In un contesto di cambiamenti normativi continui e ravvicinati, l’emendamento della Legge sulle società di capitali della Repubblica Popolare Cinese (in vigore dall’1 marzo 2014) rappresenta un passo particolarmente importante per la Cina la quale, nel percorso di edificazione del proprio diritto, sembra voler rompere la lunga tradizione giuridica di Civil Law ed avvicinarsi al diritto societario statunitense e dei Paesi di Common Law con l’adozione un sistema societario cd. a ‘capitale virtuale’. Con il presente contributo si intende far luce sulle diverse funzioni giuridicoeconomiche del ‘capitale’ , dal 1993 ad oggi, in uno scenario economico in continua evoluzione. di I dati statistici rilasciati dal M inistero per il Commercio cinese registrano un calo del numero degli investimenti diretti esteri (IDE), in flessione del 8,63% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I nuovi progetti di investimento approvati da inizio anno a dicembre del 2013, infatti, ammontano a 22.773, contro i 24.925 approvati nello stesso periodo del 2012. Ciononostante, si registra un aumento del 5,48% del capitale straniero impiegato per lo start-up di nuovi business. M eno progetti di investimento, quindi, ma maggiori capitali investiti: sembra essere questo il trend che ha caratterizzato il 2013 sul fronte degli investimenti diretti esteri. Situazione pressoché invariata, invece, quella che riguarda la classifica dei primi dieci Paesi investitori: accanto a Hong Kong, Giappone, Singapore, Taiwan, USA, Corea del Sud, la presenza Europea continua ad essere riferita solo a Germania, Olanda, Regno Unito e Francia; non c’è alcuna traccia dell’Italia. I principali veicoli di investimento, scelti da parte degli operatori esteri, sono le società a capitale interamente straniero (Wholly Foreign Owned Enterprises, 18.125), mentre le Joint Venture (Equity e Contractual, 4.618) restano, nella maggior parte dei casi, una scelta obbligata per quei settori ad investimento limitato per i quali, il IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 13 LEGGE SOCIETARIA CINESE ‘Catalogo per gli investimenti stranieri’, del 2011, e il ‘Catalogo per gli investimenti stranieri nei settori industriali prioritari nelle zone occidentali’, del 2013, prescrivono la presenza obbligatoria di un partner cinese. VARIAZIONE PERCENTUA LE PERIODO PERIODO TOTALE 22.773 24.925 -8,63 EQUITY JOINT VENTURES 4.476 4.355 2,78% 142 166 -14,46 WHOLLY FOREIGN OWNED ENTERPRISES 18.125 20.352 -10,94 S INO-FOREIGN JOINT S TOCK C OMPANIES 30 52 -42,31 ALTRE 0 0 0 C ONTRACTUAL JOINT VENTURES FONTE DATI: FDI .GOV.CN A differenza dei primissimi anni del boom degli IDE nel più grande mercato asiatico, le Joint Venture sono oggi viste, con maggiore diffidenza dall’investitore straniero, in considerazione del loro carattere associativo, che vede il coinvolgimento di una società locale e quindi della necessaria presenza di un partner cinese. Le differenze culturali, quelle linguistiche accanto alla conoscenza mai fin troppo approfondita di un mercato tanto grande quanto complesso, fanno più spesso propendere l’investitore verso strutture societarie a compagine unicamente straniera. Non va dimenticato, ad ogni modo, che la discrezionalità nella scelta delle modalità d’ingresso nel mercato cinese è limitata dalle previsioni dei Cataloghi per gli investimenti stranieri, di cui si diceva poc’anzi, che suddividono le possibili attività di business in tre macro categorie: quelle “incoraggiate” (per le quali il governo prevedere procedure semplificate di costituzione, benefici fiscali, ecc.); quelle “limitate” (per le quali possono essere richiesti iter burocratici di approvazione e/o controllo più lunghi oltreché, nella maggior parte dei casi, la presenza di un partner cinese, che non di rado dovrà detenere la partecipazione di maggioranza sociale); quelle “proibite” (generalmente si tratta di attività di sola e unica competenza statale, in cui è esclusa qualunque ingerenza privata e/o straniera). IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 14 LEGGE SOCIETARIA CINESE Le WFOE, nate dopo diversi anni dalla pubblicazione della Legge sulle Equity Joint Venture (1979), sono state inizialmente consentite con l’intento di promuovere attività manifatturiere, favorendo così un “approvvigionamento” di know how industriale e quindi la circolazione di conoscenze tecniche nuove divenendo poi, nel corso degli anni, il principale strumento di intervento sul mercato cinese per l’esercizio di attività di vario genere: trading, franchising, attività di vendita, consulenza e servizi, ecc.. Una compagine 100% straniera si traduce chiaramente in leadership aziendale straniera, maggiore flessibilità decisionale e indipendenza, pieno controllo del bagaglio degli intangible assets, eventualmente conferiti, così come formazione e gestione diretta del capitale umano e, quasi sempre, una migliore realizzazione dei propri obiettivi di business. Generalmente la costituzione di una Wholly Foreign Owned Enterprises e di una Joint Venture (del tipo Equity o Contractual) passa per fasi di controllo pressoché simili, eventualmente semplificate in province ed aree geografiche in cui potrebbero essere in vigore politiche volte all’attrazione di investimenti stranieri per determinati settori industriali, secondo le direttive politiche del momento. In caso di costituzione di una WFOE, la richiesta agli uffici preposti deve essere corredata da una serie variabile di documenti, fra cui: - visura camerale della società investitrice e atto costitutivo; - bank statement a garanzia della situazione economica e finanziaria della società investitrice; - contratto/i di affitto dei locali che la costituenda società utilizzerà per l’esercizio delle proprie attività o, in sostituzione, certificato di proprietà; - l’application form, per la costituzione della WFOE in cui dovrà essere indicato: un elenco, in cinese, dei possibili nomi commerciali della costituenda WFOE; l’oggetto e lo scopo sociale; il nome del legale rappresentante e degli amministratori; l’indicazione del capitale d’investimento; - studio di fattibilità; - statuto; - certificato di impatto ambientale; - ecc. A prescindere dalla struttura societaria, attraverso cui implementare il proprio business in Cina, va detto che la conoscenza delle normative speciali, per gli IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 15 LEGGE SOCIETARIA CINESE investimenti stranieri, accanto alla conoscenza della normativa interna sono fondamentali, ai fini della corretta predisposizione di un progetto di investimento che abbia ragionevoli probabilità di superare il vaglio da parte delle autorità cinesi, con conseguente rilascio delle licenze operative che, avendo valore costitutivo, sanciscono legalmente l’inizio delle attività a nome dell’entità giuridica di nuova costituzione. L’indicazione del capitale d’investimento è sicuramente fra i requisiti più importanti. Anzitutto, dall’ottobre 2011 attraverso l’emissione di una circolare del M inistero del commercio cinese, che ha avviato il progetto pilota conosciuto come ‘Cross-border Rmb Foreign Direct Investment’, è possibile effettuare tout court conferimenti di capitale in denaro direttamente in valuta cinese (anziché in dollari americani o altra valuta straniera su accordo delle parti), contrariamente alla prassi precedente. Relativamente all’ammontare del capitale sociale, secondo quanto dispone la Legge sulle società di capitali della Repubblica Popolare Cinese 1, va fatto un distinguo: - il capitale minimo di investimento, rectius capitale legale, per una società a compagine pluripersonale a responsabilità limitata 100% straniera, è di 30mila RMB; - al contrario, se la costituenda società fosse di tipo unipersonale (possibilità questa resa possibile a seguito dell’emendamento della Legge sulle società di capitali della Repubblica Popolare Cinese del 2005) il capitale legale minimo richiesto risulta essere nettamente più alto, ovvero 100mila RMB; - per le WFOE, del tipo società per azioni, il capitale minimo legale è, invece, di 5milioni RMB. Si ritiene, tuttavia, importante porre in evidenza che, quella fin qui accennata, è la situazione che risulta dall’analisi del quadro normativo ancora vigente al momento della redazione del presente contributo2. Va, tuttavia, sottolineato (con parziale anticipazione di alcune novità legislative, che entreranno in vigore a livello nazionale da marzo 2014, e con parziale anticipazione delle novità introdotte dal progetto pilota che ha contribuito all’emendamento di cui si dirà in seguito) che la Legge sulle società cinesi ha subito un importante emendamento a fine dicembre 2013, proprio con riferimento al regime giuridico sul capitale sociale. Tale intervento di riforma rappresenta una ulteriore conferma del percorso di adeguamento delle proprie normative agli standard internazionali a cui il governo cinese sta dando corso da oltre un decennio. Pertanto quanto è stato detto, va considerato, sul piano operativo, quale regime residuale in essere fino all’entrata in vigore della nuova disciplina. 1 Si fa riferimento al testo di legge precedente alla riforma del 2013, in vigore fino al 1° marzo 2014. 2 Il presente contributo è stato redatto nei mesi di gennaio e febbraio 2014. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 16 LEGGE SOCIETARIA CINESE Tornando al regime giuridico per la determinazione del capitale di investimento, occorre prestare la dovuta attenzione ad un ulteriore aspetto tecnico: la disciplina sulle società relativa al capitale di costituzione, fa riferimento ad un preciso concetto di capitale, e cioè quello di capitale legale, che va tenuto rigorosamente separato dagli ulteriori e diversi concetti di capitale registrato minimo, capitale operativo e capitale di investimento (o investimento totale), che emergono dall’attenta lettura della disciplina in materia. È l’indicazione di quest’ultimo dato ad essere richiesta nell’application form (!) 3 di cui si parlava poc’anzi . - È QUELLA SOGLIA DI CAPITALE FISSATA DALLA LEGGE PER LA REGOLARE COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN C INA. LA LEGGE CINESE RICHIEDE 30.000,00 RMB O 100.000,00 RMB A SECONDA CHE SI TRATTI DI UNA J OINT VENTURE (JV) O UNA W HOLLY FOREIGN OWNED ENTERPRISE (WFOE) A RESPONSABILITÀ LIMITATA PLURIPERSONALE O UNIPERSONALE. SONO INVECE RICHIESTI 5 MIL RMB PER JVS O WFOES NELLA FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI. - È IL CAPITALE SOCIALE CHE L ’INVESTITORE DOVRÀ REGISTRARE PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ IN C INA, DETERMINATO ALLA STREGUA DELLA PROPORZIONE IN VALORI MONETARI STABILITA DALLA LEGGE CINESE ; PUÒ VARIARE DAL 33% AL 70% IN CONSIDERAZIONE DELL ’AMMONTARE DELL ’INVESTIMENTO TOTALE PIANIFICATO. - È IL CAPITALE SOCIALE “MATURO” OVVERO DELLA SOCIETÀ CHE HA SUPERATO IL PERIODO DI START -UP E CHE È COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTE ED IN PIENO EQUILIBRIO FINANZIARIO. PER RAGGIUNGERE IL CAPITALE OPERATIVO LA SOCIETÀ PUÒ AVER BISOGNO DI RICORRERE A FINANZIAMENTI CHE SARANNO POSSIBILI SOLO NELLA MISURA DELLA DIFFERENZATRA INVESTIMENTO TOTALE E CAPITALE REGISTRATO. - È L ’INSIEME DI TUTTI I VALORI ECONOMICI, BEN OLTRE IL SEMPLICE CAPITALE REGISTRATO. ESSO È UN INDICE FUNZIONALE ALLA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE REGISTRATO MINIMO E DELLA SOGLIA DI INDEBITAMENTO CHE LA SOCIETÀ COSTITUENDA POTRÀ PERMETTERSI. Nel rispetto della soglia del capitale legale, le disposizioni normative sanciscono poi un vincolo di proporzionalità fra investimento complessivo e capitale registrato. In base a tale vincolo di proporzionalità: - se l’investimento complessivo è 3 milioni $ il capitale registrato minimo dovrà ammontare ad almeno 7/10 del capitale d’investimento; - se l’investimento complessivo è > 3 milioni $ e 10 milioni $ il capitale registrato dovrà essere almeno 1/2 dell’investimento complessivo; in questa ipotesi se l’investimento complessivo è < 4,2 milioni $ il capitale registrato dovrà essere almeno di 2,1 milioni $; - se l’investimento complessivo è compreso >10 milioni $ e 30 milioni $, il capitale registrato minimo dovrà essere i 2/5 dell’investimento complessivo; in questa ipotesi 3 Per ogni approfondimento sul concetto di capitale alla stregua delle normative cinesi, mi sia consentito richiamare MONTI, Un diverso concetto di capitale per chi investe in Cina, Diritto e Pratica delle Società, n. 9, settembre 2010, pagg. 30 e ss. . IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 17 LEGGE SOCIETARIA CINESE se l’investimento complessivo è <12,5 milioni $ il capitale registrato non dovrà essere <5 milioni $; - se l’investimento complessivo è >30 milioni $ il capitale registrato dovrà essere almeno 1/3 dell’investimento complessivo; in questa ipotesi se l’investimento complessivo è <36 mil $ ad ogni modo il capitale registrato minimo dovrà almeno di 12 milioni $. L’ammontare del capitale registrato minimo, allora, risulta (rectius risultava) essere, non tanto il presupposto sine qua non di cui si richiede sottoscrizione e versamento ai fini della costituzione di una WFOE, bensì una componente del patrimonio sociale la cui determinazione dipende unicamente dall’ammontare dell’investimento complessivo, che l’investitore intende effettuare. La ratio di fondo sembra piuttosto evidente: ciò che la disciplina societaria del 2005 mira a tutelare è la conservazione dell’attività economica e, con essa, il superamento della fase di start-up aziendale (generalmente a 3/5 anni dalla costituzione). Ne è una conferma la soglia di indebitamento consentito dalla legge, vale a dire la possibilità per la società di ricorrere a finanziamenti di qualunque genere, la quale corrisponderà esattamente alla differenza fra investimento complessivo e capitale registrato minimo. La funzione del capitale sociale, almeno fino ad oggi, è stata quella di preservare il mercato, da intendersi nella sua macrostruttura, da ‘meri tentativi di investimento’ anche - da parte delle aziende straniere. Il regime di capitale ancora in vigore è disciplinato dalla Legge cinese sulle società di capitali nonché dal Regolamento amministrativo della Repubblica Popolare Cinese sulla determinazione del capitale registrato minimo. A questo Regolamento, che ha fatto seguito all’emendamento della Legge sulle società di capitali del 2005, sono assoggettate tutte le società di capitali di diritto cinese, quelle 100% straniere e quelle ad investimento sino estero. La legge sulle WFOE e quella sulle J V, infatti, non fornendo alcuna indicazione normativa, circa la disciplina di capitale per le società 100% straniere o sino-estere, dovrà essere integrata dalla normativa cinese sulle società di capitali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 218 della stessa Legge (art. 217, secondo la nuova numerazione). Venendo alla ratio del Regolamento, esso è intervenuto a rafforzare ulteriormente la disciplina sul capitale, già inquadrata dalla Legge cinese sulle società di IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 18 LEGGE SOCIETARIA CINESE capitali, per risolvere problemi legati alla costituzione di attività, di fatto, fortemente sottocapitalizzate; attività avviate nelle forme di una ‘struttura societaria di capitali’, schermate dal beneficio della responsabilità limitata e compromesse dal lato della loro autonomia finanziaria. 4 Prima dell’emendamento della Legge cinese sulle società del 2005 , la cui prima versione rimasta in vigore per oltre dieci anni era quella del 1993, non essendo prevista alcuna disposizione specifica in materia, ciò a cui spesso si assisteva, infatti, era il proliferare di nuove realtà sociali (del tipo s.r.l. o Spa), che possedevano una scarsa autonomia finanziaria, e per questo motivo spesso definite shell companies o briefcase companies, avviate di frequente per l’esercizio di attività peraltro illegali. Queste situazioni erano la conseguenza della sottoscrizione e del versamento del minimo legale richiesto (da 100mila RMB a 500mila RMB per le società a responsabilità limitata e 10milioni RMB per le società per azioni) con il risultato, praticamente costante, di realtà sottocapitalizzate, economicamente non sostenibili. Probabilmente sorprenderà come il capitale legale richiesto, per la costituzione di una società a responsabilità limitata o per azioni, ai sensi della Legge cinese sulle società del 1993, fosse di per sé piuttosto elevato. Tale previsione normativa, infatti, aveva rappresentato un primo intervento giuridico con cui si era cercato di arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione; fenomeno in realtà piuttosto frequente già fin dai primissimi anni Ottanta, come risultante della rinascita del settore privato e della possibilità lasciata, via via, agli operatori economici (stranieri e cinesi) di intraprendere attività economiche per proprio conto, prima di allora ostacolate e proibite. A tale proposito, non va dimenticato che la disciplina del capitale di cui si sta parlando nasce in primo luogo propriamente per colmare esigenze del mercato interno cinese, piuttosto che per la regolamentazione di realtà societarie a compagine sinoestera o totalmente straniera, a cui è stata poi estesa la stessa disciplina. Tuttavia, la Legge cinese sulle società di capitali del 1993 non riuscì ad eliminare i tentativi fraudolenti di elusione normativa e di costituzione di società di capitali, sottocapitalizzate fin sul nascere, attraverso falsi conferimenti, redistribuzioni illegali di capitale dopo l’ottenimento dei permessi per la costituzione, dispersione degli assets societari e così via, senza considerare l’ulteriore e non meno importante problema legato al pesante disincentivo che, soglie di capitale legale minimo così alte, rappresentava per gli investitori, a discapito dell’intera economia interna. 4 La Legge sulle società di capitali cinese è stata pubblicata per la prima volta nel 1993. Prima dell’emendamento del 2005, essa è stata oggetto di due ulteriori emendamenti, non particolarmente significativi, rispettivamente nel 1999 e nel 2004. L’emendamento del 2014, rappresenta pertanto il quarto emendamento. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 19 LEGGE SOCIETARIA CINESE Questo breve excursus, per arrivare alla diversa ratio che ha ispirato le autorità cinesi ad apportare significativi cambiamenti alla Legge cinese sulle società di capitali del 1993, caratterizzando quindi l’emendamento del 2005. Come si è già avuto modo di vedere, l’intera disciplina in materia, a seguito dell’intervento riformatore del 2005, appare anzitutto più strutturata e dettagliata. Ciò che risulta maggiormente evidente è il diverso concetto di capitale che ne emerge, o meglio la molteplicità di concetti che ne emergono: capitale legale, capitale registrato minimo, capitale operativo e capitale di investimento. Distinzioni concettuali a cui, la Legge cinese sulle società di capitali del 1993, non lasciava spazio: l’unico concetto di capitale era, infatti, quello di capitale legale minimo che, sul piano operativo, poteva perfettamente coincidere con il capitale registrato ed il capitale di investimento, senza che fosse in alcun modo precluso l’iter costitutivo della società. Alla stregua della Legge cinese sulle società di capitali del 2005, contrariamente, le possibilità di coincidenza tra i diversi concetti di capitale si risolvono in mere ipotesi “di scuola”: le autorità difficilmente, se non mai, autorizzerebbero la costituzione di una società sulla base del solo capitale minimo richiesto che, come si è già detto, ammonta a -soli- 30mila RMB. In questa maniera, le autorità hanno, da un lato, re-incentivato gli IDE e gli investimenti interni, dall’altro, arginato con maggiore efficacia il problema della sottocapitalizzazione. Tornando a quanto si faceva notare sopra, ciò che la normativa ancora vigente richiede in fase di costituzione di una WFOE (o di una JV) è, non a caso, l’indicazione del capitale d’investimento complessivo e cioè l’indicazione di quel valore effettivo che, scorporato del valore del capitale registrato, darà quale risultante il valore massimo di indebitamento che una società di nuova costituzione può maturare; indebitamento a quel punto sostenibile. Già alla fine dell’ottobre scorso, il Consiglio di Stato aveva per la prima volta reso nota l’intenzione di voler nuovamente intervenire sulla normativa nazionale, che regolamenta la costituzione di nuove società di capitali in Cina, con particolare riguardo ai requisiti di capitale, al fine di rendere più snelle ed agevoli le procedure di costituzione ed incoraggiare il flusso di investimenti domestici e di quelli stranieri. In questo senso, il 28 dicembre 2013, è stato annunciato l’emendamento della Legge sulle società di capitali. Tale intervento di riforma rappresenta solo l’inizio di un ampio lavoro di revisione della normativa domestica in materia societaria, che, sul piano sociale, si pone anche ulteriori obiettivi ovvero quello di favorire lo sviluppo ulteriore del settore nonIL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 20 LEGGE SOCIETARIA CINESE statale e quindi l’imprenditoria privata, contribuendo al contempo ad abbattere i livelli di disoccupazione dei soggetti cd. in età lavorativa (15 - 55 anni). L’emendamento della Legge sulle società cinesi, giunta ormai alla quarta stesura, non sorprende, specialmente in considerazione di alcune iniziative sperimentali già promosse dal governo cinese nei mesi passati. Un esempio fra tutti è, in particolare, il lancio del Progetto pilota ‘capitale-zero’ 5 con il quale è stata consentita, solo in alcune aree del Paese , la possibilità di costituire nuove società a ‘capitale zero’ attraverso procedure di registrazione ed approvazione estremamente semplificate, che hanno restituito dati statistici, relativi all’incremento degli investimenti, decisamente positivi. L’emendamento della Legge sulle società ha anzitutto eliminato ogni riferimento al capitale legale: 30 mila RMB per le s.r.l., 100 mila RMB per le s.r.l. unipersonali e 5 milioni RMB per le S.p.A. Non c’è più un capitale minimo legale a cui attenersi né ai fini della costituzione né, ad esempio, in ipotesi di riduzione del capitale. Il nuovo testo avrà, inoltre, valore retroattivo ed andrà ad applicarsi, senza esclusione, anche alle società di precedente costituzione, che potranno dunque ‘adeguare’ i propri capitali alle nuove prescrizioni di legge. Ciò che da una prima lettura del nuovo impianto normativo risulta piuttosto evidente è l’intenzione del governo cinese di passare da un sistema cd. a capitale effettivo ad un sistema a capitale virtuale, tipico dei Paesi di common law, interrompendo in questo modo la tradizione normativa che ha fin da sempre ispirato la Cina, nel processo di edificazione del proprio diritto, ai Paesi di civil law e quelli sovietici. Scompare anche la percentuale minima (del 20%, art. 26) riferita all’ammontare dei conferimenti di capitale, da eseguirsi ai fini della costituzione e, minor ad maius, anche l’obbligo di procedere ad una verifica di stima dei conferimenti eseguiti, 6 attraverso istituti preposti, ai fini dell’ottenimento della business licence definitiva (art. 30). 5 Shenzhen, Zhuhai, Dongguan e Shunde, tutte nella regione meridionale del Guangdong. Con il termine Business Licence si fa riferimento alla licenza commerciale rilasciata dalle autorità preposte alla registrazione di progetti di investimento le quali, dopo aver riscontrato la conformità dei requisiti formali all’oggetto sociale di una nuova realtà societaria, provvederanno a rilasciare tale ‘licenza’, che avrà valore costitutivo. E’ possibile distinguere, da un punto di vista meramente pratico, fra business licence provvisoria (a cui talvolta ci si riferisce con il termine first business licence o temporary/provisional business licence) e business licence definitiva. La prima viene rilasciata dall’autorità preposta alla registrazione, dopo un primo controllo circa la regolarità della documentazione sottoposta alla propria attenzione; la business licence definitiva, invece, viene rilasciata dopo che siano stati liberati 6 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 21 LEGGE SOCIETARIA CINESE La nuova normativa cancella altresì il limite per i conferimenti da eseguirsi in denaro, prima previsto in misura non inferiore al 30% (art. 27). Richiamando, per un puntuale riferimento delle modifiche apportate, il quadro sinottico che segue, si intende porre l’attenzione al reale significato di tale intervento di riforma. Sotto la nuova leadership politica trainata dall’attuale Presidente Xi Jinping, il 12 novembre 2013 si è conclusa a Pechino la Terza seduta plenaria del Comitato Centrale del Partito Comunista: dall’analisi della programmazione politica del Paese annunciata e dalla combinata lettura del nuovo testo della Legge sulle società di capitali cinese, emerge in modo piuttosto evidente che il processo di riforma, che ha riguardato la stessa Legge sulle società e che toccherà anche molti altri testi di legge da qui ai prossimi mesi, deve essere intesa non solo, o meglio non tanto e superficialmente, come una mera riforma dell’ordinamento giuridico cinese, bensì come una riforma dell’intero sistema economico. Estremamente esplicativi sono alcuni passaggi contenuti nei brani del 7 comunicato della Terza sessione plenaria in cui si legge: “ [...]Occorre incoraggiare, sostenere e guidare fermamente lo sviluppo dell’economia non pubblica, attivandone la forza e la capacità creativa. [...] È necessario abbassare la soglia di accesso agli investimenti, accelerare l’istituzione di zone di libero scambio [...] Nella costruzione di un forte Paese socialista e nell’aumento del soft power nazionale occorre persistere nella via dello sviluppo della cultura del socialismo con caratteristiche cinesi, mettere al centro il popolo [...] occorre gestire affari e persone attraverso le istituzioni, facendo sì che il popolo possa fare da supervisore ad un potere esercitato alla luce del sole: è questa la politica di base che permette di vincolare il potere in forma legale [...]”. Fra le varie novità, non ancora operative nell’intero territorio nazionale c’è l’introduzione della cd. e-Business Licence e l’assoggettamento dell’intera procedura di 8 registrazione delle nuove società ad iter digitalizzati. In alcune regioni del Paese , inoltre, è già in versione trial l’adozione di una Business Licence corredata da una glossa che riporta indicazioni puntuali per risalire ad informazioni integrative (anche su piattaforme elettroniche) alla società cui la Business Licence si riferisce, a supporto di tutti quei soggetti che, per ragioni di mercato, potrebbero trovarsi ad avere rapporti commerciali con la stessa. tutti i conferimenti, nei modi e nei tempi prescritti dalla legge, e dopo che ne sia stata riscontrata la validità e la congruità da parte degli istituti di verifica. 7 Brani tratti da “ L’approfondimento continuo della riforma. Brani del comunicato delle terza sessione plenaria del dicottesimo Comitato centrale del Partito comunista cinese” su CinItalia, n. 1/9, 2014. 8 Si fa riferimento alla regione del Guangdong. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 22 LEGGE SOCIETARIA CINESE Nonostante l’entrata in vigore della nuova normativa sia prossima (come già accennato avverrà il 1° M arzo 2014) restano ancora scoperti molti ‘vuoti’ normativi, specialmente per quanto concerne un regime di tutela maggiormente strutturato, riservato ai creditori delle future società ‘a capitale virtuale’. In considerazione di quanto osservato, ma anche degli ulteriori riflessi che la normativa sulle società di capitali è destinata ad avere sulle altre discipline, si attendono nuovi interventi dal governo cinese ad esempio in materia di responsabilità degli amministratori, di soci inadempienti o morosi o ancora per fattispecie penali relative alla distribuzione illegale di dividendi ed equity in generale, ecc. In particolare, con riferimento a quest’ultima ipotesi non sembra potersi escludere l’adozione della Cina di istituti tipici, di ordinamenti come quello statunitense, che tendono a tutelare i creditori sociali da distribuzioni di equity, che comprometterebbero l’equilibrio finanziario e la solvibilità della stessa società. La Cina, dal 2008 infatti, ha adottato il sistema di solvency regulations, limitatamente all’ambito assicurativo, che potrebbe essere ri-pensato anche per la valutazione di operazioni societarie rischiose. Non va dimenticato, tuttavia, che l’implementazione della normativa resterà nella totale discrezionalità delle varie regioni e/o municipalità cinesi. È facile immaginare come i vari governi locali potrebbero non essere realmente propensi ad una attuazione immediata della nuova disciplina. Basti pensare che gli stessi ricevono annualmente delle performance evaluations, ovvero dei resoconti relativi alla situazione economica di una determinata area (regionale, provinciale, ecc.), elaborati anche tenendo conto della capacità attrattiva dei capitali di investimento da parte dei governi locali in ottemperanza alle politiche di mercato promosse a livello centrale. È probabile, pertanto, che le autorità locali continueranno a richiedere capitali di investimento minimi, la cui determinazione resterà nel loro arbitrio. Quanto è stato detto è avvalorato anche dal dato normativo: sebbene, infatti, nella nuova legge sulle società sia stato eliminato ogni riferimento al capitale registrato minimo, va anche osservato che la normativa lascia salve le ipotesi alternative, secondo le quali “Laddove leggi, regolamenti amministrativi ovvero decisioni del Consiglio di Stato, relativamente al capitale registrato delle società per azioni [nda: o società a responsabilità limitata], dovessero prescrivere capitali minimi di registrazione, queste prevarranno”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 23 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni (secondo la nuova numerazione) Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni Art. 7 La società, che sia stata costituita nel rispetto della legge, riceve una licenza d’esercizio da parte dell’autorità preposta alla registrazione. La data di sottoscrizione e di rilascio della licenza d’esercizio sarà considerata la data di costituzione della società. La licenza d’esercizio deve riportare in modo chiaro e per iscritto la denominazione commerciale, l’indirizzo della sede legale, l’ammontare del capitale registrato, l’oggetto sociale, il nome ed il cognome del legale rappresentante della società, ecc.. Laddove uno degli elementi della licenza d’esercizio dovesse subire variazioni, la società dovrà provvedere, in conformità alla legge, alla registrazione delle modifiche; l’autorità preposta alla registrazione rinnoverà la licenza d’esercizio. ; ; ; ; Art. 23 In caso di costituzione di una società a responsabilità limitata, devono sussistere le seguenti condizioni: 1. il numero dei soci deve essere conforme al numero legale; 2. i conferimenti di capitale sottoscritti da tutti i soci devono essere conformi allo statuto sociale; 3. lo statuto deve essere formulato congiuntamente da tutti i soci; 4. la denominazione sociale e la struttura organizzativa della società devono essere conformi a quanto prescritto per una società a responsabilità limitata; 5. la società deve avere una sede legale. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 24 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni (secondo la nuova numerazione) Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni Art. 26 Il capitale registrato di una società a responsabilità limitata deve corrispondere all’ammontare dei conferimenti di capitale sottoscritti da tutti i soci, come all’atto registrazione presso l’autorità preposta. Laddove leggi, regolamenti amministrativi ovvero decisioni del Consiglio di Stato, dovessero disporre diversamente relativamente al capitale registrato delle società a responsabilità limitata e ai capitali minimi di registrazione, tali disposizioni prevarranno. ; Art. 27 I soci possono effettuare i conferimenti di capitale in denaro, beni in natura, diritti di proprietà intellettuale, diritti reali d’uso del terreno, ecc. che possano essere suscettibili di valutazione economica e che possano essere trasferiti secondo legge, ad eccezione di quelle proprietà per le quali leggi o regolamenti amministrativi ne prescrivano il non utilizzo come conferimento di capitale. I conferimenti diversi dal denaro devono essere stimati e verificati, non è consentita una sovrastima né una sottovalutazione. Laddove leggi, regolamenti amministrativi dovessero prescrivere precisi criteri di valutazione, questi prevarranno. Art. 29 Dopo che i soci abbiano sottoscritto l’intero capitale sociale, nel rispetto di quanto stabilito nello statuto, un rappresentante designato da tutti i soci o un procuratore nominato di comune accordo dai soci dovrà presentare all’autorità preposta alla registrazione tutti i documenti necessari ai fini della registrazione della società come la richiesta scritta per la registrazione della società, lo statuto della società, e così via. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 25 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni (secondo la nuova numerazione) Art. 32 Una società a responsabilità limitata deve dotarsi un registro soci, nel quale annotare le seguenti informazioni: : ( ) ( ) ( ) ; 1. ; 2. 3. ; nome e cognome dei soci o la denominazione commerciale e l’indirizzo della sede legale; l’ammontare dei conferimenti di capitale; il numero seriale dei certificati relativi all’investimento. I soci iscritti nel registro possono esercitare i diritti propri del socio. La società dovrà provvedere a registrare il cognome ed il nome o, in alternativa, la denominazione commerciale dei soci all’autorità preposta per la registrazione. Qualora qualcuno degli elementi dovesse subire variazioni, la società dovrà provvedere alla registrazione delle modifiche. Quanto non registrato ovvero le modifiche non aggiornate non saranno opponibili ai terzi. Art. 58 Una persona fisica potrà costituire unicamente una società a responsabilità limitata unipersonale, la quale non potrà a sua volta costituire un’altra società a responsabilità limitata unipersonale. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 26 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni (secondo la nuova numerazione) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Art. 76 In caso di costituzione di una società per azioni, devono sussistere le seguenti condizioni: 1. il numero dei soci fondatori deve essere conforme al numero legale; ; ; 2. ; ; 3. ; 4. 5. 6. l’intero capitale sottoscritto o l’ammontare dei conferimenti di capitale liberati dai soci fondatori deve essere conforme alle disposizioni dello statuto; l’emissione delle azioni e le operazioni preliminari devono essere eseguite in conformità alla legge; qualora la società fosse stata costituita mediante pubblica sottoscrizione, lo statuto deve essere formulato dai soci promotori ed approvato nel corso dell’assemblea d’insediamento; la società deve avere una propria denominazione commerciale e deve avere una struttura organizzativa propria di una società per azioni; la società deve avere una sede legale. Art. 80 Qualora una società per azioni fosse costituta mediante sottoscrizione simultanea da parte dei soci fondatori, il capitale registrato deve corrispondere al capitale sociale sottoscritto da tutti i soci fondatori, come all’atto registrazione presso l’autorità preposta. Fino a quando i conferimenti di capitale non siano stati interamente liberati, non sarà possibile emettere titoli azionari a favore chiunque. Qualora una società per azioni fosse costituita mediante pubblica sottoscrizione, il capitale registrato corrisponderà all’ammontare totale del capitale effettivamente versato, come all’atto registrazione presso l’autorità preposta. Laddove leggi, regolamenti amministrativi ovvero decisioni del Consiglio di Stato, dovessero disporre diversamente relativamente al capitale registrato delle società per azioni e ai capitali minimi di registrazione, tali disposizioni prevarranno. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 27 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni (secondo la nuova numerazione) Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni Art. 83 Qualora una società per azioni fosse costituita mediante sottoscrizione simultanea, ciascuno dei soci fondatori deve, per iscritto, sottoscrivere le proprie azioni per intero, come previsto nello statuto e, conformemente ad esso, deve provvedere al relativo versamento. Laddove un socio fondatore conferisse beni diversi dal denaro, dovrà rispettare ogni formalità prevista per il trasferimento della proprietà, nel rispetto delle leggi. Nel caso in cui un socio fondatore non ottemperasse alla liberazione dei conferimenti sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo precedente, egli sarà ritenuto responsabile per la violazione dell’accordo che intercorre fra i promotori. Dopo che i fondatori abbiano liberato capitale nel rispetto di quanto previsto nello statuto, deve essere nominato un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale. Ai fini della registrazione della società, il consiglio di amministrazione deve trasmettere lo statuto sociale nonché l’ulteriore documentazione richiesta dalle leggi, dai regolamenti amministrativi all’autorità preposta alla registrazione. Art. 177 Quando è necessario ridurre il capitale registrato, deve essere redatto lo stato patrimoniale e l’elenco dei beni sociali. La società, entro 10 giorni dalla data della delibera di riduzione del capitale registrato, deve notificare ai creditori una comunicazione relativa alla riduzione del capitale ed entro 30 giorni, deve procedere a darne pubblicamente notizia attraverso la stampa. I creditori, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso dato per iscritto ovvero, entro 45 giorni dalla diffusione dell’annuncio nel caso di mancato ricevimento della comunicazione, hanno il diritto di chiedere l’estinzione dei debiti o chiedere alla società di fornire idonee garanzie. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 28 LEGGE SOCIETARIA CINESE QUADRO SINOTTICO EMENDAMENTI ALLA LEGGE SULLE SOCIETÀ CINESE entrata in vigore 1 Marzo 2014 Testo in lingua originale delle nuove disposizioni (secondo la nuova numerazione) (*) Traduzione(*) delle nuove(**) disposizioni Traduzione dell’Avv. Federica Monti, revisione linguistica del Dott. Luca Vantaggiato. (**) Per la consultazione della Legge sulle società del 2005, nella versione originale in lingua cinese, si veda 2005 (Legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese, Casa Editrice giuridica della Cina, 2005). IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2014 29