Ecco come farsi
pagare dalla P.A.
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Indice
1. La ricognizione di debito alias la certificazione del credito e le sanzioni ai
dirigenti » 4
2. I piani pluriennali di riequilibrio finanziario degli enti territoriali in predissesto »
11
3. I piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni commissariate » 15
4. Il Patto di stabilità interno e il Patto di stabilità europeo » 23
5. Il d.l. n. 35 dell’8 aprile 2013 e l’iniezione di liquidità nel sistema economico
nazionale – la ripartizione tra gli enti – il fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti – il finanziamento cassa depositi e prestiti e le anticipazioni di
tesoreria – il regime dell’impignorabilità » 26
6. L’impatto dei finanziamenti sugli enti in pre-dissesto e sulle regioni
commissariate » 32
7. Il d.lgs. n. 192/2012 – tempistica dei pagamenti e dell’organizzazione
amministrativa finalizzata ai pagamenti – che il debito pregresso non si formi mai
più! » 35
8. Conclusioni » 42
Scadenziario » 45
APPENDICE » 47
– Nota Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 » 48
– Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, n. 17 » 48
– Comunicato Stampa Ministero dell’economia e delle finanze 13 aprile 2013, n. 51
» 50
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Pubblichiamo un estratto del primo capitolo
1. La ricognizione di debito alias la certificazione del credito e le
sanzioni ai dirigenti
L’art. 2697 del codice civile stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; “chi eccepisce
l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” . Quello appena citato rappresenta un
principio fondamentale in tema di tutela giurisdizionale delle proprie ragioni. È un
principio di interesse pubblico alla giustizia tanto è vero che l’art. 2698 c.c. ne
dichiara l’indisponibilità per le parti quando l’inversione dell’onere della
prova “ha per effetto di rendere ad una delle parti eccessivamente difficile
l’esercizio del diritto” .
Particolare attenzione va riservata alla promessa di pagamento e alla ricognizione di
debito. Ai sensi dell’art. 1988 c.c., infatti, “la promessa di pagamento o la
ricognizione di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare
il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria” .
L’art. 2720 c.c. dispone che “l’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova
delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra,
producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella
rinnovazione” . L’attenzione è determinata non solo dal particolare valore
probatorio assegnato dall’Ordinamento alla ricognizione di debito ma soprattutto
dal fatto che tale istituto giuridico è sempre più utilizzato dalla Pubblica
Amministrazione (il legislatore la definisce Certificazione di Credito) al fine di
facilitare l’accesso al credito bancario (sconto fatture, cessioni di credito pro
solvendo e pro soluto ecc.) e combattere il ritardo, ormai cronico, dei pagamenti...
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