uso improprio della e-mail aziendale: il parere dei cdl

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Domenica,11Giugno2017-Direttore:AntonioGigliotti
LAVORO&PREVIDENZA
12NOVEMBRE2015
USOIMPROPRIODELLAE-MAILAZIENDALE:ILPARERE
DEICDL
Ilmancatolicenziamentodeldipendentecheusal’e-mailaziendaleperquestionipersonali,potrebbe
esporreildatoredilavoroalrischiodicomportamentireiteratiadlibitium
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22353 del 2
novembre2015,sièespressasuldelicato–quantoattuale–
tema dell’utilizzo improprio della casella di posta elettronica
aziendale. Secondo gli Ermellini, tale condotta non legittima
dipersé,ilricorsoallicenziamentopergiustacausa,exart.
2119cod.civ.,inquantoservirebberoelementiaddizionali,in
gradodiqualificareinterminidimaggioreintensitàlagravità
del comportamento del dipendente, al punto da legittimare
un’interruzioneintroncodelrapportodilavoro.
Quindi,intutteleipotesiincuilacondottadeldipendentesi
sia sostanziata nell’utilizzo della posta aziendale senza
produzione di un danno serio e quantificabile, la Corte ha
sempre individuato come proporzionata e sufficiente una
sanzionedisciplinaredinaturaconservativa.
Sul punto, certo non poteva mancare l’intervento da parte
della Fondazione Studi CdL che, con i parere n. 2/2015, ha
analizzatoleposizioniassuntedallaCassazioneinmeritoall’argomento.
Uso improprio dell’email - Con l’espressione “uso improprio dell’email” s’intende l’utilizzo che fuoriesca
integralmente dalle finalità connesse alle mansioni lavorative, come risultanti dall’obbligazione assunta dal
prestatore con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ipotesi classica è quella del ricorso a tale casella per
effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, nemmeno
occasionalmente,conl’eserciziodell’attivitàdilavoro.
Sentenzan.22353/2015–Conlamenzionatasentenza,laSupremaCorteètornatasultemadell’utilizzoimproprio
della casella di posta aziendale, confermandosostanzialmente gli orientamenti già rassegnati e specificando
ulteriormentelapropriaposizione.Secondoigiudicidilegittimità,infatti,oveilcodicedisciplinareolacontrattazione
collettiva prevedano la sanzione conservativa per l’uso improprio della email aziendale, l’elusione, da parte del
lavoratore,dellespecificheinformativeedeimoltepliciavvisieffettuatidaldatorealfinediprevenireabusi,nonè
sufficienteaconfigurareillivellodigravitàrichiestodall’art.2119cod.civ.
In tali casi, quindi,il datore dovrà attenersi all’applicazione della sanzione disciplinare prevista, non potendo la
violazionedeimonitiedellecomunicazionidatorialiessereconsideratacomeunaviolazionediobblighicontrattuali
distinti,talidaconsentireilpassaggioallasanzioneespulsiva.
ParereCdL–SecondoiCdL,laposizioneassuntadallaCortediCassazionefinisce“per legittimare l’azione di
queldipendenteche,esplicitamenteecoscientemente,contravvenendoaspecificheindicazioniprecauzionalidel
datoredilavoro,utilizziafinipersonalistrumentiinformaticidicuidisponeinragionedellaposizioneprofessionale
ricopertainazienda”.Tuttociòpotrebbeesporreildatoredilavoroalrischiocontinuocheildipendenteinquestione
reiteriilsuocomportamentoadlib itum,privandodivalorevincolanteleripetuteindicazionicircal’utilizzoappropriato
dellastrumentazionedilavoro.Fattispecie,questa,effettivamenterealizzatasinellasentenzaintrattazione,poichéil
dipendente non si era semplicemente limitato a violare la diposizione del contratto collettivo che vieta l’uso
improprio di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non attenendosi alle specifiche e
comprovateindicazioniulteriormentefornitegli.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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