Ecco come farsi pagare dalla P.A. Se vuoi acquistare questo ebook, clicca qui... Indice 1. La ricognizione di debito alias la certificazione del credito e le sanzioni ai dirigenti » 4 2. I piani pluriennali di riequilibrio finanziario degli enti territoriali in predissesto » 11 3. I piani di rientro dal disavanzo sanitario delle regioni commissariate » 15 4. Il Patto di stabilità interno e il Patto di stabilità europeo » 23 5. Il d.l. n. 35 dell’8 aprile 2013 e l’iniezione di liquidità nel sistema economico nazionale – la ripartizione tra gli enti – il fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti – il finanziamento cassa depositi e prestiti e le anticipazioni di tesoreria – il regime dell’impignorabilità » 26 6. L’impatto dei finanziamenti sugli enti in pre-dissesto e sulle regioni commissariate » 32 7. Il d.lgs. n. 192/2012 – tempistica dei pagamenti e dell’organizzazione amministrativa finalizzata ai pagamenti – che il debito pregresso non si formi mai più! » 35 8. Conclusioni » 42 Scadenziario » 45 APPENDICE » 47 – Nota Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013 » 48 – Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 10 aprile 2013, n. 17 » 48 – Comunicato Stampa Ministero dell’economia e delle finanze 13 aprile 2013, n. 51 » 50 Se vuoi acquistare questo ebook, clicca qui... Pubblichiamo un estratto del primo capitolo 1. La ricognizione di debito alias la certificazione del credito e le sanzioni ai dirigenti L’art. 2697 del codice civile stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; “chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” . Quello appena citato rappresenta un principio fondamentale in tema di tutela giurisdizionale delle proprie ragioni. È un principio di interesse pubblico alla giustizia tanto è vero che l’art. 2698 c.c. ne dichiara l’indisponibilità per le parti quando l’inversione dell’onere della prova “ha per effetto di rendere ad una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto” . Particolare attenzione va riservata alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito. Ai sensi dell’art. 1988 c.c., infatti, “la promessa di pagamento o la ricognizione di debito, dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria” . L’art. 2720 c.c. dispone che “l’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione” . L’attenzione è determinata non solo dal particolare valore probatorio assegnato dall’Ordinamento alla ricognizione di debito ma soprattutto dal fatto che tale istituto giuridico è sempre più utilizzato dalla Pubblica Amministrazione (il legislatore la definisce Certificazione di Credito) al fine di facilitare l’accesso al credito bancario (sconto fatture, cessioni di credito pro solvendo e pro soluto ecc.) e combattere il ritardo, ormai cronico, dei pagamenti... Se vuoi acquistare questo ebook, clicca qui...