Elaborazione dei dati e confronto con i limiti di legge (alta frequenza) Claudio Baratta - ISPRA 1 Possono essere confrontati direttamente con i limiti di legge solamente i valori di campo misurati con strumenti o catene strumentali (BL o BS) aventi incertezza contenuta entro 3 dB. I livelli di campo misurati con strumenti o catene strumentali aventi incertezza superiore a 3 dB sono da ritenersi solamente indicativi sarebbe il caso di ripetere le strumentazione che garantisca accuratezza (CEI 211-7) misurazioni con una maggiore 2 Banda Larga vs. Banda Stretta Le misurazioni possono essere condotte sia in banda larga che in banda stretta (selettive). È sufficiente eseguire misure in BL se: • è necessario individuare punti critici in una zona in cui insistono più impianti (indagine di primo livello) • il valore misurato in BL non supera il 75% del valore del limite più basso applicabile fra quelli relativi alle frequenze di emissione delle sorgenti presenti 3 Banda Larga vs. Banda Stretta (2) È necessario eseguire misure in BS se: • sono presenti più sorgenti che emettono in intervalli di frequenza su cui devono essere applicati differenti valori limite e il valore misurato in BL è superiore al 75% del limite più basso (se il valore misurato in BL è superiore al 50% del limite più basso è comunque consigliabile procedere con l’analisi in BS) • mediante la misura in BL viene evidenziato un superamento del limite per cui si rende necessaria la riduzione a conformità, procedura che richiede di valutare i diversi contributi forniti singolarmente da ogni sorgente Se si sono effettuate ambedue le misure (BL e BS) e vi è discordanza tra i risultati, si considerano validi i risultati in BS 4 Banda Larga vs. Banda Stretta (3) I superamenti possono essere accertati solamente in BS 5 Misurazioni in Banda Stretta : esempio ESEMPIO Misurazione su 3 altezze ; 2 frequenze rilevate (f1 e f2) f1: FA = 50 dB(1/m); AC = 0,5 dB f2: FA = 55 dB(1/m); AC = 0,6 dB I valori nelle tabelle sono espressi in dBm h = 1,1 m f1 f2 X -45,2 -32,5 Y -46,1 Z -48,2 h = 1,5 m f1 f2 x -44,3 -33,5 -33,8 y -47,6 -34,6 -31,6 z -41,3 -37,8 6 Misure in Banda Stretta : esempio (2) h = 1,9 m x f1 f2 -39,1 -40,1 y -38,2 -39,2 z -39,3 -38,6 E i , j = 10 Pletta + AE + AC + FA −13 , 01 20 Per l’altezza di 1,1 m si ha: E ( x ) f 1 = 10 −45 , 2 + 0 + 0 , 5 + 50 −13 , 01 20 = 0,41 V/m 7 Misure in Banda Stretta : esempio (3) E ( y ) f 1 = 10 E ( z ) f 1 = 10 −46 ,1+ 0 + 0 , 5 + 50 − 13 , 01 20 −48 , 2 + 0 + 0 , 5 + 50 −13 , 01 20 = 0,37 V/m = 0,29 V/m E1,1m ( f 1) = E ( x ) 2f 1 + E ( y ) 2f 1 + E ( z ) 2f 1 = 0,63 V/m (…) 8 Misure in Banda Stretta : esempio (4) E1, 5 m ( f 1) = 0,85 V/m E1, 9 m ( f 1) = 1,48 V/m E ( f 1) = E ( f 1)12,1m + E ( f 1)12,5 m + E ( f 1)12, 9 m 3 = 1,05 V/m (…) 9 Misure in Banda Stretta : esempio (5) E ( f 2) = E ( f 2)12,1m + E ( f 2)12, 5 m + E ( f 2)12, 9 m 3 = 4,25 V/m E = E ( f 1) + E ( f 2) = 4,38 V/m 2 2 10 Decreto applicativo LQ n.36/2001 • RF DPCM 8 Luglio 2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.199 del 28 Agosto 2003 11 DPCM 8 Luglio 2003 per RF Art. 1 - (Campo di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l' individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. 12 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (2) Art. 1 - (Campo di applicazione) […continua] 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico. 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo DPCM (…). 13 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (3) Art. 1 - (Campo di applicazione) […continua] 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l' insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999. 14 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (4) Art. 1 - (Campo di applicazione) […continua] 6. Ai sensi dell‘art.2, comma 3, della legge 22 Febbraio 2001, n.36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito DPCM su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 15 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (5) Art. 3 - (Limiti di esposizione e valori di attenzione) 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. 16 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (6) Limiti di esposizione Frequenza f Campo elettrico E [V/m] Campo magnetico H [A/m] Densità di potenza S [W/m2] 0,1 MHz < f 3 MHz 60 0,2 - 3 MHz < f 3 GHz 20 0,05 1 3 GHz < f 300 GHz 40 0,1 4 17 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (7) Art. 3 - (Limiti di esposizione e valori di attenzione) […continua] 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B. 18 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (8) Art. 3 - (Limiti di esposizione e valori di attenzione) […continua] 3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 19 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (9) Valori di attenzione Frequenza f Campo elettrico E [V/m] Campo magnetico H [A/m] Densità di potenza S [W/m2] 0,1 MHz < f 300 GHz 6 0,016 0,1 (3 MHz300 GHz) Obiettivi di qualità Frequenza f Campo elettrico E [V/m] Campo magnetico H [A/m] Densità di potenza S [W/m2] 0,1 MHz < f 300 GHz 6 0,016 0,1 (3 MHz300 GHz) 20 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (10) Art. 4 - (Obiettivi di qualità) 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 21 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (11) Art. 4 - (Obiettivi di qualità) 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. L’obiettivo di qualità non richiede una permanenza di almeno 4 ore 22 DPCM 8 Luglio 2003 per RF (12) Art. 6 - (Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione) 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Allegato C – Riduzione a conformità 23 Allegato C del DPCM: riduzione a conformità E i2 Ci = 2 Li contributi normalizzati Se la somma C = i C i supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti. In via preliminare si individuano con Ri quei contributi Ci che singolarmente superano il valore 1: a ciascuno dei corrispondenti segnali Ei deve essere applicato un coefficiente di riduzione βi che soddisfa la relazione βi2Ri = 0,8. 24 Allegato C del DPCM: riduzione a conformità (2) 2 Se la somma C = j C j + i β i Ri supera il valore 1 i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C ≤ 0,8 ai fini di una maggiore tutela della popolazione. Rientrano nella procedura di riduzione a conformità solamente le emittenti che forniscono un contributo al campo inferiore a 1/10 del limite di riferimento (contributo inferiore a 0,6 V/m nel caso in cui il limite applicabile sia 6 V/m). 25 Allegato C del DPCM: riduzione a conformità (3) Indicando con Ck i contributi normalizzati inferiori a 2 1/100 si ha: C = p C p + k C k + i β i Ri con p+k=j Considerando che i valori di campo ridotti valgono si ha che α vale: Eridotto= α · Estep precedente α= 0,8 − p Cp + k Ck i β Ri 2 i 26 Riduzione a conformità: primo esempio Abbiamo la seguente situazione: Sorgente E (V/m) S1 5,7 S2 3 S3 2 Tot. 6,74 C1 = 0,9 ; C2 = 0,25 ; C3 = 0,11 C= i C i = 1,26 > 1 Nessun Ci supera singolarmente il valore 1 alla fase successiva si passa 27 Riduzione a conformità: primo esempio (2) α= 0,8 − Cp + p k Ck 2 β Ri i i = 0,8 − 0 0,8 = = 0,8 0,9 + 0,25 + 0,11 1,26 Applicando a tutte le sorgenti un coefficiente di riduzione pari a α = 0,8 si ottiene: Sorgente E (V/m) S1 5,7 ⋅ 0,8 = 4,56 S2 3 ⋅ 0,8 = 2,4 S3 2 ⋅ 0,8 = 1,6 Etot = 5,4 V/m 28 Riduzione a conformità: secondo esempio Abbiamo la seguente situazione: Sorgente E (V/m) S1 0,56 S2 0,61 S3 8 S4 4 Tot. 8,98 C1 = 0,009 < 1/100 C2 = 0,01 C3 = 1,78 C4 = 0,44 C= i C i = 2,24 > 1 C3 supera singolarmente il valore 1 β3)2C3 = 0,8 coefficiente β3 tale che (β si applica un 0,8 0,8 = = 0,67 β3 = C3 1,78 29 Riduzione a conformità: secondo esempio (2) La nuova situazione ora è: Sorgente E (V/m) S1 0,56 S2 0,61 S3 8 ⋅ 0,67 = 5,36 S4 4 Tot. 6,74 C1 = 0,009 < 1/100 C2 = 0,01 C’3 = 0,8 C4 = 0,44 C= i C i = 1,26 > 1 Nessun Ci supera singolarmente il valore 1 alla fase successiva si passa 30 Riduzione a conformità: secondo esempio (3) α= 0,8 − Cp + p k Ck 2 β Ri i i = 0,8 − 0,009 0,8 = = 0,8 0,01 + 0,44 + 0,8 1,25 Applicando a tutte le sorgenti tranne S1 un coefficiente di riduzione pari a α = 0,8 si ottiene: Sorgente E (V/m) S1 0,56 S2 0,61 ⋅ 0,8 = 0,49 S3 5,36 ⋅ 0,8 = 4,29 S4 4 ⋅ 0,8 = 3,2 Etot = 5,4 V/m 31 Radar in BS: confronto con la normativa • Il DPCM 08/07/2003 (decreto applicativo della L.Q. n.36/2001) relativo alle RF non è applicabile agli impianti radar. Art.1 Campo di applicazione, comma 3: << I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n.36 >>. 32 Radar in BS: confronto con la normativa (2) • In ogni caso viene esplicitata (Art.1, comma 4) la possibilità di utilizzare la Raccomandazione Europea del 12 luglio 1999 (e quindi le Linee Guida ICNIRP del 1998) che, per i campi pulsati a frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, prescrive di adottare un valore limite per la densità di potenza di picco pari a 1000 volte il corrispondente valore limite della densità di potenza media (su 6 minuti) e, corrispondentemente, di adottare un valore limite per il campo elettrico di picco pari a 32 volte il corrispondente valore limite del valore efficace di campo elettrico. 33 Radar in BS: confronto con la normativa (3) Epicco= 9,52 V/m Emedio= 0,25 V/m (antenna ferma) Emedio= 14⋅⋅10-3 V/m VAL EFF (rms) VALORE DI PICCO Interpretazione cautelativa 6 192 ICNIRP (1998) e Raccomandazione Europea (1999) 49,6 1587,2 Entrambi i valori limite, medio e di picco, sono ampiamente rispettati nel punto di misura considerato. 34 Radar in BS: analisi dei risultati Epicco/Emedio= (9,52)/(14⋅⋅10-3) = 680 Notiamo che il rapporto tra il valore di picco e il valore medio è molto superiore a 32 che rappresenta il rapporto tra i limiti per il campo di picco e quello medio: ciò significa che è il valore di picco ad essere più vicino al valore limite rispetto al valore medio. Questa è una situazione abbastanza tipica per i radar dove è il campo elettrico di picco quello che deve essere tenuto maggiormente sotto controllo. 35 Fine [email protected] Tel. 0650072908 36