La dislessia e le specificità dell`apprendente di

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La dislessia e le specificità
dell'apprendente di lingue
dislessico
aspetti scientifici e normativi
A cura di:
prof.ssa Saveria Cucè
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
• Legge 170/2010
Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico
• Decreto Ministeriale Attuativo n° 5669 del
12/07/2011 comprensivo di Linee Guida per il diritto allo
studio degli studenti con DSA (art.3)
• O.M. 41 dell’11 /05/2012 e successive
• Direttiva
ministeriale
27/12/2012
Strumenti
d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 170 - 08-10-2010
“ Tutelare la persona, i suoi diritti/bisogni
attraverso provvedimenti legislativi specifici”
Art. 5
Misure educative e didattiche di supporto
Comma 4
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne
gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli
esami universitari
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva ministeriale 27/12/2012
“Strumenti d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
•
Tra gli aspetti innovativi della direttiva, il concetto di Bisogni Educativi
Speciali (BES), che si basa su una visione globale della persona con
riferimento al modello ICF (classificazione internazionale del funzionamento,
disabilità e salute) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del
contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS,
2002) .
•
Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella
della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio
socio/economico, linguistico, culturale.
•
La nuova direttiva amplia l’area dei DSA a differenti problematiche quali, ad
esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il funzionamento
intellettivo al limite.
•
Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali le misure previste dalla Legge 170 /2010 e successivo D. M.
Attuativo 5669 del 12/2011
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
del DM n.5669 del 12 luglio 2011
Forme di verifica e di valutazione
Art.6
Comma 4
Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso
cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale,
nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA
.
Comma 5
Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti
dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di
Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa
dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o
dall’allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli
interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in
cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico
per il turismo, ecc.).
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti
delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base
della documentazione fornita dai consigli di classe.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
DM n.5669 del 12 luglio 2011
Forme di verifica e di valutazione
Art.6
Comma 3
Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del
secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le
specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme
di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico,
anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati
tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni
assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai
contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in
fase di colloquio
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
DM n.5669 del 12 luglio 2011
Forme di verifica e di valutazione
Art.6
Comma 6
Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento,
anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato
diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle
famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire
un percorso didattico differenziato.
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un
percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al
rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012
ART. 2
I candidati con diagnosi di DSA, che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del
12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo
svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e
puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al
rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali
alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei
crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede
alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati
nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni
affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico
differenziato e non ai programmi ministeriali.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012
Art.17 BIS Esame dei candidati in situazione di DSA
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di DSA, che hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di
lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto
di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale
sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel
giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in
un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo
delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nell’art. 15, comma 8. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e
valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della
procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli
accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla
commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento
della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle
prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma
8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza
prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova
scritta.
ADEMPIMENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE DOVE SONO INSERITI STUDENTI CON DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - DSA – IN MERITO AGLI ESAMI DI STATO
Nella richiesta alla Commissione Esami di Stato bisogna menzionare per la predisposizione
della terza prova e per lo svolgimento della prima e seconda prova, nonché per la
valutazione delle prove i seguenti dati:
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Riferimenti normativi: Legge 170/2010, Decreto Ministeriale Attuativo n° 5669 del
12/07/2011 e relative Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA,
O.M.41 dell’11/05/2012 e successive
Strumenti compensativi adottati durante le prove scritte e le interrogazioni rispetto a
quanto risulta sottoscritto nel PDP dello studente
Modalità di presentazione delle consegne: decodifica a voce, parole chiave e/o parole
in grassetto e maiuscoletto, quesiti secondo una gradualità di difficoltà progressiva e/o
divisi per argomento con indicatore
Modalità di formulazione delle prove scritte: prove strutturate (vero/falso, scelta
multipla …) o prove con semplificazione o riduzione dei contenuti e degli esercizi
Modalità di svolgimento delle prove scritte : tempi più lunghi o numero di quesiti ridotti
Modalità di svolgimento del colloquio: è opportuno iniziare il colloquio da argomenti
scelti e preparati dagli studenti
Valutazione: allegare al documento del 15 maggio eventuali griglie di valutazione
appositamente predisposte per le varie prove
NOTA BENE: si ricorda di menzionare nella richiesta alla Commissione solo quanto risulta
sottoscritto nei PDP degli studenti.
ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI DSA
Il C.d.C. nel documento del 15 maggio deve:
 inserire il Piano Didattico Personalizzato e altra
documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del
DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
 Riportare tutte le informazioni sugli
compensativi e dispensativi utilizzati.
strumenti
 Inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le
prove d’esame.
ESAME DI STATO DEI CANDIDATI DSA
O. M. 41/05/2012 ART.17BIS
 La Commissione d’Esame deve tenere in
considerazione le indicazioni del C.d.C. per la
predisposizione della Terza Prova e per le valutazioni
delle prove.
 Curare con particolare attenzione la predisposizione
della terza prova scritta, con particolare riferimento
all’accertamento delle competenze nella lingua
straniera,
adottare criteri valutativi attenti
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma
 La Commissione deve concedere, se richiesti:
tempi più lunghi
utilizzo di supporti grafici
uso di strumenti informatici
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