P.R.
323/89), il Testo Unico sugli stranieri
extracomunitari (D.lvo 286/98) ed il
relativo regolamento di attuazione
(D.P.R. 394/99), il Testo Unico in
materia di soggiorno e circolazione
in Italia dei cittadini appartenenti agli
Stati membri dell’Unione Europea
(D.P.R. 54/2002) e, infine, l’istituzione
dell’Indice Nazionale delle Anagrafi –
INA – (Legge 26/2001). Quelle citate
sono le principali fonti normative di
riferimento e tuttavia non possiamo
dimenticare altre norme che
interessano la gestione dell’anagrafe,
come ad esempio, l’aggiornamento
delle patenti di guida (D.P.R. 575/94)
e delle carte di circolazione (D.P.R.
610/96) dei veicoli oppure l’assegno
da erogare al secondo figlio ed al
figlio adottato (Legge 326/2003).
L’applicazione delle fonti sopra
riportate pone aspetti problematici
anche in rapporto alla individuazione
della norma da utilizzare nel caso
concreto.
La sovrapposizione tra norme
generali e norme speciali in alcuni
Numero 9
casi può generare confusione.
Per questi motivi riteniamo
importante che il nuovo regolamento
anagrafico sia scritto con norme
chiare e semplici. La chiarezza e la
semplicità del linguaggio dovranno
g a r a n t i r e l ’u n i f o r m i t à d i
comportamenti su tutto il territorio
nazionale e ridurre al minimo il
contenzioso tra cittadini e pubblica
amministrazione.
A tale scopo si ritiene utile introdurre
un glossario per definire in maniera
univoca i vari istituti. Così, come
sfogliando un vocabolario, potremmo
trovare le definizioni di importanti
concetti come la residenza, la
famiglia anagrafica, la persona senza
fissa dimora, lo straniero, l’ufficiale
d’anagrafe, ecc.
In questo contesto assume rilevanza
dare, innanzi tutto, una chiara
definizione di che cosa è l’anagrafe.
Per questo proponiamo una
definizione che veda l’anagrafe come
la raccolta sistematica dell'insieme
delle posizioni e dei dati personali
relativi alle singole persone fisiche,
alle famiglie ed alle convivenze
iscritte o già iscritte per residenza nei
registri della popolazione del
Comune.
Per ogni persona fisica iscritta
(Continua a pagina 3)
ANNO VII - Numero 9 – SETTEMBRE 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile.
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli
Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, F. Comoglio, M. Galletti, O. Ciaponi.
Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb onamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA
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all’Unione Stampa Periodica Italiana
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(Continua da pagina 2)
nell’anagrafe della popolazione
residente devono essere registrati i
dati personali, indicati espressamente
dal regolamento, des unti dalle
dichiarazioni e certificazioni degli
interessati, dagli accertamenti
d'ufficio, dalle comunicazioni degli
uffici di stato civile ed elettorale e di
altri uffici della pubblica
amministrazione.
Descrizione dei procedimenti
Abbiamo ritenuto utile proporre, per i
diversi istituti come le iscrizioni, le
cancellazioni, le variazioni di indirizzo,
l’iter che dovrà seguire l’ufficiale
d’anagrafe nelle diverse fasi del
procedimento. Anche questo,
secondo la nostra associazione,
contribuirà in maniera determinante a
g a r a n t i r e l ’u n i f o r m i t à d e i
comportamenti da parte di tutti i
comuni.
Ci siamo posti l’obiettivo di definire
dettagliatamente ogni iter procedurale
in materia anagrafica individuando le
varie fasi dei singoli procedimenti, i
tempi ed i termini, le responsabilità e
garantendo la massima trasparenza e
l’uniformità dei comportamenti oltre a
permettere al cittadino di conoscere e
verificare lo stato del procedimento
stesso.
Anche il contenzioso dovrebbe subire
una profonda revisione. Regole certe
e minor discrezionalità dovrebbero
ridurre il contenzioso tra cittadini e
amministrazione pubblica. I ricorsi
gerarchici devono essere disciplinati
sia nelle modalità che nei tempi di
risposta con soluzioni veramente
imparziali da parte delle Prefetture
evitando, altresì, l’intervento degli
organi centrali del Ministero
dell’Interno che rischiano di
prolungare i tempi di attesa nella
definizione del giudizio.
L’introduzione dello strumento
dell’autotutela dovrebbe aiutare a
risolvere i casi in cui l’Ufficiale
d’anagrafe sia incorso in errori di
valutazione.
Uso delle tecnologie per la
circolarità dei dati e delle
informazioni.
L’istituzione dell’Indice Nazionali delle
Anagrafi rappresenta sicuramente il
primo importante passo che
permetterà di informatizzare tutte le
anagrafi comunali permettendo uno
scambio dei dati e delle informazioni
in tempo reale tra le stesse anagrafi e
con tutte le altre amministrazioni
pubbliche ed anche con i cittadini
interessati.
Dobbiamo comunque essere
consapevoli che si tratterà di un
processo assai lungo che vedrà il suo
completamento in tempi diversi nelle
varie realtà.
Questo deve indurre a prevedere una
necessaria fase di transizione, di
alcuni anni, nella quale si dovrà
pensare alla gestione delle anagrafi
attraverso due distinti regimi.
Infatti chi raggiungerà in tempi più
rapidi la piena informatizzazione,
garantendo la possibilità di far
transitare i dati e le informazioni solo
attraverso gli strumenti dati dalle
nuove tecnologie, dovrà comunque
confrontarsi con chi avrà necessità di
un tempo maggiore di adeguamento
e continuerà a gestire l’anagrafe con
gli strumenti tradizionali e cartacei.
Per questo il regolamento anagrafico,
oltre a prevedere la gestione dei
procedimenti secondo la filosofia e lo
spirito dell’amministrazione digitale,
dovrà ospitare una serie di norme
(Continua a pagina 4)
REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
“Ci siamo posti l’obiettivo
di definire
dettagliatamente ogni iter
procedurale in materia
anagrafica individuando le
varie fasi dei singoli
procedimenti”
Anno VII
Pagina 4
REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
“Una elevata professionalità per svolgere un ruolo
delicato ed importante
all’interno della pubblica
amministrazione deve trovare un giusto riconoscimento sia sul piano
dell’inquadramento giuridico che su quello economico del personale addetto”
(Continua da pagina 3)
transitorie che prevedano ancora la
gestione dei procedimenti anagrafici
secondo gli schemi tradizionali.
Un altro aspetto sul quale abbiamo
puntato la nostra attenzione è dato
dalla circolarità dei dati e delle
informazioni anagrafiche.
Oggi si sta assistendo ad un vero e
proprio “assalto alla diligenza” da
parte di molte amministrazioni
pubbliche e gestori di servizi che
pretendono, dai singoli Comuni, di
ottenere la duplicazione della banca
dati anagrafica.
Noi siamo convinti che tale assalto
deve essere respinto con fermezza.
Il dato anagrafico deve risiedere
esclusivamente nella banca dati
dell’anagrafe di ogni singolo Comune.
Al dato anagrafico si deve invece
poter accedere, in consultazione e
nel rispetto delle norme e dei precetti
indicati nel D.lvo 196/2003 (Codice in
materia di tutela dei dati personali)
con particolare riferimento ai principi
di necessità, pertinenza e non
eccedenza nei trattamenti dei dati.
Qualificazione professionale.
Rivedere il regolamento anagrafico,
definire puntualmente l’iter dei vari
procedimenti, impegnarsi nella strada
che porterà alla piena
informatizzazione e garantire la
circolarità dei dati della più
importante tra le banche dati relativa
ai cittadini richiederà una elevata
professionalità e specializzazione del
personale.
In tale contesto la formazione
assume un ruolo strategicamente
rilevante; essa dovrà essere fondata
su due diversi livelli:
I. abilitazione allo svolgimento della
funzione;
Numero 9
II. aggiornamento.
Per questo proponiamo di prevedere
dei corsi abilitanti propedeutici
all’ingresso nella funzione di ufficiale
d ’a n a g r a f e c h e c o n s e n t a n o
l’apprendimento degli elementi di
base necessari.
Inoltre proponiamo l’obbligatorietà di
corsi di aggiornamento per i singoli
ufficiali d’anagrafe, che siano già
titolari delle funzioni ed abbiano
comunque conseguito l’abilitazione,
da effettuarsi almeno con cadenza
triennale.
A tale scopo DeA propone e si
candida per la costituzione di una
scuola permanente di formazione per
gli Ufficiali d’Anagrafe.
Un’elevata professionalità per
svolgere un ruolo delicato ed
importante all’interno della pubblica
amministrazione deve trovare un
giusto riconoscimento sia sul piano
dell’inquadramento giuridico che su
quello economico del personale
addetto. In questo senso DeA
propone che le norme da introdurre
sulla formazione siano strettamente
legate e connesse ad altre norme che
prevedano i profili professionali e gli
inquadramenti economici adeguati.
In questa cornice riteniamo che si
potrebbe anche pensare a superare
l’attuale sistema delle deleghe. Il
Sindaco, nel pieno rispetto di quanto
previsto dall’art. 54 del Testo Unico
sugli enti locali (D.lvo 267/2000),
assumerebbe la funzione di
sovrintendere alla corretta gestione
dell’anagrafe mentre la funzione
gestionale potrebbe essere esercitata
direttamente da chi ha ottenuto la
delega di Ufficiale d’Anagrafe.
Prevediamo inoltre la figura
(Continua a pagina 5)
Pagina 5
(Continua da pagina 4)
dell’incaricato dell’ufficio anagrafe;
una sorta di ufficiale d’anagrafe senza
poteri decisionali con competenze
legate allo svolgimento di particolari
attività di trattamento dei dati quali la
raccolta delle informazioni, la gestione
di alcune fasi del procedimento, il
rilascio della certificazione mediante
strumenti informatici.
Stranieri
Proponiamo una netta distinzione tra
cittadini appartenenti agli stati membri
dell’Unione Europea e cittadini
extracomunitari.
I cittadini appartenenti agli stati
membri dell’Unione dovranno essere
trattati alla stregua dei cittadini italiani.
Conseguentemente, al momento della
richiesta di iscrizione anagrafica, non
dovranno esibire la carta di soggiorno
né svolgere alcun adempimento
successivo, potranno anche
dichiarare, mediante lo strumento
delle dichiarazioni sostitutive, il loro
stato civile, i rapporti di parentela con
gli altri componenti della famiglia
anagrafica, il titolo di studio e la
professione.
Per gli stranieri extracomunitari
prevediamo di mantenere il regime
attualmente previsto con alcuni
miglioramenti e semplificazioni.
Al momento dell’iscrizione anagrafica
lo straniero extracomunitario dovrà
esibire un permesso di soggiorno in
corso di validità. A fini anagrafici il
titolo di soggiorno dovrà essere
considerato valido indipendentemente
dal motivo del rilascio e dalla durata
dello stesso. Lo stato civile e la
composizione della famiglia dovranno
essere dimostrati con prove
documentali certe rilasciate dalle
competenti autorità straniere.
Proponiamo l’eliminazione dell’obbligo
di rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale al rinnovo del
permesso di soggiorno e la
conseguente sanzione della
cancellazione anagrafica in caso di
mancata dichiarazione. Dovrà essere
la Questura a dare notizia all’ufficio
anagrafe dell’avvenuto rinnovo del
titolo di soggiorno indicando la nuova
scadenza dello stesso. Sempre la
Questura dovrà comunicare agli uffici
anagrafe la revoca del titolo di
soggiorno o l’avvenuta espulsione
dello straniero ai fini della
cancellazione anagrafica. L’iscrizione
del minore straniero nato in Italia sul
permesso di soggiorno dei genitori
dovrà essere pure comunicato dalla
Questura ai Comuni al fine
dell’aggiornamento dei dati anagrafici
dello stesso minore.
Residenza
In questo caso le proposte
dell’associazione, non potendo
incidere sulle formulazioni date dal
codice civile in tema di residenza
anagrafica si limitano ad individuare
strumenti idonei a scongiurare il
contenzioso ed evitare che “i soliti
furbi” riescano sempre a farla franca.
In particolare proponiamo di agire sui
tempi entro i quali l’ufficiale
d ’a n a g r a f e d e v e g e s t i r e i l
procedimento di richiesta di iscrizione.
Passare dagli attuali 20 giorni ad un
tempo notevolmente superiore (90 –
120 giorni) consentirebbe all’ufficiale
d’anagrafe di poter curare meglio gli
accertamenti necessari a stabilire se il
richiedente abbia veramente fissato la
dimora abituale nel nuovo Comune.
Questo, soprattutto per i Comuni
turistici potrebbe ridurre
drasticamente il fenomeno delle
(Continua a pagina 6)
REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
“I cittadini appartenenti
agli stati membri
dell’Unione dovranno
essere trattati alla
stregua dei cittadini
italiani”
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REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
DeA propone che la
famiglia anagrafica sia
definita nel modo
seguente: “Ai soli effetti
anagrafici per famiglia si
intende un insieme di
persone coabitanti ed
aventi dimora abituale
nello stesso Comune”
Anno VII
(Continua da pagina 5)
“residenze fittizie” legate ad
agevolazioni fiscali e tributarie.
Una migliore definizione dei motivi
che non comportano l’iscrizione
anagrafica (attuale art. 8 del
regolamento) deve contribuire a fare
chiarezza su aspetti attualmente
oggetto di diversa interpretazione. In
questo senso riteniamo di dover
introdurre, tra le categorie per le quali
non si deve effettuare l’iscrizione
anagrafica per trasferimento della
residenza, quella dei militari e del
personale civile al seguito delle basi
Nato eliminando, invece, la categoria
dei militari di leva (dato che la leva
obbligatoria è sospesa in tempo di
pace). Distinguere meglio la categoria
delle persone ricoverate in strutture
sanitarie per motivi di cura
terapeutica eliminando il termine dei 2
anni dopo il qu ale verrebbe
comunque trasferita la residenza per
sancire il principio che chi si trova
ricoverato per motivi di salute ha
diritto a mantenere la residenza nel
Comune ove risultava iscritto prima
dello stato di malattia.
Famiglia
Per quanto attiene la famiglia
anagrafica DeA, sulla base delle
esperienze maturate in questi anni e
dei suggerimenti avanzati da molti
ufficiali d’anagrafe, ha presentato una
proposta con il chiaro obiettivo di
semplificare le ragioni del
contenzioso con i cittadini.
Nel nuovo regolamento anagrafico
DeA propone che la famiglia
anagrafica sia definita nel modo
seguente: “Ai soli effetti anagrafici
per famiglia si intende un insieme
di persone coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso
Comune”
Numero 9
In tal modo si demarca ancora di più
la differenza tra famiglia anagrafica e
famiglia nucleare. D’altra parte anche
la recente legislazione ha introdotto
diversi e svariati concetti di nucleo
familiare (si pensi alla differente
indicazione del nucleo familiare ai
fini dell’attribuzione dell’assegno di
maternità rispetto al nucleo
familiare individuato dall’art. 1,
comma 6 del D.L. 13/3/1988, n. 69 in
materia previdenziale).
Sulla base della nostra proposta si
giunge alla conclusione che l’Ufficiale
d’Anagrafe dovrà istituire una sola
scheda di famiglia per ogni unità
immobiliare.
Come dire: una sola casa, una sola
famiglia anagrafica.
Lo scopo evidente della proposta è
quello di semplificare le procedure ed
eliminare il contenzioso con i cittadini.
Infatti se la nuova definizione di
famiglia anagrafica fosse
completamente slegata da qualsiasi
vincolo, parentale e affettivo, e basata
unicamente sull’elemento della
coabitazione, gli uffici anagrafe, ne
siamo certi, non avrebbero più alcun
motivo di contenzioso con i cittadini.
Non solo. Anche le altre legislazioni,
che legano benefici fiscali o
contributivi, all’attuale formulazione
dell’istituto relativo alla famiglia
anagrafica dovrebbero rivedere le
loro posizioni. Un esempio per tutti.
E’il caso del decreto ministeriale 15
luglio 1999, n. 306 (Gazzetta Ufficiale
209 del 6 settembre) che disciplina i
benefici per le famiglie numerose e
per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 a
norma degli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificati dalla legge 17
(Continua a pagina 7)
Pagina 7
(Continua da pagina 6)
maggio 1999, n. 144.
Nell’art. 4, comma 4, del decreto si
afferma che “Il nucleo familiare è
composto dal richiedente la
prestazione, dai componenti la
famiglia anagrafica ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, e dai soggetti
considerati a carico, ai fini Irpef, del
richiedente e di ciascuno dei
componenti la famiglia anagrafica. Ai
sensi dell’articolo 66, comma 2, della
legge, il nucleo familiare di riferimento
per la concessione dell’assegno di
maternità è composto dai suddetti
componenti, incluso il figlio per la
nascita del quale l’assegno è
richiesto”
E’ appena il caso di accennare che
dette norme sembrano essere poco
felici nella loro formulazione e
potrebbero ingenerare confusione.
Infatti, e solo per citare uno degli
innumerevoli esempi che potremmo
fare, la madre vedova con uno o più
figli potrebbe non avere diritto agli
assegni familiari qualora, magari per
necessità, vivesse con i propri
genitori percettori di redditi di
pensione.
Se i risvolti sociali di questi
provvedimenti non possono trovare,
in questa sede, oggetto di commento,
rischiando di invadere il campo della
politica, la preoccupazione è
ugualmente grande per i risvolti che
essi potrebbero avere proprio in
campo anagrafico.
E’ certo che il Legislatore dovrebbe
curare maggiormente la lettera della
norma per evitare che nell’era della
semplificazione si complichino le cose.
Il regolamento anagrafico che
andremo a rinnovare potrebbe dare
un contributo fattivo in tal senso. Ci
auguriamo che la nostra proposta in
tema di famiglia anagrafica possa
trovare la necessaria attenzione e
dare un significativo contributo in
tema di semplificazione.
Convivenza anagrafica
Proponiamo una nuova formulazione
mediante la quale nella convivenza
anagrafica siano iscritte le persone
coabitanti per motivi religiosi, di cura,
di assistenza, di lavoro, di studio,
militari, etnico-culturali, di pena e
simili. Riteniamo che nella nuova
formulazione debba essere
specificato che anche le case di
riposo o case protette e le altre
strutture residenziali, pubbliche o
private, nelle quali la permanenza
della persona perdura oltre un anno
devono essere considerate
convivenze anagrafiche.
Senza fissa dimora e senza tetto
Appare opportuno disciplinare meglio
la categoria dei senza fissa dimora
precisando che si tratta di persone
che, per la loro attività lavorativa o
caratterizza zione sociale, pur
dimorando in maniera non
occasionale e transitoria nel territorio
nazionale, non abbiano in alcun
comune la dimora abituale e pertanto
siano privi del requisito essenziale
per l’accertamento della residenza.
Proponiamo anche di introdurre la
categoria dei senza tetto individuabili
come soggetti che, pur dimorando
abitualmente nel territorio del
Comune, non abbiano la disponibilità
di un alloggio.
La proposta completa inerente il
regolamento anagrafico è stata
sviluppata da DeA attraverso
l’elaborazione di un articolato che è
possibile consultare sul sito internet
www.dea-online.it
REGOLAMENTO
ANAGRAFICO
“le case di riposo o case
protette e le altre strutture
residenziali, pubbliche o
private, nelle quali la permanenza della persona
perdura oltre un anno devono essere considerate
convivenze anagrafiche.”
Pagina 8
PROTOCOLLO
INFORMATICO
Michela Galletti
“Il manuale di gestione
rappresenta, dunque, lo
strumento normativo
espressione
dell’autonomia dell’ente
locale”
Anno VII
(Continua da pagina 1)
E’ stato infatti definitivamente
emanato il decreto legislativo
07.03.2005, n. 82, recante il Codice
dell’Amministrazione digitale (CAD),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
112 del 16.05.2005 – S.O. n. 93 e la
cui entrata in vigore è prevista per il
prossimo 1° gennaio.
Alle prime letture è parso che alcune
parti del Codice suscitino perplessità:
ad esempio, la caratteristica principale
del “Codice” avrebbe dovuto essere la
“esaustività e sistematicità” invece il
CAD si concentra esclusivamente sul
D.P.R. 445/2000 e le sue successive
modifiche tralasciando altri impianti
normativi, altrettanto importanti, quali
il decreto sul sistema di pubblica
connettività. Alcune norme, poi, quali
quella dell’art. 57 sull’abbandono
irreversibile del documento cartaceo,
sembrano “forzare” un po’ troppo il
cambiamento (Consiglio di Stato,
Sezione consultiva per gli atti
normativi, adunanza del 7 febbraio
2005).
Per quanto riguarda il Manuale di
gestione, l’art. 40 dello schema di
Codice reso noto dal Governo prima
della definitiva approvazione, al
comma 3, prevedeva che “le
pubbliche amministrazioni centrali
adottano un manuale per la gestione
del sistema documentale” e, al
comma successivo, che “le pubbliche
amministrazioni regionali e locali, nel
proprio ambito, possono adottare un
manuale per la gestione del sistema
documentale. La versione definitiva
del CAD, invece, non contiene più
q u e s t a previsione e questo
sembrerebbe suscitare incertezze sul
futuro.
In realtà la lettura del CAD non può e
non deve rimanere isolata ma, in
Numero 9
materia di protocollo informatico e
flusso documentale, completarsi con
le norme dell’altro testo base, il Testo
Unico sulla documentazione
amministrativa (D.P.R. 445/00).
In un recente seminario CNIPA,
dell’aprile di quest’anno, proprio sul
tema del “Codice digitale: analisi
giuridica e tecnologica” si è anzi
ribadita l’importanza del manuale di
gestione e della adozione da parte di
tutti gli enti.
“Del doman, dunque, non v’è
incertezza”: il manuale va adottato.
E’ opportuno allora ricostruire gli
adempimenti che, nel rispetto
dell’autonomia organizzativa, il quadro
normativo delinea come necessari per
l’adozione del protocollo informatico e
per la gestione elettronica dei flussi
documentali e propedeutiche alla
adozione del manuale.
Linee guida utilissime in questa
ricostruzione sono date dal Ministro
per l’Innovazione e le Tecnologie con
decreto 14 ottobre 2003 che, sebbene
non cogenti per le pubbliche
amministrazioni locali, possono
comunque costituire “contributo alle
determinazioni in materia, nel rispetto
della loro autonomia amministrativa”.
Ulteriori utili linee guida sono state
elaborate dal “Gruppo di lavoro per la
formulazione di proposte e modelli per
la riorganizzazione dell’archivio dei
comuni” costituito nel 2002 con
decreto del Direttore generale degli
archivi e disponibili sul sito dell’Anci
(www.anci.it)
La prima tappa è quella della
i n d i v i d u a z i o n e d e l l e A r ee
Organizzative Omogenee (AOO).
Attraverso la individuazione e la
definizione delle AOO si
rideterminano gli ambiti dei nuovi
(Continua a pagina 9)
Pagina 9
(Continua da pagina 8)
sistemi di protocollo allo scopo di
superare il fenomeno della
frammentazione dei registri di
protocollo.
Anche lo schema del
Codice
dell’Amministrazione digitale, all’art.
41, prevede che le pubbliche
amministrazioni procedano alla
individuazione delle AOO.
In proposito è opportuno chiarire un
possibile equivoco: AOO non sono le
aree funzionali in cui si articola la
struttura
organizzativa
dell’amministrazione.
L’AOO è un insieme definito di unità
organizzative di una amministrazione
che usufruiscono, in modo omogeneo
e coordinato, di comuni servizi per la
gestione dei flussi documentali. In
particolare, ciascuna AOO mette a
disposizione delle unità organizzative
clienti il servizio di protocollazione dei
documenti in entrata e in uscita,
utilizzando una unica sequenza
numerica, rinnovata ad ogni anno
solare, propria della AOO stessa.
Gli enti locali, salvo casi di particolare
complessità organizzativa, possono
p r e v e d e r e u n ’u n i c a a r e a .
L’individuazione va fatta tramite
delibera della giunta comunale.
La seconda tappa è la scelta del
modello organizzativo. L’adozione
del protocollo informatico e della
gestione dei flussi documentali passa
anche, in modo determinante, dalla
struttura e dalla organizzazione
dell’amministrazione, ossia dal modo
in cui l‘amminist razione risulta
articolata in unità organizzative e da
come queste unità organizzative sono
coinvolte nelle attività di gestione del
flusso documentale.
Il legislatore lascia alle
amministrazioni libertà di organizzarsi
nel modo più adatto alle loro esigenze
nel rispetto delle diversità di tipo
logistico, culturale, tecnologico e
dimensionale e di scegliere tra un
modello centralizzato, un modello
distribuito, un modello misto.
La terza tappa è la nomina del
Responsabile Unico.
L’art. 61 del Testo Unico prevede
l’istituzione del Servizio per la
tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi
documentali e degli archivi e la
nomina del responsabile preposto
al servizio.
La parte relativa all’obbligo di istituire
una struttura ben definita per la
gestione dei documenti è una delle
parti dello schema del Codice
dell’Amministrazione digitale che è
parso suscitare incertezze. Nel codice
si parla infatti solo genericamente di
“servizi per la gestione informatica dei
documenti e del protocollo” mentre le
indicazioni del Testo Unico erano più
puntuali e rigorose.
Criteri ai fini della individuazione del
Responsabile sono la unicità (per ogni
area) e la necessaria competenza
professionale (idonei requisiti
professionali o di professionalità
tecnico archivistica)
Individuate le AOO, scelto il proprio
modello organizzativo, nominato il
responsabile del Servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli
archivi, l’ente può adottare il proprio
Manuale di gestione.
Abbiamo già visto che il manuale di
gestione è il documento che descrive
il sistema di gestione e conservazione
dei documenti di una pubblica
amministrazione e fornisce istruzioni
per il corretto funzionamento del
(Continua a pagina 10)
PROTOCOLLO
INFORMATICO
dI Michela Galletti
“L’adozione del protocollo
informatico e della
gestione dei flussi
documentali passa
anche, in modo
determinante, dalla
struttura e dalla
organizzazione
dell’amministrazione”
Pagina 10
PROTOCOLLO
INFORMATICO
dI Michela Galletti
Anno VII
(Continua da pagina 9)
servizio. Soffermiamoci adesso sui
soggetti, tempi, struttura e contenuti
del manuale.
Il D.P.C.M. 31.10.00 prevede che lo
schema del Manuale di gestione sia
predisposto dal responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo
informatico.
La predisposizione del manuale è
comunque di un lavoro di gruppo e si
propone come un’occasione di
confronto tra diverse figure
professionali diversamente coinvolte
nella progettazione, realizzazione e
Il manuale di gestione –
la struttura
.
aggiornamento
allegati
( adozione e)
aggiornamento del
corpo normativo
il Responsabile
Unico
Allegato
la giunta
Allegato
Allegato
Corpo
normativo
Allegato
Allegato
Allegato
gestione del sistema documentario
ossia informatici, archivisti, esperti
giuridici
e
di
teoria
dell’organizzazione.
Per quanto riguarda la possibilità di
affidare ad esterni la predisposizione
del manuale e, in definiva, la
progettazione del sistema di
protocollo informatico nelle linee guida
AIPA Gedoc 2, si parla di costituzione
di un gruppo di lavoro interno
all’amministrazione eventualmente
coadiuvato da esperti esterni. Non è
invece legittimo “esternalizzare”
totalmente detti adempimenti e c’è chi
arriva a qualificare una eventuale
Numero 9
esternalizzazione addirittura in termini
di illegittimità costituzionale
argomentando sia sotto il profilo di
una abdicazione alle funzioni
istituzionali sia sotto il profilo della
protezione dei dati sensibili.
Il Manuale di gestione ha contenuto di
carattere organizzativo e come tale è
adottato dalla giunta.
Il manuale avrebbe dovuto essere
adottato entro il 1° gennaio 2004.
Le pubbliche amministrazioni che non
lo abbiano ancora adottato devono
dunque adottarlo; quelle che lo hanno
già fatto devono tuttavia aggiornarlo.
Il manuale è soggetto infatti ad
aggiornamento periodico a scadenze
determinate (es. annuale) e/o
comunque ogniqualvolta vi siano
mutamenti nell’assetto organizzativo o
tecnologico.
Anche la struttura del manuale è
opportuno che risulti funzionale
all’esigenza del suo periodi co
aggiornamento con un corpo
normativo centrale con disposizioni di
carattere generale, tendenzialmente
stabile, e allegati per le specificazioni
di dettaglio soggette a modifiche più
frequenti.
La Giunta, in sede di adozione del
manuale, potrebbe autorizzare il
Responsabile Unico alla modifica
degli allegati.
I contenuti del manuale sono indicati
all’art. 5 del D.P.C.M. 31.10.00 e
possono esser organizzati in sezioni.
Diversi esempi di struttura del
manuale sono consultabili sul sito
www.protocollo.gov.it
Una proposta: cinque sezioni
rispettivamente dedicate agli aspetti
organizzativi, le fasi della gestione dei
documenti, i flussi di lavorazione, gli
(Continua a pagina 11)
Pagina 11
(Continua da pagina 10)
strumenti archivistici, l’accessibilità e
sicurezza.
Senza voler, ne poter, in questa sede,
soffermarci su ciascuna delle sezioni,
alcune brevissime note a proposito
degli strumenti archivistici e della
accessibilità.
Per quanto riguarda gli strumenti
archivistici si è conclusa la fase di
sperimentazione del “Piano di
classificazione (= Titolario) per gli
archivi dei comuni italiani, elaborato
dal gruppo di lavoro per la
formulazione di proposte e modelli per
la riorganizzazione dell’archivio dei
comuni costituito nel 2002 e
disponibile sul sito www.anci.it
Per quanto riguarda l’accessibilità,
una riflessione sull’importanza di
c o g l i e r e l ’o p p o r t u n i t à d e l l a
progettazione di un efficiente sistema
di accessibilità al sistema di protocollo
informatico per consentire finalmente
agli Uffici Relazioni con il Pubblico di
svolgere la loro funzioni.
Gli Urp, istituiti con il D.lgs. 29/93
come uffici polifunzionali, luogo
privilegiato di scambio con il cittadino,
e di nuovo riproposti dal legislatore
nelle disposizioni sul protocollo
informatico nel ruolo di
intermediazione (prevedendo per il
cittadino la possibilità di accesso alle
informazioni del sistema anche
tramite l’Urp), spesso sono stati
incapaci di decollare proprio a causa
dell’assenza di una infrastruttura e di
un flusso di comunicazione interna
che ne sorreggesse l’attività.
Significativi, in proposito, i dati emersi
da una recente indagine effettuata per
conto del Ministero della Funzione
Pubblica sullo stato di attuazione della
legge 150/2000: a fronte del 72,4%
delle amministrazioni intervistate che
dichiara di essere dotata di un Urp,
ben il 55,1% dichiara di non avere una
intranet.
Alcune considerazioni finali sulla
pubblicità del manuale.
Il Manuale di gestione, oltre che
attraverso l’albo pretorio, deve essere
reso pubblico e accessibile tramite
internet, sul sito del comune e
possibilmente sul sito del protocollo
(www.p rotocollo.gov.it), nonché
attraverso supporti informatici o
cartacei.
Poniamo il caso di una
amministrazione comunale che, a
seguito all’avvio dell’utilizzo delle
nuove procedure in materia di
protocollo informatico, individua, nel
manuale, nuove modali tà di
spedizione da parte dei professionisti
dei materiali documentali relativi
all’edilizia privata, quali le richieste di
concessione edilizia, le planimetrie, gli
allegati, e stabilisce, ad esempio, che
l’apposizione della firma digitale è
necessaria sul solo documento
introduttivo e non su ciascun allegato
trasmesso purché il formato consenta
l’associazione immodificabile con gli
elaborati grafici e planimetrici.
Questa amministrazione deve rendere
pubblico e accessibile il proprio
manuale, deve pubblicizzare le nuove
modalità procedurali dei documenti.
Questo a fini di concreta trasparenza
nei confronti dei cittadini e delle
imprese.
Michela Galletti
Responsabile del Servizio
Organi di governo, Segreteria e Comunicazione
Comune di San Giuliano Terme (PI)
[email protected]
PROTOCOLLO
INFORMATICO
dI Michela Galletti
“Il manuale di gestione,
oltre che attraverso l’albo
pretorio, deve essere
reso pubblico e
accessibile tramite
internet, sul sito del
comune”
Pagina 12
Anno VII
POLIZIA
MORTUARIA
La verifica del feretro: a chi compete?
di Maria Luisa Calligaro
L
Maria Luisa Calligaro
“La verifica del feretro
consiste nell’accertare
che il cadavere per
essere trasportato sia
“confezionato” in casse
aventi caratteristiche
diverse a seconda della
distanza da percorrere...e
del tipo di sepoltura
scelta"
Numero 9
a complessa materia che
riguarda l’attività funeraria è
regolata su quasi tutto il territorio
nazionale dal D.P.R. 285/1990; fanno
eccezione le Regioni Lombardia ed
Emilia Romagna che al riguardo, in
seguito al trasferimento delle
competenze in materia di salute
umana e sanità veterinaria in capo
alle regioni stesse, hanno emanato
una disciplina propria. (Altre Regioni
hanno legiferato ma solo in materia di
cremazione e di dispersione o
affidamento delle ceneri).
Le distinte pratiche funerarie sono
esercitate da soggetti diversi
(Regione, Comuni, Aziende Sanitarie,
ecc.) ma per alcune di queste attività,
pur essendo facilmente individuabile il
soggetto competente per la loro
esecuzione, si è riscontrato un modus
operandi poco uniforme tra i Comuni e
con errate procedure che si sono
tramandate nel corso degli anni.
Una di queste riguarda la competenza
sulla verifica del feretro per il trasporto
di un cadavere.
Trattandosi di adempimenti che
rivestono carattere igienico-sanitario
la competenza spetta all’ASL perché
ad essa è demandata la vigilanza ed il
controllo sui trasporti di un cadavere,
invece, in molte realtà comunali è un
compito affidato al personale
comunale, in particolare ai vigili
urbani. Ma il rilascio dell’attestazione
di regolarità del feretro da parte dei
vigili è validamente sostenuta da una
norma specifica?
La verifica del feretro consiste
nell’accertare che il cadavere per
essere trasportato sia “confezionato”
in casse aventi caratteristiche diverse
a seconda della distanza da
percorrere (entro od oltre i 100 km.) e
del tipo di sepoltura scelta
(inumazione, cremazione o
tumulazione) e corrispondenti ai
requisiti di cui all’art. 30 del D.P.R.
285/90.
Significa anche accertare la necessità
di eventuali trattamenti particolari nei
casi di decessi dovuti a malattie
infettive o radioattive ovvero
a l l ’i m p i e g o d i s o s t a n z e
antiputrefattive.
Per quanto riguarda le caratteristiche
costruttive delle bare, le cautele per il
trasporto funebre oltre una certa
distanza, le valvole e gli altri
dispositivi per fissare o neutralizzare i
gas di putrefazione, si rinvia agli artt.
30-31 e 32 del D.P.R. 285/90 nonché
al paragrafo 9 della circolare n. 24
emessa dell’allora Ministero della
Sanità in data 24 giugno 1993 la
quale fornisce precise indicazioni in
merito.
Si ritiene, invece, utile ricordare
(Continua a pagina 13)
Pagina 13
(Continua da pagina 12)
brevemente che nel caso in cui il
cadavere debba essere trasportato
all’interno del comune o comunque
non oltre i 100 km. per essere
inumato o cremato è sufficiente l’uso
della sola cassa di legno.
Al contrario se il cadavere va tumulato
ovvero il trasporto prevede una
distanza superiore ai 100 km. dovrà
essere chiuso in una doppia cassa,
una di legno e l’altra di metallo. L’uso
della doppia cassa è obbligatorio
anche quando sussiste l’ipotesi di una
sepoltura con il sistema ad inumazione
e si debba trasportare il feretro per una
distanza di oltre 100 km.
La norma non consente l’inumazione
con casse di metallo o di materiale
non biodegradabile, tuttavia l’art. 75
del D.P.R. 285/1990 precisa che
“qualora di tratti di salme provenienti
dall’estero o da altro comune per le
quali sussiste l’obbligo della duplice
cassa, le inumazioni debbono essere
subordinate alla realizzazione, sulla
cassa metallica, di tagli di opportune
dimensioni anche asportando
temporaneamente, se necessario, il
coperchio della cassa di legno”.
Risulta però che molte
amministrazioni comunali, attraverso
ordinanze sindacali, non consentono
l’inumazione di cadaveri quando
questi sono contenuti in una doppia
cassa ponendo divieto di effettuare
l’apertura della cassa di legno per
tagliare quella metallica.
Queste ordinanze sono in netto
contrasto con quanto dispone l’art. 75
del D.P.R. 285/90 e la stessa circolare
n. 24/1993 sostiene che sono
illegittime quando “comportino, nei
casi in cui è prescritta la doppia
cassa, un divieto di utilizzazione dei
feretri con cassa metallica interna a
quella di legno”.
In realtà la normativa non specifica se
la cassa metallica debba essere
interna od esterna a quella di legno
anche se per motivi estetici prevale
l’uso interno a quella di legno.
La circolare prevede che per il
trasporto oltre 100 km. di feretri
contenenti cadaveri destinati
all’inumazione è consentito il ricorso a
particolari cofani esterni a quello di
legno, di materiali impermeabili e con
adeguata resistenza meccanica, a
chiusura stagna, eventualmente
riutilizzabili previa disinfezione, purché
in possesso dell’autorizzazione di cui
all’art. 31 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 285/1990. Tale
sistema è preferibile nel caso di
trasporti di cadaveri di persone morte
di malattie infettive-diffusive destinati
alla inumazione.
Ma torniamo all’argomento principale
dell’ articolo e cioè la competenza
sull’attività di vigilanza e di verifica del
feretro.
La verifica delle prescrizioni del
feretro è un adempimento necessario
per ogni trasporto e propedeutico alla
chiusura della bara; l’intervento della
polizia municipale per la verifica e la
sottoscrizione del verbale di eseguite
prescrizioni, come quello di
presenziare alla sigillatura, non è
giustificato da alcun riferimento
normativo.
Non è ben rilevabile l’origine di
questa prassi consolidata perché il
regolamento di polizia mortuaria, il
D.P.R. 285/1990, non contiene alcuna
disposizione in merito, come neppure
i regolamenti che lo hanno preceduto
vale a dire quello del 1975 o del 1942.
Solo la circolare n. 24/93 al paragrafo
9.7 interviene chiarendo che la
(Continua a pagina 14)
POLIZIA
MORTUARIA
di Maria Luisa Calligaro
"L’uso della doppia cassa
è obbligatorio anche
quando sussiste l’ipotesi
di una sepoltura con il
sistema ad inumazione e
si debba trasportare il
feretro per una distanza di
oltre 100 km."
Pagina 14
POLIZIA
MORTUARIA
di Maria Luisa Calligaro
“L’apposizione del sigillo
sul feretro e sul verbale
delle prescrizioni sta ad
indicare la conclusione
favorevole della verifica e
spetta a chi l’ha effettuata”
Anno VII
(Continua da pagina 13)
rispondenza del feretro alle
prescrizioni stabilite dall’art. 30 del
dpr 285/90, nonché, in caso di
decesso dovuto a malattie infettivediffusive, a quanto prescritto dagli artt.
18 e 25, e infine l’avvenuto
trattamento antiputrefattivo, è
certificato dal personale a ciò
delegato dall’Unità sanitaria locale
del luogo di partenza, unitamente
alla verifica della identità del
cadavere.
Alla partenza, a garanzia della
integrità del feretro e del suo
contenuto, vi sarà apposto un sigillo.
Il servizio di custodia del cimitero di
arrivo verificherà l’integrità del sigillo e
la corrispondenza di questo con
quello apposto sulla certificazione di
cui sopra.
Se la rispondenza delle prescrizioni
viene certificato dal personale ASL
delegato (generalmente viene
effettuata dallo stesso medico
necroscopo in occasione della sua
visita per l’accertamento di morte) e la
cassa, salvo casi particolari, non
viene chiusa immediatamente sia per
il rispetto del prescritto periodo di
osservazione che per accogliere la
volontà dei familiari di vedere il
proprio congiunto, chi apporrà il sigillo
a garanzia dell’integrità del feretro e
Numero 9
del suo contenuto al momento della
partenza? L’apposizione del sigillo sul
feretro e sul verbale delle prescrizioni
sta ad indicare la conclusione
favorevole della verifica e spetta a chi
l’ha effettuata.
Certamente ragioni organizzative e di
carenza di personale non consentono
all’ASL di inviare ulteriore personale,
ecco allora che qualche comune può
essersi avvalso del paragrafo 9.6
della circolare 24 che suggerisce
l’opportunità di fissare nei regolamenti
locali limiti temporali per procedere
alla inumazione o alla saldatura della
cassa metallica nonché di individuare
l’autorità sanitaria incaricata del
controllo. Ma con quali difficoltà
organizzative e costi di personale per i
Comuni?
Nella Regione Lombardia la materia
funeraria è regolata dalla L.R. 18
novembre 2003, n. 22 e dal
Regolamento di attuazione del 9
novembre 2004, n. 6 (in vigore dal 10
febbraio 2005). In particolare l’art. 36
del citato regolamento prevede che
spetta all’addetto al trasporto di
cadavere accertare e dichiarare, su
apposito modulo predisposto dalla
Giunta Regionale, l’identità del
cadavere, il confezionamento del
feretro secondo le prescrizioni del
(Continua a pagina 15)
Pagina 15
(Continua da pagina 14)
Regolamento e l’adozione delle
cautele igienico-sanitarie.
L’addetto al trasporto del cadavere
(sia esso un dipendente comunale o
di impresa) appone un sigillo leggibile
a garanzia dell’integrità del feretro. Ne
consegue che non è più necessaria
la presenza di personale dell’ASL,
al momento della chiusura del
feretro, salvo che per i casi di
trasporto all’estero (circolare
Regione Lombardia n. 7/SAN del
2004).
Nella Regione Emilia Romagna, in
base all’art. 10, comma 8, della L.R.
29 luglio 2004, n. 19, all’atto della
chiusura del feretro l’identità del
defunto, l’apposizione dei sigilli e
l’osservanza delle norme previste per
il trasporto sono verificate
direttamente dagli addetti al
trasporto , che ne attestano
l’esecuzione sulla base del modello
predisposto dalla Direzione del
Servizio di Sanità pubblica della
Regione Emilia Romagna con
determina n. 134871 del 6 ottobre
2004.
In queste due regioni l’attività di
verifica del feretro (dall’identità del
cadavere, alla certificazione del
rispetto delle caratteristiche tecniche
alla successiva sigillatura del feretro)
è chiaramente attribuita all’addetto al
trasporto, unica persona competente
investita della funzione di pubblico
incaricato.
Una scelta operata con l’evidente
intenzione di semplificare le
procedure.
E in tale ottica anche la Regione
Piemonte, al fine di una corretta ed
uniforme applicazione del punto 9.7
della circolare ministeriale, ha
emanato una circolare in data 18
marzo 1998 (confermata poi dalla
delibera del 5 agosto 2002
dell’Assessorato alla Sanità) con la
quale si rappresenta la non necessità
della presenza di personale ASL per
la riconferma, nel momento della
chiusura del feretro, della sussistenza
di condizioni la cui presenza è già
stata accertata da personale sanitario
a ciò delegato. Pertanto, prosegue la
circolare, il sigillo di cui al comma 2
del punto 9.7 della circolare di che
trattasi (leggasi circ. n.24/93 Min.
Sanità), al fine di semplificare le
procedure, si ritiene possa essere
apposto a cura dell’addetto al
trasporto del feretro…
E’ nelle Regioni prive di normativa
propria, laddove è ancora applicabile il
D.P.R. 285/90, che si assistono a
difformità di comportamenti. In queste
Regioni sono però già intervenute
alcune ASL provvedendo a delegare
queste funzioni alle imprese funebri
che ne facciano richiesta. Ma in molti
Comuni dove le competenti ASL non
sono intervenute è possibile
riscontrare che il controllo e la verifica
delle eseguite prescrizioni per il
trasporto funebre nonché la
conseguente chiusura e sigillatura del
feretro vengono effettuati dai vigili
urbani.
Si auspica che in attesa di una
normativa uniforme su tutto il territorio
nazionale che demandi l’intera attività
di verifica del feretro ad un’unica
figura, le singole ASL possano
omogeneament e intervenire
delegando le imprese funebri che
effettuano il trasporto funebre: per i
Comuni una semplificazione ed uno
snellimento delle procedure.
Maria Luisa Calligaro
[email protected]
POLIZIA
MORTUARIA
di Maria Luisa Calligaro
“L’addetto al trasporto del
cadavere (sia esso un
dipendente comunale o di
impresa) appone un sigillo
leggibile a garanzia
dell’integrità del feretro”
Pagina 16
Anno VII
PC AI DIPENDENTI
Numero 9
Un PC ai dipendenti pubblici
di Ileana Macagno
D
Ileana Macagno
opo i sedicenni, i docenti, le
famiglie, anche la categoria dei
dipendenti pubblici diventa oggetto di
uno specifico intervento governativo
volto a facilitare l’acquisto di un
computer.
Il progetto “PC ai dipendenti” è
previsto dall’art. 1 comma 208 della
Legge Finanziaria 2005: si propone di
offrire ai dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni la possibilità di
acquistare a prezzo conveniente un
personal computer scegliendolo tra
quelli indicati in apposite liste
Art. 1, comma 2 del D.Lvo 165/2001:
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
pubblicate dai fornitori selezionati
dalla CONSIP mediante indagine di
mercato. Il Decreto Ministeriale
attuativo, del 5/5/2005, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’8
agosto scorso.
Il Decreto specifica che possono
essere beneficiari dello sconto
i
dipendenti di ruolo delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del D.Lvo 165/2001 (vedi
box), nonché quelli con contratto a
termine di durata non inferiore a un
anno.
Anche i docenti delle scuole
pubbliche di ogni ordine e grado , che
avevano già beneficiato nel 2004
della possibilità di riduzione del
prezzo di acquisto di un computer
portatile, vedono, con questo nuovo
decreto, prorogata di un altro anno
l’agevolazione loro concessa.
L’acquisto del PC, infatti, deve
avvenire entro e non oltre un anno
dall’entrata in vigore del decreto (9
agosto 2005).
Ma cosa deve fare, materialmente, il
dipendente pubblico per usufruire
dello “sconto”? Lo spiega l’art. 2 del
Decreto: occorre scegliere il PC tra
quelli proposti dai fornitori individuati
dal Ministero, il cui elenco sarà
pubblicato sui siti www.innovazione.
gov.it e
www.italiagov.it
nella
sezione “Vai con Internet”; ci si dovrà
poi rivolgere a un rivenditore
accreditato (che avrà cioè aderito al
progetto proposto dal Ministero per
l’Innovazione e le Tecnologie)
presentando un documento di
riconoscimento e il cedolino di uno
stipendio percepito nel corso dei tre
mesi precedenti l’acquisto; questo –
ovviamente – per dimostrare la
dipendenza da una P ubblica
Amministrazione.
In alternativa al cedolino dello
stipendio potrà essere presentato un
a t t e s t a t o
r i l a s c i a t o
dall’Amministrazione di
appartenenza, redatto su modulo di
apposito formato scaricabile dal sito
www.innovazione.gov.it e sottoscritto
dal dirigente del servizio o dell’ufficio
responsabile.
Gli acquisti possono però essere
effettuati on line: in tal caso il cedolino
o l’attestato, unitamente a copia non
(Continua a pagina 17)
Pagina 17
(Continua da pagina 16)
autenticata del documento di
riconoscimento, potranno essere
inviati via fax o in modalità telematica.
I rivenditori, non appena accreditati,
potranno scaricare dai siti il logo
dell’iniziativa che permetterà la loro
rapida identificazione da parte degli
acquirenti. Il Ministero sottoscriverà
singole convenzioni con ciascun
fornitore ammesso al progetto e
stabilirà, dopo l’indagine di mercato
esperita dalla CONSIP, i prezzi
praticabili e le percentuali di sconto
da applicare.
Ci sarà dunque uno stimolo in più a
far entrare anche nelle proprie case
quello che ormai è diventato il
principale strumento di lavoro; la sua
utilizzazione anche per attività legate
al proprio tempo libero e
all’informazione personale sarà
u n ’i n n e g a b i l e
a i u t o
all’autoformazione, nell a quale,
peraltro, gli operatori dei Servizi
Demografici sono sempre stati molto
attivi ed esperti.
Ileana Macagno
INCONTRIAMOCI
SU “SEMPLICE”
Intervista ad Osvaldo Ciaponi
Ad un anno ormai dalla mia elezione
a Sindaco del Comune di Santa
Croce sull’Arno, avvenuta con un
largo consenso popolare (7 elettori su
dieci si sono espressi a mio favore)
posso fare alcune valutazioni con alla
luce della esperienza maturata.
Il servizio al cittadino, convinto e
partecipato, svolto ininterrottamente
di Ileana Macagno
[email protected]
Incontramoci su “Semplice”
Questa intervista è dedicata a tutti i
lettori di "Semplice" ed in modo
particolare a coloro che fin dal
lontano 1998, nei primi momenti di
vita del giornale, hanno aderito ad un
progetto, hanno sofferto per scelte
audaci ed hanno contribuito, insieme
alla redazione, ad innalzare un coro
di voci, unanime e coraggioso, in
difesa della professionalità degli
operatori dei servizi demografici.
Osvaldo Ciaponi, Sindaco di Santa
Croce sull'Arno (PI) ed ex Segretario
Nazionale DeA racconta a "Semplice"
la sua nuova esperienza ed incontra,
oggi come ieri, i suoi lettori.
PC AI DIPENDENTI
per trentasei anni nel settore dei
servizi demografici del mio Comune,
mi ha dato grande visibilità e
credibilità e mi ha introdotto con
slancio ed entusiasmo prima nella
campagna elettorale e poi nella
direzione dell’Ente.
La nuova responsabilità, grande ma
anche molto coinvolgente, mi pone
alla guida dell’amministrazione di un
Comune, Santa Croce sull’Arno, non
grande ma complesso e ricco di
tematiche di prim’ordine e di livello
nazionale quali quelle afferenti
l’industria conciaria e la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente di cui è
leader in Italia e per certi aspetti
anche nel mondo.
Stringenti sono anche i rapporti con il
fenomeno delle migrazioni, qui molto
diffuso per la possibilità di trovare
lavoro, e con quelli ad esso
conseguenti quali la questione
abitativa, la solidarietà, l’integrazione,
i servizi sociali, i rapporti interculturali.
(Continua a pagina 18)
Osvaldo Ciaponi
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INCONTRIAMOCI
SU “SEMPLICE”
Anno VII
crescita personale, sotto l’aspetto
Aspetti e priorità del mio programma umano ancora prima che politico, per
d i l e g i s l a t u r a s o n o a n c h e le conoscenze, la maturazione, le
l’accoglienza, la tutela dei diritti di contaminazioni, gli orizzonti molto più
cittadinanza, la salvaguardia dello larghi, gli impegni da rispettare, gli
stato sociale universalistico e sforzi elaborativi, le competenze
solidale, la modernizzazione e acquisite, il recepimento e la
l ’innovazione nei servizi, la trasmissione di valori.
partecipazione democrat ica, la
comunicazione, l’informatizzazione,
l’e- government, la formazione L a “formazione demografica”
professionale, la qualità dei servizi, il acquisita in oltre 35 anni di ininterrotta
lavoro, la qualità del lavoro e della attività in questi servizi, determinanti
vita negli ambienti di lavoro, il nel Comune, e la grande vicenda,
sostegno all’economia, l’ambiente.
esaltante e immensamente creativa
Sono sfide che ho lanciato e raccolto ed innovativa della costituzione della
con la consapevolezza della loro DeA e dell’affermazione di Semplice,
importanza e del loro spessore, ma che mi ospita con mio immenso
anche con grande passione ed piacere, sono stati per me un valore
entusiasmo cosciente della grande aggiunto di indiscutibile rilievo nel
condivisione che su di esse ho successo elettorale
e che mi
riscontrato nella popolazione.
consente, ora, nell’agire pratico e
Sono supportato in questo anche da quotidiano, di servire molto meglio la
un ottimo “lavoro di squadra” con una mia attività amministrativa e di porre i
g i u n t a m o l t o d e t e r m i n a t a e servizi demografici e gli operatori che
competente, assidua e presente su ne assicurano la funzionalità
ogni argomento.
quotidiana con abnegazione e spirito
Questo primo anno di attività è stato di servizio difficilmente ritrovabili,
un periodo molto faticoso e nella giusta collocazione che essi
impegnativo, ma anche un momento meritano.
davvero esaltante di partecipazione, Ringrazio tutti gli amici di DeA e
di confronto, di scambio di idee e di Semplice, tutti dal presidente Mauro
proposte. Un’esperienza davvero alla Direttrice Patrizia, con i quali ho
bella che fa sentire il peso del condiviso con infinita passione
“comando e del dover decidere”, ma v i c e n d e , r e s p o n s a b i l i t à ,
anche la gratificazione e la carica di preoccupazioni e… gioie, perché
poter fare, prima ancora di aver fatto lavorare con Voi tutti è stata una
qualcosa per la tua comunità.
gioia. Da questo punto di vista mi
L’affetto della gente, la partecipazione mancate!
popolare, il calore umano, l’essere il Buon e-DeA form a tutti.
punto di riferimento di tanti problemi
ed esigenze di singole persone e
Osvaldo Ciaponi
categorie sociali mi fanno vivere
Sindaco di Santa Croce sull’Arno
un’esperienza davvero bella ed
irripetibile. E’ un’occasione di grande
(Continua da pagina 17)
****
“porre i servizi demografici e gli operatori che ne
assicurano la funzionalità
quotidiana con abnegazione e spirito di servizio
difficilmente ritrovabili,
nella giusta collocazione
che essi meritano”
Numero 9
Pagina 19
C.I.E.
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 43/2005
Acquisto macchinari
Carta d’ identità elettronica - Legge 31 /3/ 2005 n. 43
Molti Comuni hanno rappresentato a
questa Amministrazione la difficoltà di
reperire le risorse finanziarie per
l’acquisto delle apparecchiature
necessarie al rilascio della carta
d’identità elettronica, manifestando
preoccupazione per l’imminente
scadenza del 1 gennaio 2006, data
prevista dalla vigente normativa, per
l’avvio a regime del sistema.
A tale proposito si informano le SS.
LL. che questo Ministero ha avviato
con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato intese per l’elaborazione, in
fase di completamento, di modelli
organizzativi per il rilascio della carta
d’identità elettronica che non
comporteranno per i Comuni oneri
per l’acquisto e la manutenzione delle
relative stazioni di emissione.
A tale riguardo, la L. 31.3.2005 n. 43
(art.7 -vicies quat er comma 6)
dispone, infatti, che dall’attuazione
della citata legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Nel richiamare, dunque, il contenuto
della precedente circolare telegrafica
del 1 giugno 2005, nella quale si
puntualizzava che i Comuni dovevano
astenersi dall’assumere impegni di
spesa per l’acquisto delle sopracitate
apparecchiature, in attesa di ricevere
puntuali istruzioni da parte di questo
Ministero, si invitano le SS.LL. a
diffondere, con la massima urgenza, il
contenuto della presente circolare a
tutti i Comuni dei rispettivi ambiti
territoriali.
Si ringrazia per la collaborazione e si
resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione e di intesa.
Roma, 30 agosto 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
A.I.R.E.
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 41/2005
AIRE - Richiesta verifica posizioni non corrispondenti ai dati presenti
nell’Anagrafe tributaria
Allo scopo di verificare con l’Agenzia
delle Entrate i codici fiscali attribuiti
alle posizioni presenti nell’Aire
centrale, è stata attivata una
procedura di confronto tra i dati
contenuti nell’Aire e quelli presenti
nell’Anagrafe tributaria.
Da questo confronto informatico è
emerso quanto segue:
- circa il 30% delle posizioni contenute
“i Comuni dovevano
astenersi dall’assumere
impegni di spesa per
l’acquisto delle
sopracitate
apparecchiature, in
attesa di ricevere puntuali
istruzioni da parte di
questo Ministero”
nella banca dati dell’Aire centrale è
validabile. Tali posizioni verranno
trasmesse, in un secondo momento,
per l’acquisizione dell‘avvenuta
validazione da parte dei comuni;
- circa il 3%, pari a 79.234 nominativi,
deve essere verificato dal punto di
vista dei dati anagrafici inseriti in Aire
(esatt ezza dell’inserimento e
(Continua a pagina 20)
Codici fiscali
Pagina 20
A.I.R.E.
Codici fiscali
"la verifica delle posizioni
trasmesse con il file dovrà
essere effettuata
controllando
accuratamente ciascun
nominativo a livello di
stato civile e, nei casi di
omocodia, contattando i
singoli interessati
attraverso i Consolati di
residenza."
Anno VII
(Continua da pagina 19)
dell’aggiornamento dei dati stessi
rispetto agli atti di stato civile). Tali
verifiche devono essere effettuate per poter permettere in seguito di
procedere alla validazione dei codici
fiscali delle relative posizioni - in
quanto 74.442 nominativi sono
presenti nelle due banche dati con
dati anagrafici in parte divergenti
(codice “3” attribuito dall’Agenzia delle
Entrate), 4562 con dati anagrafici non
aggiornati o non completi (codice ”4”
attribuito dall’Agenzia delle Entrate:
soggetti “collegati”), 230 presentano
casi di omonimia totale o quasi totale
(codice ”5”: omocodia).
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre
segnalato – all’interno dei nominativi a
cui è stato attribuito il codice “3” o “4” la presenza di 528 connazionali
all’estero che, in base all’anagrafe
tributaria, risulterebbero deceduti, con
l ’i n d i c a z i o n e d e l l a f o n t e
dell’informazione relativa al decesso
(comune, dichiarazione dei redditi,
successione ereditaria, INPS,
Ministero delle Finanze,altri Uffici);
- circa il 65% delle posizioni non è
attualmente validabile, in quanto non
presente nell’archivio dell’Agenzia
delle Entrate. Per tali nominativi dovrà
e s s e r e s t a b i l i t a u n ’apposita
procedura, finalizzata all’attribuzione
ex novo del codice fiscale o alla
definizione, per questi casi, delle
modalità di validazione, che sarà
oggetto di future specifiche
comunicazioni.
Al fine, pertanto, di rendere valicabile
anche il citato 3% di posizioni Aire
non corrispondenti completamente ai
dati anagrafici in possesso
dell’Agenzia delle Entrate, è stato
reso disponibile – collegandosi
all’indirizzo http://servizielettorali.
Numero 9
interno.it oppure all’indirizzo
http://10.254.8.21 della Intranet
Servizi Elettorali/Aire:Servizi/ posizioni
da controllare Agenzia delle Entrate/
Elenchi – un file, suddiviso per
provincia e per comune (secondo il
codice Istat), contenente le posizioni
AIRE restituite dall’Agenzia delle
Entrate, ordinate
alfabeticamente,
con l’indicazione del codice inserito
dall’Agenzia delle Entrate (“3”,” 4” e
“5”) e, per i soli codici ”3” o “4”,
l’indicazione dei dati anagrafici del
soggetto individuato in Anagrafe
T r i b u t a r i a , c o n l ’a g g i u n t a
dell’eventuale indicazione, per i 528
casi citati, del flag decesso, con la
fonte del decesso.
Per la corretta visualizzazione del
predetto file, è stata predisposta una
nota operativa, inserita nella pagina
“Elenchi”.
Le SS.LL. sono pertanto pregate di
voler fornire a ciascun comune
interessato le posizioni in questione,
utilizzando l’apposito software e
scaricando il file in formato.txt o RTF,
ovvero stampando lo stesso, vigilando
sull’attività di verifica dei dati
anagrafici delle posizioni Aire inviate
e, per i 528 casi segnalati, sulla
verifica dell’ avvenuto decesso, con
conseguente cancellazione dei relativi
nominativi in caso positivo.
Si rammenta alle SS.LL. che la
verifica delle posizioni trasmesse con
il file dovrà essere effettuata
controllando accuratamente ciascun
nominativo a livello di stato civile e,
nei casi di omocodia, contattando i
singoli interessati attraverso i
Consolati di residenza.
Per quanto riguarda il controllo delle
informazioni relative ai decessi i
comuni interessati – qualora non vi sia
(Continua a pagina 21)
Pagina 21
(Continua da pagina 20)
traccia dello stesso nello stato civile –
dovranno richiedere l’urgente verifica
ai Consolati, prima di procedere
all’eventuale cancellazione.
Gli Uffici consolari competenti
dovranno comunque essere
informati – posizione per posizione –
sulle eventuali rettifiche anagrafiche e
cancellazioni che saranno effettuate,
a seguito della richiesta verifica, nelle
singole Aire comunali e trasmesse
immediatamente all’Aire centrale.
Con l’occasione si ritiene opportuno
sollecitare i comuni a verificare
l’attualità di tutte le informazioni
inserite nelle 79.234 posizioni Aire.
Al fine di evitare il sovrapporsi delle
verifiche in oggetto con prossime
attività di bonifica sulle singole
anagrafi comunali – attività che
verranno richieste in vista delle
elezioni politiche del 2006 – si ritiene
che le stesse debbano essere
concluse entro la fine del prossimo
mese di settembre.
Le SS.LL. sono pertanto pregate di
voler vigilare attentamente sulla
accuratezza e velocità dei controlli
richiesti a livello di anagrafe e stato
civile, comunicando a questo Ufficio
l’avvenuta verifica e l’eventuale
trasmissione delle rettifiche e
cancellazioni all’Aire ce ntrale
attraverso l’applicativo Anag-Aire.
Per eventuali chiarimenti di natura
tecnica è possibile contattare il call
center Air e al numero verde
800251155.
Confidando nella consueta e fattiva
collaborazione delle SS.LL., si
ringrazia e si resta in attesa di un
cortese riscontro.
Roma, 11 agosto 2005
p. IL DIRETTORE CENTRALE
(Di Stefano)
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 31/2005
Competenza del Comune al rilascio degli atti di notorietà
Di seguito alla circolare telegrafica n.
21 (2004) del 4.5.2004, si fa presente
che il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha ribadito che, alla luce
degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, ed in coerenza
con le disposizioni emanate in tema di
semplificazione amministrativa, la
dichiarazione sostitutiva dell’ atto di
notorietà attestante la qualità di erede,
deve essere accettata dalle Poste
Italiane, amministrazione procedente,
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. O)
del citato T.U., se presentata dall’
interessato con le modalità previste
dalle disposizioni richiamate, e se la
A.I.R.E.
Codici fiscali
sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà è
autenticata da uno dei soggetti indicati
espressamente dal comma 2 del
citato art. 21 e, quindi, anche dal
dipendente delle Poste Italiane
addetto a ricevere la documentazione.
Il citato Dipartimento della Funzione
Pubblica, nel precisare che in tali
fattispecie trovano applicazione i
successivi artt. 71 e 72 in tema di
controllo e gli artt. 73 e 74 in materia
di responsabilità, ha ritenuto che, per
quanto attiene le indicazioni da
inserire nella dichiarazione sostitutiva
(Continua a pagina 22)
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Atti notori poste
Pagina 22
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Atti notori poste
MATRIMONI
Cittadini polacchi
Anno VII
(Continua da pagina 21)
dell’atto di notorietà, si possa fare
riferimento agli artt. 60 e segg. del
D.P.R. 30.12.2003, n. 398.
Si prega di portare a conoscenza dei
Sigg. Sindaci il contenuto della
Numero 9
presente circolare.
Si ringrazia.
Roma, 30 giugno 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare 33/2005
Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimonio cittadini polacchi.
“è il capo dell’ufficio dello
stato civile polacco
competente al rilascio del
nulla osta”
INA-SAIA
Backbone
Il cittadino straniero che vuole
contrarre matrimonio in Italia, deve
produrre il nulla osta ai sensi dell’art.
116 c.c., o il certificato di capacità
matrimoniale previsto dalla
Convenzione di Monaco 5/9/1980, se
lo Stato di appartenenza è uno di
quelli c he hanno aderito alla
Convenzione. Tale documentazione è
assolutamente indispensabile e può
essere derogata solo in presenza di
una specifica normativa che preveda
documenti alternativi (come per
esempio, per gli Stati Uniti d’America,
con la legge n. 1195 del 13/10/1965 –
e per l’Australia, con la legge n. 233
del 27/9/2002).
Al riguardo è stato segnalato a questo
Ufficio il caso di cittadini polacchi, ai
quali è stato richiesto di presentare
nulla osta rilasciati dalle Autorità
consolari polacche in Italia, quali
Autorità competenti.
E’stato fatto presente che in Polonia
la legge del 29 settembre 1986
relativa agli atti di stato civile statuisce
all’art. 71, di cui si allega copia, che è
il capo dell’ufficio dello stato civile
polacco competente al rilascio del
nulla osta.
Solo nel caso che il cittadino polacco
residente all’estero non abbia avuto la
residenza in Polonia o non sia in
grado di risalire al suo ultimo luogo di
residenza in Polonia, oppure sia
partito dalla Polonia prima del
compimento del 16° anno di vita e
risieda permanentemente all’estero, il
certificato deve essere rilasciato dal
Console.
Di quanto sopra riferito, si prega di
voler informare con cortese
sollecitudine i Sigg.ri Sindaci.
Roma, 11 luglio 2005
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
A partire dal giorno 9-8-2005, al fine di poter fruire dei servizi INA-SAIA, è
necessario apportare le seguenti modifiche.
Modificare l’attuale puntamento all’indirizzo ina.mininterno.it (195.120.182.227),
presente nel file di configurazione (defsrv.cfg) del software PCCSA, sostituendolo
con saia.cnsd.interno.it (80.207.109.112). Per effettuare l’aggiornamento indicato si
consiglia di contattare la ditta che ha installato il programma.
Per i servizi di convalida INA l’indirizzo a cui i comuni devono connettersi è http://
ina.cnsd.interno.it:8082 e l’indirizzo ip pubblico è 80.207.109.111
Per la registrazione del client backbone presso il CNSD per i servizi INA l’indirizzo a
cui i comuni devono connettersi è http://ina.cnsd.interno.it:443 e l’indirizzo ip
pubblico è 80.207.109.111
L’Assistenza Tecnica di Ancitel rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, al
numero telefonico 06762911.
Pagina 23
INFORMATICA P.A.
C.N.I.P.A.
Circolare 4 luglio 2005, n. 47 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2005)
Acquisto beni
Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di
parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e
servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.
Con circolari AIPA n. 14 del 2 aprile
1993, n. 4 del 24 marzo 1993, n. 6
del 5 settembre 1994 e n. 10 del 22
novembre 1995 sono stati forniti
chiarimenti circa gli adempimenti
posti a carico delle amministrazioni
destinatarie del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, ai fini
dell'emissione del parere di cui all'art.
8 del decreto medesimo sugli schemi
dei contratti concernenti l'acquisizione
di beni e servizi relativi ai sistemi
informativi automatizzati.
Il Centro nazionale per l'informatica
nella p ubblica amministrazione
(CNIPA) ritiene ora necessario fornire
le seguenti indicazioni riguardanti il
procedimento per il rilascio del parere
di cui all'art. 8 del citato decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
A far data dalla pubblicazione della
presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
sono da considerare quindi non più
efficaci le indicazioni contenute nelle
circolari sopra richiamate.
1. Natura del parere del CNIPA.
Il parere di congruità tecnicoeconomica reso ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, ha natura obbligatoria, ma non
vincolante, per i soggetti di cui al
successivo punto 2.
Nelle ipotesi in cui il richiamato
parere è reso in base alle previsioni
di cui agli articoli 9, 15 e 34 del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 relative, rispettivamente, alla proroga
della locazione di apparecchiature
informatiche, all'opzione d'acquisto in
caso di locazione di apparecchiature
informatiche ed alla proroga della
durata dei contratti relativi alla licenza
d'uso dei programmi - tali proroghe, e
l'esercizio della richiamata opzione di
acquisto, sono subordinate
all'emissione del parere positivo da
parte del CNIPA.
2. Amministrazioni tenute alla
richiesta di parere
Sono tenuti alla richiesta di parere
preventivo sugli schemi dei contratti
relativi all'acquisizione di forniture e
servizi informatici le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli enti pubblici non
economici nazionali. Dev ono
intendersi ricompresi tra gli enti
destinatari della presente circolare
anche i soggetti nei confronti dei quali
le amminist razioni suddette
esercitano un controllo analogo a
quello esercitato in ordine ai propri
servizi interni e che realizzino per
l'amministrazione controllante, o per
conto della medesima, la parte più
rilevante della propria attività. Si fa
riferimento ai c.d. «affidamenti in
house», in cui amministrazioni
pubbliche affidano in via diretta
attività proprie a organismi, o società,
dei quali detengono il controllo, alla
stregua di quanto avviene nei
confronti delle proprie articolazioni
organizzative. Nell'ipotesi in esame il
CNIPA si riserva di acquisire l'avviso
(Continua a pagina 24)
“Sono tenuti alla richiesta
di parere preventivo sugli
schemi dei contratti relativi all'acquisizione di forniture e servizi informatici
le amministrazioni dello
Stato”
Pagina 24
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
“Al CNIPA dovrà,
comunque, essere
trasmessa copia dei
contratti, se di importo
lordo uguale o maggiore
ad Euro 155.000,00”
Anno VII
(Continua da pagina 23)
dell'amministrazione controllante o
dell'amministrazione nell'interesse
della quale è svolta la specifica
attività.
Ai soggetti da ultimo indicati, la
presente circolare si applica
limitatamente ai casi nei quali gli
stessi esercitano attività loro affidate
dalle amministrazioni in forma diretta.
2.1. Enti di ricerca.
Con riferimento agli enti di ricerca, si
ritiene opportuno precisare che gli
schemi dei contratti contemplati
dall'art. 8 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono soltanto
quelli concernenti «l'acquisizione di
beni e servizi relativi ai servizi
informativi automatizzati», ossia quei
complessi di attrezzature e servizi
informatici finalizzati al migliore
svolgimento dell'attività
amministrativa, e, più
specificamente – come precisato
nell'art. 1, comma 2, dello stesso
decreto legislativo n. 39/1993 utilizzati per il perseguimento delle
sotto indicate finalità:
- miglioramento dei servizi;
- trasparenza dell'azione
amministrativa;
- potenziamento dei supporti
conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- contenimento dei costi dell'azione
amministrativa.
Non rientrano nell'ambito di
operatività dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
acquisizioni di attrezzature,
programmi e servizi (nonché quelle
previste per la necessaria
manutenzione) destinate ad attività di
ricerca, estranea alla previsione di cui
al citato art. 1, comma 2, del decreto
stesso.
Numero 9
In definitiva, si ritiene che occorra
distinguere tra le spese necessarie
per l'attività di ricerca propriamente
intesa - per le quali non sussiste
l'obbligo di richiedere il parere del
CNIPA – e le spese destinate allo
svolgimento dell'attività
amministrativa e didattica, per le quali
invece tale obbligo sussiste.
3. Limiti di valore.
Quanto all'ambito oggettivo, la
richiesta di parere è obbligatoria
qualora il valore complessivo - IVA
compresa – dei contratti sia superiore
agli importi di seguito indicati, come
previsto dalle disposizioni di cui all'art.
8 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, che rinviano agli articoli
5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, individuati a
seconda della specifica modalità di
aggiudicazione prescelta:
- procedura negoziata (trattativa
privata) Euro 154.937,07;
- procedura ristretta (licitazione
privata o appalto concorso) Euro
309.874,14;
- procedura aperta (pubblico incanto)
Euro 619.748,28.
Per le procedure di valore
complessivo lordo inferiore ai limiti
sopra riportati, le amministrazioni
potranno disporre autonomamente
l'acquisizione di beni e servizi, senza
richiedere il parere in questione. Al
CNIPA dovrà, comunque, essere
trasmessa copia dei contratti, se di
importo lordo uguale o maggiore ad
Euro 155.000,00, nel termine di trenta
giorni dalla sottoscrizione, seguendo
le indicazioni al riguardo fornite con
circolari n. 33 del 2001 e n. 43 del
2004.
Resta fermo il divieto di
(Continua a pagina 25)
Pagina 25
(Continua da pagina 24)
frazionamento delle forniture e dei
servizi e di acquisizione parziale di
sistemi o parti di essi, ancorché si
tratti di forniture e servizi suscettibili
di completamento in un successivo
momento.
Si sottolinea, da ultimo, l'esigenza di
una puntuale osservanza della
vigente normativa che disciplina i
procedimenti di acquisizione di
forniture e servizi da parte delle
pubbliche ammin istrazioni, con
particolare riferimento alle norme di
attuazione delle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici di
forniture e di appalti pubblici di
servizi, nonché alle norme in materia
di contabilità generale dello Stato e
alle disposizioni previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.
4. Presentazione della richiesta e
documentazione da produrre.
La richiesta di parere deve essere
trasmessa al CNIPA, a cura
dell'amministrazione competente,
prima dell'espletamento della gara,
ovvero, in caso di affidamento
mediante trattativa privata, prima
della sottoscrizione del relativo
contratto.
Alla richiesta dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- schema dei documenti contrattuali
corredati di tutti i documenti necessari
e, in particolare, il bando di gara, il
disciplinare di gara in caso di
procedure aperte, la lettera di invito in
caso di procedure ristrette, lo schema
di contratto, il capitolato tecnico,
l'offerta dell'impresa in caso di
trattativa privata;
- eventuale studio di fattibilità;
- relazione illustrativa del progetto
suddivisa nelle sezioni di seguito
indicate, redatta sulla base dello
schema riportato nell'Allegato n. 1 alla
presente circolare (omesso n.d.r.),
che prevede le seguenti due sezioni:
Sezione A.
É costituita da un prospetto
informativo sintetico nel quale
dovranno essere specificati i seguenti
elementi:
1) amministrazione aggiudicatrice;
2) oggetto del contratto, esattamente
individuato secondo che concerna
l'acquisizione di forniture e/o di
servizi, gli uni e gli altri suddivisi per
tipologia sulla base della codifica
indicata nel vocabolario comune
appalti pubblici (CPV) regolamento
CE n. 2151/2003 della commissione
del 16 dicembre 2003;
3) eventuale disponibilità di un
progetto esecutivo o di uno studio di
fattibilità che definiscano con
chiarezza gli obiettivi perseguiti;
4) durata del contratto;
5) importo contrattuale complessivo
(in caso di trattativa privata), o
importo posto a base di gara (nel
caso di procedura di gara), con
l'esatta specificazione per ogni
singolo servizio o fornitura, ancorché
a carattere opzionale, al netto di IVA;
6) modalità di scelta del contraente.
Sezione B.
É costituita da una relazione
esplicativa contenente le valutazioni e
l'avv i s o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e
competente sull'iniziativa contrattuale
da attivare. In essa dovranno essere
puntualmente rappresentati i seguenti
elementi informativi:
1. contesto organizzativo;
2. contesto tecnico;
3. obiettivi perseguiti, con la
(Continua a pagina 26)
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
“La richiesta di parere
deve essere trasmessa al
CNIPA, a cura dell'amministrazione competente,
prima dell'espletamento
della gara”
Pagina 26
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
“Nell'ipotesi di
acquisizione di prodotti
software per i quali è
operante un accordoquadro concluso tra il
CNIPA ed il fornitore di
tali prodotti, occorre fare
riferimento alle quotazioni
economiche desumibili
dai relativi accordi”
Anno VII
(Continua da pagina 25)
definizione delle problematiche e dei
fabbisogni
informatici
dell'amministrazione che si intendono
soddisfare con il contratto tramite
l'acquisizione del servizio o della
fornitura;
4. benefici attesi, con l'analisi delle
implicazioni di ordine organizzativo,
con particolare riferimento alla
gestione delle risorse umane, interne
ed esterne, e la puntuale indicazione
dei risparmi di spesa che si prevede
possano essere conseguiti, ovvero
del miglioramento dei livelli di
efficienza dell'azione amministrativa;
5. descrizione sintetica e analitica del
servizio o della fornitura;
6. descrizione dei criteri di
sicurezza seguiti e delle eve ntuali
azioni da intraprendere riguardo la
sicurezza ICT ;
7. coerenza tra il progetto illustrato
nella richiesta di parere e il piano
triennale predisposto ai sensi dell'art.
7 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39;
8. coerenza tra il progetto illustrato
nella richiesta di parere e l'eventuale
studio di fattibilità di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;
9. aderenza complessiva del progetto
alle «Linee guida sulla qualità dei
beni e dei servizi ICT per la
definizione ed il governo dei contratti
della pubblica amministrazione»
emanate dal CNIPA;
10. risorse umane e tecnologiche
necessarie al servizio o alla fornitura;
11. composizione dei costi, diretti e
indiretti (c.d. analisi dei costi), con
l'indicazione di tutti gli elementi utili
alla corretta individuazione delle
forniture e/o dei servizi (ad es. la
Numero 9
configurazione dell'hardware, i codici
prodotto, le tariffe giornaliere delle
risorse umane). Nell'ipotesi di
acquisizione di prodotti software per i
quali è operante un accordo-quadro
concluso tra il CNIPA ed il fornitore di
tali prodotti, occorre fare riferimento
alle quotazioni economiche desumibili
dai relativi accordi;
12. livelli di servizio contrattualmente
previsti ed eventuali penali da
applicare;
13. modalità di scelta del contraente,
dando conto della coerenza di tale
modalità con le norme - comunitarie e
nazionali - e, in caso di trattativa
privata, con l'indicazione della
specifica previsione normativa
legittimante il ricorso alla stessa e
l'esplicitazione delle circostanze
tecniche e fattuali integranti i
presupposti richiesti dalla previsione
medesima;
14. criteri di svolgimento dell'attività di
vigilanza sull'esecuzione del
contratto, dei collaudi parziali e di
quelli definitivi, nonché dell'attività di
verifica dei risultati in termini di
efficacia, efficienza e qualità delle
prestazioni. Le modalità di
esecuzione dell'attività di
monitoraggio cui sono sottoposti i
contratti di grande rilievo ai sensi
dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
specificando se ad essa
l'amministrazione intenda provvedere
direttamente ovvero avvalendosi di
una società specializzata;
15. qualora si tratti di schemi di
contratti per l'acquisizione di
hardware, occorre esplicitare le
ragioni per le quali si ritiene la
soluzione prospettata la più adeguata
(Continua a pagina 27)
Pagina 27
(Continua da pagina 26)
alle proprie esigenze sulla scorta di
comparazioni di tipo tecnico ed
economico;
16. qualora si tratti di schemi di
contratti pe r l'acquisizione di
programmi informatici, occorre
dimostrare che sono state prese in
considerazione le diverse possibili
soluzioni tra le seguenti opzioni:
a) sviluppo di programmi informatici
ad hoc, sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione
committente;
b) riuso di programmi informatici
sviluppati ad hoc per altre
amministrazioni;
c) acquisizione di progr ammi
informatici mediante ricorso a licenza
d'uso;
d) acquisizione di programmi
informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisi zione mediante
combinazione delle modalità di cui
alle lettere precedenti.
Al fine di valutare l'utilizzabilità
della soluzione di cui alla lettera
b), le amministrazioni possono
consultare, anche, la banca dati
tenuta dal CNIPA.
Le suddette soluzioni vann o
esaminate in base alle esigenze
dell'amministrazione sulla scorta di
comparazioni di ordine tecnico e di
ordine economico, che tengano conto
anche del possibile costo
complessivo delle singole soluzioni
sopra indicate e del «costo di uscita»,
quale insieme dei costi da sostenere
per «abbandonare» l'impiego di una
tecnologia, o migrare verso una
tecnologia o una soluzione
informatica differente (costi di
conversione dei dati, di
aggiornamento dell'hardware, di
realizzazione interfaccia e di
formazione del personale);
17. altre informazioni.
L'incompletezza
della
documentazione trasmessa e/o la
inesaustività delle indicazioni fornite
possono comportare l'adozione del
parere sospensivo di cui al
successivo punto 6, con un
conseguente
aggravio
procedimentale.
5.1. Modalità di trasmissione della
richiesta di parere.
Le richiesta di parere, e la relativa
documentazione a corredo, possono
essere inviate in forma telematica,
sottoscritte con firma digitale
utilizzando i sistemi di validazione
temporale previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
13 gennaio 2004, recante: «Regole
tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei
documenti informatici» (quali, ad
esempio, il protocollo informatico, la
posta elettronica certificata, la marca
temporale), ovvero in forma cartacea.
Le amministrazioni che
trasmetteranno le richieste in forma
telematica riceveranno il relativo
parere in formato elettronico alla
casella di posta elettronica indicata
nelle richieste stesse.
In caso di trasmissione non
telematica delle richieste di parere,
tutta la documentazione dovrà
comunque pervenire in due copie,
oltre l'originale, ed in formato
elettronico liberamente rielaborabile.
A decorrere dal 1° gennaio 2006 le
richieste di parere, e la relativa
documentazione, devono essere
(Continua a pagina 28)
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
“Le richiesta di parere, e
la relativa
documentazione a
corredo, possono essere
inviate in forma
telematica, sottoscritte
con firma digitale”
Pagina 28
INFORMATICA P.A.
Acquisto beni
“Il CNIPA... adotta il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa richiesta”
Anno VII
(Continua da pagina 27)
inviate in forma telematica,
sottoscritte con firma digitale,
utilizzando i richiamati sistemi di
validazione temporale.
6. Rilascio del parere.
Il CNIPA, in base all'esito
dell'istruttoria, adotta il parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, fatti salvi
eventuali differenti termini previsti da
disposizioni di carattere speciale.
Qualora risulti n ecessario un
supplemento istruttorio - da
svolgersi - anche per il tramite della
personale audizione del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati
dell'amministrazione richiedente o di
altri soggetti ritenuti in grado di fornire
elementi utili - il CNIPA emana, nel
rispetto dell'indicato termine di
quarantacinque giorni, un parere
sospensivo.
In tale ipotesi il CNIPA può anche
chiedere che i dati e le informazioni
v e n g a n o
a c q u i s i t i
dall'amministrazione presso altri
soggetti istituzionali - tra i quali anche
l'Autorità garante per la concorrenza
e il mercato, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e il Garante per
la protezione dei dati personali - alla
cui sfera di competenza
appartengano le informazioni
eventualmente necessarie per
l'emissione del parere.
In tali ipotesi il termine di
quarantacinque giorni previsto per il
rilascio del parere è interrotto e il
parere stesso è reso entro i quindici
giorni successivi alla ricezione di tutti
gli elementi istruttori richiesti.
Il suddetto termine di quarantacinque
giorni per il rilascio del parere è
altresì sospeso nel caso in cui il
Numero 9
CNIPA inoltri la richiesta al Consiglio
di Stato per il parere obbligatorio sugli
schemi generali di contratto-tipo,
accordi e convenzioni.
Deve infatti, al riguardo, ritenersi che
l'abrogazione dell'ultimo inciso
dell'art. 8 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, disposta dall'art.
17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127, riguardi solo la
previsione dell'obbligatorietà del
parere del Consiglio di Stato con
riferimento ai contratti aventi valore
superiore al doppio dei limiti di
somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e
9 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, non anche, invece,
quanto disposto dallo stesso art. 8 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, in merito al procedimento da
seguire. Pertanto, nei casi di
persistente obbligatorietà del parere
del Consiglio di Stato previsti dal
citato art. 17, comma 25, della legge
n. 127/1997, spetta al CNIPA, innanzi
al quale pende il procedimento
consultivo, provvedere all'inoltro della
richiesta di parere al Consiglio di
Stato: questa procedura risulta
peraltro coerente anche con ovvie
esigenze di concentrazione
procedimentale.
7. Criteri di valutazione dei
progetti.
Il CNIPA, nel valutare la congruità
tecnico-economica dei progetti sulla
scorta della documentazione fornita e
delle specifiche indicazioni contenute
nella «Sezione B» della relazione
prevista al punto 4, prende in
considerazione, tra l'altro:
- elementi di natura strategica:
valutazione della coerenza
dell'iniziativa con le strategie
(Continua a pagina 29)
Pagina 29
(Continua da pagina 28)
elaborate nell'ambito della funzione
di indirizzo politico, con gli obiettivi
complessi che l'amministrazione si
propone di raggiungere, con le altre
iniziative dell'amministrazione, con
la pianificazione triennale, con i
progetti analoghi di altre
amministrazioni, al fine di
razionalizzare, nel loro complesso,
le iniziative della P.A. ed ottenere
conseguenti economie di spesa;
- elementi di natura tecnico informatica: adeguatezza tecnica del
progetto, sia per la parte di fornitura
di beni (hardware, software, sistemi
complessi, etc.) sia per la parte di
erogazione di servizi (sviluppo
software, gestione, manutenzione,
conduzione, formazione, ecc.);
- verifica, tra l'altro, del corretto
dimensionamento delle forniture di
beni e servizi, dell'adeguatezza dei
prodotti richiesti, dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa - delle
risorse professionali da dedicare alle
attività del progetto, della coerenza
dei livelli di servizio con gli obiettivi
della fornitura;
- elementi di natura economica:
analisi del livello di spesa
dell'iniziativa rispetto alle dimensioni
dell'amministrazione, al totale della
spesa sostenuta, ai costi di analoghe
iniziative di altre organizzazioni;
verifica dell'allineamento dei prezzi
dei beni ai valori di mercato,
confrontando anche prodotti diversi
con funzionalità equivalenti, e di
quello dei prezzi dei servizi e delle
tariffe delle figure professionali;
- elementi di natura giuridicoamministrativa: analisi delle modalità
di scelta del fornitore e delle
conseguenze sul piano tecnico ed
economico; esame dei prerequisiti
richiesti ai potenziali fornitori; verifica, tra l'altro, delle clausole
contrattuali relative alle modalità di
pagamento, alle penali, ai diritti di
proprietà dei prodotti, alle modalità di
pianificazione, di gestione, di verifica
e di controllo del progetto;
valutazione della coerenza dei criteri
di aggiudicazione con la natura delle
forniture previste.
Roma, 4 luglio 2005
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005
Cessazione anticipata del servizio di
leva nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica militari, nonché del
servizio civile sostitutivo
1. Ferma restando la disciplina
transitoria prevista all'articolo 25 della
legge 23 agosto 2004, n. 226, il
personale di leva incorporato
nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, di cui
Acquisto beni
IL PRESIDENTE
(Zoffoli)
Testo coordinato del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115
Articolo 12
INFORMATICA P.A.
all'articolo 1, comma 104, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, può
chiedere, con apposita domanda, di
cessare anticipatamente dal servizio
di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che svolge servizio
civile sostitutivo, di cui all'articolo 1,
comma 104, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, può chiedere, con
apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio a
decorrere dal 1° luglio 2005.
LEVA
Cessazione anticipata
Pagina 30
Anno VII
Numero 9
PRIVACY
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Dati sensibili nella P.A.
Provvedimento 30 giugno 2005 (G.U. n. 170 del 23 luglio 2005)
Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.
“il Garante rileva, però,
con rammarico che
numerose amministrazioni
pubbliche non hanno dato
piena attuazione al
Codice“
Francesco Pizzetti
Nella riunione odierna, in presenza del
prof. Francesco Pizzetti, presidente,
del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e
del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Vista la normativa internazionale e
comunitaria e il Codice in materia di
protezione dei dati personali (direttiva
n. 95/46/CE; decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del
Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Premesso:
1. Considerazioni introduttive.
Il codice entrato in vigore il 1° gennaio
2004 ha riunito in modo organico la
normativa di tutela re lativa al
trattamento dei dati personali; ha
offerto all'intera amministrazione
pubblica un'occasione significativa per
portare a compimento il processo di
modernizzazione, in modo da
adeguare il proprio assetto
organizzativo e funzionale dando
idonee risp oste alle istanze dei
cittadini rivolte al massimo rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali.
In questo quadro, il Garante rileva,
però, con rammarico che numerose
amministrazioni pubbliche non hanno
dato piena attuazione al Codice.
In particolare, questa Autorità segnala
che non sono state ancora introdotte
le garanzie previste in ordine al
trattamento di alcune informazioni che
riguardano profili particolarmente
delicati della sfera privata delle
persone, ovvero dei c.d. dati
«sensibili».
La vicenda incide in termini rilevanti
sulla sfera dei diritti dei cittadini.
L'utilizzo di queste informazioni
(concernenti la salute, la vita sessuale,
la sfera religiosa, politico-sindacale o
filosofica, nonché l'origine razziale ed
etnica) è inoltre soggetto a rigorose
cautele anche in base alla disciplina
comunitaria, la quale vieta il loro
trattamento a meno che ricorrano
specifici motivi di interesse pubblico
rilevante e siano altresì assicurate
opportune garanzie (art. 8 direttiva
cit.). Analoghe cautele sono previste
per i dati di carattere giudiziario.
L'inerzia delle pubbliche
amministrazioni lede, quindi, non solo
il diritto dei cittadini alla protezione dei
dati personali, ma comporta anche
una violazione del diritto comunitario.
Il ritardo accumulato su questo piano è
eccessivo. Sin dal 1997, vigente la
legge n. 675/1996, ed anche dopo
l'approvazione del codice nel 2003, i
soggetti pubblici hanno infatti potuto
avvalersi di un lungo periodo
transitorio e di diverse proroghe.
L'eventuale protrarsi dell'inerzia delle
amministrazioni anche dopo il 31
dicembre 2005 (data di scadenza
dell'ultima proroga) risulterebbe del
tutto ingiustificata.
L'Autorità
esprime
viva
preoccupazione in relazione al rispetto
del termine di legge del 31 dicembre
prossimo.
Se non interverranno per tale data i
necessari atti di natura regolamentare
(Continua a pagina 31)
Pagina 31
(Continua da pagina 30)
il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari dovrà essere infatti interrotto
a decorrere dal 1° gennaio prossimo.
La prosecuzione del trattamento di
dati sensibili e giudiziari dopo tale data
concretizzerebbe un illecito, con
conseguenti responsabilità di diverso
ordine, anche contabile e per danno
erariale; potrebbe inoltre comportare
l'inutilizzabilità dei dati trattati
indebitamente, nonché il possibile
intervento di provvedimenti anche
giudiziari di blocco o di divieto del
trattamento (art. 154 del codice; art. 3
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,
come modificato dalla legge 27 luglio
2004, n. 188; art. 11, commi 1, lettera
a) e 2, del codice).
Nel quadro della tematica in esame, le
amministrazioni pubbliche hanno
l'obbligo - accanto ad altri doveri in
materia - di rendere trasparenti ai
cittadini quali informazioni vengono
raccolte tra quelle particolarmente
delicate cui si è fatto riferimento;
devono altresì chiarire come utilizzano
queste informazioni per le finalità di
rilevante interesse pubblico individuate
con legge. Tali indicazioni vanno
trasfuse in un atto regolamentare cui
va data ampia pubblicità (articoli 4,
comma 1, lettera d) ed e), 20, comma
2 e 21, comma 2, del codice).
Non si tratta di un mero adempimento
formale, oppure di una semplice
ricognizione di prassi esistenti, poiché
da tali regolamenti discenderanno
effetti sostanziali per i cittadini
interessati.
Gli schemi dei regolamenti devono
essere sottoposti al Garante per
l'espressione del parere, cui i soggetti
pubblici devono poi conformarsi.
Considerata l'ampiezza del settore, il
codice prevede anche la possibilità
che siano redatti schemi tipo per
insiemi omogenei di amministrazioni,
sui quali può essere pertanto espresso
un unico parere.
Per contribuire alla corrett a
applicazione del codice, il Garante ha
intensificato la collaborazione
finalizzata alla predisposizione di tali
schemi tipo co n organismi
rappresentativi di regioni, autonomie
locali ed università, nonché, in
riferimento alle rispettive funzioni
istituzionali, con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Dipartimento
della funzione pubblica.
Il Garante resta però in attesa di
ricevere per il parere sia gli schemi
tipo eventualmente proposti, sia gli
schemi di regolamento predisposti da
singole amministrazioni.
2. Aspetti procedurali.
Diversi documenti del Garante e più di
una circolare evidenziano da tempo la
problematica e la circostanza, ribadita
dal codice, che le amministrazioni non
possono avvalersi, nel caso di specie,
di meri atti che, anche se denominati
regolamenti, non hanno, anche per la
loro eventuale rilevanza solo interna,
la necessaria natura di fonte
normativa suscettibile di incidere su
diritti e libertà fondamentali di terzi
(Provv. Garante del 17 gennaio 2002,
in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno 1999,
in Boll. n. 9, p. 19; note del Garante
rivolte alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il 10 settembre 1999, il 10
novembre 2000 e il 3 maggio 2001, in
Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n.
20, p. 36).
Spetta ai soggetti pubblici che trattano
i dati adottare l'atto di natura
regolamentare, o avvalendosi dei
poteri ad essi riconosciuti
dall'ordinamento di riferimento, oppure
(Continua a pagina 32)
PRIVACY
Dati sensibili nella P.A.
“Gli schemi dei
regolamenti devono
essere sottoposti al
Garante per l'espressione
del parere”
Pagina 32
PRIVACY
Dati sensibili nella P.A.
"Gli atti di natura
regolamentare devono
essere adottati, in ogni
caso, in conformità al
parere del Garante"
Anno VII
(Continua da pagina 31)
promuovendo l'adozione di un
regolamento da parte della
competente amministrazione di
riferimento la quale eserciti, ad
esempio, poteri di indirizzo e controllo
(es.: articoli 4 e 14 decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e, a titolo
esemplificativo, articoli 8 e successivi
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300
e 9 decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419).
Gli atti di natura regolamentare da
adottare devono essere predisposti
previa ricognizione attenta dei
trattamenti di dati sensibili e giudiziari
in fase di attuale trattamento o che si
intende trattare in futuro.
Occorre poi tenere presente che
potranno essere prese i n
considerazione nei regolamenti le sole
finalità di rilevante interesse pubblico
già individuate specificamente dal
codice o, come quest'ultimo prevede,
da un'espressa previsione di legge
che, anche se collocata fuori del
codice, le evidenzi comunque
puntualmente nei termini richiesti (art.
20 e Parte II del codice).
La ricognizione, che presuppone il
necessario coinvolgimento delle
articolazioni interne del soggetto
pubblico interessato, permette a
quest'ultimo di effettuare anche
un'ulteriore verific a circa la
rispondenza dei trattamenti in corso
con i principi del codice oggi già
direttamente applicabili (e ovviamente
da ris p e t t a r e a n c h e i n s e d e
regolamentare), nonché di adeguare
prontamente procedure in atto
eventualmente non conformi a legge
(princ ipio di indispensabilità in
rapporto alle finalità perseguite;
verifiche periodiche dei vari requisiti
dei dati - esattezza, aggiornamento,
Numero 9
pertinenza, completezza, ecc. - e del
loro rapporto con gli adempimenti da
svolgere; scelta di modalità volte a
prevenire violazioni di diritti e libertà
fondamentali; raccolta dei dati sensibili
e giudiziari di regola presso gli
interessati; particolari cautele rispetto
a dati riferiti a terzi non direttamente
interessati ai compiti o adempimenti
da svolgere; divieto di diffusione di dati
sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del
codice).
3. Il parere del Garante.
Gli atti di natura regolamentare
devono essere adottati, in ogni caso,
in conformità al parere del Garante.
Come accennato, il parere può essere
espresso anche su schemi tipo, il che
contribuisce a rendere più organiche
le garanzie in riferimento ad altre
amministrazioni e semplifica, inoltre,
l'iter di approvazione degli atti.
Infatti, una volta espresso dal Garante
il parere su uno schema tipo
riguardante l'attività di soggetti pubblici
che svolgono attività omogenee, lo
schema di ciascun regolamento non
deve essere sottoposto singolarmente
a questa Autorità, sempreché il
trattamento ipotizzato sia attinente e
conforme allo schema tipo esaminato.
É invece necessario sottoporre al
Garante uno schema di regolamento
per uno specifico parere solo se:
a) manca uno schema tipo già
esaminato dall'Autorità;
b) vi è uno schema tipo al quale
l'amministrazione deve apportare
modifiche sostanziali o integrazioni
non formali che riguardano (a causa di
ulteriori categorie di dati o di altre
rilevanti operazioni di trattamento) casi
in esso non considerati nello schema
tipo.
Anche in questi due casi, il Garante è
(Continua a pagina 33)
Pagina 33
(Continua da pagina 32)
impegnato ad esprimere il parere nel
termine di qurantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta (o nei venti
giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori ricevuti dalle amministrazioni
interessate), decorsi i quali, se non
interviene un parere for male, il
soggetto può adottare comunque il
regolamento e proseguire poi il
trattamento (art. 154, comma 5, del
codice).
4.
Conte nuto
dell'atto
regolamentare e pubblicità.
In questa sede, Il Garante intende
fornire alle amministrazioni che non
potranno avvalersi di schemi tipo
alcune prescrizioni di carattere
generale per contribuire all'adozione di
adeguate bozze di regolamento più
attente ai profili sostanziali di tutela,
più comprensibili da parte dei cittadini
e non basate su approcci meramente
formali alla tematica.
Questa particolare attenzione è ancor
più necessaria se si tiene conto che,
dal 1° gennaio 2006 non sarà lecito
alcun trattamento dei dati sensibili e
giudiziari che non sia disciplinato
espressamente nei regolamenti.
Lo schema di regolamento deve
contenere sinteticamente, ma in
termini adeguati ed agevolmente
comprensibili, le seguenti indicazioni
specificate per categorie.
1. Dati indispensabili . Occorre
individuare le tipologie di informazioni
sensibili e giudiziarie che si devono
necessariamente utilizzare in rapporto
alle attività istituzionali svolte, avendo
cura che a ciascun adempimento
corrisponda il trattamento delle sole
informazioni per ciò strettamente
indispensabili (art. 22, comma 3, del
codice). I dati vanno indicati solo per
tipologie, evitando elencazioni
eccessivamente sommarie.
2. O p e r a z i o n i d i t r a t t a m e n t o
indispensabili . Vanno parimenti
individuate le operazioni che si devono
necessariamente svolgere per
perseguire le finalità di rilevante
interesse pubblico puntualmente
individuate per legge, mettendo in
particolare evidenza le operazioni che
possono spiegare effetti
maggiormente significativi pe r
l'interessato e per le quali sono
pertanto necessarie più garanzie.
Anche in questo caso la descrizione è
per tipologie, evitando indicazioni del
tutto generiche circa l'impiego delle
informazioni.
Tra tali operazioni rientrano, in
particolare, quelle svolte pressoché
interamente mediante siti web, o volte
a definire in forma completamente
automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i
raffronti tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre
informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dal medesimo titolare del
trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11,
del codice), nonché la comunicazione
dei dati a terzi.
Si possono invece indicare più
sinteticamente le operazioni
«ordinarie» e più ricorrenti di
trattamento (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione ecc.).
3. Ulteriore contenuto dello schema di
regolamento. è opportuno che il
soggetto pubblico descriva
sinteticamente, in termini comunicativi,
anche la complessiva attività svolta,
con particolare riguardo agli aspetti più
incisivi per i diritti dei cittadini.
Non è quindi necessario scendere in
eccessivi livelli di dettaglio non richiesti
(Continua a pagina 34)
PRIVACY
Dati sensibili nella P.A.
“dal 1° gennaio 2006 non
sarà lecito alcun
trattamento dei dati
sensibili e giudiziari che
non sia disciplinato
espressamente nei
regolamenti”
Pagina 34
PRIVACY
Dati sensibili nella P.A.
“tra le garanzie
individuate dal codice
figura il diritto dei cittadini
di conoscere con quali
modalità sono utilizzate le
predette informazioni che
li riguardano “
Anno VII
(Continua da pagina 33)
dal codice; né è richiesta la
riproduzione analitica delle disposizioni
del codice (in particolare, degli articoli 3,
11, 18-22, 85 s. e 95 s.).
Andrebbe altresì evitato di disciplinare
situazioni già adeguatamente regolate
sul piano legislativo e regolamentare
quanto ai tipi di dati e di operazioni,
come avviene nel caso dei dati
personali trattati per effetto di un
accesso a documenti amministrativi
(articoli 59 e 60 del codice; legge n.
241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni).
Va inoltre rilevato in questa sede che
la normativa sugli obblighi e compiti
che rendono indispensabile utilizzare
dati sensibili e giudiziari deve essere
oggetto di un espresso riferimento
nell'informativa da rendere agli
interessati (art. 22, comma 2, del
codice). L'indicazione di tale normativa
può essere quindi utile anche
nell'ambito dello schema tipo,
contribuendo ad evitare che il
regolamento prenda erroneamente in
considerazione attività che, pur
essendo demandate al soggetto
pubblico, non rientrano tra quelle che
una fonte primaria non ha ritenuto di
importanza tale da legittimare il
trattamento di dati sensibili e giudiziari,
in quanto non considerate «rilevanti
finalità di interesse pubblico».
Da ultimo, tra le garanzie individuate
dal codice figura il diritto dei cittadini di
conoscere con quali modalità sono
utilizzate le predette informazioni che li
riguardano (art. 20, comma 2, del
codice).
Va pertanto prescritto ai soggetti
pubblici interessati di intraprendere, in
aggiunta alla pubblicità legale da
assicurare agli atti regolamentari
secondo i singoli ordinamenti,
Numero 9
adeguate iniziative per assicurare
idonea conoscibilità alle s celte
adottate a proposito dei dati sensibili e
giudiziari, utilizzando non solo i siti
web istituzionali, ma anche le iniziative
di comunicazione istituzionale cui essi
sono tenuti.
Riservandosi di concludere
rapidamente in separata sede i
processi di collaborazione già avviati
con alcuni organismi rappresentativi di
soggetti pubblici, il Garante ritiene
infine doveroso prescrivere
in questa sede a tutti i soggetti pubblici
interessati di adottare le predette
misure, necessarie o, a seconda dei
casi, opportune.
A tal fine, il Garante pone anche a
disposizione dei soggetti pubblici, in
allegato al presente provvedimento
(omesso n.d.r.) , un modello di
riferimento per redigere gli schemi.
Questo modello aggiorna quello già
predisposto dal Garante il 17 gennaio
2002.
Tutto ciò premesso il Garante:
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera c), del codice, prescrive ai
titolari di trattamenti di dati personali
oggetto del presente provvedimento di
adottare le misure necessarie ed
opportune ivi indicate al fine di rendere
i trattamenti medesimi conformi alle
disposizioni vigenti;
b) dispone che copia del presente
provvedimento sia trasmes sa al
Ministero della giustizia - Ufficio
pubblicazione leggi e decreti, per la
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 143, comma
2, del codice.
Roma, 30 giugno 2005
Il Presidente Pizzetti
Il Relatore Pizzetti
Il Segretario generale Buttarelli
Pagina 35
Diritto di accesso agli atti degli Enti Locali
a cura di Luciano Pignatelli
L
a sentenza n. 2067 emessa dal
Tar della regione Puglia, sede di
Lecce, statuisce un diverso principio
rispetto a quello sino ad ora seguito
ed affermato dalla giurisprudenza
prevalente in tema di diritto di accesso agli atti formati dai Comuni, Province e Unioni dei Comuni.
Ribalta, quindi, la tesi che il diritto di
accesso a tutti gli atti pubblici dei suddetti Enti trovi fondamento nel possesso, da parte del richiedente, di un
interesse diretto, attuale e concreto.
I sopra citati giudici, attraverso una
interpretazione, che possiamo dire
più ampia, della disposizione contenuta nell’art. 10 del D.lgs. n. 267/00
(Testo Unico degli Enti locali), hanno
affermato che il principio generale,
contenuto nell’art. 22 della legge n.
241/90, non è applicabile agli atti del
Consiglio o della Giunta di Comuni,
Province o Unioni di Comuni.
La sentenza evidenzia come i suddetti Enti abbiano in se, tra i vari interessi
di cui sono titolari verso la collettività,
quello di far conoscere ai propri cittadini il contenuto della attività amministrativa estrinsecata attraverso gli atti
dei loro organi rappresentativi.
Ne deriva che tutti i cittadini appartenenti a quella collettività, e non la genericità dei cittadini, abbiano il diritto
di accesso a tali atti senza che il richiedente, singolo o in associazione,
debba dimostrare la sussistenza di un
interesse diretto, concreto e attuale.
I Giudici, attraverso il combinato disposto degli artt. 10 D.lgs. n. 267/00 e
22 comma 1 lett b) L. 241/90, affermano che i cittadini di ogni singola
comunità locale (Comune, Provincia,
Unioni di Comuni) sono portatori di
interessi diffusi (art. 22 L. n. 241/90)
verso quella Comunità (art. 10 D.lgs.
267/00) per cui non necessita di dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale.
Rilevano inoltre che l’utilizzo
dell’aggettivo “pubblici“ non deve essere inteso unicamente come contrapposto agli aggettivi “riservati“ e
“segreti“ di cui all’art. 24 L. 241/90
perché non avrebbe alcun senso privare di fatto l’accesso a chi voglia
prendere visione degli atti a fronte di
una norma che esplicitamente lo prevede (art. 10 D.lgs. n. 267/00 “Tutti gli
atti dell’amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici … ”).
T.A.R. Puglia - Sentenza 2067/2005
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Seconda
Sezione di Lecce
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 362/2005, proposto da
AAA contro
UNIONE DEI COMUNI DI XXX
per l'annullamento del diniego di
accesso alla deliberazione omissis e
delle altre adottate dalla Giunta
dell’Unione
(omissis)
Considerato che:
- il ricorrente, cittadino residente nel
(Continua a pagina 36)
GIURISPRUDENZA
Accesso agli atti
degli Enti Locali
Luciano Pignatelli
“Ne deriva che tutti i
cittadini appartenenti a
quella collettività, e non la
genericità dei cittadini,
abbiano il diritto di
accesso a tali atti senza
che il richiedente, singolo
o in associazione, debba
dimostrare la sussistenza
di un interesse diretto,
concreto e attuale”
Pagina 36
GIURISPRUDENZA
Accesso agli atti
degli Enti Locali
"...ha chiesto di accedere
ad alcuni provvedimenti
deliberati dal Consiglio e
dalla Giunta dell’Unione
stessa”
Anno VII
(Continua da pagina 35)
territorio dell’Unione intimata, ha
chiesto di accedere ad alcuni
provvedimenti deliberati dal
Consiglio e dalla Giunta dell’Unione
stessa, ed in particolare (omissis). La
richiesta, datata 12/10/2004 e
formulata dal ricorrente ai sensi degli
artt. 10 e 32, comma 5, del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, è stata rigettata
dall’Amministrazione XXX sul
presupposto che il diritto di accesso,
quand’anche azionato ai sensi della
predetta normativa, è subordinato
alla previa dimostrazione di un
interesse diretto e concreto alla
conoscenza degli atti richiesti;
- il ricorso è meritevole di
accoglimento, per le seguenti
ragioni.
Il Tribunale non ignora che, secondo
un orientamento giurisprudenziale
abbastanza diffuso, la disposizione
di cui all’art. 10 del T.U.E.L. (la quale
r e c i t a “1 . T u t t i g l i a t t i
dell'amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per
espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del
presidente della provincia che ne
vieti l'esibizione, conformemente a
quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini,
singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e
disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di
organizzazione degli uffici e dei
Numero 9
servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e
delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li
riguardino; assicura il diritto dei
cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed
ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni”),
estesa alle Unioni di Comuni dal
successivo art. 32, comma 5
(secondo cui “… Alle unioni di comuni
si applicano, in quanto compatibili, i
princìpi previsti per l'ordinamento dei
comuni...”), non avrebbe introdotto
alcuna novità, in tema di diritto di
accesso, rispetto alla normativa
generale di cui alla L. 7/8/1990 n.
241. Al riguardo, la giurisprudenza,
anche di recente, ha affermato che
“… il primo comma di tale articolo
[l’art. 10 del T.U.E.L. – N.d.R.],
sancendo il principio della generale
pubb l i c i t à d e g l i a t t i d e l l e
amministrazioni locali («tutti gli atti
dell'amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici», ad
eccezione di quelli riservati per legge
o dichiarati tali da un atto del sindaco
o del presidente della provincia allo
scopo di tutelare la riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese),
non implica affatto una diversa
configurazione del diritto di accesso
siccome delineato nell'art. 25 l. proc.
Amm. E nemmeno regola secondo
(Continua a pagina 37)
Pagina 37
(Continua da pagina 36)
modalità differenziate l'esercizio di
tale "diritto". La disposizione
succitata stabilisce piuttosto che, in
linea di massima, gli atti comunali e
provinciali non sono riservati ed
inaccessibili (fatte salve le esclusioni
ivi contemplate), mentre nulla
dispone riguardo ai requisiti di
accoglimento della domanda che,
pertanto, non si discostano da quelli
stabiliti nella disciplina generale
contenuta negli artt. 22 e seguenti
del Capo V della legge 7.8.1990, n.
241. Detto altrimenti, l'art. 10 T.U.E.L.
contiene una deroga all'art. 24 L. n.
241/1990 e non anche all'art. 22
della stessa legge… ” (Cons. Stato,
Sez. V, 29 novembre 2004, n. 7773;
nello stesso senso, Cons. Stato, Sez.
V, 20 ottobre 2004, n. 6879; TAR
Lombardia, Milano, Sez. II, 27 agosto
2004, n. 3284);
- come detto, però, il Collegio ritiene
di dover pervenire a conclusioni
diverse, in base al combinato
disposto fra l’art. 10 T.U.E.L. più
volte citato e l’art. 22, comma 1, let.
b) della L. n. 241/90, il quale ultimo,
nel dare alcune definizioni in tema di
diritto di accesso, così individua gli
“interessati”: “...tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto
l'accesso...”. Il riferimento ai portatori
di interessi diffusi è decisivo, in
quanto (come è noto) tali soggetti
sono identificati o in base a vari
criteri di collegamento con la res
controversa (e sul punto è sufficiente
un rinvio alla quarantennale
giurisprudenza del giudice
amministrativo e ordinario in tema di
legittimazione ad agire da parte di
associazioni, comitati e altre
formazioni sociali, specie in materia
ambientale e urbanistica) oppure in
virtù di specifiche disposizioni di
legge (quali, ad esempio, la L.
8/7/1986 n. 349, istitutiva del
Ministero dell’Ambiente, o la L.
30/7/1998 n. 281, recante la
disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti).
Nel caso di specie, c’è una norma
che stabilisce espressamente e in
linea generale (fatte salve, cioè, le
eccezioni previste dalla norma
stessa) la pubblicità degli atti adottati
dal Comune e dalla Provincia
(nonché dalle Unioni di Comuni), la
quale riconosce quindi un diritto di
accesso a tali atti da parte di tutti i
cittadini appartenenti ai predetti enti
territoriali (i quali sono pertanto
identificati dalla no rma come
portatori di un interesse diffuso alla
conoscenza degli atti in argomento,
interesse che può essere tutelato da
ciascuno di essi, o uti singulo o
associato ad altri soggetti). Del resto,
la previsione normativa resterebbe
una vox clamans in deserto se fosse
consentito all’Amministrazione
interessata di negare l’accesso a tali
atti, che sono invece considerati
pubblici ope legis. A questa norma fa
poi da contraltare il citato art. 22 L. n.
241/90, che prevede, in generale, la
legittimazione all’accesso da parte di
tutti i soggetti privati, ed in particolare
dei portatori di interessi pubblici o
diffusi.
Peraltro, seppure è vero che la
norma da ultimo citata prosegue
(Continua a pagina 38)
GIURISPRUDENZA
Accesso agli atti
degli Enti Locali
"Nel caso di specie, c’è
una norma che stabilisce
espressamente e in linea
generale...la pubblicità
degli atti adottati dal
Comune e dalla
Provincia... ”
Pagina 38
GIURISPRUDENZA
Accesso agli atti
degli Enti Locali
“l’esercizio di un diritto
riconosciuto da una
norma di legge non può
essere compromesso da
difficoltà organizzative
della P.A.”
Anno VII
(Continua da pagina 37)
affermando che la legittimazione
all’accesso in tanto è riconosciuta in
quanto il richiedente comprovi di
avere “… un interesse d iretto,
concreto e attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l'accesso… ”, è
altrettanto vero che tale inciso non
opera quando esiste un’altra
norma (nel caso di specie, l’art. 10
del T.U.E.L.) che già ha operato il
riconoscimento del diritto di accesso
a favore di una certa categoria di
soggetti.
Del resto, ribadendo quanto detto in
precedenza, non è appagante per
l’interprete limitarsi alla conclusione
che l’aggettivo “pubblici” utilizzato
dall’art. 10 T.U.E.L. a proposito della
generalità degli atti adottati dal
Comune, dalla Provincia e
dall’Unione dei Comuni sia da
intendere come opposto agli aggettivi
“riservati” o “segreti” utilizzato invece
dall’art. 24 L. 241/90. O meglio,
questa conclusione è vera solo in
parte (in quanto è evidente che un
atto accessibile a tutti non può
essere segreto o riservato), poiché
non ha senso stabilire la pubblicità di
un atto e poi impedire di fatto che
l’accesso sia precluso ad un soggetto
che, in forza di una legittimazione
riveniente da una norma di legge,
voglia prendere visione di quell’atto.
L’unico ostacolo che si frappone
a l l ’a c c o g l i m e n t o d i q u e s t a
conclusione ha natura metagiuridica,
essendo legato al timore che gli uffici
degli enti locali siano intasati da un
numero di richieste di accesso
ingestibile. Tuttavia, a parte che negli
ultimi venti anni (si ricordi, infatti, che
Numero 9
la prima disposizione che ha previsto
la pubblicità generalizzata degli atti
degli enti locali è l’art. 25 della L.
27/12/1985 n. 816, il quale aveva
una formulazione ancora più aperta
rispetto all’attuale art. 10 del T.U.E.
L., disponendo che “Tutti i cittadini
hanno diritto di prendere visione di
tutti i provvedimenti adottati dai
comuni, dalle province, dai consigli
circoscrizionali, dalle aziende speciali
di enti territoriali, dalle unità sanitarie
locali, dalle comunità montane. Le
amministrazioni disciplinano con
proprio regolamento l'esercizio di tale
diritto”) questa paventata invasione
non si è verificata, rileva il fatto che
l’esercizio di un diritto riconosciuto da
una norma di legge non può essere
compromesso da difficoltà
organizzative della P.A., difficoltà che
le moderne tecnologie consentono di
superare con facilità (si pensi, ad
esempio, alla possibilità di pubblicare
gli atti sul portale internet, attivato
ormai anche dai Comuni di
dimensioni ridottissime);
- pertanto, il ricorso va accolto, con
conseguente condanna dell’Unione
intimata a consentire al ricorrente
l’accesso ai documenti menzionati
nella richiesta che il AAA ha inoltrato
in data 12/10/2004.
(omissis)
Visti gli artt. 22 e seguenti della L.
7/8/1990 n. 241, come modificati
dalla L. 11/2/2005 n. 15;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Seconda Sezione di
ecce, accoglie il ricorso in epigrafe.
Pagina 39
BASTIANCONTRARIO
Grand-Guignol
G
rand-Guignol (pronuncia gràn
ghignol). Francese. Guignol era il
personaggio principale di uno spettacolo
di marionette che si svolgeva in un
teatrino fondato a Lione da un certo
Mourguet nel 1795. Grand-Guignol fu il
nome assunto da un teatro parigino nel
1897. In questo teatro, per lo più, si
rappresentava un genere di spettacoli
terrorizzanti, drammi grondanti di sangue
e farse tragiche e amare.
Nei tempi a venire Grandguignolesco (o
granghignolesco) è rimasto a significare
uno spettacolo, una situazione
esasperatamente macabri e, nella loro
inverosimiglianza, ridicoli. Già,
soprattutto ridicoli. E ora, fatemi sognare
ad occhi aperti, o anche ad occhi chiusi,
tanto fa lo stesso! Fatemi sognare a
spettacoli esasperatamente macabri
che, nella loro inverosimiglianza,
diventano ridicoli.
Ad esempio: vi ricordate, dai tempi della
scuola, la storia del Conte Ugolino della
Gherardesca? Nobiluomo pisano di
parte ghibellina, aveva tramato contro la
sua città e il suo partito, aiutando il
genero Giovanni Visconti a instaurare in
Pisa, un governo guelfo. Dopo alterne
vicende, nel 1288 il Conte Ugolino fu
esiliato e accusato di tradimento
dall’Arcivescovo Ruggeri, capo dei
ghibellini pisani e a sua volta
intrallazzatore politico senza scrupoli, e
fu in seguito imprigionato nella Torre dei
Gualandi, sempre in Pisa, con due figli e
due nipoti, vittime innocenti e lì furono
lasciati morire di fame.
Dante Alighieri, incontratolo nell’Inferno –
nella sua Divina Commedia – lo descrive
mentre era intento a divorare la testa del
suo nemico pisano:
“ La bocca sollevò dal fiero pasto
quel peccatore, forbendola a capelli
del capo ch’egli aveva di retro guasta”.
Sapete cosa ho sognato??? Ho sognato
questa scena:
Alcuni Sindacalisti e alcuni autorevoli
personaggi di certe associazioni della
demografia, diverse dalla nostra, quelli
che voglio passare come puritani,
altruisti, disinteressati, sempre dediti a
sacrificarsi per gli interessi della nostra
categoria… e tutti quanti intenti a divorare
la testa di vari burocrati che lavorano...
per risolvere i problemi del nostro
settore.
In effetti da quando è stata istituita, nei
nostri servizi le cose non sono molto
migliorate, ed a volte si ha la sensazione
che stiano prendendo la via del collasso
e del caos più totale. Ma pensate un po’
la “sensibilità” dimostrata da tutti quanti,
compresi i governanti di turno, anche
questa una categoria meritevole di
adeguata punizione e/o scena macabra
del tipo “il supplizio di Tantalo”.
Veramente, nella mitologia grecoromana, i supplizi di Tantalo sarebbero
tre e non uno.
Nel primo, si vede Tantalo oppresso da
una sete ardentissima in mezzo ad uno
stagno la cui acqua s’alzasse sino al suo
labbro inferiore e subitamente si
ritraesse ogni
qualvolta il tapino
cercasse di bere. Nell’altro supplizio,
Tantalo ugualmente straziato da una
tormentosa fame, condannato a stare
sotto un albero carico di frutti
ghiottosissimi, non poteva mai riuscire
ad afferrarne qualcuno perché i rami si
piegavano verso di lui, ma subitamente
si sollevavano altissimi e irrangiungibili
non appena egli alzasse le mani. Il terzo
supplizio ve lo risparmio. Potenza di
Zeus o Giove Pluvio, padre degli Dei!
Dovete sapere che Tantalo si era
macchiato di vari delitti, ma
sostanzialmente era un ingannatore. Ve
li immaginate alcuni dei nostri governanti
(Continua a pagina
40)
in situazioni macabro-grottesche
come
Marcello Lazzeri
Bastiancontrario
Grand-Guignol
Pagina 40
Anno VII
(Continua da pagina 39)
Bastiancontrario
Grand-Guignol
quelle di Tantalo? Far patire loro la fame
e la sete… mi vien che ridere…
L’altro giorno un mio collega, vagando o
navigando su Internet, ha captato la
seguente notizia: “La Camera dei
Deputati riapre i battenti il 12 di
settembre. Mica male, come vacanzina!!!
Un mio amico medico che lavora in
ospedale mi ha confessato che nel
periodo estivo pure le sale operatorie
degli ospedali lavorano a orario e ritmo
ridotto.
Nel periodo di ferragosto, poi, le sale
operatorie vengono chiuse del tutto,
salvo… salvo le urgenze… Urgenze???
Ma se io mi debbo operare, siamo sicuri
che posso aspettare? Non è che uno si
alza la mattina e dice: “Quasi quasi,
siccome non so cosa fare e siccome non
ho i soldi per andare in vacanza, quasi
quasi…
mi vado a fare una
operazioncina all’appendicite o al
tendine d’Achille… un po’così, tanto per
passare il tempo e tanto per mettere le
mani avanti…
‘un si sa mai… potrei
averne bisogno in seguito… “
Guardiamo anche ad una semplice
operazione alle tonsille. Ci viene detto:
”Non è urgente. Si possono aspettare
anche tre o quattro mesi.” Va bene. Ma
io in questo periodo mi tengo in bocca
qualcosa che poi deve essere tolto, cioè
qualcosa che NON va bene.
SOLO e SOLO i certificati, le revisioni
dinamiche, eccetera eccetera
DEBBONO ESSERE F ATTI PER
FORZA SUBITO? Allora, se sono così
importanti…
PAGATECELI
ADEGUATAMENTE!!!
Proviamo un pochino noi, poveri derelitti
demografici, a chiudere i nostri uffici dal I
° agosto sino al 12 settembre, o magari
anche meno… per esempio dal 13 al 17
agosto… compresi un sabato, una
domenica e il giorno di ferragosto… 5
giorni solamente… tanto che vuoi che
succeda… Giusto no?
E, invece, quale è la pensata???
Numero 9
A parte le revisioni dinamiche,
semestrali, a parte morti, nati, matrimoni,
trasferimenti di residenza, a parte le
carte di identità, a parte tutto… a parte, a
parte…
ENTRO IL 31 LUGLIO DEBBONO
ESSERE EFFETTUATI I VARI
COLLEGAMENTI SIATEL – INA SAIA –
AGRO PONTINO – CSKA COMUNICAZIONI VARIE… FASE 1^ FASE 2^ - FASE 3^ per la validazione
dei codici fiscali E/O AFFINI… ENTRO
IL 10 AGOSTO la statistica delle
scadenze delle carte di identità cartacee
ai fini CIE… insomma tutto in estate,
quando le loro signorie sono al mare o in
montagna a godere i riposi
STRAMERITATI. E Noi??? Guardatevi
un po’intorno nei nostri uffici e avrete le
risposte! Ora, anche nella accezione
popolare, il lavoro più importante è quello
di cui non possiamo fare a meno, per
non causare gravi pregiudizi e/o
problemi. Nella accezione popolare il
lavoro più importante deve essere
maggiormente pagato. Figuriamoci se si
tratta di servizi Essenziali!!! EBBENE!
SIA PAGATO!
Invece, anche in un momento di crisi, i
nostri parlamentari sono tutti in vacanza
e noi demografici?
LAVORARE in
situazioni caotiche e difficili. A tal
proposito mi viene in mente – tratto dal
codice morfologico - il principio della
salsiccia.
“La gente a cui piacciono le salsicce e
che rispetta la legge non dovrebbe mai
guardare come entrambe vengono fatte”.
Questo per i Parlamentari. Ma vorrei
aggiungere anche la Legge dell’azione
legislativa: “Il tempo necessario perché
una proposta diventi legge è
inversamente proporzionale al numero
delle lobby che la sostengono”.
Ma noi demografici a quale lobby
apparteniamo? Senz’altro alla lobby del
Pampurio: “A voi le gemelle Kessler, a
noi Don Lurio”.
Pagina 41
Le scadenze del mese di Ottobre 2005
1 Sabato
A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo
aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolari n. 29/2002 e 41/2004)
3 Lunedì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di
coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica).
4 Martedì
ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo,
iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).
5 Mercoledì
ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni
anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data
di definizione di ogni singola pratica.
10 Lunedì
LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346).
10 Lunedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Termine ultimo per provvedere (da parte della C.E. Com.le o
dell'ufficiale elettorale) alla formazione di un elenco, distinto per sesso e in duplice copia: a) di coloro che vengono
proposti per l'iscrizione, risultando in possesso dei requisiti richiesti; b) di coloro che vengono proposti per la
cancellazione, risultando cancellati dal registro di popolazione per irreperibilità. Deve provvedersi inoltre alla
revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del logo di riunione
di ciascuna di esse; inoltre si deve provvedere all'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni,
nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste per ogni nuova sezione.
11 Martedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE affissione del manifesto con cui il Sindaco avvisa il pubblico del
deposito delle liste generali rettificate e degli elenchi approvati dalla C.E. Com.le o dell'Uff. Elettorale. Primo
giorno di deposito delle liste ed elenchi di cui sopra.
15 Sabato
STATISTICA - Entro oggi inviare all’Ufficio Territoriale del Governo (o telematicamente tramite ISTATEL) le
schede di rilevazione: ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 per decessi, ISTAT D7A e D7B per movimento
naturale e per calcolo della popolazione residente. Inoltre deve essere inviata una copia di ogni mod. APR4
(iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l’estero o per irreperibilità) e P4
(iscrizioni anagrafiche per nascita).
15 Sabato
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE TERMINE ULTIMO da parte del Sindaco per notificare (per iscritto)
le decisioni della C.E. Com.le (o dell'Ufficiale Elettorale) a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli
iscrivendi od a coloro che sono stati proposti per la cancellazione dalle liste.
19 Mercoledì
ELETTORALE - Affissione del manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori che intendono essere iscritti nell'Albo
degli Scrutatori a farne domanda entro il mese di novembre. Entro la fine di ottobre i cittadini in possesso dei
requisiti possono chiedere l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di Seggio elettorale.
20 Giovedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Scade il termine per il deposito presso l'Ufficio Comunale degli atti
ed elenchi relativi alla revisione in corso e delle liste generali e di sezione. Scade il termine per la presentazione di
eventuali ricorsi alla C.E. Circondariale.
24 Lunedì
ELETTORALE - REVISIONE SEMESTRALE Il Sindaco trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale gli
elenchi, gli atti ed i verbali relativi alla revisione semestrale, nonchè i ricorsi presentati. Entro tre giorni dalla data
di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco. In caso di mancata ricezione,
segnala al Prefetto i Comuni inadempienti. Entro 5 giorni dalla ricezione, si riunisce la C.E. Circondariale.
25 Martedì
ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui
pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).
29 Sabato
ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la
liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono
più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
29 Sabato
STATO CIVILE - Inviare i registri da utilizzare nell'anno successivo al Prefetto per la vidimazione.
Pagina 42
Anno VII
Numero 9
Quesiti
ANAGRAFE
extracomunitario
Iscrizione
D. Un cittadino marocchino, in regola
con il permesso di soggiorno, richiede
in data 12/05/2005 la residenza in
questo Comune.
Gli accertamenti della Polizia
Municipale si concludono il
26/05/2005 e nella stessa data la
pratica viene spedita al Comune di X.
Il 29/07/2005 perviene dal Comune di
X la conferma che il cittadino è stato
cancellato per IRREPERIBILITA' in
data 18/05/2005.
Le mie domande sono le seguenti:
Quale procedura devo seguire per
l'iscrizione?
Qual'è la data di decorrenza da
considerare?
Devo ricompilare un nuovo APR/4 ?
In attesa di ricevere comunicazioni in
merito ringrazio anticipatamente e
porgo distinti saluti.
R.
Nel caso specifico il cittadino
straniero, già iscritto nell’anagrafe di
altro Comune italiano, è stato
cancellato per irreperibilità da quella
anagrafe in un tempo successivo
(18/05/2005) a quello in cui ha
presentato la richiesta di iscrizione
anagrafica (12/05/2005) nel nuovo
Comune di dimora abituale.
Per tale motivo, una volta accertata la
dimora abituale nel nuovo Comune,
giustamente è stato trasmesso il
modello APR4 al Comune di
precedente iscrizione anagrafica
chiedendone la cancellazione.
Quest’ultimo Comune, anziché
restituire tale modello confermando la
cancellazione in una data successiva
alla richiesta di nuova iscrizione,
avrebbe dovuto:
- adottare un provvedimento di
autotutela annullando la
cancellazione per irreperibilità e
ripristinando gli atti anagrafici;
- provvedere ad effettuare la
cancellazione richiesta con la
decorrenza 12/05/2005 barrando sulla
sezione 2 del modello APR4 Istat la
voce “non comporta conteggio” in
quanto, ai fini Istat, il soggetto era già
stato portato in decremento in una
precedente statistica mensile.
In considerazione di quanto sopra
detto si invita pertanto codesto
Comune a rinnovare la richiesta di
cancellazione anagrafica al Comune
X trasmettendo un nuovo APR4
compilato come il precedente
(soprattutto in riferimento alla
decorrenza giuridica dell’iscrizione).
La questione assume una particolare
rilevanza anche in considerazione
dell’eventualità che lo straniero, una
volta conseguito il necessario tempo
di residenza legale in Italia, volesse
chiedere l’acquisto della cittadinanza
ai sensi dell’art. 9 della legge 91/92.
STATO CIVILE : rilascio estratti di
stato civile da atti trascritti
D. Vorremmo sapere se è possibile
rilasciare estratti per riassunto da atti
trascritti da altro Comune (ad esempio
atti di matrimonio in 2/B o 2/C o di
nascita in 2/A); noi di solito
consigliamo di chiedere l'estratto per
(Continua a pagina 43)
Pagina 43
(Continua da pagina 42)
riassunto al Comune che ha formato
l'atto per via delle annotazioni che
nell'atto trascritto potrebbero non
essere aggiornate.
Se però il richiedente insiste
comunque per avere l'estratto
dobbiamo rilasciarlo lo stesso oppure
no? E se lo rilasciamo ma mancano
delle annotazioni rispetto all'atto
originale di chi è la responsabilità?
C'è una norma che vieta il rilascio
degli estratti da atti trascritti da altro
Comune?
R.
Il rilascio di certificati ed estratti
desunti dai registri di stato civile è
obbligatorio (sempre e per qualsiasi
tipo di atto sia inscritto che trascritto).
La norma che prevede tale obbligo è
data dall'art. 450 del codice civile.
Anche negli atti trascritti devono
essere riportate tutte le annotazioni
che compaiono sugli atti inscritti.
Tuttavia può capitare che nell'atto
trascritto non compaiano una o più
annotazioni riportate sull'atto inscritto.
Ciò può avvenire per diversi motivi
come, ad esempio, per il fatto che
l'annotazione apposta sull'atto
inscritto non sia ancora pervenuta al
Comune ove risiede l'atto trascritto o
anche perché il Comune che doveva
trasmettere la comunicazione per
l'annotazione non abbia provveduto in
tal senso.
In ogni caso l'ufficiale di stato civile
nel rilasciare l'estratto deve limitarsi a
riportarvi le annotazioni di legge che
compaiono sull'atto e non può avere
alcuna responsabilità per eventuali
mancanze di annotazioni che non
siano state apposte senza sua diretta
responsabilità. Il diretto interessato
può invece essere responsabile per
l'uso non corretto di un estratto.
Un esempio per chiarire meglio i
concetti espressi.
MARIO è nato a UDINE nel 1976 ed i
genitori erano residenti a Cordovado.
Atto di nascita formato a Udine e
trascritto a CORDOVADO.
Mario, ora residente a San Vito al
Tagliamento, il 22 dicembre 2005 si
sposa a Udine con cittadina residente
a Udine e sceglie il regime della
comunione dei beni.
il 27 dicembre il Comune di Udine
trasmette al Comune di San Vito al
Tagliamento copia dell'atto di
matrimonio per la trascrizione ed
effettua la c omunicazione di
matrimonio, per l'annotazione all'atto
di nascita, al Comune di Cordovado.
San Vito al Tagliamento in data 28
dicembre trascrive l'atto di
matrimonio.
Cordovado riceve la comunicazione
in data 28 dicembre ed effettua
l'annotazione di matrimonio all'atto di
nascita in data 29 dicembre.
Ora:
1 - MARIO in data 27
dicembre chiede al Comune di
Cordovado un estratto dell'atto di
nascita.
2 - il Signor Piero in data 27 dicembre
chiede al Comune di Cordovado un
estratto dell'atto di nascita di Mario in
quanto deve stipulare un contratto
relativo ad un bene immobile
acquistato da Mario il 24 dicembre
2005 (che intende cedere a Piero)
SOLUZIONE
Il Comune di Cordovado rilascia
l'estratto di nascita a Mario e a Piero
senza annotazioni.
CONSEGUENZE
(Continua a pagina 44)
Pagine curate da:
Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
Felicina Comoglio
Pagina 44
I QUESITI
Anno VII
(Continua da pagina 43)
Mario risponderà penalmente dell'uso
fraudolento del certificato rilasciato.
PIERO farà rivalsa contro Mario.
L'Ufficiale di Sta to Civile di
Cordovado non ha alcuna
responsabilità nella vicenda illustrata
nell'esempio.
S T R A N I E R I - Conversione
permesso di soggiorno
Felicina Comoglio
D. È possibile con il permesso di
soggiorno per motivi religiosi
convertirlo per motivo di lavoro?
R.
La cessazione dell’aggregazione o
affiliazione presso l’ordine religioso
comporta la impossibilità di rinnovo
del permesso di soggiorno.
Solo se ricorressero le particolari
condizioni previste dall’art. 27 del
T.U. sull’immigrazione (che disciplina
l’ingresso per lavoro in casi
particolari), che fra le altre categorie
di lavoratori poste al di fuori del
sistema delle quote, prende in
considerazione anche lavoratori ad
altissimo livello di specializzazione o
dirigenti (art. 27, lett.a)).
Normalmente il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è
strettamente legato alle quote
d’ingresso.
All’interessato non rimane altro evitando di rischiare l’espulsione e,
quindi, rispettando i termini di
scadenza del permesso di
soggiorno - che attendere fiducioso
all’estero che venga pubblicato un
nuovo decreto sui flussi migratori; ciò
sempre che il datore di lavoro curi
tempestivamente l’inoltro dell a
domanda, prima che le quote siano
Numero 9
esaurite.
ANAGRAFE - Residenza in studio
professionale
D. Dovendo accertare, su richiesta di
un cittadino, il cambio di abitazione in
uno studio professionale dove
effettivamente il suddetto cittadino
esercita la professione di odontoiatra,
si chiedono le condizioni (stanze da
letto, cucina etc..) affinché possa
essere accettata o meno la relativa
richiesta.
R.
A seguito della domanda di cambio di
abitazione del cittadino codesto
ufficio dovrà accertare se
effettivamente lo stesso abbia
trasferito la dimora abituale
all’indirizzo dichiarato presso lo studio
professionale.
Nell’effet tuare l’accertamento si
dovranno evidenziare gli elementi
minimi necessari affinché possa
essere concessa la residenza nello
stesso studio. A tale scopo si rende
necessario verificare se lo stesso
cittadino abbia effettivamente lasciato
l’abitazione ove fino ad oggi ha
mantenuto la residenza (a tal fine
sarebbe importante conoscere se in
tale abitazione convivesse con
familiari) e se nello studio
professionale vive effettivamente
anche quando ha terminato l’orario di
lavoro legato allo svolgimento della
propria attività professionale. Solo nel
caso che le verifiche di cui sopra
risultino tutte positive si potrà
accogliere la richiesta.
STATO CIVILE – Scelta prenome
(Continua a pagina 45)
Pagina 45
(Continua da pagina 44)
D. La Sig.ra ANGELA ARPALICE di
anni 88 (così chiamata sull'atto di
nascita) mi ha fatto la richiesta di
indicazione del nome in questo
senso:
ARPALICE (ovvero il 2° nome che
compare sull'atto di nascita)
Attenendomi a ciò che recita la
normativa non posso accettare tale
richiesta, però come posso procedere
visto che questa Signora è sempre
stata iscritta anagraficamente dalla
nascita
con
il
solo
nome di ARPALICE e non vuole
regolarizzare il suo nome nel senso
richiesto dalla legge?
R.
L’Ufficiale dello stato civile deve
senz’altro aderire alla richiesta della
signora.
Non solo ella, come codesto ufficio
conferma, è sempre stata iscritta in
anagrafe con il prenome Arpalice ma
adesso esprime la volontà di essere
certificata in tal senso.
L'art. 36 prevede infatti che "chi ha
avuto attribuito alla nascita, prima
della data di entrata in vigore del
presente regolamento, un nome
composto da più elementi, anche se
separati tra loro, può dichiarare per
iscritto all'ufficiale dello stato civile del
luogo di nascita l'esatta indicazione
con cui, in conformità alla volontà
del dichiarante o, all'uso fattone,
devono essere riportati gli elementi
del proprio nome negli estratti per
riassunto e nei certificati rilasciati
dagli uffici dello stato civile e di
anagrafe". Pertanto in virtù del fatto
che addirittura la pubblica
amministrazione (leggi anagrafe
comunale) ha sempre usato il
secondo elemento del prenome e
che la volontà della dichiarante vuole
confermare tale uso la richiesta deve
senza ombra di dubbio essere
accolta.
CITTADINANZA - Rifugiati politici
D. Il 14/01/2005 è nata a Imperia,
una bambina figlia di due
cittadini iracheni, residenti nel mio
comune, riconosciuti dal Governo
Italiano Rifugiati Politici ai sensi della
Convenzione di Ginevra del
28/07/1951.
Si chiede se è opportuno menzionare
nell'atto di nascita di tale bimba, dopo
la cittadinanza irachena dei genitori,
gli estremi dei documenti da cui si
evince il riconoscimento dello stato di
rifugiato.
La bimba verrà iscritta in anagrafe
con la cittadinanza italiana ai sensi
dell'art. 1 della Legge n. 91/92 .
Occorrerà allegare altri documenti
all'atto di nascita, oltre alla
dichiarazione dell'U.S.L.?
Si fa presente, inoltre che il
29/12/2002 alla coppia era nato un
altro bimbo, che questo Ufficio ha
redatto un normale atto di nascita,
e che lo ha erroneamente iscritto in
anagrafe come cittadino iracheno.
Si chiede se occorra adottare
qualche provvedimento per
regolarizzare l'atto di nascita redatto
il 31/12/2002 (Provvedimento di
rettifica o proposta di annotazione?).
Si chiede, inoltre,
quali
provvedimenti adottare per
correggere la cittadinanza in
anagrafe, e se è possibile rettificare
ORA PER ALLORA in quanto anche
il bimbo nato il 29/12/2002 è cittadino
(Continua a pagina 46)
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Pagina 46
I QUESITI
Anno VII
(Continua da pagina 45)
Numero 9
minorenni.
Italiano dalla nascita
R.
Effettivamente nell'atto di nascita non
si ritiene necessario indicare la specie
dei documenti attraverso i quali si è
proceduto all'identificazione del
dichiarante o dei dichiaranti la
nascita. Ciò non è previsto per gli
italiani e neppure per gli stranieri.
Una volta formato l'atto di nascita si
dovrà chiedere al Ministero
dell'Interno - Divisione cittadinanza se per il caso in questione ricorra il
caso di applicazione dell'art. 1
comma 1 lettera b) della legge 91/92
in quanto, dal tenore del quesito, non
sembra che i genitori siano apolidi ma
rifugiati politici. In attesa
dell'accertamento che effettuerà il
detto Ministero si procederà
all'iscrizione in anagrafe del neo nato
senza indicarne la cittadinanza.
La procedura di cui sopra deve
essere effettuata anche per il nato nel
2002.
Qualora i minori conseguano la
cittadinanza italiana jure loci risulta
chiaro che essi saranno considerati
cittadini italiani per nascita. In questo
caso il Sindaco del Comune rilascerà
l'attestazione prevista dall'art. 16 del
D.P.R. 572/93 che dovrà essere
trascritta nel registro di cittadinanza
ed annotata all'atto di nascita degli
interessati.
Si deve inoltre precisare che l'atto
formato nel 2002 non sarà oggetto di
rettifica in quanto nell'atto di nascita,
al momento della sua
formazione, non si indica la
cittadinanza del nato.
CARTE DI IDENTITA’ - Rilascio a
D. Avrei bisogno di chiarire una volta
per tutte come mi devo comportare
per il rilascio di carta d'identità ad un
minore nei seguenti casi:
- genitore separato con figlio minore
(devo far firmare anche l'altro
genitore?)
- genitore divorziato con figlio
minore (idem a sopra?)
Vorrei poi sapere se è ancora
necessario richiedere il rinnovo della
dimora abituale agli stranieri con la
relativa dichiarazione e
l'accertamento o basta solo farsi
portare il permesso di soggiorno
valido?
R.
Con riferimento al quesito posto si
avanzano le seguenti osservazioni.
L'art. 3 della L. 1185/67 stabilisce i
limiti al rilascio del documento valido
per l'espatrio per i minori. Tale norma
precisa che "non possono ottenere il
passaporto: a) coloro che, essendo a
norma di legge sottoposti alla patria
potestà o alla potestà tutoria, siano
privi dell'assenso della persona che la
esercita e, nel caso di affidamento a
persona diversa, dell'assenso anche
di questa; o, in difetto, della
autorizzazione del giudice tutelare".
Pertanto il figlio legittimo, minore di
età, anche nel caso di genitori
separati o divorziati è sempre
sottoposto, salvo diversa disposizione
del giudice, alla potestà di entrambi i
genitori.
In considerazione di quanto
affermato appare necessaria la firma
di assenso di entrambi i genitori o, in
mancanza, l'autorizzazione del
(Continua a pagina 47)
Pagina 47
(Continua da pagina 46)
giudice tutelare.
Per gli stranieri extracomunitari la
dichiarazione di rinnovo della dimora
abituale, da effettuarsi al rinnovo del
permesso o carta di soggiorno, deve
essere effettuata mediante esibizione
del permesso stesso. L'Ufficiale
d'anagrafe procederà ad annotare sul
cartellino AP5 la nuova data di
scadenza senza dover effettuare gli
accertamenti.
STATO CIVILE
cognome
-
Attribuzione
D. Nel caso di riconoscimento
paterno (in occasione del
matrimonio)
del figlio
naturale (minore d'età) già
riconosciuto dalla madre fin dalla
nascita, l'attribuzione del cognome
paterno al minore è automatica o si
deve passare comunque per una
dichiarazione dei genitori in cui si
espliciti che il cognome da attribuire
(in questo secondo caso, se fosse
questa la procedura ovviamente, si
deve passare per il tribunale dei
minorenni?)?
R.
Nel caso di riconoscimento paterno
con conseguente legittimazione il
minore acquista automaticamente il
cognome paterno perdendo il
cognome materno. Non vi è, in
questa fattispecie, necessità di
interpellare il Tribunale.
POLIZIA
MORTUARIA
Affidamento trasporto funebre
-
D. Questo Comune intende affidare il
servizio di trasporto salme, ad una
associazione di volontariato (onlus),
la quale è disposta ad effettuarlo a
titolo gratuito.
E' necessario espletare una gara
vera e propria, per l'affidamento di
detto servizio, considerato che
l'associazione suddetta è l'unica nel
territorio del Comune ed è disposta a
svolgerlo a titolo gratuito? Possiamo
procedere alla stipula di una
convenzione a trattativa diretta?
R.
Si ritiene che il servizio di trasporto
salme che il Comune intende affidare
all’associazione sia quello cosiddetto
“istituzionale” cioè quello riferito al
recupero delle salme di persone
decedute sulla pubblica via o per
accidente in luogo pubblico o privato,
delle salme abbandonate o di
persona indigente o appartenente a
famiglia bisognosa per le quali il
Comune deve garantire il trasporto.
In questa ipotesi, quindi, il Comune
avvalendosi delle procedure
consentite dall’art. 113 bis del D.Lgs
267/2000, così come modificato
dall’art. 35 della Legge 448/2001, può
sicuramente affidare tale incarico
all’associazione di volontariato
presente sul suo territorio mediante
stipula di apposita convenzione.
Se, viceversa, ci si riferiva al
trasporto funebre richiesto dai parenti
va precisato che in tali casi il Comune
non può affidare tale incarico in via
esclusiva ad una ditta o associazione
in quanto dal 1° gennaio 2002 il
trasporto funebre in regime di
privativa non è più legittimo.
Si tratta, infatti, di una attività che
deve essere svolta in regime di libero
mercato.
Pagine curate da:
Mauro Parducci
Luciano Pignatelli
Maria Luisa Calligaro
Felicina Comoglio
Gli italiani all'estero:
le procedure dei Servizi Demografici
A cura di Mauro Parducci
in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli
e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo
On. Mirko Tremaglia
Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa)
L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da
Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la
Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed
innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei
Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure
e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una
volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali
residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica
amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore
della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio
Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è
rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale
pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per
fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita
del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero,
cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi
di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero
e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani
all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva
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