DIRITTO di Federica Lerro Avvocato - Ufficio Legale SIES - Roma Docente CPMA VALET - Bologna e Maurizio Priori Medico Chirurgo - Firenze Presidente SIES A A PROPOSITO DEL REGISTRO DI MEDICINA ESTETICA La Medicina Estetica è una branca medica che beneficia di formazione professionale solo grazie ai corsi, alle scuole, ai simposi e ai congressi organizzati dalle associazioni scientifiche di settore, mentre manca ancora un riconoscimento ufficiale che sia più efficace rispetto all’iniziativa degli Ordini Provinciali di Milano, Roma e Palermo ppare necessario, forse addirittura doveroso, tornare su un argomento tanto annoso come quello della validità dei titoli professionalizzanti in Medicina Estetica e le finalità per le quali alcuni (pochi) Ordini hanno istituito il Registro dei Medici Estetici. La Legge nr. 221 del 5 aprile 1950 dispone come l’iscrizione nell’albo dei medici dà diritto al libero esercizio della professione senza alcuna limitazione in merito all’attività specialistica, salvo per la radiodiagnostica e per la anestesiologia, per l’esercizio delle quali è necessario il titolo di specialista; il DPR 10 marzo 1982 nr. 162, che ha provveduto al riordino delle scuole di specializzazione e perfezionamento, ha ribadito che le stesse legittimano unicamente, nei rami di esercizio professionale, l’assunzione della qualifica di specialista senza peraltro rappresentare la condizione, anzi meglio, il requisito senza il quale sia possibile l’esercizio della libera professione. A mente della Legge nr. 221/1950 e del D.P.R. 162/1982, il medico chirurgo regolarmente iscritto all’albo può operare tutti i trattamenti, sia medici che chirurgici, in ogni branca specialistica della medicina, pur senza aver conseguito il titolo di specialista nella singola branca di afferenza. Uniche specialità che esigono il possesso del diploma di 18 specializzazione per l’esercizio della relativa disciplina, sono e rimangono l’anestesia e la radiologia. La medicina estetica non gode di un percorso di specializzazione universitario, pertanto non esistono specialisti in Medicina Estetica. La Medicina Estetica rimane una branca medica che beneficia di formazione professionale solo grazie ai corsi, alle scuole, ai simposi e ai congressi organizzati dalle associazioni scientifiche di settore, che da sempre e storicamente si sono occupate della preparazione e dell’addestramento dei professionisti di settore. A dette iniziative, negli anni si sono aggiunti i Master Universitari in Medicina Estetica, attivi ormai in molti Atenei Italiani. Come è noto a tutti, tre Ordini Provinciali Italiani (Milano – Roma – Palermo) hanno istituito tre distinti Registri dei Medici Estetici. L’iscrizione a detti registri è riservata a professionisti in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione e in possesso, altresì, di ulteriori titoli quali, per citare alcuni esempi, diploma rilasciato da una scuola quadriennale di formazione post universitaria, ovvero diploma di Master Universitario; diploma di specialista in una branca come la dermatologia o la chirurgia plastica; l’aver esercitato nella branca della medicina estetica per un de- terminato periodo di tempo o l’aver prestato attività di docenza in uno degli istituti citati. I requisiti dettati dai tre Registri differiscono in qualche misura tra loro, ma convergono per lo più sulla classificazione dei titoli di studio idonei all’iscrizione. LA NASCITA DEI REGISTRI Ma di Registri se ne parla ormai da anni e si discute molto sulla congruità dei requisiti richiesti per l’iscrizione, sulla relativa legittimità e sulla necessità di mantenerli aperti, considerando che a diversi anni dall’istituzione del primo Registro di Roma, solo due Ordini hanno seguito l’esempio. Allora ci domandiamo come sono nati i Registri e, soprattutto, perché? Il Registro dei Medici Estetici è stato proposto dalla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri agli Ordini provinciali, al solo scopo di ottenere un quadro statistico su quanti professionisti svolgessero l’attività medesima. La Federazione stessa non ha mai inteso, dunque, attribuire al Registro alcun valore legale per il riconoscimento di eventuali esclusività nell’esercizio della medicina estetica. L’Istituzione dei Registri, nei pochi Ordini provinciali che hanno aderito a detto progetto, ha comportato una creazione “de facto” di elenchi non finalizzati alla reale valutazione statistica dei professionisti esercenti detta branca, come nelle finalità perseguite dalla Federazione, ma integranti un vero e proprio riconoscimento di titoli e in alcune esperienze (come quella romana) l’appartenenza al registro creava sbarramenti, addirittura, all’eserci-