LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA PARITA’ E NON DISCRIMINAZIONE DI GENERE NELL’AMBITO DELLA PUBBLICITA’ PREMESSO CHE: - come ampiamente dimostrato dagli studi in materia, la pubblicità è il mezzo mediante il quale si generano e rafforzano gli stereotipi di genere; - messaggi reificanti della donna e del corpo femminile, come pure messaggi che veicolano un approccio alla sfera maschile e a quella femminile come rigidamente separati e caratterizzati da una divisione di ruoli e funzioni, riflesso, in realtà, di stereotipi di genere, rappresentano una forma di discriminazione di genere; - con la Risoluzione A4-258/1997, il Parlamento europeo ha approvato un atto di contrasto alle discriminazioni di genere nella pubblicità; - con la Risoluzione del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione delle figura femminile e del ruolo delle donne nella società, e li ha invitati a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne; - fra i presupposti della Risoluzione vi sono le seguenti considerazioni: • • • • • la pubblicità che presenta messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti che reificano le donne e si fondano su stereotipi di genere sotto qualunque forma, rappresenta un ostacolo per una società moderna e paritaria; la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e contribuiscono altresì a crearla, in un rapporto di circolarità e mutua influenza; per evitare di perpetuare stereotipi di genere, occorre la partecipazione dell’intera società, in quanto il contrasto alle discriminazioni di genere è una responsabilità che dovrebbe essere condivisa tra tutti i soggetti, tanto pubblici, quanto privati; occorre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla diffusione e trasmissione di un’immagine equilibrata e paritaria fra i generi in ogni ambito e settore; una pubblicità responsabile può influire positivamente sulle percezioni della società relativamente a nozioni come “immagine del corpo”, “ruoli di genere” e “normalità” e può essere uno strumento efficace per opporsi e combattere gli stereotipi; 1 - nel 2007, con una modifica al Codice per le pari opportunità (d. lgs. 198/2006) è stata recepita la Direttiva 113/2004 che vieta le discriminazioni di genere nell’accesso e nella fornitura di beni e servizi; - la reificazione del corpo femminile e la riproduzione con immagini o altro mezzo di un messaggio stereotipato del genere femminile e dei rapporti fra generi viene riconosciuta come forma di discriminazione e dunque vietata dal quadro ordinamentale interno e sovranazionale; - ogni pubblica amministrazione dovrebbe fare proprie le finalità contenute nelle Risoluzioni del Parlamento europeo sopracitate, in attuazione del principio per cui, ex art. 117, co. 1 Cost., il diritto sovranazionale fa parte del sistema ordinamentale degli Stati membri: - il perseguimento della parità di genere nei mezzi pubblicitari e di comunicazione può avvenire attraverso una pluralità di strumenti, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • • azioni di sensibilizzazione nell’attuazione della risoluzione comunitaria 2038 del 3 settembre 2008 del Parlamento Europeo; azioni volte alla promozione della parità di genere; - la Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, in collaborazione con numerosi partner e con il sostegno della Commissione Europea, adottata e sottoscritta dagli Stati Generali del CCRE il 12 maggio 2006 ad Innsbruck, all’art. 6, chiede alle amministrazioni locali di: • • • impegnarsi a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull’idea della superiorità o dell’inferiorità dell’uno o dell’altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati; di accertarsi che la comunicazione, sia interna all’ente che verso il pubblico, sia conforme all’impegno assunto, promovendo immagini sessuate positive o esempi ugualmente positivi; promuovere azioni formative per identificare ed eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo; realizzare attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul ruolo controproducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione della parità tra donne e uomini; - la cd. Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con la legge n. 77/2013, impegna gli Stati a promuovere azioni per il rispetto della dignità della persona e il contrasto ai ruoli di genere stereotipati nei mass media; - a seguito della Riforma Delrio, attuata con l. 56/2014, la provincia quale ente di area vasta ha assunto tra le funzioni fondamentali il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (così, art. 1, co. 85, lett. f); - la Provincia di Bergamo, nell’ambito delle funzioni fondamentali assegnate dalla legge Delrio, l. 56/2014 (art. 1, comma 85) autorizza la posa della cartellonistica pubblicitaria lungo le strade provinciali ed emette un nulla osta rispetto alla posa della cartellonistica pubblicitaria collocata lungo le strade provinciali site all’interno di centri abitati, secondo quanto disciplinato dal Regolamento relativo all’occupazione di spazi e aree pubbliche provinciali; - la legge Delrio ha altresì assegnato alle province il ruolo di supporto e sostegno ai comuni, relativamente alla “raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” (articolo 1, comma 85, lettera d, l. 56/2014); 2 - in data 26.01.2011 è stato sottoscritto, fra il Ministero per le Pari Opportunità e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) un Protocollo d’Intesa che impegna le parti a collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che non siano lesivi per le donne, ma rispettosi e attenti alla rappresentazione dei generi; RITENUTO: - di dare attuazione all’obiettivo delle Risoluzioni europee sopracitate, in coerenza con la funzione assegnata alle province dalla legge 56 del 2014, mediante l’attivazione di azioni concrete volte a garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona in particolare nell’ambito della pubblicità e dei mezzi di comunicazione; - fondamentale, nel settore della pubblicità, il contrasto a quelle forme che si pongono discriminazioni dirette o indirette, che contengono incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengono elementi di approvazioni e, esaltazione o incitamento alla violenza contro le donne; - fondamentale garantire che messaggi pubblicitari come quelli sopra descritti non trovino accoglienza nei mezzi di comunicazione e nelle attività patrocinate dalla Provincia di Bergamo o ad esso collegate; - che anche la pubblicità commerciale debba contribuire alla costruzione di un senso comune che valorizzi le differenze di genere, tuteli l’immagine della donna e della parità di genere, promuova un’immagine non stereotipata e rispettosa della dignità umana. TUTTO CIO’ PREMESSO Si dettano le seguenti Linee Guida Articolo 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti “Linee guida per l’attività di sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione di genere nell’ambito della pubblicità”, volte alla promozione di un utilizzo consapevole degli strumenti di comunicazione e marketing, in particolare evitando che vengano diffuse e realizzate pubblicità: • • • contenenti immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne; utilizzino i corpi in modo offensivo della dignità della persona, assimilando l’immagine della persona o di parti del suo corpo, a oggetti o prodotti pubblicizzati, evocando atti o attributi sessuali o trasmettendo un’immagine reificante della donna; trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere sotto qualunque forma o su altre condizioni personali che caratterizzano la persona; 3 Articolo 2 La Provincia di Bergamo si impegna a promuovere una rappresentazione dei generi, rispettosa della parità e delle pari opportunità a prescindere dalle condizioni di cui le persone sono portatrici. Nel perseguimento di simili obiettivi, la Provincia di Bergamo si impegna a svolgere un’attività di sensibilizzazione e monitoraggio delle pubblicità e delle immagini commerciali a tutela della dignità femminile e delle diverse condizioni che caratterizzano la persona. Nell’attuazione delle funzioni assegnate all’ente provincia circa l’autorizzazione alla posa di cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali e all’emissione del nulla osta relativamente alla posa di cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali collocati all’interno di centri abitati, la Provincia di Bergamo si impegna a: • • neutralizzare e prevenire l’utilizzo e la diffusione di pubblicità che veicolino l’idea della superiorità o dell’inferiorità dell’uno o dell’altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati, nonché le discriminazioni in ragione di una condizione personale; sensibilizzare gli operatori del settore circa l’importanza di una pubblicità rispettosa della parità di genere e del principio di non discriminazione, in chiave di tutela della dignità della persona. Nell’espletamento delle proprie attività istituzionali e non, in particolare rispetto alla concessione delle autorizzazioni alla posa di cartellonistica stradale, la Provincia si impegna a contrastare la veicolazione di messaggi pubblicitari che contengano messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana, nonché messaggi lesivi della dignità della donna e/o che possano associarsi a maltrattamenti e/o violenze di genere. Nell’assolvimento del proprio ruolo di ente di area vasta e in attuazione della funzione relativa ad “assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” (articolo 1, comma 85 lettera d, legge 56/2014), la Provincia di Bergamo si impegna a garantire una fattiva assistenza e collaborazione, anche attraverso il supporto degli organismi di parità di livello provinciale, a quei Comuni che intendano condividere le finalità e gli obiettivi delle presenti Linee Guida, promuovendo in particolare il monitoraggio nell’ambito delle pubbliche affissioni comunali e dello stazionamento degli autocarri adibiti a pubblicità. La Provincia di Bergamo si impegna altresì a: • • • • • accertarsi che la comunicazione, sia interna, sia esterna, sia conforme a quanto oggetto delle presenti Linee Guida; promuovere azioni formative per identificare ed eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, valutando l’adozione di codici di comportamento interni; realizzare attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sull’effetto controproducente degli stereotipi di genere rispetto alla parità tra donne e uomini; garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona in particolare nell’ambito della pubblicità, dei mezzi di comunicazione, così come degli strumenti di comunicazione multimediale e dei social network, utilizzati in proprio, evitando qualsiasi forma di espressione discriminatoria; stigmatizzare forme di comunicazione che determinano discriminazioni dirette o indirette, che contengono incitamento all’odio basato su sesso, genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengono elementi di approvazione, esaltazione o incitamento alla violenza contro le donne; 4 • garantire che messaggi pubblicitari come quelli sopra descritti non trovino accoglienza nei mezzi di comunicazione e nelle attività patrocinate dalla Provincia di Bergamo o ad esso collegate; Articolo 3 Per l’attuazione delle presenti Linee guida, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esse previste, la Provincia si avvarrà degli uffici e degli organismi locali preposti al contrasto alle discriminazioni di genere, nonché ad ogni altra forma di discriminazione, quali la Consigliera di parità della provincia di Bergamo e la Commissione tecnica provinciale sulle pari opportunità. 5