Il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”

Il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” è disciplinato dall’art. 337 del codice penale che prevede
che “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
La norma tutela la libertà di azione del pubblico ufficiale – la cui libertà è essenziale per l’ordinato
svolgimento della convivenza sociale – la quale deve esplicarsi senza trovare ostacolo in forme di
coazione fisica o morale posta con l’illecito e precipuo intento di impedirne il pieno esercizio.
La condotta materiale che viene punita è la violenza o la minaccia finalizzata ad impedire o
ostacolare lo svolgimento dei compiti del pubblico ufficiale; si deve trattare, come detto, di un
preciso obiettivo dell’agente in difetto del quale viene meno un elemento costitutivo del reato (e,
nella fattispecie, del dolo c.d. specifico richiesto dalla norma in esame).
Colui che pone in essere la violenza o la minaccia può anche essere un terzo rispetto al destinatario
dell’atto impedito del pubblico ufficiale.
Non è necessario che la violenza e la minaccia sia esercitata direttamente sulla persona del
pubblico ufficiale ed il reato si realizzerà anche se l’energia oppositiva dell’offender sia diretta
verso cose, persone diverse dal pubblico ufficiale o anche su se stesso (classico è il caso in cui il
reato di resistenza è riconsociuto anche in campo a colui che agisce atti di autolesionismo con il
preciso scopo di impedire lo svolgimento dei compiti istituzionali del pubblico ufficiale) essendo
sufficiente che l’opposizione si estrinsechi (con violenza o minaccia) quale ostacolo concreto al
compimento dell’attività.
Neppure è necessario che la violenza o la minaccia pongano in pericolo l’incolumità del fisica del
pubblico ufficiale bastando che esse impediscano l’esercizio dell’atto di ufficio (esercitato
direttamente dal pubblico ufficiale o, come recita la norma, a coloro che richiesti gli prestano
assistenza).
Non integra il reato ex art. 337 c.p. la resistenza passiva (ad esempio nel caso in cui il soggetto si
sdrai per terra o si aggrappi a degli appigli per non essere prelevato) neppure se per vincerla il
pubblico ufficiale deve usare la forza (per sollevare l’agente o per aprirgli le mani ad esempio).
Più controversa è la realizzazione del reato tramite la fuga.
La semplice fuga a piedi non realizza il reato di resistenza a pubblico ufficiale poichè in tale
condotta non è ravvisabile nè violenza nè minaccia. La corsa, la simulazione o dissimulazione della
propria persona ed il mero sottrasi senza mezzo alcuno diverso dalle proprie gambe alla sfera di
azione del pubblico ufficiale non implica alcuna condotta violenta o minacciosa giuridicamente agita
su chicchessia.
Costituisce però resistenza a pubblico ufficiale la fuga in auto (o in moto o altro veicolo) con
l’attuazione di pericolose manovre (come accelerazioni e frenate repentine, testa coda e reiterate
violazioni di comuni norme prudenziali) atte ad ostacolare l’inseguimento del pubblico ufficiale
(anche solo a seguito dell’alta velocità adottata).
In relazione alla effettiva “forza oppositiva” sorretta dalla precisa volontà dell’agente tipiche del
reato in esame, è interessante una recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione VI^
penale, n. 45868 – 15 maggio/23 novembre 2012) che ha – sotto certi limitati aspetti –
ridimensionato il campo di applicazione dell’art. 337 c.p. specificanco che “….il reato di resistenza a
pubblico ufficiale non è di pericolo presunto occorrendo invece che la violenza o la minaccia
(elementi costitutivi della materialità del reato) siano reali connotino in termini di effettività causale la
loro idoneità a coartare o a ostacolare l’agire del pubblico ufficiale, in tal modo esprimendosi il
finalismo lesivo (dolo specifico) del contegno ( del soggetto agente (da queste premesse è stata
annullata la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato, il quale, durante un ordinario
controllo domiciliare cui era sottoposto, si era limitato a rivolgere agli operanti espressioni ingiuriose,
di protesta per l’ennesimo controlli in casa e di solo larvata intimidazione “…non dovete controllarmi,
altrimenti vi rompo il cumulo…”).
(La parte in corsivo ovvero il testo della Sentenza sotto forma di massima è pubblicato su “Guida al
diritto” n. 8 del 16 febbraio 2013 pag. 86).
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