UNIVERSITE EUROPEENNE JEAN MONNET ASSOCIATION INTERNATIONALE SANS BUT LUCRATIF BRUXELLES - BELGIQUE THESE FINALE EN “SCIENCES CRIMINOLOGIQUES” UNA VISIONE DEL MONDO CARCERARIO I cinque continenti Relatore: <Dott.ssa Roberta Frison> Specializzando: Dott.ssa Marika Beretta Matr. 2392 Bruxelles, ottobre 2011 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 INDICE 1. INTRODUZIONE……………………………………7 2. PREMESSA………………………………………… 9 3. CRIMINOLOGIA………………………………… 11 3.1La criminologia…………………………………………… 11 3.2Il diritto e la psicologia…………………………………… 15 3.3La psicologia giuridica…………………………………… 16 4. PSICOLOGIA PENITENZIARIA……………… 19 4.1La psicologia penitenziaria………………………………… 19 4.1.1 I fenomeni con analogie……………………………………………. 21 4.1.2 La sindrome di prisonizzazione…………………………………… 23 4.1.3 Lo sciopero della fame………………………………………………25 4.1.4 Il suicidio……………………………………………………………..26 4.1.5 Il sovraffollamento…………………………………………………...29 4.2Il colloquio criminologico………………………………….. 30 5. SISTEMI…………………………………………….37 5.1Common law…………………………………………………37 5.2Civil law……………………………………………………...40 5.3Misto………………………………………………………… 41 5.4La legge consuetudinaria……………………………………41 5.5Fiqh………………………………………………………… 43 5.6I diritti……………………………………………………… 46 5.6.1 Il diritto romano…………………………………………………… 46 5.6.2 Il diritto canonico…………………………………………………… 49 5.7I sistemi………………………………………………………50 2 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 5.7.1 Il sistema accusatorio………………………………………………...50 5.7.2 Il sistema inquisitorio………………………………………………...51 5.7.3 I sistemi reali…………………………………………………………52 6. DELITTO…………………………………………...53 6.1Il delitto………………………………………………………53 6.2Il reato………………………………………………………..55 6.3La pena……………………………………………………….59 6.4Le misure…………………………………………………….59 6.4.1 Le misure cautelari………………………………………………… 59 6.4.2 Le misure alternative…………………………………………………60 7. CARCERE…………………………………………..63 7.1La prigione…………………………………………………...63 7.2L’istituzione totale………………………………………… 65 7.3I livelli di sicurezza………………………………………… 68 7.4La classificazione dei carceri……………………………… 70 7.5La classificazione dei detenuti………………………………71 7.6La pena di morte…………………………………………….72 7.7L’ergastolo…………………………………………………...74 8. CINQUE CONTINENTI………………………… 75 8.1Premessa……………………………………………………..75 8.2L’Africa………………………………………………………75 8.3L’America……………………………………………………77 8.4L’Asia……………………………………………………… 80 8.5L’Europa…………………………………………………… 81 8.6L’Oceania…………………………………………………… 82 8.7Conclusione ………………………………………………… 83 9. LA SITUAZIONE ITALIANA…………………… 85 9.1Premessa……………………………………………………. 85 3 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 9.2Il procedimento penale…………………………………….. 85 9.3Dall’ingresso all’uscita…………………………………….. 87 9.4I penitenziari…………………………………………………87 9.4.1 Il numero delle carceri ………………………………………………87 9.4.2 Il numero dei detenuti in esubero……………………………………88 9.4.3 Il numero dei detenuti stranieri in Italia……………………………...89 10.I DIECI CARCERI PIU’ INSOLITI AL MONDO……… 93 10.1 Premessa………………………………………………93 10.2 Articoli…………………………………………………93 11. CONCLUSIONE……………………………. 99 12. BIBLIOGRAFIA…………………………… 101 4 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 5 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Ai miei parenti, a Fulvia e alle persone a me “distanti” ma sempre vicine. (un abbraccio particolare a mio fratello MANUEL) 6 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 1. INTRODUZIONE Il fascino di questa tesi consiste per me, nell‟essermi potuta avvicinare al mondo del carcere, mondo per altro distante e sconosciuto. Le difficoltà incontrate nell‟affrontare questo argomento stanno soprattutto nella difficoltà a reperire informazioni esaustive e non contraddittorie. Per altro nella bibliografia saranno riportate tutte le fonti a cui ho fatto riferimento. 7 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 8 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 2. PREMESSA Il lavoro svolto in questa ricerca punta a dare una visione “mondiale” della situazione carceraria. Per renderla più chiara, ho voluto chiarire le basi teoriche relative al significato di criminologia e ai contenuti della psicologia penitenziaria. In seguito il lavoro diviene più schematico e offre tramite tabelle, sia la visione carceraria nei cinque continenti, sia nel dettaglio alcuni degli aspetti ad essa relativi, ad esempio la situazione italiana. Il primo capitolo tratta la criminologia. Il secondo analizza la psicologia penitenziaria attraverso le sue ramificazioni. Il terzo capitolo esplicita i sistemi giudiziari nel mondo. Il quarto definisce i punti chiave del diritto penale. Il quinto capitolo analizza l‟istituzione “carcere” nella sua globalità. Il sesto fotografa la realtà carceraria nei continenti. Il settimo capitolo si sofferma sulle carceri italiane. Per concludere, l‟ultimo capitolo conduce ad uno sguardo mondiale delle carceri più insolite nel mondo, attraverso degli articoli. 9 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 10 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 3. CRIMINOLOGIA 3.1. La criminologia La criminologia è la scienza che studia i reati, gli autori, le vittime, i tipi di condotta criminale (e la conseguente reazione sociale) e le forme possibili di controllo e prevenzione. È una disciplina sia teorica sia empirica, sia descrittiva sia esplicativa e sia normativa sia fattuale. Il maggiore interesse di studio della criminologia è il reato. Il reato non è inteso come fatto biologico ma come il frutto di una definizione sociale che varia in funzione del tempo (storia) e dello spazio (geografia), ossia varia in ogni cultura. I concetti profondamente interrelati tra di loro sono: la cultura, il crimine e il diritto. Esistono due tipi di criminologia: la clinica e la sociologica. La prima studia la criminalità dal punto di vista clinico, individualistico e favorisce l‟esame della personalità1 del deviante, anche in funzione trattamentale (Martellozzo, 2008). La seconda criminologia privilegia lo studio delle dinamiche criminali come fatto sociale (sociologia della devianza). I primi albori della criminologia si sono affermatiti nel 1750, nella cultura illuminista, con Beccaria, attraverso il suo trattato “Dei delitti e delle pene”. Nasce la scuola classica 2 , come autori si ricordano Beccaria (1738-1794) e Bentham (1748-1832), imperniata sui concetti del funzionamento del sistema penale, ossia basare sia le leggi sia l‟amministrazione giudiziaria sulla razionalità e sui diritti umani. Poi nell‟Ottocento, con lo sviluppo delle scienze empiriche (psicologia, sociologia, antropologia), nasce la scuola positiva 3 , che si articola in due 1 Gli strumenti utilizzati nell‟esame della personalità sono: l‟intervista diagnostica, l‟analisi di eventuale documentazione o cartella clinica, la valutazione comportamentale e cognitiva, i test di personalità (multidimensionali e monodimensionali). 2 I concetti fondamentali della scuola classica: ogni individuo è libero di prendere le decisioni e di compiere le proprie scelte (tuttavia, ognuno tende a perseguire i propri interessi e il proprio piacere); ogni individuo gode di determinanti naturali, quali la vita, la libertà e la proprietà; gli stati vengono creati dai cittadini per proteggere questi diritti, ed esistono in seguito a un contratto sociale stipulato tra governati e governanti; ogni pena è un processo naturale (Martellozzo, 2008). 3 I concetti fondamentali della scuola positiva: gli esseri umani vivono in un mondo caratterizzato da rapporti di causaeffetto, in cui regna un ordine, che è possibile individuare e scoprire attraverso l‟osservazione sistemica; i problemi sociali come la criminalità, possono essere risolti attraverso lo studio sistematico del comportamento umano, l‟applicazione della scienza è essenziale per migliorare la natura umana, il comportamento criminale dipende da diversi tipi di anormalità; anormalità e normalità vanno comparate; il compito della criminologia provvedere alla correzione; il trattamento è auspicabile sia per l‟individuo, per consentirgli di ritornare normale, sia per la società, per proteggerla da eventuali danni. 11 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 direzioni: lo studio dell‟uomo che delinque secondo l‟approccio medico-biologico dell‟antropologia criminale e lo studio sociologico delle condizioni che favoriscono la commissione differenziale di reati, in funzione del ceto sociale di appartenenza. Per questa scuola, si devono ricordare come autori, Lombroso 4 (1835-1909) che narra che una persona commette un reato per scelta ma perché è spinto a farlo da impulsi biologici, psicologici o sociali, Ferri (1894) che tratta i fattori fisici (razza, ect.) e sociali (costumi, religione, etc.) e invece Garofalo i fattori psicologici e morali (1880). In seguito, con il moltiplicarsi delle ricerche e delle conoscenze psicologiche, la scuola positiva assume un indirizzo psicopatologico e psichiatrico. La delusione a proposito della possibilità di affrontare scientificamente i problemi della criminalità, porta all‟emergere sia di approcci di criminologia critica e di anticriminologia ma anche al riemergere della scuola classica con il nome di scuola neoclassica. Nel Novecento si sedimenta la scuola di Chicago5 che valuta l‟individuo come chi vive in un sistema complesso. Infatti, l‟individuo è “come una creatura complessa in grado di adattare gli stili di vita largamente diversi” (Matza, 1969). L‟interesse di studio si basa sull‟ecologia e sull‟etnografia, per valutare la sociologia empirica della devianza. Negli Stati Uniti e nei paesi Anglosassoni, la criminologia si sviluppa dagli anni ‟20 e si qualifica come disciplina prevalentemente sociologica. La criminologia è una scienza che ha stretti legami di collaborazione di sinergia con altre discipline, come: la biologia, la genetica, le neuroscienze, l‟antropologia, la sociologia, la psicologia, la psichiatria, la psicopatologia forense, il diritto, le scienze penitenziarie, la statistica, la psicopatologia generale e dell‟età evolutiva, la criminalistica, le scienze dell‟investigazione, la filosofia della scienza, la medicina legale e la chimica. La criminologia si differenzia e non si deve confondere con la criminalistica. La criminologia studia il comportamento dei soggetti che compiono il reato 4 Cesare Lombroso ha scritto nel 1876 il libro: “L‟uomo delinquente”. L‟antropologo valuta l‟antropologia criminale come una criminalità ed evoluzione umana. Il crimine è innato e, infatti, tratta dell‟uomo atavico (primitivo). L‟antropologo esprime sia le caratteristiche fisiche (orecchie grandi, ossa craniche spesse, ect) e altre caratteristiche (pigrizia, eccessiva gestualità, ect) sull‟uomo criminale. 5 I contributi metodologici della Scuola di Chicago: uso combinato di dati qualitativi e quantitativi; dati ufficiali; per ogni diversa area della città – hot spot; spiegazione della causa della criminalità; l‟etnografia, ricercatore e criminale. 12 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 attraverso: la conoscenza della personalità6 e il motivo del delitto; la conoscenza della pericolosità e la recidiva e infine esamina le cause della società e dell‟ambiente o il fenomeno della devianza. La criminologia si compone in due fasi: la fase diagnostica 7 (colloquio criminologico) e la fase prognostica 8 (valutazione della recidiva). Le discipline con cui si allea la criminologia sono: medicina, psicologia, diritto, sociologia, ect. La criminologia studia più approfonditamente i caratteri propri della scena del crimine per definire il “criminal profiling9”. La criminalistica è una scienza autonoma che studia la scena del crimine e analizza le investigazioni tecnico-scientifiche in seguito all‟evento criminoso, rispondendo alla domanda “come e dove” è stato commesso il delitto. Questa disciplina si lega maggiormente ad altre discipline come: medicina legale, chimica, fisica, ect. La criminologia può avvalersi di diverse tecniche tra cui: lo studio di casi clinici individuali, le ricerche mediante campioni, l‟analisi di statistiche (indagini settoriali e studi predittivi) ufficiali collettive, l‟analisi di fonti informative e documentali, le ricerche sperimentali o quasi - sperimentali, le ricerche sociali e sul campo e anche l‟analisi di documenti storici. Il criminologo è quella figura professionale che può operare in diversi ambienti specialistici: all‟interno delle carceri, come esperto nell‟equipe di osservazione e trattamento; come esperto nei tribunali di sorveglianza o nei tribunali dei minori; come consulente per enti pubblici in materia di prevenzione criminale, sicurezza urbana e vittimologia ed esiste la possibilità d‟impiego come consulente aziendale in materia di sicurezza. La competenza criminologica può essere utilizzata anche in ambito psichiatrico - forense, nello svolgimento 6 La personalità, è l‟insieme di tratti stabili emozionali e comportamentali, che rappresentano il modo personale di rispondere, interagire e percepire l‟ambiente esterno e gli eventi della propria vita. Importanti sono il carattere (rappresenta tutte le diverse modalità di pensare, agire e di atteggiarsi del soggetto, assunte in seguito alle esperienze) e il temperamento (base innata, in cui ogni persona opera nel mondo e nel reagire con l‟ambiente, risulta poco modificabile perché legato al patrimonio genetico). I tratti che la compongono rappresentano le caratteristiche del proprio stile di rapporto con gli altri. Normalmente questi tratti devono essere abbastanza flessibili a seconda delle circostanze. Se i tratti sono caratterizzati dalla rigidità e dalla presentazione inflessibile allora, anche nelle situazioni meno opportune, si presentano i disturbi della personalità. 7 La fase diagnostica oltre a utilizzare il colloquio può utilizzare altri strumenti: la somministrazione di reattivi mentali, lo svolgimento di un‟inchiesta sociale sull‟abituale ambiente di vita del soggetto, un esame comportamentale, l‟analisi di dati quali il curriculum criminoso, la sentenza di condanna e le precedenti sentenze. 8 La fase prognostica si basa sulla valutazione complessiva data dai risultati dell‟osservazione criminologica, sulla valutazione di parametri oggettivi, su indicazioni statistiche. 9 Il criminal profiling, ossia attraverso lo studio psicologico degli eventi, si cerca di risalire al profilo di personalità del criminale. Ad esempio il profilo psicologico del possibile autore di una serie di reati, viene quindi ottenuto attraverso una serie di comparazioni fra le evidenze investigative (i rilievi fotografici) e le evidenze psicologiche, sociali e culturali che possono far capo all‟autore stesso. 13 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 dell‟attività peritale come perito nominato dal giudice o da una delle parti e nell‟ambito penale in cui è importante la valutazione dell‟imputabilità10 o della capacità di testimoniare della vittima del reato. L‟attività di criminologo in Italia, purtroppo non è ancora regolata da alcune legge né inquadrata in un albo professionale. La criminologia costituisce un importante strumento operativo in numerosi contesti, alcuni accademici, altri finalizzati allo sviluppo delle conoscenze, altri più operativi e direttamente utilizzabili in campo sociale e istituzionale. I principali ambiti 11 applicativi per l‟indagine criminologica sono diversi dalle perizie allo sviluppo di tecniche investigative. La principale applicazione della criminologia avviene nella fase esecutiva e trattamentale e nell‟osservazione scientifica della personalità. A questa disciplina si lega la criminologia clinica, quest‟ultimo termine si riferisce all‟insieme degli interventi del criminologo che tendono a riconoscere, “curare” e prevenire i comportamenti illegali nel singolo individuo. La terapia è costituita dalla progettazione di un percorso di risocializzazione che utilizza gli strumenti offerti dal sistema giudiziario. L‟applicazione della criminologia clinica si manifesta soprattutto nel momento dell‟esecuzione della pena e durante la detenzione, attraverso l‟osservazione scientifica che è usata dalla Magistratura di sorveglianza per l‟individualizzazione delle modalità secondo le quali la pena dovrà essere eseguita. L‟osservazione prende in considerazione le caratteristiche personologiche, situazionali, micro sociali e di pericolosità del soggetto. Attraverso l‟osservazione scientifica si possono acquisire delle informazioni sulla criminogenesi e criminodinamica (rientrano nella fase diagnostica). Il criminologo clinico svolge un‟attività di predizione riguardante le prospettive future di recidiva e indica il percorso individualizzato di risocializzazione maggiormente efficace. 10 L‟imputabilità è la condizione sufficiente ad attribuire ad un soggetto l‟azione penale e a mettere in conto le conseguenze giuridiche. 11 Gli ambiti sono: perizie e consulenze, ricerche accademiche non direttamente finalizzate (università e Istituti privati), ricerche accademiche finalizzate per la prevenzione del crimine, ricerche e consulenze finalizzate alla repressione del crimine, progettazione e attuazione di tecniche di prevenzione del crimine, attività di educatori scolastici e assistenti di comunità nel trattamento di soggetti con precedenti penali, attività medica di base e di psicologia clinica nel trattamento di pazienti che hanno commesso crimini, sviluppo e applicazione di tecniche investigative. 14 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 L‟attività12 del criminologo clinico si basa su un giudizio integrato fondato sia su parametri statistici sia sulle caratteristiche individuali emerse dall‟osservazione. 3.2. Il diritto e la psicologia Il diritto è visto in genere come riferimento a un sistema di norme aventi carattere di obbligatorietà e che regolano i rapporti sociali. Il diritto è una disciplina prescrittiva, in cui i singoli individui hanno la libertà di rispettare o no le leggi (sono obbligati a farlo). Nel momento in cui le leggi non sono rispettate, esistono delle sanzioni. Esistono delle autorità che devono essere in grado di fare rispettare le norme ed esercitare anche la funzione di controllo. Lo scopo di questa disciplina coercitiva rappresenta la creazione e il mantenimento di un certo ordine sociale attraverso la regolamentazione delle leggi. Questo deriva dal fatto che bisogna ricordare che “la legge è uguale per tutti e non ammette eccezioni” (Bresciani, 2007). La psicologia è una disciplina caratterizzata da un duplice statuto. Il primo si riferisce alle leggi generali che regolano i fenomeni psichici. Il secondo si riferisce a eventi o situazioni aventi il carattere di singolarità, appartiene alle categorie delle scienze umane pratiche. In questo modo si arriva a parlare della psicologia applicata, in cui dalle elaborazioni teoriche si ricavano le tecniche e le modalità operative di intervento sui problemi concreti finalizzati al cambiamento di determinate situazioni. In psicologia, non si parla di una legge di eccellenza, ma di una norma racchiusa nel concetto di normalità 13 e alle sue variabili declinazioni, anche per quelle patologiche o non-patologiche (Bresciani, 2009). 12 Nell‟attività gli elementi che costituiscono rilevanza sono: i fatti delittuosi, gli autori del delitto, l‟ambiente e la reazione sociale, la vittima e la devianza. 13 Il concetto di normalità può essere declinato in diverse direzioni. Può avere un significato puramente statistico, per indicare la maggior frequenza di un certo evento oppure l'attesa che un certo evento abbia luogo. Così le convenzioni che si stabiliscono tra gli esseri umani si fondano sull'aspettativa che gli altri individui si comportino nel modo che tra noi è normale. Ma il concetto di normalità possiede altre connotazioni relative non ai comportamenti, che di fatto hanno luogo, ma a quelli che dovrebbero accadere. Ciò che è normale è ciò che dovrebbe regolare la condotta naturalmente. E tuttavia è accaduto che il significato, che attiene al dovere, morale o religioso o sociale, si è spesso mascherato nel concetto di normalità. La suddivisione tra normale e anormale può apparire puramente scientifica, ma nasconde spesso l'appello a un criterio di valore, che esprime un giudizio sulla condizione di esclusione sociale di alcuni. E' soprattutto a partire dal secolo scorso, che la regolazione sociale dei comportamenti ha cominciato a usare il linguaggio, apparentemente scientifico, della normalità, quello inaugurato da discipline come la medicina, la psichiatria e la psicologia. Il crimine e il comportamento irregolare non sono più solo una trasgressione della legge, ma una deviazione dalla norma. Ma con ciò essi perdono la loro possibile ricchezza di significato e diventano eccezioni del comportamento normale. 15 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 3.3. La psicologia giuridica La psicologia giuridica risale addirittura agli inizi del Novecento, con studiosi quali U. Fiore (1909), S.G. Ferrari e A. Renda (1906) e De Sanctis (1913). Soltanto nel 1925 con la pubblicazione di “Psicologia Giudiziaria” di Enrico Altavilla, questa disciplina iniziò a svilupparsi. La psicologia giuridica studia il profilo psicologico della persona in rapporto alla posizione giuridica e al ruolo rivestito nel contesto (famiglia, scuola, lavoro, professione, società). Lo studio di questa disciplina si sviluppa sul vissuto personale delle persone coinvolte in procedimenti giudiziari, al fine di raccogliere dati comportamentali e sottoporli all‟autorità giudiziaria. Questa materia definita come “disciplina di confine, che s‟impegna a connettere la psicologia e la giustizia con i loro problemi” (De Leo, 1995). La psicologia giuridica è un‟interfaccia tra il diritto e la psicologia e si può differenziare in due livelli: di che cosa si occupa (oggetto 14) e di come se ne occupa (competenze). Il primo livello si basa sulla giustizia, intesa come campo in cui si forma e si esprime il diritto, sia in ambito istituzionale organizzato sia come ambito in cui si verificano problemi (denunce, arresti, reati, ect.). Nel secondo livello, entrambe le discipline prese in considerazione si occupano prevalentemente del comportamento umano, ma la psicologia interviene su più livelli di competenze del diritto15. L‟utilizzazione di questa psicologia può avvenire o in modo diretto (si è chiamati a valutare l‟infermità dell‟imputato, la personalità della parte lesa, l‟attendibilità di un testimone a interpretare una norma giuridica) o in modo indiretto (si richiede l‟applicazione in sede giudiziaria di tecniche psicologiche per argomentare e/o per interrogare, particolare interesse la cross examination16). 14 Il suo oggetto di indagine sono: la personalità, la peculiarità, le interrelazioni tra le persone che partecipano alle indagini o ai processi (testimoni, imputati, parti offese, periti, consulenti). 15 I livelli di competenza: il diritto come divieto, obblighi, sanzioni riferite a comportamenti, costruisce non solo tipologie normative di comportamento (reati) ma fissa anche livelli di capacità, di competenze psichiche (imputabilità, ect.), di predisposizioni personali a comportamenti antisociali (pericolosità sociale); il diritto produce categorie giuridiche che regolano meccanismi di tutela, soprattutto in campo minorile, su questioni di grande rilevanza sociale, come la capacità genitoriale, lo stato di pregiudizio, di abbandono di minori e di interesse di minori; il diritto può indicare quali sono quelle condizioni personali e comportamentali necessarie per accedere a vantaggi in ambito processuale e penale, ed in generale quelle per l‟individuazione della pena e dei programmi di trattamento penitenziario. 16 La cross examination è un interrogatorio incrociato. Si tratta di un istituto processuale che consiste nell'esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del pubblico ministero che del difensore che ha chiesto l'esame. L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte. Durante l'esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinità della risposta, la lealtà dell'esame e la 16 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Gli argomenti studiati sono svariati tra cui: la psicologia del reo, l‟imputabilità soprattutto per i minori, dove l‟elemento psicologico prevale su quello patologico - psichiatrico della pericolosità sociale, la testimonianza. La psicologia oltre ad essere uno strumento di studio, è uno strumento di competenza probatoria e consulenziale. La psicologia giuridica s‟interroga sulla mente umana, sul contesto, su se stessa come disciplina scientifica, interrogando il diritto, i suoi contesti e le sue procedure. L‟interazione tra la psicologia e la giustizia si esplica in due aree di problemi sociali: quelli relativi ai comportamenti17 e quelli relativi a situazioni e condizioni problematiche in età evolutiva18. La formazione in psicologia giuridica è interdisciplinare e multidisciplinare, ma soprattutto deve avere la capacità di intervenire entro cornici di contesto diverse dal proprio specifico disciplinare, ma anche diverse da quelle altre discipline extra-giuridiche. Fondamentale è l‟acquisizione e lo sviluppo della capacità di utilizzare un linguaggio fruibile e chiarire i limiti dell‟azione. Le metodologie applicate nella psicologia giuridica sono: il colloquio criminologico, i test psicologici o test mentali di efficienza intellettiva o personalità, l‟inchiesta sociale, i tassi di frequenza statistica, i metodi di osservazione del comportamento (esame), i dati demografici e di archivio e gli strumenti specifici per l‟ambito giuridico (ricerca delle fonti di prova). La psicologia giuridica si applica nel diritto civile (rapporto tra i cittadini), penale e minorile (norme non rispettate sanzionate con pene). La psicologia giuridica si suddivide in diverse forme19: correttezza delle contestazioni. Quando viene sottoposto all'esame un minore, le domande sono fatte dal presidente su proposta delle parti. 17 La psicologia giuridica dialogando con i risultati della criminologia, della psicologia della devianza, della psicologia delle tossicodipendenze, elabora teorie, ipotesi, metodi di ricerca e i metodi clinici per comprendere i comportamenti trasgressivi individuali e dei gruppi, i contesti normativi giuridici e sociali che definiscono come trasgressivi quei specifici comportamenti e i processi ed i contesti di controllo sociale che interagiscono direttamente e indirettamente con quei comportamenti. 18 La psicologia giuridica ha avviato dei rapporti di collaborazione sempre più stretti con i settori della psicologia dell‟età evolutiva, sociale, di comunità, delle relazioni sociali e con la sociologia al fine di analizzare e comprendere i processi sociali, ambientali, familiari, relazionali, le dinamiche e le funzioni psicologiche che possono produrre, mantenere nel tempo e cronicizzare rischi e gravi difficoltà di sviluppo. 19 Esistono altre suddivisioni: la psicologia giuridica finalizzata alla tutela dei minori, la psicologia civile forense, la psicologia giuridica nella mediazione, la psicologia investigativa. 17 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 La psicologia criminale: si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative; La psicologia giudiziaria: si occupa della psicologia del reo e di tutti i ruoli che intervengono nel processo, quindi studia tutti gli attori processuali (giudici, testimoni, avvocati, parti lese); analizza gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza; La psicologia penitenziaria/rieducativa: una psicologia che applica le decisioni giudiziarie per produrre gli effetti che le sentenze richiedono, esaminando i problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso l‟attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato; La psicologia legislativa: si occupa dei testi giuridici, ossia ogni normativa contiene delle indicazioni sul comportamento umano, sugli individui, sulle aspettative di comportamento, quindi contiene degli impliciti psicologici o delle ipotesi su come l‟uomo funziona e su come si comporta; La psicologia legale: è la psicologia del testo giuridico che consente una lettura psicologica del testo ed una sua modificazione in rapporto alle necessità di cambiamento sollecitate dalla società e dall‟evoluzione delle scienze psicologiche; La psicologia forense: si occupa dei fattori rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria e che risponde ai quesiti ed alle richieste specifiche del Giudice, del Pubblico Ministero o degli avvocati in sede peritale (perizie e le consulenze di parte). Lo psicologo giuridico è quindi uno psicologo che utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento della psicologia, ma sempre considerando la complessità del contesto interdisciplinare nel quale opera. 18 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 4. PSICOLOGIA PENITENZIARIA 4.1. La psicologia penitenziaria Come già spiegato in precedenza, la psicologia penitenziaria, branca della psicologia giuridica, esamina i problemi psicologici della detenzione, attraverso attività di sostegno e trattamento del condannato. Sono studiati i metodi, l‟utilità, e gli effetti del trattamento e della pena sull‟individuo. Nata come psicologia carceraria (Ferri, 1910-1911, 1926), o correzionale (Ferri 1925), diramazione della psicologia giuridica, è in seguito denominata come psicologia rieducativa (Gulotta, 1979) a riconoscimento dei nuovi significati concettuali affermati dal settore scientifico e assunti anche normativamente dall‟allora recente Ordinamento Penitenziario (legge 354 del 26 luglio 1975). Alla fine del Novecento assume la denominazione di psicologia penitenziaria (Patrizi, 1996), per marcare le distanze da una concezione, quella rieducativa, entrata oggi in forte crisi. La psicologia penitenziaria e il suo sviluppo storico rinviano da una parte all‟evoluzione delle conoscenze acquisite dal settore criminologico e dall‟altra parte alle definizioni normative, che, nel tempo, si sono avvicendate a regolare la fase dell‟esecuzione penale. Nella sua storia la psicologia penitenziaria, nel corso di più di cento anni, sviluppa parecchie novità, attraverso il crearsi di leggi, decreti, convegni, congressi, che apportano delle modifiche in base anche alla storia che si afferma. Inizia con gli ultimi decenni del „800 abolendo le catene al piede per i condannati ai lavori forzati (R.d. 2 agosto 1902, n. 337), e delle punizioni attraverso camicia di forza, ferri, cella oscura (R.d. 14 novembre 1903, n. 484) che sono sostituite dalla cintura di sicurezza. Dopo un numero sproposito di nuovi elementi (creazione del centro di osservazione, gli psicologici inseriti nelle carceri, etc.) si giunge, alla fine del „900 con, ad esempio, la formazione degli operatori. 19 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Lo sguardo evolutivo del sistema penitenziario dalla fine del secolo scorso a oggi, valuta gli obiettivi e le funzioni specialistiche attivate in termini di elaborazioni concettuali e di ruoli, agiti. Il profilo che ne emerge è di sviluppo complesso, spesso problematico: dalla fase della retribuzione, all‟ipotesi rieducativa, fino alla più recente attenzione alle risorse di contesto e del singolo che si confronta con le richieste poste dal sociale e dal vincolo giuridico (Patrizi, 1996). Nella psicologia penitenziaria, prima si “vedevano” i soggetti, si valutavano e in seguito la relazione scritta doveva essere consegnata al Direttore del carcere. Ai giorni nostri, non si utilizza più una relazione scritta (il problema risultava il fraintendimento) ma, bensì, attraverso le riunioni d‟equipe si tratta il singolo caso, si valuta e se ne discute con gli altri professionisti, nel setting. Il servizio Nuovi giunti creato nel 1990 (con la circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987) serve per contrastare le statistiche sui suicidi avvenuti negli anni precedenti. Questo servizio porta ad avere un‟equipe formata da diverse figure professionali, tra cui: il medico, lo psicologo, gli agenti del carcere e la direzione. Nel momento in cui arriva un nuovo soggetto bisogna immediatamente fare uno screening in cui si esegue una visita medica e un colloquio psicologico per poi essere pronti a valutare velocemente il rischio di suicidio. Quest‟ultimo può essere concepito attraverso diversi indici20 come ad esempio la depressione, ect. La decisione presa (bisogna stare molto attenti) è di fondamentale importanza per la prevenzione sul suicidio. In seguito, dovrebbero essere intrapresi nuovi colloqui per poi arrivare a conoscere il soggetto e apportargli un trattamento individualizzato, in cui si è proiettati verso il futuro. Lo psicologo ha dei compiti specifici 21 che svolge all‟interno degli istituti penitenziari. 20 Gli altri indici sono: il tipo di reato commesso, il tempo che il soggetto dovrà trascorrere in carcere, l‟abbandono, gli indici specifici (quali: l‟età, il sesso, ect.), se esistono altri tentativi di suicidio, e se è già stato detenuto. 21 I compiti specifici sono: prima l‟accoglienza del soggetto nella fase di ingresso al carcere, l‟osservazione scientifica della personalità, il trattamento per favorire le modificazioni soggettive durante il tempo della detenzione, il sostegno psicologico, lo sviluppo della “relazione di aiuto e della relazione di aiuto terapeutica”(con la funzione di influenza sul meccanismo di espiazione della pena), la prevenzione del suicidio e delle condotte aggressive (auto ed etero dirette), la valutazione psicologica, la diagnosi e il trattamento dei tossicodipendenti e degli alcolisti, la partecipazione al Consiglio di disciplina per l‟applicazione della misura dell‟art. 14 bis dell‟Ordinamento Penitenziario. In questo regime di sorveglianza particolare, vengono suggeriti ai medici e agli psicologi, che devono collaborare tra loro ed essere molto preparati, diversi consigli: la consulenza psicologica su casi e situazioni particolari, lo sviluppo di modelli specifici di intervento su gruppi diversi e specifici di detenuti in funzione dell‟attenuazione del disagio commesso alla detenzione e per il recupero degli stessi, l‟analisi della struttura e del funzionamento della struttura carceraria, la progettazione e l‟attuazione di modelli di intervento psicologici nelle strutture carcerarie e la formazione e l‟aggiornamento del personale in funzione del recupero e della reintegrazione dei reclusi. 20 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 L‟applicazione della psicologia nell‟ambito penitenziario si suddivide in due filoni. Il primo, riservato agli utenti che devono studiare l‟osservazione e il trattamento psicologico. Il secondo filone, si riserva agli operatori che devono invece avere una formazione teorico - esperienziale, di contenimento e prevenire il rischio del burn - out22. Nell‟ambito penitenziario è fondamentale la prevenzione della salute. Esistono già dei trattamenti particolari per i soggetti tossicodipendenti, alcolisti e per chi è affetto da HIV. La prevenzione sulla salute è d‟importanza primaria, proprio perché, oltre al soggetto che arriva in carcere con dei propri problemi, che devono essere presi in considerazione, l‟altra faccia della medaglia presenta che il soggetto può ammalarsi a causa della detenzione, procurando lo sviluppo di disturbi. Le situazioni di crisi che avvengono all‟interno delle mura carcerarie sono: i fenomeni con analogie, lo sciopero della fame, il suicidio eil sovraffollamento. 4.1.1 I fenomeni con analogie I fenomeni con analogie che si sviluppano negli istituti penitenziari sono di tre tipi: la simulazione, i sintomi fittizi e i sintomi di conversione. Attraverso queste tre forme si mette in atto l‟emergere di sintomi con vantaggi (bisogni) consapevoli o non consapevoli. La simulazione è la produzione consapevole, volontaria, cosciente di sintomi di tipo psichico e/o fisico, diretta a ottenere un beneficio. Secondo il DSM – IV TR23 i sintomi sono prodotti per perseguire uno scopo che è riconoscibile 22 Il burnout è l'esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere. Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome attraverso tre dimensioni: deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro, deterioramento delle emozioni originariamente associati al lavoro ed un problema di adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di quest'ultimo. In tal senso il burnout diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle professioni d'aiuto ma probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro. 23 Il DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) è il Manuale diagnostico e statico dei disturbi mentali, pubblicato dall‟American Psychiatric Association (APA). Ci sono più versioni di questo manuale, l‟ultima risiede al 2000 con il DSM –IV- TR. Il manuale consiste in una classificazione nosografica (i quadri sintomatologici descritti a prescindere dal vissuto del singolo, e sono valutati in base a casistiche) ateorica (non si basa su nessun tipo di approccio teorico) e assiale (raggruppa i disturbi su cinque assi, al fine di semplificare e indicare una diagnosi standardizzata) dei disturbi mentali. Il sistema multi - assiale è così organizzato: asse I (disturbi clinici), asse II (disturbi di personalità e ritardo 21 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 attraverso la comprensione della situazione dell‟individuo piuttosto che attraverso la sua psicologia. Nella simulazione l‟elemento più importante da osservare è lo scopo reale che è rappresentato da incentivi esterni per tale comportamento (ad esempio un miglioramento del proprio benessere fisico). Quando si parla di simulazione, si deve ricordare anche della Sindrome di Ganser. La sindrome di Ganser è “una costellazione di sintomi con decorso tipico descritta come strano stato confusionale isterico” nel 1897 dal neurologo tedesco Sigbert Ganser in tre soggetti sottoposti a detenzione preventiva nella prigione di Hallein. L‟inizio è improvviso e il soggetto compie sbagli grossolani in operazioni molto semplici mentre è in grado di farne delle più complicate; sono visibili risposte “di traverso”, cioè risposta approssimata a quella corretta, ma errata, la risposta mostra la comprensione della domanda e della risposta corretta. In generale può essere descritta come una riduzione volontaria di quella che i soggetti ritengono una grave malattia psichiatrica. L‟esordio è acuto e improvviso, come improvvisa è la scomparsa, accompagnata da amnesia e perplessità. Può insorgere in soggetti con altre manifestazioni psichiatriche: schizofrenia, depressione, alcolismo, disturbi fittizi, fughe, disturbi da conversione. Il sintomo fittizio è la produzione consapevole, cosciente, di sintomi di tipo psichici e/o fisici diretta ad ottenere come unico vantaggio, il riconoscimento e le attenzioni commesse al ruolo di malato in ambito sanitario. Il disturbo fittizio cronico con sintomi fisici è sinonimo per la Sindrome di Munchausen. Il sintomo di conversione è la produzione di sintomi inconsapevoli di tipo pseudoneurologici attinenti generalmente il distretto muscolo scheletrico (paresi), sensitivo, degli organi di senso (cecità) o complessi (convulsioni). I sintomi rappresentano un modo di esprimere e neutralizzare il conflitto interiore del soggetto (vantaggio primario) che può conferire ad altri vantaggi (vantaggio secondario). Il disturbo di conversione è classificato dal DSM –IV TR all‟interno dei disturbi somatoformi. mentale), asse III (condizioni mediche che possono influire sugli aspetti psicologici e psicopatologici), asse IV (fattori psicosociali ed ambientali che possono influire sugli aspetti psicologici e psicopatologici), asse V (valutazione del funzionamento globale). 22 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Ciò che differenzia il disturbo fittizio e la simulazione, dal disturbo di conversione è l‟intenzionalità e la consapevolezza: nei primi due i sintomi vengono prodotti consapevolmente e intenzionalmente per il raggiungimento di uno scopo, nel secondo invece lo scopo di esprimere e neutralizzare un conflitto interiore è inconsapevole e inconscio, ancora nel secondo possono essere presenti ulteriori vantaggi, ma sono solo secondari e non determinanti per la diagnosi. La distinzione tra questi sintomi non è semplice, per diversi motivi dal giudizio sulla consapevolezza della produzione dei sintomi, quasi sempre inferenziale al sintomo fittizio, che può innestarsi su un sintomo/malattia già presente. Esistono nel contesto penitenziario dei problemi specifici24. Davanti ad una simulazione il rapporto medico paziente è messo a dura prova. Oltre a causare dubbi e possibili complicazioni medico legali, la situazione stessa travalica il rapporto medico – paziente a cui gli operatori sono formati. Viene meno la fiducia dell‟operatore e il rapporto assistenziale, con la nascita di un conflitto di ruolo e fenomeni intensi di transfert25. 4.1.2. La sindrome di prisonizzazione La sindrome da “prisonizzazione26” è una sindrome che si articola in una vasta gamma di quadri psicopatologici che vanno dalla comune e breve reazione ansioso – depressiva sino alla sindrome ganseriana. Per Clemmer, (1940) con il termine “prisonizzazione si intende l‟effetto globale dell‟esperienza carceraria sull‟individuo, è l‟assunzione da parte del detenuto, in varia misure, di usanze, costumi e cultura penitenziaria”. Quasi un percorso di 24 I problemi sono i seguenti: il riconoscimento dello status di malato è correlato a vantaggi circa la detenzione o può alleviare responsabilità penali, il confine tra simulazione e sintomo fittizio tende a essere molto netto, il rischio medico legale nella diagnosi di simulazione di un falso negativo (riconoscere un disturbo autentico quando invece c‟è simulazione) può essere minore di quello di un falso positivo (prendere per simulazione un sintomo autentico), alcune caratteristiche del contesto carcerario (isolamento, osservazione continua) possono favorire il trapasso, peraltro possibile ovunque, tra simulazione, sintomo fittizio e disturbo psichiatrico maggiore, bisogna tenere presente che, sebbene sia un fatto grave, la simulazione può essere consigliata o spinta, anche non esplicitamente da terzi (avvocati, famigliari). 25 Il transfert è la relazione emotiva del paziente che si crea nei confronti dell‟analista. L‟uomo inconsciamente pone il ruolo di passato sull‟analista, in quanto l‟uomo esprime le proprie emozioni e le trasferisce all‟analista. 26 Secondo Garfinkel, nel 1956, l‟intero processo di prisonizzazione, che va dall‟arresto all‟entrata in carcere, corrisponde ad aspetti rituali di una cerimonia in cui lo status del soggetto viene degradato (ad esempio, lasciare tutti gli oggetti personali, documenti, anelli, ect, per poi passare alle impronte digitali, alle foto e alla cella di osservazione e infine si sviluppa la fase di decompressione). Per Wheeler, nel 1961, il processo di prisonizzazione dipende dal grado in cui un detenuto si adegua alla subcultura carceraria che dipende dalla fase di detenzione (nella fase di mezzo del percorso di pena, i detenuti più facilmente si immedesimano e adottano la subcultura carceraria; nelle fasi iniziali e prima del rilascio sembrano aderire più definizioni all‟ordine costituito). 23 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 adattamento progressivo alla comunità carceraria, tramite un lento e spesso inconsapevole processo di assimilazione. I detenuti acquistano familiarità con i dogmi e i costumi esistenti nella comunità. Sebbene questi cambiamenti non avvengano in tutti gli individui, tutti sono comunque soggetti a certe influenze che possono essere chiamate fattori universali della prisonizzazione. L‟accettazione di un ruolo inferiore, l‟acquisizione di dati relativi all‟organizzazione della prigione, lo sviluppo di alcuni nuovi modi di mangiare, vestire, lavorare, dormire, l‟adozione del linguaggio locale, il riconoscimento che niente è dovuto all‟ambiente per la soddisfazione dei bisogni e l‟eventuale desiderio di un buon lavoro, sono aspetti della prisonizzazione che possono essere riscontrati in tutti i detenuti. Le fasi della prisonizzazione che preoccupano maggiormente sono le influenze che fomentano o rendono più profonda la criminalità e l‟antisocietà, che fanno del detenuto un esponente caratteristico dell‟ideologia criminale nella comunità carceraria. Attraverso la prisonizzazione, l‟istituzione penitenziaria tende ad eliminare le differenze individuali (bisogni, desideri, esigenze personali) ad annullare e sostituirle con le finalità dell‟istituzione. La comune reazione d‟ansia iniziale, nel tempo di due - tre giorni, è sostituita dalla sindrome da prisonizzazione vera e propria in cui il soggetto inizia a muoversi lungo le direttive di un progressivo adattamento. In realtà il soggetto detenuto vive sensazioni angoscianti ed opprimenti. Questa fase, definita “iperestesia”, si esaurisce in due – tre settimane. L‟ansia risulta associata a sintomi come l‟insonnia, inappetenza e un‟incapacità di gestire la propria emotività. Queste sono le manifestazioni più dolorose sulle quali è necessario intervenire non solo farmacologicamente, ma anche psicologicamente. Questo potrebbe portare a compiere atti improvvisi e gesti auto lesivi. Il disturbo, in seguito, si trasforma in depressione caratterizzata dal ritiro in se stessi, in paura sostituita dallo sconforto e si presentano idee di rovina. L‟evoluzione e la capacità di far fronte a questa forma depressiva, dipende dalla personalità del singolo individuo. Un ruolo predisponente riveste anche l‟età, il recidivismo criminale e il condizionamento generale. Successivamente si sono sottolineati tre effetti fondamentali della prisonizzazione: l‟erosione dell‟individualità, la di - scultura (la perdita dei valori che il soggetto possedeva prima dell‟ingresso in carcere) e l‟estraniamento 24 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 (incapacità di adeguarsi al nuovo contesto dopo la scarcerazione). I fattori fondamentali di stress che aumentano questa sindrome, sono sia l‟isolamento (carenza di interazione fra interno ed esterno) e la privazione degli stimoli. A partire dal 1975 (con la legge sull‟Ordinamento Penitenziario) si applica una politica decisamente più attenta rispetto al passato, al miglioramento del trattamento e della cura della salute mentale del detenuto. Una branca del trattamento penitenziario (Carnevale e Di Tillio, 2006) è costituita, infatti, proprio dal “trattamento sanitario” del detenuto, di cui si occupa la medicina penitenziaria, da sempre impegnata nell‟affrontare le tipiche “aree di crisi” della struttura di contenimento totale, quali l‟area “infettivologica”, l‟ area psichiatrica e l‟area tossicologica. Per questo c‟è il bisogno dell‟intervento delle figure professionali di diverse specializzazioni. “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto e la dignità della persona … è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose” (L. n. 354 del 26/07/1975). La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità è di triplice competenza: può essere avanzata dall‟imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Considerato il ruolo assai delicato in capo al perito incaricato della valutazione sulla compatibilità o meno con la detenzione, sarebbe opportuno attenersi ad una serie di parametri: qualitativo; quantitativo; strutturale e dell‟urgenza (Gulotta, 2002). 4.1.3. Lo sciopero della fame “Quando un detenuto rifiuta di alimentarsi e per valutazione medica è considerato capace di avere un giudizio intatto e razionale sulle conseguenze di tale rifiuto del cibo, non lo si deve alimentare artificialmente. La decisione circa la capacità del prigioniero di formarsi tale giudizio dovrebbe essere confermata da almeno un altro medico indipendente. Il medico dovrebbe spiegare al detenuto le conseguenze del rifiuto di alimentarsi” (dichiarazione di Tokio, 1975). Lo scioperante della fame è “una persona mentalmente capace, mentallycompetent27, 27 Mentallycompetent è il concetto che corrisponde alla capacità di intendere e di volere una specifica decisione. 25 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 che ha indicato la sua decisione di intraprendere uno sciopero della fame e rifiuta di assumere cibo e/o fluidi per periodi di tempo significativi. Lo sciopero della fame assume anche un significato politico, ossia è visto come un‟azione estrema in cui il medico deve mantenere la propria neutralità. Esistono per i medici quattro responsabilità nel momento in cui trattano con soggetti che dichiarano lo sciopero della fame e sono: la valutazione della capacità circa la decisione di compiere lo sciopero, la valutazione della volontarietà, l‟informazione dello scioperante e la supervisione dell‟eventuale ripresa dell‟alimentazione. Per aiutare i soggetti che si mettono in questa decisione consapevoli della scelta fatta, si può inoltre registrare i dati, fare delle valutazioni giornaliere, offrire dei monitoraggi metabolici, dei supplementi vitaminici, delle informazioni sui rischi anche “coperti” (ad esempio i carboidrati risultano pericolosi) e le informazioni sulle intenzioni se il soggetto perde la capacità. Segue anche l‟attenzione per i livelli di guardia, ossia il controllo dopo i primi dieci giorni, sicuri. Dopo venti giorni la condizione inizia ad essere severa ed è indispensabile controllare che la perdita del peso corporeo non superi il 10% e l‟indice della massa corporea non scenda al di sotto del 16,5. Le complicazioni più comuni che si sviluppano sono la debolezza, lo svenimento, le vertigini, la diarrea, la bradicardia e il rischio di disidratazione. I tipi di sciopero sono di tre forme: il totale rifiuto di cibo e bevande, il totale rifiuto di solo cibo e il totale rifiuto di cibo con assunzione di vitamine/sali. 4.1.4. Il suicidio Il suicidio, dal latino “suicidium, sui cadere”, ossia uccidere se stessi. “Dicesi suicidio ogni caso di morte direttamente o indirettamente risultante da un atto positivo o negativo compiuto dalla stessa vittima pienamente consapevole di produrre questo risultato” (Durkheim, 1897). S‟intende l‟atto con il quale un individuo si procura volontariamente e consapevolmente la morte, visto come gesto auto - lesivo più estremo in condizioni di grave stato psichico. L‟OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), considera il suicidio come un problema complesso non ascrivibile a una sola causa o a un motivo preciso. Il suicidio deriva da una complessa interazione di fattori: biologici, genetici, psicologici, 26 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 sociali, culturali e ambientali. Il metodo di suicidio consiste in quella sequenza di azioni che un soggetto può utilizzare col proposito di uccidere se stesso. I metodi che sono usati per commettere un suicidio sono diversi: Dissanguamento: raggiungere la morte mediante la perdita di sangue; Taglio delle vene: ossia tagliare le vene penetrando nel polso e danneggiando i tendini; Taglio dell‟arteria carotidea: tagliarsi la gola; Combustione: darsi fuoco da soli, utilizzando del liquido; Affogamento: atto di immergersi nell‟acqua o in altri liquidi e di resistere provocando apnea, conseguentemente provoca asfissia e priva il cervello dell‟ossigeno; Overdose di farmaci: assunzione di dosi enormemente superiori a livelli prescritti o assunzioni di combinazione di farmaci; Overdose di droghe: eccesso e abuso di stupefacenti; Elettrocuzione: uso o utilizzo di shock elettrico; Esplosivi: introduzione di esplosivi in orifizi del corpo; Impiccamento: sospensione del soggetto mediante una corda (cappio, dove è infilata la testa) fissata a un oggetto rigido, in cui il soggetto si lascia andare o salta in modo da cadere da un‟altezza superiore; Salto o defenestrazione: la caduta da un grande altezza; Avvelenamento: uso di sostanze tossiche per l‟organismo umano; Avvelenamento da monossido di carbonio: inalare alti livelli di monossido; Uso di armi: l‟uso delle armi per causare una ferita letale; Attacco suicida: la persona è motivata da ideologie politiche o religiose, gesto con cui qualcuno, da solo o in gruppo, intende uccidere altre persone mediante il suo stesso atto suicida. I fattori di rischio per il suicidio possono essere provocati da diversi fattori tra cui il sesso, l‟età, l‟origine etnica, il proprio stato, il lavoro, i mesi dell‟anno, l‟aspetto fisico. I fattori di rischio si possono racchiude in tre aree: i fattori primari (disturbi psichici, comunicazione dell‟intento suicidario), i fattori secondari (perdita 27 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 recente di un famigliare, tracolli economici, ect.) e i fattori terziari (età, sesso, ect.) All‟interno dell‟ambito penitenziario l‟atto suicida è una manifestazione di disperazione e spesso anche un segno di protesta e di accusa contro le persone e le istituzioni. Gli studi effettuati sono sostanzialmente di due tipi: uno medico e uno a matrice sociologica. Il tentativo di suicidio in carcere non è semplice perché i soggetti non sono attrezzati allo scopo e in più devono portare a termine il tentativo in un tempo breve. Con “la circolare Amato del 1986” (circ. n. 3182/5632 del prot. N. 80828/5.3) si dimostra come sono rilevanti le dimensioni di questo problema. I tentativi di suicidio con esito letale avvengono di solito per soffocamento. In carcere si muore anche per l‟impiccamento o l‟asfissia utilizzando sacchetti di plastica, oppure inalando gas dei fornelli da campeggio. Questi atti di solito si compiono durante la notte. Mantenendo come esempio l‟Italia, si può valutare come l‟evoluzione del fenomeno, lungo un intervallo vario, ossia dal 1980 in poi, porta a notare come ci sia stato un complessivo declino dell‟indice dei suicidi in carcere, soprattutto negli ultimi anni. La popolazione carceraria è più che raddoppiata dagli anni Novanta ai giorni nostri (da 25000 a 60000) ma ciò che ancora più rilevante è che l‟aumento riguarda sensibilmente proprio i tossicodipendenti, che secondo i dati del Ministero, è il gruppo maggiormente rappresentato all‟interno delle carceri italiane (Fonte DAP, Ministero della Giustizia, Roma, 2003). Il carcere è un contesto dove possono accadere frequenti episodi di autolesionismo. Il suicidio è quello che desta maggiore allarme rispetto alle altre forme di devianza. È difficile attribuire al suicidio, proprio per la sua multidimensionalità, definizioni precise. Nelle strutture carcerarie se un detenuto compie un suicidio, è considerato un deviante o malato psichiatrico o promotore “ribelle” di un gesto d‟insubordinazione verso l‟ordine interno. Dagli ultimi dati del Ministero della Giustizia, sembra possibile tracciare un identikit del presunto suicida all‟interno delle strutture penitenziarie. Il suicidio coinvolge spesso i soggetti nella posizione d‟imputati. I soggetti più a rischio sono i nuovi giunti, 28 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 così come i più giovani 28 . Quasi il 20% dei casi si toglie la vita nella prima settimana di detenzione 29 , il 50% nei primi mesi e molti subito dopo il trasferimento in un altro carcere. Le morti avvengono maggiormente a Natale e in estate. Un altro dato ancora rilevante sono le condizioni del carcere sempre più affollate, le gravi condizioni di depressione e di malattia. Nel contesto carcerario alcune fenomenologie assumono una rilevanza particolare, tra cui: Il suicidio/fuga: uccisione per evitare di adeguarsi alle regole impostate dal sistema carcerario; Il suicidio/vendetta: vorrebbe ledere o punire gli altri, ma non essendo possibile è costretto a ripiegarla su se stesso; Il suicidio/appello-protesta: forma di protesta verso l‟ambiente circostante (tipo ingiustizie, durezza regime,…); Il suicidio/minaccia ricatto: spaventare l‟istituzione; Il suicidio/castigo: espiare il proprio senso di colpa autopunendosi con la morte. I fattori di rischio per cui in Italia è più frequente che in altre nazioni, sono: prima della carcerazione, per i trasferimenti frequenti, per il sovraffollamento, per le strutture fatiscenti e per le carenze igieniche di personale medico e di operatori vari. 4.1.5. Il sovraffollamento La crescita generalizzata della popolazione penitenziaria ha generato un grave sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il sovraffollamento carcerario impedisce non solo l‟attuazione dei programmi tratta - mentali, ma anche il rispetto dei più elementari diritti dei detenuti. Il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) costituito in seno al Consiglio d‟Europa ha considerato il sovraffollamento come una forma di 28 Il più giovane suicida che si è tolto la vita in un riformatorio nella Contea di Durham in Inghilterra, aveva quattordici anni, Adam Rickwood. 29 www. comune.bologna.itgarante-detenuti, marzo 2006. 29 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 “Trattamento inumano e degradante” ed ha più volte sollecitato ufficialmente i paesi membri a porvi rimedio, suggerendo delle politiche penitenziarie migliori. Il comitato ha inoltre specificato l‟inopportunità di costruire nuovi istituti, consigliando piuttosto una riforma della normativa penale e delle pratiche giudiziarie che determinano un ricorso massiccio alla detenzione e mettendo l‟accento sulla necessità di utilizzare soluzioni alternative alla detenzione (CPT, 11 th General Report e Committee of Ministers, Recommendation N° R (99) 22). Il sovraffollamento è la causa del grave peggioramento della condizione detentiva. Si potrebbero descrivere nel dettaglio le condizioni intollerabili di vita in molte carceri, ma vi è inoltre un indice chiaro del peggioramento delle condizioni detentive: l‟aumento dei suicidi e degli atti di autolesionismo. Ad esempio in Italia, l‟aumento del numero dei suicidi è direttamente riconducibile alla crescita della popolazione penitenziaria: nel 2002, quando la popolazione penitenziaria ha raggiunto i 56.537 detenuti, il numero dei suicidi è triplicato rispetto al 1991 (57 suicidi). Il 93% di questi casi è avvenuto in istituti penitenziari affollati (Manconi et al., 2003 e 2004). Ad esempio in Russia risulta esserci il carcere più sovraffollato del mondo. Il carcere di Pietroburgo, il Kresty Prison, ha la fama di essere il più affollato del mondo. La capienza ufficiale è fissata per 3.000, ma la popolazione effettiva è di 10.000 ( www.oddee.com). Il sovraffollamento porta a creare all‟interno degli istituti penitenziari, degli squilibri enormi, ad esempio: mancanza del proprio spazio, celle super affollate, mancanza del cibo e di acqua, la salute peggiora, l‟aumentano le forme di suicidio e di autolesionismo, la mancanza del rispetto dei diritti umani, ect. 4.2. Il colloquio criminologico Il colloquio rappresenta lo strumento principale del professionista criminologo impegnato sia in ambito penitenziario sia in ambito della giustizia penale più in generale (riferimento art. 1 e art. 13 dalla legge 354/75 “norme sull‟ordinamento penitenziario e sull‟esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”). Il 30 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 colloquio criminologico consiste nella relazione che s‟instaura attraverso dialoghi ripetuti col fine preciso di consentire all‟esperto di approfondire la conoscenza del condannato su cui deve esprimere un‟opinione (utilizzata sia nella fase processuale, sia nelle perizie sia nella fase dell‟esecuzione penale). La valutazione prodotta dai colloqui servirà per formulare il “programma di trattamento” individualizzato oppure per fornire informazioni su richiesta della magistratura di sorveglianza in merito alle proprie competenze e decisioni (Ponti, 1990). Il colloquio criminologico è “una tecnica di comunicazione, che si svolge in una situazione istituzionale, che ha come antecedente il fatto che l‟intervistato abbia commesso un reato, e che ha come scopo quello di fornire, ad altri che hanno su di lui autorità, informazioni sulla sua personalità riguardo alla genesi e alla dinamica del reato” (Merzagora, 1987). La magistratura di sorveglianza utilizzerà gli esiti dell‟osservazione per stabilire: le modalità di esecuzione della pena, la concessione o meno delle misure alternative e degli altri benefici previsti dall‟ordinamento penitenziario e la revoca, commutazione o conferma delle misure di sicurezza. Attraverso il colloquio si sviluppano due fasi. La prima fase è la fase diagnostica che mira a conoscere i tratti della personalità e le caratteristiche sociali (l‟osservazione serve per mettere in luce i fattori psico-ambientali che consentono di ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica). La seconda fase è la prognostica che comporta un giudizio sull‟eventualità del reiterarsi, in futuro di comportamenti delittuosi (prevedere la possibilità di recidiva, ovvero valutare la pericolosità sociale, ossia la probabilità della futura condotta criminosa del reo). L‟osservazione criminologica ha come fine specifico quello di comprendere i fattori che, hanno giocato un ruolo nella genesi del singolo reato, ovvero nell‟articolarsi di una carriera criminale. Il trattamento criminologico comprende una prospettiva criminologica, all‟interno dell‟area diagnostica, attraverso due punti: criminogenetico, criminodinamico e l‟ultimo punto che si sviluppa nell‟area prognostica sulla pericolosità sociale. Il colloquio quindi ha come scopo principale quello di identificare: Criminogenesi: il “perché” del delitto, ossia fornire una spiegazione di come abbiano interagito le caratteristiche psicologiche del soggetto con le 31 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 sue particolari esperienze di vita, con i fattori sociali e ambientali, con le circostanze situazionali, così da derivarne la scelta criminosa; Criminodinamica: il “come” è stato compiuto il delitto o si è sviluppato tutto un progetto di vita indirizzato al crimine; Pericolosità sociale: ossia la previsione del comportamento futuro in termini di probabilità di recidiva (fase prognostica). L‟operatività del criminologo si suddivide in tre fasi: Fase processuale: bisogna valutare se è accertabile il fatto che l‟uomo sia indagato e sentire il parare delle parti, in cui l‟unica perizia possibile è la perizia psichiatrica30; La fase di esecuzione penale: il soggetto condannato entra nel circuito carcerario e il criminologo ha il compito di elaborare l‟osservazione scientifica della personalità del condannato per fare un trattamento individualizzato; La fase durante la detenzione: tratta gli interventi sia trattamentale sia risocializzativi. Il criminologo crea una relazione di aiuto con il soggetto detenuto, per conoscere la sua storia e per valutare i suoi comportamenti commessi. Nella comunicazione 31 che si crea, sono molto importanti, anche i piccoli segnali, soprattutto della comunicazione non verbale 32 (pause, silenzi, ect..). Il criminologo non deve avere pregiudizi, ma deve essere neutrale e sapere ascoltare 30 La perizia psichiatrica è quell‟indagine avente per oggetto l‟accertamento di cause patologiche che possano portare all‟esclusione dell‟imputabilità del reo. La perizia psichiatrica come mezzo di prova (gli altri mezzi sono: testimonianza, esame delle parti nel dibattimento, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali e documenti) porta il perito a fornire al giudice la valutazione di tutti quegli elementi direttamente utilizzabili a fondamento della decisione. Nella fase cognitiva il codice ammette: la consulenza tecnica dal P.M., la perizia dal G.I.P., la perizia dibattimentale. Nella fase esecutiva è il magistrato a ordinare la perizia, per stabilire: la presenza o persistenza di pericolosità sociale psichiatrica, le condizioni di mente del condannato o internato ai fini dell‟esecuzione o prosecuzione della pena o di una misura di sicurezza diversa da quella psichiatrica, le condizioni di mente del condannato o internato in vista della concessione di misure alternative all‟internamento. Il perito deve pronunciarsi su tre quesiti: la presenza della capacità di intendere e volere del reo al momento del fatto – reato, accertamento della pericolosità sociale, la capacità processuale. La perizia criminologica, a differenza di quella psichiatrica, prende in considerazione ogni anomalia della personalità, comprese quelle del carattere, dell‟affettività e più in generale tutti i disturbi di personalità che oggi sono considerati irrilevanti ai fini dell‟imputabilità. Si tratta quindi di un‟indagine di più ampio calibro rispetto a quella psichiatrica che comprende gli elementi volti ad accertare l‟infermità mentale e tutti gli aspetti (morfologici, funzionali, psichici) che possano portare all‟analisi completa del contesto sociale, ambientale e famigliare dell‟imputato e alla genesi del crimine. 31 La comunicazione è lo scambio di pensieri ed emozioni tra due o più interlocutori, attraverso diversi sistemi comunicativi. 32 I diversi sistemi con cui si esprime la comunicazione si sviluppano in due aree: il sistema linguistico e il sistema non linguistico o comunicazione non verbale. Nell‟ultima area si sviluppano quattro branche: il sistema paralinguistico (indici di intonazione, toni della voce), il sistema extra – linguistico (insieme delle proprietà foniche , accenti), il sistema mimico – facciale (configurazioni espressive) e il sistema cinesico (comprende il sistema dei gesti, dello sguardo, dei comportamenti spaziali - postura, movimento). 32 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 il soggetto, ponendo delle domande comprensibili e chiare. Il colloquio si attua attraverso una serie di domande che vengono proposte per raggiungere uno scopo. Ci sono due filoni di domande: le domande orientanti 33 (lineari, circolari) e le domande influenzanti 34 (strategiche e ipotetiche). E‟ rilevante sia come le domande sono formulate35 sia la modalità36 con cui vengono espresse, ma anche la struttura 37 della domanda risulta importante. Il colloquio si basa sull‟osservazione per poi eseguire un‟ipotesi con i dati ottenuti e infine valutare l‟ipotesi nel setting, per verificare le modificazioni avvenute. Nel colloquio il criminologo deve riuscire a separare l‟azione dal sentimento, deve prima comprendere le proprie emozioni per poi comprendere la persona, attraverso l‟empatia38 e trarre un resoconto. Il criminologo deve essere capace di staccarsi dai luoghi comuni e dal pensiero della società, deve essere neutrale. L‟intervistatore deve agire con professionalità e se il compito non risulta essere di propria competenza, deve dichiararlo, prima di commettere degli errori, visto che ha delle responsabilità, in cui ne risentirebbe poi il soggetto. Il colloquio presenta cinque fasi: Fase preliminare di presentazione: il criminologo deve avere un atteggiamento neutrale per ottenere delle informazioni giuste; si struttura nei seguenti passaggi: dalla presentazione, all‟accoglienza formale, all‟esplicitare gli scopi, per esplicitare la chiarezza dei ruoli e degli ambiti e infine invitare il soggetto a parlare; Raccolta dei dati biografici di vita 39 : si passa dalla data del luogo di nascita al contesto famigliare, scolastico, lavorativo, alle relazione con i 33 Le domande lineari dove l‟obiettivo è la raccolta di informazioni riguardo la spiegazione e la definizione del problema; le domande circolari che hanno come obiettivo l‟esplorazione dei sistemi relazionali tra almeno due individui, sono domande focalizzate sugli effetti comportamentali e sulle differenze tra i soggetti. 34 Le domande strategiche hanno l‟obiettivo correttivo, sono domande descrittive e domande che portano a creare un confronto, le domande riflessive hanno l‟obiettivo di fare riflettere per valutare la trasformazione verso il futuro. 35 La formulazione delle domande: usare un linguaggio comprensibile, evitare termini tecnici, porre domande brevi, non porre domande che costituiscono risposte lunghe, porre domande logicamente ordinate, porre domande progressive. 36 La modalità delle domande: procedere lentamente, adottare un atteggiamento disteso e una voce rilassata, evitare, ottenuta una risposta, di ripetere la stessa domanda e mantenere il più possibile il controllo dell‟esaminato. 37 I tipi di struttura della domanda sono: aperte, chiuse, induttive e di transazione, di richiamo, di elaborazione, conduttrici o portanti, esplorative, di concatenazione, le pseudo – domande, le tendenziose, le retoriche, le implicative, le suggestive e le oziose. 38 L‟empatia, è una particolare abilità di connessioni, che permette agli esseri umani, di entrare in contatto gli uni con gli altri e rimane alla base dell‟apprendimento emotivo. 39 La raccolta dei dati biografici di vita presenta: data e luogo di nascita; parto e svezzamento; normalità, precocità o ritardo nello sviluppo, prime fasi di vita fisiologica; notizie sulla famiglia di origine: livello di istruzione, situazione economica e sociale, occupazioni e interessi, esistenza o meno di precedenti delinquenziali fra i famigliari o di altra patologia del comportamento; composizione della famiglia: esistenza di fratelli, età e caratteristiche, rapporto con loro, risentimenti e 33 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 partner, ect (Merzagora, 1987). La ricostruzione della storia di vita del soggetto deve essere fatta in prospettiva criminologica, ossia che evidenzi i fattori personali e sociali che possono risultare significativi nella prospettiva del delitto; Approfondimento del reato, situazione giudiziaria e carceraria40: il motivo per cui il soggetto è arrivato a compiere il delitto (Merzagora, 1987); Approfondimento prognostico 41 : esistono dei parametri per concepire il rischio di recidiva (Ponti, 1990); Fase conclusiva: il congedo con l‟intervistato oltre a rappresentare un‟occasione per “restituire” al detenuto qualcosa di costruttivo al fine di un migliore adattamento carcerario (Merzagora, 1987), deve essere anche considerato con attenzione dal criminologo se non vuole incorrere in una serie di errori di valutazione che attengono proprio alla fase finale del colloquio stesso. Il criminologo deve essere consapevole del fatto che l‟intervistato, data la peculiare situazione in cui si svolge il colloquio può mostrare un atteggiamento, un modo di porsi e mettere in atto delle strategie42 comunicative e relazionali, che conflitti, senso di superiorità o inferiorità, ammirazione e identificazione; atmosfera familiare: ricordi sui genitori nei primi anni di vita, i rapporti dei genitori fra loro e dei genitori con il soggetto, attaccamento alla famiglia, preferenza per un genitore o per un altro, giudizio sui genitori, disciplina famigliare, la famiglia come fonte di conforto e di sicurezza; atteggiamento nei giochi e con gli altri bambini (cooperativo, aggressivo, importuno, timido, passivo, ect.); carriera scolastica: età di inizio e fine della scuola, motivi dell‟eventuale interruzione della carriera scolastica, titolo di studio conseguito, classi ripetute, rapporti con i compagni e con gli insegnanti, atteggiamento nei confronti dello studio; atteggiamento verso il gruppo dei pari, figure di identificazione; ambizioni ed ideali adolescenziali e giovanili; il servizio di leva: disciplina, frustrazioni, ect.; esperienze sentimentali e sessuali, legami affettivi, matrimonio, atmosfera coniugale, difficoltà, accordo o disaccordo, separazioni o divorzi; i figli e i rapporti con loro; malattie, infortuni, precedenti psicopatologici, loro importanza nella vita di relazione e lavorativa; carriera lavorativa, costanza o meno nel lavoro, interessi extraprofessionali; uso di alcol o di droghe; difficoltà di adattamento; scopi e aspirazioni per il futuro, ideali sociali e personali. 40 Approfondimento del reato. Tre sono gli elementi base: il tipo di reato (il luogo e il tempo di esecuzione, l‟età del reo, la presenza di eventuali complici, la dinamica del reato e le eventuali circostanze aggravanti), la vittima (le caratteristiche della vittima e l‟eventuale rapporto con il reo), il reo attraverso quattro passaggi: le sentenze che lo riguardano, i suoi precedenti e le tappe della eventuale carriera criminale; la condizione mentale del soggetto al momento del delitto, le valutazioni etiche nei confronti del reato commesso e le reazioni del suo ambiente familiare e sociale, il suo atteggiamento al momento dell‟arresto, del processo e della carcerazione; il comportamento in carcere e l‟atteggiamento nei confronti dell‟istituzione carceraria e verso la detenzione, i rapporti con gli altri carcerati e con gli agenti di polizia penitenziaria; le prospettive del reo: progetti prospettive e problemi legati al ritorno in libertà, al termine del periodo di detenzione. In modo particolare bisogna indagare: come il soggetto ha ceduto all‟azione dei motivi che su di lui hanno agito; capire perché non lo hanno inibito altri motivi (sociali, individuali, morali, religiosi, giuridici, ect.); analizzare come il soggetto è arrivato a concepire, e sotto quale aspetto, l‟azione antisociale, dalla quale si è ripromesso la soddisfazione di un interesse; conoscere come è stata la preparazione e l‟esecuzione del reato. 41 Nell‟approfondimento prognostico i parametri di rischio di recidiva sono: relativamente alla persona (bassa intelligenza, disturbi di personalità, ect.), relativamente alla famiglia di origine (famiglie disgregate, affettività carenti, ect.) e relativamente alla carriera criminosa (attività delittuosa, numero di recidive, ect.). 42 Le strategie comunicative e relazionali sono: lo sfruttamento (tentazione di manipolare la situazione per ottenere i benefici immediati), la rivendicazione (riversa sull‟intervistatore le lamentele, i disagi, …), l‟intimidazione (il reo si pone in contrapposizione all‟intervistatore e considera la collaborazione al colloquio come un compromesso inaccettabile), il ruolo accomodante (si dimostra il soggetto disponibile e zelante, ma solo a livello strumentale), l‟indifferenza (il distacco e il disinteresse da parte del soggetto), la catarsi (la partecipazione del soggetto eccessiva e particolarmente emotiva), 34 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 potrebbero condizionare l‟andamento del colloquio, se non fossero riconosciute e gestite dall‟intervistatore. Quindi, esistono degli atteggiamenti particolari che il detenuto può attivare all‟interno del colloquio per raggirare la situazione (Nivoli, 1980). Alla fine dei colloqui, il criminologo dovrà sviluppare una relazione di sintesi, dopo una valutazione fatta con l‟equipe. In questa sintesi si chiariscono più punti: dagli aspetti comportamentali, alla storia personale del soggetto (sintetizzata), all‟atto deviante del soggetto (criminodinamica), alla prognosi delinquenziale, ai dati ambientali e alle condizioni esterne per il reinserimento, alla ipotesi trattamentale. Il colloquio deve terminare con una restituzione da parte dell‟intervistatore verso l‟intervistato. l‟identificazione all‟ideale del sé (il soggetto non racconta di sé, ma di come vorrebbe essere), l‟inversione di ruolo (il soggetto cerca di ottenere il controllo sul colloquio), la drammatizzazione (il soggetto tende ad assumere atteggiamenti da vittima, amplificando i propri problemi per ottenere attenzione ed indulgenza), la seduzione (il soggetto applica atteggiamenti compiacenti, mirati ad attirare l‟interesse al di là dello scopo preciso del colloquio), la provocazione dialettica (il soggetto si pone in situazione di competizione, attraverso la messa alla prova della sua competenza) e il patteggiamento (il soggetto si mostra collaborativo per fini utilitaristici, ritenendo che ciò che offre all‟esperto gli permetterà di richiedere qualcosa come contropartita). 35 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 36 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 5. SISTEMI I sistemi legali nel mondo sono: il common law, il civil law, il misto di common law e civil law, la legge consuetudinaria e il fiqh. In seguito questi cinque sistemi vengono analizzati uno ad uno e alla fine è stato ritenuto opportuno dedicare una breve parte ai diritti che caratterizzano questi sistemi. Sistemi legali nel mondo. ██ civil law ██ common law ██ misto di civil law e common law ██ legge consuetudinaria ██ fiqh Figura 1 La cartina prospetta come sono suddivisi i sistemi nel mondo (www.wikipedia.it). 5.1. Common law Il sistema di common law43 è un modello di ordinamento giuridico, di matrice anglosassone, basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sui 43 Per avere maggiori informazioni sulla storia del common law, tenere come riferimento il libro di U. Mattei, “Il modello di Common Law”, Editore Giappichelli, Torino, 2004. Segue una breve sintesi dedicata al common law inglese moderno. Le due "gambe" del diritto rimasero distinte sino al 1873-1875, anni delle grandi riforme giudiziarie (Judicature Acts). Questi previdero innanzi tutto la fine dei Writs, ormai superati, e riunirono poi le competenze dell'Equity e del Common Law senza più distinzioni: ciascun giudice era competente nell'applicazione sia delle norme derivanti dal primo che dal secondo indistintamente. Vennero poi istituite le County Courts e gli Special Tribunals, con compiti di risolvere le controversie tra cittadini e tra cittadini e stato. In Inghilterra non c'era distinzione in procedimento amministrativo e in procedimento ordinario fino al 1982, quando la House of Lords, nel caso O'Reilly v. Mackman (All. E. Rep. 1982, 3, 1124), rese obbligatorio il procedimento amministrativo (application for Judicial Review, introdotto nel 1977 con l'Order 53 delle Rules of Supreme Court) in tutte le questioni di Public law. Inoltre nella capitale venne definita e organizzata la Supreme Court Of Judicature composta in primo grado dalla High Court Of Justice e nel secondo grado dalla Court Of 37 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 decreti governativi. Questo sistema è attualmente in vigore in Australia, Canada (esclusa la regione del Quebec), nel Regno Unito (esclusa la Scozia), e negli Stati Uniti d‟America (escluso lo stato delle Louisiana). Il sistema del common law è contrapposto al sistema del civil law, branca della tradizione giuridica occidentale. Il common law si è sviluppato differentemente dal civil law per una serie di ragioni strutturali: La formazione pratica del giurista di common law (formazione universitaria del giurista del civil law); La selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, “i barrister” (selezione burocratica dei giudici del civil law); La precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all‟assolutismo nel civil law); Il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale nel civil law); L‟assenza della recezione del diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; La giurisprudenza è la principale fonte di diritto, con un ridotto intervento nel diritto legislativo (il diritto legislativo è prevalente nei paesi del civil law); La mancanza delle codificazioni; L‟antica affermazione della Rule of law (concetto analogo a stato di diritto); Appeal. I Judicature Acts, approvati dai governi liberali, avevano soppresso la competenza giurisdizionale della House of Lords e abolito i writs. Il successivo governo conservatore, nel 1876, pose nuovamente la House of Lords al vertice del giudiziario del Regno Unito, pur mantenendola esterna alla Supreme Court of Judicature. Affinché un processo venga istruito e giudicato dal grado superiore è presente un efficace sistema di filtri e di requisiti: ovviamente la richiesta della parte soccombente, un Leave (una specie di "lasciapassare") rilasciato dal tribunale di grado inferiore e l'accettazione del tribunale superiore. Tale procedimento è molto restrittivo: alla House Of Lords non giungono più di 30-40 procedimenti annuali. Il Constitutional Reform Act del 2005 ha disposto la creazione di una Supreme Court of the United Kingdom. A partire dal 2009, ad essa sono state attribuite le competenze giurisdizionali dell'Appellate Committee della House of Lords e quelle del Judicial Committee del Privy Council in materia di Devolution. La riforma produce la separazione formale tra giudiziario e legislativo finora mancante. 38 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 L‟obbligatorietà del principio dello stare decisis44 (a partire dalla metà del XIX secolo); La mancanza del notariato di tipo latino, le cui funzioni sono svolte dagli avvocati. L‟espressione common law, può assumere diversi significati secondo il contesto. L‟espressione di tendenza è utilizzata in contrapposizione al civil law. Il common law è sinonimo di diritto anglosassone, invece il civil law indica i sistemi giuridici “romanistici” propri dei paesi dell‟Europa. Nel diritto, per common law, s‟intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di “precedente giurisprudenziale”, attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. Nei paesi di diritto anglosassone il termine common law designa una delle branche nelle quali si articola il diritto positivo e designa il complesso di norme di formazione giurisprudenziale che storicamente costituiscono il cardine fondamentale del diritto inglese. In tal senso, common law, può essere utilizzato quale sinonimo di “Case law”. All‟interno del common law, esiste una bipartizione tra common law o law e equity. Questa bipartizione riflette la struttura del sistema di corti inglesi e delle rispettive competenze; si tratta di una bipartizione che ha dato luogo a due filoni giuridici ben separati sino al XIX secolo, allorquando le due gerarchie di corti sono state unificate. La distinzione tra law e equity, rimane tuttora fondamentale, sia nel diritto sostanziale che processuale. La differenza si sostanzia in ordine non logico ma procedurale: le azioni e i relativi diritti discendenti dal sistema di law (ad esempio l‟azione di 44 Lo Stare decisis, la prassi di seguire il precedente è antica. Secondo l'antico brocardo “stare decisis et non quieta movere”, in quanto rispondente alla logica razionale di decidere attraverso casi simili. Nei primi secoli di vita del common law, il precedente giudiziario non era vincolante; anzi, era diffusa la convinzione in base alla quale ogni decisione dovesse essere giusta in sé sicché i giudici si sentivano liberi di discostarsi da decisioni di casi analoghi (anche se alcuni giudici erano soliti guardare ai casi passati per legittimare la propria decisione). La prassi in tal senso si consolida nel XIX secolo grazie alla diffusione di law reports affidabili, che consentono una ricerca attendibile dei precedenti applicabili. Verso la fine dell'Ottocento, la prassi tende a diventare obbligo a seguire il precedente, in misura piena in ambito verticale, in misura limitata e temporanea in quella orizzontale. Stare decisis verticale significa che i precedenti di una Corte superiore vincolano i giudici delle Corti inferiori. Si afferma definitivamente, nel Regno Unito, con i Judicature Acts (1873). Stare decisis orizzontale è il vincolo di una Corte a seguire i propri precedenti. La House of Lord stabilisce il proprio obbligo a seguire i propri precedenti, dopo progressivi irrigidimenti nel corso dell'Ottocento, con London Street Tramways Co. Ltd v. London County Council (1898) e se ne libera, nel 1966 con un practice statement, in cui afferma di non essere più autovincolata. 39 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 responsabilità per danni) sono detti in law, mentre gli altri diritti e azioni (ad esempio l‟azione di risoluzione contrattuale) sono detti in equity. 5.2. Civil law Il sistema del Civil law è il modello di ordinamento giuridico dominante a livello mondiale 45 , è anche “diritto continentale”. In alcuni casi si parla anche di “famiglia dei sistemi romanisti” (Monateri, 1997). Questo sistema è contrapposto ai sistemi anglosassoni detti di common law, sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che di giurisprudenza. I sistemi di civil law, si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, penale, di procedura civile e penale). Questi sistemi si sono sviluppati nell‟Europa continentale a partire dal diritto romano – giustinianeo. Si basano su un ruolo importante dell‟università (intesa come dottrina giuridica ed educativa dei giuristi) e su sistemi di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia nella legislazione. In questi sistemi, il giudice dovrebbe astenersi, per quanto possibile, alla lettura della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. In effetti con lo sviluppo del sistema giuridico ha preso sempre maggiore autorevolezza la giurisprudenza, in particolare quella delle corti supreme: la decisioni di tali corti, pur non avendo forza di legge sono infatti utilizzate dai giudici di merito per formare le proprie sentenze, in quanto le sentenze delle corti supreme fanno spesso riferimento a norme di ordine superiore quali, ad esempio, la Costituzione o trattati internazionali, come quelli relativi ai diritti dell‟uomo o ancora, ad esempio, alle norme sovranazionali europee. 45 In Inglese questo è solo una delle accezioni dal termine, che indica normalmente il diritto romano contrapposto (in origine) al diritto canonico e (ora) al diritto consuetudinario, nonché in senso più generale il diritto civile contrapposto al diritto penale. Cfr. Oxford Englins Dictionary, seconda edizione 1989. 40 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 5.3. Misto Altre nazioni peraltro, hanno adattato il sistema del common law alle loro tradizioni, creando così un sistema misto (per esempio, l‟India e la Nigeria attuano il sistema del common law frammisto a regole giuridiche di stampo religioso). 5.4. La legge consuetudinaria La consuetudine è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme, tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi obbligatorio. Esistono tre diversi generi di consuetudini: Consuetudo secundum legem (secondo la legge): è la consuetudine che opera in senso integrativo della norma di legge: ad esempio laddove si sforza di dare un significato particolare ad un elemento della norma per renderlo più adeguato agli usi locali o alle mutate esigenze sociali (consuetudine interpretativa); Consuetudo praeter legem ("oltre la legge"): è quella consuetudine che disciplina un ambito non ancora disciplinato dalla legge; Consuetudo contra legem ("contro la legge"): è quella consuetudine che opera in direzione opposta al precetto legislativo. La consuetudine nell'interpretazione del diritto civile, perché venga apprezzata dal giudice, quale elemento interpretativo di un contratto è necessario: che non sia contraria alla legge o a norme imperative; che sia richiamata dalla legge o dal regolamento, ovvero pubblicata nelle raccolte ufficiali di enti ed organi a ciò autorizzati; che sia rilevante in seno alla questione giuridica trattata, essendo la consuetudine non estendibile per analogia. Laddove la consuetudine sia di tipo normativo potrà essere valutata (ai sensi dell'art. 1340 c.c.) come clausola d'uso del contratto, ove sussistano le volontà comuni, l'accordo dei contraenti in tal senso (art. 1374 c.c.). Inoltre, l'applicazione della clausola consuetudinaria dovrà tener conto degli aspetti del sinallagma contrattuale, onde attuare un 41 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 bilanciamento delle prestazioni e reperire il nesso di reciprocità fra le stesse, onde non siano sproporzionate fra loro od eccessive rispetto all'iniziale volontà dei contraenti. Nel Diritto internazionale la consuetudine è considerata, fonte di rango primario, essa è, infatti, posta al vertice della gerarchia delle fonti del diritto internazionale. Tale primazia si assume soltanto in termini logici, non avendo alcun valore giuridico; fonte di diritto generale: vale a dire come una norma che viene applicata a tutti gli stati indipendentemente dalla loro adesione alla consuetudine. Pur essendo posta al vertice della gerarchia, la consuetudine internazionale ha un carattere flessibile, in quanto può essere derogata anche da un trattato. Fanno eccezione a tale principio le consuetudini che riguardano lo jus cogens. In tale materia, infatti, i trattati non possono derogare alle consuetudini. Nel rapporto tra norma generale (consuetudine) e particolare (trattati e simili), si applicano principi classici del diritto, per cui, la norma successiva deroga quella precedente; la norma speciale deroga quella generale. L'ordinamento giuridico italiano contiene una norma che consente automaticamente l'ingresso delle consuetudini internazionali nel diritto italiano, con efficacia vincolante e pari a quella della Costituzione. Si tratta dell'art. 10 della Costituzione Italiana ai sensi del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Tale procedimento, detto di rinvio mobile, ha il pregio di consentire il continuo adeguamento del diritto italiano al diritto internazionale generale. Nel diritto penale non ha asilo la consuetudo praeter legem. È infatti da escludere in modo assoluto che una consuetudine, operando in ambiti non coperti da legge, possa valere a configurare un fatto come reato in assenza di una legge che operi in tal senso: ciò in osservanza del principio di legalità sancito a livello costituzionale dall'art. 25, comma 2, della Costituzione italiana. A maggior ragione, quindi, non può trovare spazio nell'ordinamento giuridico italiano la consuetudo contra legem. Qualora infatti una norma penale cada in disuso, perché raramente o mai applicata, essa rimarrà pur sempre in vigore, anche in virtù del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; essa può, al più, essere indice di mutati 42 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 rapporti sociali che auspicano l'abrogazione delle norme cadute in desuetudine da parte del legislatore. Resta la consuetudo secundum legem: ad essa è attribuita una applicazione, sia pur limitata, poiché, risolvendosi in una consuetudine interpretativa, non è giuridicamente vincolante, in quanto muta con il mutare del tempo e dell'ambiente. Parte della dottrina osserva come il mutare di una consuetudo secundum legem in sede penale possa talvolta risolversi, di fatto, in una modifica retroattiva in malam partem. 5.5. Fiqh Fiqh, può essere tradotto con il termine di giurisprudenza coranica. Il diritto musulmano nasce dal prolungamento del lavoro di costruzione della Legge Coranica. Nel corso della storia, l'Islam ha costituito una disciplina autonoma di autoregolazione che possiamo paragonare a quello che noi chiamiamo diritto positivo, che viene applicato a comportamenti contemporaneamente religiosi e sociali. Lo storico Ibn Khaldun (1957) definisce il fiqh come la "conoscenza dei comandamenti di Dio che concernono le azioni, qualificate come wājib (obbligatorie), ḥarām (vietate), mandūb (raccomandate), makrūḥ (disapprovate) o mubāḥ (indifferenti)". Nel Sunnismo si distinguono quattro principali scuole giuridico-religiose, le quali si differenziano tra loro sia per gli strumenti ermeneutici usati per l'interpretazione della Legge Coranica, sia nella ritualità adottata per il suo rispetto, sono: Hanafita: diffusa in Iran e Iraq dagli Abbasidi, poi fiqh ufficiale per gli Ottomani, oggi il più diffuso. Prevede un ampio ricorso alla valutazione personale del giurista (raʾy), alla consuetudine (ʿurf) e a valutazioni di opportunità; Malikita: diffusa soprattutto nel Maghreb, si basa sulle tradizioni e gli usi locali dei primi seguaci del Profeta (Sunna), procedendo per analogia (qiyas) e utilizzando criteri sussidiari quali la valutazione del bene comune; 43 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Shafi'ta: riduce l‟uso dell‟analogia e dà più importanza alla Sunna, ma solo in quelle parti direttamente risalenti al Profeta. È diffusa in Bahrein, Yemen, India, Indonesia, Africa Orientale; Hanbalita: ribadisce la supremazia dei testi sacri sul ragionamento personale e rifiuta l‟analogia come fonte del diritto. Al tempo degli Ottomani viene relegata alla Penisola arabica, e oggi vi si trova come fondamento del Wahhabismo. Va tenuto presente che ai giudici islamici è consentito rivolgersi alla scuola giuridica che comporta pene più favorevoli all‟imputato. Esistono tre categorie di reati nel diritto penale islamico dell‟VIII-X secolo: 1. Hudud46 (limiti): per il quale il Corano prevede esplicitamente una pena; 2. Qisas (delitti di sangue): omicidio e ferimento, punito con compensazione o rappresaglia (legge del taglione); 3. Tazir (altri crimini): usura, gioco d‟azzardo, omosessualità, spergiuro (discrezione del giudice). Le pene variano inoltre in base allo status degli accusati: Musulmani, sposati e uomini liberi sono soggetti a pene maggiori rispetto a non Musulmani, non sposati e schiavi. La definizione di “diritto musulmano”, spesso tradotto genericamente con il termine fiqh, riguarda indubbiamente “le parti di fiqh che sono veramente giuridiche dal punto di vista occidentale” (Schacht, 1995), tuttavia “comprende sia quello che per i musulmani è siyāsa sharʿiyya (amministrazione della cosa 46 Tra i reati Hudud si ritrovano: relazioni sessuali illecite (zina); falsa accusa di zina; furto; rapina a mano armata; apostasia e blasfemia; ribellione contro i governanti. Tali reati vengono considerati i più gravi (a differenza dell‟omicidio) al fine della difesa della proprietà, della nuova religione nascente e dell‟onore, in un contesto di transizione da una società nomade e poligamica ad una società sedentaria, urbanizzata e monogamica. Il Corano stabilisce le pene per i reati Hudud, assieme ad una serie ben definita di criteri perché tali pene possano essere comminate. L‟impianto generale del diritto penale islamico è pertanto molto diverso da quello romano-occidentale. Se nel diritto romano si hanno una serie di pene sempre più gravi in corrispondenza della maggiore gravità del reato, il diritto penale islamico prevede pene gravissime (fino alla morte) a fini di deterrenza, accompagnate da una serie puntigliosissima di condizioni necessarie per comminare tale pena, al fine di rendere tale pena applicabile solo in casi limitatissimi e pressoché improbabili. Condizioni per la condanna a pene Hudud: testimonianza oculare di 4 uomini Musulmani adulti; confessione ripetuta quattro volte di fronte a 4 giudici diversi, precisa e dettagliata, e ritrattabile in qualsiasi momento prima della pena. 44 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 pubblica in modo non contraddicente la Shari'a), sia alcuni istituti, tollerati solo in epoca tarda”. Il concetto di fiqh, infatti, esclude molte parti di quelle discipline che per gli occidentali rientrano nel diritto pubblico e nel diritto privato, in quanto prive di riscontri sostanziali nel testo sacro; esempi di questo tipo sono la dottrina dello stato e del suo capo, molta parte del diritto amministrativo (cioè la siyasa shar‟iyya), ect. Le tre branche del diritto in discussione (costituzionale, amministrativo e internazionale) presentano un carattere essenzialmente teoretico e fittizio e possiedono una intima connessione degli istituti che le compongono più con la storia politica degli stati islamici che con la storia del diritto musulmano. Il sovrano dello Stato musulmano, tecnicamente detto imām, deve in primo luogo predisporre la società affinché si possano applicare le norme del fiqh e i giudici dei tribunali, qadi, possano svolgere la loro funzione giuridica. Tuttavia, nei casi in cui non vi sia una disciplina sciaraitica, ricade sull‟imām la competenza esecutiva, in parte attribuitagli dalla Legge in maniera esplicita, laddove egli deve attuare le sentenze fondate sulle pene discrezionali (taʾzir) emesse dal qadi, e in parte ricollegata alla consuetudine locale, che va a colmare il vuoto normativo sciaraitico. In teoria, perciò, il califfo/imam è rappresentante ed esecutore della legge e non può che osservarla quando essa è esplicita (nass). Quando la legge tace, al contrario, egli acquista maggior libertà d‟azione, poiché il califfo non è un mandatario ordinario, ma un fiduciario e l‟esecuzione della legge è affidata al suo prudente arbitrio (ijtihad) in tutte le materie che non sono tassativamente determinate dalla Legge sacra, da cui deriva il suo mandato. E per questo riguardo, il suo campo di azione è amplissimo. L‟ijtihad, latu sensu, non è un arbitrio, opinione assolutamente personale, ma il prudente arbitrio, la coscienza giuridica dell‟interprete del caso specifico, affinata ed addestrata da un'intensa e profonda meditazione della legge nel suo complesso. Nella dottrina politica islamica, tale potere esecutivo discrezionale, come precedentemente detto, è definito siyāsa sharʿiyya, principio che ha favorito l‟uso, da parte dei detentori del potere, di emanare dei regolamenti (qawānīn) contenenti norme (qanun) di diritto pubblico e penale. Trattandosi di norme regolamentari si capisce bene che, almeno a livello di dottrina giuridica, non è possibile che queste soverchino le norme del fiqh, che, in quanto di discendenza sciaraitica, sono delle norme di legge, 45 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 collocate perciò su di un livello gerarchico superiore. Eppure storicamente questo scavalcamento è avvenuto di continuo. Con gli Ottomani, in particolare, la siyāsa (e i relativi qānūn che da essa dipendono) acquisisce nuovo vigore, divenendo sempre meno sharʿiyya (vincolata dalla Legge sacra), e sempre più yasamalı (legata alle tradizioni non islamiche dell‟Anatolia e dell‟Asia centrale). Il termine qānūn, perciò, indica ora, gli atti che oltrepassano di gran lunga il limite, succitato della gestione amministrativa e del diritto penale. 5.6. I Diritti 5.6.1. Il diritto romano Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano, l‟Italia fu invasa dai Longobardi: l‟impero d‟Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio, formalmente imperiale e romana, si allontanò sempre più dall‟eredità dell‟antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica). Il diritto romano si suddivide in: ius Quiritium; il nome deriva da "Quirites", sinonimo di "Romani". Era costituito da un insieme di consuetudini ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, patria potestas e proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile; ius civile, l'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i cives romani, considerato nell'ottica romana come orgogliosa prerogativa dei cittadini di Roma. Di esso il giurista romano Papiniano dà la seguente definizione tramandataci dal Digesto giustinianeo: “il ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebesciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei giurisperiti”; 46 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 ius honorarium (o ius praetorium), che riguarda le situazioni di diritto o di fatto che, pur non trovando tutela nelle norme dello ius civile, sono state regolamentate dall'attività giurisdizionale dei magistrati dotati di iurisdictio. Lo stesso Papiniano, nel medesimo brano in cui definisce il ius civile, racchiude il concetto di ius honorarium, che egli chiama ius praetorium, nelle seguenti parole: il ius pretorium è il diritto introdotto dai praetores al fine di aiutare, aggiungere, emendare lo ius civile per la pubblica utilità, ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori; ius legitimum, il cui nome deriva da lex è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la votazione e approvazione di una legge comiziale; lo ius legitimum ha particolare vita in età repubblicana e fiorisce particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo la sua morte e la trasformazione dello stato in impero. Con il venir meno delle assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo monopolio imperiale del potere la lex perde il suo carattere di comizialità e viene ad identificarsi con la statuizione di norme da parte dell'imperatore stesso, nella forma della "costituzione imperiale". Da questo momento lo ius legitimum si estingue, confluendo nello ius civile. Durante la repubblica le principali assemblee produttrici di ius legitimum erano i comitia centuriata e i concilia plebis, in minore parte le altre assemblee; ius gentium, cioè tutti gli istituti che trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri popoli. La periodizzazione più diffusa del diritto romano è quella che distingue quattro differenti stadi evolutivi: il periodo arcaico47, il periodo preclassico48, il periodo classico49 e infine il periodo postclassico50. La ricostruzione dell'intero sistema di 47 Il periodo arcaico: dalla fondazione di Roma (753 a.C.) all‟emanazione delle leges Liciniae – Sextiae (367 a.C.); storicamente, corrispondente al periodo monarchico. 48 Il periodo preclassico: dall‟emanazione delle legge Liciniae – Sextiae fino all‟avvento del principato (27 a.C.); storicamente corrisponde al periodo della Repubblica. 49 Il periodo classico: da Augusto (27 a.C) fino all‟avvento dell‟imperatore Diocleziano (284). 50 Il periodo postclassico: dal regno di Diocleziano al regno di Giustiniano (568); storicamente comprende il periodo dell‟imperatore Romano d‟Occidente. 47 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 diritto romano è basata sul ritrovamento di fonti51 giuridiche e storiche più o meno complete. In seguito alle invasioni barbariche il diritto romano scomparve, come principale fonte del diritto in gran parte dell'Europa occidentale. Nel 533, l'imperatore d'Oriente Giustiniano I promulgò il Corpus iuris civilis che nel futuro sarebbe diventato la base per la reintroduzione del Diritto romano nell'Occidente. Nel Corpus, Giustiniano fece confluire tutte le antiche leggi di Roma cercando di armonizzarle con le nuove che nel frattempo erano state promulgate. Il Codice di Giustiniano fu applicato nei territori italiani sottoposti all'autorità di Bisanzio, ma le seguenti invasioni barbariche le cancellarono dall'Occidente, riducendo il diritto romano a mero diritto comune. In seguito l'insistenza degli imperatori romanogermanici di proclamarsi diretti successori dell'Impero romano, in particolare della Dinastia ottoniana di Sassonia favorì, in seguito anche grazie alle università, la reintroduzione del Diritto romano in Occidente, andando a rimpiazzare le tradizioni giuridiche degli invasori germanici. Nel Regno di Sicilia il diritto 51 Un elenco (certamente non esaustivo) delle principali fonti di produzione del diritto romano che ci sono pervenute: leggi delle XII tavole (Dvodecim Tabvlarum Leges): il primo documento giuridico latino scritto, risalente ad oltre 2500 anni fa; istituzioni di Gaio (Gai Institutionvm); i Quattro Commentari delle Istituzioni di Gaio (Commentarii Quattvor), una pietra miliare della storia del diritto moderno, con le Gai Institvtionum Epitomae e le Gai fragmenta Avgvstodvnensia; Senatus consultum de Bacchanalibus, risalente al 186 a.C.; istituzioni di Giustiniano (Imperatoris Ivstiniani Institvtionvm): la prima grande codificazione del maestro della legge; Codice di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi Principis Ivstiniani Codex); monumentale opera di codificazione di Giustiniano, divisa in dodici libri; Digesto di Giustiniano (Domini Nostri Sacratissimi Principis Ivstiniani Ivris Envcleati Ex Omni Vetere Ivre Collecti Digestorum seu Pandectarum), colonna portante del Corpus Iuris Civilis; Codice Teodosiano (Imperatoris Theodosiani Codex): il contraltare alla codificazione Giustinianea, in sedici libri densi di diritto e innovazioni strutturali, tra cui il Liber Legum Novellarum Imperatoris Theodosi; M. Tulli Ciceronis De Legibus Libri Tres: i tre libri e i fragmenta di Cicerone; Res gestae Divi Avgvsti: l'opera di Augusto divisa in sei tabulae; Fontes Iuris Romani Antejvstiniani in vsum scholarvm, divise in 7 libri (due sulle Leges, due sugli Auctores, e 3 sui Negotia); Corpvs Inscriptionvm Latinarvm; Titvli ex corpore Ulpiani: la colossale opera di Eneo Domizio Ulpiano, in 29 titoli; è un'opera di carattere piuttosto elementare, destinata soprattutto all'insegnamento del diritto, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Vaticana. Secondo la dottrina prevalente, si tratta di una compilazione postclassica (con molta probabilità dell'epoca di Diocleziano o Costantino) di passi rimaneggiati e rielaborati tratti da opere di Ulpiano; Sententiae Pauli: i cinque titoli delle Sententiae receptae Pavlo tributae e i cinque libri delle Pavli sententiarvm interpretatio; Editto di Costantino e Licinio del 311-313; Constitvtiones Sirmondianae: raccolta di 16 costituzioni imperiali, che disciplinano materie ecclesiastiche; presero il nome dal primo loro editore, il gesuita Sirmond (1631). Emanate fra il 333 e il 425, non furono tutte accolte nel Codice teodosiano, in appendice al quale vennero pubblicate da Theodor Mommsen; Fragmenta Vaticana, frammenti di un'ampia compilazione privata di costituzioni imperiali e di passi desunti dalle opere di Papiniano, Ulpiano e Paolo. Il palinsesto fu scoperto nel 1821 dal cardinale Mai nella Biblioteca Vaticana. Le costituzioni imperiali ivi riportate vanno dal 205 al 369 o al 372; Codice Ermogeniano; Lex Romana Burgundionum, scritta all'inizio del VI secolo, è articolata in 47 titoli e la si attribuisce a Gundobado, re dei Burgundi (Gallia Orientale). È destinata ai soli sudditi romani del regno dei Burgundi; edictum Theodorici Regis: l'Editto di Teodorico pubblicato nel 500, diviso in 154 articoli, era un codice "territoriale", cioè conteneva disposizioni valide sia per i Romani che per gli Ostrogoti. Ciascuno degli articoli era ricavato da un testo delle leges o degli iura, soprattutto dai codices, dalle Sententiae di Paolo ecc. Vi sono anche alcune norme nuove, di incerta origine (non si sa se di origine ostrogota oppure derivate dalla pratica); decretum Gelasianum, fonte di diritto canonico, più che di diritto romano (da The Latin Library). 48 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 romano fu reintrodotto per volontà dell'imperatore Federico II con le due assise di Capua e Messina (1220-1221). 5.6.2. Il diritto canonico Il diritto canonico è costituito dall‟insieme delle norme giuridiche formulate dalla Chiesa cattolica, che regolano l‟attività dei fedeli nel mondo nonché le relazioni inter-ecclesiastiche e quelle con la società esterna. Non va confuso con il diritto ecclesiastico, che è il diritto con cui gli stati regolano i loro rapporti coi credenti e con le varie confessioni religiose. In sostanza è costituito da quell‟insieme di norme che: creano i rapporti giuridici canonici, i quali riguardano la situazione giuridica dei fedeli all‟interno del corpo sociale della Chiesa; regolano tali rapporti; organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l‟attività; valutano e regolano i comportamenti dei fedeli; La parola canonico deriva dal corrispettivo greco κανών, che significa semplicemente "regola", ed è stato usata in maniera inequivocabile nel Concilio di Nicea (325 d.C.), il suo uso ha cominciato a ricevere preferenze nette solo dall'VIII secolo. Dal Concilio Vaticano II il termine diritto canonico è stato spesso sostituito da quello di "diritto ecclesiale", che meglio risponde alle ragioni fondative della Chiesa. Un'altra distinzione nasce dal fatto che la Chiesa si definisce un‟unica realtà composta da un elemento divino e da un elemento umano, regolata correlativamente sia dal diritto divino sia dal diritto (meramente) ecclesiastico, ovvero dalle norme stabilite esclusivamente dalla competente autorità ecclesiastica. Si osservi che in questo caso con diritto ecclesiastico la Chiesa intende qualcosa di totalmente diverso da quanto indicato con lo stesso nome dagli stati, come spiegato in precedenza. Il diritto divino si divide in naturale e positivo: del primo fanno parte tutti i diritti umani intrinsechi alla natura umana stessa, del secondo tutte le regole manifestate nella rivelazione divina, ricavabili dai testi sacri e dalla tradizione apostolica. 49 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Nonostante ovviamente sia radicato su una religione ben definita, il diritto canonico si discosta molto dalla shari'a islamica o dal diritto ebraico, ma allo stesso tempo non assume un'identità statale in quanto, è destinato ad una massa di fedeli stanziata in tutto il mondo e non distribuita all'interno di un territorio ben definito: parallelamente è distante dal concetto di stato anche perché il diritto canonico proviene ed è diretto ad un altro mondo e non quello terreno. L‟elemento caratterizzante della legge canonico è quindi la persona. Le norme di diritto divino sono ritenute dalla Chiesa di fonte divina (es.: la rivelazione) e sono assolutamente inderogabili da leggi umane, civili o ecclesiastiche. Le norme del diritto umano, scaturiscono invece, dal volere delle autorità costituite dalla Chiesa per il governo della comunità dei fedeli quali ad esempio il Papa. L'evoluzione del diritto canonico è solitamente divisa in quattro grandi periodi storici disomogenei tra loro: periodo pregrazianeo (primo Millennio); periodo classico (XII-XVI secolo); periodo moderno (XVII-XIX secolo); periodo contemporaneo (dal XX secolo). 5.7. I sistemi Il sistema accusatorio e il sistema inquisitorio sono due modelli ideali di processo penale, elaborati in sede teorica, ai quali vengono ricondotti i sistemi adottati nei vari ordinamenti. 5.7.1. Il sistema accusatorio Nel sistema accusatorio il giudice ha un ruolo neutrale: sono le parti, colui che è stato accusato del reato (l'accusato, assistito dal suo difensore) e chi lo accusa (l'accusatore), ad avviare il processo e ad introdurre nello stesso, le questioni di fatto e le relative prove, che possono essere esaminate dal giudice. Le parti hanno un ruolo attivo anche nell'esame delle prove, in particolare nell'interrogatorio dei testimoni (la cosiddetta cross-examination). Compito del giudice è assicurare che la contesa tra le parti si svolga nel rispetto delle norme di procedura e pronunciare la sentenza sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo, tenendo conto che l'onere della prova grava sull'accusatore. Tutta 50 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 l'attività processuale si svolge tipicamente in modo orale, durante udienze alle quali è di regola ammesso ad assistere il pubblico. Il processo penale secondo il sistema accusatorio presenta una spiccata somiglianza con il processo civile e, in effetti, tale sistema, che è il più antico, risale ad epoche in cui il reato era visto più come un'offesa privata che come un'offesa alla collettività. In quest'ottica, non c'era una netta differenza tra reato ed illecito civile, come negli ordinamenti attuali e il ruolo di accusatore era assunto dalla stessa persona offesa dal reato (o dal suo gruppo familiare). In seguito, con l'affermarsi della concezione del reato come offesa alla collettività, la possibilità di assumere il ruolo di accusatore fu estesa a tutti i membri della collettività stessa (azione popolare); questa soluzione, tuttavia, dava luogo a inconvenienti, visto che, ad esempio, in certi casi poteva verificarsi una sovrapposizione di accusatori e in altri il rischio contrario: l'impunità del reato per l'inerzia di tutti i potenziali accusatori. A fronte di tali inconvenienti si è giunti alla soluzione adottata dalla generalità degli ordinamenti odierni, dove le funzioni di accusatore sono svolte da un organo pubblico, il pubblico ministero, mentre l'azione della persona offesa dal reato e l'azione popolare, dove sono rimaste, hanno di solito un ruolo marginale, supplettivo o integrativo rispetto all'azione del pubblico ministero. 5.7.2. Il sistema inquisitorio Nel sistema inquisitorio la figura del giudice e quella dell'accusatore si fondono in un unico soggetto, l'inquirente (o inquisitore), dato che non esistono accusatore e accusato come parti processuali in senso proprio. È l'inquirente ad avviare d'ufficio il processo, introdurre le questioni di fatto, acquisire le relative prove e valutare queste ultime, in modo del tutto indipendente dalle parti, decidendo poi sulla base degli atti dell'istruttoria così condotta. Inoltre, a differenza del sistema accusatorio, in quello inquisitorio il processo è tendenzialmente scritto e non è pubblico. In tal modo la fisionomia del processo si allontana dal paradigma della contesa per avvicinarsi a quello dell'inchiesta e finisce per assomigliare, sotto certi aspetti, al procedimento amministrativo. Questo modello processuale comincia ad affermarsi nella fase finale dell'Impero 51 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Romano, con il diffondersi prima in ambito provinciale e poi anche a Roma, e conoscerà una notevole fortuna durante il Medioevo. 5.7.3. I sistemi reali I due sistemi sopra descritti sono astrazioni teoriche: due estremi ideali tra i quali si collocano i sistemi realmente adottati dai vari ordinamenti. Negli ordinamenti attuali prevale di gran lunga il modello accusatorio, tipico dei sistemi di common law (dove è noto come adversarial system) ma ormai adottato anche in quelli di civil law. In questi ultimi, tuttavia, se è stato abbandonato da tempo il sistema inquisitorio puro, sono spesso ancora presenti alcuni suoi aspetti sicché, più che di sistemi accusatori puri, si suole parlare in questi casi di sistemi misti. In particolare, in certi ordinamenti di civil law è prevista una fase preliminare del processo che si svolge dinnanzi ad un giudice istruttore e che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio: il giudice istruttore, infatti, sebbene non inizi d'ufficio il processo (essendo comunque necessario l'esercizio dell'azione penale, di solito da parte del pubblico ministero) provvede alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame. Se, in esito a tale fase istruttoria, ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo rinvio a giudizio, al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria. Il processo penale italiano, disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie. 52 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 6. DELITTO Successivamente troverete un elenco di elementi che risultano importanti nelle istituzioni carcerarie del mondo. Prima di passare direttamente ai cinque continenti, è opportuno chiarire alcuni aspetti base per poi riuscire a concepire le differenze che si sono formate e sviluppate nei singoli Stati. (passaggio dalla teoria alla pratica). 6.1. Il delitto In diritto il termine delitto viene usato con due significati: nel diritto civile di alcuni ordinamenti di civil law è una delle due categorie in cui si dividono gli illeciti civili extracontrattuali (delitto civile); nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law è una delle due o tre categorie in cui si dividono i reati (delitto penale). Nel diritto civile di alcuni ordinamenti di civil law (Francia, Spagna ecc.) il delitto è una delle due categorie in cui si dividono gli illeciti civili extracontrattuali essendo l'altra quella del quasi delitto. La distinzione risale al diritto romano ed è stata accolta dal Code Napoléon, donde si è diffusa agli altri codici civili che lo hanno preso a modello, tra i quali il Codice civile italiano del 1865. Non è stata, invece, ripresa dal Codice civile italiano del 1942; scelte analoghe sono state fatte anche da altre codificazioni del XX secolo. La distinzione tra delitti e quasi delitti non è stata accolta nemmeno dal codice civile tedesco (BGB). L'accezione di delitto come illecito civile è la più antica, risalendo al diritto romano dove il delictum (detto anche maleficium) era un atto illecito, fonte di obbligazioni (obligatiònes ex delicto). Il delictum era considerato un'offesa arrecata al singolo individuo e legittimava una reazione individuale, in ciò differenziandosi dal crimen, figura corrispondente all'odierno reato. In epoca classica erano considerati delicta il furtum, l'iniuria, il damnum iniuria datum e la rapina (bona vi rapta). In seguito il pretore accordò l'azione anche per altre figure di illecito, che in epoca postclassica furono fatte rientrare tra i quasi delicta. 53 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Negli ordinamenti che adottano la classificazione tripartita, di origine francese, i delitti sono reati di gravità intermedia tra le contravvenzioni, più lievi, e i crimini, più gravi. Tale tripartizione, risalente alle codificazioni napoleoniche e, più precisamente, al Code d‟instruction criminelle del 1808 ed al Code penal del 1810, è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del 1865. Il criterio di classificazione è basato sulla pena: le pene vengono distinte in criminali, correzionali e di polizia ed i reati puniti con le medesime vengono classificati rispettivamente come crimini, delitti e contravvenzioni. Con il tempo taluni ordinamenti hanno introdotto deviazioni dal modello originario. In particolare, in alcuni ordinamenti si è passati dalla tripartizione ad una bipartizione, eliminando la categoria dei crimini e facendola confluire in quella dei delitti (così nei codici penali vigenti di Italia, Spagna e Paesi Bassi), oppure eliminando la categoria delle contravvenzioni (così in Germania, dove, a seguito delle riforme del 1974-1975, sono state trasformate in illeciti amministrativi). Tra i paesi in cui è, invece, rimasta la classificazione tripartita si possono ricordare Francia, Svizzera e Belgio. Simili alla contrapposizione tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di common law quella tradizionale tra felony e misdemeanor, ancora usata in vari ordinamenti soprattutto negli Stati Uniti, e quelle che altrove l'hanno sostituita (ad esempio, tra indictable offence e summary offence, adottata da Regno Unito, Canada, Australia e altri paesi del Commonwealth delle nazioni). 6.2. Il reato L‟ imputabilità (art. 85 c.p.) è la possibilità di subire un processo. E' imputabile una persona che avendo raggiunto una certa età ed essendo sano di mente, può subire una sanzione penale. In diritto penale, basta avere 14 anni per essere giudicati dal Tribunale dei minori e 18 per essere giudicati dai Tribunali ordinari (in alcuni stati l‟età può variare). “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la 54 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l‟esecuzione e gli effetti penali” (art. 2 c.p.). Il reato è un fatto umano, commissivo o omissivo, al quale l‟ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico in quanto costituisce un‟offesa ad un bene giuridico o un insieme di beni giuridici (che possono essere di natura patrimoniale o anche non patrimoniale) tutelati dall‟ordinamento da un‟apposita norma incriminatrice. Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell‟illecito. Il reato è un qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale". Il reato continuato (artt. 17, 371, 671 c.p.p.) si verifica quando l'autore, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge; si applica la pena prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo (ad esempio: furti e rapine commesse nel corso di diversi mesi per procacciarsi sostanze stupefacenti). Dal punto di vista giuridico il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l‟ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in certi casi anche solo da minaccia) sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall‟ordinamento giuridico si distingue dall‟illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista. Gli elementi essenziali del reato sono: Il fatto: condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all‟evento; La colpevolezza: imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza; 55 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 L‟antigiuridicità: contrasto tra la norma ed il fatto, teoria della tripartizione che si differenzia da quella della bipartizione proprio per la presenza dell‟antigiuridicità dell‟illecito. I reati si dividono in due categorie : i delitti (art. 39 c.p.) e le contravvenzioni52 (art. 39 c.p. ). I delitti sono reati più gravi e sono puniti con la reclusione (artt. 17, 18, 23, 64, 66, 78 c.p. ) e la multa53 (artt. 17, 18, 20, 24, 66, 78 c.p. ). Il delitto, elemento psicologico del reato ( art. 43 c.p.), è: doloso (cioè intenzionale), preterintenzionale (cioè oltre l'intenzione) e colposo (non intenzionale) (art. 43 cp) . Le contravvenzioni (artt. 104, 718 c.p.) sono reati meno gravi e sono punite con l'arresto (art. 25 c.p.) e l'ammenda54 (art. 26 c.p. ), esse sono sempre perseguibili d'ufficio e non a querela di parte. Tale distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva, il tentativo e le cause di giustificazione o scriminanti. Le contravvenzioni scaturiscono storicamente dai cosiddetti reati di polizia con cui si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata. I delitti invece sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali. Per essi è necessario il dolo55, mentre le contravvenzioni basta solo la colpa56. 52 In vari ordinamenti di civil law la contravvenzione è un reato appartenente alla categoria di minore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati. In certi ordinamenti (come l‟Italia, la Spagna) le contravvenzioni si contrappongono ai delitti, in altri (come Francia, Svizzera,e Belgio) a delitti e crimini. Simili contrapposizioni tra delitto e contravvenzione sono nei paesi di common law , quella tradizionale tra felony e misdemeaanor, ancora usata in vari ordinamenti soprattutto negli Stati Uniti, e quelle che altrove l‟hanno sostituita (ad esempio, tra indictable offence e summary offence, adottata da Regno Unito, Canada, Australia e altri paesi del common law), (già detto nel paragrafo del delitto). 53 La multa è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti (come Spagna, Portogallo, ed altri paesi di lingua spagnola e portoghese) il termine designa la pena pecuniaria in generale. In Italia, invece, designa la pena pecuniaria per i delitti, in contrapposizioni all‟ammenda prevista per le contravvenzioni (sebbene nel linguaggio corrente venga impropriamente denominata multa qualsiasi sanzione pecuniaria, comprese le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative). 54 L‟ammenda è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti (come Francia, Belgio ed altri paesi francofoni) il termine designa la pena pecuniaria generale. In Italia, invece, designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa prevista per i delitti. 55 Il dolo può essere definito come la coscienza e la volontà nella realizzazione di un fatto tipico e previsto come reato dalla legge penale. 56 La colpa è l‟'atto giuridico colposo, se l'agente non voleva la realizzazione dell'evento giuridico rilevante, evento che tuttavia si è verificato a causa di: colpa generica (negligenza, omesso compimento di un'azione doverosa; imprudenza o inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità; imperizia, negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni) o colpa specifica: (inosservanza di: leggi (atti del potere legislativo); regolamenti (atti del potere esecutivo); ordini (atti di altre pubbliche autorità) o discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose). 56 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 6.3. La pena In diritto la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale. La caratteristica essenziale della pena è l‟afflittività che consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (ad esempio la libertà, ect.). La pena è applicata dall‟autorità giudiziaria con le forme e le garanzie del processo penale (art. 17 – 38 c.p.). La pena criminale può essere definita come “la sofferenza comminata dalla legge penale ed irrogata dall‟autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima”. La pena può svolgere varie funzioni: una funzione retributiva (o assoluta), una funzione di prevenzione generale e una funzione di prevenzione speciale. Secondo la teoria retributiva, la sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: l‟idea di retributiva implica il concetto di personalità, di determinatezza, di proporzionalità e di inderogabilità della pena. Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena consiste in una minaccia che serve a prevenire il compiere atti socialmente dannosi. Infine, secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo (condannato) dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di esecuzione (misure alternative, sostitutive, accessorie) dispiegano sui condannati. Le tre teorie vivono in una dottrina: la funzione della pena è infatti considerata triplice dalla dottrina maggioritaria. I principi che regolano la pena sono: Il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l‟autore del reato; Il principio di legalità: che in sede penale si specifica in riserva di legge (la pena non può essere comminata da fonti sub – legislative), tassatività – determinatezza (divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo) e 57 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 favor rei (divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e, viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole); Il principio di inderogabilità: una volta minacciata la pena deve essere applicata all‟autore della violazione (ma vi sono deroghe con l‟introduzione delle liberazioni condizionali e del perdono giudiziale); Il principio di proporzionalità: la pena deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l‟aumento facoltativo di pena previsto per i recidivi, l‟art. 133 c.p. impone al giudice di tener conto, nell‟applicazione della pena, anche la capacità criminale del reo. Le pene si distinguono in pene principali e pene accessorie. Le pene principali, quelle inflitte dal giudice con la sentenza penale di condanna, sono: per i delitti (la pena di morte 57 o le pene detentive 58 ), per le contravvenzioni (arresto 59 e ammenda60) e tra le pene principali rientrano anche la permanenza domiciliare e il lavoro sostitutivo erogabili dal giudice di pace. La pena accessoria61 è dotata di complementarietà astratta alle pene principali che possono solo accompagnare ma che non si possono sostituire (interdizione dai pubblici uffici, ect.). Le pene o sanzioni sostitutive sono pene in cui si possono commutare le pene principali se brevi. Il giudice ha la facoltà di scegliere di sostituire la pena inflitta al reo con una pena sostitutiva nei limiti e secondo i modi disposti dalla legge. L‟applicazione delle sanzioni sostitutive è affidata quindi al potere decisorio del giudice che può concederle ex officio o su istanza di parte, esse possono essere revocate o convertite nel caso in cui il reo violi le prescrizioni previste dalle pene stesse. L‟estinzione della pena si attua quando non si verifica l‟effettiva realizzazione della medesima. Ci sono varie cause di estinzione62 della pena. 57 Art 2 c.p. 58 Le pene detentive sono: l‟ergastolo (art 22 c.p. e artt. 29, 32, 36, c.p.). 59 L‟arresto art. 25 c.p. e artt. 34, 64, 66, 78. 60 L‟ammenda art 26 c.p., l‟ammenda e la multa rientrano nelle pene pecuniarie. 61 Le pene accessorie sono: l‟interdizione dai pubblici uffici (artt. 28, 29 c.p.), da una professione o da un‟arte (art 30 c.p.), interdizione legale (art. 32 c.p.), condanna per delitto colposo (art. 33 c.p.), decadenza e la sospensione dall‟esercizio della potestà dei genitori (art 19 c.p.), sospensione dall‟esercizio di una professione o di un‟arte (art. 35 c.p.). 62 Le cause di estinzione delle pena sono: la morte del reo dopo la condanna; l‟amnistia impropria; la grazia; la prescrizione; la liberazione condizionale; la riabilitazione. 58 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 6.4. Le misure 6.4.1. Le misure cautelari Le misure cautelari (artt. 272-325 c.p.p.) sono misure di vario tipo e di diversa gravità che possono essere disposte prima di un procedimento o durante lo stesso. Le misure cautelari sono adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari che nella fase processuale che hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni, al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo, comprometta l'esplicazione della attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento ed il risultato. Le misure cautelari sono limitazioni alla libertà della persona e vengono applicate quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e quando sussistono pericoli: di inquinamento delle prove, di fuga dell'imputato, di gravi delitti che l'imputato può fare con uso di armi o di reiterazione dello stesso delitto. Le misure cautelari si suddividono in due grandi aree: misure cautelari personali (artt. 272-315 c.p.p.) che comprendono le misure cautelari personali coercitive e interdittive e in un‟altra area. Le misure cautelari personali coercitive (artt. 280-286 c.p.p.) comportano una limitazione o privazione della libertà personale. Le misure cautelari "coercitive" vanno: dal divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), all'obbligo (o al divieto) di dimora (art. 283 c.p.p.), all‟obbligo di firma presso la polizia (art. 282 c.p.p.), agli arresti domiciliari (art .284 c.p.p.) fino alla più grave misura, la custodia cautelare (artt. 285, 286 c.p.p.) (l'imputato viene custodito in carcere). La custodia cautelare può essere disposta solo per delitti con pene di almeno quattro anni. Le misure cautelari non possono essere disposte quando l'imputato è: una donna incinta o madre di prole di età inferiore a 3 anni, o un padre vedovo con prole, oppure una persona con più di 70 anni (art. 275 c.p.p.), o una persona affetta da infezione da HIV (art. 286bis c.p.p.). Le misure cautelari personali interdittive (artt. 287-290 c.p.p.) limitano temporaneamente l‟esercizio di determinate facoltà o diritti in tutto o in parte. 59 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questa parte possono essere applicate solo quando si procede per delitti, per i quali la legge, stabilisce la pena dell‟ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287 c.p.p.). La tipologia delle misure cautelari personali interdittive è: sospensione dall‟esercizio della potestà dei genitori (art. 288 c.p.p.), sospensione dall‟esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.). Le misure cautelari reali (artt. 316-325 c.p.p.) sono provvedimenti giudiziali che incidono su beni patrimoniali. Si distinguono due tipologie di misure: il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.) e il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.). Il loro fine comune è quello di garantire l'esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato, possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati. 6.4.2. Le misure alternative Le misure alternative alla detenzione sono previste dall‟Ordinamento Penitenziario (O.P.). Esse danno la possibilità di scontare la pena non in carcere e vengono concesse solo a determinate condizioni, precisate nelle singole voci. Esse si applicano esclusivamente ai detenuti definitivi. Le misure alternative sono numerose e con caratteristiche peculiari, ciascuna tendente comunque alla risocializzazione del condannato. L‟elenco delle misure alternative è il seguente: affidamento in prova al servizio sociale: pena residua tre anni (art. 47 O.P.); detenzione domiciliare 63 : pena residua quattro anni o nei casi di condizioni di salute incompatibili con il regime detentivo pena residua anche superiore ai quattro anni (art. 47ter O.P.); 63 La detenzione domiciliare consente al condannato ad una pena detentiva di scontare la pena presso la propria abitazione, ovvero in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza. L‟art. 47 della legge sull‟ordinamento penitenziario, può essere concesso a soggetti che siano condannati alla pena detentiva per un periodo non superiore a quattro anni, condannati alla detenzione per un periodo superiore a quattro anni (che devono ancora scontare un residuo di pena non superiore a quattro anni). A tale beneficio possono ricorrere: le donne incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni con esse conviventi; i padri esercenti la potestà, di prole inferiore a dieci anni con essi conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; le persone in condizioni di salute 60 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 semilibertà. metà pena o due terzi se reati gravi (art 4 bis O.P.) o sei mesi solo dalla libertà (artt. 46, 50 O.P.); liberazione condizionale. pena residua 5 anni (art 176 c.p.); sospensione della pena per gravi motivi di salute. incompatibilità con il regime detentivo, qualunque sia la durata della pena (art. 147 c.p.). L'iter classico dei benefici è il seguente: prima si ottengono i permessi premio, il lavoro all'esterno, poi la semilibertà e infine l'affidamento ai servizi sociali. Per i tossicodipendenti : affidamento e sospensione pena per tossicodipendente: pena residua quattro anni (artt. 94 e 90 d.P.R. 309/90); misure per malati di AIDS in condizioni gravi con programma terapeutico: affidamento e detenzione domiciliare qualunque sia la pena da espiare (art. 47quater O.P.); in prova al servizio sociale: pena residua 3 anni (art. 47 O.P.). particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari presenti sul territorio; le persone di età superiore ai sessant‟anni, se inabili, anche parzialmente; le persone di età inferiore ai venti anni, in presenza di comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. La detenzione domiciliare è la massima misura restrittiva per le donne. 61 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 62 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 7. CARCERE 7.1. La prigione Una prigione o penitenziario o carcere, dispone di un edificio o di un sistema utilizzato per contenere persone condannate per crimini. La prigione è un luogo in cui le persone sono fisicamente confinate e, in genere, prive di personale libertà. La detenzione o incarcerazione è un sanzione penale imposta dallo stato in seguito alla commissione di un crimine. Altri termine che sono utilizzati in riferimento alla parola carcere sono: i penitenziari, la funzione correttiva,la galera o la prigione. Una persona imputata può essere tenuta in carcere in attesa di processo; se l‟imputato sarà giudicato colpevole, sarà condannato e recluso. Le prigioni possono anche tenere al loro interno soggetti che non sono accusati di crimine, come: i prigionieri politici, i prigionieri di coscienza, “i nemici dello Stato”, i prigionieri di guerra, ect. Un sistema carcerario rappresenta l‟assetto organizzativo delle disposizioni e delle funzioni delle carceri, a seconda della loro natura, potendo invocare una correzione del sistema. Ogni carcere è una repubblica a sé e ogni sistema carcerario rappresenta un elemento centrale a garanzia dello sfruttamento e dell‟egemonia del capitale 64 . All‟interno di esso si trovano i soggetti che devono scontare la loro pena. Le persone che sono all‟interno di queste istituzioni sono: l‟imputato o l‟indagato sottoposto a misure cautelari, chi è stato arrestato in flagranza, chi è in attesa di fermo, il definitivo e l‟internato. In queste situazioni c‟è una base sostanziale uguale nelle carceri, in cui bisogna concedere ai soggetti detenuti gli elementi vitali (alimentazione,ect.). Il detenuto deve intraprendere un trattamento rieducativo e seguire le norme comportamentali. Nel momento in cui il detenuto rispetta le norme si può verificare la concessione della riduzione o sospensione della pena. 64 www.autprol.org 63 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 I maschi e le femmine sono in genere in bracci separati nella stessa prigione o in prigioni separate. Gli istituti penitenziari sono suddivisi in ali. Un edificio che presenta più di un‟ala, è denominato “sala”. Altre prigioni sono divise in due aree: una contenente i prigionieri prima del processo e l‟altra contenente i condannati. I servizi che il carcere può avere sono: Un ingresso principale, detto anche “gatelodge” o “sally porta”; Una struttura religiosa; Un impianto di istruzione, ossia biblioteca; Una palestra o/e un cortile, un complesso recintato, di solito a cielo aperto, zona usata per gli scopi ricreativi e di esercizio; Una struttura sanitaria o ospedaliera; Un‟unità di segregazione, denominata anche “block” o “cella di isolamento”, che serve per separare pericolosi o vulnerabili detenuti indisciplinati dalla popolazione generale (una volta usata come punizione); Una sezione di detenuti vulnerabili (VPS) o di custodia cautelare (PC), utilizzato per ospitare i detenuti per i reati sessuali, ex agenti di polizia, informatori, ect.; Una sezione di celle di sicurezza, utilizzate per tenere i soggetti sotto costante osservazione visiva (ad esempio il rischio di suicidio); Una zona di visita, dove i detenuti possono essere autorizzati a incontrare, tramite contatto limitato, famigliari, amici, ect.; Un braccio della morte (solo in alcuni carceri), una sezione per i criminali in attesa di esecuzione; Una zona di alloggi per il personale; Un servizio/servizio area, in cui ci sono le strutture abitative di sostegno, come la cucina; Impianti industriali o agricoli per detenuti con lavori forzati; Un‟area ricreativa contenente gli elementi come: un tavolo da biliardo, la tv. 64 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Le prigioni sono normalmente circondate da recinzioni, muri o altre barriere (filo spinato, recinzioni elettrificate, torri di guardia armata, illuminazioni, sensori di movimento, cani vaganti, pattuglie, ect.) per evitare la fuga. Nelle strutture penitenziarie c‟è il monitoraggio e il controllo del movimento e dell‟attività dei detenuti, attraverso allarmi, sistemi di sicurezza, gabbie, letali armi non legali. Attraverso i disegni65 delle carceri moderne si è cercato di limitare sempre di più e di controllare maggiormente il movimento dei detenuti, permettendo così un livello massimo di sicurezza da parte del ridotto personale giudiziario. 7.2. L’istituzione totale L‟istituzione totale è il luogo in cui gruppi di persone convivono per un significativo periodo di tempo. Le modalità di accesso ad una istituzione totale sono fondamentalmente due. Il primo è la piena identificazione di un soggetto con le intenzioni e la finalità espresse dalla situazione comune, come nel caso dei luoghi di convivenza continua tipo i conviventi e le caserme, in cui lo status di persona istituzionalizzata è dovuto a una scelta. Il secondo è la costrizione derivante dall‟essere considerato un soggetto pericoloso per la società, come nel caso delle carceri e dei manicomi, in cui lo status di persona istituzionalizzata è di fatto imposto. Il carcere come istituzione totale porta: all‟isolamento dal mondo esterno; all‟esistenza rigidamente regolata nella comunicazione e nei comportamenti consentiti; al ruolo fisso che non varia a seconda dei contesti, all‟intera giornata pianificata nello stesso luogo; al prevedere punizioni e ricompense; all‟alto grado di gerarchizzazione e passaggio limitato delle informazioni (specie tra staff e internati). L‟istituzionalizzazione è l‟identità culturale e individuale che, viene 65 Le diverse alternative del disegno dei progetti sono i seguenti. Creare dei penitenziari più piccoli con più unità abitative distinte e indipendenti, chiamate “pods o moduli”, in cui inserire dai sedici ai cinquanta detenuti controllati dai funzionari di correzione, a volte un singolo ufficiale. I baccelli contengono i livelli di celle disposte attorno a una stazione di controllo centrale o una scrivania, da cui un singolo ufficiale è in grado di monitorare tutte le celle e di comunicare con il resto del carcere. I baccelli possono essere progettati per l‟alta sicurezza, in cui gli ufficiali in cabine di controllo separate e sigillate, monitorando un più piccolo numero di prigionieri confinanti nelle loro celle. Un‟alternativa è di “diretta supervisione”, in cui gli ufficiali lavorano all‟interno del pods e possono sorvegliare e interagire direttamente con i detenuti, che possono trascorrere la giornata fuori dalle loro celle in una stanza centrale di soggiorno posta sul pavimento del baccello. I beni e servizi, come i pasti, lavanderia, materiali didattici, servizi religiosi e assistenza medica (medicinali) possono essere portati con cialde singole. Nonostante queste innovazioni di design, il sovraffollamento dei detenuti a portato, invece, a maggiori problemi. Così, sono state convertite aree come palestre o altri spazi, in enormi dormitori aperti. Il “lower-carceri” di sicurezza è stato progettato con caratteristiche meno restrittive, limitando i prigionieri durante la notte in piccoli dormitori chiusi o agriturismi, mentre si permette di giorno di lasciare libertà ai detenuti per andare a lavorare e compiere le attività durante il girono. 65 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 privata attraverso processi di mortificazione e privazione di ruolo. L‟indottrinamento alle regole dell‟istituzione viene affiancata e sostenuta dalle procedure di ammissione, “test di obbedienza”, pratiche di umiliazione, punizioni, sistema di privilegi, dalla mancanza totale di privacy (Foucault, 1975). In ogni sistema penitenziario vi è purtroppo una duplice contraddizione di fondo: da una parte la pretesa di insegnare al detenuto il modo di vivere e di comportarsi nel mondo libero e nello stesso momento lo si costringe a vivere nel carcere, che di quel mondo è l‟antitesi (Clemmer, 1940). I modelli di Clemmer e Sykes propongono che sia l‟organizzazione della vita carceraria, che produce una deprivazione di diritti ed esperienze nei prigionieri, a far emergere una subcultura antisociale nel carcere. L‟esperienza del carcere cementerebbe i detenuti in questo tipo di funzionamento e secondo il modello dell‟importazione i detenuti non fanno che riprodurre in carcere dinamiche apprese fuori (es droga, ect.). Molti autori si sono dedicati al tema dell‟esclusione sociale ed alla istituzionalizzazione nei luoghi di reclusione totale. Le citazione di alcuni autori. Secondo Goffman 66 , nelle istituzioni totali, i reclusi sono sottoposti ad un processo di spogliazione del sé, separati come sono dal loro ambiente originario e da ogni altro elemento costitutivo della loro identità. L‟autore, sostiene che all‟interno delle istituzioni si verificano delle vere e proprie “esposizioni contaminanti” dovute alla sospensione della privacy ed all‟impostazione di condizioni ambientali sfavorevoli e fonti di malessere. Tutto questo accede perché: tutte le espressioni della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto il controllo della stessa autorità; ogni fase dell‟attività giornaliera del detenuto si svolge in mezzo a tanti altri detenuti che sono trattati nelle stessa maniera e a cui si richiede di fare le medesima cosa e tutte le fasi sono strettamente correlate e calcolate nel tempo. In questo sistema, in cui tutto è automatizzato, sono pochi i 66 Goffamn, definisce “un‟istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato. Uno degli assetti sociali fondamentali nella società moderna è che l‟uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità … caratteristica principale delle istituzioni totali può essere appunto ritenuta la rottura delle barriere che abitualmente separano queste tre sfere di vita. Primo, tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità. Secondo, ogni fase delle attività giornaliere si svolge a stretto contatto di un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Terzo, le diverse fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente schedate secondo un ritmo prestabilito … per ultimo, le varie attività forzate sono organizzate secondo un unico piano razionale, appositamente designato al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell‟istituzione”. 66 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 detenuti che reagiscono. Nel 1961 Goffman, sociologo di origini canadesi, studioso delle forme di interazione umana, pubblica la raccolta di quattro saggi – indagine dal titolo “Asylums”, in cui descrive cinque tipologie generali di istituzione totale: Le istituzioni nate a tutela di incapaci non pericolosi (istituti per ciechi, sordomuti, disabili, anziani, orfani, ect.); Le istituzioni ideate e costruite per recludere chi rappresenta un pericolo non intenzionale per la società (ospedali psichiatrici, sanitori); Le istituzioni finalizzate a recludere chi rappresenta un pericolo internazionale per la società (carceri, campi di prigione di guerra); Le istituzioni create per lo svolgimento di un‟attività funzionale continua (navi, collegi, piantagioni, grandi fattorie); Le istituzioni che risiedono il distacco volontario dal mondo (conventi, monasteri). L‟autore, tratta anche del “processo di adattamento” che porta i detenuti ad adottare uno dei seguenti quattro modelli di adattamento: ritiro dalla situazione, sfida dell‟autorità (linea intransigente), “colonizzazione” (alla sub cultura del carcere da cui trarre il massimo delle soddisfazioni) e adeguamento alle regole (il perfetto detenuto). Un altro studioso, Foucault, pensatore francese, studioso della malattia mentale e dei meccanismi di costruzione dei luoghi chiusi deputati al controllo ed alla guarigione della devianza rappresentata dalla follia. Nel suo libro “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione” del 1976 analizza la nascita e l‟evoluzione dell‟istituzione carceraria e critica gli strumenti della disciplina e della sorveglianza. Nella stessa epoca si ricorda anche Basaglia, psichiatra, studioso della condizione manicomiale, sostenitore del modello di comunità terapeutica, che con la legge 180 del 1978 ha modificato i procedimenti dei trattamenti sanitari. Bandura (1992), invece con il termine “deumanizzazione” individua il meccanismo per cui si rende l‟altro “meno – umano”, facilitando così la messa in atto di comportamenti violenti e sadici nei suoi confronti. Esisterebbe una forma 67 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 di impegno morale nei confronti di altre persone riconosciute come tali che proteggerebbe dal commettere violenza nei loro confronti. Nel Novecento il carcere, come istituzione totale, è visto come privare il detenuto della propria identità, con l‟impostazione di regole rigide ed autoritarie. L‟ingresso al suo interno è senza dubbio ed ineluttabilmente molto traumatico: viene preclusa l‟uscita verso il mondo esterno, con consequenziale pregiudizio per lo scambio sociale, la perdita dei “riferimenti del tempo e dello spazio”(Gonin, 1994), lascia il soggetto in balia d‟un senso di smarrimento tanto profondo da toccare il cuore dell‟umanità individuale, che ne risulta perciò in timidamente ferita e mutilata. Il segno indelebile che rimane nell‟esperienza psichica varia da individuo a individuo, dal momento che l‟influenza della detenzione nel portato emotivo dipende dalla struttura della personalità e dalla sensibilità di ciascuno, nonché dall‟interazione di altri fattori dì ordine biologico, psicologico e sociale. Nel Duemila, Gullota (2002) esprime il seguente concetto “Molti degli atteggiamenti individuali dipendono non solo da come le persone pensano in una situazione sociale (processo) ma anche da cosa le persone pensano (contenuto) e dalla situazione in cui si trova (contesto), parametri non può che essere soggettiva la risposta all‟impatto con questo ambiente tanto particolare, dal momento che l‟evento dell‟ingresso in carcere è, di per sé, tanto improvviso quanto destabilizzante”. 7.3. I livelli di sicurezza I livelli di sicurezza delle carceri sono diversificate nel mondo e tendono a seguire un modello distinto. La maggior parte dei paesi sviluppati divide le carceri in classi di sicurezza, distinti a seconda della popolazione carceraria. Queste classi risultano andare dalla più sicura, in cui ci sono i detenuti violenti e quelli giudicati a rischio per la fuga, a quella di minima sicurezza, in cui risiedono i detenuti non violenti. 68 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Ad esempio in Inghilterra e in Galles ai detenuti è assegnata la classe, nel momento in cui sono condannati. Le classi sono cosi catalogate: Categoria A: i detenuti sono quelli la cui fuga sarebbe estremamente pericolosa per la sicurezza nazionale o pubblica; Categoria B: i detenuti sono quelli che non richiedono la massima sicurezza, ma per i quali la fuga è difficilmente realizzabile; Categoria C: i detenuti che sono inaffidabili in carceri a cielo aperto, ma che improbabilmente cercano di fuggire; Categoria D: i prigionieri che non tentano di scappare, vivono in una prigione a cielo aperto. I sistemi carcerari britannici sono divisi in open (categoria D) e in chiusi (categoria A, B, C). L‟altro esempio riguarda gli Stati Uniti. La sicurezza è una classificazione amministrativa delle carceri che ha uno scopo specifico, andando da livelli di sicurezza minima fino alla massima sicurezza. Le classi sono così suddivise: Supermax: il livello massimo di custodia, va oltre, classificandola come “la peggiore delle peggiori” in cui ci sono criminali e terroristi che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Questi detenuti sono alloggiati in celle singole e sono tenuti nei blocchi per 23 ore al giorno. I pasti vengono forniti attraverso il “buchi chuck”, buco della porta. Ad ogni detenuto è consentita un‟ora di libertà per eseguire esercizi fisici individualmente. I detenuti non possono comunicare con nessun altro detenuto e sono tenuti sotto sorveglianza continua attraverso le telecamere a circuito chiuso e la tv; Massimo: un livello di custodia cautelare in cui vige un massimo controllo (diretto e costante) esterno ed interno di vigilanza. I detenuti che corrispondono a questo braccio, sono coloro che presentano rischi di fuga o grave minaccia a sé, agli altri, al personale o al funzionamento ordinato dell‟istituzione; 69 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Alto: il “middle ground” per i crimini violenti, in cui queste istituzioni sono protette con parametri molto alti (una cerchia di mura o recinzioni armate), dove i detenuti sono sotto stretto controllo e vivono da soli nella cella; Media: un livello dove esiste il controllo interno ed esterno e la sorveglianza sui detenuti. Il detenuto presenta un rischio di fuga moderato o può rappresentare una minaccia per altri, verso il personale e il funzionamento ordinato dell‟istituto. La supervisione rimane costante e diretta. Esiste anche la possibilità per i detenuti di avere un lavoro; In prossimità di sicurezza: sono i detenuti che hanno commesso un reato non degno di carcerazione, in una media sicurezza. Queste prigioni risultano essere rare, dove i detenuti appartengono alle classi “medie o basse”. Questi settori sono situati in zone separate all‟interno della prigione; Basso: detenuto a cui si lascia un maggiore senso di responsabilità personale e autonoma, pur essendo sotto sorveglianza e monitoraggio. I detenuti in questa classe non rappresentano un rischio di sicurezza. I detenuti seguono programmi per essere orientati verso il reinserimento nella società; Minima: detta “prison farm”, i detenuti hanno commesso dei reati piccoli e lavorano; Pre – release: è opportuna un‟osservazione intermittente in cui il detenuto deve ristabilire la massima responsabilità dei propri comportamenti e delle proprie azioni. 7.4. La classificazione dei carceri Esistono sia carceri privati che carceri gestiti dal governo, a seconda degli stati. I carceri possono essere di tre tipologie: chiusi, semi aperti e aperti. 70 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Vi sono quattro tipi di penitenziari: Giovanile: carcere per le persone al di sotto dei 17 o 18 anni, a seconda della giurisdizione. Molti paesi hanno la loro età della responsabilità penale in cui i bambini sono ritenuti legalmente responsabili delle proprie azioni fino al raggiungimento della maggiore età, momento in cui verrebbero trasferiti in una struttura per adulti; Militari: prigioni di sistemi militari, utilizzate per i prigionieri di guerra o per i militari colpevoli di un reato grave, combattenti illegali, dove la libertà del soggetto è considerata un rischio per la sicurezza nazionale da parte di autorità militari o civili; Politici: alcuni paesi mantengono o hanno attuato in passato, un sistema di prigioni politiche (ad esempio: gulag e lo stalinismo i più noti); 7.5. Psichiatrici: per i detenuti che hanno una vasta gamma di disturbi mentali. La classificazione dei detenuti Per detenuto s‟intende colui o colei che si trova in carcere o in un stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale. La normativa distingue chiaramente la posizione delle singole tipologie di detenuti: imputati e condannati e internati. Gli imputati sono coloro ai quali è stata formalmente contestata la commissione di un reato e si suddividono in: giudicabili, appellanti e ricorrenti. Gli imputati giudicabili sono quei soggetti per i quali è stato avviato un procedimento penale e sono in attesa di giudizio. Gli imputati appellanti sono quei soggetti contro i quali è stata emessa una sentenza penale di primo grado, e che sono in attesa del giudizio di secondo grado. Gli imputati ricorrenti sono quei soggetti contro i quali è stata emessa una sentenza penale di secondo grado e che sono in attesa del giudizio di Cassazione. Per condannati s‟intendono coloro che, a seguito di una condanna definitiva, si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena a loro comminata. Si considerano condannati anche coloro per i quali sia stata disposta una misura 71 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 alternativa alla detenzione (affidamento, detenzione domiciliare, ect.) nonché quelli sottoposti ad una sanzione sostitutiva (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria, lavoro sostitutivo). A seconda della pena loro inflitta, i condannati sono distinti in: arrestati (da quindici giorni ai tre anni), reclusi (da quindi giorni a ventiquattro anni) ed ergastolani. Per internati s‟intendono coloro che sono sottoposti all‟esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, ospedale psichiatrico giudiziario). 7.6. La pena di morte In epoca passata l‟uso della pena di morte nel mondo era quasi unanime. In epoca moderna si iniziò ad abolire la pena di morte, il primo stato fu il granducato di Toscana nel 1786. Nel XIX secolo essa fu abolita nel Venezuela nel 1863 e nel Regno d‟Italia nel 188967. “La pena di morte è un atto irreversibile di violenza da parte dello Stato. Le ricerche hanno dimostrato che la pena di morte è spesso sinonimo di discriminazione, viene usata in modo spropositato contro i poveri, le minoranze e le comunità razziali, etniche e religiose. La pena capitale è imposta spesso in seguito a processi fortemente iniqui ma anche dove i processi rispettano gli standard internazionali, il rischio di mettere a morte un innocente non può mai essere limitato. La pena di morte inevitabilmente colpirà anche vittime innocenti, così com‟è già stato dimostrato. Inoltre, nonostante la pena di morte porti il rischio di errori irreversibili, non ha mai dimostrato di avere un effetto deterrente migliore di altre punizioni. La pena capitale nega la possibilità di riabilitazione, promuove risposte semplicistiche per problemi complessi, piuttosto che per perseguire soluzioni costruttive. Consuma risorse che potrebbero essere utilizzate in modo migliore per combattere il crimine violento e assistere coloro che ne sono vittime. La pena di morte è un sintomo di una cultura di violenza e non una 67 La pena di morte venne reintrodotta , nel 1935 solo per attentati contro il Duce e contro il Re, per essere definitivamente abolita dalla Costituzione repubblicana nel 1948. 72 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 soluzione a essa. È un affronto alla dignità umana e deve essere abolita” (Amnesty International, 2010). La pena di morte è considerata, segreto di Stato, in paesi come la Cina, la Bielorussia, l‟Iran, la Mongolia, la Corea del Nord e il Vietnam. Tale segreto è insostenibile. Se la pena capitale è un atto legittimo del governo, non esiste nessuna ragione perché il suo uso sia nascosto al pubblico nazionale e internazionale. Amnesty International 68 dichiara che sono avvenute 714 esecuzioni in diciotto paesi. I metodi di esecuzione che sono stati utilizzati nel 2009 sono: decapitazione, fucilazione, impiccagione, iniezione letale, sedia elettrica e lapidazione. Tuttavia i dati69 non includono le migliaia di esecuzioni che si ritiene siano avvenute in Cina, paese che ancora rifiuta di divulgare dati e statistiche sull‟uso della pena di morte. La pena di morte nel mondo: ██ Abolita per tutti i crimini ██ Riservata a circostanze eccezionali (come crimini commessi in tempo di guerra) ██ Non utilizzata ██ Utilizzata come forma di punizione legale Figura n° 2 Rappresentazione di come gli stati usano o non usano la pena di morte (www.wikipedia.it). 68 La campagna di Amnesty International per l‟abolizione della pena di morte è cominciata nel 1977. L‟organizzazione si oppone alla pena di morte in tutti i casi, senza eccezioni riguardanti la natura del reato, le caratteristiche del criminale o il metodo utilizzato per mettere a morte il condannato. Amnesty International è un‟organizzazione non governativa indipendente, ma una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. Conta attualmente duemilioni e ottocento soci, sostenitori e donatori in più di 150 paesi. Nel 2009, le sue sezioni, le sue strutture e i suoi attivisti si sono mobilitati contemporaneamente in tutto il mondo in giornate internazionali di azione per protestare contro l‟uso della pena di morte. 69 Le informazione che l‟organizzazione riesce a raccogliere derivano da varie fonti, incluse statistiche ufficiali (dove disponibili), organizzazioni non governative e iter – governative, difensori dei diritti umani, mezzi di comunicazione e ricerca sul campo. È inoltre necessario ribadire, tuttavia, che il dato reale potrebbe essere più alto. Alcuni paesi nascondono intenzionalmente tutto ciò che riguarda l‟applicazione della pena di morte, altri non registrano o non rendono disponibili dati e statistiche sul numero delle condanne a morte e delle esecuzioni. 73 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 7.7. L’ergastolo L‟ergastolo, è una reclusione per un reato grave in cui la persona è condannata a rimanere in carcere per il resto della sua vita. I reati per i quali una persona potrebbe ricevere un ergastolo comprendono: omicidio, alto tradimento, i casi gravi o violenti di spaccio di droga o di esseri umani, o casi di aggravato furto con scasso o rapina con conseguente morte o lesioni personali gravi. L‟ergastolo non esiste in tutti i paesi (in seguito vedremo, quando vengono trattati i singoli continenti). Tuttavia, l‟ergastolo è una condanna, in cui ci possono essere anche meccanismi formali per chiedere libertà condizionale dopo un certo periodo di carcerazione. La lunghezza del tempo e le modalità possono variare notevolmente per ogni giurisdizione. Grazie all‟art. 110 dello Statuto di Roma, della Corte penale internazionale, che prevede che per le forme più gravi di reato (ad esempio, crimini contro l‟umanità e genocidio, ect.) un prigioniero deve servire i due/terzi di una condanna, o venticinque anni nel caso del carcere a vita. Dopo questo periodo, il giudice deve poi rivedere la pena per decidere se debba essere ridotta. A differenza di altre aree del diritto penale, pene inflitte a minori non differiscono da quelle degli adulti. Alcuni paesi in tutto il mondo avevano permesso anche al minore di essere condannato a vita. I paesi che consentono l‟ergastolo ai minori sono: Belgio, Somalia, Turchia, Israele, Cuba e la Repubblica della Cina. Gli Stati Uniti hanno attualmente scontato l‟ergastolo per i minori soltanto nel 2008. La detenzione a vita nel mondo. In blu gli ordinamenti che l'hanno abolita. In rosso gli ordinamenti che la mantengono. In verde gli ordinamenti che la mantengono con limitazioni. Figura n°3 Rappresentazione di come gli stati usano o non usano l‟ergastolo (www.wikipedia.it). 74 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 8. CINQUE CONTINENTI 8.1. Premessa Nelle seguenti tabelle relative a ciascun continente, compaiono le informazioni e i significati: gli stati sono disposti in ordine alfabetico e riportano: il numero di carceri; dove è presente la pena di morte (dicitura presente (riservata ad alcune circostanze, non utilizzata e utilizzata) = attiva, non presente = non attiva); dove vige l‟ergastolo (dicitura: presente = si, non presente = no, non ci sono informazioni esaustive = forse); su quale sistema si basano (common law, civil law, misto e fiqh). Premesso che sono presi in considerazione gli Stati in cui sono state trovate almeno delle informazioni (a seguire dove si vedono gli spazi bianchi, significa che le informazioni non sono state rilevate). 8.2. L’Africa Stato N° carcere Algeria 1 Angola Benin 8 Botswana Pena di morte Ergastolo Sistema Attiva Si Civil law Non attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Forse Civil law Burkina Faso 1 Attiva Burundi 3 Non attiva Si Civil law Camerun Attiva Forse Civil law Capo Verde Non attiva Forse Civil law Ciad Attiva Forse Civil law Comore Attiva Forse Civil law Congo Attiva No Civil law Costa d‟Avorio Non attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Forse Civil law Attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Egitto Eritrea 37 Etiopia 129 Gabon 75 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Gambia Attiva Forse Civil law Attiva Forse Common law Non attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Guinea – Bissau Non attiva Forse Civil law Guinea Attiva Forse Civil law Kenya Attiva Forse Common law Lesotho Attiva Forse Misto Attiva Forse Common law Attiva Forse Fiqh Attiva Forse Civil law Attiva Forse Common law Attiva Forse Civil law Attiva forse Fiqh Attiva Forse Fiqh Ghana 27 Gibuti Guinea 1 Equatoriale Liberia 4 Libia Madagascar Malawi 4 Mali Marocco 1 Mauritania Non attiva Forse Civil law Mozambico Mauritius 3 Non attiva Forse Civil law Namibia 1 Non attiva Forse Misto Attiva Forse Civil law Attiva Si Common law Attiva Forse Civil law Niger Nigeria 227 Rep. centro africana Rep. Dem. Congo 1634 Attiva Forse Civil law Non attiva Forse Civil law Sahara Occ. Attiva Forse Fiqh Sao Tomé e Non attiva Forse Civil law Non attiva Forse Civil law Seychelles Non attiva Forse Civil law Sierra Leone Attiva Forse Civil law Somalia Attiva Forse Civil law Ruanda Principe Senegal Sudafrica 37 Non attiva Si Misto Sudan 238 Attiva Forse Fiqh Swaziland Attiva Forse Civil law Tanzania Attiva Forse Common law Togo Non attiva Forse Civil law Tunisia 25 Attiva Forse Civil law Uganda 36 Attiva Forse Common law Attiva Forse Common law Attiva Forse Misto Zambia Zimbabwe 1 Tabella n° 1 Rappresentazione degli Stati dell‟Africa in cui si fotografa il numero delle carceri, la pena di morte, l‟ergastolo e il sistema che utilizzano (Beretta M., 2011). 76 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 In Africa ci sono 54 regioni e rispetto alla pena di morte sono 38 le istituzione che la utilizzano. Per quanto riguarda l‟ergastolo è attivo in solo tre stati. Il maggiore sistema in vigore è il civil law, con l‟utilizzo di 37 stati. 8.3. L’America Il continente dell‟America è suddiviso in tre parti: nord, centro e sud. In seguito alla tabella del Nord America è stata proposta un‟altra tabella che valuta solo ed esclusivamente gli Stati Uniti e il suo numero di penitenziari. Nord Stato N°carcere Pena di morte Ergastolo Sistema Attiva Si Common law Antigua e Barbuda Aruba 1 Non attiva Si Common law Bahamas 1 Attiva Si Common law Barbados 1 Attiva Si Common law Bermuda 4 Non attiva Si Common law Canada 96 Non attiva Si Common law (Quebec) (Misto) Isole Cayman Non attiva Si Common law 545 Attiva Si Common law Attiva Si Common law 35 Non attiva Si Common law Grenada Attiva Si Common law Guadalupa Non attiva Si Common law Cuba Dominica Rep. Dominicana Giamaica 13 Attiva Si Common law Haiti 17 Non attiva Si Common law Martinica Non attiva Si Common law Montserrat Non attiva Si Common law Navassa Non attiva Si Common law Saint Kitts e Nevis Attiva Si Common law Saint Lucia Attiva Si Common law Saint Vincent e Grenadine Attiva Si Common law Trinidad e Tobago 7 Turks e Caicos Stati Uniti 1236 Louisiana Attiva Si Common law Non attiva Si Common law Attiva Si Common law (Misto) 77 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 A seguire l‟analisi dettagliata del numero dei carceri negli Stati Uniti. Stati Uniti d‟America Stato N° carcere Alabama 34 Alaska 13 Arizona 14 Arkansas 19 California 33 Colorado 25 Connecticut 19 Delaware 10 Florida 68 Georgia 80 Hawaii 11 Idaho 13 Illinois 52 Indiana 32 Iowa 9 Kansas 9 Kentuchy 16 Louisiana 12 Maine 8 Maryland 25 Massachusetts 18 Michigan 39 Minnesota 10 Mississippi 19 Missouri 21 Montana 14 Nebraska 11 Nevada 11 New Hampshire 5 New Jersey 15 Nuovo Messico 10 New York 71 Carolina del Nord 76 Dakota del Nord 4 Ohio 32 Oklahoma 39 Oregon 15 Pennsylvania 27 Rhode Island 8 Carolina del Sud 29 Dakota del Sud 6 78 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Tennessee 14 Texas 126 Utah 3 Vermont 8 Virginia 40 Washington 13 West Virginia 13 Wisconsin 32 Wyoming 5 Totale 1236 Tabella n°2 Descrizione del numero degli istituti penitenziari nelle singole regioni degli Stati Uniti (Beretta M., 2011). Centro Stato N° carcere Pena di morte ergastolo Sistemi Belize 2 Non attiva No Civil law Costa Rica 1 Non attiva Forse Civil law El Salvador 1 Attiva No Civil law Guatemala 2 Non attiva No Civil law Attiva No Civil law Non attiva No Civil law Non attiva No Civil law Non attiva Forse Civil law Honduras Messico 2000 Nicaragua Panama 15 Sud Stato N° carcere Pena di morte Ergastolo Sistemi Argentina 3 Bolivia 53 Non attiva Si Civil law Non attiva No Civil law Brasile Cile 1172 Non attiva No Civil law 4 Non attiva No Civil law Colombia 11 Non attiva No Civil law Ecuador 34 Non attiva No Civil law Guaiana Francese 4 Non attiva Forse Common law Guyana 4 Forse Civil law Forse Civil law Paraguay Perù Non attiva 71 Suriname Uruguay Venezuela 28 Attiva Si Civil law Attiva Forse Common law Non attiva No Civil law Non attiva No Civil law 79 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Figura n° 3 Rappresentazione degli Stati dell‟America in cui si fotografa il numero delle carceri, la pena di morte, l‟ergastolo e il sistema che utilizzano (Beretta M., 2011). L‟America nel suo complesso presenta 44 stati. In solo 16 stati la pena risulta ancora attiva. Per quanto riguarda l‟ergastolo è attivo in 25 stati. Per quanto riguarda i sistemi giudiziari, si nota che nell‟America del nord prevale il sistema di common law, invece nelle altre due parti dell‟America, centro e sud, prevale il sistema del civil law. 8.4. L’Asia Stato N° carceri Pena di morte Ergastolo Sistema Afghanistan 5 Attiva Forse Fiqh Armenia 3 Non attiva Si Civil law Azerbaigian Non attiva Si Civil law Bahrain Attiva Forse Fiqh Bangladesh Attiva Forse Fiqh Bhutam Attiva Forse Common law Attiva Forse Common law Birmania (Myanmar) 38 Brunei Attiva Common law Cambogia 25 Non attiva Forse Civil law Cina 1045 Attiva Si Civil law Hong Kong 30 Attiva Si Civil law India 7 Attiva Si Common law Indonesia 2 Attiva Si Civil law Iran 12 Attiva Forse Fiqh Iraq 1 Attiva Forse Civil law Israele 30 Georgia Giappone 15 Giordania Kazakistan 108 Corea del Nord Corea del Sud 38 Attiva Si Civil law Non attiva Si Fiqh Attiva Si Civil law Attiva Forse Fiqh Attiva Si Civil law Attiva Forse Civil law Attiva Si Civil law Kuwait Attiva Kirghizistan Non Attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Fiqh Laos 64 Fiqh Libano Attiva Si Macao Attiva No Malesia Attiva Si Maldive Attiva Forse 80 Common law ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Mongolia Attiva Nagorno – Karabakh Attiva Nepal Oman Pakistan 17 Forse Civil law Non attiva Forse Common law Attiva Forse Fiqh Attiva Si Common law Filippine Non attiva No Civil law Qatar Attiva Forse Fiqh Fiqh Arabia Saudita 3 Attiva Forse Singapore 13 Attiva Si Sri Lanka Attiva Forse Misto Siria Attiva Forse Civil law Attiva Si Civil law Attiva Forse Civil law Attiva Forse Civil law Non attiva Si Non attiva Si Civil law Taiwan 4 Tagikistan Thailandia 14 Timor Est Turchia 15 Turkmenistan Non attiva Forse Civil law Emirati Arabi Uniti Attiva Forse Fiqh Uzbekistan Non attiva Si Civil law Attiva Si Civil law Attiva Forse Fiqh Vietnam 1 Yemen Figura n° 4 Rappresentazione degli Stati dell‟Asia in cui si fotografa il numero delle carceri, la pena di morte, l‟ergastolo e il sistema che utilizzano (Beretta M., 2011). Gli stati dell‟Asia risultano essere 50 e la pena di morte è attiva in 38 stati. L‟ergastolo è attivo in 18 stati. Il maggiore sistema presente in questo continente è il sistema di civil law. 8.5. L’Europa Stato N° carcere Pena di morte Ergastolo Sistema Albania 3 Non attiva Forse Civil law Non attiva Forse Civil law Andorra Austria 45 Non attiva Si Civil law Bielorussia 3 Attiva Forse Civil law Belgio 6 Non attiva Si Civil law Bosnia – Erzegovina Non attiva No Civil law Bulgaria Non attiva Forse Civil law Croazia Non attiva No Civil law Cipro Non attiva No Civil law Repubblica Ceca Non attiva Si Civil law 81 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Danimarca 19 Non attiva Si Civil law Estonia 20 Non attiva Forse Civil law Finlandia 7 Non attiva Si Civil law Francia 194 Non attiva Si Civil law Germania 13 Non attiva Si Civil law Grecia 13 Non attiva Si Civil law Groenlandia 2 Non attiva No Civil law Islanda Non attiva Forse Civil law Irlanda 14 Non attiva Si Common law Italia 225 Non attiva Si Civil law Lettonia 12 Non attiva Forse Civil law Liechtenstein 1 Non attiva Si Civil law Lituania Non attiva Forse Civil law Lussemburgo Non attiva Si Civil law Macedonia Non attiva Forse Civil law Malta Non attiva Forse Civil law Isola di Man Non attiva Forse Civil law Moldavia Non attiva Forse Civil law Monaco Non attiva Si Civil law Montenegro Non attiva Forse Civil law Paesi bassi 4 Non attiva Si Civil law Norvegia 11 Non attiva No Civil law Non attiva Si Civil law 42 Non attiva No Civil law Romania 43 Non attiva Si Civil law Regno Unito 138 Non attiva Si Common law Polonia Portogallo (Scozia) Russia (Misto) 840 San Marino Serbia Slovacchia 1 Slovenia Attiva Si Civil law Non attiva Forse Civil law Non attiva Forse Civil law Non attiva Forse Civil law Non attiva No Civil law Spagna 79 Non attiva No Civil law Svezia 5 Non attiva Si Civil law Svizzera 124 Non attiva Forse Civil law Ucraina 5 Non attiva Forse Civil law Ungheria Non attiva Si Civil law Città del Vaticano Non attiva Forse Civil law Figura n°5 Rappresentazione degli Stati dell‟Europa in cui si fotografa il numero delle carceri, la pena di morte, l‟ergastolo e il sistema che utilizzano. L‟Europa presenta 47 regioni. La pena di morte risulta attiva solo in due paesi e l‟ergastolo è attivo in 20 paesi. Il sistema di civil law prevale in 45 regioni. 82 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 8.6. L’Oceania Stato N° carcere Pena di morte Ergastolo Sistemi Australia 50 Non attiva Si Common law Nuova Zelanda 20 Non attiva Si Common law Figura n°6 Rappresentazione degli Stati dell‟Oceania in cui si fotografa il numero delle carceri, la pena di morte, l‟ergastolo e il sistema che utilizzano (Beretta M., 2011). L‟Oceania presenta due stati importanti, in cui si sviluppa il sistema del common law. La pena di morte non è attiva ed l‟ergastolo è attivo in entrambi gli Stati. 8.7. Conclusione Riassunto informativo sulle tabelle visto fino ad ora. CONTINENTE N° REGIONI N° CARCERI Africa 54 2418 America 94 5423 Asia 50 1490 Europa 48 1869 Oceania 2 126 TOTALE 248 11326 Tabella n°7 Rappresentazione del numero delle carceri in tutti e cinque i continenti (Beretta M., 2011). Come si nota nella precedente tabella il continente con il maggior numero di “prison” è l‟America, seguita dall‟Africa, dall‟Europa dall‟Asia e infine dall‟Oceania. 83 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 84 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 9. LA SITUAZIONE ITALIANA 9.1. Premessa Essendo le informazioni relative alla analisi non sempre precise ed esaustive, è stata scelta l‟Italia come stato campione, perché esistevano maggiori informazioni. Dal sistema carcerario italiano sono sviluppati i seguenti aspetti: il procedimento (processo) penale con i suoi passaggi e le figure di riferimento; l‟ingresso del detenuto in carcere e i passaggi successivi fino all‟uscita; il numero delle istituzioni presenti sul territorio italiano, suddivisi per regioni e di tipo di istituzioni e le problematiche relative all‟esubero di detenuti e ai detenuti stranieri. 9.2. Il procedimento penale Il procedimento penale in Italia70. 70 Per avere maggiori informazioni riferirsi alla tesi,”Prima di varcare quella porta … ”, istituto Meme, 2008. 85 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Notizia di reato (330) POLIZIA GIUDIZIARIA Indagini preliminari (358) PM Azione penale Archiviazione Procedimenti speciali Udienza preliminare (421) GUP Decreto che dispone il giudizio Sentenza di non luogo a procedere Procedimento speciale Dibattimento (484) TRIBUNALE giudizio di primo grado Impugnazione Appello Ricorso di cassazione Sentenza irrevocabile Esecuzione TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Pene Misure cautelari o alternative ____ Il procedimento penale ----- I tre gradi: I, II, III ___ Le quattro fasi (indagini, udienza preliminare, giudizio, impugnazione, esecuzione) ___ Il processo penale Schema n° 1 Descrizione in sintesi del procedimento penale, attraverso le fasi e i gradi (Beretta M., 2011). 86 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 9.3. Dall‟ingresso all‟uscita Dall‟ingresso all‟uscita71 L‟ingresso Ufficio matricola Nomina del difensore Regole Diritti Il personale Interno (area: giuridica, psicologica, medica) Esterno (volontari, insegnati, ect.) La giornata Salute Cella/Igiene Alimentazione Spesa Formazione Religione Il resto Domandina Colloqui Telefonate Posta Pacchi Permessi Spese L‟uscita Schema n°2 Descrizione in sintesi, dei vari passaggi che affronta un detenuto nel momento che entra nel carcere, fino all‟uscita (Beretta M., 2011). 9.4. I penitenziari I dati che susseguono sono riportati dalla seguente fonte D. A. P. (Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – SEZIONE STATISTICA). (www.giustizia.it). 9.4.1. Il numero delle carceri 71 Per avere maggiori informazioni, vedere la tesi “ … Se butto un occhio, cosa succede?”, istituto Meme, 2009. 87 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 REGIO NE Piemonte CASE CASE DI CASE CIRCONDARIA RECLUSIONE MANDA LI MENTALI ISTITUTI OSPEDALI (PRESENZA PER PSICHIATRI DI ASILI MINORI CI NIDO) 11 3 - 1 - 1 15 2 - 1 - 2 Triveneto 16 2 - 1 - 1 Emilia 8 1 - 1 1 - Liguria 7 - - - - 1 Toscana 13 4 2 1 1 1 Umbria 2 3 - - - 1 Marche 5 - 2 - - - Lazio 10 3 - 1 - 1 Abruzzo 10 1 - 1 - 1 14 - - 2 2 1 Puglia 8 2 5 2 - 1 Basilicata 3 - 1 1 - - Calabria 11 - 1 1 - 2 Sardegna 8 4 1 1 - 3 Sicilia 21 4 - 3 1 1 Totale 162 29 12 17 5 17 e Valle d‟Aosta Lombardi a Romagna e Molise Campani a Tabella n°8 Descrizione dei vari istituti penitenziari presenti in Italia, specificati per ogni regione (www.giustizia.it e Beretta M., 2011). 88 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 9.4.2. Il numero dei detenuti in esubero Attraverso la tabella di seguito rappresentata, è stato valutato in Italia l‟esubero relativo alla capienza detentiva, ricollegandoci così al problema maggiore del sovraffollamento. Per quanto riguarda questa tabella, è solo un esempio. Per ogni problema, ad esempio anche per il suicidio si potrebbe effettuare una tabella, oppure per i detenuti stranieri all‟interno di altri carceri, ect. REGIONE N° CARCERI CAPIENZA DETENUTI PRESENTI ESUBERO Piemonte e Valle d‟Aosta 15 3588 4641 1053 Lombardia 18 5382 8323 2941 Triveneto 19 2724 3805 1081 Emilia Romagna 11 2270 3855 1585 Liguria 7 1140 1382 242 Toscana 21 2955 3599 644 Umbria 5 1049 861 (- 188) Marche 7 731 895 164 Lazio 14 4505 5157 652 Abruzzo e Molise 12 1830 1810 ( - 20) Campania 18 5324 6934 1610 Puglia 17 2515 3396 881 Basilicata 5 437 482 45 Calabria 13 1787 2091 304 Sicilia 29 4687 6018 1331 Sardegna 14 1966 1080 (- 158) TOTALE 225 42890 55057 12167 89 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Tabella n°9 Descrizione per ogni regione delle persone in esubero nelle carceri (www.giustizia.it e Beretta M., 2011). 9.4.3. Il numero dei detenuti stranieri nei penitenziari Italiani In questa tabella si noterà la differenza tra i cittadini italiani negli istituti penitenziari e i detenuti stranieri. REGIONE INGRESSI ITALIANI INGRESSI STRANIERI Piemonte e Valle d‟Aosta 4775 3042 Lombardia 8216 5259 Triveneto 4138 2642 Emilia Romagna 3364 2141 Liguria 1456 860 Toscana 2627 1538 Umbria 601 357 Marche 1036 569 Lazio 4466 2213 Abruzzo e Molise 1186 372 Campania 5455 1212 Puglia 3380 540 Basilicata 323 59 Calabria 1435 219 Sicilia 3811 797 Sardegna 839 116 TOTALE 47108 21936 Tabella n° 10 Descrizione dei detenuti italiani e stranieri all‟interno delle prigioni italiane (www.giustizia.it e Beretta M., 2011). 90 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Confrontando i risultati, in Italia si evidenzia il fatto che i detenuti stranieri nelle istituzioni sono quasi la metà dei detenuti italiani nelle carceri. 91 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 92 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 10. DIECI CARCERI PIU’ INSOLITI AL MONDO 10.1. Premessa Questi dieci articoli fotografano alcuni carceri dal primo in cui i detenuti si comprano le celle, all‟ultimo in cui si tratta la maggiore prigione conosciuta nel mondo (www.oddee.com) 10.2. Articoli San Pedro Prison (Bolivia): dove i detenuti devono 'comprare' le loro celle. “Carcere di San Pedro, la più grande nella principale città della Bolivia, La Paz, è sede di circa 1.500 detenuti. Una volta che si passa le spesse mura e le porte di sicurezza, ogni somiglianza con un carcere normale scompare: ci sono bambini che giocano, bancarelle, ristoranti, parrucchieri e persino un albergo. Non ci sono guardie, non uniformi o metalli di sbarre alle finestre della cella. Questa relativa libertà ha un prezzo: i detenuti devono pagare per le loro celle, quindi la maggior parte di loro deve lavorare all'interno del carcere, attraverso la vendita di generi alimentari. "Se hai soldi puoi vivere come un re", un detenuto mi ha detto. Il denaro si può acquistare negli alloggi del "posh", le sezioni del carcere, uno dei migliori è Los Pinos. Qui, le celle sono spaziose e dotate di bagno privato, cucina e TV via cavo. Fuori, hanno tavoli da biliardo, chioschi che vendono succo fresco, e stand gastronomici. Il costo delle celle è tra i $ 1.000 e $ 1.500 e vengono acquistati per la durata della carcerazione del detenuto. Nelle zone povere del carcere, i detenuti devono condividere in piccole celle”. Prison Cebu (Filippine): l‟incontro più famoso del mondo per il ballo dei detenuti. 93 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 “L‟intrattenimento di assassini, spacciatori di droga e reati sessuali all‟unisono per la danza/musica pop. Probabilmente hai visto almeno uno dei video virali pubblicati online dal carcere di Cebu nelle Filippine. La danza è l'evoluzione innaturale del programma di esercitazioni presso la prigione. Mentre nella maggior parte degli impianti i criminali possono correre, giocare a pallacanestro, sollevare pesi; il guardiano a Cebu ha voluto disciplina. E, dopo essere stato ispirato da una scena di "Le ali della libertà", sentiva il dovere di portare la musica all‟interno del carcere. Circa 1.500 detenuti possono contribuire alla performance e possono eseguire la performance in occasione di eventi di beneficenza o culturali, venendo pagati per il loro lavoro. Il carcere fa anche spettacoli dal vivo, in seguito gli spettatori possono fare le foto con i detenuti e acquistare le T-shirt, come souvenir”. Justizzentrum Leoben (Austria): un carcere con 5 stelle. “Bella in vetro e acciaio inossidabile edificio per uffici? No, è una prigione a cinque stelle in Stiria, in Austria!” Kresty Prison (Russia): il carcere più sovraffollato del mondo. “Nella Russia i carceri hanno la fama di essere i più affollati del mondo, specialmente Kresty carcere a San Pietroburgo. La capienza ufficiale è fissato a 3.000, ma la popolazione effettiva è sempre almeno di 10.000. Ogni prigioniero è autorizzato a soli 4 metri quadrati di spazio. Nell'estate 2006 Vladimir Putin ha 94 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 annunciato che il carcere sarebbe stato trasferito in un nuovo stabilimento nel distretto Kolpinsky alla periferia di San Pietroburgo”. Prison Sark (Guernsey): la più piccola prigione del mondo. “La prigione è situata sull'isola di Sark nella Guernsey. Il carcere è stato costruito nel 1856 ed è apparentemente la più piccola al mondo. E 'in grado di ospitare due prigionieri”. ADX (Colorado): il carcere di massima sicurezza-Super. “Il Massimo Facility (ADX) è una prigione di Supermax in Colorado, USA. Da quando ha aperto nel 1994, ADX non è altro che una lenta e disumana tortura per i detenuti. I detenuti hanno solo il permesso di uscire dalle loro celle per 9 ore a settimana e possono appena interagire con gli altri. Non c'è quasi luce del sole e quello che possono fare i detenuti, lo fanno all‟interno della loro cella. Ai prigionieri vengono serviti i pasti nelle loro celle. La stanza è per lo più colata di cemento che assicura che i mobili non possono essere spostati. La toilette si spegne, se qualcuno cerca di collegare gli impianti alle docce e di lavorare su un timer per ridurre il potenziale di inondazione. ADX è una prigione destinata ai peggiori criminali”. Prison Aranjuez (Spagna): una prigione con celle accoglienti per la famiglia. 95 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 “Benvenuti nell‟unico carcere in Spagna che presenta le celle per le famiglie: personaggi Disney alle pareti, un asilo, un parco giochi per bambini. L'idea è per mantenere un legame tra i bambini e i loro genitori, in cui il giovane è ancora abbastanza ignaro all‟ambiente, e i detenuti genitori imparano le abilità genitoriali. La prigione in questa città, a 40 chilometri (25 miglia) a sud di Madrid, dispone di 36 unità di celle per le famiglie,di cui 16 sono occupate, nella maggioranza dai latino-americani”. Bastoey Isola prigione a bassa sicurezza (Norvegia): il primo carcere ecologico. “Anche se i criminali si sono resi colpevoli per alcuni crimini orrendi contro l'umanità e metterli dietro le sbarre, deve portare alla possibilità di mostrare la loro bontà, nella prima prigione ecologico del mondo. Anche se l'idea di un carceri eco-friendly non è diffuso, una piccola isola nascosta in Norvegia è riuscita a portare “il cambiamento fresco – verde” presso il carcere Bastoey. Il carcere Bastoey, di bassa sicurezza utilizza pannelli solari per l'energia, produce la maggior parte del suo cibo, ricicla tutto quello che può e cerca di ridurre la sua impronta di carbonio. I pannelli solari hanno ridotto l‟energia elettrica del carcere fino al 70 per cento. Sperando di installare un senso di responsabilità nei loro detenuti, le autorità mirano a infondere un forte senso di responsabilità nei 96 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 confronti dell'umanità e del nostro ambiente. Vista come l'isola della speranza, questa prigione ha anche guadagnato attenzione dei media internazionali per le sue condizioni di vita, simile a un campo estivo con attività come tennis, equitazione, nuoto. Forse questa eco friendly, presenta uno stile di vita lussuoso che porta le persone a commettere un crimine per ottenere una voce all‟isola della speranza”. Chetumal (Messico): in cui i detenuti risolvono i loro problemi con la boxe. “Chetumal è una prigione unica, che non ha mai visto nessun episodio di violenza in dieci anni. Questa prigione ha un eccellente programma che insegna ai prigionieri e vende ai turisti. Secondo Victor Terazzas Warden, "quando c'è un disaccordo, abbiamo coinvolto i detenuti ad indossare i guanti e ad entrare nel ring, dopo circa due giri la disputa è finita". I circa 1100 detenuti spesso non vogliono lasciare il carcere, a causa della vita facile che trovano all‟interno: un ottimo menù che comprende le uova per la colazione, l'attività culturale con gli uomini e le donne e sono anche permessi lunghi pisolini. Per non parlare delle celle VIP”. Alcatraz (California): la più famosa prigione al mondo. “L'isola di Alcatraz, a volte informalmente definita semplicemente come Alcatraz o localmente come il Rock, è una piccola isola situata nel mezzo della baia di San Francisco in California, Stati Uniti. E 'servito come un faro, poi una fortificazione militare, poi un carcere militare seguita da una prigione federale fino al 1963. E‟ diventato una zona di ricreazione nazionale nel 1972 e ha ricevuto denominazioni 97 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 landmarking nel 1976 e nel 1986. Oggi l'isola è un sito storico gestito dalla National Park Service come parte della Golden Gate National Recreation Area, ed è aperta alle visite. Durante i suoi 29 anni di funzionamento, il penitenziario ha obiettato di non avere mai avuto prigionieri che sono riusciti a scappare”. 98 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 11. CONCLUSIONE Alla fine del lavoro di ricerca sulla situazione carceraria del mondo, si osserva quanto sia difficile avere dei dati obiettivi sulla situazione reale. In particolare alcuni Paesi (come la Cina, ect.) non lasciano trapelare notizie reali su come vengono gestite le istituzioni totali. Emerge per altro che laddove esistono leggi precise, spesso non vengono messe in atto. Questo fa si che manchino a livello carcerario, il rispetto dell‟essere umano e la soddisfazione dei suoi bisogni, spesso a partire da quelli primari (alimentazione, condizioni igieniche, ect.). anche la risocializzazione e il rispetto quindi dei diritti umani scendono in secondo piano in seguito a problemi logistici (sovraffollamento). Per me personalmente questa conclusione, potrebbe rappresentare una base di partenza su cui lavorare per attuare dei miglioramenti sia a livello legislativo (giustizia più veloce) sia a livello umano. Per ottenere un migliore risultato bisognerebbe approfondire la ricerca relativamente a ogni singolo stato e alla sua situazione interna. 99 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 100 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 12.BIBLIOGRAFIA Amodio E., “Processo penale diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo”, Editore Giuffrè, Milano, 2003 AA. VV., “Burkina Faso, minori e carcere”, Editore Gruppo Abele, Cuneo, 2006 AA. VV., “Manuale di scienze criminologiche. Volume primo criminologia”, Editore Marco del Bucchia, Lucca, 2009 AA. VV., “Manuale di scienze criminologiche. Volume terzo tecniche investigative”, Editore Marco del Bucchia, Lucca, 2009 Foucault M., “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione”, Editore Einaudi, Torino, 1976 Marino R. e Petrucci R., “Codice penale e leggi complementari”, Editore Esselibri – Simone, Napoli, 2008 Beretta M., “… Se butto un occhio, cosa succede?”, tesi istituto MEME, 2009 Beretta M., “Prima di varcare quella porta …”, tesi istituto MEME, 2008 Bresciani G., “Psicologia giuridica, forense e della testimonianza”, dispensa istituto MEME, 2007 Fontanesi M.G. (a cura di), “Elementi di colloquio criminologico”, dispensa istituto MEME, 2008 Martellozzo E. (a cura di), “Metodologia della ricerca in criminologia”, dispensa istituto MEME, 2008 Muzzioli T., “Psicologia penitenziaria”, dispensa istituto MEME, 2007 Patrizi P. e Petrucelli I., “La psicologia giuridica”, dispensa istituto MEME, 2009 Patrizi P. (a cura di ), “Psicologia e contesto penitenziario: uno sguardo storico”, dispensa istituto MEME, 2009 101 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 Romano C. A. e Ravagnani L., “Le misure alternative in Europa ed extra Europa”, dispensa facoltà di giurisprudenza, università di Brescia, 2007 SITOGRAFIA www.allbusiness.com www.annalisamelandri.it www.carcerieluoghididetenzione.it www.dlfat.gov.au www.emptyquarter.net www.fondationinternationalepenaleetpenitentiaire.org www.giustizia.it www.hmprisonservice.ii www.juragentium.unifi.it www.ilcorrieredellasicurezza.it www.ipsnews.net www.irinnews.org www.mha.gov.sg www.mg.co.za www.nytimes.com www.oddee.com www.pdf4free.com www.pfi.org www.photius.com www.prison.org www.prisonobservatory.org 102 ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA ASSOCIATO UNIVERSITÉ EUROPÉENNE JEAN MONNET A.I.S.B.L. BRUXELLES MARIKA BERETTA – SST IN SCIENCES CRIMINOLOGIQUES - TERZO ANNO A.A. 2010 –2011 www.prisonvalley.arte.tv www.static.rnw.nl www.surjournal.org www.ukinukraine,fco.gov.uk www.usp.com.au www.viaggiando–viaggiando.it www.voanews.com www.wikipedia.it.org www.wikipedia.en.org www.worlingo.com 103