La certificazione energetica degli edifici

- Principali indicazioni legislative su:
- efficienza energetica in edilizia (parti 1 e 2)
- certificazione energetica degli edifici (parte 3)
prof. ing. Francesco Calise
prof. ing. Francesco Minichiello
DII (sezione ETEC), Università degli Studi di
Napoli Federico II
Sommario
Indicazioni legislative sull’efficienza energetica in
edilizia:
parte 1: legge 10/91, D.P.R. 412/93 (cenni);
parte 2: direttiva Europea 2002/91/CE (DLgs
192/05, il DLgs 311/06, etc.); cenni su DLgs
28/2011; cenni sulle direttive Europee
2010/31/UE (D.L. 63/13, L. 90/13 etc.) e
2012/27/UE.
Parte 3: cenni su certificazione energetica degli
edifici
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Indicazioni legislative sull’efficienza
energetica in edilizia
STEP TEMPORALI:
 1976: legge 373/76 e suoi decreti attuativi (tra cui il
DPR 1052/77)
 1991: legge 10/91 e suoi decreti attuativi (tra cui il DPR
412/93)
 2002: Direttiva europea 2002/91/CE (“EPBD”) e suo
recepimento a livello nazionale (DLgs 192/05, DLgs
311/06, ecc.)
 2010-2012: Direttiva europea 2010/31/UE (“EPBD
recast”) e suo recepimento a livello nazionale (D.L. 63/13, L.
90/13, etc.) e Direttiva Europea 2012/27/UE
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Parte 1
Cenni su Legge 10/91 e DPR 412/93
Nota: in tutto il file, in corsivo sono riportate le parti non più in vigore
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La Legge 10/91
 Ha come obiettivo il contenimento dei consumi energetici
degli impianti di riscaldamento, quindi si riferisce al solo
regime di funzionamento invernale
 Si applica ad edifici di nuova costruzione oppure a quelli
soggetti a ristrutturazione
 Il sistema involucro edilizio + impianto deve soddisfare tre
requisiti:
 il coefficiente di dispersione volumica (Cd) deve essere
inferiore al valore limite fissato dalla legge (Cdlim) –
verifica relativa al solo edificio (senza considerare
l’impianto); ABROGATO
 il rendimento globale medio stagionale dell’impianto (g)
deve essere non inferiore al valore minimo fissato dalla
legge (g,min); REQUISITO MODIFICATO
 il fabbisogno energetico normalizzato (FEN), proporzionale
all’energia primaria utilizzata per la climatizzazione
invernale, deve essere inferiore al corrispondente valore
limite (FENlim). ABROGATO (sostituito da requisito su EPi)
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5
La Legge 10/91
Il calcolo del Cd e del FEN deve essere
effettuato per ciascuna zona servita da un
unico impianto (di riscaldamento).
Affinché l’ambiente possa permanere nelle
condizioni di temperatura richieste (20°C),
l’impianto di riscaldamento deve fornire
energia in misura tale da bilanciare le
dispersioni dell’edificio (l’energia termica può
essere dispersa per trasmissione o per
ventilazione).
I flussi energetici sono valutati su base
mensile.
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Diagramma Fiume
PERDITE
PRODUZ.
DISTIBUZ.
REGOLAZ.
EMISSIONE
ZO
NEADIACENTI A
TEM
PERATURAFISSA
Q
TU
Q
TA
Q
G
AUSILIARI
QT
QL
DISPERSIONI
TRASM.
Cd<Cdlim
GENERATO
RE
Qhvs
Q
I
Q
SE
Q
SI
APPO
RTI
SO
LARI
APPO
RTI
GRATUITI
INTERNI
eta(QI+QSI)
Q
V
VENTIL.
Q
FEN<FENlim
EDIFICIO
Q
VU
Q
VA
(1-eta)(Q
I+
Q
SI)
APPO
RTI
GRATUITI
NO
NUTILIZZ.
ZO
NEADIACENTI
NO
NRISCALDATE
7
7
Le dispersioni termiche per
trasmissione
Le dispersioni per trasmissione sono dovute
alle perdite di energia:




verso l’esterno (QT)
verso il terreno (QG)
verso i locali adiacenti non riscaldati (QTU)
verso i locali adiacenti a temperatura fissa, ma
minore (QTA)
8
8
QTA
UFFICIO
ABITAZIONE
Le dispersioni per trasmissione
QG
QT
ALTARE
ambone
SAGRESTIA
QTU
9
9
Le dispersioni termiche per
ventilazione
L’energia dispersa per ventilazione è imputabile
alle infiltrazioni di aria a temperatura minore,
proveniente:
 dall’esterno (QV)
 da ambienti adiacenti non riscaldati (QVU)
 da ambienti adiacenti a temperatura fissa, ma minore
(QVA)
10
10
QVA
QV
ALTARE
QVU
ambone
SAGRESTIA
UFFICIO
ABITAZIONE
Le dispersioni per VENTILAZIONE
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Le dispersioni termiche
 Il DPR 412/93 limita la potenza termica Pt dispersa attraverso
l’involucro per TRASMISSIONE, mediante il coefficiente di
dispersione volumica (Cd=Pt/VT).
 L’energia termica dispersa (QL) è bilanciata in parte
dall’energia fornita dall’impianto (Qh), con conseguente
consumo di energia primaria, ed in parte dagli apporti
gratuiti interni, dovuti a fonti di calore interne (QI), quali luci
e persone, ed all’energia solare che passa attraverso le
superfici trasparenti (QSi) e le superfici opache (Qse).
 QI e Qsi non sono integralmente utilizzabili. Il loro fattore di
utilizzazione (u) dipende da:
- =(QI+Qsi)/(QL-Qse)
- inerzia termica dell’involucro edilizio
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Impianto di riscaldamento: rendimento
globale medio stagionale
 In base all’energia utile Qhvs che l’impianto fornisce all’edificio,
si può calcolare il fabbisogno di energia primaria, considerando
anche l’energia necessaria ad azionare gli ausiliari, nonché il
rendimento globale medio stagionale dell’impianto, dato dal
prodotto di:
 rendimento di produzione
 rendimento di distribuzione
 rendimento di regolazione
 rendimento di emissione
Il
rendimento globale medio stagionale dell’impianto di
riscaldamento deve essere non inferiore al rendimento minimo.
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Il Fabbisogno di Energia primaria
Normalizzato (FEN)
Il fabbisogno di energia primaria (che,
normalizzato, dà luogo al FEN) è funzione sia delle
caratteristiche dell’impianto che dell’involucro
edilizio nel quale esso è installato.
Il FEN deve essere minore del FENlimite.
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Altre indicazioni
 Per ciascuna zona climatica, si stabiliscono i giorni di accensione
e spegnimento degli impianti di riscaldamento ed il massimo
numero di ore giornaliere di funzionamento (si vedano le due
diapositive successive)
 Vengono stabiliti i valori massimi di temperatura in ambiente per
ciascuna categoria di edificio
 I generatori individuali devono essere preferiti a quelli centralizzati
(Nota: la tendenza attuale è l’opposta!)
 Si stabiliscono gli spessori minimi dell’isolamento delle tubazioni
 In alcuni casi è fatto obbligo dell’uso di recuperatori di calore
 Si promuovono le fonti rinnovabili di energia
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Periodo di funzionamento dell’impianto di riscaldamento
In base all’Articolo 9 del DPR 412/93, nei comuni
italiani, per gli edifici del settore civile e del terziario,
l’esercizio degli impianti di riscaldamento è
consentito con i limiti riportati nella seguente tabella,
fatta eccezione per alcune utenze particolari e per
eventi climatici eccezionali.
Zona
Comuni con
Ore
giornaliere
Periodo di
funzionamento
A
GG < 600
6
dal 1/12 al 15/3
B
601 < GG < 900
8
dal 1/12 al 31/3
C
901 < GG < 1400
10
dal 15/11 al 31/3
D
1401 < GG < 2100
12
dal 1/11 al 15/4
E
2101 < GG < 3000
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dal 15/10 al 15/4
F
GG > 3001
nessuna
limitazione
zone
climatiche
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Periodo di funzionamento dell’impianto di riscaldamento
- In base al DPR 412/93 art.2 comma 1, il territorio nazionale è
suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno,
indipendentemente dalla ubicazione geografica, come evidenziato in
tabella.
- La durata di accensione degli impianti deve essere comunque
compresa tra le ore 05.00 e le ore 23.00, ad eccezione della zona F.
- Ad esempio, per Napoli (zona C, 1034 GG), il periodo di accensione
consentito va dal 15/11 al 31/3, per 10 ore al giorno.
Gradi giorno (GG): sommatoria, estesa a tutto il periodo convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive fra temperatura ambiente (20
°C) e temperatura media esterna giornaliera
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Parte 2
Recepimento a livello nazionale della direttiva
Europea 2002/91/CE (“EPBD”), mediante:
 il DLgs 192/2005
 il DLgs 311/2006
Cenni sul DLgs 28/2011 (“Decreto Rinnovabili”)
Cenni su Direttiva europea 2010/31/UE (“EPBD
Recast”) e suo recepimento a livello nazionale
(D.L. 63/13, L. 90/13, etc.);
Cenni su Direttiva europea 2012/27/UE
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Dlgs 192/05 (Dlgs 311/06)
Il Dlgs 192/2005 è stato integrato e modificato dal Dlgs
311/2006. Nel seguito ci si riferisce all’insieme dei due.
 Recepisce la direttiva europea 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell’edilizia (direttiva anche nota
come EPBD – Energy Performance Buildings Directive).
 Integra e sostituisce in alcuni punti la legge 10/91 ed il
D.P.R. 412/93.
 Ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici.
 Favorisce l’utilizzo di fonti rinnovabili.
 Contribuisce al conseguimento degli obiettivi nazionali
in termini di emissioni di gas serra.
 Favorisce la diversificazione energetica.
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Dlgs 192/05 (311/06)
Propone una nuova metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche integrate degli edifici
Determina i requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici
Fornisce i criteri generali per la certificazione
energetica degli edifici
Fissa le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione
Raccoglie informazioni per l’orientamento della
politica energetica
Promuove l’uso razionale dell’energia attraverso
l’informazione e la formazione di utenti ed operatori
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DLgs 192/05 - 311/06: definizioni
 Edificio: involucro edilizio + IMPIANTI
 Prestazione energetica: è la quantità annua di energia primaria per soddisfare i
bisogni dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed ESTIVA e l’acqua
calda sanitaria (ACS) – (climatizzaz. estiva e ACS rappresentano una novità
rispetto a L 10/91)
 EPi: è l’indice di prestazione energetica nuovo per la climatizzazione invernale
(sostituisce il FEN); rappresenta l’energia primaria, per unità di superficie
calpestabile (kWh/m2) o per unità di volume lordo (kWh/m3), utilizzata per il
riscaldamento invernale dell’edificio
 EPACS: energia primaria, per unità di superficie calpestabile (kWh/m2) o per
unità di volume lordo (kWh/m3), utilizzata per la produzione di ACS
 Attestato di certificazione energetica (ACE) (ora APE): attesta la prestazione
energetica dell’edificio e classifica l’edificio
 Attestato di qualificazione energetica (AQE): attesta la prestazione energetica
dell’edificio ma non classifica l’edificio; sostituisce l’attestato di certificazione
fino all’emanazione delle Linee Guida per la sua redazione (è avvenuta)
 Diagnosi energetica: determinazione di profili di consumo energetico di edifici o
attività produttive
 Impianto termico: insieme di apparecchiature (per il riscaldamento degli edifici)
con P>15 kW
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21
DLgs 192/05 (311/06): Ambito di intervento
 Sono esclusi solo:
 Edifici di interesse storico
 Processi industriali
 Edifici con superficie di calpestio < 50 m2
 Esistono tre diversi livelli di applicazione in funzione del
tipo di intervento (e della destinazione d’uso dell’edificio):
 Applicazione integrale a tutto l’edificio
 Applicazione integrale limitata al solo ampliamento
 Applicazione limitata al rispetto dei parametri solo per alcuni
elementi di edifici esistenti, nel caso siano soggetti a
ristrutturazione
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22
DLgs 192/05 - 311/06: Progettazione e controlli
La dichiarazione di fine lavori da inviare al Comune
deve essere corredata da:
Attestato di qualificazione energetica (oggi, l’APE)
Attestato della Direzione dei Lavori sulla conformità delle
opere realizzate alla relazione L.10
La dichiarazione di fine lavori è inefficace se
sprovvista di attestato di qualificazione energetica
(oggi, APE) ed asseverazione della Direzione dei
Lavori
Il Comune definisce le modalità di controllo,
accertamenti ed ispezioni in corso d’opera ed effettua
operazioni di verifica anche su richiesta del
committente o acquirente
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DLgs 192/05 - 311/06: Norme transitorie
Fino all’entrata in vigore dei Decreti attuativi,
il calcolo della prestazione energetica ed in
particolare dell’EP si effettuava seguendo:
L.10/91 e decreti attuativi
Integrazioni del 192/95
Disposizioni dell’Allegato I del 311/06
Oggi queste disposizioni transitorie sono
superate ed il calcolo dell’EP va effettuato
seguendo le UNI/TS 11300.
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Bilancio energetico invernale di un edificio (UNI EN ISO 13790)
EPi + EPACS
QNH
= QEP risc+QEPw
Nota: i flussi energetici vanno valutati su base mensile.
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Bilancio energetico invernale di un edificio – UNI EN ISO 13790
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Il sistema edificio-impianto è costituito da …:
Caso 1 A (centralizzato): … involucro edilizio comprensivo delle sei unità immobiliari e impianto
di riscaldamento e/o raffrescamento.
Caso 1B (impianto autonomo):.. involucro edilizio e imp. di riscaldamento e/o raffresc.
Caso 1C (impianti autonomi):… involucro edilizio di ogni unità immobiliare ed ogni impianto di
riscaldamento e/o raffrescamento.
Caso 1D (6 unità immobiliari con impianto di riscaldamento e/o raffrescamento centralizzato e
due differenti destinazioni d’uso):… involucro edilizio della porzione di edificio caratterizzata
dalla stessa destinazione d’uso e dall’impianto che la climatizza.
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Fabbisogno netto di energia per riscaldamento /
raffrescamento dell’edificio (i versi dei vettori in figura
si riferiscono tipicamente al caso invernale)
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Al fine di limitare le dispersioni termiche invernali è necessario ottenere bassi valori
della trasmittanza termica unitaria dei componenti disperdenti dell’involucro edilizio.
In particolare, l’allegato C del D.Lgs. 311/2006 stabiliva limiti massimi alle trasmittanze
delle strutture dell’involucro, qui non riportati perché non più in vigore.
Per NAPOLI e per tutta la zona Climatica C, il rispetto dei limiti precedenti
di trasmittanza necessitava generalmente dell'uso di:
• 8 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nelle pareti opache;
• 9 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nei solai di copertura;
• 7 – 10 cm di ISOLANTE TERMICO nel primo solaio;
• componenti trasparenti quantomeno con vetrocamera doppio.
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Massa superficiale
 Al fine di limitare il carico termico estivo di picco è
necessario ottenere un elevato valore della massa
delle pareti perimetrali esterne opache
 Se, per la località in esame (esclusa la zona F),
l’irradianza media mensile su superficie
orizzontale, nel mese di massima insolazione
estiva, è maggiore o uguale a 290 W/m2, la massa
superficiale (massa per unità di superficie) delle
pareti perimetrali esterne opache deve essere
maggiore di 230 kg/m2
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30
DLgs 192/05 - 311/06: verifica della massa superficiale
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DLgs 192/05 - 311/06: rendimento globale medio
stagionale dell’impianto di riscaldamento
 Rendimento
globale
medio
stagionale
dell’impianto termico ηg. Può essere visto come:
a) il prodotto di quattro rendimenti (generazione o
produzione, distribuzione, regolazione o controllo,
emissione)
b) il rapporto tra l’energia termica utile fornita
dall’impianto di riscaldamento all’edificio e
l’energia primaria spesa dall’impianto
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DLgs 192/05 - 311/06: rendimento globale
medio stagionale dell’impianto di riscaldamento
In caso di nuova installazione o ristrutturazione di
impianti termici o sostituzione di generatori di calore,
era necessario, riguardo al rendimento globale medio
stagionale ηg, che:
(ηg) ≥ (75 + 3 logPn) % se Pn <1000 kW
(ηg) ≥ 84 %
se Pn ≥1000 kW
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DLgs 192/05 - 311/06: Fabbisogno di energia primaria
(EPi) e verifica di legge
 Il calcolo andava effettuato secondo le disposizioni del DPR
412/93 (ora va effettuato in base alle UNI/TS 11300).
 L’energia primaria (Q) richiesta dall’impianto di
riscaldamento, calcolata, va divisa per la superficie
dell’edificio (ed. residenziali di classe E1, esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme), o per il volume
dell’edificio (per tutti gli altri edifici)
 Si ottiene così l’EPi, espresso in kWh/m2 o kWh/m3 (oggi
kWh/m2 per tutte le destinazioni d’uso)
 I valori limite di EPi erano gradualmente ridotti in due fasi
(gennaio 2008 e gennaio 2010)
 Non bisognava superare dei valori massimi tabellati (qui non
riportati perché non più in vigore).
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 Il calcolo dell’EPi limite necessitava quindi della conoscenza di:
 gradi-giorno GG della località
 fattore di forma (S/V) dell’edificio, in cui: V è il volume
lordo (cioè V comprese le pareti) delle parti di edificio
riscaldate; S è l’area esterna delle superfici disperdenti
che delimitano il volume V, cioè le superfici rivolte verso
l’esterno o verso locali non riscaldati
 Valori elevati di S/V si hanno per edifici piccoli e/o molto
articolati e/o nel caso di edifici isolati (ad esempio, villa),
rispetto a edifici grandi e/o poco articolati e/o affiancati ad altri
(ad esempio, villette a schiera, edifici in zone fortemente
urbanizzate, appartamenti).
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DLgs 115
 Il 30/05/2008 viene emanato il DLgs 115, che
introduce alcune importanti novità.
 Bonus Volumetrici: sono sempre permessi gli ampliamenti di
volume (tecnico) per il conseguimento di EP inferiore di almeno il
10% rispetto al valore limite.
 Il calcolo del fabbisogno di energia termica estiva ed invernale
degli edifici va effettuato secondo la UNI/TS 11300-1.
 Il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la produzione di ACS degli edifici
va effettuato secondo la UNI/TS 11300-2.
 I software di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
devono presentare scostamenti al massimo del 5% rispetto ai
corrispondenti parametri calcolati con gli strumenti nazionali di
riferimento (UNI/TS 11300), e ciò va verificato dal CTI (Comitato
Termotecnico Italiano).
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Definizioni aggiuntive (rispetto ai Dlgs 192 e 311)
 Sistemi filtranti: pellicole da applicare sui vetri, in
grado di modificarne le caratteristiche radiative
(trasmissione, riflessione, etc.)
 Trasmittanza periodica o dinamica (W/m2K): valuta
la capacità di una parete opaca di sfasare ed
attenuare il flusso termico che la attraversa in un
giorno; è valutata secondo la UNI EN ISO
13786:2008
 Coperture a verde: coperture sulle quali sono
installati sistemi che utilizzano specie vegetali
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37
Effetti dell’inerzia dell’involucro:
attenuazione e sfasamento dell’onda termica
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Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri
dinamici – da UNI EN ISO 13786:2008) – importanti soprattutto in regime
estivo
- Trasmittanza termica periodica (o dinamica): prima definita
- Fattore di attenuazione (o di decremento, o di smorzamento): “è il
rapporto tra il modulo della trasmittanza termica periodica e la
trasmittanza termica in condizioni stazionarie”; (vedi interpretazione
più semplice nella diapositiva precedente) – si noti che da tale
definizione si evince che il modulo della trasmittanza termica periodica
equivale al prodotto tra trasmittanza stazionaria e fattore di
attenuazione.
- “Sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico
entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura
dell’ambiente esterno.” (vedi figura nella diapositiva precedente)
- Migliori sono i valori di sfasamento e attenuazione, minore la
trasmittanza termica periodica
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39
Pareti: sfasamento, attenuazione e trasmittanza periodica (parametri
dinamici – da UNI EN ISO 13786:2008) – importanti soprattutto in regime
estivo
40
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Esempio di isolamento interno: scarsa
attenuazione
- Esempio di isolamento a cappotto
(www.solida.termolan.it): ottima attenuazione
Esempio di isolamento in
intercapedine(www.solida.termolan.it):
solo la fodera interna contribuisce
all’attenuazione
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Lastrici solari e solai in sottotetto
Pareti:
sfasamento e attenuazione
Per quanto riguarda i valori di attenuazione,
-
valori ottimali si attestano intorno a 0.15
-
valori medi quelli inferiori a 0,40
-
valori scadenti quelli superiori a 0,40.
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Pareti: sfasamento e attenuazione
Pareti verticali con isolamento ripartito
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Pareti: sfasamento e attenuazione
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Lastrici solari e solai in sottotetto
Pareti:
sfasamento e attenuazione
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 Nei dispositivi di legge, vengono introdotti nuovi limiti per il
comportamento delle pareti dell’edificio in regime estivo: viene
introdotto un valore limite del parametro “trasmittanza termica
periodica”, YIE, delle strutture opache.
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46
D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto
Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE
 Tali obblighi sono specificati nell’art. 11 e nell’allegato 3 del Decreto.
*NELL’ATTUALE QUADRO LEGISLATIVO QUESTI OBBLIGHI RIGUARDANO I
CASI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI PRIMO LIVELLO E
SECONDO LIVELLO, spiegati in altro file]
 “Edificio sottoposto a rilevante ristrutturazione”:
a) edificio esistente con sup. utile > 1000 m2 soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in
manutenzione straordinaria
 Le disposizioni non si applicano a edifici protetti dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio
 Le Regioni possono solo rendere più restrittive le disposizioni
 Le disposizioni sono in vigore dal 31 maggio 2012
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D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto
Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA: OBBLIGHI
 Installazione di impianti da fonti rinnovabili per produzione di energia elettrica,
sopra o dentro l’edificio o nelle relative pertinenze
 La potenza elettrica (minima) P di tali impianti, in kW, va valutata con la
relazione P = S/K,
dove S (m2) è la sup. in pianta dell’edificio al livello del terreno
e K (m2/kW) è un coefficiente che assume i seguenti valori:
 80, se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al
31 dicembre 2013;
 65 - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 50 - dal 1° gennaio 2017
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D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto
Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (1 di 2)
 Uso di fonti rinnovabili per almeno 50% dei consumi per ACS
 Uso di fonti rinnovabili per almeno la seguente percentuale dei
consumi previsti per ACS + riscaldamento + raffrescamento:
 20% se la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 35% - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 50% - dal 1° gennaio 2017.
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D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto
Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA: OBBLIGHI (2 di 2)
 Questi obblighi non possono essere assolti con impianti da fonti
rinnovabili che producano solo energia elettrica che alimenti
impianti per ACS, riscaldamento e raffrescamento (ad esempio,
fotovoltaico + stufe elettriche + scaldabagno elettrico)
 Tali obblighi non si applicano ad edifici allacciati a rete di
teleriscaldamento con copertura dell’intero fabbisogno di calore
per riscaldamento ambienti e ACS
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D.lgs 28/2011 (anche noto come “Decreto Rinnovabili” o “Decreto
Romani”): OBBLIGO DI USO DI FONTI RINNOVABILI IN EDIFICI DI
NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RILEVANTE RISTRUTTURAZIONE
 L’eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o
in parte, ai suddetti obblighi deve essere evidenziata dal
progettista in relazione tecnica, esaminando la non
fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili;
comunque, in tal caso, è obbligatorio ottenere un indice EPi
inferiore rispetto all’ EPi,lim previsto nel Dlgs 192/2005
(formula nel comma 8 dell’All. 3, D.lgs 28/2011).
 Accesso agli incentivi: solo per la quota eccedente quella
necessaria per soddisfare gli obblighi.
 Per edifici pubblici: obblighi incrementati del 10%.
 Pannelli solari termici o fotovoltaici: se si usano pannelli sui
tetti, essi devono essere aderenti o integrati nel tetto, con
stessa inclinazione e orientamento.
 Sanzioni: diniego del rilascio del titolo edilizio.
51
51
Passaggio dalla EPBD (Direttiva europea 2002/91/CE)
alla EPBD Recast (Direttiva europea 2010/31/UE)
 La Direttiva 2002/91/CE (EPBD) è abrogata con
effetto dal 1° febbraio 2012, fatti salvi gli
obblighi relativi ai termini di recepimento da
parte degli Stati Membri
 Tra il 2012 ed il 2013 (con vari step intermedi)
è stata emanata la Direttiva 2010/31/UE (EPBD
Recast); suo recepimento a livello nazionale (D.L.
63/13, L. 90/13, etc.);
52
Uno dei principali elementi innovativi della EPBD Recast:
edifici a energia quasi zero
• A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di
questi ultimi dovranno essere edifici a energia quasi zero
• A partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione dovranno essere a energia quasi zero
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Uno dei principali elementi innovativi della EPBD Recast:
edifici a energia quasi zero
“Edificio a energia quasi zero” (nZEB, cioè nearly Zero
Energy Building) significa edificio ad altissima
prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura
molto significativa da energia da fonti rinnovabili,
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o
nelle vicinanze
N.B.: nearly Zero Energy Building (mentre prima: Net ZEB =
Net Zero Energy Building)
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Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE
La Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
- modifica le Direttive 2009/125/CE e 2010/31/UE
- abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
- fissa un quadro comune di interventi per il
miglioramento
dell’efficienza
energetica
nell’Unione Europea, per consentire di
raggiungere l’obiettivo relativo al miglioramento
dell’efficienza energetica, nella misura del 20%,
entro il 2020.
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Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE
Per gli edifici pubblici dotati di impianti di climatizzazione
con aree calpestabili superiori ai 500 m2 sussiste
l’obbligo di rinnovare energeticamente ogni anno le
superfici, almeno per un valore della superficie coperta
utile totale pari al 3%.
Da luglio 2015 tale rinnovo riguarda anche gli edifici
pubblici con aree calpestabili maggiori di 250 m2.
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Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE
Obbligo di audit energetico, da effettuarsi
ogni 4 anni, per le grandi imprese, mentre
le piccole e medie imprese sono escluse.
Gli audit dovranno iniziare entro dicembre 2015
ed essere svolti in modo indipendente da
esperti accreditati.
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Cenni sulla Direttiva 2012/27/UE
Recepimento a livello nazionale mediante
D.lgs 102/2014
Entro il 31 dicembre 2016:
-
nei condomini e negli edifici con fonte di energia termica
centralizzata (esempio: impianti di riscaldamento centralizzati;
impianti di raffreddamento o di produzione di ACS centralizzati),
obbligo di installazione di contatori di calore per ciascuna
unità abitativa («contabilizzazione diretta»), se tecnicamente
possibile ed efficiente in termini di costi;
-
nei casi di impossibilità tecnica o di non efficienza, obbligo di
ripartitori su ciascun radiatore («ripartizione indiretta» o
«contabilizzazione indiretta»).
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Parte 3
• Certificazione energetica degli edifici
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La certificazione energetica degli edifici
 È obbligatoria nei casi di:
 edifici di nuova costruzione
 ristrutturazione integrale degli elementi dell’involucro se Sutile > 1000 m2
 demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria con Sutile > 1000
m2
 È anche richiesta nel caso di compravendita:
 dal 01/07/2007: compravendita interi immobili, se Sutile> 1000 m2
 dal 01/07/2008 : compravendita interi immobili, per Sutile maggiore o
minore di 1000 m2
 dal 01/07/2009: compravendita anche di singole unità
 È rilasciata dal costruttore al termine dei lavori
 Inoltre è necessaria:
 per accedere ad alcuni degli incentivi previsti dalle Finanziarie 2007 e 2008
e successive
 per i contratti di gestione nuovi o rinnovati di impianti termici o di
climatizzazione di EDIFICI PUBBLICI, entro 6 mesi dalla stipula, con obbligo
di ESPOSIZIONE dell’etichettatura energetica
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NEL DECRETO IN VIGORE (D.M. 26.06.15) INVECE:
 L’APE è obbligatorio nei casi di:
 compravendita
 donazioni
 locazioni
 annunci di compravendita o locazioni
 edifici di nuova costruzione
 ristrutturazioni importanti (>25% di pareti e/o tetti dell’intero edificio)
 edifici pubblici e aperti al pubblico
 contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di
climatizzazione degli edifici pubblici
L’APE vale per 10 anni ed è subordinato alle verifiche periodiche sugli impianti.
Inoltre per edifici pubblici con superficie maggiore di 500 m2, il soggetto
rappresentante deve produrre e affiggere l’APE. Dal 9/2015 la superficie
soggetta all’obbligo sarà dimezzata.
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Riguardo alla certificazione energetica
degli edifici, si veda anche un altro file,
in particolare la parte relativa a:
DM 26.6.2015 "Adeguamento linee
guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici"
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DPR 15 febbraio 2013 (attuazione dell’art. 4, comma
1, lettera c, del D.Lgs. 192/05). Soggetti abilitati alla
certificazione energetica:
 Tecnici abilitati all’esercizio professionale
 Enti pubblici ed organismi di diritto pubblico
operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia
 Organismi pubblici e privati accreditati ACCREDIA
 Società di servizi energetici (ESCO, acronimo di
Energy Service Company).
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Definizione di tecnico abilitato:
Tecnico operante in veste di dipendente di enti, di
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o
private (comprese le società di Ingegneria e
compresi i liberi professionisti).
Esempi di titoli richiesti al certificatore energetico
(art. 2, comma 3):
Laurea Magistrale in: Architettura ed Ingegneria
edile, Ingegneria civile, Ingegneria gestionale,
Ingegneria meccanica, ecc.
- Diploma di Perito industriale
- Diploma di Geometra
- ecc.
-
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Sintesi tecnici abilitati (in materia di certif. en.):
1) Tecnico iscritto al relativo Albo professionale;
2) Tecnico non abilitato all’esercizio professionale,
ma in possesso di attestato di frequenza, con
superamento dell’esame finale, ad un corso di
formazione per la certificazione energetica degli
edifici (minimo 64 ore) presso Università,
Organismi ed Enti di ricerca, Ordini e Collegi
professionali.
Per alcuni Laureati (ad esempio, in Matematica o
Fisica), la frequenza ed il superamento dell’esame
relativi al suddetto corso di formazione sono
obbligatori.
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