- Principali indicazioni legislative su: - efficienza energetica in edilizia (parti 1 e 2) - certificazione energetica degli edifici (parte 3) prof. ing. Francesco Calise prof. ing. Francesco Minichiello DII (sezione ETEC), Università degli Studi di Napoli Federico II Sommario Indicazioni legislative sull’efficienza energetica in edilizia: parte 1: legge 10/91, D.P.R. 412/93 (cenni); parte 2: direttiva Europea 2002/91/CE (DLgs 192/05, il DLgs 311/06, etc.); cenni su DLgs 28/2011; cenni sulle direttive Europee 2010/31/UE (D.L. 63/13, L. 90/13 etc.) e 2012/27/UE. Parte 3: cenni su certificazione energetica degli edifici 2 2 Indicazioni legislative sull’efficienza energetica in edilizia STEP TEMPORALI: 1976: legge 373/76 e suoi decreti attuativi (tra cui il DPR 1052/77) 1991: legge 10/91 e suoi decreti attuativi (tra cui il DPR 412/93) 2002: Direttiva europea 2002/91/CE (“EPBD”) e suo recepimento a livello nazionale (DLgs 192/05, DLgs 311/06, ecc.) 2010-2012: Direttiva europea 2010/31/UE (“EPBD recast”) e suo recepimento a livello nazionale (D.L. 63/13, L. 90/13, etc.) e Direttiva Europea 2012/27/UE 3 3 Parte 1 Cenni su Legge 10/91 e DPR 412/93 Nota: in tutto il file, in corsivo sono riportate le parti non più in vigore 4 4 La Legge 10/91 Ha come obiettivo il contenimento dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento, quindi si riferisce al solo regime di funzionamento invernale Si applica ad edifici di nuova costruzione oppure a quelli soggetti a ristrutturazione Il sistema involucro edilizio + impianto deve soddisfare tre requisiti: il coefficiente di dispersione volumica (Cd) deve essere inferiore al valore limite fissato dalla legge (Cdlim) – verifica relativa al solo edificio (senza considerare l’impianto); ABROGATO il rendimento globale medio stagionale dell’impianto (g) deve essere non inferiore al valore minimo fissato dalla legge (g,min); REQUISITO MODIFICATO il fabbisogno energetico normalizzato (FEN), proporzionale all’energia primaria utilizzata per la climatizzazione invernale, deve essere inferiore al corrispondente valore limite (FENlim). ABROGATO (sostituito da requisito su EPi) 5 5 La Legge 10/91 Il calcolo del Cd e del FEN deve essere effettuato per ciascuna zona servita da un unico impianto (di riscaldamento). Affinché l’ambiente possa permanere nelle condizioni di temperatura richieste (20°C), l’impianto di riscaldamento deve fornire energia in misura tale da bilanciare le dispersioni dell’edificio (l’energia termica può essere dispersa per trasmissione o per ventilazione). I flussi energetici sono valutati su base mensile. 6 6 Diagramma Fiume PERDITE PRODUZ. DISTIBUZ. REGOLAZ. EMISSIONE ZO NEADIACENTI A TEM PERATURAFISSA Q TU Q TA Q G AUSILIARI QT QL DISPERSIONI TRASM. Cd<Cdlim GENERATO RE Qhvs Q I Q SE Q SI APPO RTI SO LARI APPO RTI GRATUITI INTERNI eta(QI+QSI) Q V VENTIL. Q FEN<FENlim EDIFICIO Q VU Q VA (1-eta)(Q I+ Q SI) APPO RTI GRATUITI NO NUTILIZZ. ZO NEADIACENTI NO NRISCALDATE 7 7 Le dispersioni termiche per trasmissione Le dispersioni per trasmissione sono dovute alle perdite di energia: verso l’esterno (QT) verso il terreno (QG) verso i locali adiacenti non riscaldati (QTU) verso i locali adiacenti a temperatura fissa, ma minore (QTA) 8 8 QTA UFFICIO ABITAZIONE Le dispersioni per trasmissione QG QT ALTARE ambone SAGRESTIA QTU 9 9 Le dispersioni termiche per ventilazione L’energia dispersa per ventilazione è imputabile alle infiltrazioni di aria a temperatura minore, proveniente: dall’esterno (QV) da ambienti adiacenti non riscaldati (QVU) da ambienti adiacenti a temperatura fissa, ma minore (QVA) 10 10 QVA QV ALTARE QVU ambone SAGRESTIA UFFICIO ABITAZIONE Le dispersioni per VENTILAZIONE 11 11 Le dispersioni termiche Il DPR 412/93 limita la potenza termica Pt dispersa attraverso l’involucro per TRASMISSIONE, mediante il coefficiente di dispersione volumica (Cd=Pt/VT). L’energia termica dispersa (QL) è bilanciata in parte dall’energia fornita dall’impianto (Qh), con conseguente consumo di energia primaria, ed in parte dagli apporti gratuiti interni, dovuti a fonti di calore interne (QI), quali luci e persone, ed all’energia solare che passa attraverso le superfici trasparenti (QSi) e le superfici opache (Qse). QI e Qsi non sono integralmente utilizzabili. Il loro fattore di utilizzazione (u) dipende da: - =(QI+Qsi)/(QL-Qse) - inerzia termica dell’involucro edilizio 12 12 Impianto di riscaldamento: rendimento globale medio stagionale In base all’energia utile Qhvs che l’impianto fornisce all’edificio, si può calcolare il fabbisogno di energia primaria, considerando anche l’energia necessaria ad azionare gli ausiliari, nonché il rendimento globale medio stagionale dell’impianto, dato dal prodotto di: rendimento di produzione rendimento di distribuzione rendimento di regolazione rendimento di emissione Il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento deve essere non inferiore al rendimento minimo. 13 13 Il Fabbisogno di Energia primaria Normalizzato (FEN) Il fabbisogno di energia primaria (che, normalizzato, dà luogo al FEN) è funzione sia delle caratteristiche dell’impianto che dell’involucro edilizio nel quale esso è installato. Il FEN deve essere minore del FENlimite. 14 14 Altre indicazioni Per ciascuna zona climatica, si stabiliscono i giorni di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento ed il massimo numero di ore giornaliere di funzionamento (si vedano le due diapositive successive) Vengono stabiliti i valori massimi di temperatura in ambiente per ciascuna categoria di edificio I generatori individuali devono essere preferiti a quelli centralizzati (Nota: la tendenza attuale è l’opposta!) Si stabiliscono gli spessori minimi dell’isolamento delle tubazioni In alcuni casi è fatto obbligo dell’uso di recuperatori di calore Si promuovono le fonti rinnovabili di energia 15 15 Periodo di funzionamento dell’impianto di riscaldamento In base all’Articolo 9 del DPR 412/93, nei comuni italiani, per gli edifici del settore civile e del terziario, l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito con i limiti riportati nella seguente tabella, fatta eccezione per alcune utenze particolari e per eventi climatici eccezionali. Zona Comuni con Ore giornaliere Periodo di funzionamento A GG < 600 6 dal 1/12 al 15/3 B 601 < GG < 900 8 dal 1/12 al 31/3 C 901 < GG < 1400 10 dal 15/11 al 31/3 D 1401 < GG < 2100 12 dal 1/11 al 15/4 E 2101 < GG < 3000 14 dal 15/10 al 15/4 F GG > 3001 nessuna limitazione zone climatiche 16 Periodo di funzionamento dell’impianto di riscaldamento - In base al DPR 412/93 art.2 comma 1, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, come evidenziato in tabella. - La durata di accensione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 05.00 e le ore 23.00, ad eccezione della zona F. - Ad esempio, per Napoli (zona C, 1034 GG), il periodo di accensione consentito va dal 15/11 al 31/3, per 10 ore al giorno. Gradi giorno (GG): sommatoria, estesa a tutto il periodo convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive fra temperatura ambiente (20 °C) e temperatura media esterna giornaliera 17 Parte 2 Recepimento a livello nazionale della direttiva Europea 2002/91/CE (“EPBD”), mediante: il DLgs 192/2005 il DLgs 311/2006 Cenni sul DLgs 28/2011 (“Decreto Rinnovabili”) Cenni su Direttiva europea 2010/31/UE (“EPBD Recast”) e suo recepimento a livello nazionale (D.L. 63/13, L. 90/13, etc.); Cenni su Direttiva europea 2012/27/UE 18 Dlgs 192/05 (Dlgs 311/06) Il Dlgs 192/2005 è stato integrato e modificato dal Dlgs 311/2006. Nel seguito ci si riferisce all’insieme dei due. Recepisce la direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva anche nota come EPBD – Energy Performance Buildings Directive). Integra e sostituisce in alcuni punti la legge 10/91 ed il D.P.R. 412/93. Ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Favorisce l’utilizzo di fonti rinnovabili. Contribuisce al conseguimento degli obiettivi nazionali in termini di emissioni di gas serra. Favorisce la diversificazione energetica. 19 19 Dlgs 192/05 (311/06) Propone una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici Determina i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici Fornisce i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici Fissa le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione Raccoglie informazioni per l’orientamento della politica energetica Promuove l’uso razionale dell’energia attraverso l’informazione e la formazione di utenti ed operatori 20 20 DLgs 192/05 - 311/06: definizioni Edificio: involucro edilizio + IMPIANTI Prestazione energetica: è la quantità annua di energia primaria per soddisfare i bisogni dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed ESTIVA e l’acqua calda sanitaria (ACS) – (climatizzaz. estiva e ACS rappresentano una novità rispetto a L 10/91) EPi: è l’indice di prestazione energetica nuovo per la climatizzazione invernale (sostituisce il FEN); rappresenta l’energia primaria, per unità di superficie calpestabile (kWh/m2) o per unità di volume lordo (kWh/m3), utilizzata per il riscaldamento invernale dell’edificio EPACS: energia primaria, per unità di superficie calpestabile (kWh/m2) o per unità di volume lordo (kWh/m3), utilizzata per la produzione di ACS Attestato di certificazione energetica (ACE) (ora APE): attesta la prestazione energetica dell’edificio e classifica l’edificio Attestato di qualificazione energetica (AQE): attesta la prestazione energetica dell’edificio ma non classifica l’edificio; sostituisce l’attestato di certificazione fino all’emanazione delle Linee Guida per la sua redazione (è avvenuta) Diagnosi energetica: determinazione di profili di consumo energetico di edifici o attività produttive Impianto termico: insieme di apparecchiature (per il riscaldamento degli edifici) con P>15 kW 21 21 DLgs 192/05 (311/06): Ambito di intervento Sono esclusi solo: Edifici di interesse storico Processi industriali Edifici con superficie di calpestio < 50 m2 Esistono tre diversi livelli di applicazione in funzione del tipo di intervento (e della destinazione d’uso dell’edificio): Applicazione integrale a tutto l’edificio Applicazione integrale limitata al solo ampliamento Applicazione limitata al rispetto dei parametri solo per alcuni elementi di edifici esistenti, nel caso siano soggetti a ristrutturazione 22 22 DLgs 192/05 - 311/06: Progettazione e controlli La dichiarazione di fine lavori da inviare al Comune deve essere corredata da: Attestato di qualificazione energetica (oggi, l’APE) Attestato della Direzione dei Lavori sulla conformità delle opere realizzate alla relazione L.10 La dichiarazione di fine lavori è inefficace se sprovvista di attestato di qualificazione energetica (oggi, APE) ed asseverazione della Direzione dei Lavori Il Comune definisce le modalità di controllo, accertamenti ed ispezioni in corso d’opera ed effettua operazioni di verifica anche su richiesta del committente o acquirente 23 DLgs 192/05 - 311/06: Norme transitorie Fino all’entrata in vigore dei Decreti attuativi, il calcolo della prestazione energetica ed in particolare dell’EP si effettuava seguendo: L.10/91 e decreti attuativi Integrazioni del 192/95 Disposizioni dell’Allegato I del 311/06 Oggi queste disposizioni transitorie sono superate ed il calcolo dell’EP va effettuato seguendo le UNI/TS 11300. 24 Bilancio energetico invernale di un edificio (UNI EN ISO 13790) EPi + EPACS QNH = QEP risc+QEPw Nota: i flussi energetici vanno valutati su base mensile. 25 Bilancio energetico invernale di un edificio – UNI EN ISO 13790 26 Il sistema edificio-impianto è costituito da …: Caso 1 A (centralizzato): … involucro edilizio comprensivo delle sei unità immobiliari e impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. Caso 1B (impianto autonomo):.. involucro edilizio e imp. di riscaldamento e/o raffresc. Caso 1C (impianti autonomi):… involucro edilizio di ogni unità immobiliare ed ogni impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. Caso 1D (6 unità immobiliari con impianto di riscaldamento e/o raffrescamento centralizzato e due differenti destinazioni d’uso):… involucro edilizio della porzione di edificio caratterizzata dalla stessa destinazione d’uso e dall’impianto che la climatizza. 27 Fabbisogno netto di energia per riscaldamento / raffrescamento dell’edificio (i versi dei vettori in figura si riferiscono tipicamente al caso invernale) 28 Al fine di limitare le dispersioni termiche invernali è necessario ottenere bassi valori della trasmittanza termica unitaria dei componenti disperdenti dell’involucro edilizio. In particolare, l’allegato C del D.Lgs. 311/2006 stabiliva limiti massimi alle trasmittanze delle strutture dell’involucro, qui non riportati perché non più in vigore. Per NAPOLI e per tutta la zona Climatica C, il rispetto dei limiti precedenti di trasmittanza necessitava generalmente dell'uso di: • 8 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nelle pareti opache; • 9 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nei solai di copertura; • 7 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nel primo solaio; • componenti trasparenti quantomeno con vetrocamera doppio. 29 Massa superficiale Al fine di limitare il carico termico estivo di picco è necessario ottenere un elevato valore della massa delle pareti perimetrali esterne opache Se, per la località in esame (esclusa la zona F), l’irradianza media mensile su superficie orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2, la massa superficiale (massa per unità di superficie) delle pareti perimetrali esterne opache deve essere maggiore di 230 kg/m2 30 30 DLgs 192/05 - 311/06: verifica della massa superficiale 31 31 DLgs 192/05 - 311/06: rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico ηg. Può essere visto come: a) il prodotto di quattro rendimenti (generazione o produzione, distribuzione, regolazione o controllo, emissione) b) il rapporto tra l’energia termica utile fornita dall’impianto di riscaldamento all’edificio e l’energia primaria spesa dall’impianto 32 32 DLgs 192/05 - 311/06: rendimento globale medio stagionale dell’impianto di riscaldamento In caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, era necessario, riguardo al rendimento globale medio stagionale ηg, che: (ηg) ≥ (75 + 3 logPn) % se Pn <1000 kW (ηg) ≥ 84 % se Pn ≥1000 kW 33 33 DLgs 192/05 - 311/06: Fabbisogno di energia primaria (EPi) e verifica di legge Il calcolo andava effettuato secondo le disposizioni del DPR 412/93 (ora va effettuato in base alle UNI/TS 11300). L’energia primaria (Q) richiesta dall’impianto di riscaldamento, calcolata, va divisa per la superficie dell’edificio (ed. residenziali di classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme), o per il volume dell’edificio (per tutti gli altri edifici) Si ottiene così l’EPi, espresso in kWh/m2 o kWh/m3 (oggi kWh/m2 per tutte le destinazioni d’uso) I valori limite di EPi erano gradualmente ridotti in due fasi (gennaio 2008 e gennaio 2010) Non bisognava superare dei valori massimi tabellati (qui non riportati perché non più in vigore). 34 34 Il calcolo dell’EPi limite necessitava quindi della conoscenza di: gradi-giorno GG della località fattore di forma (S/V) dell’edificio, in cui: V è il volume lordo (cioè V comprese le pareti) delle parti di edificio riscaldate; S è l’area esterna delle superfici disperdenti che delimitano il volume V, cioè le superfici rivolte verso l’esterno o verso locali non riscaldati Valori elevati di S/V si hanno per edifici piccoli e/o molto articolati e/o nel caso di edifici isolati (ad esempio, villa), rispetto a edifici grandi e/o poco articolati e/o affiancati ad altri (ad esempio, villette a schiera, edifici in zone fortemente urbanizzate, appartamenti). 35 DLgs 115 Il 30/05/2008 viene emanato il DLgs 115, che introduce alcune importanti novità. Bonus Volumetrici: sono sempre permessi gli ampliamenti di volume (tecnico) per il conseguimento di EP inferiore di almeno il 10% rispetto al valore limite. Il calcolo del fabbisogno di energia termica estiva ed invernale degli edifici va effettuato secondo la UNI/TS 11300-1. Il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS degli edifici va effettuato secondo la UNI/TS 11300-2. I software di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono presentare scostamenti al massimo del 5% rispetto ai corrispondenti parametri calcolati con gli strumenti nazionali di riferimento (UNI/TS 11300), e ciò va verificato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano). 36 36 Definizioni aggiuntive (rispetto ai Dlgs 192 e 311) Sistemi filtranti: pellicole da applicare sui vetri, in grado di modificarne le caratteristiche radiative (trasmissione, riflessione, etc.) Trasmittanza periodica o dinamica (W/m2K): valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa in un giorno; è valutata secondo la UNI EN ISO 13786:2008 Coperture a verde: coperture sulle quali sono installati sistemi che utilizzano specie vegetali 37 37 Effetti dell’inerzia dell’involucro: attenuazione e sfasamento dell’onda termica 38 Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri dinamici – da UNI EN ISO 13786:2008) – importanti soprattutto in regime estivo - Trasmittanza termica periodica (o dinamica): prima definita - Fattore di attenuazione (o di decremento, o di smorzamento): “è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica periodica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie”; (vedi interpretazione più semplice nella diapositiva precedente) – si noti che da tale definizione si evince che il modulo della trasmittanza termica periodica equivale al prodotto tra trasmittanza stazionaria e fattore di attenuazione. - “Sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno.” (vedi figura nella diapositiva precedente) - Migliori sono i valori di sfasamento e attenuazione, minore la trasmittanza termica periodica 39 39 Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri dinamici – da UNI EN ISO 13786:2008) – importanti soprattutto in regime estivo 40 40 Esempio di isolamento interno: scarsa attenuazione - Esempio di isolamento a cappotto (www.solida.termolan.it): ottima attenuazione Esempio di isolamento in intercapedine(www.solida.termolan.it): solo la fodera interna contribuisce all’attenuazione 41 Lastrici solari e solai in sottotetto Pareti: sfasamento e attenuazione Per quanto riguarda i valori di attenuazione, - valori ottimali si attestano intorno a 0.15 - valori medi quelli inferiori a 0,40 - valori scadenti quelli superiori a 0,40. 42 Pareti: sfasamento e attenuazione Pareti verticali con isolamento ripartito 43 Pareti: sfasamento e attenuazione 44 Lastrici solari e solai in sottotetto Pareti: sfasamento e attenuazione 45 Nei dispositivi di legge, vengono introdotti nuovi limiti per il comportamento delle pareti dell’edificio in regime estivo: viene introdotto un valore limite del parametro “trasmittanza termica periodica”, YIE, delle strutture opache. 46 46 D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE Tali obblighi sono specificati nell’art. 11 e nell’allegato 3 del Decreto. *NELL’ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO QUESTI OBBLIGHI RIGUARDANO I CASI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO, spiegati in altro file] “Edificio sottoposto a rilevante ristrutturazione”: a) edificio esistente con sup. utile > 1000 m2 soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria Le disposizioni non si applicano a edifici protetti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Le Regioni possono solo rendere più restrittive le disposizioni Le disposizioni sono in vigore dal 31 maggio 2012 47 47 D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: OBBLIGHI Installazione di impianti da fonti rinnovabili per produzione di energia elettrica, sopra o dentro l’edificio o nelle relative pertinenze La potenza elettrica (minima) P di tali impianti, in kW, va valutata con la relazione P = S/K, dove S (m2) è la sup. in pianta dell’edificio al livello del terreno e K (m2/kW) è un coefficiente che assume i seguenti valori: 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 65 - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50 - dal 1° gennaio 2017 48 48 D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (1 di 2) Uso di fonti rinnovabili per almeno 50% dei consumi per ACS Uso di fonti rinnovabili per almeno la seguente percentuale dei consumi previsti per ACS + riscaldamento + raffrescamento: 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 35% - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 50% - dal 1° gennaio 2017. 49 49 D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (2 di 2) Questi obblighi non possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che producano solo energia elettrica che alimenti impianti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (ad esempio, fotovoltaico + stufe elettriche + scaldabagno elettrico) Tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati a rete di teleriscaldamento con copertura dell’intero fabbisogno di calore per riscaldamento ambienti e ACS 50 50 D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE L’eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, ai suddetti obblighi deve essere evidenziata dal progettista in relazione tecnica, esaminando la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili; comunque, in tal caso, è obbligatorio ottenere un indice EPi inferiore rispetto all’ EPi,lim previsto nel Dlgs 192/2005 (formula nel comma 8 dell’All. 3, D.lgs 28/2011). Accesso agli incentivi: solo per la quota eccedente quella necessaria per soddisfare gli obblighi. Per edifici pubblici: obblighi incrementati del 10%. Pannelli solari termici o fotovoltaici: se si usano pannelli sui tetti, essi devono essere aderenti o integrati nel tetto, con stessa inclinazione e orientamento. Sanzioni: diniego del rilascio del titolo edilizio. 51 51 Passaggio dalla EPBD (Direttiva europea 2002/91/CE) alla EPBD Recast (Direttiva europea 2010/31/UE) La Direttiva 2002/91/CE (EPBD) è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento da parte degli Stati Membri Tra il 2012 ed il 2013 (con vari step intermedi) è stata emanata la Direttiva 2010/31/UE (EPBD Recast); suo recepimento a livello nazionale (D.L. 63/13, L. 90/13, etc.); 52 Uno dei principali elementi innovativi della EPBD Recast: edifici a energia quasi zero • A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno essere edifici a energia quasi zero • A partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero 53 Uno dei principali elementi innovativi della EPBD Recast: edifici a energia quasi zero “Edificio a energia quasi zero” (nZEB, cioè nearly Zero Energy Building) significa edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze N.B.: nearly Zero Energy Building (mentre prima: Net ZEB = Net Zero Energy Building) 54 Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica - modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/31/UE - abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - fissa un quadro comune di interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione Europea, per consentire di raggiungere l’obiettivo relativo al miglioramento dell’efficienza energetica, nella misura del 20%, entro il 2020. 55 Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE Per gli edifici pubblici dotati di impianti di climatizzazione con aree calpestabili superiori ai 500 m2 sussiste l’obbligo di rinnovare energeticamente ogni anno le superfici, almeno per un valore della superficie coperta utile totale pari al 3%. Da luglio 2015 tale rinnovo riguarda anche gli edifici pubblici con aree calpestabili maggiori di 250 m2. 56 Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE Obbligo di audit energetico, da effettuarsi ogni 4 anni, per le grandi imprese, mentre le piccole e medie imprese sono escluse. Gli audit dovranno iniziare entro dicembre 2015 ed essere svolti in modo indipendente da esperti accreditati. 57 Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE Recepimento a livello nazionale mediante D.lgs 102/2014 Entro il 31 dicembre 2016: - nei condomini e negli edifici con fonte di energia termica centralizzata (esempio: impianti di riscaldamento centralizzati; impianti di raffreddamento o di produzione di ACS centralizzati), obbligo di installazione di contatori di calore per ciascuna unità abitativa («contabilizzazione diretta»), se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi; - nei casi di impossibilità tecnica o di non efficienza, obbligo di ripartitori su ciascun radiatore («ripartizione indiretta» o «contabilizzazione indiretta»). 58 Parte 3 • Certificazione energetica degli edifici 59 La certificazione energetica degli edifici È obbligatoria nei casi di: edifici di nuova costruzione ristrutturazione integrale degli elementi dell’involucro se Sutile > 1000 m2 demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria con Sutile > 1000 m2 È anche richiesta nel caso di compravendita: dal 01/07/2007: compravendita interi immobili, se Sutile> 1000 m2 dal 01/07/2008 : compravendita interi immobili, per Sutile maggiore o minore di 1000 m2 dal 01/07/2009: compravendita anche di singole unità È rilasciata dal costruttore al termine dei lavori Inoltre è necessaria: per accedere ad alcuni degli incentivi previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008 e successive per i contratti di gestione nuovi o rinnovati di impianti termici o di climatizzazione di EDIFICI PUBBLICI, entro 6 mesi dalla stipula, con obbligo di ESPOSIZIONE dell’etichettatura energetica 60 NEL DECRETO IN VIGORE (D.M. 26.06.15) INVECE: L’APE è obbligatorio nei casi di: compravendita donazioni locazioni annunci di compravendita o locazioni edifici di nuova costruzione ristrutturazioni importanti (>25% di pareti e/o tetti dell’intero edificio) edifici pubblici e aperti al pubblico contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici L’APE vale per 10 anni ed è subordinato alle verifiche periodiche sugli impianti. Inoltre per edifici pubblici con superficie maggiore di 500 m2, il soggetto rappresentante deve produrre e affiggere l’APE. Dal 9/2015 la superficie soggetta all’obbligo sarà dimezzata. 61 Riguardo alla certificazione energetica degli edifici, si veda anche un altro file, in particolare la parte relativa a: DM 26.6.2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" 62 DPR 15 febbraio 2013 (attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 192/05). Soggetti abilitati alla certificazione energetica: Tecnici abilitati all’esercizio professionale Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia Organismi pubblici e privati accreditati ACCREDIA Società di servizi energetici (ESCO, acronimo di Energy Service Company). 63 Definizione di tecnico abilitato: Tecnico operante in veste di dipendente di enti, di organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di Ingegneria e compresi i liberi professionisti). Esempi di titoli richiesti al certificatore energetico (art. 2, comma 3): Laurea Magistrale in: Architettura ed Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica, ecc. - Diploma di Perito industriale - Diploma di Geometra - ecc. - 64 Sintesi tecnici abilitati (in materia di certif. en.): 1) Tecnico iscritto al relativo Albo professionale; 2) Tecnico non abilitato all’esercizio professionale, ma in possesso di attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, ad un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici (minimo 64 ore) presso Università, Organismi ed Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali. Per alcuni Laureati (ad esempio, in Matematica o Fisica), la frequenza ed il superamento dell’esame relativi al suddetto corso di formazione sono obbligatori. 65