Esame radiologico con apparecchiatura odontoiatrica CT volumetrica a cone beam - Regime di radiologia complementare
Consenso informato ad esame CT odontoiatrico
Nome del paziente ___________________________________________________ Età __________
Zona da sottoporre ad esame ________________________________________________________________________________________________
Precedenti esami CT cranio dichiarati: _________________________________________________________________________________________
Il rischio
Premesso che ogni esame radiologico implica un indice di rischio e che lo stesso accade per ogni attività umana, va chiarito che l’esame radiologico
con CT odontoiatrica volumetrica a cone beam comporta una dose di radiazioni superiore a quella assorbita con differenti esami odontoiatrici a raggi X.
In particolare, con l’apparecchio in uso in questo studio la “dose efficace” è compresa tra 30 e 100 µSv (microSievert), mediamente dell’ordine di 1/20
del fondo annuo naturale di radiazioni.
Per comprendere questo valore occorre sapere che equivale alla dose assorbita per tre/quattro ortopantomografie tradizionali o per radiazioni ambientali vivendo un mese a Napoli (il capoluogo con la massima dose ambientale annua in Italia), oppure trascorrendo 2 mesi in montagna, o 50 ore in
volo a 8000 m.
Il rischio può essere paragonato a quelli (di diversa natura) dovuti al consumo di 30 lattine di bibita gasata dietetica o di 40 cucchiai da tè di burro di
arachidi o al fumo di 2 sigarette o, ancora, a vivere 2 mesi con un fumatore (tutti per rischio di tumore), oppure guidare per 65 km in auto o volare per
4000 km (per rischio di incidenti).
La giustificazione (art. 3, DLgs 187/2000)
L’esame radiologico consentirà all’odontoiatra di stabilire un piano terapeutico con tutte le informazioni necessarie a ridurre al minimo la possibilità di
errori nel piano clinico di trattamento. L’adozione di sistemi di diagnosi alternativi, ma a dose minore, non consente la medesima qualità di immagine e
presenta il rischio di errori di prospettiva e deformazioni geometriche ineliminabili in esami come ad esempio quello ortopantomografico. In particolare la
necessità di separare piani anatomici sovrapposti e quella di osservare particolari da differenti direzioni richiedono la tecnologia di immagine 3D, di cui
la CBCT rappresenta la soluzione a minima dose.
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Breve relazione clinica a motivazione dell’effettuazione dell'esame e
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altre informazioni riguardanti la giustificazione della pratica nel caso specifico
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Pertanto il rapporto tra rischi e benefici è valutato dall’odontoiatra sufficientemente basso da giustificare l’adozione dell’esame nel suo caso clinico.
L’ottimizzazione (art. 4, DLgs 187/2000)
Le metodologie e tecniche scelte, per le caratteristiche costruttive e per gli standard di scelta dell’apparecchio in sede di acquisto, sono idonee ad
ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale: si ritiene pertanto che la pratica standard intrapresa sia preliminarmente
ottimizzata. Tale valutazione viene riconsiderata annualmente.
Oltre alle considerazioni di ottimizzazione della pratica standard, la singola esposizione in oggetto è effettuata sotto la responsabilità e lo stretto
controllo dello specialista il quale decide le varianti nella conduzione dell’esame. Egli valuta con attenzione i parametri di erogazione che è possibile
variare: la tensione, la corrente, la risoluzione, i tempi da utilizzare e il volume da esaminare, scegliendo per questi parametri i valori più bassi
compatibili con le necessità dell’indagine, e tenendo conto dell’età del paziente, della sua dimensione corporea e della necessità diagnostica. In tal
modo la pratica può considerarsi anche individualmente ottimizzata.
I controlli periodici della qualità (art. 8, DLgs 187/2000)
Con frequenza annuale nell’ambito del programma di garanzia della qualità sono predisposti i controlli della qualità dell’apparecchiatura che includono
la valutazione della dose somministrata e della qualità delle immagini.
La complementarità dell’esame (art. 2, comma 1, lett. b, DLgs 187/2000)
L’esecuzione dell’esame ha le caratteristiche di contestualità con la pratica primaria odontoiatrica, di integrazione nella pratica stessa, nonché di
indilazionabilità rispetto ad essa. Ciò al fine del rispetto della complementarità della pratica radiologica, per cui la Legge non richiede la figura dello
specialista in radiologia.
La formazione del personale (art. 7, DLgs 187/2000)
Il responsabile clinico abilitato all’odontoiatria che esegue l’esame è formato periodicamente in materia di radioprotezione secondo il piano di
formazione regionale. Egli dunque conosce rischi e benefici della pratica in oggetto, nonché le tecniche alternative esistenti.
L’archiviazione dell’esame (art. 12, DLgs 187/2000)
Le immagini digitali che costituiscono l’esame sono archiviate per la durata di 5 anni presso lo studio e l’esame viene annotato su apposito registro degli
esami radiologici.
Al paziente viene consegnata l’iconografia completa dell’esame per suo eventuale utilizzo futuro.
Il consenso informato
Il consenso scritto all’esecuzione di CT odontoiatrica con tecnologia a cone beam è previsto espressamente dalle Raccomandazioni per l'impiego
corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» del Ministero della Salute, pubblicate in G.U. Serie Generale n. 124 del 29/5/2010.
Il presente consenso viene redatto in duplice copia, una delle quali viene rilasciata al paziente per ricevuta e l’altra viene archiviata presso lo studio per
la durata di 5 anni.
Data _____________________
Firma dello specialista clinico _________________________________________________________________
Firma del paziente per consenso informato all’esecuzione dell’esame ________________________________________________________________
Studio dentistico …........................