Domenica,11Giugno2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 12NOVEMBRE2015 USOIMPROPRIODELLAE-MAILAZIENDALE:ILPARERE DEICDL Ilmancatolicenziamentodeldipendentecheusal’e-mailaziendaleperquestionipersonali,potrebbe esporreildatoredilavoroalrischiodicomportamentireiteratiadlibitium La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22353 del 2 novembre2015,sièespressasuldelicato–quantoattuale– tema dell’utilizzo improprio della casella di posta elettronica aziendale. Secondo gli Ermellini, tale condotta non legittima dipersé,ilricorsoallicenziamentopergiustacausa,exart. 2119cod.civ.,inquantoservirebberoelementiaddizionali,in gradodiqualificareinterminidimaggioreintensitàlagravità del comportamento del dipendente, al punto da legittimare un’interruzioneintroncodelrapportodilavoro. Quindi,intutteleipotesiincuilacondottadeldipendentesi sia sostanziata nell’utilizzo della posta aziendale senza produzione di un danno serio e quantificabile, la Corte ha sempre individuato come proporzionata e sufficiente una sanzionedisciplinaredinaturaconservativa. Sul punto, certo non poteva mancare l’intervento da parte della Fondazione Studi CdL che, con i parere n. 2/2015, ha analizzatoleposizioniassuntedallaCassazioneinmeritoall’argomento. Uso improprio dell’email - Con l’espressione “uso improprio dell’email” s’intende l’utilizzo che fuoriesca integralmente dalle finalità connesse alle mansioni lavorative, come risultanti dall’obbligazione assunta dal prestatore con la sottoscrizione del contratto di lavoro. Ipotesi classica è quella del ricorso a tale casella per effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, nemmeno occasionalmente,conl’eserciziodell’attivitàdilavoro. Sentenzan.22353/2015–Conlamenzionatasentenza,laSupremaCorteètornatasultemadell’utilizzoimproprio della casella di posta aziendale, confermandosostanzialmente gli orientamenti già rassegnati e specificando ulteriormentelapropriaposizione.Secondoigiudicidilegittimità,infatti,oveilcodicedisciplinareolacontrattazione collettiva prevedano la sanzione conservativa per l’uso improprio della email aziendale, l’elusione, da parte del lavoratore,dellespecificheinformativeedeimoltepliciavvisieffettuatidaldatorealfinediprevenireabusi,nonè sufficienteaconfigurareillivellodigravitàrichiestodall’art.2119cod.civ. In tali casi, quindi,il datore dovrà attenersi all’applicazione della sanzione disciplinare prevista, non potendo la violazionedeimonitiedellecomunicazionidatorialiessereconsideratacomeunaviolazionediobblighicontrattuali distinti,talidaconsentireilpassaggioallasanzioneespulsiva. ParereCdL–SecondoiCdL,laposizioneassuntadallaCortediCassazionefinisce“per legittimare l’azione di queldipendenteche,esplicitamenteecoscientemente,contravvenendoaspecificheindicazioniprecauzionalidel datoredilavoro,utilizziafinipersonalistrumentiinformaticidicuidisponeinragionedellaposizioneprofessionale ricopertainazienda”.Tuttociòpotrebbeesporreildatoredilavoroalrischiocontinuocheildipendenteinquestione reiteriilsuocomportamentoadlib itum,privandodivalorevincolanteleripetuteindicazionicircal’utilizzoappropriato dellastrumentazionedilavoro.Fattispecie,questa,effettivamenterealizzatasinellasentenzaintrattazione,poichéil dipendente non si era semplicemente limitato a violare la diposizione del contratto collettivo che vieta l’uso improprio di strumentazione aziendale, ma aveva aggravato la sua posizione non attenendosi alle specifiche e comprovateindicazioniulteriormentefornitegli. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>VARIE ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it